Loading…

Saggio

La cessione isolata del marchio nella crisi d’impresa: le scelte nella regolazione della crisi e la continuità aziendale*

Enrica Perusia, Avvocato in Roma

30 Gennaio 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il contributo analizza la cessione isolata del marchio nell’ambito degli strumenti di composizione e di regolazione della crisi d’impresa, mettendone in evidenza le asimmetrie applicative alla luce dei principi di continuità aziendale e di conservazione del valore dell’impresa sanciti dal Codice della crisi e dell’insolvenza. In particolare, la dismissione selettiva dell’asset identitario viene esaminata quale possibile pietra d’inciampo/nodo critico della continuità aziendale. 
Essendo pienamente legittima sul piano civilistico, la dismissione selettiva di beni immateriali essenziali è spesso trattata, nella prassi concorsuale, come un’ordinaria operazione di realizzo, senza una valutazione strutturata del suo impatto sulla possibilità di preservare l’impresa come entità economica organizzata. 
Il lavoro evidenzia come tale neutralità normativa possa favorire fenomeni di estrazione opportunistica del valore immateriale, con effetti irreversibili sulla continuità dell’azienda, e propone una lettura critica dell’attuale assetto de iure condito, anche alla luce dell’esperienza comparata di Francia, Germania e Spagna. 
Muovendo da una concezione dell’etica d’impresa in senso filosofico-giuridico, intesa come principio di giustificabilità razionale dell’esercizio del potere economico privato, il contributo suggerisce un rafforzamento del vaglio autorizzativo sulle alienazioni di asset immateriali strategici, attraverso un onere valutativo e motivazionale qualificato. Tale soluzione, pienamente compatibile con l’impianto del CCII, consentirebbe di governare il rapporto tra realizzazione del valore e preservazione dell’identità economica dell’impresa, senza introdurre divieti o rigidità dirigistiche, evitando però che la cessione del marchio si trasformi, nella crisi, nel punto di rottura della continuità stessa. 
Riproduzione riservata
1 . Premessa. L’ingegneria degli strumenti e la qualità della decisione
Il presente contributo assume come noto il quadro generale della crisi d’impresa e dei relativi strumenti di regolazione, così come delineato dal Codice della crisi e dell’insolvenza (i c.d. preventive restructuring frameworks). La scelta di non ripercorrere tali profili sistematici muove dalla valutazione della loro complessità, oltre che da esigenze redazionali; la letteratura concorsuale più autorevole e specialistica, ha già da tempo indagato i principi generali che informano il governo della crisi e i rapporti tra continuità aziendale, liquidazione e tutela dei creditori. Il presente scritto adotta tali studi come presupposto[1]. 
S’intende invece concentrare l’attenzione su un fenomeno che la disciplina positiva lascia sullo sfondo, ma che nella prassi si presenta con frequenza non trascurabile: la cessione del marchio in luogo del trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, spesso all’interno di uno strumento di regolazione della crisi. 
Tale dinamica interroga non soltanto la funzionalità dei meccanismi di composizione e di regolazione della crisi, ma anche la coerenza dell’intervento con i principi di responsabilità sociale, di solidarietà e di conservazione dei valori aziendali che permeano l’ordinamento concorsuale e che dovrebbero ispirare l’etica della gestione d’impresa, anche nella fase del suo risanamento. 
Lungi dall’offrire letture esaustive, queste riflessioni nascono dall’intento di verificare la tenuta applicativa di tali principi nella fase più critica della vita aziendale e sono sorrette dall’osservazione di casi concreti nei quali la separazione del marchio dal suo sostrato aziendale ha condotto ad esiti difficilmente conciliabili con la ratio stessa dell’ordinamento concorsuale. 
In questa sede non si può che proporre, da una prospettiva giuridica, una prima chiave di lettura dei rischi complessivi derivanti da operazioni di sottrazione del valore immateriale e suggerire alcune integrazioni interpretative o applicative che potrebbero colmare una lacuna de iure condito esistente.
2 . Un’asimmetria di sistema nella regolazione della crisi
In un contesto economico nel quale il valore dell’impresa non di rado è incorporato in beni immateriali – licenze, marchi, contratti di distribuzione, concessioni, reputazione, brand identity, brevetti – il marchio diviene spesso l’asset più rilevante[2] e, al contempo, il più esposto ad operazioni selettive di estrazione del valore, con effetti che possono alterare la logica cooperativa sottesa al superamento della crisi. Mentre, infatti, la struttura aziendale può risultare appesantita da costi fissi o inefficienze accumulatesi nel tempo, il marchio conserva una forza economica propria ed un potenziale di monetizzazione immediata per chi ne detiene la titolarità. 
Queste caratteristiche determinano una divergenza tra conservazione del valore del segno distintivo e continuità dell’azienda, che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  – pur valorizzando tale continuità come obiettivo del sistema – non affronta in modo espresso: la normativa concorsuale ha infatti costruito un sistema coerente di strumenti per la regolazione e il superamento della crisi, ma non contiene una disciplina specifica relativa alla cessione selettiva degli asset immateriali essenziali; essa tratta la cessione del marchio come una mera operazione di realizzo, senza considerarne l’impatto sulla sua compatibilità con strumenti che mirano a preservare la continuità aziendale. 
La questione non riguarda la cedibilità atomistica del marchio in sé – pienamente ammessa dall’art. 2573 c.c. e dal Codice della proprietà industriale – bensì la sua rilevanza in molte imprese, laddove il marchio rappresenti una condizione necessaria per concepire una prospettiva di continuità, ancorché in un perimetro ridimensionato, o in via indiretta. Ne deriva, sostanzialmente, una frattura: la conservazione del valore economico del marchio può sopravvivere a prezzo del sacrificio della continuità industriale dell’impresa che lo ha generato.
