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Garanzia pubblica e impresa decotta: chi paga il conto del credito abusivo?

Elia Marcadella, Dottore commercialista in Vicenza

4 Agosto 2026

Il contributo esamina il confine tra finanziamento lecito dell’impresa in crisi e concessione abusiva di credito, con particolare attenzione alle operazioni assistite da garanzia pubblica. Alla luce di Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276, si evidenzia che la violazione delle regole di sana e prudente gestione determina, di regola, responsabilità risarcitoria, mentre la nullità del finanziamento resta circoscritta ai casi in cui l’operazione si inserisca in una fattispecie penalmente rilevante. L’analisi si sofferma inoltre sulle verifiche che il curatore dovrebbe compiere nella fase di accertamento del passivo.
 
The article analyses the boundary between lawful lending to distressed companies and abusive credit granting, with specific regard to loans backed by public guarantees. In the light of Italian Supreme Court decision no. 19276 of 11 June 2026, it argues that breach of sound and prudent banking management rules normally gives rise to liability in damages, whereas nullity of the loan agreement is limited to cases where the transaction is connected with criminally relevant conduct. The article also focuses on the checks that the insolvency receiver should carry out during proof of claims proceedings.
Riproduzione riservata
1 . Introduzione
Il credito può salvare un’impresa. Ma può anche prolungarne artificialmente l’agonia. 
È in questa sottile linea di confine che si colloca il tema della concessione abusiva di credito: una materia nella quale l’atto fisiologico del finanziare può trasformarsi, se rivolto ad un’impresa già decotta e priva di prospettive di rimborso, in un fattore di aggravamento del dissesto e di pregiudizio per i creditori. 
Il problema non è stabilire se una banca possa finanziare un’impresa in crisi: l’ordinamento non solo lo consente, ma in molti casi lo favorisce. Il vero punto è comprendere quando quel finanziamento sia sorretto da una ragionevole prospettiva di risanamento e quando, invece, costituisca soltanto nuova finanza destinata a ritardare l’emersione dell’insolvenza. 
La questione si complica ulteriormente in presenza di garanzie pubbliche, perché il rischio dell’operazione può essere trasferito dalla banca alla collettività, con effetti anche sulla successiva graduazione concorsuale. L’ingresso del garante pubblico nel passivo, specie ove assistito da privilegio, può infatti incidere concretamente sulle aspettative di soddisfacimento degli altri creditori. 
In questo scenario si inserisce Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276, che ha tracciato un confine importante: la violazione delle regole di sana e prudente gestione comporta, di regola, responsabilità risarcitoria; la nullità del finanziamento resta invece confinata alle ipotesi più gravi, nelle quali l’operazione trascenda la mera imprudenza bancaria e si innesti in una fattispecie penalmente rilevante. 
La materia assume, quindi, una rilevanza immediata anche nella fase di verifica dello stato passivo. Il curatore, dinanzi ad una domanda di insinuazione fondata su finanziamenti erogati in prossimità dell’insolvenza, non dovrebbe limitarsi ad un controllo formale del titolo e del saldo contabile, ma interrogarsi sulla genesi dell’operazione, sull’istruttoria bancaria svolta, sulla conoscibilità del dissesto e sull’eventuale aggravamento del passivo. La sede dello stato passivo può diventare, in questi casi, il primo presidio di tutela della massa contro crediti sorti da operazioni non meritevoli di protezione concorsuale. 
Da qui l’esigenza di offrire alcune coordinate operative: distinguere il credito fisiologico dal credito abusivo; comprendere quando la responsabilità della banca resti sul piano risarcitorio e quando possa incidere sulla validità del contratto; individuare, infine, quali verifiche il curatore dovrebbe compiere prima di proporre l’ammissione o il rigetto del credito bancario insinuato.
2 . Il finanziamento all’impresa in crisi: sostegno lecito e sostegno abusivo
Non esiste, nel nostro ordinamento, un divieto generale di finanziare un’impresa in crisi. Al contrario, il Codice della crisi valorizza la continuità aziendale e prevede strumenti, soprattutto nelle procedure di regolazione della crisi, nei quali la finanza nuova può assumere un ruolo centrale. 
Il punto discriminante non è dunque la mera esistenza di una situazione di difficoltà, perché anche in una situazione di difficoltà un finanziamento può essere erogato; ciò che occorre verificare è se il finanziamento sia sorretto da una ragionevole prospettiva di rimborso e sia coerente con un percorso effettivo di risanamento. 
Il credito è fisiologico quando poggia su un’istruttoria seria, su dati attendibili, su flussi prospettici sostenibili e su una ragionevole capacità dell’impresa di adempiere le obbligazioni assunte. 
Il credito diviene patologico quando è erogato ad un’impresa già insolvente o sostanzialmente decotta, priva di continuità reale e di capacità restitutiva, consentendole di proseguire artificialmente l’attività e di contrarre nuove obbligazioni in danno dei creditori. 
In questa prospettiva, la concessione abusiva di credito si configura quando l’intermediario, violando i propri doveri professionali di diligenza qualificata, eroga finanza ad un’impresa che non avrebbe dovuto essere finanziata, perché già priva di merito creditizio e in condizioni tali da rendere prevedibile l’inadempimento.[1].
3 . L’istruttoria bancaria come presidio di sistema
L’attività bancaria non è una comune attività negoziale. L’esercizio del credito si colloca all’interno di un sistema regolato e vigilato, nel quale la banca assume il ruolo di operatore professionale qualificato. 
L’istruttoria sul merito creditizio non è un adempimento meramente interno all’intermediario, né un presidio posto soltanto a tutela della banca. Essa risponde anche ad interessi più ampi: tutela del risparmio, stabilità del sistema finanziario, corretta allocazione delle risorse, affidabilità del mercato e protezione dei terzi che entrano in rapporto con l’impresa finanziata. 
L’art. 5 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, richiama la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario. Su tale base si innestano le disposizioni di vigilanza e le linee guida europee in materia di concessione e monitoraggio del credito.[2] 
In termini pratici, la banca è tenuta ad acquisire documentazione idonea a valutare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del prenditore, nonché la sua capacità attuale e prospettica di rimborsare il finanziamento. La violazione delle disposizioni di vigilanza e delle regole di sana e prudente gestione può integrare abusiva o illecita concessione di credito, con profili risarcitori a tutela della massa dei creditori.
4 . Gli indicatori che l’intermediario deve valutare
Un’istruttoria effettiva non può limitarsi alla mera acquisizione dei bilanci depositati, soprattutto se redatti in forma abbreviata, tardivi o non accompagnati da adeguate informazioni integrative. Né può fondarsi passivamente su dichiarazioni del cliente, business plan non verificati o garanzie personali prive di concreta consistenza patrimoniale. 
Nella valutazione del merito creditizio assumono rilievo, tra gli altri, la redditività storica e prospettica, la capacità di generare flussi di cassa, il DSCR, il rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, il livello dell’indebitamento complessivo, il capitale circolante netto, l’acid test, la qualità dei crediti iscritti in bilancio, la reale consistenza delle rimanenze e l’esistenza di debiti tributari o previdenziali. 
Rilevano inoltre le esposizioni verso il sistema bancario, eventuali sconfinamenti, sofferenze, segnalazioni negative o ritardi nei pagamenti, nonché la coerenza del business plan con i risultati storici e con elementi oggettivi di mercato. 
Quando tali elementi restituiscono un quadro di grave squilibrio, l’intermediario non può limitarsi ad una delibera favorevole fondata su aspettative generiche o su garanzie accessorie. Deve approfondire, chiedere documentazione ulteriore, verificare le assunzioni prospettiche e, ove necessario, astenersi dall’erogazione. 
La banca non è chiamata a prevedere con certezza il futuro. Deve, però, compiere una prognosi ragionevole, documentata e tecnicamente sostenibile.
5 . Business plan e continuità aziendale
Particolare attenzione deve essere riservata al business plan.
Il piano prospettico non può essere considerato attendibile per il solo fatto di essere stato prodotto dall’impresa. La banca deve verificarne la ragionevolezza, la coerenza con i risultati storici, la compatibilità con il settore di riferimento, la sostenibilità dei margini attesi e l’effettiva esistenza dei presupposti commerciali dichiarati.
Un business plan datato, generico, non supportato da evidenze documentali o già smentito dai dati consuntivi disponibili non può costituire valida base per l’erogazione di nuova finanza.
Il tema si collega direttamente alla continuità aziendale. Finanziare un’impresa in perdita o con tensioni finanziarie può essere legittimo se esiste una continuità prospettica ragionevole. Finanziare un’impresa priva di continuità reale, invece, può tradursi in un sostegno artificioso all’attività, con conseguente ritardo nell’emersione dell’insolvenza.
