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Saggio

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ammissibilità dei debiti dell’imprenditore cessato: relazione di “esclusività”*

Monica Peta, Dottore Commercialista in Roma

20 Giugno 2023

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.

Visualizza: Trib. Napoli Nord, 12 novembre 2022, Est. Rabuano

La procedura di sovraindebitamento “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”, destinata a sostituire nell'ambito del Codice della crisi d’impresa, dagli artt. 67 a 73, il precedente “piano del consumatore”, presenta dei profili di novità che possono essere accolti con indubbio favore per la soluzione di talune lacune e criticità che avevano avvinto la procedura nella L. n. 3/2012.  In punto di presupposti di accesso, seppure il Codice della crisi abbia adottato una nozione più ampia di consumatore, lascia tuttavia irrisolto il nodo interpretativo legato all’ammissibilità alla procedura di ristrutturazione dei debiti promiscui dell’imprenditore individuale cessato, in alternativa alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Al riguardo, il Tribunale di Napoli Nord, si è di recente espresso introducendo attraverso l’interpretazione sistematica ed organica delle norme, una nozione innovativa di consumatore sulla base del principio di “esclusività”. In particolare, è consumatore l’imprenditore cessato quando: 
- abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
- regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo un’insolvenza qualificata;
- non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
È noto che, la disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012, è stata oggetto di riscrittura ad opera della riforma organica delle procedure concorsuali e ricondotta all’interno del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, CCII (cd. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), entrato in vigore il 15 luglio 2022[1].
La procedura rinominata “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, destinata a sostituire, nell'ambito del CCII, il precedente “piano del consumatore”, presenta alcuni profili di novità che possono essere accolti con indubbio favore per la soluzione di talune lacune e criticità che avevano avvinto le procedure tratteggiate dalla L. n. 3/2012, in punto di presupposti di accesso, trattamento di talune categorie di credito, esdebitazione[2]. Il Codice della crisi ricorrere innanzitutto ad una nozione più ampia di consumatore, che dovrebbe consentire l'accesso alla procedura in situazioni prima escluse dall'ambito applicativo del piano del consumatore; risolve, almeno in parte, il dubbio interpretativo legato alla soggezione in proprio alle procedure de quibus del socio illimitatamente responsabile, ammettendolo alla ristrutturazione dei debiti laddove possa essere qualificato come consumatore; introduce la possibilità di trattare congiuntamente le situazioni di sovraindebitamento che riguardino più membri della stessa famiglia; e di comporre all'interno del piano le obbligazioni nascenti da contratti di finanziamento con cessione del quinto; infine, offre una disciplina più completa e organica in materia di esecuzione del piano e revoca dell'omologazione dello stesso.
Tuttavia, il Codice della crisi lascia irrisolto il nodo interpretativo legato all’ammissibilità alla ristrutturazione dei debiti promiscui dell’imprenditore individuale cessato, in alternativa alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Al riguardo, il Tribunale di Napoli Nord, si è espresso recentemente, decreto di omologa n. 28342, 12 novembre 2022, ritenendo che l’unica interpretazione sistematica della nozione di consumatore sia quella del soggetto che: 
- abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
- regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;
- non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.
2 . L’ambito generale e normativo
L’inclusione del sovraindebitamento nel più generale sistema del diritto concorsuale rappresenta del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, è declinata nelle sue linee essenziali, dagli artt. da 67 a 73, CCII - apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle “Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, del Titolo IV, che ospita gli “Strumenti di regolazione della crisi”- è riservata al consumatore e sostituisce il vecchio “piano del consumatore “ (di cui all’art. 12 bis e ss., L. n. 3/2012). 
L’art. 65, CCII, tra le disposizione di carattere generale perimetra l’ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che le tre procedure , rinominate, seppure invariate nella sostanza, soccorrano i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), CCII ossia coloro che versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel codice civile o in altre leggi speciali.
Il successivo art. 66, CCII, positivizza l’opportunità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, di intraprendere procedure “familiari”, conseguendo lo scopo, fortemente avvertito, della risoluzione complessiva dell’indebitamento del nucleo familiare, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco.
Si tratta di una disciplina più snella rispetto al procedimento unitario (art. 44 e ss., CCII); pertanto il rinvio alle norme generali dettate dal Codice della crisi d’impresa è previsto nei solo limiti di compatibilità (art. 65, comma 2). I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall’Organismo di Composizione della Crisi, OCC (art. 65, comma 3); la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa (art. 65, comma 4). 
3 . Presupposto soggettivo e condizioni ostative
Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore che si trovi in uno “stato di sovraindebitamento”, ossia versi in una situazione di “crisi” o di “insolvenza” che si manifestano:
- con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi); ovvero 
- con inadempimenti od altri fatti esteriori quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).
La norma elenca talune condizioni soggettive ostative (art. 69, CCII) per l’accesso alla procedura. In particolare, il debitore è meritevole, se:
- non abbia determinato il sovraindeitamento per colpa grave, malafede o frode;
- non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi sanziona il comportamento del creditore [3]che abbia: 
- determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento;
- violato i principi di cui all’art. 124 bis del D.Lgs n. 385/1993 (art. 69, comma 29). 
Qualora il soggetto finanziatore, nell’erogare l’importo finanziato non abbia valutato correttamente il merito creditizio del debitore, quale verifica espressamente prevista dall’art. 124 bis del citato D.Lgs n. 385/1993 e da compiere prima della conclusione del contratto di credito sia sulla base delle dichiarazioni fornite dal consumatore che mediante la consultazione di una banca dati pertinente, viene escluso il suo diritto di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta[4].
4 . La legittimazione attiva e la “rivisitata” nozione di consumatore
La legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l’essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è quella di un “percorso procedimentale” di composizione della crisi riservata dal comma 1 dell’art. 67, CCII al “consumatore sovraindebitato”.
Quest’ultimo viene “ridefinito” dall’art. 2, comma 1, lett. e), come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. È una definizione più ambia rispetto a quella contenuta nella formulazione originaria della L. n. 3/2012 (art. 6, comma 2, lett. b), “la persona fisica che ha assunto obbligazioni “esclusivamente” per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”), in quanto comprende il socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai Capi III, IV, e VI del Titolo V (s.n.c., s.a.s., s.a.p.a.) del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali ed i suoi familiari. 
È un’estensione coerente con la nozione di consumatore[5] prevista dal “Codice del consumo”, D.Lgs n. 206/05, rispetto alla precedente della L. n. 3/2012 che denotava un carattere restrittivo potenzialmente idoneo a escludere dalla possibilità di accesso al piano tutti i consumatori che registravano, nella propria situazione debitoria, anche passività derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale svolta[6]. L'adozione, della nozione propria del Codice del Consumo pare dunque esprimere non solo una volontà di estendere l'ambito applicativo della procedura – permettendo di considerare consumatore anche chi presenti, nella propria situazione debitoria, obbligazioni non aventi carattere personale o familiare -, ma anche un mutamento di rotta, nella misura in cui si dovrebbe rendere componibile all'interno della nuova procedura anche il c.d. “debito promiscuo”, ossia derivante da obbligazioni aventi carattere sia personale o familiare, sia imprenditoriale o professionale. Tuttavia, è bene dire che, la qualità di consumatore non rappresenta un attributo soggettivo aprioristico, ma è "conferita" di volta in volta dallo scopo del debito contratto, e presuppone una precisa indagine.
5 . Debiti promiscui e ammissibilità dell’imprenditore individuale cessato
Il Codice della crisi lascia aperti taluni dubbi interpretativi in ordine alle sorti dell’imprenditore individuale cessato e dei suoi debiti personali e imprenditoriali, nonché l’ammissibilità al piano di ristrutturazione del consumatore, in alternativa alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268, CCII). Dottrina e giurisprudenza di legittimità e di merito, si stanno di fatto alternando nella valutazione - e soluzione - con diverse declinazioni[7]. Si citano: la Sentenza della Cassazione, 1° febbraio 2016, n. 1869, ha affermato che “può essere considerato consumatore anche colui che, avendo svolto e poi cessato un'attività dalla quale sono scaturiti debiti non pagati, presenti un piano per la sistemazione del solo debito civile. Rimarrebbe poi affidata al vaglio giudiziario provocato dall'eventuale iniziativa di colui che faccia opposizione all'omologazione la valutazione sulla convenienza di una simile soluzione”; il Tribunale di Reggio Emilia, 20 ottobre 2022, è ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche se nella proposta vengono inseriti debiti di origine imprenditoriale quando quelli di origine privata sono in percentuale di importo prevalente; il Tribunale di Bologna, 30.12.2022, ha invece escluso l’adeguatezza della valutazione della prevalenza di una tipologia di debito sull’altra, riferendosi per analogia all’ipotesi legislativa per cui, in caso di obbligazioni miste riferite a due componenti della stessa famiglia, la soluzione del concordato minore attrae ed elide l’alternativa della ristrutturazione dei debiti del consumatore; il Tribunale di Genova, 16.11.2022, per il quale solo l’alternativa – unica - della liquidazione controllata è in grado di dirimere i potenziali conflitti tra i creditori di debiti ibridi in rapporto alle previsioni di cui agli articoli 2740 e 2741 c.c. (si priverebbero cioè i creditori non contemplati, nell’uno e nell’altro caso, della garanzia loro riservata dall’intero patrimonio del debitore); il Tribunale di Ancona, 10.01.2023, dimostra apertura invece al concordato minore anche per l’imprenditore cessato (e quindi di fatto in contrasto con quanto disposto letteralmente dall’art. 33 comma 4 CCII); il Tribunale di Bergamo, 16 dicembre 2014, ha affermato che anche l'imprenditore o il libero professionista possono avere qualifica di consumatore a condizione che le obbligazioni scadute e non adempiute, e che abbiano determinato il "sovraindebitamento", non siano riferibili in alcun modo all'attività d'impresa o professionale svolta.
