La Corte di cassazione, nell’ordinanza interlocutoria n. 28602/2025, ha intercettato tre aspetti di spicco: per un verso, quello della sussistenza della legittimazione del gestore del Fondo MCC a far valere il proprio credito prelatizio ogni qualvolta non abbia avuto modo di partecipare alla fase di accertamento; per altro verso, quello della possibilità per il garante pubblico di far valere in sede concorsuale il proprio diritto a fronte di un credito della banca già insinuato; per altro verso, infine, quello del quomodo di esercizio della possibilità: basta davvero una rettifica dello stato passivo ex art. 115, comma 2, L. fall. (art. 230, comma 2, CCII)? O non è forse indispensabile la proposizione di una domanda d’ammissione tardiva o super‑tardiva?
È opportuno darsi un punto di partenza e farlo coincidere con la traccia fattuale tipica. L’articolazione delle vicende Banca-MCC-Liquidazione giudiziale è in fin dei conti stereotipata: i) vi è a monte l’istituto bancario che eroga credito al chirografo, invogliato dalla garanzia coperta dal bilancio dello Stato; ii) il credito è assistito, infatti, dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI, istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996 e regolato dal DM 20 giugno 2005; iii) il Fondo è gestito da MCC; iv) il debitore finanziato non sana lo squilibrio e viene dichiarato fallito, ovvero posto in liquidazione giudiziale; v) la banca finanziatrice escute la garanzia; vi) la garanzia fa i conti in concreto con le Disposizioni Operative, che sono norme regolamentari interne al Fondo di Garanzia MCC, approvate con decreto ministeriale (D.M. MIMIT 2 agosto 2023), e orientate a fissare precise regole per il recupero del credito; vii) sulla base di queste regole, MCC, che ha liquidato alla banca l’importo garantito, è tenuto a comunicare al curatore di volersi surrogare al creditore originario; viii) sulla scorta delle medesime regole, con un atto secondo, è l’Agenzia delle entrate riscossione, per conto di MCC, a dover gestire l’accesso del fondo allo stato passivo con il grado privilegiato connesso alla garanzia pubblica a suo tempo prestata[12].
Quali sono gli aspetti perplessi che si collegano a questa vicenda standard?
Il primo attiene al frangente del subingresso. Quando MCC si palesa al curatore del fallimento, o della liquidazione giudiziale, generalmente lo stato passivo della procedura si è consolidato e annovera ancora fra le pretese ammesse al chirografo quella della banca, la quale nel frattempo ha trovato appagamento nell’escussione del fondo collateralmente al concorso.
Il secondo nodo è avviluppato alla qualità del credito. In effetti, quando la garanzia viene escussa scatta il diritto del fondo a recuperare l’importo erogato a prima richiesta alla banca garantita, ma nel contempo si registra la mutazione genetica del credito da soddisfare. Il credito che MCC fa valere non è più quello chirografario della banca, ma quello assistito in nuce dal privilegio pubblico per effetto dell’art. 8 bis D.L. n. 3/2015 (conv. con L. n. 33/2015).
Non si riscontra una semplice cambio di turno nella titolarità del credito, bensì un mutamento qualitativo del credito stesso, che scombussola la par condicio e impatta sulle pretese dei concorrenti.
L’apparizione in concorso del Fondo non è, in altri termini, una ricaduta imparziale, perché porta con sé un privilegio inedito e immanente, tanto da presupporne l’accertamento effettivo.
Il terzo grumo da dirimere riguarda le modalità di accesso al passivo, che per MCC sono specificamente disciplinate dalle norme regolamentari prima riassunte (v. 1.), le quali implicano l’invio di una comunicazione al curatore e il susseguente coinvolgimento dell’Agenzia delle entrate riscossione, come interfaccia necessaria presso l’organo concorsuale e il giudice delegato.
Cominciamo dal primo aspetto complesso. MCC fa valere un credito supportato da un privilegio e i privilegi vanno accertati da parte del tribunale del concorso, essendo riservata a quest’ultimo la graduazione dei crediti finalizzata al riparto.
Tuttavia, il modus agendi imposto al Fondo, il quale opera mediante Agenzia delle Entrate‑Riscossione, si pone in attrito con la sopravvenuta cristallizzazione – all’atto del subingresso – dello stato passivo della procedura, che espone il credito al chirografo della banca.
L’istituto bancario è stato nelle more soddisfatto, ma il suo credito rimane accluso al documento intangibile dichiarato esecutivo; se la banca non abdica alle proprie ragioni, il travaso nello stato passivo della pretesa di MCC – se letto come automatico passaggio surrogatorio – finisce per comportare una superfetazione del credito originario. Quest’ultimo viene riprodotto in vitro in capo al Fondo, per di più irrobustito dal privilegio. In sostanza, alla pretesa primigenia dell’istituto finanziatore rischia di affiancarsi nel passivo una concomitante pretesa del garante escusso.