6 . Garanzia pubblica e merito creditizio
La presenza di una garanzia pubblica non esonera la banca dalla valutazione del merito creditizio. 
La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI non rende di per sé finanziabile un’impresa non meritevole di credito. Essa attenua il rischio economico della banca, ma non sostituisce l’istruttoria dell’intermediario. La valutazione economico-finanziaria dell’impresa resta in capo al soggetto finanziatore, che conserva il dovere di verificare la sostenibilità dell’operazione. 
Una diversa impostazione condurrebbe ad un risultato distorsivo: la banca potrebbe erogare credito a soggetti privi di capacità restitutiva confidando nella copertura pubblica, trasferendo così sulla collettività il rischio di un’operazione che non avrebbe dovuto essere deliberata. 
Inoltre, in sede concorsuale, l’escussione della garanzia pubblica può comportare il subentro del garante con un credito assistito da privilegio. Ciò può incidere sulla distribuzione dell’attivo e comprimere le aspettative di soddisfacimento degli altri creditori. La garanzia pubblica, dunque, non è neutra rispetto alla massa. 
Proprio per questo, quando l’operazione sia garantita da risorse pubbliche, l’istruttoria dovrebbe essere ancora più rigorosa.[3]
7 . Concessione abusiva di credito: responsabilità risarcitoria
Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276, chiarisce che la conseguenza ordinaria della concessione abusiva di credito è la responsabilità risarcitoria.[4] 
La violazione delle regole di condotta, anche se imperative, normalmente non incide sulla fase genetica del contratto, ma produce effetti sul piano della responsabilità. Il contratto di finanziamento stipulato con un imprenditore insolvente può essere lesivo dei diritti dei creditori, aggravare il dissesto e fondare una pretesa risarcitoria, ma non è automaticamente nullo. 
Questo principio ha ricadute operative importanti. 
La curatela che intenda contestare il credito bancario dovrà distinguere due piani. Il primo è il piano risarcitorio, quando la banca abbia violato le regole di prudente erogazione del credito, cagionando un danno alla società o alla massa. Il secondo è il piano invalidante, che viene in rilievo solo quando la condotta sia talmente grave da integrare una fattispecie penalmente rilevante, con conseguente possibile nullità del contratto. 
Sul piano risarcitorio, il danno può consistere nell’aggravamento del passivo, nel peggioramento della posizione patrimoniale della società, nella maturazione di nuovi debiti, negli oneri finanziari non dovuti o nel pregiudizio derivante dall’ingresso del garante pubblico nella graduazione concorsuale. 
In sede di verifica del passivo, tale danno può essere fatto valere anche mediante eccezione di compensazione, purché siano allegati e provati condotta, danno e nesso causale. 
8 . Quando la concessione abusiva può condurre alla nullità
Il passaggio più rilevante di Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276, riguarda l’eccezione alla regola. 
La nullità può configurarsi quando la stipulazione del finanziamento non sia soltanto un atto contrario a regole di prudenza bancaria, ma si inserisca in una condotta penalmente rilevante. La Corte richiama il caso del reato-contratto, cioè l’ipotesi in cui la conclusione del contratto sia essa stessa in contrasto con specifiche norme penali.[5] 
In tale ipotesi, il giudice concorsuale può accertare incidentalmente, ai fini dell’ammissione al passivo, l’esistenza di un fatto delittuoso al quale abbia concorso anche l’extraneus bancario. La Corte fa riferimento, tra l’altro, alla bancarotta semplice e all’ipotesi in cui un funzionario bancario, nell’interesse della banca, abbia concorso all’aggravamento del dissesto, purché sussistano l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie e il nesso causale tra erogazione ed evento dannoso. 
In questi casi, la stipulazione del contratto trascende la violazione delle regole di prudente gestione bancaria e si traduce nella violazione di norme penali imperative, con possibile nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. 
La nullità, quindi, non è la conseguenza automatica della cattiva istruttoria. È la conseguenza possibile di una condotta più grave, nella quale il finanziamento diventa strumento di prosecuzione artificiosa dell’attività, aggravamento del dissesto, ritardo nell’apertura della procedura e pregiudizio per i creditori. 
