Loading…

Saggio

Le procedure familiari nel correttivo ter del Codice della Crisi “quando uno dei debitori non è consumatore”: la verifica della maggioranza dei voti nel concordato minore. L’imprenditore individuale cancellato*

Monica Peta, Dottore Commercialista in Roma

5 Agosto 2024

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’A., con riferimento alle procedure familiari, si sofferma sugli effetti del mancato raggiungimento della maggioranza dei voti per il consumatore nel concordato minore nell’ambito delle procedure familiari, che porta a corollario il limite della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.; e sulla questione annosa dell’imprenditore individuale cancellato, per il quale sembra confermarsi nel correttivo ter del CCII una disciplina speciale. 
Riproduzione riservata
1 . Il sovraindebitamento familiare
La procedura della crisi di sovraindebitamento familiare, già prevista dalla L. n. 3/2012, art. 7 bis, e riscritta dal legislatore all’art. 66 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. n. 214/2019, (Codice della crisi o CCII), delinea la possibilità per i membri di una stessa famiglia conviventi, o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, di presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’art. 65, comma 1, CCII[1].
L’origine comune dell’indebitamento deve intendersi in modo esteso. Vi rientra tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l’uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell’altro, quanto gli ex coniugi separati o divorziati per i debiti contratti per circostante di fabbisogno familiare comune. Ciò consente, a prescindere dalla contitolarità di beni o dalla condivisione di debiti, ai familiari conviventi l’utilizzo di uno strumento cui è quantomeno connessa una riduzione di costi. Allo stesso modo, la radice comune del debito, anche in assenza di vita in comune (o convivenza), permette la trattazione processuale unitaria della vicenda debitoria.
La finalità del risanamento complessivo dell’indebitamento familiare discende da una considerazione meramente pratica che trova le sue radici nella giurisprudenza e nella sua funzione economico-sociale. Le esposizioni passive dei singoli familiari finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi reciprocamente. Ciò giustifica la convenienza, anche sotto il profilo dell’economia processuale, della proposizione di un'unica domanda da parte dei prossimi congiunti che attiene alla ristrutturazione o al saldo e stralcio dei debiti avvinti da una radice comune o tale[2]. Di fatto, l’art. 66 riprende l’impostazione della procedura di liquidazione giudiziale e del concordato di gruppo dell’apertura di un unico procedimento, a fronte di situazioni di crisi riferibili a soggetti diversi[3]. Nell’uno caso o nell’atro le masse attive e passive devono rimanere distinte, portando a corollario il limite della garanzia patrimoniale ci cui all’art. 2740 c.c., che deve essere rispettato nel pagamento dei creditori onde evitare che quote di patrimonio di uno dei soggetti ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell’altro. Analogamente, nelle procedure familiari è apparso congruo permettere ai coniugi di affrontare in sinergia lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi irragionevole pretendere che ciascuno fronteggiasse parallelamente (o all’insaputa dell’altro) un identico dissesto.
L’aspetto dell’unitarietà della procedura si ravvisa anche nell’ esigenza della trattazione indivisibile espressamente disciplinata dalla norma, posto che, qualora pervengano più richieste di composizione della crisi riguardanti la stessa famiglia è assegnato al giudice il compito di adottare i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. Il legislatore ha mostrato così, di affrontare il problema del sovraindebitamento familiare da due angoli di visuale: introduce la possibilità del ricorso congiunto e incentiva la riunione dei ricorsi separatamente proposti dagli interessati valorizzando la connessione per oggetto e per titolo. Qualora i ricorsi pendano davanti allo stesso giudice torna utile applicare la regola generale della riunione di cui all’art. 274 c.p.c. Ove invece siano aditi tribunali diversi, quello destinatario secondo fra i due ricorsi, d’ufficio, deve ritenersi adotti senza indugio, un provvedimento che comporti il trasferimento della procedura davanti al giudice investito per primo. Soccorre, infatti, il criterio generale della competenza funzionale che viene sempre individuata in virtù della poziorità temporale del ricorso, per cui, la procedura si radica in capo al giudice adito per primo. La ratio sottostante si fonda sull’impellenza di contrastare senza indugio e al meglio l’indebitamento. La proficuità di risultato della procedura è direttamente proporzionale alla solerzia con cui viene affrontato il problema, ciò esclude che si possa impiegare del tempo in improbabili conflitti di competenza. Pertanto, ben può ritenersi che il tribunale investito dal secondo dei due ricorsi adotti un provvedimento traslativo del procedimento al giudice destinatario del primo ricorso, il quale dovrà assumere a sua volta i necessari provvedimenti che riguarderanno la necessaria designazione di un unico OCC, qualora i familiari ne abbiano prescelto a monte due o più differenti. Coerentemente, il compenso dell’OCC è unico e ripartito fra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.
