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Saggio

L’ingresso di MCC nello stato passivo della liquidazione giudiziale*

Salvo Leuzzi, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione

2 Febbraio 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
L’elaborato costituisce il naturale sviluppo della relazione tenuta dall’A., il 27 gennaio 2026, presso l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito del corso "Il nuovo diritto della crisi di impresa: le chiavi per l'accesso", diretto scientificamente da I. Pagni, L. Stanghellini e A. Zorzi.

Visualizza: Cass., Sez. 1, 13 febbraio 2025, n. 7832, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo

Visualizza: Cass., Sez. 1, 31 luglio 2025, n. 22165, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo

Visualizza: Cass., Sez. 1, 29 ottobre 2025, n. 28602, Pres. Terrusi, Est. Crolla

L’A. si sofferma sulla complessa tematica dell’accesso di Medio credito centrale nello stato passivo delle liquidazioni giudiziali in seguito all’escussione della garanzia pubblica, affrontando in chiave critica un recente indirizzo della Corte di cassazione ed offrendo una diversa ricostruzione della materia e due possibili soluzioni operative.
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1 . L’estraneità del credito MCC allo schema surrogatorio civilistico
L’accesso di MCC nello stato passivo delle liquidazioni giudiziali è un tema spinoso. Il fenomeno ha acquisito una rilevanza ragguardevole all’indomani del periodo pandemico[1]. In quegli anni il sistema bancario è stato incentivato, con la copertura di garanzie pubbliche, all’erogazione “a pioggia” di credito emergenziale[2]. Naturale ci si trovi a gestire adesso i riverberi patologici di quel meccanismo massivo[3]. 
L’esigenza è ora quella di comprendere – dando per postulato il se – come, quando e con quale titolo il garante pubblico possa insinuarsi nello stato passivo o reclamarne, secondo un poco convincente indirizzo nomofilattico recentemente affiorato, la formale rettifica. 
Il dubbio investe, in altri termini, l’individuazione del mezzo procedurale adatto a valorizzare l’ingresso di MCC tra i creditori concorrenti, assicurando nel contempo la tutela dei diritti di questi ultimi[4]. 
Un’annotazione preliminare sembra d’obbligo. La Corte di Cassazione, con un’ordinanza del febbraio dell’anno scorso, la n. 7832/2025[5], ha inaugurato in tema un filone tranchant. La posizione d’entrata di Medio credito nelle liquidazioni giudiziali in itinere è stata schiacciata nell’archetipo della surroga legale ex art. 1203 c.c. Secondo i giudici di legittimità, ogni qualvolta il credito originario della banca garantita figuri già ammesso allo stato passivo, il fondo escusso non è legittimato a promuovere un’autonoma domanda di ammissione, ma è, di contro, tenuto ad avvalersi del congegno facilitato di cui all’art. 115, comma 2, L. fall. (ora art. 230, comma 2, CCII); quindi può chiedere che lo stato passivo sia rettificato, con la sostituzione del proprio nome a quello dell’istituto bancario che ha soddisfatto. A tenore del precetto ora evocato, infatti, “se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore”[6]. 
Nella prospettiva dei giudici di legittimità l’avvicendamento fra garante e garantito sottende, in buona sostanza, una dinamica di successione semplice nel medesimo diritto, che rende la domanda di insinuazione del primo inammissibile, in quanto incline a duplicare la pretesa del secondo. 
La lettura dei giudici di Piazza Cavour pare incardinarsi su un assunto di base: l’ingresso nel passivo di MCC s’inscrive in un fenomeno di pura continuità, non alterando né il titolo, né la natura del credito. 
Ancorché la garanzia rivesta carattere pubblico e trascini con sé l’immissione di un trattamento privilegiato del credito, a venire in apice è l’identità piena della pretesa del garante rispetto a quella del garantito; il credito è lo stesso, perciò va fatto valere in surroga, il che postula la riconduzione della fattispecie entro l’alveo dell’art. 115 L. fall., dovendosi escludere la riapertura in appendice del contraddittorio fra i creditori concorsuali. Ciò sgombera a priori il campo dal tema che sta affaticando gli uffici di merito, che seguitano a guardare all’ammissibilità della domanda di ammissione del garante e al problema pressoché congenito della sua tempestività. 
Quello costruito dalla Cassazione del 2025 è un modello di surroga “neutra”, fondato sulla successione oggettiva nel credito e sull’irrilevanza del mutamento soggettivo ai fini del concorso. 
La paternità di questo costrutto sembra attribuibile ad una sentenza di più di dieci anni fa, la n. 10454/2014[7], nella quale veniva tracciata la distinzione strutturale che ha costituito l’ossatura del sistema prescelto: se il credito non è stato ancora insinuato, il nuovo titolare deve provarne l’esistenza e – qualora taluno la contesti – l’anteriorità; se, viceversa, il credito è già stato ammesso, il cessionario o subentrante a titolo particolare in genere deve limitarsi a seguire il protocollo di cui all’art. 115, comma 2, L. fall., eseguendo una facile comunicazione dell’atto o del fatto traslativo, e potestativamente determinando il ritocco formale dello stato passivo[8]. 
L’idea del 2014 è che la cessione posteriore al fallimento sia opponibile al curatore, e che – una volta formatosi lo stato passivo – l’accertamento del credito non sia suscettibile di riavvio. Da qui il corollario della neutralità del subentro: il credito è identico a sé stesso, ergo il mutamento di titolarità non ha rilevanza ai fini del concorso. 
L’ordinanza n. 7832/2025 consolida esplicitamente questo schema d’approccio, riprendendo la distinzione del 2014, alla cui stregua il contraddittorio fra i creditori non si riapre; il credito resta quello già accertato; la rettifica nominale è l’unico rimedio praticabile; il viatico del garante è una surrogazione legale, che per definizione è un evento asettico. 
La scelta di campo del febbraio 2025 ha trovato rapida conferma qualche mese più tardi, con l’ordinanza n. 22165/2025[9]. Pure questa decisione ha ripreso appositamente la sentenza n. 10454/2014, eleggendola a fonte originaria del principio espresso: tutte le ipotesi di subingresso a titolo particolare, “come la surrogazione”, rientrano nello steccato dell’art. 115, comma 2. Il risultato è la blindatura di una regola unitaria e trasversale: una volta che un credito sia stato ammesso, il fondo che rimpiazza la banca deve usare il veicolo rapido della comunicazione al curatore, non quello della nuova domanda. 
Cosa non va in queste recenti pronunce? 
A non convincere è l’estremizzazione della regola generale della surroga automatica, che in tanto pare applicabile in quanto il contenuto del credito resti coincidente. 