3 . Gli effetti della cessione isolata del marchio
Come si diceva poc’anzi, nel sistema del Codice della crisi, la cessione del marchio è trattata come un’ordinaria operazione di realizzo e non è sottoposta ad alcun controllo specifico in ordine al suo concreto impatto sulla continuità aziendale che, pur espressamente valorizzata come obiettivo del sistema, non costituisce parametro applicativo nella valutazione di tali operazioni, né criterio normativo per autorizzare o limitare la dismissione di asset immateriali essenziali. Ne consegue il verificarsi di tre effetti: 
- una volta alienato l’asset identitario, l’azienda viene privata del bene che costituisce l’elemento della sua riconoscibilità sul mercato, con una conseguente compressione della capacità dell’imprenditore di elaborare un piano in continuità, sia diretta che indiretta; 
- l’alienazione del marchio può tradursi, sul piano sostanziale, in un’anticipazione della scelta liquidatoria, lasciando in esito un compendio di beni privo di avviamento e difficilmente valorizzabile in blocco come unità produttiva. Invero, il legislatore, consapevole della necessità di salvaguardare l’unità dell’azienda e la sua prosecuzione, prevede una disposizione (art. 214 comma 1 CCII) estremamente chiara nel richiedere che la liquidazione atomistica possa essere disposta solo quando risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggior soddisfazione dei creditori[3]. Tale disposizione non pare però frequentemente applicata, forse anche in considerazione della sommarietà e rapidità delle valutazioni svolte nel corso della procedura; 
- la cessione isolata del marchio, nel pregiudicare il valore della continuità, comporta ricadute sul valore degli altri beni e diritti, sulla struttura produttiva, sul capitale umano e sulla catena del valore, oltre che spesso la delocalizzazione delle attività produttive connesse alla sua utilizzazione economica. 
L’assetto così delineato conduce ad una peculiare “decontestualizzazione dell’avviamento”: il valore reputazionale viene estratto e reimpiegato altrove, mentre il complesso aziendale rischia di perdere i presupposti di ogni continuità. È in questo scarto tra operazioni formalmente legittime ed effetti sistemici non considerati che si colloca il vero snodo critico della disciplina vigente. 
La cessione isolata del marchio, se trattata come ordinaria operazione di realizzo, produce conseguenze che travalicano la dimensione patrimoniale e incidono sull’identità economica dell’impresa, senza che tali ricadute entrino stabilmente nel perimetro della valutazione decisionale.  In questa prospettiva, la questione non attiene alla liceità della dismissione né alla sua astratta convenienza, bensì alla qualità del processo valutativo che precede la scelta liquidatoria e alla capacità dell’ordinamento di intercettarne gli effetti sull’organizzazione nel suo complesso. 
È qui che il tema dell’etica d’impresa assume rilievo sul piano giuridico, non come richiamo ad istanze morali estranee al diritto, ma come esigenza di giustificabilità esterna delle scelte che incidono in modo irreversibile sulla struttura dell’impresa, specie quando tali scelte si collocano nella fase patologica della sua esistenza. La questione di fondo riguarda la presenza di regole di condotta volte a prevenire od impedire comportamenti opportunistici o a contrastare scelte che, pur formalmente legittime, determinano una compromissione irreversibile della continuità potenziale. Il primato di una neutralità tanto assoluta quanto astratta, infatti, rischierebbe solo di produrre esiti economicamente inefficienti per gli stakeholder dell’impresa e per lo stesso ecosistema in cui quest’ultima opera, oltre che difficilmente conciliabili con il rispetto di principi di buona fede e correttezza ai quali sono tenute tutte le parti interessate nell’ottica della solidarietà e della cooperazione nella gestione della crisi. Ciò contrasta con la finalità delle disposizioni del CCII, che colloca la continuità tra le finalità primarie della regolazione della crisi e che risulterebbe invece svuotata se, come accade, gli asset immateriali essenziali possono essere sottratti senza alcuna valutazione rafforzata della loro rilevanza nella preservazione dell’azienda. A tal proposito, merita un richiamo la sentenza del Tribunale di Lucca, 25 luglio 2023, n. 66, laddove conferma la necessità che il valore di liquidazione “vada individuato, anzitutto, come valore di cessione dell’azienda o di singoli rami, o in alternativa vadano spiegate in maniera analitica e completa le ragioni dell’impossibilità di cedere l’azienda nel suo complesso o per singoli rami”. In ordine ai criteri di determinazione del valore di liquidazione, preso atto che il Codice della crisi non ne fornisce una definizione, il Tribunale rileva che, in caso di liquidazione giudiziale, un criterio è fissato dal citato art. 214 CCII. Pertanto, “in caso di liquidazione giudiziale, la vendita atomistica dei beni è possibile in quanto la vendita dell’azienda, di suoi rami o di rapporti giuridici in blocco non sia possibile o non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”[4].
4 . La “abdicazione” dell’Unione europea; l’esperienza comparata di Francia, Germania e Spagna
Occorre premettere che, nel diritto dell’Unione, non emerge una disciplina specifica sulla sorte degli asset immateriali nelle crisi d’impresa: né la Direttiva (UE) 2019/1023, né la normativa europea in materia di proprietà industriale intervengono specificamente sulla cessione del marchio, in fase pre-concorsuale e concorsuale, né prevedono criteri volti a contemperare la vendita atomistica degli asset immateriali con la preservazione della continuità aziendale. In tale quadro di sostanziale neutralità regolatoria, occorre tuttavia dare atto dell’evoluzione in corso sulla Proposta di “armonizzazione di alcuni aspetti della Insolvency Law” COM(2022) 702, con il Titolo IV sui procedimenti Pre-pack, vale a dire sul “Procedimento di liquidazione con vendita dell’impresa o di parte di essa” prima della formale apertura dell’insolvenza (è del 20 novembre 2025 l’accordo politico provvisorio tra Parlamento Europeo e Consiglio d’Europa sulla proposta COM(2022) 702, finalizzato ad armonizzare le procedure di insolvenza). Va peraltro precisato che gli ordinamenti francese[5], tedesco e spagnolo[6], di seguito esaminati, conoscono già, seppur secondo assetti strutturalmente differenziati e non sovrapponibili, meccanismi di cessione pre-negoziata o strumenti funzionalmente assimilabili ai pre-pack, circostanza che contribuisce a spiegare perché la proposta di direttiva si muova su un piano di armonizzazione minima, lasciando ampi margini di adattamento ai legislatori nazionali[7]. 
