Il più volte richiamato “punto 6” della Sezione II, che principalmente vale ad affermare la centralità del valore di liquidazione, si propone anche di dettare indicazioni metodologiche puntuali, strutturandosi in dieci sotto-paragrafi. Il parametro di riferimento è individuato nel valore di liquidazione giudiziale (6.2), salvo il solo caso dello squilibrio ai sensi dell'art. 12 CCII, per il quale rileva il valore della liquidazione in bonis ordinata; la stima, fondata su parametri oggettivi (6.3), deve comprendere l'eventuale maggior valore derivante dalla cessione dell'azienda in esercizio anche in sede giudiziale, recependo la nozione dell'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, e deve considerare il fattore tempo, mediante attualizzazione, e la probabilità di una cessione unitaria (6.4), con tassi di sconto differenziati a seconda che l'impresa resti gestita dall'imprenditore o sia aperta la liquidazione giudiziale (6.6), tenuto conto degli oneri da eventuale interruzione dell'attività (6.7) e, nella valutazione atomistica, dei costi di smontaggio, smaltimento e bonifica (6.9). L'impianto è, nel complesso, apprezzabile e colma una lacuna del testo previgente, pur sollevando alcuni interrogativi applicativi sui quali pare opportuno soffermarsi per tentarne una risoluzione in chiave operativa.
Già la scelta del parametro (6.2) non è priva di incertezze. La distinzione tra “crisi o insolvenza”, cui viene associato il valore di liquidazione giudiziale, ed il mero “squilibrio” ex art. 12 CCII, che si abbina alla più favorevole liquidazione in bonis ordinata, si muove su un crinale notoriamente impervio. Tale scenario impone sia all’imprenditore, sia all’esperto la massima cautela nella qualificazione del campo di azione, posto che la diversa interpretazione genera sensibili ricadute in termini quantitativi. Del pari, l'indicazione (nella nota al par. 6.4) per cui il valore di liquidazione giudiziale deve tenere conto “del rischio dell'insuccesso del risanamento” va maneggiata con cura.
(a) La data di riferimento dello scenario. Particolarmente delicata, e fonte di incertezza, è, inoltre, la previsione del par. 6.5, nella parte in cui, nel far rimando, all’interno della composizione negoziata, al calcolo del valore di liquidazione, fissa il riferimento temporale “alla data attuale”[11]. La formula utilizzata si discosta, in maniera consapevole, da quella propria degli strumenti concorsuali, ove la stima è agganciata alla data della domanda (art. 87, comma 1, lett. c, CCII) e che la stessa Sezione II-Bis, per gli strumenti giudiziali, riferisce a una “data prossima alla domanda ex art. 40”. La scelta appare, per vero, coerente con la prassi valutativa, che colloca “alla data corrente” la stima del valore di liquidazione forzata dell'azienda in crisi[12], e si spiega con la natura del percorso negoziato, privo di un “atto introduttivo” assimilabile alla domanda concorsuale.
Tuttavia, essa presta il fianco a due fondamentali rilievi. Il primo è di ordine definitorio: “data attuale” è espressione elastica, che andrebbe intesa come la data più prossima al momento in cui le proposte sono formulate alle parti interessate, ovvero al momento in cui il giudizio di convenienza è in concreto richiesto al creditore, e non come fotografia cristallizzata all'ingresso in piattaforma. Il secondo è di ordine dinamico: la composizione negoziata può protrarsi per molti mesi e lo scenario liquidatorio è, evidentemente, tutt'altro che statico.
La questione, a ben vedere, merita uno sforzo esegetico ulteriore, che muove dalla peculiare struttura logica della relazione di alternativa liquidatoria, la quale altro non è che la costruzione di un programma di liquidazione “virtuale”[13], ossia la simulazione dell'esito che il patrimonio dell'impresa avrebbe ove, in luogo del risanamento negoziato, si aprisse la liquidazione giudiziale. È dal buon governo delle regole che presiedono a tale “programma virtuale” che occorre muovere per cercare di ben perimetrare il concetto di “data attuale” di cui parla il par. 6.5; e quel buon governo impone di distinguere due piani temporali, evitando di appiattire l'intera stima su un'unica data di riferimento.
Sul primo piano possono così collocarsi gli asset, ossia la consistenza patrimoniale da liquidare, che vanno assunti nella loro attualità, e cioè nello stato in cui si trovano al momento dello sviluppo della relazione: è questa la “fotografia” cui sembra alludere la formula della “data attuale”, che, tra l’altro, non pare coincidere necessariamente con la data di ingresso in composizione negoziata, bensì con quella, di norma successiva, in cui la stima è in concreto elaborata. A ben vedere, sarebbe, infatti, incongruo riferire la consistenza degli attivi a un momento ormai superato, posto che la “liquidazione virtuale” ha ad oggetto i beni quali esistono e si presentano al momento della valutazione; così come, del pari, sarebbe irragionevole discutere di beni nella loro consistenza futura, tra l’altro difficilmente prevedibile.
Sul secondo piano si possono collocare, invece, le grandezze che presuppongono, per loro natura, l'apertura della procedura e segnatamente (i) le perdite di periodo (ossia l'erosione che la gestione corrente continua a produrre fino all'ipotetico spossessamento) e (ii) il termine a ritroso entro cui possono essere esercitate le azioni revocatorie e recuperatorie, il cui periodo sospetto si computa dalla data di pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi), cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 170, comma 2, CCII[14]). Tali simulazioni non possono che essere riferite ad una ragionevole data di apertura della liquidazione giudiziale, necessariamente futura rispetto alla valutazione degli asset, pena la perdita di ogni aderenza al contesto reale.
La ragione di questo sdoppiamento temporale risiede anche nella diversa articolazione dei due percorsi. Nel concordato preventivo, ed in particolare nel concordato con riserva ex art. 44 CCII, il debitore sceglie scientemente di cristallizzare la propria situazione e di incamminarsi verso un esito concorsuale, con la conseguenza che la data della domanda fissa, una volta per tutte, il termine di riferimento, sia per la consistenza patrimoniale, sia anche per il decorso a ritroso del periodo sospetto. Nella composizione negoziata, al contrario, il “percorso” resta mobile e non si consolida se non in un momento successivo, allorché il debitore formula la proposta definitiva alle parti interessate, mancando, fino a quel momento, qualsiasi “atto introduttivo” idoneo a cristallizzare lo scenario.
Di qui la necessità di ragionare, nel percorso negoziato, in termini “dinamici”: gli attivi vanno apprezzati nella loro attualità, mentre le proiezioni della gestione corrente e il computo a ritroso per la Valutazione delle azioni revocatorie vanno riferiti a una data futura, individuata nella ragionevole data di apertura della liquidazione giudiziale o nella domanda che ad essa precede. Tale data, in difetto di un atto introduttivo, può essere fatta coincidere con quella della proposta definitiva ai creditori e collocata, secondo l'id quod plerumque accidit, a distanza di due o tre mesi dalla data di riferimento della lavorazione dello scenario attuale.
Diversamente opinando, riferendo, cioè, l'intera stima a una data unica e cristallizzata all'ingresso in piattaforma, o anche al momento della relazione, l’elaborato finirebbe per astrarsi dal contesto reale e si risolverebbe in un mero esercizio teorico, privo di effettiva utilità comparativa, così vanificando la stessa funzione che il par. 6.5, ancorando la stima alla “data attuale”, ha inteso preservare.
(b) La configurazione di valore degli immobili: concorsuale e quick sale. Di grande interesse, anche in chiave pratica, è il tema di cui si occupa il par. 6.8 che, nel tentativo di addivenire al più probabile “valore di liquidazione” degli immobili, introduce tre configurazioni di valore – di mercato, «quick sale» e concorsuale – prescrivendo di assumere, ai fini del valore di liquidazione, quella concorsuale, “salvo il caso di CNC di imprese in bonis”.
Il documento, apprezzabile nella sua capacità di distinguere i diversi piani su cui si muove la stima, non fornisce però una quantificazione dello “scarto” tra le tre grandezze, rimettendolo al valutatore. Occorre allora, anche in questo caso, compiere un ulteriore sforzo interpretativo, al fine di comprendere come le tre configurazioni possano tra loro rapportarsi, tenendo conto che esse, lungi dal costituire grandezze isolate, ben possono essere interpretate come elementi di una medesima progressione così riassumibile: dal valore di mercato, prezzo conseguibile in assenza di pressione temporale, si transita, scendendo, al valore di “quick sale”, che incorpora la necessità di una dismissione rapida, e da questo al valore concorsuale, che riflette le condizioni proprie della vendita forzata[15].
È su questa progressione, e sul modo corretto di percorrerla, che occorre indugiare.
In ciò è opportuno soffermarsi sulla modalità con cui la prassi estimativa perviene, in concreto, al valore di “quick sale”, poiché dalla sua corretta interpretazione si può conseguentemente cogliere la tenuta dell'intero procedimento che conduce alla configurazione concorsuale. Nelle perizie redatte secondo gli standard valutativi più recenti il quick sale value non è il frutto di una decurtazione forfettaria, ma è il risultato di una vera e propria attualizzazione finanziaria del valore di mercato. Il perito muove dal più probabile valore di mercato e ad esso applica una formula di anticipazione, dapprima stimando il tempo di commercializzazione atteso per lo specifico segmento (n anni), poi determinando un tasso di attualizzazione pari alla somma del rendimento immobiliare del segmento (cap rate) e del trend di mercato, e poi, ancora, ne ricava un coefficiente di sconto pari a 1 - 1/(1 + i)^n, che applica al valore di mercato, eventualmente proiettato in avanti per il medesimo trend.[16]In termini concreti, a fronte di un valore di mercato pari a 100, un tasso di attualizzazione di circa l'8% su un orizzonte di vendita di quattro anni genera un coefficiente di sconto di circa il 26% e, dunque, un valore di pronto realizzo dell'ordine di 79, con uno scarto di circa il 21% rispetto al valore di mercato.[17]
Il dato dirimente, su cui occorre insistere, attiene alla natura di ciò che tale scarto misura. Il coefficiente di sconto del quick sale è una grandezza esclusivamente finanziaria: esso sconta il solo fattore tempo, ossia l'illiquidità del bene e l'onere di monetizzare entro un orizzonte compresso rispetto a quello di una normale commercializzazione. Per costruzione, dunque, il quick sale value non incorpora alcuno dei fattori propriamente coattivi che caratterizzano la vendita in sede concorsuale e, dunque, né l'assenza delle garanzie, né la struttura competitiva ridotta dell'asta, né lo “stigma” della procedura. Si tratta, a ben vedere, di un valore di vendita rapida sul mercato libero, tipico di quello realizzabile da un venditore motivato ma non spossessato, e non di un valore di vendita forzata. Proprio per questo esso può legittimamente fungere da base di partenza per la stima concorsuale, posto che isolando in modo pulito la sola componente temporale, sarà possibile ad essa applicare, quale oggetto dell'ulteriore abbattimento, i soli fattori coattivi non ancora considerati.
Si può così provare a rispondere al primo interrogativo metodologico: è corretto assumere il quick sale come base e poi abbatterlo ulteriormente in ragione dell'assenza di garanzie e delle caratteristiche peculiari della procedura? La risposta è affermativa, e l'impostazione appare anzi preferibile, perché realizza una decomposizione “a cascata” nella quale ciascun gradino isola un distinto fattore di deprezzamento. Si tratta, a ben vedere, di una logica che il nuovo decreto dirigenziale pare recepire al punto 6.8.
Sicché si tratta ora di individuare e “quotare” i fattori da scontare in questa seconda fase, tra cui quello più agevolmente quantificabile è l'assenza della garanzia. Come noto, nella vendita forzata non operano né la garanzia per i vizi né, di regola, quella per evizione (art. 2922 c.c.)[18], e lo stesso art. 568, comma 2, c.p.c. impone al perito di esporre distintamente “la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto”. La prassi estimativa e le indicazioni operative ricorrenti collocano tale riduzione in un ordine di grandezza del 10-15% circa, con punte sino al 20% per i beni più esposti a difformità e a rischi occulti, da applicarsi a prescindere dall'effettiva emersione di vizi, proprio in quanto correlata al venir meno della tutela.[19] A questa si aggiungono gli ulteriori fattori coattivi, non quantificabili in via autonoma con analoga precisione, ovvero la platea ristretta e meno informata degli offerenti, lo spossessamento del debitore, i costi in prededuzione ed il fisiologico “stigma concorsuale”, il cui effetto, come subito si dirà, è possibile cogliere piuttosto in via empirica.
Va, invece, maneggiata con molta cautela la tentazione di scontare dal quick sale, quale ulteriore e autonoma decurtazione, i ribassi propri del meccanismo d'asta (l'offerta minima pari al 75% del prezzo base e la riduzione fino a un quarto a ogni esperimento andato deserto, ex artt. 571 e 591 c.p.c.)[20]. Quei ribassi non esprimono, infatti, una misura di valore, quanto piuttosto una regola procedurale di formazione del prezzo; descrivono, in altri termini, il percorso, contingente e solo eventuale, lungo il quale il prezzo può flettere se gli esperimenti vanno deserti, ma non un coefficiente di deprezzamento da sommare agli altri. Il prezzo posto a base d’asta è, del resto, fissato a partire dal valore di stima, sicché computarne i ribassi come sconto a sé rischierebbe tanto una circolarità, quanto una duplicazione. L'effetto aggregato di quel meccanismo, id est il vero scostamento tra valore di mercato e prezzo di aggiudicazione, non si apprezza ex ante gradino per gradino, ma si misura ex post, sui dati empirici delle aggiudicazioni; ed è proprio lì, e non in sede di decurtazione teorica, che esso trova la propria corretta collocazione.
Ancora in tema di approccio metodologico, ed al fine di ottenere ulteriori riscontri, ci si può chiedere se sia corretto procedere, all'inverso, muovendo dal valore di mercato pieno e così “scontare” i ribassi tipici delle aste. A tale procedimento top-down può essere riconosciuta validità non come metodo di stima principale, ma piuttosto come strumento di controllo. Ciò in base alle seguenti considerazioni: quale metodo portante esso si rivela riduttivo, giacché tratta lo scarto alla stregua di un coefficiente meccanico e trascura tanto la specificità del bene quanto la circostanza, ben sottolineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che il “giusto prezzo” coattivo non è un dato di mercato decurtato, bensì l'esito di una sequenza procedimentale corretta, ossia un concetto giuridico prima ancora che economico[21]. Come cross-check, invece, il confronto del valore costruito “dal basso” con la banda empirica delle aggiudicazioni costituisce un prezioso presidio di ragionevolezza, idoneo a validare la stima e a soddisfare l'onere di motivazione delle rettifiche: ove i due valori convergano, la stima ne esce corroborata e rafforzata; ove divergano, lo scostamento dovrà essere puntualmente giustificato. Il metodo preferibile è dunque a doppio binario: stima portante per cascata — valore di mercato, quick sale, valore concorsuale per i fattori coattivi quotabili — e controllo top-down ancorato ai dati delle vendite giudiziarie, cui spetta di intercettare l'effetto complessivo del meccanismo competitivo. In termini di ordine di grandezza, riprendendo l'esempio precedente, mentre il quick sale si stabilizza intorno al 79% del valore di mercato, i riscontri empirici sulle aggiudicazioni collocano il realizzo concorsuale, per i beni ordinari, attorno al 45-60% del valore di mercato[22]; il che implica, rispetto al quick sale, un ulteriore abbattimento dell'ordine del 24-39%, tendenzialmente maggiore per i cespiti a destinazione speciale o scarsamente liquidi[23].
Restano, infine, ferme due cautele. La prima attiene al divieto di doppia computazione: poiché il quick sale già sconta il fattore tempo, l'abbattimento concorsuale ulteriore deve essere depurato di ogni componente temporale, pena una duplicazione della medesima penalizzazione. La seconda attiene, nel contesto dello scenario di controllo, alla misura complessiva dell'abbattimento, che non può essere cristallizzata in un coefficiente standard, ma va calibrata sull'evidenza e sulle caratteristiche del bene: come è stato autorevolmente osservato, il valore di vendita forzata non si ricava semplicemente operando sul valore di mercato le detrazioni dell'art. 568 c.p.c., ma dipende da una pluralità di fattori, ivi comprese le performance del singolo ufficio giudiziario[24].
Due avvertenze, infine, completano il quadro. La prima: non va confuso con il valore concorsuale il cosiddetto property value introdotto, a fini prudenziali, dal Regolamento UE 2024/1623 (CRR3) per le garanzie immobiliari delle esposizioni creditizie[25]. Si tratta di una grandezza regolamentare-bancaria, che pure muove dal valore di mercato ma per finalità di stabilità del credito, e che si colloca al di sopra, e non al di sotto, del realizzo forzato, sicché il suo impiego in luogo del valore concorsuale condurrebbe a una sistematica sovrastima del termine di paragone liquidatorio. Sul punto è utile ricomporre l’intera scala che solitamente le perizie sono solite riportare: muovendo dal valore di mercato, il property value se ne discosta verso il basso per la sola prudenza di ciclo, il quick sale per il solo fattore tempo, mentre il valore concorsuale, l’unico realmente pertinente all’alternativa liquidatoria, si colloca ben più in basso. Del tutto fuori asse resta il valore assicurabile (costo di ricostruzione a nuovo, al netto dell’area), grandezza di costo e non di realizzo, che non va dunque scambiata per un “pavimento” del valore di liquidazione. Va anzi segnalato che la prassi estimativa tende sovente a etichettare come “valore di vendita forzata” il quick sale, sebbene quest’ultimo, per quanto argomentato, sconti il solo orizzonte temporale e non i fattori coattivi propri della liquidazione giudiziale: equivoco che conferma, una volta di più, l’opportunità di tenere distinti i due valori. La seconda riprende quanto già osservato a proposito del par. 6.3: ove la liquidazione giudiziale possa ragionevolmente svolgersi mediante cessione unitaria dell'azienda in esercizio, il maggior valore d'uso del cespite strumentale potrebbe attenuare o assorbire lo sconto concorsuale, sicché, segnatamente per i beni “cuciti” sul processo produttivo, la configurazione da assumere potrebbe non essere quella atomistica-concorsuale piena, bensì quella che meglio riflette l'effettivo scenario di realizzo (dove tuttavia l’effetto del quick sale va comunque valutato, seppur in chiave di complesso produttivo).