È evidente che, i diversi orientamenti, anche opposti, lasciano nella sorte nebulosa il destino dell’imprenditore individuale cessato relativamente:
- alla nozione di consumatore, nonché
- all’ammissibilità dei debiti alla procedura di ristrutturazione di cui all’art. 65, CCII.
6 . Una nuova concezione di consumatore, la relazione di “esclusività”: Tribunale di Napoli Nord, 22 novembre 2022
Appare significativa ed innovativa la recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord, 12 novembre 2022[8], dove a seguito di un’articolata motivazione, il Giudice si è espresso a favore di una nuova concezione di consumatore, che riconosce al ricorrente concedendogli l’omologa del piano. Con riferimento al procedimento di specie l’insolvenza del ricorrente, imprenditore individuale cessato, è derivata da obbligazioni contratte “esclusivamente” per soddisfare esigenze personali e familiari. 
In particolare, il Giudice di Napoli Nord, tenuto conto della rilevanza sul piano applicativo della distinzione tra debitore e debitore-consumatore è (ri) tornato sulla nozione di consumatore e la ratio sottostante le disposizioni previgenti della L. n. 3/2012, art. 7, e ss. (L’ art. 7, L. n. 3/2012 riconosce la qualità di consumatore alla persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività d’impresa e professionale eventualmente svolta). Ha affermato che la qualità di consumatore deve essere riconosciuta non in relazione all’attività svolta ma sulla base del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto. Ciò viene suffragato dalla lettura congiunta ed oculata delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 della L. n. 3/2012 riportate nella motivazione del decreto di omologa: 
- l’art.7, comma 2, vieta l’accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) “quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all’art. 1 L. fall.;
- l’art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata “Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”) a una proposta di accordo o di piano che può essere “presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”;
- l’art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, in relazione al “deposito della proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l’onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;
- l’art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l’annotazione nel registro delle imprese dell’apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater;
- tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”.
L’esame precipuo e organico delle norme conduce, a parere del Giudice ad una seconda “concezione” del consumatore, e precisamente quella del “soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata”. Infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista, imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso del creditore. Nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente non può che assumere la qualità di consumatore. 
Pertanto, il Giudice ha ritenuto che l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto che: 
- abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
- regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;
- non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale;
e tale siano i criteri per qualificare il consumatore anche sulla base della normativa dettata dal CCII. 
L’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, definisce consumatore “il debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore, per cui deve riconoscersi detta qualità a colui che non sia più professionista/imprenditore e che ristrutturi con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali”. La relazione illustrativa al Codice della crisi prevede che, il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il Codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega, quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all’approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del Giudice. 
Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. È evidenti, quindi, che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente.
7 . Rilievi conclusivi
La conclusione del Tribunale di Napoli Nord, è rilevante, in quanto fa propria, motivandola, una nuova concezione che qualifica il consumatore, quel “soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato “esclusivamente” in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata”. Tale definizione, evidenzia la stretta relazione di “esclusività” delle obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare, necessaria per l’ammissibilità dell’imprenditore individuale cessato al piano di ristrutturazione dei debiti ed eliminando limiti aprioristici. Da qui in poi, sarà interessante comprendere l’orientamento dei diversi Tribunali d’Italia.