In assenza di una disciplina europea di dettaglio, la scelta fra continuità, anche indiretta, liquidazione o alienazione atomistica rimane dunque in via residuale materia rimessa agli ordinamenti nazionali, con la conseguenza che i diversi modelli europei presentano livelli di rigore eterogenei, con costrutti normativi più o meno conservativi, nei quali la cessione di asset essenziali è governata da criteri giuridici di valutazione e non rimessa alla mera convenienza immediata. Altri ordinamenti, invece, mantengono un’impostazione più neutra, vicina a quella italiana, nella quale la vendita atomistica degli asset immateriali è considerata come un’ordinaria operazione di realizzo, non valutata come idonea a compromettere la continuità potenziale. 
Tali modelli, pur potendosi collocare in momenti procedurali diversi, presentano un tratto comune rilevante ai fini del presente contributo: essi introducono, in forme differenti, presìdi valutativi ex ante che si attivano prima che la scelta liquidatoria produca effetti irreversibili, attribuendo rilievo anche alla continuità dell’impresa quale parametro giuridicamente rilevante della decisione. 
In tutti e tre gli ordinamenti considerati, pur nella diversità delle soluzioni tecniche e dei momenti procedurali, la continuità dell’impresa emerge non come vincolo sostanziale alla circolazione degli asset, ma come criterio idoneo ad orientare e qualificare il controllo sulle scelte liquidatorie prima che esse producano effetti irreversibili sull’organizzazione economica. 
L’analisi che segue non intende ricostruire in modo esaustivo i singoli assetti normativi nazionali, né sovrapporre modelli eterogenei; essa si limita a richiamare, in chiave comparatistica e funzionale, alcuni tratti qualificanti degli ordinamenti considerati, nella misura in cui risultano rilevanti per la questione esaminata.
4.1 . Francia. Il vaglio giudiziale selettivo orientato alla continuità
Senza addentrarsi in un’analisi del sistema francese, che non è oggetto del presente scritto, occorre premettere che, con la Procedure de Suavaguarde Acceleree (PSA), il legislatore ha individuato una soluzione pragmatica della prevenzione della crisi di impresa[8] basata in primis sul collegamento tra le fasi negoziali delle trattative tra creditore e debitori strategici – rapide ed efficaci anche in ragione del principio di riservatezza - e una giudiziaria che trova le sue fondamenta nella fase negoziale antecedente. Si tratta di una soluzione che privilegia la negoziazione senza comunque estromettere il giudice, il quale detiene il ruolo di facilitare e garantire la preparazione e la definizione di una soluzione anticipata e negoziata della crisi d’impresa, promuovendo altresì il dialogo tra debitore e creditori: l’obiettivo del giudice è quello di assicurare un corretto svolgimento delle negoziazioni e, al contempo, di supervisionarle, evitando eccessivi squilibri, sulla base del principio di proporzionalità e di un concreto bilanciamento degli interessi in gioco. 
Nel Redressement judiciaire, il Code de commerce attribuisce al tribunale un potere “selettivo” che non si esaurisce nella valutazione del prezzo: nella scelta dell’offerta, il tribunale deve considerare anche la capacità del progetto (plan de cession) di preservare l’attività e l’occupazione, oltre alla soddisfazione dei creditori (v. L. 631-22 e L. 642-1 e 2) e selezionare l’offerta che assicura il miglior equilibrio complessivo tra questi tre elementi. La cessione di un asset strategico è dunque ammessa, ma inserita in un giudizio di bilanciamento normativamente tipizzato, nel quale gli effetti industriali e sociali assumono rilievo giuridico. La vendita isolata del marchio è valutata con particolare cautela: la giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto tale operazione incompatibile con la finalità di continuità propria della procedura. 
A differenza del CCII, che àncora la valutazione giudiziale prevalentemente al criterio del maggior soddisfacimento dei creditori, in questo modello il prezzo non è l’unico indicatore di valore poiché rileva anche la conservazione dell’attività e dell’occupazione, sicché -per tornare al focus di questo scritto- è riconosciuto al giudice un potere di valutazione sostanziale delle operazioni di cessione (anche del marchio), che include le ricadute sulla continuità dell’attività.
4.2 . Germania. La valutazione comparativa di continuità e liquidazione
La ricostruzione sistematica della disciplina tedesca, e in particolare dei meccanismi di regolazione della crisi trova adeguata trattazione nella consolidata dottrina di area germanica; ai fini che qui rilevano è sufficiente premettere che l’ordinamento giuridico tedesco prevede oggi un sistema che offre due strumenti (Retrukturierungsplan e Insolvenzplan) per evitare la liquidazione, che tuttavia sono in gran parte paralleli in termini di contenuto. Dall’altro lato, qualora l’insolvenza si sia già verificata, il sistema tedesco non consente più il ricorso al Restrukturierungsplan di cui al § 29 StaRUG. 
Nel modello tedesco[9], la decisione tra continuità e liquidazione è strutturata attorno a una valutazione comparativa dei valori, nella quale il mantenimento dell’impresa costituisce parametro esplicito dell’analisi economico-giuridica. 
La Germania adotta un’impostazione più marcatamente orientata alla continuità dell’impresa rispetto a quella italiana, ma meno prescrittiva di quella francese. Il § 1 dell’Insolvenzordnung (la legge fallimentare tedesca) dà rilievo testuale al “mantenimento dell’impresa” (Erhalt des Unternehmens) come modalità tipica di soddisfazione dei creditori. 
La scelta tra liquidazione atomistica e continuità è dunque sottoposta, nell’analisi e nella pratica economico-giuridica, ad una valutazione comparativa tra Fortführungswert (valore di continuità) e Zerschlagungswert (valore di liquidazione). Ciò non impedisce cessioni di marchi, ma richiede al giudice e all’Insolvenzverwalter (lett. curatore fallimentare) una motivazione sostanziale sulla convenienza complessiva per i creditori e l’operazione deve essere valutata alla luce delle alternative praticabili e del suo impatto sulla possibilità di preservare l’impresa – anche solo parzialmente – come entità economica. Si tratta di un modello che non preclude l’alienazione selettiva, ma la subordina a una valutazione integrata che considera anche il valore generato dalla continuità.