(c) La svalutazione del magazzino tra continuità e interruzione. Resta un ulteriore profilo da esaminare che appare sovente trascurato e di cui si occupa il par. 6.10 e che attiene al metodo di valorizzazione del magazzino. La configurazione di valore di detto asset è radicalmente diversa a seconda che l'attività sia prevista in prosecuzione o si interrompa[26]. Come è facilmente intuibile, nello scenario di “fermo” le rimanenze subiscono un deprezzamento significativo, che può giungere anche all'azzeramento per le componenti i cui costi di smaltimento eccedano il ricavabile. Nello scenario di prosecuzione, invece, l’asset, tende, almeno generalmente, a conservare il proprio valore con riferimento alla porzione utilmente impiegabile nel ciclo produttivo, mentre subisce una svalutazione quella parte obsoleta o a lenta rotazione, secondo il criterio del minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato proprio dell'OIC 13[27]. La distinzione assume rilievo dirimente proprio nelle ipotesi, per vero frequenti nella prassi, di cessione aggregata dell'azienda in esercizio. Si pensi all'esempio di un'impresa che gestisce uno o più supermercati. Ove la cessione avvenga ad azienda funzionante (going concern), il magazzino è destinato a essere realizzato attraverso la normale attività di vendita: la merce a lunga conservazione (grocery) e il non-food corrente tendono a conservare sostanzialmente il proprio valore netto di realizzo, e persino i prodotti deperibili (ortofrutta, latticini, carni) possono mantenere valore in quanto smaltiti, secondo rotazione, prima della scadenza. La svalutazione, in tale scenario, è contenuta e si concentra sulle componenti fisiologicamente critiche: deperibili a ridosso della scadenza, cali, sfridi e ammanchi inventariali, referenze stagionali od obsolete e merce in sovra-stock. In termini orientativi, può stimarsi una decurtazione complessiva nell'ordine del 5-15% del valore di carico, fortemente concentrata sulle linee fresche e a lenta rotazione. Tuttavia, non va trascurato che, anche in tal caso, la rapidità di cessione e la situazione di asimmetria tra venditore e compratore possono comportare un ulteriore abbattimento dei valori nel loro complesso, posto che il potenziale acquirente dell’azienda o di suoi rami potrebbe, anche speculativamente, ritenere di essere interessato al mero avviamento della struttura e non allo stock di magazzino. Tale decurtazione non trova, però, addentellati numerici e può essere apprezzata in termini empirici.
Tutt'altro scenario è quello dell'interruzione che, in mancanza di continuità, vede i prodotti deperibili tendere ad azzerarsi (anzi, a generare costi di smaltimento), il fresco confezionato e i prodotti prossimi alla scadenza a svalutarsi drasticamente e l'intero magazzino collocarsi in regime di liquidazione “a stock” con sconti severi, sì che la svalutazione media può agevolmente superare il 50%, con punte ben maggiori sulle categorie deperibili. Ne discende un corollario operativo di rilievo: la stima dello scenario liquidatorio del supermercato non può prescindere dall'assunzione, esplicita e motivata, circa la prosecuzione o l'interruzione dell'attività nel contesto della liquidazione giudiziale; ed è proprio l'eventualità, tutt'altro che teorica, di una cessione unitaria in esercizio provvisorio a rendere più favorevole il termine di paragone liquidatorio, con evidenti riflessi sul giudizio di convenienza delle proposte negoziali.
Le considerazioni che precedono confermano che la tipizzazione metodologica introdotta dal punto 6, pur opportuna, non esaurisce la discrezionalità tecnica del valutatore, ma contribuisce in maniera decisa ad orientarne l'esercizio. Spetterà all'esperto vigilare sulla coerenza delle assunzioni (data di riferimento, configurazione di valore, ipotesi di continuità o interruzione) e sulla loro idoneità a fornire ai creditori un termine di paragone autenticamente significativo. La giurisprudenza di merito, del resto, ravvisa nella comparazione con l'alternativa liquidatoria un presidio della genuinità delle trattative e della stessa strumentalità delle misure protettive all'obiettivo del risanamento[28].