2 . Le integrazioni del correttivo ter all’art. 66 del CCII
Coerentemente al principio generale di riservare alla procedura familiare un trattamento unitario, il correttivo ter del Codice della Crisi[4] integra il comma 1 dell’art. 66, in direzione dell’esatta esplicitazione dell’applicazione alternativa e non cumulativa del prerequisito soggettivo della procedura. Di conseguenza, la norma riscritta dal correttivo ter recita: “possono presentare domanda i familiari conviventi o i familiari con un indebitamento comune”. La non cumulabilità dei due presupposti privilegia la trattazione unitaria della crisi familiare e l’interesse che sopravvive (si pensi ai casi di famiglie con figli) anche in ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale[5].
Nella seconda parte del comma 1, dell’art. 66, il correttivo ter integra l’aspetto procedurale per la soluzione della crisi da sovraindebitamento, per cui, quando uno dei debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. e)[6]non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni: 
- del concordato minore, ex art. 74, e ss., CCII[7]. Quando ricorrono le condizioni soggettive (familiari conviventi o debitoria comune) i proponenti possono formulare una proposta di concordato minore, se del caso; o 
- della liquidazione controllata, ex art. 268, CCII[8], anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste per l’esdebitazione, ex art. 283, CCII, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo, per il quale l’OCC attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. 
La riscrittura del primo comma dell’art. 66 proposta dal correttivo ter dovrebbe sgombrare alcuni dubbi interpretativi delineatisi in giurisprudenza, giacché l’estensione alle procedure familiari di un istituto (concordato minore) o dell’altro (liquidazione controllata) non è stata pacifica. Di fatto, la previsione di un “progetto di risoluzione” alla comune crisi-familiare da sovraindebitamento, confermerebbe l’applicabilità della norma alle sole procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento su base negoziale (piano di ristrutturazione o concordato minore) e non anche alla liquidazione controllata che, pur essendo uno strumento di possibile soluzione della crisi da sovraindebitamento, non si basa su un progetto di risoluzione della crisi ed in cui, anzi, la volontà del debitore rileva ai soli fini dell’apertura della procedura stessa[9]. 
Recenti sentenze, peraltro, hanno fatto emergere alcuni profili discutibili che l’autrice evidenzia nel proseguo.
3 . Concordato minore: il mancato raggiungimento della maggioranza dei voti. Gli effetti sulla procedura familiare e sul consumatore.
Nelle procedure familiari, quando uno dei proponenti non è un consumatore, l’accordo di composizione della crisi familiare è estendibile al concordato minore, al verificarsi dei presupposti dell’art. 74, (e modifiche successive del correttivo ter) CCII. La procedura ruota attorno alla proposta formulata dai debitori ai propri creditori, mediante l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC) che abbia ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che consenta di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale[10]. Nell’ipotesi in cui la proposta non abbia ad oggetto la prosecuzione dell’attività e, quindi, abbia finalità mista ovvero liquidatoria, deve essere previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. (art. 74, comma 2, e modifiche successive, correttivo ter del CCII).
Il piano può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e deve indicare in modo specifico modalità e tempi di adempimento. L'obbligatoria formazione delle classi riguarda solo i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. 