4.3 . Spagna. Il controllo sull’assetto dell’operazione
Nel sistema delineato dalla Ley Concursal[10], la gestione della crisi d’impresa è improntata a una logica di massimizzazione del valore, che privilegia, ove possibile, soluzioni conservative, quali la vendita dell’unidad productiva come strumento privilegiato di conservazione del valore dell’impresa, collocandola non già come mera tecnica di realizzo, bensì come modalità ordinaria di gestione della crisi orientata alla continuità economica e occupazionale. Quando tale obiettivo non risulti perseguibile, la disciplina ammette il ricorso a forme di liquidazione, anche mediante la vendita frazionata di beni o complessi aziendali, nell’ambito di una procedura affidata all’administrador concursal
In tale assetto, il legislatore spagnolo anticipa la valutazione delle alternative liquidatorie già nella fase pre-concorsuale, ammettendo la presentazione di offerte vincolanti idonee a preservare un nucleo funzionale dell’attività d’impresa (art. 224 bis TRLC) e prevedendo il ricorso a un esperto indipendente incaricato della raccolta e della valutazione comparativa delle proposte (artt. 224 ter e 224 quater TRLC) [11]. 
Il tratto qualificante del modello spagnolo risiede, tuttavia, nel vaglio giudiziale rafforzato cui è sottoposta la vendita dell’unità produttiva, volto a verificarne non solo la convenienza economica immediata, ma la sua coerenza con l’interesse complessivo della massa dei creditori e con la prospettiva di prosecuzione dell’attività. In tale assetto, la scelta liquidatoria non è neutra rispetto alla continuità, ma deve essere giustificata alla luce delle alternative praticabili, secondo una logica che mira a prevenire la dispersione atomistica degli elementi essenziali dell’impresa.
5 . Una proposta di integrazione del CCII: un modello di vigilanza sulle cessioni di beni identitari
Come si è detto, la cessione atomistica del marchio da parte di imprese in crisi può produrre un deterioramento del valore degli altri asset ed effetti distorsivi nella valutazione del patrimonio aziendale. Il rischio deriva dal fatto che l’alienazione isolata del segno distintivo incide sulla funzione economica complessiva degli altri beni, riducendone il valore e compromettendo in via irreversibile la possibilità di operazioni unitarie (cessione dell’azienda o di un ramo)[12]. 
Tale esito è favorito da valutazioni parziali, non integrate in una visione complessiva dell’impresa e spesso affidate a una pluralità di soggetti che tendono a privilegiare la sola massimizzazione del ricavato nominale senza considerare la perdita di valore generata dalla disarticolazione del compendio aziendale. Ne deriva una rappresentazione incompleta del valore effettivo dell’impresa e del potenziale sacrificio derivante dalla dispersione degli intangibili essenziali. 
De jure condito, il giudice è tenuto a motivare l’autorizzazione alla vendita; tale motivazione, tuttavia, è di tipo procedurale e attiene esclusivamente all’interesse della massa, senza considerare il ruolo che il bene immateriale dismesso potrebbe rivestire in una prospettiva di continuità aziendale, giacché la cessione di intangibles strategici può comprometterne in modo definitivo la praticabilità. Manca dunque un presidio capace di intercettare gli effetti che la cessione di beni immateriali può produrre sulla struttura organizzativa dell’impresa, anche quando tali effetti risultino prevedibilmente irreversibili. 
Per evitare che la scelta liquidatoria si traduca in un’estrazione opportunistica di valore immateriale, priva di un’adeguata ponderazione delle sue conseguenze, non occorre introdurre divieti alla circolazione dei beni, né oneri aggiuntivi in capo ad acquirenti o cedenti. È sufficiente rafforzare il vaglio autorizzativo già previsto dal CCII, ancorandolo a un criterio di valutazione che includa le ricadute sulla continuità aziendale, senza interferire con l’autonomia negoziale. Il processo autorizzativo andrebbe strutturato in modo da rendere verificabili le ragioni della scelta liquidatoria e da assicurare che esse siano sorrette da una valutazione consapevole delle loro ripercussioni sulla continuità aziendale. In altre parole, sarebbe sufficiente prevedere un meccanismo oggettivo di valutazione e motivazione, coerente con l’impianto normativo già esistente. 
Le riflessioni che seguono — pienamente compatibili con l’impianto normativo vigente — si collocano nella prospettiva di colmare questa lacuna sul piano dell’iter seguito, introducendo: (i) un dovere di valutazione ex ante degli effetti della cessione del marchio sulla continuità, e (ii) un onere motivazionale qualificato nei casi in cui si proceda comunque alla vendita isolata, così da porre un limite alle estrazioni selettive di intangibles nel caso del ricorso ad uno strumento previsto dal codice della crisi e dell’insolvenza; tale risultato potrebbe essere ottenuto rafforzando, sotto il profilo motivazionale, quanto già previsto nell’ambito della liquidazione giudiziale dall’art. 214, comma 1, orientando le scelte verso soluzioni coerenti con la funzionalità economica dell’impresa, pur nel rispetto di un non deteriore trattamento dei creditori.
5.1 . Valutazione dell’impatto sulla continuità
Prima di autorizzare l’alienazione del marchio, il tribunale potrebbe richiedere una relazione tecnica motivata sull’impatto dell’operazione rispetto alla continuità diretta o indiretta dell’impresa. 
Un tale adempimento non trasformerebbe la continuità in criterio vincolante, ma assicurerebbe una decisione informata circa le conseguenze complessive della cessione, valutando il rischio che la dispersione di beni identitari renda impraticabili soluzioni unitarie più efficienti. Si tratterebbe, in sostanza, di introdurre un presidio informativo rafforzato, che renda trasparenti e verificabili le ragioni della scelta liquidatoria, atto a consentire al giudice una valutazione delle ricadute funzionali sulla capacità dell’impresa di esprimere un valore residuale.
5.2 . Motivazione rafforzata
Il presidio informativo di cui al paragrafo precedente troverebbe il suo completamento in ogni caso in cui sia prevista l’alienazione isolata del marchio: il tribunale, nella fase autorizzativa ovvero in quella omologativa, dovrebbe essere chiamato ad un vaglio maggiormente approfondito, volto a chiarire perché la continuità non risulti ragionevolmente perseguibile oppure perché, pur sacrificandola, la cessione isolata consenta un risultato economicamente migliore per la massa. 
Il rafforzamento dell’onere argomentativo suggerito non introdurrebbe alcun divieto, ma garantirebbe un controllo sostanziale sull’impatto dell’operazione, avvicinando il sistema italiano a modelli già sperimentati in altri ordinamenti, nei quali il giudice valuta la coerenza dell’alienazione rispetto alla tutela complessiva dell’impresa. La verifica in parola costituirebbe dunque uno strumento di razionalizzazione dell’iter decisionale, prevenendo l’utilizzo improprio della cessione atomistica come via privilegiata di estrazione di valore a detrimento della continuità potenziale.