Nel caso di MCC, in realtà, l’identità del credito evapora. Il fondo fa ostensione di una ragione di credito strutturalmente diversa da quella del garantito. La pretesa del garante escusso cambia titolo, natura e rango, incidendo a gamba tesa sull’assetto del riparto. 
L’entrata in scena di MCC non si riduce a un innocuo episodio traslativo del credito, perché porta in carico alla massa un credito di nobiltà differente. 
Per questa ragione, l’intervento nomofilattico del febbraio 2025, replicato nei mesi successivi, anziché chiudere il cerchio, ha allargato il dibattito. Non sono sciolti i nodi cruciali, che ereditati dalla legge fallimentare si rieditano pure nel sistema vigente. 
Alcune criticità rendono evidente l’inadeguatezza dello schema ipotizzato. 
La prima si sostanzia con una sorta di dogma dell’identità del credito. L’escussione della garanzia non segna, in realtà, la perpetuazione della pretesa, ma il suo up grade: il credito non si rigenera, piuttosto vede elevarsi la propria natura dal chirografo al privilegio. 
Inoltre, nel creare il varco di accesso a un privilegio pubblico l’escussione del garante grava, fino a travolgerle, sulle posizioni dei creditori concorrenti, dei quali condiziona le aspettative sul riparto, tanto da suscitare l’urgenza di un contraddittorio. 
Ancora, in concreto, MCC non si affaccia per conto proprio allo stato passivo, dovendo imboccare la via del concorso attraverso il braccio operativo di Agenzia delle entrate riscossione. Neppure questo profilo, come si vedrà, è indifferente. 
Infine, il fondo e il suo agente riscossore trovano uno stato passivo cristallizzato, che contempla l’appostazione al chirografo del credito originario della banca garantita. Quest’ultima è stata soddisfatta in toto o pro quota, ma resta ancora dentro a uno stato passivo esecutivo, da cui deve agevolarsene (in contraddittorio) l’esodo, totale o parziale che sia[10]. 
Va da sé che, a fronte di questi dati, l’intervento della Corte non s’incarichi di tenere insieme a sufficienza, sul livello sistematico, tutela dei creditori, contraddittorio sulla duplicazione del credito e sull’opponibilità del privilegio, vaglio del giudice delegato sulla concorsualità e sul grado del credito, coerenza del riparto concorsuale. 
È su queste verosimili premesse che sul finire del 2025, i giudici di legittimità sono ritornati sul tema, ammettendone la complessità in un’ordinanza interlocutoria, la n. 28602/2025, che ha posto in rassegna le questioni irrisolte, riportandone la trattazione ad una pubblica udienza, di cui si attende la celebrazione[11].
2 . Un subentro tutt’altro che neutrale: la debolezza dell’indirizzo nomofilattico del 2025
La Corte di cassazione, nell’ordinanza interlocutoria n. 28602/2025, ha intercettato tre aspetti di spicco: per un verso, quello della sussistenza della legittimazione del gestore del Fondo MCC a far valere il proprio credito prelatizio ogni qualvolta non abbia avuto modo di partecipare alla fase di accertamento; per altro verso, quello della possibilità per il garante pubblico di far valere in sede concorsuale il proprio diritto a fronte di un credito della banca già insinuato; per altro verso, infine, quello del quomodo di esercizio della possibilità: basta davvero una rettifica dello stato passivo ex art. 115, comma 2, L. fall. (art. 230, comma 2, CCII)? O non è forse indispensabile la proposizione di una domanda d’ammissione tardiva o super‑tardiva? 
È opportuno darsi un punto di partenza e farlo coincidere con la traccia fattuale tipica. L’articolazione delle vicende Banca-MCC-Liquidazione giudiziale è in fin dei conti stereotipata: i) vi è a monte l’istituto bancario che eroga credito al chirografo, invogliato dalla garanzia coperta dal bilancio dello Stato; ii) il credito è assistito, infatti, dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI, istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996 e regolato dal DM 20 giugno 2005; iii) il Fondo è gestito da MCC; iv) il debitore finanziato non sana lo squilibrio e viene dichiarato fallito, ovvero posto in liquidazione giudiziale; v) la banca finanziatrice escute la garanzia; vi) la garanzia fa i conti in concreto con le Disposizioni Operative, che sono norme regolamentari interne al Fondo di Garanzia MCC, approvate con decreto ministeriale (D.M. MIMIT 2 agosto 2023), e orientate a fissare precise regole per il recupero del credito; vii) sulla base di queste regole, MCC, che ha liquidato alla banca l’importo garantito, è tenuto a comunicare al curatore di volersi surrogare al creditore originario; viii) sulla scorta delle medesime regole, con un atto secondo, è l’Agenzia delle entrate riscossione, per conto di MCC, a dover gestire l’accesso del fondo allo stato passivo con il grado privilegiato connesso alla garanzia pubblica a suo tempo prestata[12]. 
Quali sono gli aspetti perplessi che si collegano a questa vicenda standard
Il primo attiene al frangente del subingresso. Quando MCC si palesa al curatore del fallimento, o della liquidazione giudiziale, generalmente lo stato passivo della procedura si è consolidato e annovera ancora fra le pretese ammesse al chirografo quella della banca, la quale nel frattempo ha trovato appagamento nell’escussione del fondo collateralmente al concorso. 
Il secondo nodo è avviluppato alla qualità del credito. In effetti, quando la garanzia viene escussa scatta il diritto del fondo a recuperare l’importo erogato a prima richiesta alla banca garantita, ma nel contempo si registra la mutazione genetica del credito da soddisfare. Il credito che MCC fa valere non è più quello chirografario della banca, ma quello assistito in nuce dal privilegio pubblico per effetto dell’art. 8 bis D.L. n. 3/2015 (conv. con L. n. 33/2015). 
Non si riscontra una semplice cambio di turno nella titolarità del credito, bensì un mutamento qualitativo del credito stesso, che scombussola la par condicio e impatta sulle pretese dei concorrenti. 
L’apparizione in concorso del Fondo non è, in altri termini, una ricaduta imparziale, perché porta con sé un privilegio inedito e immanente, tanto da presupporne l’accertamento effettivo. 
Il terzo grumo da dirimere riguarda le modalità di accesso al passivo, che per MCC sono specificamente disciplinate dalle norme regolamentari prima riassunte (v. 1.), le quali implicano l’invio di una comunicazione al curatore e il susseguente coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate riscossione, come interfaccia necessaria presso l’organo concorsuale e il giudice delegato. 
Cominciamo dal primo aspetto complesso. MCC fa valere un credito supportato da un privilegio e i privilegi vanno accertati da parte del tribunale del concorso, essendo riservata a quest’ultimo la graduazione dei crediti finalizzata al riparto. 
Tuttavia, il modus agendi imposto al Fondo, il quale opera mediante Agenzia delle Entrate‑Riscossione, si pone in attrito con la sopravvenuta cristallizzazione – all’atto del subingresso – dello stato passivo della procedura, che espone il credito al chirografo della banca. 
L’istituto bancario è stato nelle more soddisfatto, ma il suo credito rimane accluso al documento intangibile dichiarato esecutivo; se la banca non abdica alle proprie ragioni, il travaso nello stato passivo della pretesa di MCC – se letto come automatico passaggio surrogatorio – finisce per comportare una superfetazione del credito originario. Quest’ultimo viene riprodotto in vitro in capo al Fondo, per di più irrobustito dal privilegio. In sostanza, alla pretesa primigenia dell’istituto finanziatore rischia di affiancarsi nel passivo una concomitante pretesa del garante escusso. 
Quest’insidiosa coabitazione indica di per sé la via maestra della verifica del passivo ai fini dei necessari approfondimenti. La sede giudiziale è l’unica in grado di garantire confronto fra i creditori, tutela della par condicio, effettiva considerazione del privilegio pubblico, sterilizzazione dei rischi di sdoppiamento del credito. In quell’alveo diviene possibile per i creditori concorrenti contestare i presupposti dell’escussione e quindi la genesi del privilegio; diviene praticabile per la banca far constare le proprie residuali pretese e abbandonare quelle originarie; diventa percorribile per l’agente della riscossione far accertare un privilegio istituzionalmente rimesso al sindacato del tribunale concorsuale. 
Arriviamo al secondo snodo nevralgico, che abbiamo definito prima l’up grade del credito. 
Il credito di MCC che entra nel passivo non è gemello di quello che il fondo ha soddisfatto. Medio credito alza la pretesa. Il diritto che reclama ha una connotazione vistosamente diversa dalla primigenia ragione bancaria: è un prelatizio che incide sulla posizione degli altri creditori modificando l’ordine dei pagamenti, quindi, postula un vaglio giudiziale sul rango, quale profilo indefettibile dell’accertamento concorsuale. Non vi è un avvicendamento su una situazione immutata, ma una metamorfosi netta della sua fisionomia. 
Nonostante ciò, l’orientamento espresso da n. 7832/2025 indulge nell’adozione del modulo semplificato dell’art. 115, comma 2, L. fall. (ora art. 230, comma 2, CCII), di fatto trattando l’epifania di un credito nuovo e il subingresso dirompente di un prelatizio alla stregua di surroga ordinaria ex art. 1203 c.c. 
Il giudice delegato, secondo questa impostazione, finisce per collaudare unilateralmente un canale preferenziale della pretesa del garante, senza dare adito ad un contraddittorio coi creditori. 
La costruzione frana sul deficit di coincidenza del credito. La posizione giuridica di MCC nasce, infatti, privilegiata già all’atto dell’erogazione del finanziamento. Questo aspetto, consustanziale al diritto del garante, appare inconciliabile con la procedura agevolata dell’art. 115, comma 2, L. fall. (ora art. 230, comma 2 CCII), che presuppone l’uguaglianza del credito e l’indifferente della soggettività del suo titolare. 
Il diritto del garante pubblico è un credito autonomo di natura pubblicistica, sic et simpliciter condizionato all’escussione. Non è la stessa pretesa del finanziatore e proprio questa autarchia del credito si rivela eccentrica rispetto al modulo dell’art. 115, comma 2, L. fall. La rettifica dell’intestatario della pretesa è uno strumento sottodimensionato proprio perché il fondo escusso non si accontenta di promuovere per successione nella ragione originaria della banca; aspira, di contro, a far pesare la propria posizione prelatizia. 
Vi è una ragione ulteriore di fragilità nella lettura perorata dall’ordinanza n. 7832/2025. Essa si pone in contrasto frontale con il solido orientamento “autonomistico” affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità in punto di garanzie pubblicistiche[13]. 
L’intervento MCC si smarca dal recinto civilistico della fideiussione, perché rientra fra gli strumenti e i benefici di politica economica. Il diritto esercitato dal garante non scaturisce dal contratto di mutuo e non è un suo accessorio; esso sorge, a ben vedere, da un rapporto che il legislatore disegna come pubblicistico per renderlo funzionale a proteggere il recupero di una provvista statale. 
La Corte di cassazione lo afferma in modo cristallino nell’ordinanza n. 1453/2022, in cui, trattando della revoca del beneficio pubblico, evidenzia come la stessa comporti “l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante”, obbligazione che trova la sua fonte “nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio” e che esclude l’applicabilità, tra gli altri, dell’istituto della surroga. È quella che si potrebbe definire l’autosufficienza genetica del credito del garante a permetterne l’ammissione al passivo “anche quando il pagamento alla banca non sia stato integralmente satisfattorio”[14]. 
Il pilastro portante di questo impianto è chiaro: il credito pubblico nasce tale ex lege. La garanzia pubblica è, del resto, un mezzo orientato a rendere possibile l’erogazione del credito bancario nel quadrante delle politiche di sostegno pubblico. È all’interno di quel disegno di strategia economica che prende forma il credito indipendente del garante[15]. 
Si tratta di un edificio concettuale che la Corte di cassazione ha rafforzato, mattone dopo mattone, in altro recente arrêt, l’ordinanza n. 18148/2023, ove è puntualizzato che il credito del garante “sorge con il rilascio della garanzia e resta sospensivamente condizionato all’inadempimento”, mentre “il pagamento non è il fatto costitutivo del diritto”, ma una mera condizione operativa per l’avvio del recupero[16]. 
La radice pubblicistica del credito del garante si riflette, dunque, sulla struttura temporale della sua insorgenza. L’ordinanza n. 13152/2023 chiarisce, dal canto suo, che la revoca del beneficio “non ha valenza costitutiva”; può evidenziarlo proprio perché il credito pubblico deve reputarsi sorto fin dal momento dell’erogazione, in quanto “privilegiato ex lege”, ed avendo la revoca la valenza di atto meramente ricognitivo del venir meno dei presupposti delineati dalla legge per la fruizione del sostegno[17]. 
Sul piano della qualificazione giuridica il credito corroborato dalla garanzia pubblica si atteggia, in definitiva, a posizione anteriormente consolidata rispetto alla vicenda “fallimentare”, benché esso divenga operativo solo al verificarsi dell’inadempimento, quindi dell’escussione della garanzia. 
La posteriorità dell’esigibilità non rappresenta un intralcio strutturale all’accesso della pretesa al concorso. Non è ignota al sistema concorsuale la possibilità che crediti sopravvenuti o condizionati trovino spazio in un giudizio di accertamento, come testimoniato dall’art. 61 L. fall., oggi trasfuso nell’art. 162 CCII. Dette norme ammettono già la verificazione di diritti gemmati in costanza di procedimento, quindi dopo la relativa apertura, purché connessi alla vicenda concorsuale o comunque destinati a ridondare sulla massa. L’ordinamento, pertanto, non pretende ineludibilmente che l’an del credito anticipi l’apertura della procedura, esigendo soltanto che quel credito – nella specie già larvatamente preesistente – sia compatibile con la funzione e con la struttura del concorso. In questa prospettiva, la circostanza che il diritto del garante pubblico diventi operativo solo dopo l’escussione non ne ostruisce l’ammissione al passivo, in quanto l’attivazione postuma è un dato intrinseco e fisiologico del meccanismo restitutorio. 
Un profilo di tangibile estraneità del garante rispetto al rapporto di finanziamento emerge con particolare nettezza nell’ordinanza n. 29599/2025, la quale afferma che il Fondo “non assume la posizione di coobbligato solidale ex artt. 1292 ss. c.c.”, poiché garantisce la banca e non il debitore. Il Fondo resta dunque “estraneo al rapporto fra finanziatore e PMI”. La garanzia ha per oggetto, infatti, non l’adempimento dell’obbligazione del debitore, ma il credito della banca finanziatrice in funzione del suo recupero. Il privilegio assiste, in altri termini, direttamente il credito del garante, collegandosi in via immediata alla sua natura pubblicistica[18]. 
A questo punto risulta piuttosto evidente che l’avvicendamento fra MCC e la banca non integra una surroga derivativa. Si tratta, piuttosto, di un semplice strumento tecnico, una cinghia di trasmissione, un “meccanismo di collegamento”[19]. Se la garanzia pubblica non riproduce il paradigma della fideiussione, e se il garante non è un coobbligato dell’istituto bancario, non può esservi, infatti, né identità né continuità tra il credito della banca e quello di MCC. Il credito di quest’ultimo non è un duplicato della pretesa originaria. 
La conclusione sistemica è immediata: il credito del garante pubblico è ontologicamente distinto, dotato di natura pubblicistica, fondato su un’obbligazione ex lege, assistito da privilegio proprio, indipendente dal destino del rapporto bancario e dalla sua ammissione al passivo, e non derivativo. 
Proprio per queste convergenti caratteristiche l’intervento di MCC nella liquidazione giudiziale del debitore non è compatibile con il modello della “surroga neutra” e della rettifica formale ex art. 115, comma 2, L. fall., che presuppongono identità del credito, continuità soggettiva e ininfluenza del subentro. 
Quello che MCC esercita, una volta subita l’escussione, non è — né può essere confuso con — una surroga: si tratta, infatti, di un’azione restitutoria di fonte legale, in una parola, un regresso[20]. La surroga tiene le bocce ferme perché è una tecnica conservativa delle posizioni e degli strumenti del creditore soddisfatto. Qui, invece, le bocce si spostano e ciò che il fondo presenta alla borsa del riparto è un diritto nuovo, affrancato, connesso ad una causa tutta diversa. 
Proviamo a specificarlo più chiaramente: è astrattamente plausibile ipotizzare che, a fronte dell’attivazione della garanzia pubblica da parte della banca, MCC ritenga di dare impulso a una procedura esattoriale nei confronti del debitore principale facendo valere la surroga ex art. 1203 c.c. Quest’ultima, richiamata dall’art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, consente certamente al Fondo di affermare in rivalsa lo stesso diritto della banca. La dinamica cambia se, com’è ovvio, MCC intende “saltare la fila”, ossia vedersi riconosciuto come titolare di un diritto munito di privilegio. In tal caso, il Fondo — sempre per il tramite dell’agente della riscossione — non può limitarsi a rivendicare il diritto acquisito dal debitore, ma deve necessariamente optare per un’azione autonoma, focalizzata sul privilegio e finalizzata a farlo accertare nel concorso coi creditori[21].
3 . L’eterogeneità genetica del credito MCC: un credito che non è più lo stesso
Nel sistema ordinario delineato dal Codice civile, il fideiussore che paga il debito del debitore principale si surroga nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell’art. 1203 c.c., assumendone la stessa posizione giuridica[22]. Ciò significa che, se il credito era chirografario, anche il fideiussore avrà un credito chirografario. 
Inoltre, il fideiussore che ha pagato il creditore originario può agire in regresso contro il debitore principale per recuperare quanto corrisposto, ai sensi dell’art. 1950 c.c.
Nel caso di MCC ci muoviamo marcatamente al di fuori della logica della surroga civilistica ex art. 1203 c.c. e in un ambito eterodosso rispetto allo schema surrogatorio del fideiussore. 
La surrogazione legale di cui alla norma ora richiamata realizza una sostituzione nel diritto del creditore, senza innestarsi su un credito nuovo e, soprattutto, senza generarlo. Il soggetto che agisce in surroga “esercita un diritto altrui”[23]. Nella surrogazione non emerge mai un rapporto obbligatorio riplasmato o sovvertito, bensì permane il medesimo diritto già esistente in capo al creditore originario: un diritto che, alla stregua di un’Araba fenice, risorge dalle sue ceneri, riproducendosi nella titolarità del subentrante, completo di tutti i suoi accessori. 
Tra tali accessori rientrano, ai sensi dell’art. 1204 c.c., essenzialmente le garanzie di carattere reale o personale. E proprio le garanzie, inscindibili dal grado che le contrassegna, le collocano nella scala gerarchica delle prelazioni. Ciò implica che la surrogazione legale comporti inevitabilmente la conservazione del grado appartenente al creditore primigenio. 
Questa configurazione trova conferma nella giurisprudenza nomofilattica, secondo cui la surrogazione «non incide in alcun modo sulla qualità o quantità del credito»[24]. Se la surroga non può trasformare la qualità del credito, ne consegue che non possa alterarne neppure il grado. 
Gli artt. 1203 e 1204 c.c. rendono evidente che il legislatore ha modellato il subingresso come fenomeno identitario, integrale e derivativo: il creditore in surroga fa valere la proiezione del diritto del soggetto che ha escusso la garanzia, ereditando la pretesa principale di quest’ultimo con tutto ciò che la corrobora, senza manipolazioni qualitative o quantitative. 
Nel caso di MCC questo schema non è trapiantabile. Non è, infatti, la surrogazione a costituire la fonte del credito di MCC, la cui posizione non discende affatto da quella della banca finanziatrice. È la garanzia pubblica a imprimere al credito dell’escusso un titolo e una causa del tutto differenti da quelli del finanziatore originario. Il garante gode di una tutela potenziata non perché agisca in surroga, ma perché la legge gli attribuisce direttamente una corsia di sorpasso restitutoria, finalizzata a facilitare il recupero di risorse pubbliche impiegate per scopi di politica economica. 
Nel contesto delle agevolazioni statali, il baricentro è rappresentato dalla causa pubblicistica sottesa alle garanzie. Il privilegio del garante pubblico trova, dunque, origine in un terreno diverso: quello del regresso ex lege. È alla dimensione pubblicistica dell’intervento statale – e non al rapporto civilistico di finanziamento – che si riconduce la posizione di favore del credito restitutorio. Il diritto di regresso del Fondo non nasce come trasposizione funzionale del diritto della banca, ma si forma entro un rapporto autonomo, che collega la tutela privilegiata all’esigenza di reintegrare risorse pubbliche destinate al sostegno del sistema produttivo. In tale prospettiva, l’escussione della garanzia non crea il credito privilegiato: ne costituisce soltanto l’evento che ne consente l’attuazione. Il diritto esiste già al momento della concessione della garanzia pubblica; l’escussione lo attualizza e lo rende operativo. 
Si tratta di una prospettiva coerente con la funzione redistributiva del regresso[25]. Quest’ultimo opera per ripartire il sacrificio patrimoniale conseguente all’estinzione di un rapporto obbligatorio tra una pluralità di soggetti cointeressati, in modo che ciascuno ne sopporti nella misura corrispondente all’interesse che il legislatore gli riconnette nella vicenda[26]. Nel caso del fondo di garanzia è evidente che la disciplina vigente abbia inteso attribuire uno spiccato interesse ad MCC, in funzione della massimizzazione del recupero delle risorse pubbliche.
4 . L’inadeguatezza della rettifica formale dello stato passivo
Approdiamo al banco di prova e chiedendoci qual è la funzione dell’agente della riscossione nel contesto dei crediti del garante pubblico e quale il ruolo della comunicazione di “surroga” da parte di MCC nei confronti del curatore del fallimento, alias liquidazione giudiziale.
Il ruolo di Agenzia delle Entrate‑Riscossione è senz’altro indefettibile, in quanto per legge MCC non può recuperare autonomamente il credito. Il recupero deve avvenire tramite ruolo esattoriale sulla scorta di convergenti dati normativi: art. 17 D.Lgs. n. 46/1999; art. 33 D.Lgs. n. 112/1999 (recupero nelle concorsuali); art. 8 bis D.L. n. 3/2015. L’agente interviene dopo che MCC ha pagato e ha comunicato la surroga. A quel punto si procede all’iscrizione del credito del garante a ruolo e l’Agenzia può palesarsi al curatore per conto del garante. 
La comunicazione di surroga che MCC invia all’organo concorsuale, more solito in forma di PEC intitolata “Comunicazione di surroga e dichiarazione di credito”, è un atto a doppia funzione. Da un lato, serve a informare il curatore dell’intenzione di far valere il credito privilegiato, evento che incidendo sulla graduazione va portato tempestivamente a conoscenza dell’organo della procedura. Dall’altro lato, tale atto vale ad integrare il presupposto contemplato dalle vigenti Disposizioni Operative contemplate dal D.M. Mimit 2023 affinché MCC, per il tramite dell’agente della riscossione, possa successivamente chiedere l’ammissione al passivo in nome e per conto del Fondo. 
Resta da vedere se la comunicazione possa assolvere ad una terza funzione, di matrice più sostanziale, in quanto, contenendo una gamma di elementi utili a descrivere la pretesa del Fondo ed esprimendo una volontà affermativa del credito, è forse (ri)qualificabile come domanda di ammissione al privilegio. 
In ogni caso la comunicazione segnala che all’interno del concorso verrà in auge di lì a poco un credito idoneo a scompaginare il concorso, tanto da non potervi entrare meccanicamente. Un credito d’alto bordo, dunque, che sarà introdotto attraverso un soggetto obbligatoriamente deputato al suo recupero, id est l’Agenzia delle entrate‑riscossione. Quest’ultima, al pari degli altri creditori concorsuali, invocando di poter superare larga parte di essi, non sembra potere godere di un insolito esonero dall’obbligo trasversale della formulazione di una domanda di ammissione che ne riscontri il grado. 
In definitiva, una volta che l’escussione renda azionabile il diritto di MCC, quest’ultimo non sembra poter fare a meno di sottoporsi ad un passaggio procedimentale utile chiamare in causa il giudice dell’accertamento del passivo mediante la condotta di un collettore, id est l’agente della riscossione. 
Il viatico di accesso al concorso, tuttavia, è modulato in convergenza dalla disciplina regolamentare che impone l’intervento necessario dell’Agenzia delle entrate‑riscossione e dalle norme del Codice della crisi. Le norme che governano la verifica in ambiente concorsuale di ogni singolo credito, quale che sia, non sono infatti disattivate da quelle regolamentari. 
L’agente della riscossione, in base al punto “B.2 DISCIPLINA SPECIFICA PER LA GARANZIA DIRETTA” delle disposizioni operative del Mimit, procede, d’altronde, al recupero del credito “nel rispetto della procedura concorsuale in essere”, il che implica la necessità di insinuarsi al passivo seguendo le regole ordinarie d’ingresso proprie dei crediti pubblici privilegiati[27]. 
Il coinvolgimento dell’agente si giustifica perché consente di dotare il credito di un titolo esecutivo, di matrice amministrativa, idoneo ad accertare an e quantum della pretesa; è coerente, peraltro, che quel credito debba comunque transitare per il vaglio del giudice delegato, proprio in quanto ambisce a diventare concorrente, quindi opponibile agli altri creditori. 
Il legislatore ha, d’altronde, incanalato i diritti del garante pubblico nel modello del ruolo esattoriale, assimilandone i relativi crediti a quelli propriamente tributari. Neppure questi ultimi godono di una franchigia rispetto alla verifica del passivo, alla quale la loro tenuta rimane sempre subordinata. 
È noto che, nelle procedure di fallimento, oggi di liquidazione giudiziale, il giudice delegato non accerti il merito del credito tributario: la verifica su esistenza, legittimità e ammontare è riservata alla giurisdizione tributaria. Il tribunale del concorso, nondimeno, rimane onerato di accertare, pure di fronte all’erario e alla ragion fiscale, l’esistenza di un titolo esterno opponibile alla massa. Quel titolo deve giustificare la pretesa, dar conto della propria anteriorità rispetto alla procedura, illustrare il privilegio che, assistendola, ne fissa il grado. La stessa metodologia di scrutinio dei crediti tributari non può che applicarsi ai crediti pubblicistici, quindi alle pretese di MCC. Neppure queste ultime sono, in definitiva, autoreferenziali e autopoietiche. 
