L’armonizzazione e l’efficienza delle procedure di insolvenza viene perseguita, nell’ottica della direttiva, attraverso una panoplia di strumenti.
In questo scritto ci si soffermerà sul meccanismo di pre-pack[12], meccanismo liquidatorio concepito in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori, che la direttiva immagina di ottenere attraverso un percorso (non lo si può definire procedimento) a struttura bifasica, la prima privatistica, la seconda giudiziaria.
La sua definizione si ritrova nell’art. 2, comma 1 lett. k): il pre-pack è “una procedura, comprendente una fase di preparazione e una fase di liquidazione, che consente la vendita dell'intera impresa del debitore, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale al miglior offerente nel corso della procedura di insolvenza”. Si tratta di una nozione è leggermente diversa da quella originariamente contenuta nella prima bozza della direttiva, laddove le procedure di pre-packaged erano “procedure liquidative celeri, dirette alla cessione al miglior offerente, in tutto o in parte, dell'azienda in continuità, nella prospettiva della liquidazione del patrimonio del debitore in conseguenza della sua insolvenza”[13].
Il considerando 29 esplicita che si tratta di uno strumento finalizzato alla “vendita dell'impresa, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale”, a sua volta intesa come “il trasferimento totale o parziale di un'impresa” che avvenga “in modo tale che l'impresa, o una sua parte … possa continuare a operare come unità economicamente produttiva”, poiché, aggiunge il considerando 30, “Si presume … che in caso di liquidazione si possa recuperare un valore più elevato vendendo un'impresa, o parte di essa, in regime di continuità aziendale piuttosto che mediante liquidazione atomistica”. In dottrina si è osservato che la direttiva struttura questa cessione prenegoziata non come una procedura, aggiuntiva a quelle già presenti nei singoli ordinamenti, ma come un semplice meccanismo, e già questa differenza terminologica dovrebbe orientare il legislatore nazionale a intervenire in maniera circoscritta e non organica sulla disciplina esistente nei singoli paesi[14].
Il considerando 30 prevede che gli stati membri adottino “procedure grazie alle quali un debitore in difficoltà finanziaria, con l'aiuto o sotto la supervisione di un commissario, possa cercare acquirenti interessati e preparare la vendita prenegoziata di un'impresa in regime di continuità aziendale”[15], e questo, specifica la direttiva, “prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza”. Come si vede, non si richiede una condizione di insolvenza: anzi, l’art. 21 prevede che gli stati membri possano addirittura escludere che abbia titolo per accedere alla procedura di pre-pack “il debitore sia incapace di pagare i propri debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale”[16].
Il legislatore unionale, dunque, immagina una operazione di allocazione dell’impresa sul mercato condotta, in prima battuta dall’imprenditore in autonomia, sotto la guida di un commissario[17]. Questo iniziale momento, che costituisce una sorta di anticamera[18], termina con la individuazione di un acquirente dell’azienda in esercizio.
A questa prima fase[19] segue un secondo segmento in cui, reperito l’acquirente, si apre la procedura di insolvenza in seno alla quale la vendita si perfeziona.
Vi è dunque, rispetto al modello liquidatorio che conosciamo da quasi un secolo nell’ordinamento nazionale, un ordine prepostero.
Tutte le procedure liquidatorie (il fallimento, la liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata ma anche i concordati liquidatori) prevedono una scansione per cui all’apertura (a sua volta preceduta da una fase di verifica di ammissibilità della domanda) segue la vendita propriamente detta, a sua volta strutturata quale subprocedimento ordinato secondo regole sue proprie. Qui invece si assiste ad un iter preliminare che si conclude con la individuazione dell’aggiudicatario, rispetto al quale l’abbrivio della procedura costituisce un posterius. Vi sono somiglianze con la composizione negoziata e con il concordato semplificato, e tuttavia: rispetto alla composizione negoziata ci troviamo qui al cospetto di uno strumento che conosce una fase giudiziale (la fase della liquidazione); rispetto al concordato semplificato il pre-pack inizia fuori dal procedimento giurisdizionale[20]. Inoltre, ciò che caratterizza il quadro immaginato dalla direttiva, è una vendita inizialmente non giurisdizionale, che tuttavia si dipana attraverso una gara tra i potenziali offerenti in cui è chiamato a svolgere un ruolo cardine il monitor, un controllore che avrà i requisiti previsti per gli insolvency practitioners, cioè per i soggetti preposti alle procedure concorsuali in ogni Stato membro[21].
Si è disegna dunque un procedimento di vendita (in parte già tratteggiato dalla direttiva, ed in parte rimesso al legislatore nostrano) temporalmente antecedente all’avvio della procedura, nella quale il giudice, ex post, verificato che esso assicuri il migliore soddisfacimento dei creditori, autorizzerà il perfezionamento dell’effetto traslativo distribuendo tra i creditori il ricavato, il che a monte postula (la direttiva non lo esplicita ma è una premessa necessitata) che la fase iniziale non si conclude con il versamento del prezzo, la qualcosa peraltro porrà all’interprete, ma anche al legislatore nazionale, il problema di costruire meccanismi di vincolatività (il c.p.c. prevede, come noto, la cauzione, con le conseguenze del 587 in caso di omesso versamento del saldo) che disincentivino possibili strumentalizzazioni.
Due fasi, dunque: una di preparazione ed una di liquidazione, entrambe indicate nel considerando 31, che fornisce al riguardo ulteriori dettagli, e disciplinate dagli articoli 21 – 39.