È su questo piano -quello della qualità del processo decisionale, più che su quello delle singole operazioni- che si misura la coerenza dell’ordinamento con la finalità di preservare, ove possibile, l’impresa come entità economica organizzata. Ed è proprio in questa prospettiva che si colloca il tema della responsabilità -anche etica- delle scelte liquidatorie, quando esse incidono su beni immateriali capaci di determinare, in via irreversibile, il destino dell’organizzazione che li ha generati. 
6 . La cessione del marchio tra continuità e responsabilità
La cessione isolata del marchio nell’ambito della crisi d’impresa, pur pienamente legittima e talvolta giustificabile in funzione di una pretesa massimizzazione del realizzo, ovvero dichiarata necessaria per assicurare liquidità immediata a sostegno dell’attività svolta, ad avviso di chi scrive solleva questioni che travalicano il piano meramente patrimoniale. Tali questioni investono, da un lato, la qualità e la tracciabilità del processo decisionale posto in essere dagli organi dell’impresa e, dall’altro, la coerenza sistematica tra le scelte liquidatorie e la finalità di preservazione del valore dell’impresa che informa il Codice della crisi e dell’insolvenza. 
Come si è detto nei precedenti paragrafi, quando il marchio costituisce l’asset identitario dell’impresa e la principale leva di riconoscibilità sul mercato, la sua alienazione incide direttamente sulla configurazione dell’organizzazione residua e sulla possibilità stessa di perseguire soluzioni non meramente liquidatorie. In tale assetto, la questione si sposta dal piano della circolazione dei beni a quello di una valutazione più articolata e consapevole delle alternative praticabili. Un rafforzamento del vaglio autorizzativo sulle alienazioni di asset immateriali essenziali risponde all’esigenza di rendere esteriormente controllabile la razionalità della decisione, evitando che operazioni formalmente legittime producano effetti irreversibili sulla continuità economica e sulla conservazione del patrimonio organizzativo e relazionale dell’impresa, in assenza di un adeguato scrutinio ex ante delle conseguenze. 
È vero che, nell’ambito del concordato con proposte concorrenti di cui all’art. 90 CCII, il Legislatore già prevede – almeno in linea di principio – la possibilità di considerare criteri non esclusivamente economici nel confronto tra le diverse offerte. Tuttavia, tale meccanismo opera entro un perimetro procedurale circoscritto, non si estende alle cessioni atomistiche nel corso della crisi e soprattutto non si attiva automaticamente, presupponendo l’iniziativa di taluni creditori. 
Proprio questa lacuna rende opportuna la previsione di un presidio specifico, che non irrigidirebbe il mercato e garantirebbe che la scelta liquidatoria degli intangibles avvenga con piena consapevolezza delle sue conseguenze, coerente con le esigenze economiche del sistema e con il bilanciamento degli interessi dei diversi stakeholders, evitando che un’estrazione selettiva di valore comprometta irreversibilmente alternative unitarie più efficienti. Un esame motivato dell’impatto dell’operazione sulla continuità, sulla falsariga delle esperienze francesi, tedesche e spagnole, consentirebbe di colmare tale lacuna, in modo che, anche la continuità, quando economicamente ragionevole, trovi adeguato riconoscimento. Questo profilo assume rilievo anche in relazione ai doveri degli amministratori nella fase della crisi, laddove la dismissione selettiva di beni strategici possa tradursi in una scelta anticipatamente liquidatoria, idonea ad incidere sulle aspettative dei creditori e sulla stessa funzione economica dell’impresa[13]. In assenza di un presidio valutativo rafforzato, il rischio è che la neutralità formale dell’ordinamento si traduca in una sostanziale deresponsabilizzazione delle decisioni che conducono alla dissoluzione dell’organizzazione. 
La disciplina suggerita consentirebbe di preservare l’equilibrio tra realizzazione del valore e conservazione dell’impresa, senza ostacolare operazioni efficienti. Essa risponderebbe ad una logica di coerenza sistematica e di responsabilità (anche etica) d’impresa, coerente, del resto, con la ratio della disciplina speciale prevista per le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale che si trovino in difficoltà economico-finanziaria (art. 43, D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020), che contempla la possibilità dell’intervento pubblico per garantire la continuità e salvaguardare l’occupazione
Anche nel corso della crisi, il rispetto di tali valori costituisce un parametro significativo della correttezza gestionale. L’attuale “neutralità” del CCII rispetto alla dispersione di asset essenziali rivela, infatti, un’asimmetria concettuale: mentre la continuità aziendale viene configurata dal Codice quale modalità preferenziale di regolazione della crisi, nessun presidio è previsto per impedire che operazioni selettive sugli intangibili svuotino di contenuto l’opzione stessa della continuità, rendendola, di fatto, non praticabile. 
L’introduzione di un vaglio giudiziale strutturato non costituirebbe un vincolo dirigistico alla libertà negoziale, bensì uno strumento di razionalizzazione dell’agire concorsuale che si traduce nella solidarietà e cooperazione delle diverse parti interessate per preservare il valore d’impresa esistente. Tale meccanismo consentirebbe di evitare che la convenienza di breve periodo prevalga, senza adeguata giustificazione, su quella strutturale a lungo termine che risiede nel valore organizzativo e conoscitivo dell’impresa, valore che -giova ribadirlo- l’ordinamento non riduce a un mero aggregato patrimoniale, ma riconosce come realtà organizzativa economicamente rilevante. 
In questa prospettiva si colloca il richiamo all’etica d’impresa, intesa, in senso filosofico-giuridico, come esigenza di giustificabilità esterna delle scelte compiute da un centro di potere economico privato capace di incidere su interessi collettivi, specie quando esse comportino la dissoluzione di beni immateriali che partecipano alla definizione identitaria dell’organizzazione. Anche nella crisi, dunque, l’impresa rimane titolare di una responsabilità che non può essere ridotta alla sola massimizzazione del beneficio immediato dei creditori, poiché investe la sua dimensione di soggetto economico e produttivo. Il focus della disciplina non è più l’imprenditore, bensì l’impresa, quale attività organizzata fondata su un complesso aziendale di beni funzionalmente coordinato. 