Il principio dell’esclusività dell’accertamento dello stato passivo postula che ciascun credito vada appurato, perlomeno nella sua anteriorità alla procedura e nella sua collocazione nella scala delle graduazioni, nel contraddittorio simultaneo fra chi lo vanta e gli altri creditori insinuati. Il principio che pretende un accertamento delle ragioni opponibili ai creditori secondo le modalità scandite dagli artt. 92-102 L. fall. (ora replicate negli artt. 201 e ss. CCII) è tanto condiviso da innalzarsi a postulato[28] da cui far muovere ogni indagine[29]. L'obiettivo sotteso al concorso dei creditori, d’altronde, è quello di "assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, siano esse dirette a partecipare alla distribuzione dello stesso, siano esse finalizzate a sottrarre da esso alcuni beni, mobili ed immobili" [30]. 
L’impostazione risponde alla necessità di concentrare avanti ad un unico organo, individuato secondo i dettami della legge speciale, tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio di un debitore insolvente e le eccezioni volte a neutralizzarle. Le finalità pubblicistiche connaturate al modello processuale della verifica non possono ricevere soddisfazione mediante una riscrittura solitaria e personale del giudice delegato. 
La comunicazione di surroga si pone, allora, su un’esatta linea di confine: non produce effetti di aggiornamento anagrafico e di ritocco formale dello stato passivo, piuttosto apre un circuito procedurale, atto a consentire al credito del fondo di essere fatto valere nella sola sede in cui se ne può accertare la concorsualità e il grado, giocoforza attraverso le uniche regole funzionali a tal fine, ossia quelle di cui agli artt. 201-208 CCII. L’appendice della verifica del passivo è la sola che consente, del resto, la valutazione del titolo, la qualificazione del privilegio, l’interlocuzione con i creditori, l’esercizio da parte di costoro dei rimedi impugnatori, il presidio finale e reale sulla par condicio. 
L’impostazione che guarda alla situazione giuridica del garante MCC come diritto autonomo e autosufficiente, contrassegnato da un privilegio latente fin dall’erogazione del finanziamento, si presta a far ricomporre in modo organico e armonico la logica concorsuale e la disciplina delle agevolazioni pubblicistiche: da un lato, neutralizza la distorsione della surroga legale ex art. 1203 c.c., collegata all’attribuzione a detto istituto dell’attitudine a produrre un sollevamento del rango del credito; dall’altro lato, giustifica il privilegio in base al fondamento giuridico e alla ragione funzionale di quello che è un credito di regresso. 
La preferenza accordata al garante non viene coniata, infatti, alla stregua di beneficio sopravvenuto per contingenza al momento dell’escussione, né è fatta operare come aggravamento meccanico della massa passiva a concorso già aperto. Essa è ricondotta a ciò che è: l’effetto naturale di una struttura normativa che, sin dal rilascio della garanzia statale, assegna alle risorse pubbliche una tutela rafforzata, affine a quella dei tributi. Detta preferenza è destinata a funzionare pienamente al verificarsi dell’inadempimento del debitore e dell’escussione da parte della banca finanziatrice.
5 . Il problema dei tempi di ingresso di MCC
Si potrebbe essere erroneamente indotti a pensare che, ammettendo l’introduzione su impulso dell’agente per la riscossione di una domanda autonoma di insinuazione, quindi riconoscendo l’esistenza di un credito nuovo, distinto da quello primigenio della banca, il corollario sarebbe la sua prededucibilità. In altri termini, poiché il credito nascerebbe di fatto dopo l’apertura del concorso, esso andrebbe trattato come prededucibile. In realtà, il credito di MCC non rientra nella categoria dei rapporti sorti “in occasione” o “in funzione” della procedura concorsuale ai sensi del dismesso art. 111, comma 2, L. fall. 
Vale la pena tenere il punto. Nel sistema del R.D. 267/1942 erano prededucibili in quanto occasionati dal fallimento solo i crediti sorti durante la procedura e per effetto dell’attività degli organi concorsuali. Il criterio cronologico doveva infatti combinarsi con quello soggettivo della riconducibilità del credito alla procedura, altrimenti finendosi per includere nella sua circonferenza anche pretese generate da iniziative del debitore avulse dalle esigenze del fallimento. 
Il credito di MCC non è assistito neppure dal parametro della funzionalità alla procedura perché è intrinsecamente scollegato da attività necessarie e non sostituibili per avviare il concorso e in più idonee ad apportare un’utilità non altrimenti conseguibile in favore dell’intera massa. 
Naturale, peraltro, che nel contesto del Codice della crisi la problematica sbiadisca nella diversa declinazione della norma sulla prededucibilità dei crediti, l’art. 6 CCII e, in particolare, del suo comma sesto. 
Rimane, piuttosto, un problema operativo: la domanda di insinuazione non viene presentata direttamente dal soggetto che gestisce la garanzia, ma da un diverso ente esecutore, con un procedimento amministrativo complesso che determina una tardività endemica delle domande. 
Con l’attuale riduzione a sei mesi dei termini per le tardive, e con il limite di sessanta giorni per le supertardive (art. 208, comma 3, CCII), l’effetto sistemico è quello di un’esclusione tendenziale del credito del garante dal concorso, non per una sua inerzia, ma per la morfologia del recupero. 
La sequenza multilivellata – garanzia, escussione, surroga, comunicazione al curatore, iscrizione a ruolo, attivazione da parte dell’agente della riscossione – comporta inesorabilmente una dilatazione dei tempi rispetto alle scansioni cronologiche proprie delle procedure concorsuali. Il risultato è che l’istanza dell’Agenzia può finire per giungere quasi sempre oltre i termini ordinari delle domande tardive, ricadendo nel plesso delle super‑tardive, per le quali oggi il termine massimo è circoscritto al bimestre: una finestra temporale angusta se calibrata all’impellenza di rispettare un procedimento amministrativo articolato. 
Ne deriva un esito anomalo: il garante pubblico si trova irrimediabilmente in ritardo, non per negligenza, ma per una sovrastruttura procedimentale che ne disciplina l’intervento. Una conclusione poco acconcia ad un sistema che ambisce a coniugare tutela della finanza pubblica, efficienza del concorso e parità tra i creditori.
6 . Due possibili soluzioni ricostruttive
Come ovviare al problema caratteristico della tardività? Mi sembrano percorribili due distinte opzioni interpretative. 
La prima, assai pragmatica, è in linea di principio quella tesa a valorizzare la comunicazione di surroga al curatore – che MCC è tenuta a svolgere – qualificandola come domanda di insinuazione. Il garante escusso è il titolare del credito e, se si valorizza il contenuto dell’adempimento informativo a suo carico, ci si avvede che esso annovera già tutti gli elementi essenziali della pretesa, accompagnandoli con l’affermazione inequivoca di voler far valere il credito. Il vantaggio è evidente, perché il deposito della comunicazione anticipa la collocazione cronologica della domanda d’ammissione, evitando che l’intervento dell’agente della riscossione condizioni processualmente l’insinuazione del fondo, esponendola alla mannaia delle decadenze o, al più, destinandola al sentiero stretto delle supertardive.