Il CCII come disposizione di chiusura dell’art. 74, dispone che, al concordato minore, per quanto non previsto dalle disposizioni in materia, si applicano le disposizioni in tema di concordato maggiore. Ciò se da una parte ovvierebbe ad alcuni dubbi più volti emersi in giurisprudenza, dall’altro, la traslazione della disciplina delle procedure maggiori alle procedure minori, potrebbe dimostrarsi non adeguata nell’ambito delle procedure familiari. In ipotesi specifiche, dove uno dei debitori è consumatore, la verifica della maggioranza dei voti distintamente per ogni singolo proponente (e quindi anche per il consumatore) potrebbe rischiare di svuotare di significato la disciplina delle procedure familiari ostacolando il raggiungimento della finalità del progetto unitario di composizione della crisi. Peraltro, il consumatore non usufruirebbe dei benefici della ristrutturazione dei debiti ex art. 67, CCII, che per definizione è una procedura negoziale e non concorsuale (di favore al soggetto che riveste la qualifica di consumatore).
Al riguardo, è significativa la recente sentenza del Tribunale di Nola, 12 giugno 2024, dove il giudice ha rigettato la proposta di concordato minore di due coniugi, di cui l’uno consumatore, per mancato raggiungimento della maggioranza dei voti di quest’ultimo. In particolare, in ossequio dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza in ipotesi di concordato minore[11] esteso alle procedure familiari, occorre sempre verificare che il raggiungimento delle maggioranze avvenga per ciascun debitore. Nella sentenza segnalata, il giudice rilevava nei confronti del proponente consumatore, sia il mancato raggiungimento della maggioranza dei voti a seguito dell’espressione negativa dell’unico titolare della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e sia il mancato raggiungimento della maggioranza per classi, in quanto avevano votato negativamente sia la classe dei creditori ipotecari, sia la classe dei creditori chirografari. 
La non omologa della proposta, si è trascinata quali effetti conseguenti, la revoca della sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare, così come anche la revoca di ogni divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o disporre sequestri conservativi, o acquisire diritti di prelazione sui patrimoni dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla proposta. Effetti che, come nel caso trattato, ricadono indistintamente sul consumatore. (Si ricorda, peraltro, che agli effetti degli art. 105, comma 4 e 90, comma 8, CCII, nel concordato minore il giudice non può accogliere una proposta modificativa se non prima della votazione dei creditori).
Riguardo proprio agli effetti del voto del singolo creditore, che potrebbe da solo determinare le sorti del concordato, come nel caso trattato, bisogna dire che il correttivo ter del CCII ha previsto un argine. Il comma 3 dell’art. 74 riscritto reciterebbe che: “quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, ha riportato altresì la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto”. Non meno rilevanti sono le criticità legate al principio di responsabilità patrimoniale dell’art.2740 c.c.[12] , che non ammette deroghe nelle procedure di sovraindebitamento. 
Di conseguenza, in ipotesi, come quella della sentenza citata, l’effetto della non omologazione della proposta del concordato minore rischia di non coniugarsi: i) con la finalità del progetto unitario di composizione della crisi familiare; e ii) con il trattamento di favore che il legislatore ha riservato al consumatore nella procedura di ristrutturazione dei beni del consumatore ex art. 67, CCII (procedura non concorsuale)[13].
4 . L’imprenditore individuale cancellato: una disciplina speciale nel correttivo ter del CCII
Con riferimento sempre agli aspetti discutibili che possono emergere dall’estensione di un istituto (concordato minore) o dell’altro (liquidazione controllata) alle procedure familiari, una fattispecie dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sin dalla L. n. 3/2012, e ricorrente, è quella dell’imprenditore individuale, cessato e cancellato dal registro imprese (da molti anni)[14] con debitoria mista.