In questa prospettiva la considerazione di altri interessi (oltre a quelli dei creditori) può costituire una bussola per disegnare una soluzione della crisi che coniughi l’istanza di continuità con la tutela dei rapporti economici costituzionalmente protetti dal Titolo III della Costituzione. Giova evidenziare che questo orientamento è in linea con il Primo Considerando della Raccomandazione della Commissione Europea del 14 marzo 2014[14] e affermato con chiarezza dalla Direttiva Insolvency 2019/1023: se al centro della Direttiva si colloca il soggetto che svolge un’attività economica produttiva di beni o di servizi, riconducibile alla figura dell’imprenditore, l’immagine che più emerge è tuttavia quella dell’impresa come realtà dotata di una marcata valenza sociale[15], come attestato dal costante riferimento ai lavoratori, ai posti di lavoro[16] e agli stakeholders, a vantaggio dei quali la ristrutturazione dovrebbe essere operata[17], quale strumento volto a preservare la continuità dell’attività imprenditoriale[18]. L’impresa è stata definita un soggetto economico multistakeholder[19] - con responsabilità, quindi, che superano la sfera d’interesse della proprietà - che necessita, quando in crisi, di una riconciliazione dei conflitti interni ed esterni affinché la soluzione adottata possa dirsi sostenibile[20]. 
Una disciplina che assicuri un controllo effettivo e motivato sulle operazioni riguardanti beni immateriali permetterebbe quindi di ricomporre la tensione tra efficienza allocativa e preservazione dell’identità economica dell’impresa, offrendo al sistema concorsuale, pur nel rispetto dell’interesse dei creditori, una cornice più coerente con la complessità del bene giuridico coinvolto. 
Il richiamo all’etica d’impresa rafforza questa valutazione, poiché l’impresa non si esaurisce nella titolarità formale di un marchio, ma consiste nell’insieme coordinato di conoscenze, processi e relazioni che quel segno distintivo ha reso riconoscibile sul mercato. Rileva, infine, la salvaguardia del capitale umano e, per quanto possibile, dell’occupazione quali elementi costitutivi della stessa identità dell’impresa, non soltanto espressione delle istanze sociali; la dissipazione non necessaria di tali risorse comporta una perdita di valore, anche collettivo, che l’ordinamento non può ignorare, poiché incide, non da ultimo, sulla continuità delle competenze e delle capacità produttive che definiscono il profilo dell’impresa nel tempo[21]. 
Ed è per questo che un controllo motivato su tali operazioni non risponde a un’esigenza dirigistica, bensì alla necessità di evitare che, nella crisi, la liquidazione degli intangibili comporti la dissoluzione di ciò che, in ultima analisi, conferisce all’impresa la sua identità. In assenza di un rafforzamento del vaglio valutativo, la cessione del marchio rischia così di tradursi in una scelta irreversibile di “liquidazione mascherata”[22] e quindi, se il marchio viene alienato e l’organizzazione che gli ha dato vita viene lasciata dissolversi, resta allora da chiedersi quale realtà economica sia effettivamente destinata a sopravvivere.

Note:

[1] 
La continuità aziendale, quale “valore centrale” del diritto della crisi, è ripetutamente richiamata dalla dottrina recente come elemento che orienta la disciplina della regolazione della crisi e degli strumenti di ristrutturazione, richiedendo una valutazione organica della conservazione del valore economico dell’impresa; in merito, ex multiis, M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa, 2024; A. Turchi, Il valore di liquidazione nel codice della crisi e dell’insolvenza dal testo originario al D.Lgs. n. 136/2024, in Dirittodellacrisi.it, 18 agosto 2025; S. Ambrosini, Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano: gli interessi protetti e lo “statuto” della continuità aziendale, in Ristr. aziendali 10 marzo 2024; S. Pacchi, Sostenibilità, continuità aziendale e procedure di insolvenza: una prospettiva internazionale, in Dir. fall. e soc. comm., 2025, fasc. 6; S. De Vitis, Corsi e ricorsi storici. Torna la “meritevolezza” nell'accordo di ristrutturazione dei debiti? in Nuovo dir. soc., 2024, fasc. 12; M. Fabiani, S. Leuzzi, Il controllo giudiziale nei concordatiLa ristrutturazione trasversale, in Dirittodellacrisi.it, 18 dicembre 2024; M. Fabiani, Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa, Milano, 2023; M. Fabiani - G. Nardecchia, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Formulario commentato, 2023; R. Ranalli, Alcune riflessioni aziendalistiche sulla viability of the business della Direttiva Insolvency, con particolare (ma non esclusivo) riguardo al concordato in continuità, in Dirittodellacrisi.it, 2 gennaio 2023;  B. Inzitari, Le mobili frontiere della responsabilità patrimoniale: distribuzione del valore tra creditori e soci nel concordato in continuità secondo la negozialità concorsuale del codice della crisi, in Dirittodellacrisi.it, 27 febbraio 2023; F. Mosca, La valutazione degli asset intangibili: la valutazione del marchio tra metodi tradizionali e metodi marketing based, in Nuovo dir. soc., 2016, fasc. 3; N. Abriani, Proposte concorrenti, operazioni straordinarie e dovere della società di adempiere agli obblighi concordatari, in Giust. Civ. 2016, n.2, p. 365. La delineazione del quadro europeo introduce strumenti di early warning e di ristrutturazione preventiva che devono essere coordinati con l’obiettivo di preservazione della continuità: così P. Vella/L. Panzani, Preventive restructuring framework nella Direttiva (UE) 2019/1023, in Diritto bancario, 2022.
Condivisibile la lettura del quadro normativo attuale, secondo la quale sulla spinta delle direttive unionali, vi è un chiaro favor legis per le soluzioni negoziali e gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che favoriscano la continuità aziendale, anche nella forma indiretta (F. Innocenti, Il concordato semplificato tra liquidazione del patrimonio e “continuità indiretta”. Il nodo gordiano delle prospettive di risanamento dell'impresa, in Dir. fall. e soc. comm., 2024, fasc. 3-4). 