Note:

[1] 
Contributi sul tema, si citano tra i più autorevoli: G. D’Attorre-F. Fimmanò, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, 2017, Pisani Massamormile (a cura di), La crisi del soggetto non fallibile, Torino, 2016; A. Caiafa e M. Vaglio (a cura di), La risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, Roma, 2015; M. Ferro (a cura di), Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012; C. Angelici e G.B. Ferri, Manuale di diritto commerciale, Milano, 2015, p. 821; S. Bonfatti, Gli incentivi alla composizione negoziale delle crisi d'impresa: uno sguardo d'insieme, in Bonfatti e G. Falcone (a cura di), Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, Milano, 2014, p. 33; C. Costa, Profili problematici della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall., 2014, I, p. 663; M. Del Linz, Spunti critici sulle nuove procedure di sovraindebitamento e ordinamenti a confronto, ivi, 2015, I, p. 482; S. De Matteis e N. Graziano, Crisi da sovraindebitamento ovvero il fallimento del consumatore, Rimini, 2015; F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova, La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano, 2013; M. Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento, in Corr. giur., 2012, p. 449; G. Falcone, Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore, in Giur. comm., 2015, I, p. 132; G. Ferri jr., Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole, in Riv. dir. comm., 2012, I, p. 423; E. Frascaroli Santi, Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, in Vassalli, F.P. Luiso e E. Gabrielli (diretto da), Tratt. dir. fall. e delle altre procedure concorsuali, IV, Torino, 2014, p. 563; A. Guiotto, La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in Il Fall., 2012, p. 21; A.M. Leozappa, Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali e degli enti pubblici, in Giur. comm., 2015, I, p. 574; G. Lo Cascio, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Il Fall., 2012, p. 1021; F. Macario, La nuova disciplina del sovra-indebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili, in Contratti, 2012, p. 229; A. Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, p. 2027 ss.; A. Nigro e D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2017, p. 582; A. Paciello, Prime riflessioni (inevitabilmente) critiche sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, in Riv. dir. comm., 2012, I, p. 83; L. Panzani, La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2912, in Il Fall. Id., La composizione della crisi da sovraindebitamento, in Treccani.it, 2012; M. Perrino, La "crisi" delle procedure di rimedio al sovraindebitamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giust. civ., 2014, p. 435; G. Presti, L. Stanghellini e F. Vella (a cura di), L'insolvenza del debitore civile. Dalla prigione alla liberazione, in Analisi giur. econ., 2004, p. 337; Rispoli Farina, La nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore, in Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Di Prisco, Torino, 2016, p. 891; M. Sciuto, La crisi dell'impresa, in M. Cian (a cura di), Diritto commerciale, Torino, 2017, p. 165; N. Soldati, Il sovraindebitamento alla prova della riforma del diritto fallimentare, in Contratti, 2016, p. 628; G. Trisorio Liuzzi, Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, in Giusto proc. civ., 2012, p. 649; F. Verde, Il sovraindebitamento, Bari, 2014; S. De Matteis, N. Graziano, D. Pagliuca, Crisi da Sovraindebitamento, ristrutturazione preventiva, esdebitazione, interdizioni, Maggioli, dicembre 2022; F. Lamanna, Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Il civilista, Milano, 2019, vol IV, 38 e ss.
[2] 
S. Pacchi, Il sovraindebitamento. Il regime italiano, in Riv. dir. comm., 2012; F. Lamanna, Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Il civilista, Milano, 2019, vol IV, 38 e ss.; P. Bosticco, Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza: disposizioni generali e definizioni, Il Fall.; A. Farolfi, Sovraindebitamento: le novità della riforma, in Il Fall.;
M. Giorgetti, S. Nadin, La composizione della crisi da sovraindebitamento nella legge delega e nella bozza di decreto attuativo, in Il Fall.
[3] 
S. De Matteis, N. Graziano, D. Pagliuca, Crisi da Sovraindebitamento, ristrutturazione preventiva, esdebitazione, interdizioni, Maggioli, dicembre 2022.
[4] 
Ibidem.
[5] 
Sulla nozione di consumatore si veda C. Cracolici e A. Curletti, La nozione di consumatore tra codice del consumo e l. 3/2012, in Contratti, 2018, p. 81; S. Troiano, Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in G. Alpa e S. Patti (a cura di), Clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in Comm. Schlesinger, Milano, 2003, p. 31; E. Sabatelli, La Cassazione precisa la nozione di «consumatore» ai fini dell'accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Diritto fallimentare, 2016; F. Pasquariello, La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato; in Il Fall., 2016.
[6] 
Cfr. A. Mancini, Ristrutturazione del consumatore: finanziamenti c.d. a catena e colpa grave, Ilcaso.it.
[7] 
Cfr. A. Mancini, “È ammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposta dal debitore che ha maturato anche debiti contratti nell’esercizio di attività di impresa in passato svolta, ma da tempo cessata, reputandosi in tal caso che agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali”. Ristrutturazione del consumatore: ammissibile per l’imprenditore cessato con debiti c.d. promiscui, Tribunale Trani, 02 maggio 2023, Ilcaso.it; A. Mancini-A. Munarin, Ristrutturazione del consumatore e debiti d'impresa: un tema ancora dibattuto (Brevi note a Tribunale di Spoleto 23 dicembre 2022 e Tribunale di Caltanissetta 1° giugno 2022); A. Mancini, La definizione dei debiti promiscui nel piano del consumatore (Brevi note a Tribunale di Grosseto 22 giugno 2021, Ilcaso.it.
[8] 
Si veda anche Trib. Reggio Emilia, 09 maggio 2023 - È qualificabile come “consumatore” ex art. 2 lett. e) CCII anche il soggetto le cui uniche passività derivano dall’attività d’impresa già svolta in passato con ditta individuale cancellata da oltre un anno, il quale può dunque accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall’art. 67 e ss. CCII.

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Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

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  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
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Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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