Recentemente, la Corte di Appello dell’Aquila, 11 ottobre 2023, ha trattato in modo significativo l’ipotesi di una coppia di coniugi (anziani) che proponevano un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell’ambito della procedura familiare, dove uno dei proponenti era un imprenditore cessato e cancellato (da molti anni)[15]. Seppure in tale sede, la Corte abbia confermato l’inammissibilità al piano perché i proponenti non avevano incluso tutti i debiti, è significativo l’orientamento espresso dalla Corte sull’ammissibilità dell’imprenditore individuale cancellato alla procedura del piano di ristrutturazione ex art. 67, CCII, attraverso una ragionata disamina delle norme del Codice, a partire dalla definizione di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e), fino alla disciplina della procedura familiare estesa al concordato minore o alla liquidazione controllata, se del caso. 
In particolare, la Corte dell’Aquila, argomenta sull’estendibilità nei casi come quello prospettato nella sentenza, della liquidazione controllata o concordato minore, affermando che entrambe le procedure possono trovare applicazione quando uno dei debitori non è consumatore, solo nel caso in cui via sia una prosecuzione dell’attività d’impresa (con finalità diverse nei due istituti, e circostanza eventuale finalizzata in ogni caso alla sola liquidazione, nell’ipotesi di liquidazione controllata). Peraltro, la Corte ricorda che, il comma 4, dell’art. 33, CCII, dispone l’inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore, presentata dall’imprenditore cancellato dal registro imprese, e sul punto nella disamina riprende le due pronunce della Corte di cassazione: la sentenza n. 1869/2016 e la più recente, sentenza n. 22699/2023 (luglio 2023).
Nella prima sentenza, la Cassazione ha posto l’accento sull’aspetto della natura delle obbligazioni che si intendono ristrutturare tralasciando, secondo la Corte dell’Aquila, l'ipotesi in cui il soggetto interessato per i residui debiti di natura imprenditoriale non possa più accedere alla procedura del concordato minore data la cessazione dell'impresa e la cancellazione dal registro delle imprese per effetti della disposizione del comma 4 dell’art. 33[16]. Nella seconda sentenza, la n. 22699/2023, la Cassazione ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale dell'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 20 giugno 2023[17], relegando all’imprenditore individuale cancellato come unica procedura ammissibile quella liquidatoria, che consentirebbe (secondo la Cassazione) comunque di ottenere l’esdebitazione ai sensi dell’art, 282, CCII. 
A conclusione, la Corte dell’Aquila, afferma che nei casi come quello prospettato, qualora non si consentisse l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, alternativamente: 
- ai proponenti verrebbe precluso l'accesso a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sia quella di ristrutturazione che di concordato minore; conclusione che appare introdurre una disparità di trattamento irragionevole per il consumatore con debiti esclusivamente personali e quello con debiti misti personali e dell'impresa o professionali, anche non prevalenti; o 
-  i residui pregressi debiti imprenditoriali o professionali restino esclusi dal piano di ristrutturazione dei debiti, tesi che violerebbe l’art. 67 comma 1, lett. a), CCII. Violazione che, peraltro oltre a comportare una discriminazione nei confronti dei creditori esclusi andrebbe a inficiare il piano di ristrutturazione stesso sotto il profilo della sua fattibilità che il giudice è tenuto a valutare in sede di omologazione. 
Rispetto alla disamina della Corte di Appello dell’Aquila (ottobre 2023), bisogna dire che il correttivo ter del CCII avrebbe aggiunto all’art. 33, il comma 1 bis che recita: “Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale”. La novella di fatto confermerebbe l’indirizzo della Cassazione n. 22699/2023[18]. 
Di conseguenza, l’unica procedura proponibile (e senza alternativa) per la composizione della crisi familiare, come nel caso prospettato dalla sentenza, quando uno dei debitori è un imprenditore cessato e cancellato dal registro imprese, sarebbe quella liquidatoria. Seppure la liquidazione controllata ex art. 268, CCII, consente l’esdebitazione di cui all’art. 282, CCII, tale conclusione potrebbe ritenersi non coerente con i principi generali del CCII. L’ipotesi liquidatoria, infatti, dovrebbe risultare solo residuale e alternativa, in ultima analisi a quella regolatoria[19]. Tanto più, una conclusione così netta, vanificherebbe il contenuto dell’art. 271, CCII, che prevede a favore del debitore la possibilità di chiedere l’accesso ad una procedura regolatoria rispetto alla liquidazione controllata proposta dal creditore. 
