La cessione isolata del marchio nell’ambito della crisi d’impresa, pur pienamente legittima e talvolta giustificabile in funzione di una pretesa massimizzazione del realizzo, ovvero dichiarata necessaria per assicurare liquidità immediata a sostegno dell’attività svolta, ad avviso di chi scrive solleva questioni che travalicano il piano meramente patrimoniale. Tali questioni investono, da un lato, la qualità e la tracciabilità del processo decisionale posto in essere dagli organi dell’impresa e, dall’altro, la coerenza sistematica tra le scelte liquidatorie e la finalità di preservazione del valore dell’impresa che informa il Codice della crisi e dell’insolvenza.
Come si è detto nei precedenti paragrafi, quando il marchio costituisce l’asset identitario dell’impresa e la principale leva di riconoscibilità sul mercato, la sua alienazione incide direttamente sulla configurazione dell’organizzazione residua e sulla possibilità stessa di perseguire soluzioni non meramente liquidatorie. In tale assetto, la questione si sposta dal piano della circolazione dei beni a quello di una valutazione più articolata e consapevole delle alternative praticabili. Un rafforzamento del vaglio autorizzativo sulle alienazioni di asset immateriali essenziali risponde all’esigenza di rendere esteriormente controllabile la razionalità della decisione, evitando che operazioni formalmente legittime producano effetti irreversibili sulla continuità economica e sulla conservazione del patrimonio organizzativo e relazionale dell’impresa, in assenza di un adeguato scrutinio ex ante delle conseguenze.
È vero che, nell’ambito del concordato con proposte concorrenti di cui all’art. 90 CCII, il Legislatore già prevede – almeno in linea di principio – la possibilità di considerare criteri non esclusivamente economici nel confronto tra le diverse offerte. Tuttavia, tale meccanismo opera entro un perimetro procedurale circoscritto, non si estende alle cessioni atomistiche nel corso della crisi e soprattutto non si attiva automaticamente, presupponendo l’iniziativa di taluni creditori.
Proprio questa lacuna rende opportuna la previsione di un presidio specifico, che non irrigidirebbe il mercato e garantirebbe che la scelta liquidatoria degli intangibles avvenga con piena consapevolezza delle sue conseguenze, coerente con le esigenze economiche del sistema e con il bilanciamento degli interessi dei diversi stakeholders, evitando che un’estrazione selettiva di valore comprometta irreversibilmente alternative unitarie più efficienti. Un esame motivato dell’impatto dell’operazione sulla continuità, sulla falsariga delle esperienze francesi, tedesche e spagnole, consentirebbe di colmare tale lacuna, in modo che, anche la continuità, quando economicamente ragionevole, trovi adeguato riconoscimento. Questo profilo assume rilievo anche in relazione ai doveri degli amministratori nella fase della crisi, laddove la dismissione selettiva di beni strategici possa tradursi in una scelta anticipatamente liquidatoria, idonea ad incidere sulle aspettative dei creditori e sulla stessa funzione economica dell’impresa[13]. In assenza di un presidio valutativo rafforzato, il rischio è che la neutralità formale dell’ordinamento si traduca in una sostanziale deresponsabilizzazione delle decisioni che conducono alla dissoluzione dell’organizzazione.
La disciplina suggerita consentirebbe di preservare l’equilibrio tra realizzazione del valore e conservazione dell’impresa, senza ostacolare operazioni efficienti. Essa risponderebbe ad una logica di coerenza sistematica e di responsabilità (anche etica) d’impresa, coerente, del resto, con la ratio della disciplina speciale prevista per le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale che si trovino in difficoltà economico-finanziaria (art. 43, D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. n. 77 del 2020), che contempla la possibilità dell’intervento pubblico per garantire la continuità e salvaguardare l’occupazione.
Anche nel corso della crisi, il rispetto di tali valori costituisce un parametro significativo della correttezza gestionale. L’attuale “neutralità” del CCII rispetto alla dispersione di asset essenziali rivela, infatti, un’asimmetria concettuale: mentre la continuità aziendale viene configurata dal Codice quale modalità preferenziale di regolazione della crisi, nessun presidio è previsto per impedire che operazioni selettive sugli intangibili svuotino di contenuto l’opzione stessa della continuità, rendendola, di fatto, non praticabile.