[2] 
Sui criteri di determinazione del valore degli intangibili e del marchio la letteratura è ampia; ex multis v. G. Liberatore, Il metodo di valutazione analitico: i beni immateriali, in AA.VV., La valutazione delle aziende in crisi, Milano, 2014; R. Ranalli, La determinazione del valore economico del marchio, in Nuovo dir. soc., 2013, fasc. 6; R. Romano, Gli intangibili, in S. Pozzoli, Valutazione d’azienda. Tecniche valutative e misurazione del valore, Milano, 2013; R.M. Visconti, Il marchio nell’economia aziendale, in Dir. ind., 2006, n. 6, M. Celli, Riflessioni sulla valutazione del marchio d’impresa ai fini del trasferimento, in Riv. it. rag. ed econ. aziend., 2005; L. Guatri- M. Bini, I moltiplicatori nella valutazione delle aziende. metodi e strumenti, Milano, 2002. 
[3] 
Si veda S. Ambrosini, Concordato preventivo e “liquidazione”: appunti in tema di valore di liquidazione e piano liquidatorio (con un cenno all'assunzione), in Dir. fall. soc. comm., 2025, fasc.2, in merito all’art. 214 c.1, il quale ritiene condivisibile il seguente assunto del Trib. di Monza, 18 luglio 2024, Pres. Giovanetti: “la valutazione atomistica dei singoli beni componenti l’azienda sarà pertanto idonea a determinare correttamente il “valore di liquidazione” soltanto qualora risulti che, nell’ambito della liquidazione giudiziale, non potrà procedersi alla vendita dell’azienda (il che accade, ad esempio, qualora l’attività aziendale sia fortemente ricollegata all’apporto personale dato dall’amministratore, che verrebbe meno nell’ambito della liquidazione giudiziale)”.
[4] 
Nello stesso senso si veda Trib. Monza, 18 luglio 2024, in Dirittodellacrisi.it. Per un esaustivo approfondimento sul tema del valore di liquidazione (e le connessioni con l’art. 214 comma 1, che -si ricorda- induce ad optare per una considerazione unitaria e non atomistica dei beni) si rinvia a A. Turchi, Il valore di liquidazione nel codice della crisi e dell’insolvenza dal testo originario al D.Lgs. n. 136/2024, in  Dirittodellacrisi.it, 18 agosto 2025. Si rinvia altresì alla massima di Cass., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348, in Dirittodellacrisi.it: in tema di concordato preventivo, la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, ove sia soltanto parziale deve comunque riguardare una porzione significativa del nucleo aziendale, vale a dire (mutuando la terminologia utilizzata dall’art. 2112, comma 5, c.c.) un’articolazione funzionalmente autonoma dell’attività economica precedentemente organizzata che conservi la propria identità ed alla quale i beni sottratti alla liquidazione siano effettivamente strumentali. Pertanto, l’attività precedente, pur quantitativamente ridimensionata, deve proseguire con le peculiari caratteristiche già assunte e mantenere la sua identità sotto un profilo qualitativo, senza essere completamente destrutturata e sostituita con un’attività di impresa altra e differente da quella precedentemente svolta. Si legge altresì in motivazione che “la conservazione di questa identità deve essere accertata in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione prevista in piano (tra cui, ad esempio, il tipo d'impresa, medesima forza lavoro, il tendenziale mantenimento della stessa clientela, la sottrazione alla liquidazione e la destinazione, almeno in parte, dei beni materiali già in precedenza utilizzati per lo svolgimento dell’attività)”.  
[5] 
Per un’attenta disamina di alcuni importanti strumenti preventivi di gestione della crisi d’impresa adottati dal legislatore francese, con un particolare focus sul Réglement Amiable, sul Mandat ad hoc e sulla Procedure de Sauvaguarde Accelerée, si rinvia a A.M. Rosano-A. Turchi, La prevenzione della crisi d’impresa nel sistema francese: la Procedure de Suavaguarde Accélerée (PSA), in Dirittodellacrisi.it, 10 maggio 2024, ove si precisa che il giudice interviene attivamente nelle procedure di gestione della crisi in una veste “pacificatrice” senza ricorrere al suo potere coercitivo: viene introdotto un elemento di apprezzamento del giudice finalizzato a far sorgere negoziazioni e, al contempo, a supervisionarle evitando eccessivi squilibri sulla base del principio della “proporzionalità” e di un concreto bilanciamento degli interessi in gioco.
[6] 
La Spagna ha sostanzialmente introdotto il pre-pack con l’art. 224 bis della Ley Concursal, rubricato Solicitud de concurso con presentación de oferta de adquisición de una o varias unidades productivas. Senza pretesa di esaustività, si veda F. Garcimartin, The Spanish Approach to Corporate Restructuring: A “Pre-packaged Chapter 11”, in European Insolvency and Restructuring Journal, 6/2022.
[7] 
Il testo finale della Direttiva si presenta come frutto di un compromesso tra divergenti impostazioni. Il negoziato, sia in seno al Consiglio che al Parlamento europeo, ha portato a numerose modifiche al testo iniziale. La maggior parte delle modifiche introdotte ha in sostanza ridimensionato il compito di armonizzazione che l’atto legislativo unionale doveva perseguire. Sono state così introdotte diverse opzioni di attuazione che hanno portato a "una sconcertante varietà di opzioni divergenti" (così V. Rotaru, The Restructuring Directive: a functional law and economics analysis from a French law perspective, in Droit & Croissance/Rules for Growth Institute, Paris, 2019; J. Garrido, C. Delong, A. Rasekh, A. Rosha, Restructuring and insolvency in Europe, policy options in the implementation of the EU Directive, IMF Working Paper, 27 maggio 2021). L. Panzani, Osservazioni ragionate sulla proposta di una nuova direttiva di armonizzazione delle leggi sull’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 2023. 
[8] 
Ci si riferisce al Règlement amiable, disciplinata agli artt. L611-4 e ss. del Codice di Commercio francese e al Mandat ad hoc, disciplinato dall’art. L.611-3; in caso di mancato accordo con i creditori in una di queste due ipotesi, l’imprenditore può presentare un’istanza avente per oggetto la Procedure de Sauvaguarde o Procedure de Sauvaguarde Accelerée (PSA) di cui agli artt. da L628-1 a L628-8 del Code de Commerce.