A ben vedere, a tutti gli effetti, il correttivo ter del CCII sembrerebbe confermare l’indirizzo verso una disciplina speciale per l’imprenditore individuale cancellato[20], che trascinerebbe con sé gli effetti derivanti nella procedura familiare, quando del caso. 

Note:

[1] 
Sul tema si veda Quaderno Ristrutturazione dei beni del consumatore D.Lgs. n. 214/2019. Casi e Giurisprudenza, Commissione Crisi da Sovraindebitamento, ODCEC Roma, giugno 2023; S. De Matteis, N. Graziano, Casi e Questioni di sovraindebitamento; F. Fimmanò, G. D’Attorre, La composizione della crisi da sovraindebitamento, 2018; S. De Matteis, N. Graziano, D. Pagliuca, Crisi da Sovraindebitamento, ristrutturazione preventiva, esdebitazione, interdizioni, Maggioli, dicembre 2022; R. D’Alonzo, I profili processuali della ristrutturazione dei beni del consumatore, Saggio, in Dirittodellacrisi.it, maggio 2024.
[2] 
La L. n. 3 del 2012 si arricchisce di una procedura coerente per la composizione della crisi familiare, sorto nel solco dell’esperienza francese proprio per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate. L’attenzione concorsuale verso le famiglie nel quadro europeo ha avuto manifestazione anche in altri paesi, dopo la Francia, Regno Unito, Paesi nordici, Spagna e Germania. Si veda S. Pacchi, Il sovraindebitamento. Il regime italiano, in Riv. dir. comm., 2012; F. Lamanna, Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Il civilista, Milano, 2019.
[3] 
F. Cesare, Ammissibile la liquidazione del patrimonio di gruppo proposta dai coniugi congiuntamente, Trib. Mantova 8/4/2018, in Gius, Crisi d'impresa, Il Fall. 2018; Anche la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter L. n. 3/2012 F. Spina, Può essere richiesta dai familiari conviventi, Gius, Crisi d’impresa, Il Fall. 2021, Trib. Mantova, 31 Maggio 2021. In senso contrario: Cass. 20559/2015; Cass. n. 19014/2017.
[4] 
Lo schema di decreto legislativo può leggersi nel portale Dirittodellacrisi.it, sezione News.
[5] 
Trib. Avellino, 17 giugno 2024, Est. P. Russolino; Trib. Forlì, 19 gennaio 2024, Est. M.C. Branca.
[6] 
La nuova formulazione del correttivo ter dell’art. 2, comma primo, lettera e) CCII. recita: “«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti in tale qualità”.
[7] 
Si veda Quaderno Concordato minore - D.Lgs. n. 14/2019, Commissione Crisi da Sovraindebitamento, ODCEC Roma, ottobre 2023. 
[8] 
Si veda Quaderno Liquidazione controllata esdebitazione debitore incapiente, - D.Lgs. n. 14/2019, Commissione Crisi da Sovraindebitamento, ODCEC Roma, marzo 2024; F. Cesare, La liquidazione controllata, in Dirittodellacrisi.it, aprile 2023.
[9] 
Al riguardo si veda di recente la sentenza del Trib. Lucca, 27 febbraio 2024; massima - Alle procedure di liquidazione controllata non può applicarsi l’art. 66, CCII, che disciplina le procedure familiari, in quanto le sole procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento contenute nel capo II sono il piano di ristrutturazione del consumatore e il concordato minore.
[10] 
Si veda: N. Soldati “Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza quale evoluzione dell’accordo con i creditori”, Gius, Crisi dell’impresa, Il Fall. giugno 2022.