9 . Ricorso abusivo al credito e concorso della banca
Sul piano penale-concorsuale, il ricorso abusivo al credito riguarda la condotta dell’imprenditore che ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza. 
La posizione della banca è diversa, ma può diventare rilevante in termini concorsuali quando l’intermediario non sia un soggetto inconsapevole tratto in errore dall’imprenditore, bensì un operatore professionale che, pur disponendo o potendo disporre degli elementi necessari per percepire il dissesto, eroghi comunque il finanziamento. 
In tale prospettiva, la banca può concorrere, quale extraneus, nella condotta dell’imprenditore quando il dissesto era già esistente al momento dell’erogazione, era conoscibile attraverso un’istruttoria diligente, la banca ha omesso verifiche essenziali, il finanziamento ha consentito la prosecuzione dell’attività e tale prosecuzione ha aggravato il passivo. 
La presenza di garanzie pubbliche o di altri meccanismi idonei a trasferire il rischio non è, da sola, sufficiente a fondare il concorso. Può però assumere rilievo nel ricostruire la funzione concreta dell’operazione e l’interesse dell’intermediario alla sua esecuzione. 
La Cassazione precisa che il finanziatore che eroghi credito ad un’impresa in crisi conclamata, oltre ad esporsi al rischio della mancata restituzione, può concorrere con la propria condotta all’aggravamento del dissesto in danno dei creditori.[6] 
10 . Il ruolo del giudice concorsuale e del curatore nello stato passivo
La sede dello stato passivo non è limitata ad un controllo formale del titolo prodotto dal creditore. Il giudice delegato e, in caso di opposizione, il tribunale possono valutare le eccezioni della procedura relative alla validità, efficacia e opponibilità del titolo. 
Ciò significa che il curatore può contestare l’ammissione del credito bancario non solo sotto il profilo contabile, ma anche sotto il profilo causale, risarcitorio e concorsuale. 
Dopo Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276, l’impostazione deve però essere tecnicamente precisa. Non basta sostenere che la banca abbia concesso credito abusivamente. Occorre chiarire se si invoca una mera responsabilità risarcitoria, con eventuale compensazione, oppure una nullità del contratto, fondata non sulla semplice violazione delle regole bancarie, ma sull’integrazione di una fattispecie penalmente rilevante. 
Questa distinzione è essenziale per evitare indebite sovrapposizioni tra regole di condotta e regole di validità. 
Il curatore, nella predisposizione del progetto di stato passivo, dovrebbe dunque interrogarsi su quattro profili: la documentazione effettivamente acquisita dalla banca; la documentazione che l’intermediario avrebbe dovuto acquisire secondo diligenza professionale; la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa al momento dell’erogazione; il nesso tra finanziamento, prosecuzione dell’attività e aggravamento del passivo. 
In presenza di elementi gravi, la proposta di rigetto non dovrebbe essere formulata in termini generici. Dovrebbe invece individuare con precisione il titolo dell’eccezione: nullità, inopponibilità, responsabilità risarcitoria, compensazione o altra ragione ostativa all’ammissione.[7]
11 . Il danno alla massa
Il danno derivante da concessione abusiva di credito può assumere diverse forme. 
La prima è l’aggravamento del passivo. Se l’erogazione consente all’impresa decotta di proseguire l’attività, il ritardo nell’apertura della procedura può determinare nuovi debiti verso fornitori, dipendenti, Erario, enti previdenziali e altri creditori. 
La seconda è il nuovo debito finanziario. Quando il finanziamento non avrebbe dovuto essere concesso, il debito restitutorio che né deriva può rappresentare esso stesso un incremento dell’esposizione debitoria. 
La terza è il danno da alterazione della graduazione concorsuale, particolarmente rilevante nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. L’eventuale surroga del garante può introdurre nel passivo un credito privilegiato, con pregiudizio per altri creditori.[8] 
La quarta è il danno da oneri finanziari, spese di istruttoria, commissioni e interessi maturati su un’operazione che non avrebbe dovuto essere posta in essere. 
La quinta è il danno da affidamento dei terzi. La permanenza artificiosa dell’impresa sul mercato, sostenuta da nuova finanza bancaria, può indurre fornitori e altri operatori a continuare i rapporti con un soggetto solo apparentemente solvibile. 
