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Trib. Lucca, 19 ottobre 2023, Pres. Giuntoli, Est. Capozzi

CONCORDATO PREVENTIVO Rinuncia alla domanda – Presentazione di una nuova domanda carente di integrazione del piano e di produzioni documentali– Inammissibilità.

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È inammissibile perché in contrasto con i principi del procedimento unitario e, in particolare, con il combinato disposto degli artt. 47, comma 4, e 40, commi 9 e 10, CCII la domanda di concordato preventivo presentata in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale successivamente alla rinuncia ad una precedente domanda di concordato qualora, ai rilievi giudiziali sulla ammissibilità della precedente domanda, non abbia fatto seguito alcuna necessaria integrazione del piano o produzione documentale. 

Massima a cura del Dott. Filippo Viola
Riproduzione riservata

art. 4 CCII
art. 40, comma 9, CCII
art. 40, comma 10, CCII
art. 47, comma 4 CCII