Saggio
Ristrutturazione dei debiti del consumatore ammissibilità dei debiti dell’imprenditore cessato: relazione di “esclusività”*
Monica Peta, Dottore Commercialista in Roma
20 Giugno 2023
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Visualizza: Trib. Napoli Nord, 12 novembre 2022, Est. Rabuano
Sommario:
La procedura rinominata “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, destinata a sostituire, nell'ambito del CCII, il precedente “piano del consumatore”, presenta alcuni profili di novità che possono essere accolti con indubbio favore per la soluzione di talune lacune e criticità che avevano avvinto le procedure tratteggiate dalla L. n. 3/2012, in punto di presupposti di accesso, trattamento di talune categorie di credito, esdebitazione[2]. Il Codice della crisi ricorrere innanzitutto ad una nozione più ampia di consumatore, che dovrebbe consentire l'accesso alla procedura in situazioni prima escluse dall'ambito applicativo del piano del consumatore; risolve, almeno in parte, il dubbio interpretativo legato alla soggezione in proprio alle procedure de quibus del socio illimitatamente responsabile, ammettendolo alla ristrutturazione dei debiti laddove possa essere qualificato come consumatore; introduce la possibilità di trattare congiuntamente le situazioni di sovraindebitamento che riguardino più membri della stessa famiglia; e di comporre all'interno del piano le obbligazioni nascenti da contratti di finanziamento con cessione del quinto; infine, offre una disciplina più completa e organica in materia di esecuzione del piano e revoca dell'omologazione dello stesso.
Tuttavia, il Codice della crisi lascia irrisolto il nodo interpretativo legato all’ammissibilità alla ristrutturazione dei debiti promiscui dell’imprenditore individuale cessato, in alternativa alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Al riguardo, il Tribunale di Napoli Nord, si è espresso recentemente, decreto di omologa n. 28342, 12 novembre 2022, ritenendo che l’unica interpretazione sistematica della nozione di consumatore sia quella del soggetto che:
- abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
- regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;
- non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.
Note: