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Saggio

Una novità significativa del Codice della Crisi: l’istanza dei creditori per la liquidazione del patrimonio dei debitori “non fallibili”*

Marco Bianchi, Dottore Commercialista in Mantova
Alfredo Miccio, Avvocato in Mantova

27 Ottobre 2022

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Viene esaminata la recente ed inedita novità introdotta dal Codice Della Crisi in tema di liquidazione nel sovraindebitamento: la possibilità che anche i creditori facciano istanza di liquidazione del patrimonio del debitore in stato di insolvenza, novità che certamente determinerà una rivoluzione nei rapporti fra i creditori ed i debitori non “fallibili”, o meglio non “liquidabili giudizialmente”, perché sotto soglia o esercenti una attività non commerciale.
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1 . Introduzione
Con l’entrata in vigore dell’art. 268 del Codice della Crisi (CCII) è stata introdotta per la prima volta in Italia la liquidazione del patrimonio (rectius “fallimento”) di qualunque soggetto giuridico, privato cittadino, consumatore, professionista o di qualunque tipo di imprenditore, ente o associazione privata ad istanza di uno qualsiasi fra i suoi creditori.[1] 
Esaminando la storia di tale norma in una prospettiva esegetica, si può notare come, nella versione precedente, la norma (art. 273 nella precedente versione del codice della crisi) prevedesse la possibilità per i creditori di richiedere la liquidazione del patrimonio solamente nel caso in cui fossero pendenti azioni esecutive, giustificando la portata epocale della norma con l’evenienza che l’esistenza di procedure esecutive individuali fosse un chiaro indizio di crisi o di insolvenza.
D’altronde la legge delega per la riforma della crisi di impresa (L. 155 del 19.10.2017) all’art. 9 lettera H) espressamente prevede di “riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero”.[2]
Certamente la norma in esame, così come attualmente strutturata, potrà avere un impatto importante in qualsiasi rapporto giuridico fra debitori e creditori, fornendo uno strumento significativo di pressione nei confronti del debitore inadempiente, anche per un debito non particolarmente rilevante, poiché qualsiasi creditore, anche non necessariamente dotato di un titolo esecutivo, potrà richiedere la liquidazione dell’intero patrimonio nei confronti del debitore inadempiente, ricadendo sul debitore (secondo gli ordinari principi circa l’onere della prova[3]) il compito di dimostrare l’insussistenza dello stato di insolvenza e che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulta inferiore ad euro 50.000 (art. 268, secondo comma, CCII), al fine di scongiurare la liquidazione del suo intero patrimonio.[4] 
2 . Il procedimento di liquidazione su istanza dei creditori
Come già indicato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 268, comma secondo, CCII, il creditore, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, può fare istanza di liquidazione dei beni del debitore in stato di insolvenza. La norma prevede, inoltre, che non si possa dar luogo all’apertura della liquidazione se, nell’istruttoria della procedura, risulti che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulti inferiore ad euro 50.000,00. La norma in esame prevede dunque due condizioni essenziali, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di liquidazione del patrimonio ad opera del creditore: lo stato di insolvenza del debitore ed un ammontare di debiti scaduti e non pagati uguale o superiore ad euro 50.000,00. Come già indicato, secondo gli ordinari principi relativi all'onere della prova, sarà dunque il debitore, assoggettato alla procedura di istanza di liquidazione del proprio patrimonio da parte del creditore, a dover dimostrare di non essere in uno stato di insolvenza e di non avere debiti scaduti e non pagati per un ammontare uguale o superiore ad euro 50.000,00.
In riferimento allo stato di insolvenza, si può richiamare la definizione di cui all'articolo 2, comma primo, lettera b) CCII: “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”[5].
