Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, lett. b, CCII). Questa disposizione non ci dice che cosa è l’insolvenza, ma ci spiega come si può manifestare e ci descrive quando si verifica; si tratta, pertanto, di una norma sostanzialmente descrittiva[4] e certo è priva di un contenuto precettivo perché è rimesso al giudice stabilire, nel caso concreto, quando le obbligazioni non vengono più soddisfatte regolarmente[5]. Deve, allora, preferirsi quella lettura secondo la quale gli indizi esteriori non assumono valenza costitutiva (dell’insolvenza) ma rilevano ai fini del convincimento del giudice[6].
Pur con questi limiti, nel transito dalla legge fallimentare al codice della crisi ci si è astenuti dal porre mano alla descrizione[7], nella consapevolezza che il criterio che la norma contiene è sufficientemente elastico da abbracciare tante diverse ipotesi, difficilmente riducibili a formule più stringenti.
Se la liquidazione giudiziale è una procedura concorsuale volta a regolare un fenomeno di patologia dell’attività d’impresa, è chiaro che l’insolvenza deve coincidere con una manifestazione di patologia nell’attività d’impresa[8]. Dobbiamo verificare se un’impresa è in grado di stare sul mercato[9] e stare sul mercato non significa porsi in una situazione di equilibrio, quanto invece svolgere normalmente tutte quelle attività che ci si aspetta un’impresa riesca a compiere[10]. Fra queste non v’è dubbio rientri la capacità dell’impresa di adempiere alle obbligazioni contratte. In tale contesto è coerente che l’art. 2, lett. b) stabilisca che l’insolvenza si manifesta con gli inadempimenti; infatti, l’inadempimento, quando non volontario, è espressione di patologia alla quale deve corrispondere una reazione, al pari dell’irregolarità non transitoria degli adempimenti[11].
L’insolvenza ricorre, allora, quando il debitore non paga e ciò significa non far fronte, regolarmente, alle obbligazioni[12].
L’insolvenza che ci interessa come fenomeno patologico è una nozione schiettamente giuridica[13]; non sappiamo cos’è, ma sappiamo quando c’è. Semplificando molto il percorso argomentativo, si può affermare che c’è insolvenza ogni qualvolta il debitore non paga, se il difetto di pagamento è frutto di scelte involontarie; ma quando il pagamento è rifiutato dal debitore per sua scelta (perché, ad esempio, teme di non poter più ripetere quanto pagato), allora deve dimostrare di essere, comunque, in grado di pagare. Detto altrimenti, il rifiuto di pagamento e il conseguente inadempimento consentono al creditore di avviare l’azione esecutiva, non anche quella collettiva se il debitore ha le risorse per farvi fronte e questo perché l’apertura del concorso presuppone uno stato di impotenza oggettiva (e non soggettiva)[14].
Ciò posto, siamo comunque, in presenza di insolvenza se:
(i) il debito è di modesta entità (se mai, qui, opera la causa esonerativa di cui all’art. 49, comma 5, CCII), perché quanto più non si adempie a crediti minimi, tanto più si dimostra di non essere in grado di pagare[15];
(ii) il debitore assume che il suo attivo è superiore al passivo; qui, infatti, non viene in gioco l’equilibrio patrimoniale dell’impresa, perché ciò che conta è il fatto di adempiere[16]; se l’imprenditore non paga pur essendo dotato di capacità patrimoniale, vuol dire che non è in grado di acquisire credito offrendo in garanzia i suoi beni, il che testimonia una sfiducia del mercato nei suoi confronti;
(iii) esiste un unico debito, perché anche una singola posizione di debito è rappresentativa di una patologia[17].
In via speculare dobbiamo escludere che vi sia insolvenza
(i) solo perché il passivo è superiore all’attivo[18] oppure
(ii) perché l’impresa chiude costantemente in perdita i propri bilanci.
Nel primo caso, ai debiti ingenti può corrispondere un’adeguata capacità dell’impresa (o dei suoi soci) di procurarsi finanziamenti; nel secondo caso, pur a fronte di perdite, i soci possono decidere di rifinanziare costantemente l’impresa-società. L’impresa, si dice, non è insolvente perché gode di fiducia sul mercato del credito[19]. Ci troviamo al cospetto della classica alternativa fra una concezione patrimonialistica dell’insolvenza e una concezione soggettivistica[20].
Quando l’impresa svolge ancora la sua attività ciò che più importa è la verifica della possibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni sorte.
Al contrario, per l’impresa che si trova in stato di liquidazione, in assenza di una proiezione dinamica correlata all’attività economica (in ciò distinguendosi dall’insolvenza statica del debitore nel diritto delle obbligazioni, v. art. 1186 c.c.)[21], è evidente che un esubero delle passività sulle attività (in assenza di risorse che provengono dall’esterno) è sufficiente per dimostrare che c’è insolvenza[22].
Viceversa, una volta appurato che l’impresa — in stato di liquidazione — dotata di mezzi patrimoniali sufficienti a fronteggiare l’intero passivo non è in grado in concreto di far fronte alle obbligazioni, l’insolvenza permane (in contrasto con l’opposta interpretazione giurisprudenziale che non valorizza i tempi di adempimento[23]) perché altrimenti priveremmo il creditore della tutela costituita da una liquidazione volontaria che non offre risultati (salvo, forse, un apprezzamento sulla realizzabilità del programma di dismissione dei cespiti attivi in funzione della soddisfazione del ceto creditorio)[24].
Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale presuppone una situazione d’impotenza strutturale[25] ― e non soltanto transitoria[26] ― per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all’epoca della predetta dichiarazione e ragionevolmente certe. Non solo, la regolarità va riferita non già all’adempimento della singola posizione debitoria ma al contesto dell’attività[27].
Da questo postulato consegue che all’insolvenza sono correlati ulteriori profili: (i) la non transitorietà; (ii) l’irrilevanza (nella liquidazione giudiziale) della reversibilità; (iii) l’irrilevanza di ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto (tema questo tornato in auge in occasione della recente emergenza pandemica), ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa; (iv) l’irrilevanza della contestazione del credito che se è costituito da un titolo esecutivo non sospeso, va accompagnata dalla prova della capacità di farvi fronte; (v) l’irrilevanza della misura (quantità) dell’insolvenza; (vi) l’irrilevanza di valutazioni di opportunità[28].
Sub i) In relazione alla questione della natura non transitoria dell’insolvenza, è opportuno notare che l’art. 2 lett. b) parla di « stato d’insolvenza», sì che l’insolvenza sussiste se c’è stabilità; è insolvente chi non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ma è in stato di insolvenza quel debitore che non è in grado di farlo per un tempo apprezzabile. Quanto lungo debba essere questo tempo non è facile stabilire, ma l’insolvenza non si può protrarre in danno del creditore e dunque per il periodo strettamente necessario all’impresa per procurarsi le risorse da destinare ai creditori. Un tempo che indicativamente può oscillare fra uno e tre mesi, e cioè il tempo in cui vigilare nel corso del procedimento unitario, con l’eventualità dell’imposizione di misure cautelari (artt. 2, lett. i), e 54 CCII) per evitare che il solo trascorrere del tempo possa recare danno ai creditori. In questo caso si è soliti definire questa situazione come mera illiquidità, più che vera e propria insolvenza, e cioè come situazione di temporanea tensione finanziaria[29].
Sub ii) Un profilo contiguo al precedente è costituito dal fenomeno della c.d. reversibilità dell’insolvenza. L’impresa si trova in stato di insolvenza e questo è conclamato; può darsi, però, che con interventi strutturali importanti lo stato di insolvenza possa essere eliminato. Questa circostanza ai fini della dichiarazione della liquidazione giudiziale non è per nulla decisiva, perché ciò che conta è solo il fatto che l’insolvenza sussiste e non è transitoria. La reversibilità potrà rilevare per la diversa procedura di amministrazione straordinaria[30] ed ora nel contesto della composizione negoziata.
Sub iii) Lo stato di insolvenza, comunque lo si voglia qualificare, è un dato oggettivo che prescinde dall’imputabilità soggettiva all’imprenditore[31]. Non interessa stabilire se si è giunti allo stato di insolvenza per una crisi del mercato o per condotte imprudenti o colpevoli dell’imprenditore; queste circostanze assumono un preciso rilievo ai fini dei riflessi penalistici della liquidazione giudiziale o della esdebitazione, ma dal punto di vista civilistico sono neutrali. Così pure la derivazione dell’insolvenza da obbligazioni commerciali o da obbligazioni estranee all’attività d’impresa è insignificante[32], perché il codice della crisi è rimasto affezionato ad una concezione soggettivistica che guarda, ancora, all’imprenditore[33]. Se è vero, infatti, che è sottoposto a liquidazione giudiziale solo il debitore che sia imprenditore commerciale, quando l’impresa sia esercitata in forma individuale non si costituisce un patrimonio separato e dunque il medesimo patrimonio è al servizio sia delle obbligazioni commerciali che di quelle civilistiche. Ciò che importa è soltanto che vi sia insolvenza.
Sub iv) Insolvenza è incapacità di adempiere ‘regolarmente’ alle obbligazioni; si può anche non adempiere purché si dimostri la capacità di poterlo fare. In tale contesto la semplice contestazione della sussistenza di un debito e con ciò la manifestazione di ‘non voler pagare’, non è certo sufficiente per negare l’insolvenza[34]. In assenza di un titolo esecutivo da parte del creditore che chiede la liquidazione giudiziale, il debitore deve dimostrare anche attraverso i documenti contabili di essere in grado di adempiere alle altre obbligazioni[35]; se, invece, quel creditore è munito di un titolo esecutivo (senza che occorra la sua definitività)[36] e il debitore non vuole pagare, per escludere che l’insolvenza dipenda da incapacità, deve fornire una dimostrazione specifica di poter adempiere (ad esempio, costituendo delle garanzie). Pertanto, il giudice della fase preconcorsuale, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l'obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione[37].