[11] 
Al riguardo si veda Trib. S. Maria C.V., 16 febbraio 2022; massima - con riferimento ad una procedura dì accordo di composizione della crisi proposta, ai sensi dell'art. 7 bis L. n. 3/2012, da due familiari conviventi in ragione dell'origine comune del sovraindebitamento, si deve ritenere, stante che detto articolo prevede che nell'ambito delle procedure familiari le masse attive e passive dei debitori istanti debbano comunque restare distinte, che il giudice al fine di un'eventuale omologazione debba verificare che la maggioranza del 60% dei crediti, come richiesta dall'art. 11 di detta legge, sia stata raggiunta con riferimento ad ogni singolo debitore, in quanto non risulta possibile effettuare una votazione unitaria senza distinzione per masse.
[12] 
Trib. Mantova, 8/4/2018 [..]Nei ricorsi “di famiglia” occorrerà tuttavia sempre distinguere le masse per evitare che vengano dichiarate inammissibili per violazione dell’art. 2740 c.c.
[13] 
Sul consumatore si veda L. Nannipieri, Consumatore e sovraindebitamento misto, in Dirittodellacrisi.it, aprile 2024; S. Leuzzi, Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato, in Dirittodellacrisi.it, 8 luglio 2021; D. Portinaro, Procedura “familiare”: imputazione delle esposizioni debitorie solidali, Gius, Crisi d’impresa, Il Fall. giugno 2023; F. Cesare, Spunti di riflessione sui sovraindebitamenti familiari, Gius, Crisi d’impresa, Il Fall., maggio 2021; P. Bosticco, Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza: disposizioni generali e definizioni, Il Fall. 2023; A. Farolfi, Sovraindebitamento: le novità della riforma, in Il Fall. 2017.
[14] 
Della stessa autrice si veda Ristrutturazione dei debiti del consumatore ammissibilità dei debiti dell’imprenditore cessato: relazione di “esclusività”, Saggio, 20 giugno 2023, in Dirittodellacrisi.it; si veda anche A Mancini, Concordato minore e cancellazione dal registro imprese dell'impresa individuale, Ilcaso.it, 2023; A. Monteverde, Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (II parte) - ineluttabilità del piccolo fallimento per l'imprenditore cancellato?, Giur. it., 2023, 1722; G. Limitone, Vademecum sul garante nel sovraindebitamento (e la regola dell'accessorietà della garanzia) e l'imprenditore cessato o cancellato (con debiti misti), Ilcaso.it, 2023; L. Nannipieri, Il piccolo imprenditore individuale cancellato, l’ircocervo e l’art. 33 comma 4 CCII, Dirittodellacrisi.it, 2024; G.B. Nardecchia, Concordato minore liquidatorio: legittimazione del debitore e soddisfazione dei creditori, Il Fall. 2024, 541; M. Spadaro, Concordato minore dell'imprenditore individuale cancellato dal registro dell'imprese, Il Fall, 2024, 729; Trib. Spoleto 23 dicembre 2022; Trib. Reggio Emilia 13 febbraio 2023, Trib. Trani 2 maggio 2023, App. L’Aquila, 11 ottobre 2023; contra Trib. Genova 16 novembre 2022, App. Bologna, 16 giugno 2023; Trib. Trani 28 giugno 2024.
[15] 
Trib. Lanciano, 27 dicembre 2022.
[16] 
Al riguardo si veda F. Cesare, L’imprenditore cessato tra piano di ristrutturazione e concordato minore, Gius, Crisi d’Impresa, Il Fall., agosto 2023.