Sotto il profilo soggettivo possiamo notare come qualsiasi soggetto giuridico debitore possa essere sottoposto alla procedura di istanza di liquidazione in oggetto, dal momento che la procedura di liquidazione controllata è stata prevista per tutti quei soggetti che non vengono ritenuti sottoponibili alla procedura “maggiore” di liquidazione giudiziale, quindi qualsiasi privato cittadino, sia esso consumatore, professionista, piccolo imprenditore, costituito in forma societaria o quale ditta individuale, esercente attività agricola o commerciale, ente privato o associazione, ad eccezione degli enti pubblici (art. 1 CCII), potrà essere sottoposto alla procedura di liquidazione ad istanza dei creditori.
La competenza, in ordine al deposito dell'istanza di liquidazione risulta essere quella di cui all'articolo 27, comma secondo, CCII, quindi il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.[6]
In riferimento al patrocinio legale si può richiamare l'articolo 9, comma secondo, CCII, a norma del quale il patrocinio del difensore risulta obbligatorio, salvo i casi in cui non sia previsto altrimenti. Quindi, certamente il creditore istante dovrà essere assistito nella sua domanda da un legale, mentre il debitore, ai sensi dell'articolo 40, comma quinto, CCII, potrebbe stare in giudizio personalmente, tenuto conto del richiamo espresso di cui all'articolo 270, comma quinto, CCII, in riferimento al procedimento unitario di cui al titolo terzo del CCII.
Questo risulta un primo punto nevralgico del procedimento in oggetto, risultando altamente auspicabile il patrocinio di un legale[7], soprattutto per il debitore “minore”, perché sottosoglia rispetto alla liquidazione giudiziale, vista l’estrema delicatezza del procedimento in oggetto a carico del debitore, dal momento che, per la prima volta nel sistema delle procedure concorsuali, lo stesso rischia la liquidazione del suo intero patrimonio su istanza dei creditori, tenuto conto dell’onere della prova a suo carico, in riferimento alla dimostrazione di essere solvibile e di avere debiti scaduti e non pagati inferiori ad euro 50.000,00, 
Le norme in tema di procedimento unitario si occupano anche delle modalità di notifica dell’istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore. A questo riguardo si richiama quanto previsto dall'articolo 40 del codice della crisi, in particolare ai commi sei e seguenti[8], risultando particolarmente delicata la questione della notifica di istanze di liquidazione del patrimonio da parte dei creditori nei confronti di soggetti non dotati di un domicilio digitale. Sotto questo profilo, la maggior parte dei soggetti giuridici interessati da una istanza di liquidazione del patrimonio da parte dei creditori, non dotati di un domicilio digitale, potrebbero essere chiamati in giudizio per la liquidazione di tutto il proprio patrimonio con una notifica presso la propria residenza o presso la casa comunale.
Il comma tre dell'articolo 268 CCII[9] prevede espressamente che il debitore, persona fisica, sottoposto all’istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore, possa ricorrere alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 283 CCII. L’innesto della procedura di esdebitazione per incapienza nella procedura di istanza di liquidazione del patrimonio prevede esplicitamente la presenza di un OCC. Il dato normativo tace sul punto, ma pare evidente che, nell'ambito della procedura di istanza di liquidazione del patrimonio ad istanza del creditore, sarà necessario concedere un termine al debitore, al fine di permettere allo stesso di rivolgersi ad un OCC per la nomina del Gestore della crisi, al fine di permettere la predisposizione della necessaria relazione del Gestore, così come è espressamente previsto nel caso in cui, durante la procedura di istanza di liquidazione introdotta dal creditore, il debitore faccia istanza per una procedura di composizione della crisi, ex art. 271 CCII[10].
In riferimento alla presenza di un Gestore della crisi nominato dall'OCC, preliminarmente all'istanza di liquidazione del patrimonio da parte di un creditore, si pone certamente il dubbio relativo alla necessità che il creditore istante proceda alla richiesta della nomina di un Gestore della crisi. Il dato normativo pare propendere per una soluzione negativa, dal momento che nell’art. 268 CCII la presenza di un OCC, in riferimento all'istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore, viene richiamata solamente nel caso in cui il debitore faccia istanza di sovraindebitamento per incapienza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 283 CCII, mentre la necessaria presenza dell'OCC viene richiamata solamente all'articolo 269 CCII in riferimento alla istanza di liquidazione del patrimonio su domanda del debitore.
In ultima analisi si può arguire che, nel caso di istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore non sia necessaria la preventiva nomina di un gestore della crisi da parte di un OCC. Tale soluzione appare anche congrua rispetto alla nuova valenza che la liquidazione del patrimonio ha assunto nel passaggio dalla legge n. 3 del 2012 al Codice della Crisi, in quanto i riferimenti alla meritevolezza e alla insussistenza di atti in frode da parte del debitore sono venuti totalmente meno[11]. Si richiama a questo riguardo l'articolo 269 secondo comma, che prevede che la relazione dell’OCC esponga semplicemente una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda del debitore. [12]
A questo riguardo appare interessante un confronto fra gli articoli 14 ter e 14 quinquies della legge 3 del 2012 e gli articoli 269 e 270 del Codice della Crisi: la relazione dell’OCC, di cui all'articolo 269, comma due, CCII, non deve più far riferimento alle cause dell'indebitamento, alla diligenza impiegata dal debitore, alle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le proprie obbligazioni o contenere un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, così come il giudice, nell’ammettere la liquidazione del patrimonio, non deve più verificare l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni, dal che si deduce che qualsiasi profilo di premialità relativo alla liquidazione del patrimonio risulta venuto a mancare, proprio perché, in concomitanza alla liquidazione del patrimonio su istanza del debitore, si è introdotta la liquidazione del patrimonio su istanza dei creditori.
Una volta aperta la liquidazione del patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 270, comma secondo lettera b) CCII, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale, confermando in tale incarico, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all'articolo 269 CCII. La struttura di tale disposizione normativa confermerebbe, a contrario, ancora una volta la propensione a valutare come non necessaria la nomina di un OCC nel caso in cui l'istanza di liquidazione del patrimonio sia presentata da un creditore. 
Prima di occuparci del concorso fra procedure di gestione della crisi, nel caso di liquidazione del patrimonio ad istanza del creditore, sembra opportuno sottolineare come il comma quinto dell'articolo 270 CCII preveda espressamente che alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio si applichino gli articoli 143 (rapporti processuali: il liquidatore sta in giudizio al posto del debitore; è prevista l’interruzione del processo con l’apertura della liquidazione), 150 (divieto di azioni individuali) e 151 (concorso dei creditori: applicazione del principio della concorsualità nei crediti) del CCII e, per tutto quanto non regolato dalle norme sulla liquidazione del patrimonio, le disposizioni sul Procedimento Unitario di cui al titolo terzo del Codice della Crisi. 
Questa norma di chiusura del sistema dovrebbe permettere anche di risolvere la questione inerente al deposito di una istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore, nel caso in cui, nel corso dell’istruttoria, ci si avveda che il debitore imprenditore commerciale superi le soglie di cui all’art. 2, comma primo, lettera d) del CCII, potendosi allora qualificare quale impresa che non rientra fra quelle “minori”, permettendo al tribunale di trattare la procedura quale procedura di liquidazione giudiziale in una sorta di conversione implicita, anche se i problemi di raccordo potrebbero non mancare, soprattutto in riferimento ai maggiori e molteplici strumenti di composizione della crisi a cui può accedere l’imprenditore commerciale non minore. 
Tale norma di chiusura potrebbe anche sopperire alla soluzione della questione di connessione e concorso fra l’istanza di liquidazione del patrimonio da parte del creditore e la sussistenza o introduzione di una procedura di composizione negoziata della crisi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del Codice Della Crisi, dal momento che espressamente tale ipotesi non viene trattata dall’art. 271 CCII, norma che prevede la sospensione della procedura di liquidazione solamente nel caso in cui il debitore richieda di accedere al concordato minore o ad una procedura di sovraindebitamento del consumatore. Inoltre, le stesse norme in tema di composizione negoziata, ex artt. 12 e seguenti, non fanno cenno alla sospensione della procedura di liquidazione ex art. 268 CCII. 