L’introduzione di un vaglio giudiziale strutturato non costituirebbe un vincolo dirigistico alla libertà negoziale, bensì uno strumento di razionalizzazione dell’agire concorsuale che si traduce nella solidarietà e cooperazione delle diverse parti interessate per preservare il valore d’impresa esistente. Tale meccanismo consentirebbe di evitare che la convenienza di breve periodo prevalga, senza adeguata giustificazione, su quella strutturale a lungo termine che risiede nel valore organizzativo e conoscitivo dell’impresa, valore che -giova ribadirlo- l’ordinamento non riduce a un mero aggregato patrimoniale, ma riconosce come realtà organizzativa economicamente rilevante.
In questa prospettiva si colloca il richiamo all’etica d’impresa, intesa, in senso filosofico-giuridico, come esigenza di giustificabilità esterna delle scelte compiute da un centro di potere economico privato capace di incidere su interessi collettivi, specie quando esse comportino la dissoluzione di beni immateriali che partecipano alla definizione identitaria dell’organizzazione. Anche nella crisi, dunque, l’impresa rimane titolare di una responsabilità che non può essere ridotta alla sola massimizzazione del beneficio immediato dei creditori, poiché investe la sua dimensione di soggetto economico e produttivo. Il focus della disciplina non è più l’imprenditore, bensì l’impresa, quale attività organizzata fondata su un complesso aziendale di beni funzionalmente coordinato.
In questa prospettiva la considerazione di altri interessi (oltre a quelli dei creditori) può costituire una bussola per disegnare una soluzione della crisi che coniughi l’istanza di continuità con la tutela dei rapporti economici costituzionalmente protetti dal Titolo III della Costituzione. Giova evidenziare che questo orientamento è in linea con il Primo Considerando della Raccomandazione della Commissione Europea del 14 marzo 2014[14] e affermato con chiarezza dalla Direttiva Insolvency 2019/1023: se al centro della Direttiva si colloca il soggetto che svolge un’attività economica produttiva di beni o di servizi, riconducibile alla figura dell’imprenditore, l’immagine che più emerge è tuttavia quella dell’impresa come realtà dotata di una marcata valenza sociale[15], come attestato dal costante riferimento ai lavoratori, ai posti di lavoro[16] e agli stakeholders, a vantaggio dei quali la ristrutturazione dovrebbe essere operata[17], quale strumento volto a preservare la continuità dell’attività imprenditoriale[18]. L’impresa è stata definita un soggetto economico multistakeholder[19] - con responsabilità, quindi, che superano la sfera d’interesse della proprietà - che necessita, quando in crisi, di una riconciliazione dei conflitti interni ed esterni affinché la soluzione adottata possa dirsi sostenibile[20].
Una disciplina che assicuri un controllo effettivo e motivato sulle operazioni riguardanti beni immateriali permetterebbe quindi di ricomporre la tensione tra efficienza allocativa e preservazione dell’identità economica dell’impresa, offrendo al sistema concorsuale, pur nel rispetto dell’interesse dei creditori, una cornice più coerente con la complessità del bene giuridico coinvolto.
Il richiamo all’etica d’impresa rafforza questa valutazione, poiché l’impresa non si esaurisce nella titolarità formale di un marchio, ma consiste nell’insieme coordinato di conoscenze, processi e relazioni che quel segno distintivo ha reso riconoscibile sul mercato. Rileva, infine, la salvaguardia del capitale umano e, per quanto possibile, dell’occupazione quali elementi costitutivi della stessa identità dell’impresa, non soltanto espressione delle istanze sociali; la dissipazione non necessaria di tali risorse comporta una perdita di valore, anche collettivo, che l’ordinamento non può ignorare, poiché incide, non da ultimo, sulla continuità delle competenze e delle capacità produttive che definiscono il profilo dell’impresa nel tempo[21].
Ed è per questo che un controllo motivato su tali operazioni non risponde a un’esigenza dirigistica, bensì alla necessità di evitare che, nella crisi, la liquidazione degli intangibili comporti la dissoluzione di ciò che, in ultima analisi, conferisce all’impresa la sua identità. In assenza di un rafforzamento del vaglio valutativo, la cessione del marchio rischia così di tradursi in una scelta irreversibile di “liquidazione mascherata”[22] e quindi, se il marchio viene alienato e l’organizzazione che gli ha dato vita viene lasciata dissolversi, resta allora da chiedersi quale realtà economica sia effettivamente destinata a sopravvivere.