Il successivo incombente in capo all’agente della riscossione diventa, in questa possibile ottica ermeneutica, un passaggio burocratico che potremmo definire di “vestizione” del credito mediante un titolo. Quello step amministrativo non inciderebbe, tuttavia, sulla cronologia dell’accesso. In questa prospettiva, l’ammissione al passivo di MCC s’atteggia coerentemente a fattispecie a formazione progressiva processuale, in cui il primo atto – di forte caratura, dacché promanante dal titolare del credito – è il solo a pesare sulla bilancia del rispetto dei tempi, sempre, però, a condizione che il garante dimostri nel frangente della comunicazione al curatore di avere contestualmente avviato presso il riscossore l’azione necessaria per munirsi del titolo esecutivo. 
La seconda soluzione praticabile ha una portata più drastica a livello sistemico. La posizione di MCC si sostanzia, in effetti, in una titolarità imperfetta del credito. La pretesa del Fondo è monca proprio perché non è unilateralmente spendibile; essa necessita, per fisiologia, del veicolo esterno dell’agente della riscossione. Rispetto all’attività di quest’ultimo, però, il garante pubblico escusso non dispone di prerogative condizionanti, scontandone interamente l’eventuale inoperosità. Il ritardo imputabile all’Agenzia è esterno rispetto alla sfera di disponibilità e di incidenza del garante, che ad esso non può ovviare se non per il tramite di meri, quasi sempre vani solleciti. Quel ritardo che MCC non può gestire si qualifica agevolmente come “causa a lui non imputabile” ai sensi dell’art. 208, comma 3, CCII.
Ne discende, ragionevolmente, che sin dal momento in cui MCC comunica al curatore l’intenzione di far valere il proprio credito, viene in apice — già sul piano documentale — la fonte obiettiva dell’impedimento: esso perdura fino a quando l’agente della riscossione non abbia chiuso il cerchio procedimentale rispetto alla comunicazione originaria effettuata nei confronti del curatore dal fondo titolare del credito. È quindi coerente immaginare che la finestra per l’accesso supertardivo al concorso di MCC rimanga insolitamente spalancata sino a quando la causa impeditiva non sia venuta meno oppure la procedura di concorso non sia stata definita.
Questa prospettiva non condanna ad un’espansione illimitata delle prerogative di ingresso del garante. La rimessione in termini, in cui l’ammissione di una supertardiva si compendia, non può sopravvivere, infatti, alla procedura stessa, sicché quando la liquidazione giudiziale ha compiuto il proprio corso naturale e il riparto ha soddisfatto per quel che ha potuto i creditori concorsuali, l’opportunità di sanare il ritardo inevitabilmente si sgretola: il limite ultimo, pertanto, non è interno alla vicenda MCC–Agenzia, ma è rappresentato dalla stessa struttura teleologica del concorso, che non sopporta riaperture una volta esaurito il suo fine distributivo. 
L’art. 208, comma 2, CCII contiene un addentellato utile, nella misura in cui, decorso il termine per le tempestive e per le tardive, l’ammissione al passivo è prevista come possibile se la causa del ritardo non è imputabile “comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo”. Nell’ottica che si è illustrata, il principio ad impossibilia nemo tenetur potrebbe valere a conservare a vantaggio di MCC la sua funzione esimente fino a quando la procedura non abbia raggiunto l’approdo finale, ossia il riparto. Al di là di questa soglia finale, ogni pretesa, quand’anche giustificata nella sua genesi, non può più trovare ingresso senza vulnerare la par condicio già attuata. Il garante pubblico, pertanto, può affacciarsi sino alla distribuzione delle somme, ma non oltre il momento in cui la procedura abbia assolto, col riparto, alla propria funzione.
Nell'ottica che si è riassunta, il dato cronologico viene stemperato, poiché rappresenta il punto evidente di collisione tra due universi normativi destinati a incontrarsi: da un lato l'inflessibilità temporale del concorso, dall'altro la scansione più frazionata e differita del credito di derivazione pubblicistica. È proprio in questo interstizio problematico che si verifica l'attitudine dell'ordinamento a neutralizzare le tensioni sistemiche, preservando la par condicio senza compromettere la funzione reintegratoria delle risorse statali. La risposta, dunque, non va cercata nell'algebra delle scadenze, bensì nella duttilità degli schemi concorsuali, chiamati ad adattarsi alla peculiare condizione del garante pubblico.

Note:

[1] 
D. Rossano, Spunti di riflessione sulle misure a sostegno delle imprese nella normativa emergenziale, in D. Rossano (a cura di), Covid-19 emergenza sanitaria ed economica, Bari, 2020, 75.
[2] 
In tema v. A. A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale, in Riv. dir. banc., 2020, 253 ss.; S. Delle Monache, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9, D.Lgs. n. 123 del 1998, in giustiziacivile.com; R. Rordorf, È privilegiato il credito di regresso spettante a Sace in caso di escussione delle imprese in difficoltà a seguito della pandemia?, in giustiziacivile.com; M. Zappalà, Privilegio del fondo di garanzia PMI: tra tutela del credito e principi del concorso, in Dir. fall., 2021, I, 960 ss.
[3] 
Sul tema v. A. Azzarà, F. Miranda, Il trattamento dei crediti garantiti da SACE e MCC nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo, in Dirittodellacrisi.it, 5 Dicembre 2024; P. Manganelli, T. Paltrinieri, Il trattamento concorsuale dei crediti garantiti da SACE e MCC, in Dirittodellacrisi.it, 19 Febbraio 2024.
[4] 
Sul credito del garante v. L. Mandrioli, Il credito restitutorio del garante pubblico tra diritto delle obbligazioni e concorso, Pisa, 2025, 78. Sempre di recente, v. in una linea di orizzonte qui non condivisa, M. Fabiani, Regole e tecniche della partecipazione al concorso dei crediti per garanzie pubbliche nella liquidazione giudiziale, in Proc. conc. (Ex Fall.), 12/2025, 1413.
[5] 
Cass., Sez. 1, 13 febbraio 2025, n. 7832, in Dirittodellacrisi.it.
[6] 
Per la rettifica dello stato passivo non è necessario che la cessione o surrogazione sia avvenuta in data certa anteriore all’apertura del concorso: in tema v. A. Nastri, I piani di riparto nel fallimento, in Proc. Conc. (Ex Fall.), 1/2021, 120.
[7] 
Cass., Sez. 1, 14 marzo 2014, n. 10454, in CED.