La prova del danno richiede, tuttavia, una ricostruzione puntuale. Non è sufficiente allegare che l’impresa sia poi divenuta insolvente. Occorre dimostrare che, al momento dell’erogazione, il dissesto era esistente o conoscibile, che il finanziamento ha consentito la prosecuzione dell’attività e che tale prosecuzione ha prodotto un incremento patrimoniale negativo o una lesione concreta della massa.
12 . Profili operativi per il curatore
Quando emerge un finanziamento concesso in prossimità dell’insolvenza, soprattutto se assistito da garanzia pubblica, la procedura dovrebbe acquisire e analizzare il fascicolo istruttorio completo della banca, le delibere di concessione, i rating interni ed esterni, la Centrale Rischi, i bilanci degli ultimi esercizi, le situazioni contabili analitiche, le situazioni infrannuali, le dichiarazioni fiscali, la posizione debitoria verso Erario ed enti previdenziali, il business plan, la documentazione relativa ai garanti e la destinazione effettiva della provvista. 
Occorre inoltre verificare se il finanziamento sia stato utilizzato per rientrare da esposizioni pregresse, proprie o di altri istituti, e quale sia stata l’evoluzione del passivo dopo l’erogazione. Nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, deve essere valutato anche l’effetto dell’eventuale surroga del garante sulla graduazione concorsuale. 
Sul piano dell’analisi aziendalistica, occorre verificare almeno DSCR, PFN/EBITDA, rapporto debiti/patrimonio netto, rapporto mezzi propri/mezzi di terzi, acid test, current ratio, cash flow operativo, flusso di cassa al servizio del debito, consistenza dei crediti commerciali, attendibilità delle rimanenze e sostenibilità delle proiezioni. 
Questi elementi consentono di stabilire se la banca abbia effettivamente svolto un’istruttoria professionale o se si sia limitata ad un controllo apparente. 
L’analisi dovrebbe essere svolta prima della redazione del progetto di stato passivo. In tal modo il curatore potrà formulare una proposta motivata, evitando sia ammissioni automatiche di crediti sorti da operazioni anomale, sia contestazioni non sufficientemente supportate sul piano probatorio.[9]
13 . Conclusioni
La materia della concessione abusiva di credito richiede una lettura equilibrata. 
Non ogni finanziamento ad un’impresa in crisi è illecito. Non ogni violazione delle regole di sana e prudente gestione comporta nullità. Non ogni successiva insolvenza del debitore consente di contestare ex post la scelta della banca. 
Tuttavia, quando l’intermediario eroga credito ad un’impresa già decotta, omettendo verifiche essenziali, ignorando indicatori evidenti di insolvenza, confidando nella copertura di una garanzia pubblica e consentendo la prosecuzione artificiosa dell’attività, la vicenda può assumere un rilievo ben più grave. 
In tali casi, la concessione abusiva non è più soltanto un errore di valutazione del rischio. Può diventare un contributo causale all’aggravamento del dissesto, un pregiudizio per la massa dei creditori e, nei casi più gravi, il segmento negoziale di una condotta penalmente rilevante. 
Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276, segna un punto di equilibrio: la nullità del contratto non è la regola, ma resta possibile quando il finanziamento trascende la mera violazione di regole comportamentali e si pone in contrasto con norme penali imperative. 
Per le procedure concorsuali, il tema non può essere affrontato in modo generico. Occorre costruire un’analisi documentale, bancaria e aziendalistica puntuale, capace di dimostrare non solo che la banca avrebbe dovuto svolgere una migliore istruttoria, ma che, alla luce degli elementi disponibili o doverosamente acquisibili, il finanziamento non avrebbe dovuto essere erogato. 
La tutela della massa passa quindi attraverso una verifica sostanziale del credito bancario: non solo se il credito esista contabilmente, ma se esso sia sorto da un’operazione meritevole di protezione concorsuale. 
Resta però aperto un interrogativo di sistema. 
Nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, e in particolare da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, il rischio dell’operazione non rimane confinato nel rapporto tra banca finanziatrice e debitore. Esso può trasferirsi, in caso di inadempimento, sul garante pubblico e, in ultima analisi, sulla collettività. Inoltre, una volta escussa la garanzia, l’ingresso del garante nel passivo concorsuale, con trattamento privilegiato, può incidere direttamente sulla soddisfazione degli altri creditori. 
Ci si deve allora domandare quanto possa reggere un sistema nel quale il controllo effettivo sulla correttezza dell’operazione emerga, molto spesso, solo ex post, nella sede patologica della liquidazione giudiziale, quando il curatore è chiamato a ricostruire l’istruttoria bancaria, contestare il credito in sede di stato passivo, resistere ad eventuali opposizioni e sostenere il relativo onere probatorio. Il rischio è che la verifica sostanziale del merito creditizio, che dovrebbe essere preventiva e fisiologica, venga di fatto spostata sulla procedura concorsuale, con costi, tempi e incertezze che gravano sulla massa. 
Proprio per tale ragione, il ruolo di Mediocredito Centrale meriterebbe forse una riflessione più ampia. Se la garanzia pubblica è destinata ad agevolare l’accesso al credito e non a neutralizzare il rischio di operazioni prive di reale merito creditizio, occorre chiedersi se l’attuale assetto dei controlli sia sufficiente. L’esperienza concorsuale mostra infatti che il problema dell’insinuazione al passivo delle banche, o del successivo subentro del garante pubblico, nasce spesso proprio da finanziamenti garantiti dallo Stato, nei quali la presenza della copertura pubblica può avere attenuato, sul piano economico, l’esposizione dell’intermediario al rischio dell’operazione. 
Da qui l’esigenza, quantomeno prospettica, di interrogarsi sull’opportunità di controlli più rigorosi anche in capo al gestore della garanzia pubblica, non solo in fase di escussione, ma già nella fase genetica dell’operazione o, comunque, attraverso verifiche più penetranti sulla correttezza dell’istruttoria svolta dall’intermediario finanziatore. Diversamente, il sistema rischia di produrre un effetto distorsivo: la banca eroga, la garanzia pubblica assorbe il rischio, il garante subentra nel passivo e il curatore è chiamato, solo dopo l’apertura della procedura, a tentare di ricostruire e contestare ciò che avrebbe dovuto essere verificato prima. 
La garanzia pubblica, dunque, non dovrebbe mai trasformarsi in uno schermo rispetto alla responsabilità dell’intermediario, né in un automatismo idoneo a trasferire sulla massa e sulla collettività le conseguenze di un credito che, se correttamente valutato, non avrebbe dovuto essere concesso.

Note:

[1] 
In tema, tra le altre, Cass., Sez. 1, 30 giugno 2021, n. 18610; Cass., Sez. 1, 14 settembre 2021, n. 24725; Cass., Sez. 1, 27 ottobre 2023, n. 29840.
[2] 
In ambito eurounitario, assumono rilievo gli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti del 29 maggio 2020.
[3] 
Sul trattamento concorsuale dei crediti garantiti da Fondo Centrale di Garanzia e SACE, cfr. Il trattamento dei crediti garantiti da SACE e MCC nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo, in Dirittodellacrisi.it; Procedure concorsuali e crediti garantiti da MCC e SACE, in Dirittobancario.it, 12 luglio 2024.
[4] 
Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276, richiama il principio già affermato da Cass., Sez. U., 19 dicembre 2007, n. 26724, in materia di distinzione tra regole di condotta e regole di validità. 
[5] 
Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276; Cass., Sez. 1, 7 ottobre 2024, n. 26248.
[6] 
Cass., Sez. 1, 11 giugno 2026, n. 19276.
[7] 
Sull’utilizzabilità, nella verifica del passivo, delle eccezioni fondate sulla concessione o sul ricorso abusivo al credito, cfr. L’eccezione di ricorso abusivo al credito nel giudizio di ammissione allo stato passivo, in Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 4 maggio 2023; nonché L’azione del curatore per abusiva concessione di credito, in Dirittodellacrisi.it.
[8] 
Sul tema della surroga del garante pubblico e dell’incidenza del relativo credito sulla graduazione concorsuale, cfr. Inserimento del credito di MCC nello stato passivo: domanda di ammissione o rettifica formale per surrogazione? in ecnews.it, 9 dicembre 2025; Il trattamento dei crediti garantiti da SACE e MCC nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo, in Dirittodellacrisi.it. 
[9] 
In prospettiva operativa, resta centrale l’acquisizione del fascicolo istruttorio dell’intermediario e la verifica del merito creditizio alla luce degli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, 29 maggio 2020; cfr. anche Finanziamenti con garanzie pubbliche: dalla concessione abusiva al danno erariale, in Dirittobancario.it, 5 settembre 2025. 

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  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

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