[9] 
Mentre il legislatore italiano ha mantenuto e riformato la pluralità degli strumenti di regolazione della crisi già esistenti, il legislatore tedesco ha introdotto il Restrukturierungsplan all’interno della cosiddetta procedura StaRUG come unico strumento di ristrutturazione preventiva; per un’esaustiva illustrazione del sistema binario tedesco, in ottica comparatistica, si veda J. Heck, Singolarità e pluralità nei preventive restructuringframeworks, in Nuovi Studi sul Speciale Dirittodellacrisi.it, a cura di L. De Simone, M. Fabiani e S. Leuzzi, 2025; J. Heck, Krisen des fallimento, 2021, pp. 33 ss. con ulteriori riferimenti.
[10] 
Per essa s’intende il Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), come riformato dalla Ley 16/2022.
[11] 
Per approfondimenti giurisprudenziali applicativi, relativamente agli artt. 224 ter e ss. del TRLC si suggerisce il sito ufficiale del Consiglio generale della magistratura spagnolo https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
[12] 
Il marchio, quando noto, rappresenta infatti una componente molto rilevante del valore complessivo di un’azienda, cui di norma -ndr: ma non sempre- è intrinsecamente legato a filo doppio: il marchio incorpora infatti la qualità del prodotto che dell’azienda rappresenta l’elemento di sintesi, così R.M. Visconti, Il marchio nell’economia aziendale, in Il diritto industriale, 2006, n. 6, p. 526.
[13] 
Autorevole dottrina, già prima dell’attuazione/recepimento della Direttiva Insolvency, rimarcava come la solidarietà, per mano del Legislatore, abbia mutato direzione: non per il recupero del credito - come tentava di sollecitare il vecchio sistema liquidativo-satisfattivo ponendo l’astratta ed utopica regola della par condicio - ma per il recupero dei valori aziendali. D’altra parte, oggi il valore da ripartire non è rappresentato dal patrimonio bensì dalla possibile continuità dell’impresa. Le regole sono dettate per risolvere la crisi di un’impresa - il suo valore come going concern più del suo patrimonio è ciò che conta per i creditori - e non tanto e non solo dei rapporti obbligatori. Ciò evidenzia il passaggio da un ordinamento concorsuale che ha al centro il soggetto debitore con un patrimonio da liquidare per soddisfare i creditori, a quello in cui al centro troviamo l’impresa con un complesso produttivo da valutare, innanzi tutto in prospettiva dinamica, prima di sancirne lo smembramento abbandonandolo alla liquidazione disgregativa. L’assetto dell’attuale apparato concorsuale è marcato dalla scissione tra imprenditore e impresa (v. anche F. Di Marzio, Insolvenza dell’imprenditore e conservazione dell’impresa, in Giust. civ. comm., 2017. Non interessa più la sorte dell’imprenditore bensì quella dell’impresa per la quale il legislatore predispone strumenti che agevolano la conservazione dei valori indipendentemente dall’uscita dal mercato o meno del primo.S. Pacchi, Par condicio e relative priority rule. Molto da tempo è mutato nella disciplina della crisi d’impresa.
[14] 
Il Primo Considerando della Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza (2014/135/UE) indica come finalità “garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell’Unione, l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale”.
[15] 
S. Pacchi, La Raccomandazione della Commissione UE su un nuovo approccio all’insolvenza anche alla luce di una prima lettura del Regolamento UE 848/2015, in Giust. civ., 2015, p. 1278; P. Vella, L’impatto della Direttiva UE 2019/1023 sull’ordinamento concorsuale interno, in Il Fall., 2020, p. 756.
[16] 
L’art. 84, comma 2, CCII stabilisce che la continuità aziendale, anche indiretta e quindi legata al trasferimento definitivo o temporaneo dell’azienda in capo ad un soggetto terzo, preserva nella misura possibile i posti di lavoro.
[17] 
V. in particolare i parr. 3, 4 e 5 dell’art. 3 della Direttiva Insolvency.
[18] 
Giova riportare testualmente l’art. 4, par. 1 della Direttiva Insolvency, secondo il quale “gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l'insolvenza, così da tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale”.
[19] 
È possibile reperire una chiara illustrazione del concetto di “approccio multi-stekeholder” nel documento La responsabilità sociale d’impresa: “coloro che agiscono nell’interesse della società dovranno valutare attentamente l’impatto delle loro decisioni non solo sul valore che riescono a generare per l’azionista, ma anche sugli interessi degli altri soggetti coinvolti nella gestione, quali: i dipendenti dell’azienda, valutando le condizioni in cui essi svolgono la propria attività; i clienti e i fornitori, che sono quelle categorie di soggetti esterni con le quali l’azienda si interfaccia immediatamente; la comunità che subisce gli effetti dell’attività produttiva (qualora lo sia) dell’impresa; lo Stato nel quale l’impresa opera, ecc.” (Fondazione Luca Pacioli - Centro Studi Telos - Fondazione Etica ed Economia, www.fondazionenazionalecommercialisti.it).
[20] 
S. Pacchi, Par condicio e relative priority rule. Molto da tempo è mutato nella disciplina della crisi d’impresa, in Dirittodellacrisi.it, 26 gennaio 2022. 
[21] 
Un esplicito riferimento al valore del capitale umano si può ritrovare in una recentissima pronuncia di merito del Trib. Milano, del 2 novembre 2025, Est. De Simone (in Dirittodellacrisi.it), in cui si constata che “l’azienda X in funzionamento ha un valore più elevato rispetto alla vendita atomistica dei beni, oltre a consentire la conservazione di [xx] posti di lavoro, dipendenti in forza da molti anni, che hanno una conoscenza dell’attività approfondita, che costituiscono una risorsa non facilmente sostituibile”.
[22] 
V. L. Panzani, secondo il quale, nella disciplina della cessione d’azienda, il Legislatore guarda con cautela, se non con sfavore, all’ipotesi che il piano preveda un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già determinato, che quindi ha già raggiunto un accordo con il debitore. Si vuole in sostanza evitare che il previo accordo tra debitore e terzo possa andare a detrimento dei creditori, che possono essere pregiudicati da una cessione non concorrenziale. L’ipotesi riguarda la cessione di azienda, di ramo d’azienda o di specifici beni, Le liquidazioni e le vendite nel Codice della crisi: caratteristiche e ragionevole durata delle procedure in Il Fall., 2023, 10, 1172, ed ivi per ulteriori riferimenti. 

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02