Per cercare di giustificare la necessità della domanda di ammissione al passivo, qualcuno[7] ha provato a sostenere che MCC fa valere, tramite AER, un credito privilegiato diverso dal credito chirografario della banca già ammesso al passivo.
Altri hanno aggiunto che il giudice delegato deve pronunciarsi sulla spettanza del privilegio, non vagliata al momento dell’ammissione in chirografo della banca.
Tali circostanze comporterebbero, pertanto, «la necessaria applicazione al caso in esame dei principi sottesi alla verifica delle domande tardive e, pertanto, la necessaria proposizione della domanda d’insinuazione al passivo tardiva o ultra tardiva con la conseguente necessità di rispettare, in tal caso, il termine per proporre la domanda».
A parere di chi scrive, tali motivazioni a sostegno della necessità di una domanda di ammissione al passivo prestano il fianco a diverse critiche.
5.1. In primo luogo, il giudice delegato, in sede di verifica del credito della banca, dovrebbe vagliare sia l'esistenza del credito vantato dal finanziatore garantito sia l'esistenza della garanzia pubblica.
Si consideri che, almeno teoricamente, il curatore e il GD dovrebbero esaminare tutti gli aspetti della domanda di ammissione al passivo della banca, compresa l'eventuale patologia del finanziamento e della garanzia statale concessa al debitore (concessione abusiva di credito, ecc.).
La questione non può sfuggire all'attenzione del curatore e del GD, anche perché nelle domande di ammissione al passivo le banche esplicitano (i) che il finanziamento è assistito da garanzia pubblica, (ii) che, a seguito dell’escussione della stessa, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1203 c.c. e dell’articolo 2, comma 4, del D.M. 20 giugno 2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza e (iii) che il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica assistito da privilegio generale in virtù di espressa disposizione legislativa. Con l'ulteriore precisazione che le attività di recupero nei confronti della procedura concorsuale verranno effettuate dall’Agente della riscossione pubblico, previa iscrizione a ruolo esattoriale (cfr. precedente §2.1 e le “DISPOSIZIONI OPERATIVE" del Fondo di garanzia per le PMI).
5.2. In secondo luogo, non si riesce ad immaginare quale ulteriore verifica potrebbe o dovrebbe effettuare il GD dopo l'escussione della garanzia e la surrogazione legale di MCC nel credito (pari all'importo pagato alla banca).
5.2.1. Se ci si riferisce ad un controllo sulla effettiva titolarità del credito, allora ritorniamo nelle ordinarie ipotesi di cessione del credito o di surrogazione ex art. 230 CCII (INPS su tutti). Ma tale verifica, è istituzionalmente demandata anche al curatore, sempre dall'art. 230 CCII (ancor più oggi).
5.2.2. Se - invece - ci si riferisce ad un vaglio del GD sulla trasformazione del credito da chirografario (della banca) a privilegiato (di MCC), allora, il GD ha ben poco da verificare.
La "magica" ed automatica trasformazione del credito chirografario della banca in credito privilegiato di MCC ormai dovrebbe essere un dato acquisito e non più discutibile. Si tratta di una precisa scelta del legislatore già pienamente avallata, da anni, dalla Corte di Cassazione.
È la legge[8] che prevede espressamente che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi". Aggiungendo che "la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti" e che "al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni".
La SC (anche al fine di tutelare le casse dello Stato) ha avallato e fornito ampia copertura giurisprudenziale a quest'unica ipotesi di trasformazione di un credito da "originariamente chirografario" a "privilegiato di Stato".
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito[9] - infatti- che, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti di MCC determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese.
Quindi, non si comprende che tipo di controllo dovrebbe (ri)fare il GD e su cosa dovrebbe pronunciarsi. La trasformazione del credito chirografario della banca in credito privilegiato di MCC è automatica a seguito dell'escussione (e a patto che la liquidazione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 bis del D.L. n.3/2015).