[17] 
La Corte di appello di Firenze aveva posto alla Corte di cassazione la questione se potesse considerarsi consumatore anche soggetto già imprenditore che formuli una proposta relativa a debiti misti in larga parte provenienti come nel caso specifico dalla cessata attività e per contro sé la qualifica di imprenditore posta alla base del concordato minore potesse riferirsi ad un ex imprenditore una volta cessata, con cancellazione dal registro delle imprese, l'attività commerciale. Nella fattispecie concreta che aveva originato il rinvio pregiudiziale ex 363 bis c.p.c. della Corte di Appello di Firenze il debitore si era cancellato dal registro delle imprese nel 2011, aveva lavorato come dipendente sino al 2018, poi era andato in pensione e nel 2023, per debiti derivanti in buona misura della attività imprenditoriale cessata 12 anni prima, aveva proposto ricorso per piano di ristrutturazione del consumatore o in subordine di concordato minore liquidatorio, entrambi dichiarati inammissibili dal Tribunale di Grosseto.
[18] 
Segue le conclusioni della Cassazione 22699/2023 il Tribunale di Milano, 20 ottobre 2023, Vedi note A. Mancini Consumatore e debitoria c.d. promiscua: una decisione del Tribunale di Milano si allinea a Cass. 2023/22699. Considerazioni critiche, entrambe in Ilcaso.it. Si veda anche Trib. Torino 24 luglio 2023, Trib. Forlì, 5 febbraio 2024; Trib. Bari 15 febbraio 2024; Corte di App. Torino 12 marzo 2024.
[19] 
Vedi Trib. Ancona 11 gennaio 2023, Trib. Treviso 7 febbraio 2023; Trib. Rimini 15 febbraio 2023, Trib. Ferrara 23 maggio 2023 con nota di A. Mancini, Sovraindebitamento: il debitore deve poter accedere ad una procedura negoziale, in alternativa alla liquidazione controllata, Ilcaso.it; Trib. La Spezia 30 agosto 2023 Il Fall. 2024, 146; Trib. Cagliari 21 settembre 2023 in Diritto del risparmio.it con nota di V.V. Loi; Si citano G. Rana, “sembra distonico indirizzare il debitore verso la liquidazione controllata quale unica alternativa all'espropriazione esecutiva, con la perdita della casa di abitazione, quando si tratti del caso (molto comune) di debitoria in gran parte dovuta ad un mutuo ipotecario in concorso con modesti debiti di natura tributaria, derivati da una lontana e da tempo archiviata attività commerciale”, in Ristrutturazione dei debiti del consumatore e debiti promiscui nel codice della crisi, Il Fall, 2023; A. Monteverde, op. cit.: “la conclusione che traspare, la quale induce ad affermare l'ineluttabilità della liquidazione controllata per l'imprenditore cancellato indebitato, risulta tuttavia insoddisfacente, iniqua e contraddittoria [..] paradossalmente, riserva un trattamento deteriore all'imprenditore iscritto nel registro delle imprese rispetto a quello irregolare, che non potrà logicamente mai essere cancellato d'ufficio. È contraddittoria perché, mentre tutta la normativa va nella direzione di un chiaro disfavore per le procedure liquidatorie, colui il quale sia gravato da debiti di un'impresa ormai esaurita non può avvalersi di alcuno strumento a carattere concordatario in senso lato che ne eviti la disgregazione del patrimonio, neppure quando l'intento perseguito sia quello di avvantaggiare nel complesso gli stessi creditori (come avverrebbe ad es. nei casi di apporto di finanza esterna)”; M. Spadaro, Ristrutturazione dei debiti del consumatore anche per obbligazioni derivanti da pregressa attività imprenditoriale cessata o dalla qualità di socio di società cessata, Il Fall, 2024; M. Spadaro, Ristrutturazione dei debiti del consumatore anche per obbligazioni derivanti da pregressa attività imprenditoriale cessata o dalla qualità di socio di società cessata, Il Fall., 2024.
[20] 
Al riguardo si veda L. Nannipieri, L’imprenditore individuale cancellato. Perché continuare a discriminarlo, in Schema di correttivo e accesso alle procedure di sovraindebitamento: note critiche a prima lettura, Saggio, in Dirittodellacrisi.it, 2 luglio 2024. Si veda anche, sui principi generali del Diritto della crisi si veda J. Alberto, Il diritto della crisi e dell’insolvenza, Giappichelli, 2023. 

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02