Come già si è accennato, il piano deve consentire di percepire la sussistenza di concrete prospettive di risanamento (che il Codice menziona all’art. 17 con riferimento alla composizione negoziata ma che hanno valenza trasversale). Occorre, allora, in primo luogo domandarsi che cosa si debba intendere per risanamento dell’impresa.
La risposta la si può cercare nel testo dello stesso Codice. Chi scrive ritiene che il Codice abbia inteso superare il mero riferimento, proprio della legge fallimentare, al risanamento del debito e al riequilibrio della situazione finanziaria. È questo un ambito che forse non è sufficientemente esplorato ma vi sono nel Codice indizi di un cambiamento di paradigma. Uno di questi è l’estensione (in tutti gli strumenti) dell’equilibrio dal profilo meramente finanziario a quello economico ed a quello patrimoniale. Uno ulteriore è l’introduzione di due postulati che in precedenza non erano espressi: la conservazione dei valori aziendali, che il Codice menziona espressamente all’art. 47, e la sostenibilità economica dell’impresa (la viability of the business della disciplina unionale), che il Codice richiama all’art. 21 e pone all’art. 87 tra i fulcri della relativa attestazione. Ci si deve domandare se il fatto che non si trovi traccia di tali postulati nei piani di cui all’art. 56, il legislatore abbia inteso confinarli ai soli piani di cui all’art. 87 in relazione ai concordati preventivi in continuità. Chi scrive propende per ritenere che essi abbiano valenza trasversale, in quanto non avrebbe senso attribuire al risanamento aziendale significati diversi in relazione allo strumento adottato.
Il primo postulato è rappresentato dalla conservazione dei valori aziendali. Il riferimento alla conservazione presuppone la presenza di valori positivi, quanto meno potenziali. Tale riferimento, ancorché circoscritto all’art. 47, ha, a ben vedere, una valenza trasversale e costituisce il presupposto minimo per la sussistenza di ogni continuità, anche in via indiretta. Il che suggerisce che, nel prospettare il risanamento, sia necessario partire sempre da una ricognizione dei valori aziendali per individuare quali di questi sono sussistenti e quali sono compromessi. Solo così può essere razionalmente orientato il disegno degli interventi di risanamento. Essi debbono, infatti, apparire atti a preservare o rafforzare i fattori critici di creazione del valore. Ci si riferisce, ad esempio, ai fattori costituiti dalle competenze aziendali, dal capitale umano, dal modello di business, dalle relazioni stabili con le terze parti strategiche, dall’assetto proprietario, dalla reputazione dell’impresa, dai suoi beni immateriali [3]. Alcuni di essi possono essere inadeguati e necessitare di interventi, altri potrebbero addirittura dovere essere sostituiti. Comprenderlo sin all’inizio del percorso è fondamentale per evitare di preservare quanto esistente e non disperdere tempo che è la variabile maggiormente critica in un percorso di risanamento.
Il secondo è il ripristino della sostenibilità economica dell’impresa, ossia la sua capacità di stare sul mercato senza drenare risorse. È questo il nucleo centrale della nozione di viability of the business. Che cosa si deve intendere per sostenibilità economica dell’impresa? A ben vedere la sostenibilità economica dell’impresa ha tre distinte possibili chiavi di lettura: (i) la sostenibilità del modello di business e cioè la capacità dell’impresa di soddisfare, in modo economico, i bisogni del mercato; (ii) la capacità di remunerare adeguatamente i fattori produttivi (capitale proprio e di terzi, lavoro, know-how) quale condizione necessaria per continuare a disporne; (iii) la sostenibilità del debito e cioè la capacità di raggiungere e mantenere il riequilibrio patrimoniale ed economico-finanziario. Invero, solo la terza è parametricamente misurabile; le prime due però ne costituiscono il necessario presupposto qualitativo. Si consenta qui una breve digressione con riferimento al riequilibrio patrimoniale. Ad avviso di chi scrive, esso non si riferisce tanto al rispetto del minimo del capitale sociale, al quale sarebbe improprio riferire una situazione di equilibrio, ma al valore d’uso dei beni (e cioè al valore attuale dei flussi di cassa che derivano dalla gestione) che deve essere superiore a quello del debito, a prescindere dal loro valore di mercato.
Il riequilibrio economico-finanziario diventa dunque la chiave di volta del risanamento. È questo l’obiettivo espressamente richiamato, prima ancora che nelle norme relative ai singoli strumenti (artt. 56, 87 e al punto 4.13 della lista di controllo), dalla declinazione degli assetti organizzativi introdotta con l’art. 3, comma 3, lett. a). Perché possa parlarsi di equilibrio occorre però la presenza di una situazione caratterizzata da stabilità: non è sufficiente che l’impresa riesca a superare tecnicamente lo stato di crisi o insolvenza, consentendo la sostenibilità del debito in un orizzonte temporale limitato di 12 mesi; occorre che, a valle dell’intervento, l’impresa sia in grado di operare in condizioni di sostenibilità autonoma, garantendo la conservazione dei propri valori nel tempo. Il piano deve tendere al superamento della situazione di squilibrio che ha determinato la crisi o l’insolvenza, assicurando la stabilità della gestione reddituale (margini operativi positivi), la sostenibilità dell’indebitamento residuo rispetto ai flussi finanziari attesi, la capacità di autofinanziamento interno degli investimenti di mantenimento.
Ma come può essere individuato l’equilibrio nel suo complesso? La risposta più convincente, ad avviso di chi scrive, risiede nel risultato del confronto tra il debito da servire e i flussi posti stabilmente al servizio dello stesso.
A ben vedere l’equilibrio si ha quando l’impresa, in un’astratta situazione stazionaria (c.d. steady state), sia in grado di servire il debito, con esclusione di quello derivante dalle linee di credito a breve termine e delle linee di firma i cui affidamenti non derivano da concessioni temporanee e possono ragionevolmente considerarsi confermati a regime fino a quando permane la situazione stazionaria. Il debito deve essere servito entro un adeguato orizzonte temporale, attraverso i flussi di cassa stabilmente generati dalla gestione operativa, costituiti da risorse libere e dunque al netto del fabbisogno finanziario degli investimenti di mantenimento occorrenti e delle imposte sul reddito [4]. È la stessa esigenza di stabilità dei flussi che evoca la loro capacità di sostenere prioritariamente gli investimenti di mantenimento in assenza dei quali deriverebbe il deterioramento dei valori aziendali.
Come si vede, sotto il profilo quantitativo la misurazione dell’equilibrio presenta assonanze con il risultato del test pratico del Decreto Dirigenziale.
Con una precisazione: l’orizzonte temporale, e cioè il termine entro il quale il debito deve essere servito, deve essere coerente con lo specifico grado di esposizione al rischio d’impresa. Tanto maggiore è la volatilità del business, tanto più elevato è il rischio d’impresa e tanto minore è l’orizzonte entro il quale deve essere prospettato il rimborso.
Vi è, invero, un terzo postulato che completa il quadro: l’idoneità del piano al soddisfacimento dei creditori. Non è però questa una novità essendo già connaturata al risanamento dell’esposizione debitoria richiesta
dalla legge fallimentare. La conservazione dei valori aziendali e il riequilibrio sono condizioni necessarie, ma non sufficienti: il piano deve dimostrare di essere idoneo a consentire il soddisfacimento, anche parziale, delle pretese creditorie. Soddisfacimento che può avere luogo con variegate modalità: pagamenti in denaro, datio in solutum, assegnazione di strumenti finanziari (azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili o convertende). Si coglie qui l’occasione per una ulteriore digressione: nel caso di attribuzione di strumenti di capitale, il piano deve consentire di dimostrare la sussistenza di un valore economico degli stessi e dunque la loro concreta capacità di generare un valore per l’assegnatario, evitando che la soddisfazione si risolva in una mera chance priva di consistenza economica; il che presuppone che allo strumento di capitale assegnato corrisponda un ritorno, tenuto conto del profilo di rischio ad esso associato, che permetta la soddisfazione del creditore; con il che si chiude il cerchio, in quanto i postulati della conservazione dei valori aziendali e della sostenibilità economica dell’impresa sono i presupposti necessari perché possa essere riconosciuto un effettivo valore positivo agli strumenti di capitale offerti.