L’unico addentellato che potrebbe far propendere per una sospensione della procedura di liquidazione in costanza di una procedura di composizione negoziata, pare si possa ritrovare proprio nelle norme sul procedimento unitario, come l’art 40 comma 10 del CCII e soprattutto le norme che introducono i principi di carattere processuale ed in particolare l’art. 7 del CCII, che prevede espressamente che nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
Veniamo ora ad esaminare specificatamente il tema del concorso di procedure nell’ambito della procedura di liquidazione ad istanza del creditore: la norma cardine in tema di concorso di procedure, nel caso in cui la domanda di liquidazione del patrimonio sia stata proposta dai creditori, risulta essere l'articolo 271 CCII. Tale norma potrebbe contenere un refuso, in riferimento al richiamo all’istanza di liquidazione del patrimonio da parte del pubblico ministero, in quanto si può osservare che nella versione finale del codice della crisi, all'articolo 268, comma due, proprio l’istanza di liquidazione da parte del pubblico ministero sia stata soppressa; nella versione precedente, infatti, in riferimento alla figura del solo imprenditore, era prevista espressamente la possibilità che l’istanza di liquidazione del patrimonio fosse azionata anche dal pubblico ministero. A questo riguardo si richiama l’art. 38 del CCII che al primo comma prevede il potere del PM di presentare il ricorso per l’apertura della sola liquidazione giudiziale, ma d’altro canto al comma terzo prevede la facoltà del PM di intervenire in tutte le procedure concorsuali compresa quindi la liquidazione del patrimonio in oggetto. 
La norma dell'articolo 271 CCII, proprio in riferimento alla delicatezza della procedura di liquidazione del patrimonio incardinato da parte dei creditori, permette al debitore di formulare al giudice un'istanza per l'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quali la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, ai sensi del capo secondo del titolo quarto del Codice della Crisi. La norma precisa, al comma secondo, che la liquidazione del patrimonio non può essere dichiarata in pendenza del termine concesso dal giudice per la presentazione di una domanda relativa ad una procedura di composizione della crisi (tale norma, al secondo comma richiama il capo terzo del titolo IV, ma evidentemente si tratta di un refuso, dal momento che il capo terzo riguarda il concordato preventivo e non le procedure di composizione della crisi, che sono regolate appunto al capo secondo). La norma introduce la possibilità per il debitore di avvalersi di un termine processuale, al fine approntare la presentazione di una domanda relativa ad una delle due procedure indicate di composizione della crisi, sospendendo così l'istanza di liquidazione del patrimonio presentata dal creditore.
Un elemento essenziale alla formulazione della domanda di concessione di un termine per l’integrazione della domanda da parte del debitore risulterà, necessariamente, il deposito dell’istanza del debitore di nomina di un gestore della crisi presso l'OCC, senza il quale nessuna procedura di composizione della crisi potrà essere coltivata. Inoltre, il termine concesso dal giudice dovrà necessariamente tener conto del fatto che il Gestore della crisi, investito della procedura presentata dal debitore, dovrà poter avere un tempo materialmente congruo ed adeguato all’analisi della posizione debitoria complessiva, certamente già connotata da una situazione quantomeno di crisi finanziaria, se non patrimoniale, stante l’istanza di liquidazione del patrimonio presentata dal creditore.
Significativo risulta il richiamo eseguito dall'ultimo capoverso del comma due dell'articolo 271 CCII, che rende applicabili espressamente, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55 del Codice della Crisi. In tali articoli si dipana la normativa relativa alle impugnazioni delle sentenze relative alla omologazione delle procedure di composizione della crisi o di apertura di liquidazione giudiziale per mezzo del reclamo presso la Corte di appello competente, sottolineando a questo riguardo la novità dell'articolo 51, comma 14, CCII, che prevede espressamente che il ricorso per Cassazione non sospende l'efficacia della sentenza relativa al reclamo. 
