Con riferimento sempre agli aspetti discutibili che possono emergere dall’estensione di un istituto (concordato minore) o dell’altro (liquidazione controllata) alle procedure familiari, una fattispecie dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sin dalla L. n. 3/2012, e ricorrente, è quella dell’imprenditore individuale, cessato e cancellato dal registro imprese (da molti anni)[14] con debitoria mista.
Recentemente, la Corte di Appello dell’Aquila, 11 ottobre 2023, ha trattato in modo significativo l’ipotesi di una coppia di coniugi (anziani) che proponevano un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell’ambito della procedura familiare, dove uno dei proponenti era un imprenditore cessato e cancellato (da molti anni)[15]. Seppure in tale sede, la Corte abbia confermato l’inammissibilità al piano perché i proponenti non avevano incluso tutti i debiti, è significativo l’orientamento espresso dalla Corte sull’ammissibilità dell’imprenditore individuale cancellato alla procedura del piano di ristrutturazione ex art. 67, CCII, attraverso una ragionata disamina delle norme del Codice, a partire dalla definizione di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e), fino alla disciplina della procedura familiare estesa al concordato minore o alla liquidazione controllata, se del caso.
In particolare, la Corte dell’Aquila, argomenta sull’estendibilità nei casi come quello prospettato nella sentenza, della liquidazione controllata o concordato minore, affermando che entrambe le procedure possono trovare applicazione quando uno dei debitori non è consumatore, solo nel caso in cui via sia una prosecuzione dell’attività d’impresa (con finalità diverse nei due istituti, e circostanza eventuale finalizzata in ogni caso alla sola liquidazione, nell’ipotesi di liquidazione controllata). Peraltro, la Corte ricorda che, il comma 4, dell’art. 33, CCII, dispone l’inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore, presentata dall’imprenditore cancellato dal registro imprese, e sul punto nella disamina riprende le due pronunce della Corte di cassazione: la sentenza n. 1869/2016 e la più recente, sentenza n. 22699/2023 (luglio 2023).
Nella prima sentenza, la Cassazione ha posto l’accento sull’aspetto della natura delle obbligazioni che si intendono ristrutturare tralasciando, secondo la Corte dell’Aquila, l'ipotesi in cui il soggetto interessato per i residui debiti di natura imprenditoriale non possa più accedere alla procedura del concordato minore data la cessazione dell'impresa e la cancellazione dal registro delle imprese per effetti della disposizione del comma 4 dell’art. 33[16]. Nella seconda sentenza, la n. 22699/2023, la Cassazione ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale dell'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 20 giugno 2023[17], relegando all’imprenditore individuale cancellato come unica procedura ammissibile quella liquidatoria, che consentirebbe (secondo la Cassazione) comunque di ottenere l’esdebitazione ai sensi dell’art, 282, CCII.
A conclusione, la Corte dell’Aquila, afferma che nei casi come quello prospettato, qualora non si consentisse l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, alternativamente:
- ai proponenti verrebbe precluso l'accesso a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sia quella di ristrutturazione che di concordato minore; conclusione che appare introdurre una disparità di trattamento irragionevole per il consumatore con debiti esclusivamente personali e quello con debiti misti personali e dell'impresa o professionali, anche non prevalenti; o
- i residui pregressi debiti imprenditoriali o professionali restino esclusi dal piano di ristrutturazione dei debiti, tesi che violerebbe l’art. 67 comma 1, lett. a), CCII. Violazione che, peraltro oltre a comportare una discriminazione nei confronti dei creditori esclusi andrebbe a inficiare il piano di ristrutturazione stesso sotto il profilo della sua fattibilità che il giudice è tenuto a valutare in sede di omologazione.
Rispetto alla disamina della Corte di Appello dell’Aquila (ottobre 2023), bisogna dire che il correttivo ter del CCII avrebbe aggiunto all’art. 33, il comma 1 bis che recita: “Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale”. La novella di fatto confermerebbe l’indirizzo della Cassazione n. 22699/2023[18].
Di conseguenza, l’unica procedura proponibile (e senza alternativa) per la composizione della crisi familiare, come nel caso prospettato dalla sentenza, quando uno dei debitori è un imprenditore cessato e cancellato dal registro imprese, sarebbe quella liquidatoria. Seppure la liquidazione controllata ex art. 268, CCII, consente l’esdebitazione di cui all’art. 282, CCII, tale conclusione potrebbe ritenersi non coerente con i principi generali del CCII. L’ipotesi liquidatoria, infatti, dovrebbe risultare solo residuale e alternativa, in ultima analisi a quella regolatoria[19]. Tanto più, una conclusione così netta, vanificherebbe il contenuto dell’art. 271, CCII, che prevede a favore del debitore la possibilità di chiedere l’accesso ad una procedura regolatoria rispetto alla liquidazione controllata proposta dal creditore.
A ben vedere, a tutti gli effetti, il correttivo ter del CCII sembrerebbe confermare l’indirizzo verso una disciplina speciale per l’imprenditore individuale cancellato[20], che trascinerebbe con sé gli effetti derivanti nella procedura familiare, quando del caso.