[8] 
È anche il punto di vista di F. Rasile, Errore di forma, danno di sostanza: MCC tra surrogazione e domanda di ammissione, il rischio di inammissibilità, in Dirittodellacrisi.it., 24 Ottobre 2025. 
[9] 
Cass., Sez. 1, 31 luglio 2025, n. 22165, in Dirittodellacrisi.it.
[10] 
MCC può aver soddisfatto la banca garantita solo in percentuale.
[11] 
Cass., Sez. 1, 29 ottobre 2025, n. 28602, in Dirittodellacrisi.it.
[12] 
Il D.M. 2 agosto 2023 - Fondo di Garanzia. Approvazione modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, è edito nella sezione normativa del sito del Ministero dell’industria e del Made in Italy (www.mimit.gov.it/it/normativa).
[13] 
Per una ricostruzione dettagliata del filone nomofilattico v. A. Migliorino, Revoca dei finanziamenti e privilegio dei garanti pubblici, 23 Aprile 2021, in Dirittodellacrisi.it, ove sono ripercorse le pronunce della Suprema Corte che riconoscono natura privilegiata ai crediti sorti a seguito della revoca dell’intervento di sostegno pubblico alle attività produttive ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998.
[14] 
La pronuncia è annotata da M. Fabiani, I crediti SACE per le garanzie ai finanziamenti alle imprese: la contraddizione tra il sistema dei privilegi e la ragion di Stato, in Proc. conc. (Ex Fall.), n. 4, 1° aprile 2022, 493.
[15] 
Una ricognizione del tema delle garanzie pubbliche con un correlato inquadramento si ritrova in L. D’Orazio, Il privilegio Sace ex D.Lgs. n. 123 del 1998 tra revoca provvedimentale e risoluzione di diritto nella fase esecutiva del rapporto, in Proc. Conc. (Ex Fall.), 2021, 1383 ss.
[16] 
Cass., Sez. 1, 26 giugno 2023, n. 18148, in CED Cassazione.
[17] 
Cass., Sez. 1, 20 aprile 2023, n. 13152, in CED Cassazione; In tema v., tuttavia, anche la diversa posizione di M. Fabiani, Privilegio dei crediti con garanzia dello stato: una postilla, in Proc. conc. (Ex Fall., 2020, 1396 ss.).
[18] 
Cass., Sez. 1, 10 novembre 2025, n. 29599, in CED Cassazione: “In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, L. fall.”.
[19] 
Cass., Sez. 1, 18 gennaio 2022, n. 1453, cit.
[20] 
La distinzione, l’alternatività e la complementarità tra surrogazione e regresso sono un’acquisizione ampiamente maggioritaria della dottrina: A. Amadio – F. Macario, Diritto civile, II, Bologna, 2014, 260 ss.; G. Andreani, Regresso, in Enc. dir., Milano, 1988; A. A. Dolmetta, Questioni sulla surrogazione per volontà del debitore ex art. 8 legge n. 40/2007 (c.d. portabilità del mutuo), in Banca, borsa, tit. cred., 4, 2008, 395; M. Giorgianni, Surrogazione (Pagamento con), in Commentario Scialoja‑Branca, Bologna‑Roma, 1988; G. Sicchiero, Regresso e surrogazione legale, in Contratto e Impresa, 1996, 998 ss.; G. Stella, Le garanzie del credito, in Tratt. dir. priv. Iudica – Zatti, Milano, 2010, 542 ss.; A. Ravazzoni, Fideiussione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., VIII, Torino, 1992, 291 ss.
[21] 
Su questi temi v. anche P. Mongelli, Fideiussioni e Garanzia Pubblica del MCC. Profili critici, in I Contratti, n. 1, 1° gennaio 2025, 89.
[22] 
In tema di surroga ex art. 1203 c.c. con riferimento ai crediti SACE v. S. Delle Monache, Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9, D.Lgs. n. 123 del 1998, in giustiziacivile.com.
[23] 
Cass., Sez. 1, 18 agosto 2004, 16078, in CED Cassazione.
[24] 
Cass., Sez. 1, 12 ottobre 2007, n 21430, in CED Cassazione; Cass., Sez. 1, 18 marzo 1999, n. 2459, in CED Cassazione.
[25] 
Illustrata in particolare da C. Andreani, Regresso (azione di), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 704.
[26] 
La funzione redistributiva del regresso si ritrova trasversalmente nel nostro ordinamento, ove si guardi alle svariate ipotesi in cui il legislatore prevede che il sacrificio patrimoniale derivante dall’adempimento di un’obbligazione sia distribuito tra più soggetti cointeressati, secondo lo spessore dell’interesse o la misura della responsabilità di ciascuno (artt. 1298-1299 c.c.). Detta funzione è tangibile nelle obbligazioni solidali, ove il condebitore che ha adempiuto può agire in regresso verso gli altri per la loro quota, così che il peso dell’adempimento sia distribuito equamente tra tutti i debitori coinvolti (artt. 1298-1299 c.c.). Si ritrova, pure, tra co-fideiussori, ove il fideiussore che ha pagato può rivalersi sugli altri fideiussori, evitando che uno solo sopporti l’intero sacrificio economico (art. 1954 c.c.). È presente tra corresponsabili nel fatto illecito, dove chi ha risarcito il danno è legittimato ad agire in regresso verso gli altri corresponsabili, secondo il grado di colpa, affinché la responsabilità sia ripartita in modo proporzionale (art. 2055 c.c.). Si ritrova tra contitolari di una comunione ordinaria e coobbligati di garanzia, come nel caso di spese sostenute da uno solo dei partecipanti alla comunione, che può agire in regresso verso gli altri per la loro quota (artt. 1115, 754 c.c.). Si applica tra assicuratori, quando più assicuratori sono tenuti a risarcire un danno e quello che ha pagato può agire in regresso verso gli altri secondo la proporzione delle rispettive indennità (art. 1910 c.c.).
[27] 
M. Fabiani, Il sistema della formazione dello stato passivo rispetto all’insolvenza del debitore, in Proc. conc. (Ex Fall), 2025, 1128.
[28] 
M. Fabiani, Opposizione a decreto ingiuntivo e fallimento dell’opponente, in Fall., 2001, 8, 880 (nota a Cass., 11 agosto 2000, n. 10682).
[29] 
In dottrina sul principio di esclusività dell’accertamento del passivo, L. Guglielmucci, Lezioni di diritto fallimentare, I, Torino, 1998, 96; G. Bozza-G.Schiavon, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Milano, 1992, 164; B. Inzitari, Effetti del fallimento per i creditori, in Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare, Bologna-Roma, 1988, 50.
[30] 
Così magistralmente Bozza, I principi della formazione dello stato passivo, in Trattato delle procedure concorsuali diretto da A. Jorio – B. Sassani, II, Milano, 2014, 616.

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Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

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