Gli articoli 54 e 55 CCII regolano, invece, la concessione di misure cautelari e protettive in riferimento alla necessità di tutelare il patrimonio oggetto delle procedure di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio nelle more dei provvedimenti definitivi di ammissione.
A questo riguardo risulta nuova ed assai significativa la possibilità per il debitore, sottoposto ad un'istanza di liquidazione del patrimonio da parte di un creditore, di richiedere, nelle more della presentazione della sua proposta definitiva di ristrutturazione dei debiti quale consumatore o di concordato minore, le misure cautelari e protettive di cui agli articoli 54 e seguenti CCII, misure queste che, sotto il vigore della legge 3 del 2012, non erano disciplinate, prevedendosi invece la sospensione delle azioni esecutive e/o cautelari solamente con l’ammissione alla procedura di sovraidebitamento.
In riferimento all'innesto e concorso di un'eventuale procedura di composizione della crisi, all'interno di un'istanza di liquidazione del patrimonio da parte di un creditore, è necessario richiamare le norme che regolano il procedimento unitario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 e seguenti del codice della crisi (procedimento unitario espressamente richiamato dal comma quinto dell'articolo 270 CCII). Tali norme prevedono, fra l’altro, la facoltà per il tribunale di nominare un commissario giudiziale proprio nel caso in cui sia in corso una procedura per la dichiarazione della liquidazione (art. 40, quarto comma, nel codice della crisi)[13]. 
Un problema di coordinamento fra norme lo pone, invece, l'articolo 49, comma quinto, CCII, che prevede che non si possa far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulti complessivamente inferiore ad euro 30.000, rammentando, a tale riguardo, che il limite posto dall'articolo 268, comma secondo, CCII in tema di liquidazione controllata risulta invece essere di 50.000 euro.
Infine, l’esdebitazione nelle procedure di liquidazione controllata risulta regolata dall’art. 282 CCII, che pone alcuni problemi di interpretazione e coordinamento, proprio in riferimento alla procedura di liquidazione ad istanza dei creditori, poiché da un lato pare concedere l’esdebitazione di diritto, come effetto del provvedimento di chiusura della procedura, dall’altro richiama al comma due le preclusioni di cui all’art. 280 CCII, in una procedura complessiva che in ogni caso pare mal conciliarsi proprio con la fattispecie relativa alla liquidazione del patrimonio su istanza dei creditori.
3 . Le principali criticità della nuova istanza di liquidazione del patrimonio da parte dei creditori
Come si è potuto notare vi sono certamente elementi di criticità relativi all'introduzione di una procedura di liquidazione del patrimonio ad istanza dei creditori nei confronti di un debitore non soggettivamente individuato con caratteristiche specifiche. 
Possiamo individuare le principali criticità nella previsione della non necessità del patrocinio legale a difesa del debitore, nella necessità o meno che anche nella procedura di liquidazione del patrimonio ad istanza del creditore sia prevista la presenza di un OCC, nella mancata previsione di un termine per la presentazione di un'istanza per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, nella presenza di alcuni refusi con particolare riferimento articolo 271 CCII.
Come si è notato, anche sull'importo relativo all'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risulta un difetto di coordinamento fra quanto previsto in tema di liquidazione giudiziale (limite inferiore ai 30.000,00 euro) ed in tema di liquidazione controllata (limite inferiore ai 50.000,00 euro).
La previsione normativa, prevista nella precedente versione del codice della crisi, che disponeva che, solamente nel caso in cui fossero in essere procedure esecutive individuali, il creditore avesse la facoltà di depositare un'istanza di liquidazione del patrimonio, probabilmente operava un equo contemperamento degli interessi. La norma attuale certamente impone un approccio totalmente nuovo ai rapporti giuridici fra creditori e debitori ed anche la constatazione che i principi della concorsualità vengono introdotti in riferimento a qualsiasi posizione debitoria. Pensiamo per esempio a quanto previsto e dibattuto in riferimento alla fallibilità dell'imprenditore agricolo[14] . Con l'introduzione della liquidazione del patrimonio ad istanza del creditore di fatto si introduce indirettamente la fallibilità di qualunque imprenditore agricolo e più in generale la fallibilità, intesa come liquidazione concorsuale del patrimonio, di qualunque soggetto giuridico non pubblico, qualunque sia l'attività esercitata.
Certamente le norme in vigore dovranno essere maggiormente coordinate fra loro, precisando in maniera più distinta i tratti che determinano lo stato di insolvenza, chiarendo senza inutili ipocrisie come qualsiasi soggetto giuridico sia ora passibile della liquidazione di tutto il proprio patrimonio, precisando meglio, inoltre, i rapporti fra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata ad istanza dei creditori, la procedura di composizione negoziata della crisi e le procedure di composizione della crisi previste dal codice ed i rapporti con la procedura di esdebitazione, introducendo eventualmente anche un istituto simile al concordato preventivo fallimentare, ora concordato nella liquidazione giudiziale.
4 . Conclusioni
La novità normativa introdotta con la liquidazione del patrimonio ad istanza del creditore impone certamente un approccio nuovo, anche culturale, ai rapporti giuridici fra creditore e debitore, in quanto d'ora in poi soggetti giuridici, che prima potevano essere sottoposti solamente a procedure esecutive individuali e quindi a procedure esecutive che avessero ad oggetto elementi specifici del proprio patrimonio da parte di determinati creditori, potranno ora essere sottoposti a procedure di liquidazione che avranno ad oggetto l'intero patrimonio detenuto. Tali procedure avranno inizio con la semplice notifica di un'istanza da parte del creditore e, dal momento che non pare che su tali elementi di importante novità vi sia stato un particolare dibattito pubblico o la veicolazione pubblica di questo importante cambiamento, potrebbe accadere che soggetti privati, poco avvezzi alla ricezione di notifiche di atti giudiziari di questa portata, possano ritrovarsi con una dichiarazione di liquidazione del proprio patrimonio senza nemmeno essersi resi conto della gravità dell'atto che gli veniva notificato. Potrebbe essere utile, a questo riguardo, prevedere che l'istanza di liquidazione del patrimonio sia anticipata da un atto di diffida stragiudiziale da notificarsi secondo le norme di procedura civile ordinarie, oppure prevedere espressamente che solamente i creditori muniti di titolo esecutivo possano adire a questa nuova procedura di liquidazione del patrimonio. Il rischio paventato, infatti, potrebbe essere quello che soggetti strutturati, che si occupano professionalmente di recupero crediti, possano utilizzare tale strumento, esercitando una pressione non proporzionata e fortemente aggressiva nei confronti di soggetti più deboli, che potrebbero essere portati a soddisfare posizioni creditorie non coerenti di fronte allo spettro della liquidazione dell'intero loro patrimonio, oppure vedersi liquidato il proprio patrimonio senza aver predisposto adeguatamente la propria difesa.



(1) R. Bocchini, S. De Matteis, Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CG 2018, 5, 649.
(2) R. Brogi, Riforma crisi d'impresa: la svolta epocale in materia di esdebitazione, Ilfallimentarista.it, novembre 2017.
(2 bis) A. Caiafa, Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza dell'impresa alla luce delle ultime modifiche introdotte dal decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019 n. 34), come convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, Dike, 2019, 118.
(3) P.G. Cecchini, Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza, Osservatorio-oci.it, giugno 2018.
(4) G. Fauceglia, Sulla risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento, DF 2017, 1390.
(5) Giorgetti-Nadin, La composizione della crisi da sovraindebitamento nella legge delega e nella bozza di decreto attuativo, Ilfallimentarista.it, giugno 2018.
(5 bis) F. Lamanna, Falcidia delle prelazioni incapienti e prosecuzione dei mutui garantiti da ipoteca, Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (iv), Il Civilista, 2019, 40-41.
(6) G. Limitone, Sovraindebitamento: l'accesso alla procedura dei componenti della stessa famiglia, Il Fall., 2018.
(7) Id., Sovraindebitamento: l'accesso alla procedura dei componenti della stessa famiglia.
(8) M. Tola, La nuova Giurisprudenza civile commentata, Cedam, maggio 2019, 1114.
(9) D. Vattermoli, Il concordato minore. Aspetti sostanziali, Il Fall. 2020, 4, 442.
(10) V. Zanichelli, Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 82 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022, in Dirittodellacrisi.it.
(11) B. Inzitari, Crisi, Insolvenza, Insolvenza Prospettica, Allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione, in Dirittodellacrisi.it

Note:

[1] 
Art. 268, comma 2: “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali”. 
[2] 
Si veda "Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 82 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022" di V. Zanichelli in Dirittodellacrisi.it, 1 luglio 2022. 
[3] 
Si richiama, a tal proposito, per tutti il novellato art. 121 CCII, nel quale viene confermato l’onere a carico del debitore di dimostrare di non essere passibile di liquidazione giudiziale.
[4] 
Art. 268, comma 2: “Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)”. 
[5] 
Si veda ad esempio “Crisi, Insolvenza, Insolvenza Prospettica, Allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione” di B. Inzitari in Dirittodellacrisi.it.
[6] 
Art. 27, comma 3, CCII: “Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
[7] 
Si veda “Dall’autofallimento all’autoliquidazione giudiziale nel prisma dei sistemi di soluzione della crisi d’impresa” di F. De Santis, in Dirittodellacrisi.it
[8] 
Art. 40, comma 6: “In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.” 
Comma 7: “Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento”.
Comma 8: “Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal Registro delle Imprese o, per i soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel Registro delle Imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”.
[9] 
Art. 268, comma 3, CCII : “Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3”.
[10] 
Art. 271 - Concorso di procedure “1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il Giudice concede un termine per l'integrazione della domanda. 2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il Giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55”.
[11] 
Si veda sulla meritevolezza tra gli altri: in questa Rivista: "Il sovraindebitamento e la babele della meritevolezza" di N. Soldati, in Dirittodellacrisi.it, e "La frode nel sovraindebitamento dopo la Legge n. 176/2020" di A. Farolfi, in Dirittodellacrisi.it, "Meritevolezza e atti di frode nelle procedure di sovraindebitamento confluite nel codice della crisi" di G. Limitone in IlCaso.it.
[12] 
Art. 269, comma 2: Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
[13] 
Art. 40, comma 4: Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all’articolo 48, comma 4, il Tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del Commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.
[14] 
Si veda da ultimo: Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 5342, per la quale è soggetta a fallimento l’impresa agricola costituita in forma societaria, quando risulti accertato in sede di merito l’esercizio di attività commerciale, in misura prevalente rispetto all’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale, sebbene tale attività commerciale sia cessata nel momento in cui è depositata la domanda di fallimento; Cass. Civ., Sez. VI, 21 gennaio 2021, n. 1049, secondo la quale affinché sia escluso il fallimento dell’imprenditore agricolo, quest’ultimo deve dimostrare (ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c.) che la commercializzazione di prodotti agricoli ex art. 2135, comma 3, c.c. avvenga prevalentemente con prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2019, n. 28984, che afferma che l’impresa agricola è soggetta a fallimento quando pur trovandosi in stato di liquidazione, intraprenda una attività propriamente commerciale - nella specie l’acquisto e rivendita di talee provenienti dal Brasile; Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2016, n. 16614, secondo la quale l’imprenditore agricolo non è sottratto al fallimento quando non sussista il collegamento funzionale della sua attività con la terra, oppure quando le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente.

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