Sub v) Una volta che si è accertato che l’insolvenza sussiste e non è transitoria, la misurazione dell’insolvenza, ai fini dell’accertamento del presupposto oggettivo non è rilevante. Lo è come vedremo fra poco per la procedura di amministrazione straordinaria.
Sennonché, l’entità dei debiti scaduti e non pagati assume un rilievo molto specifico in relazione all’opportunità di aprire la procedura di liquidazione giudiziale.
Sull’assunto, per vero non revocabile in dubbio, che la procedura di liquidazione giudiziale è costosa, sia in termini di risorse di mezzi che di risorse umane, si è fissato un limite sotto al quale la liquidazione giudiziale non deve essere dichiarata pur quando ricorra sia il presupposto soggettivo dell’impresa “non-minore”, sia il presupposto oggettivo dell’insolvenza. Se i debiti scaduti ammontano ad una somma complessiva non superiore a € 30.000,00, la liquidazione giudiziale non deve essere dichiarata[38]. Si tratta di un importo che non è mai stato aggiornato dal 2006 e che è diventato, oggi, anacronistico se rapportato alla (maggior) soglia prevista per la liquidazione controllata.
Quanto alla prova dell’insolvenza è ormai assodato che vi sono fatti tipici i quali assumono valore di elementi sintomatici[39], come ad esempio la presenza di protesti di titoli di credito[40], di pignoramenti[41], di decreti ingiuntivi e altri provvedimenti di condanna[42]. In ordine alla prova dell’ammontare delle passività (quando questo dato possa risultare di un qualche ausilio) è discusso se si possa prendere in considerazione lo stato passivo (quando dell’insolvenza si discuta nei processi di impugnazione contro la sentenza che ha pronunciato la liquidazione giudiziale). Se è ormai pacifico che l’accertamento dello stato passivo vale solo ai fini del concorso, i crediti insinuati al passivo non dovrebbero poter costituire una prova piena nei confronti del debitore[43], potendo valere come prova assunta in altro processo e dunque solo come argomento di prova per quanto disposto dall’art. 116 c.p.c.[44]
Quanto ai tempi della prova, si ritiene che l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale (e non al momento del ricorso)[45]; tuttavia, può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali la procedura è stata aperta, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo[46].
Nelle considerazioni che precedono si è più volte fatto riferimento al profilo giuridico dell’insolvenza[47], ma va dato atto che esiste anche una componente dottrinale che vuole ricavare l’insolvenza sulla base di conoscenze aziendalistiche, le quali — a prescindere dalla opinabilità delle svariate teorie — hanno il difetto di valorizzare il profilo prognostico in modo ambiguo.
È in questa precisa cornice che ben poco spazio assume, ai fini della prova dell’insolvenza, nel procedimento per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, il mezzo istruttorio rappresentato da una consulenza tecnica; difatti, ben poca significatività assume una indagine contabile-aziendalistica che può cogliere solo un aspetto del fenomeno (quello oggettivo) e non l’intero spettro della nozione d’insolvenza che non può prescindere dalla valutazione del dato comportamentale della condotta soggettiva del debitore.
Infine, il tema dell’insolvenza come presupposto della liquidazione giudiziale viene in gioco anche con riguardo alla liquidazione giudiziale dell’impresa-società e ciò sotto un duplice aspetto. Poiché la legge concorsuale è legge sull’insolvenza dell’impresa, quando l’impresa assume la forma della società con soci illimitatamente responsabili che sono assoggettati alla liquidazione giudiziale per ripercussione, l’accertamento dello stato di insolvenza non deve comprendere l’insolvenza personale del socio; se il socio pur avendone le possibilità economiche non fa affluire le risorse personali alla società, è come se l’impresa pur avendo un attivo superiore al passivo non fosse in grado di liquidarlo così da poter far fronte agli adempimenti[48]. Quindi lo stato di insolvenza del socio è neutrale.
L’insolvenza si atteggia in modo un po’ particolare quando si riferisce ad un’impresa inserita in un gruppo: che l’insolvenza non debba essere valutata a livello di gruppo[49] lo si desume dall’art. 287 CCII nella parte in cui (i) dà rilievo al gruppo dopo che la liquidazione giudiziale è stata aperta e (ii) là dove si precisa che non vi può essere confusione tra le masse attive e passiva. Ciò nondimeno, poiché la valutazione dell’insolvenza è anche prospettica è innegabile che l’insolvenza del gruppo o di altre società del gruppo ridondi pure sulla società la cui liquidazione giudiziale è oggetto di discussione[50]. Da non confondere con questa fattispecie, è quella ben diversa che pertiene all’accertamento dello stato di insolvenza della c.d. “supersocietà di fatto”[51], là dove si postula che lo stato di insolvenza debba essere desunto dalle obbligazioni assunte dall’ente, fermo restando che l’insolvenza delle imprese aggregate è di per sé rilevante.[52]