Quest’insidiosa coabitazione indica di per sé la via maestra della verifica del passivo ai fini dei necessari approfondimenti. La sede giudiziale è l’unica in grado di garantire confronto fra i creditori, tutela della par condicio, effettiva considerazione del privilegio pubblico, sterilizzazione dei rischi di sdoppiamento del credito. In quell’alveo diviene possibile per i creditori concorrenti contestare i presupposti dell’escussione e quindi la genesi del privilegio; diviene praticabile per la banca far constare le proprie residuali pretese e abbandonare quelle originarie; diventa percorribile per l’agente della riscossione far accertare un privilegio istituzionalmente rimesso al sindacato del tribunale concorsuale.
Arriviamo al secondo snodo nevralgico, che abbiamo definito prima l’up grade del credito.
Il credito di MCC che entra nel passivo non è gemello di quello che il fondo ha soddisfatto. Medio credito alza la pretesa. Il diritto che reclama ha una connotazione vistosamente diversa dalla primigenia ragione bancaria: è un prelatizio che incide sulla posizione degli altri creditori modificando l’ordine dei pagamenti, quindi, postula un vaglio giudiziale sul rango, quale profilo indefettibile dell’accertamento concorsuale. Non vi è un avvicendamento su una situazione immutata, ma una metamorfosi netta della sua fisionomia.
Nonostante ciò, l’orientamento espresso da n. 7832/2025 indulge nell’adozione del modulo semplificato dell’art. 115, comma 2, L. fall. (ora art. 230, comma 2, CCII), di fatto trattando l’epifania di un credito nuovo e il subingresso dirompente di un prelatizio alla stregua di surroga ordinaria ex art. 1203 c.c.
Il giudice delegato, secondo questa impostazione, finisce per collaudare unilateralmente un canale preferenziale della pretesa del garante, senza dare adito ad un contraddittorio coi creditori.
La costruzione frana sul deficit di coincidenza del credito. La posizione giuridica di MCC nasce, infatti, privilegiata già all’atto dell’erogazione del finanziamento. Questo aspetto, consustanziale al diritto del garante, appare inconciliabile con la procedura agevolata dell’art. 115, comma 2, L. fall. (ora art. 230, comma 2 CCII), che presuppone l’uguaglianza del credito e l’indifferente della soggettività del suo titolare.
Il diritto del garante pubblico è un credito autonomo di natura pubblicistica, sic et simpliciter condizionato all’escussione. Non è la stessa pretesa del finanziatore e proprio questa autarchia del credito si rivela eccentrica rispetto al modulo dell’art. 115, comma 2, L. fall. La rettifica dell’intestatario della pretesa è uno strumento sottodimensionato proprio perché il fondo escusso non si accontenta di promuovere per successione nella ragione originaria della banca; aspira, di contro, a far pesare la propria posizione prelatizia.
Vi è una ragione ulteriore di fragilità nella lettura perorata dall’ordinanza n. 7832/2025. Essa si pone in contrasto frontale con il solido orientamento “autonomistico” affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità in punto di garanzie pubblicistiche[13].
L’intervento MCC si smarca dal recinto civilistico della fideiussione, perché rientra fra gli strumenti e i benefici di politica economica. Il diritto esercitato dal garante non scaturisce dal contratto di mutuo e non è un suo accessorio; esso sorge, a ben vedere, da un rapporto che il legislatore disegna come pubblicistico per renderlo funzionale a proteggere il recupero di una provvista statale.
La Corte di cassazione lo afferma in modo cristallino nell’ordinanza n. 1453/2022, in cui, trattando della revoca del beneficio pubblico, evidenzia come la stessa comporti “l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex lege della beneficiaria verso il garante”, obbligazione che trova la sua fonte “nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio” e che esclude l’applicabilità, tra gli altri, dell’istituto della surroga. È quella che si potrebbe definire l’autosufficienza genetica del credito del garante a permetterne l’ammissione al passivo “anche quando il pagamento alla banca non sia stato integralmente satisfattorio”[14].
Il pilastro portante di questo impianto è chiaro: il credito pubblico nasce tale ex lege. La garanzia pubblica è, del resto, un mezzo orientato a rendere possibile l’erogazione del credito bancario nel quadrante delle politiche di sostegno pubblico. È all’interno di quel disegno di strategia economica che prende forma il credito indipendente del garante[15].
Si tratta di un edificio concettuale che la Corte di cassazione ha rafforzato, mattone dopo mattone, in altro recente arrêt, l’ordinanza n. 18148/2023, ove è puntualizzato che il credito del garante “sorge con il rilascio della garanzia e resta sospensivamente condizionato all’inadempimento”, mentre “il pagamento non è il fatto costitutivo del diritto”, ma una mera condizione operativa per l’avvio del recupero[16].
La radice pubblicistica del credito del garante si riflette, dunque, sulla struttura temporale della sua insorgenza. L’ordinanza n. 13152/2023 chiarisce, dal canto suo, che la revoca del beneficio “non ha valenza costitutiva”; può evidenziarlo proprio perché il credito pubblico deve reputarsi sorto fin dal momento dell’erogazione, in quanto “privilegiato ex lege”, ed avendo la revoca la valenza di atto meramente ricognitivo del venir meno dei presupposti delineati dalla legge per la fruizione del sostegno[17].
Sul piano della qualificazione giuridica il credito corroborato dalla garanzia pubblica si atteggia, in definitiva, a posizione anteriormente consolidata rispetto alla vicenda “fallimentare”, benché esso divenga operativo solo al verificarsi dell’inadempimento, quindi dell’escussione della garanzia.
La posteriorità dell’esigibilità non rappresenta un intralcio strutturale all’accesso della pretesa al concorso. Non è ignota al sistema concorsuale la possibilità che crediti sopravvenuti o condizionati trovino spazio in un giudizio di accertamento, come testimoniato dall’art. 61 L. fall., oggi trasfuso nell’art. 162 CCII. Dette norme ammettono già la verificazione di diritti gemmati in costanza di procedimento, quindi dopo la relativa apertura, purché connessi alla vicenda concorsuale o comunque destinati a ridondare sulla massa. L’ordinamento, pertanto, non pretende ineludibilmente che l’an del credito anticipi l’apertura della procedura, esigendo soltanto che quel credito – nella specie già larvatamente preesistente – sia compatibile con la funzione e con la struttura del concorso. In questa prospettiva, la circostanza che il diritto del garante pubblico diventi operativo solo dopo l’escussione non ne ostruisce l’ammissione al passivo, in quanto l’attivazione postuma è un dato intrinseco e fisiologico del meccanismo restitutorio.
Un profilo di tangibile estraneità del garante rispetto al rapporto di finanziamento emerge con particolare nettezza nell’ordinanza n. 29599/2025, la quale afferma che il Fondo “non assume la posizione di coobbligato solidale ex artt. 1292 ss. c.c.”, poiché garantisce la banca e non il debitore. Il Fondo resta dunque “estraneo al rapporto fra finanziatore e PMI”. La garanzia ha per oggetto, infatti, non l’adempimento dell’obbligazione del debitore, ma il credito della banca finanziatrice in funzione del suo recupero. Il privilegio assiste, in altri termini, direttamente il credito del garante, collegandosi in via immediata alla sua natura pubblicistica[18].
A questo punto risulta piuttosto evidente che l’avvicendamento fra MCC e la banca non integra una surroga derivativa. Si tratta, piuttosto, di un semplice strumento tecnico, una cinghia di trasmissione, un “meccanismo di collegamento”[19]. Se la garanzia pubblica non riproduce il paradigma della fideiussione, e se il garante non è un coobbligato dell’istituto bancario, non può esservi, infatti, né identità né continuità tra il credito della banca e quello di MCC. Il credito di quest’ultimo non è un duplicato della pretesa originaria.
La conclusione sistemica è immediata: il credito del garante pubblico è ontologicamente distinto, dotato di natura pubblicistica, fondato su un’obbligazione ex lege, assistito da privilegio proprio, indipendente dal destino del rapporto bancario e dalla sua ammissione al passivo, e non derivativo.
Proprio per queste convergenti caratteristiche l’intervento di MCC nella liquidazione giudiziale del debitore non è compatibile con il modello della “surroga neutra” e della rettifica formale ex art. 115, comma 2, L. fall., che presuppongono identità del credito, continuità soggettiva e ininfluenza del subentro.
Quello che MCC esercita, una volta subita l’escussione, non è — né può essere confuso con — una surroga: si tratta, infatti, di un’azione restitutoria di fonte legale, in una parola, un regresso[20]. La surroga tiene le bocce ferme perché è una tecnica conservativa delle posizioni e degli strumenti del creditore soddisfatto. Qui, invece, le bocce si spostano e ciò che il fondo presenta alla borsa del riparto è un diritto nuovo, affrancato, connesso ad una causa tutta diversa.
Proviamo a specificarlo più chiaramente: è astrattamente plausibile ipotizzare che, a fronte dell’attivazione della garanzia pubblica da parte della banca, MCC ritenga di dare impulso a una procedura esattoriale nei confronti del debitore principale facendo valere la surroga ex art. 1203 c.c. Quest’ultima, richiamata dall’art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, consente certamente al Fondo di affermare in rivalsa lo stesso diritto della banca. La dinamica cambia se, com’è ovvio, MCC intende “saltare la fila”, ossia vedersi riconosciuto come titolare di un diritto munito di privilegio. In tal caso, il Fondo — sempre per il tramite dell’agente della riscossione — non può limitarsi a rivendicare il diritto acquisito dal debitore, ma deve necessariamente optare per un’azione autonoma, focalizzata sul privilegio e finalizzata a farlo accertare nel concorso coi creditori[21].