Saggio
Il trattamento dei crediti garantiti da SACE e MCC nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo*
Antonio Azzarà e Francesco Miranda, Avvocati in Milano
5 Dicembre 2024
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Sommario:
2 . Il trattamento del credito nella liquidazione giudiziale
2.2 . Inapplicabilità delle previsioni generali al credito di rivalsa del garante pubblico
2.3 . Ammissione al passivo del garante pubblico: modalità e conseguenze
3 . Il trattamento del credito nel concordato preventivo
3.2 . Elaborazione del piano: classi e fondi rischi
3.3 . Attribuzione del diritto di voto
3.4 . Effetti della fruttuosa escussione della garanzia pubblica in corso di procedura

L’ammontare destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari risulterebbe pari a Euro 4.500.000, senza possibilità (salve rettifiche del credito, contestazioni o modifiche al piano) di modifica. Assumendo, poi, che le prime quattro voci di privilegiati (dipendenti, professionisti, provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, imprese artigiane) non siano interessate dalla ristrutturazione, risulterebbero cinque classi votanti (SACE S.p.A., sia per la parte capiente sia per il degrado, creditori finanziari garantiti da SACE S.p.A. per la parte non coperta da garanzia, creditori finanziari non garantiti e fornitori) sulla base delle quali fondare le previsioni di esito deliberativo.

Nello Scenario B, a parità di ammontare destinato al soddisfacimento dei creditori chirografari (Euro 4.500.000), il debitore sarà tenuto a classare al chirografo l’intero ammontare dei finanziamenti garantiti (comprensivo di quota garantita e quota non garantita), registrando un maggior esborso in favore di costoro e, di converso, un minore esborso verso i restanti chirografari (Euro 1.500.000 ed Euro 1.160.000, in tale scenario, a fronte di Euro 1.985.000 ed Euro 1.480.000, nel precedente scenario). Inoltre, sempre assumendo che le prime quattro voci di privilegiati (dipendenti, professionisti, provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, imprese artigiane) non siano interessate dalla ristrutturazione, risulterebbero tre classi votanti (i creditori finanziari garantiti da SACE S.p.A., creditori finanziari non garantiti, fornitori) sulla base delle quali fondare le previsioni di esito deliberativo. Non avendo ancora maturato un diritto di credito verso il debitore in conseguenza dell’adempimento degli obblighi di garanzia in favore degli enti finanziari, SACE S.p.A. non potrà essere considerata quale creditore “attuale” e quindi non le si potrà attribuire il diritto di voto.
Orbene, tra gli opposti scenari ipotizzati si inseriscono poi tutte quelle situazioni intermedie nelle quali i creditori finanziari garantiti risultino solo parzialmente soddisfatti dal garante pubblico all’avvio della procedura e continuino ad essere soddisfatti, in tutto o in parte, nel corso della stessa, con la conseguenza che la composizione creditoria (in termini di ammontare del credito, misura del voto, classi/fondi rischi), al momento dell’avvio delle operazioni di voto, risulterà diversa rispetto a quella di partenza. Fatto sta che, in tutte queste situazioni, si producono conseguenze analoghe a quelle esaminate nello scenario visto da ultimo e valgono le considerazioni che si propongono di seguito[63].
La prima ha carattere di opportunità, mentre la seconda ha carattere sostanziale. Il mutamento della composizione creditoria in corso di procedura in conseguenza della fruttuosa escussione della garanzia statale (si ipotizza, dunque, il passaggio dallo Scenario B allo Scenario A) impone al debitore di valutare se sottoporre ai restanti chirografari una rettifica – migliorativa – della proposta. Infatti, mantenendo invariate le percentuali di soddisfazione dei chirografari proposte nello Scenario B supra, il debitore finirebbe per assicurarsi un “risparmio” (pari a Euro 805.000 nell’esempio proposto di seguito) sotto gli occhi dei creditori chirografari stessi (in particolare di quelli non garantiti), i quali potrebbero dunque decidere di orientare negativamente le loro intenzioni di voto. Si otterrebbe, in termini numerici, quanto rappresentato di seguito (la prima parte di entrambe le tabelle, relativa alla prededuzione e ai creditori privilegiati, si assume sempre identica):
- passaggio dallo:



Da tale considerazione – di tipo, come si diceva, opportunistico – discende poi l’altra di carattere più sostanziale, ossia: pur in presenza di una situazione che, all’apertura delle operazioni di voto, vede la garanzia statale come inadempiuta o solo parzialmente adempiuta dal garante pubblico, vale davvero la pena fermarsi al dato formale per la predisposizione del piano di concordato stante l’altissima probabilità (o quasi certezza) di adempimento futuro – e quindi anche a seguito di omologazione – da parte del garante statale?
Note: