Saggio
Il sovraindebitamento e la babele della meritevolezza
Nicola Soldati, Professore associato di diritto dell’economia nell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
25 Maggio 2021
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Sommario:
In assenza di un’effettiva possibilità di ottenere l’esdebitazione rischia di risultare radicalmente ridimensionato l’interesse del debitore, in particolare persona fisica, all’accesso al sovraindebitamento e, quindi, la ratio stessa dell’istituto rischia di essere frustrata dalle previsioni di un legislatore che, più o meno distrattamente, ha delineato in modo differente, e talvolta apparentemente illogico, l’accesso al beneficio dell’esdebitazione.
L’esdebitazione costituisce il comune denominatore di tutte le procedure di sovraindebitamento e le pone, peraltro, in linea con la recente Direttiva EU 1023/2019[1], che, sebbene non ancora trasposta nell’ordinamento italiano[2], lo dovrebbe essere attraverso il decreto legislativo correttivo del CCI recentemente presentato in bozza al Consiglio dei ministri nel mese di ottobre 2020, che sarà oggetto di valutazione e intervento anche da parte della nuova commissione nominata dal Ministero della Giustizia[3].
La sua ratio è quella di permettere ad ogni debitore di ottenere la propria esdebitazione con il conseguente c.d. “refresh”, liberato definitivamente dai propri debiti pregressi[4].
All’interno della legge n. 3 del 2012 il tema dell’esdebitazione è legato a doppio filo al concetto di meritevolezza del debitore: in altri termini, solo al debitore meritevole è concessa la liberazione dai debiti.
In vero, l’esdebitazione non era stata prevista al momento dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2012, infatti, è stata introdotta solamente in un momento successivo per il tramite del D.L. n. 179 del 2012[5] in seguito alle numerose critiche mosse nei confronti di un istituto che, privo dell’esdebitazione, era, di fatto, obiettivamente, svuotato del suo significato.
Il legislatore ha, quindi, esteso tale istituto anche all’interno delle procedure di sovraindebitamento per dare continuità alle previsioni contenute agli artt. 142-114 L. fall.[6], le quali regolano il procedimento di esdebitazione del fallito persona fisica volto all’ottenimento del beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti all’interno del fallimento[7]; tale previsione si è venuta ad affiancare, quale indice del cambiamento ideologico e della perdita del carattere afflittivo della legge fallimentare, alle modifiche relative alle incapacità personali del fallito[8].
Nel CCI, poi, l’esdebitazione risulta certamente di maggiore portata rispetto all’attuale regolazione all’interno della legge fallimentare, essendo stata ampliata dall’art. 278 la platea dei beneficiari, e, quanto meno, collocata, dal punto di vista sistematico, assieme alle norme in materia di sovraindebitamento e di liberazione dei debiti dell’incapiente.
Alla luce di tale previsione normativa, si può senza dubbio affermare che, oltre al consumatore, anche le imprese possono accedere all’esdebitazione in considerazione del rinvio contenuto al comma 3 dell’art. 278 CCI che, a sua volta, richiama il comma 1 dell’art. 1 per quanto attiene ai soggetti che possono, appunto, ottenere l’esdebitazione[9].
Al riguardo appare opportuno ricordare come l’intervento novellatore del Governo nel CCI è stato diretto anche a portare l’utilizzo dell’istituto dell’esdebitazione ad una diffusione simile a quella che ha già avuta in altri Paesi, avendo il legislatore fallito, fino ad oggi, il suo obiettivo di concorrere “attraverso la esdebitazione, alla ripresa dell’economia”[10].
L’ottenimento dell’esdebitazione è basato, non tanto in una forma di premialità soggettiva, quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a tutti i soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.
Ne consegue, quindi, che ogni limitazione all’accesso all’esdebitazione, a fronte dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri, sicuramente verificabili, in rapporto all’estrema varietà delle condizioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, rischia di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o, altrimenti, finisce per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese[11].
Le modifiche meritoriamente apportate alla legge 3 n. del 2012 in attesa dell’entrata in vigore del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, per il tramite la legge di conversione del Decreto Ristori[12], hanno innovato l’equilibrio meritevolezza/esdebitazione, ma non sono riuscite a superare il limite dell’esdebitazione a domanda nella procedura di liquidazione dei beni.
Note: