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L’attestazione di alternativa liquidatoria nella composizione negoziata della crisi tra obbligo “morale” e facoltatività

Tommaso Nigro, Dottore Commercialista in Salerno

29 Maggio 2026

Il contributo prende in esame il tema relativo alla necessità, o meno, di redigere, nel contesto della composizione negoziata, un documento attestativo che dia conto del comparativo scenario della liquidazione giudiziale. L’analisi muove dal quadro normativo del Codice della crisi e dell’insolvenza, transitando per il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 ed i Principi di comportamento dell’Esperto elaborati dal CNDCEC, soffermandosi sulle ricadute applicative e sul ruolo dell’Esperto nella definizione del perimetro informativo a beneficio dei creditori. 
Riproduzione riservata
1 . Premessa
Tra i temi più controversi che la prassi applicativa prospetta all'interprete nel contesto della composizione negoziata della crisi si colloca quello della necessità, o meno, di predisporre un'attestazione di “alternativa dello scenario liquidatorio”, sulla falsariga di quanto è espressamente richiesto per gli strumenti di regolazione della crisi a carattere tipicamente concorsuale. La questione che si pone è quella di valutare se esiste in capo al debitore che acceda al percorso negoziato, un preciso onere documentale di comparazione tra il piano di risanamento prospettato ai creditori e lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, idoneo a soddisfare il c.d. best interest of creditors test recepito dalla Direttiva Insolvency
Il quadro normato dal Codice della crisi disegna, per gli strumenti concorsuali in senso stretto, un sistema compiuto di norme e di attestazioni comparative:[1] tra le altre, l'art. 87, comma 3, CCII e l’art. 84 comma 5 per il concordato preventivo, l'art. 64 bis, comma 8, CCII per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, l'art. 61, comma 2, lett. d), CCII per gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, gli artt. 63, comma 1, e 88 CCII per la transazione fiscale e previdenziale, convergono tutti verso un paradigma unitario, fondato sull'oggettività della liquidazione giudiziale quale unico scenario coercibile ad iniziativa dei creditori e, quindi, quale termine di raffronto del trattamento concordatario. 
Affatto diverso è l'assetto della composizione negoziata. Essa, come è noto, non costituisce procedura concorsuale, [2] quanto piuttosto percorso volontario in cui il debitore, assistito dall'esperto facilitatore, conduce trattative con i creditori, senza che operino le regole di distribuzione del patrimonio. L'estraneità del percorso negoziato all'absolute priority rule determina, sul piano formale, l'assenza di un onere normativo di redazione di un'attestazione di convenienza ex artt. 84, comma 5, e 87, comma 3, CCII. In tal senso può serenamente affermarsi che il legislatore non ha replicato i moduli attestativi tipici del concordato, segno di una precisa scelta di degiurisdizionalizzazione del percorso. 
La direttiva unionale 2019/1023, com’è noto, ha promosso una concezione del trattamento dei creditori incentrata sulla regola della convenienza comparativa, imponendo agli Stati membri di assicurare che ogni ristrutturazione preventiva fosse soggetta al best interest of creditors test, ossia ad un giudizio prognostico secondo cui nessun creditore dissenziente possa risultare deteriorato dall’approvazione del piano rispetto a quanto otterrebbe in caso di liquidazione ordinaria[3]. Il legislatore nazionale, in sede di recepimento, ha trasposto tale principio negli istituti tipicamente concorsuali, con l’effetto di renderlo un parametro centrale di valutazione del giudizio di omologazione. Resta tuttavia da chiarire se, ed in che misura, il medesimo test rilevi anche al di fuori del perimetro strettamente procedimentale, vale a dire nell’ambito di percorsi quale quello della composizione negoziata, ove la dimensione consensuale prevale su quella eteroregolata. 
Sul piano sistematico, il dibattito può orientarsi lungo due direttrici contrapposte. Da un lato, è possibile proporre una tesi più formalistica che escluda in radice ogni rilevanza dell’attestazione comparativa nella composizione negoziata, valorizzandone la natura privatistica e l’assenza di un meccanismo di cram-down idoneo ad imporre il piano ai dissenzienti. Dall’altro, una lettura orientata a trasparenza ed a coerenza complessiva del sistema potrebbe riconoscere alla stima del valore di liquidazione, pur nelle vesti di documento deformalizzato, una funzione preparatoria ed orientativa irrinunciabile nei contesti transattivi. 
La presente analisi muove dalla seconda prospettiva, ritenendo che la corretta conduzione delle trattative, presidiata dall’art. 4 CCII (quand’anche il tema del comportamento di buona fede e correttezza vada, come si vedrà più avanti, comunque interpretato), non possa prescindere da un’adeguata rappresentazione dello scenario alternativo, ferma restando la libertà delle forme tecniche con cui tale rappresentazione si concretizza nelle singole vicende negoziali. 
Il presente contributo intende, pertanto, articolare un graduale percorso ricostruttivo nel quale, dopo aver tratteggiato il quadro positivo di riferimento, viene esaminata la portata dell’obbligo di disclosure incombente sul debitore alla luce dell’art. 4 CCII e del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, indagandone le ricadute sulla validità delle trattative. Viene, poi, affrontata, in chiusura, la questione della titolarità soggettiva dell’onere di redazione dello scenario liquidatorio, evidenziando le interferenze di ruoli e competenze tra imprenditore ed Esperto alla luce dei più recenti orientamenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’obiettivo è offrire all’operatore una lettura equilibrata, capace di coniugare il dato testuale con le esigenze di certezza che la pratica pone all’interprete.
2 . L’attestazione tra “non obbligatorietà” ed “opportunità” ed il presunto richiamo all’art. 4 CCII
Nella predetta cornice normativa, in un contesto in cui nessuna norma positiva impone il rilascio di un’attestazione ex lege, non può sottacersi, anche per quanto già argomentato, come l'estraneità formale della composizione negoziata alle regole concorsuali non valga a recidere ogni nesso della “composizione” con il valore di liquidazione. Non sfugge, infatti, quanto sia importante ed utile aver, seppure embrionalmente, determinato, sin dai primi passi, quantomeno il valore di liquidazione dell’azienda o di suoi rami, considerata la sua funzionalità alla conduzione delle trattative con le parti interessate e la sua valenza dirimente ai fini dell’accettazione delle proposte formulate dall’imprenditore nell’ambito del percorso negoziato. Avere a disposizione un chiaro scenario alternativo, da rappresentare ai creditori, rafforza il tavolo delle trattative, consentendo alla parte interessata di simulare il diritto di veder soddisfatte le proprie ragioni di credito e così formare un pieno ed informato convincimento. 
Tuttavia, che tale documento non sia obbligatorio è un fatto sufficientemente acclarato, e ciò si ricava anche dalla lettura del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, recante l'aggiornamento del protocollo di conduzione della composizione negoziata, il quale, al paragrafo 13, prescrive che "in qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso", così da consentire alle parti stesse di valutare "le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione"[4]. La disposizione positiva, che fa riferimento alla mera “opportunità”, confermerebbe, dunque, l’inesistenza dell’obbligo di redazione dell’attestazione di comparazione di scenari. 
Ciò posto, facendo leva sulle considerazioni che precedono, è possibile delineare una soluzione di compromesso. Da un lato, la norma ed il connesso decreto dirigenziale non elevano la stima ad attestazione in senso tecnico, né ne impongono la forma, l'asseverazione e l'allegazione tipiche dell'art. 87, comma 3, CCII o dell’art. 84, comma 5, CCII; dall'altro, ne riconoscono la funzione conformativa rispetto al canone di buona fede e correttezza che presidia le trattative ai sensi dell'art. 4 CCII. 
A tal proposito, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che le trattative possano dirsi svolte correttamente solo “ove i creditori, nella fase di composizione negoziata della crisi, siano stati effettivamente messi, con trasparenza, nelle condizioni di valutare una proposta di accordo effettivamente migliore rispetto alla alternativa liquidatoria tipicamente fallimentare, nell’alveo della quale, come noto, costituiscono un importante, ancorché altamente aleatorio ed ipotetico, asset attivo le eventuali azioni revocatorie, restitutorie, risarcitorie che appartengono alla massa di azioni teoricamente esperibili dalla procedura fallimentare (nei confronti dell’imprenditore, dei terzi, degli stessi creditori, etc.)”.[5] 
Se, dunque, la composizione negoziata rappresenta un percorso per addivenire ad una delle possibili definizioni della crisi, è ragionevole concludere che ogni ipotesi di risanamento debba prendere avvio dalla stima del valore di liquidazione e, in particolare, dall’individuazione dei più opportuni criteri da adottare nel caso specifico, al fine di giungere ad una opportuna stima del valore di liquidazione. 
Le considerazioni che precedono consentono, dunque, di perimetrare il contenuto del canone di trasparenza che sta a fondamento della composizione negoziata. Esso non si traduce nell’obbligo formale di produrre un’attestazione conforme al modello concorsuale, bensì nell’imperativo, di matrice tipicamente civilistica, di mettere ogni interlocutore in condizione di valutare ponderatamente la proposta. In questa prospettiva, la stima del valore di liquidazione costituisce il fulcro informativo intorno al quale ruota l’intera architettura della trattativa: senza di essa, il creditore non dispone del necessario termine di paragone per giudicare se l’offerta del debitore sia o meno conveniente, e l’Esperto non può svolgere efficacemente la propria funzione di facilitazione. Si tratta, dunque, di un elemento non già formalmente obbligatorio, ma sostanzialmente indefettibile in tutte quelle ipotesi in cui il giudizio di convenienza assume un peso non secondario nell’orientare le scelte dei creditori. 
Quanto al contenuto tecnico della rappresentazione, l’esperienza professionale suggerisce che la stima debba muovere dall’analisi del compendio aziendale, distinguendo tra beni materiali, beni immateriali, partecipazioni e crediti, ed evidenziando per ciascuna categoria le metodologie di valutazione adottate. È, inoltre, opportuno che il documento illustri gli oneri della procedura di liquidazione giudiziale, comprensivi delle spese in prededuzione e dei compensi degli organi della procedura, nonché la prevedibile incidenza dei tempi medi di realizzo sull’attualizzazione dei flussi attesi. Solo a fronte di una rappresentazione siffatta, articolata e supportata da idonea documentazione, il creditore è posto nelle condizioni di confrontare in modo razionale la proposta negoziale con quanto si aspetta dello scenario dell’alternativa liquidatoria. L’attenzione al dettaglio metodologico, dunque, non costituisce un’opzione, ma il presupposto operativo necessario affinché quel principio di trasparenza declinato quale formula generale possa concretamente tramutarsi in effettiva guida del comportamento dell’imprenditore e parametro di legittimità delle scelte negoziali. 
Provando ad andare più in profondità, nel contesto esaminato sembra poter trovare sostanza una tesi che imporrebbe, quale elemento necessario, pena la violazione degli obblighi di cui all’art. 4 CCII, la redazione, già in fase di ingresso in piattaforma, o in un momento immediatamente successivo, di un elaborato redatto sul modello conforme a quello previsto negli strumenti concorsuali dall’art. 84, comma 5, CCII. Una tale impostazione “forzerebbe” il contenuto di detto articolo, lasciando intravedere un obbligo non di diretta emanazione, ma ricavato da altra disposizione normativa a carattere più generale. Una siffatta ricostruzione non pare, però, del tutto convincente. A ben vedere, infatti, l’art. 4 CCII addossa al debitore il solo obbligo di “illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente” imponendogli, evidentemente a seguito di apposita richiesta, di fornire “tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto”. 
La conseguenza è che un ingresso in composizione negoziata, o anche lo sviluppo di una trattativa, senza l’illustrazione dello scenario alternativo liquidatorio, non può dirsi affatto violativo del principio di buona fede e correttezza, potendo essere, invece, invocato, nella diversa ipotesi in cui uno o più creditori, o anche l’Esperto, abbiano richiesto la redazione di apposita attestazione o specifiche delucidazioni e l’imprenditore non abbia fornito, su tale specifico punto, le “informazioni necessarie ed appropriate”.
3 . L’onere di attestazione facoltativa tra doveri dell’Esperto e dell’imprenditore
La lettura del Decreto Dirigenziale, nella parte precedentemente richiamata apre, incidentalmente ad un’altra questione, posto che, per come prospettato, la disposizione potrebbe far immaginare un coinvolgimento dell’Esperto nella valutazione dello “scenario liquidatorio”, quand’anche si ammette che nei casi più complessi si possa far ricorso ad ausiliari la cui nomina può essere proposta congiuntamente dalle parti, con oneri tra esse ripartiti [6]. 
Tale ricostruzione, che addosserebbe all’Esperto un ulteriore onere, risulta, tuttavia, mitigata da una diversa lettura che ben si coglie dal contenuto dei “Principi di comportamento dell’esperto nella composizione negoziata”[7], i quali, al punto 5.5.1, dispongono che l'Esperto conservi il potere di richiedere all’imprenditore di eseguire una stima del valore di liquidazione "nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale", al fine di consentire una valutazione informata del vantaggio che la composizione è in grado di generare per i creditori. Di più la prassi richiamata, nella successiva sezione 5.5.2, propone la designazione di uno stimatore qualificato “la cui scelta compete all’imprenditore sulla base di competenze ed esperienze professionali documentate”, allo stesso tempo riconoscendo una moral suasion dell’Esperto che “può suggerire profili ed esperienze utili a svolgere il ruolo di stimatore”. 
La ricostruzione delineata conduce, in definitiva, a configurare un sistema di responsabilità condivise. L’imprenditore, in quanto soggetto direttamente interessato all’esito delle trattative, conserva la titolarità sostanziale dell’onere informativo, dovendo provvedere, ove richiesto e reputato necessario, mediante un professionista di propria fiducia o un proprio stimatore (anche “suggerito” dall’Esperto), alla costruzione dello scenario liquidatorio. L’Esperto, dal suo canto, svolge una funzione di stimolo, di verifica e di moderazione, sollecitando il debitore alla produzione del documento ove ne ravvisi l’opportunità ed apprezzandone la coerenza con i dati contabili e con le informazioni disponibili sulla piattaforma. L’interferenza nei ruoli, che parrebbe affiorare dal tenore letterale del decreto dirigenziale, si risolve, così, in un modello collaborativo nel quale l’unicità del fine, ovvero la trasparente conduzione delle trattative, si declina in una pluralità di apporti, ciascuno calibrato in funzione delle competenze e delle responsabilità proprie del soggetto coinvolto. E sullo sfondo potrebbe anche configurarsi un coinvolgimento, nella scelta del perito e nella partecipazione al relativo costo, delle parti coinvolte nelle trattative ed interessate al risanamento.[8] 
Sul piano operativo, peraltro, non possono trascurarsi le ricadute economiche di tale impostazione. Il costo della stima, ove formalmente commissionata, ricade sull’imprenditore in stato di crisi e si somma agli oneri del “percorso” ed al compenso dell’Esperto[9]: in tal senso occorrerà ben calibrare il livello di approfondimento della rappresentazione in funzione della complessità del compendio aziendale e dell’effettiva incidenza dello scenario liquidatorio sulla valutazione di convenienza. Non sempre, infatti, è necessario un elaborato attestativo dai contenuti pienamente sovrapponibili a quello richiesto dagli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3, CCII: in molte vicende, una rappresentazione più sintetica, supportata da perizie di stima dei singoli cespiti e da prospetti di realizzo, ben potrebbe risultare sufficiente ad assicurare la trasparenza dovuta. Spetterà all’Esperto, in dialogo costante con l’imprenditore ed i creditori, perimetrare l’ampiezza della disclosure rispetto al concreto atteggiarsi della trattativa, evitando, da un lato, la dispersione di risorse, e dall’altro, la sottrazione ai creditori di informazioni effettivamente decisive. 
4 . Conclusioni
In conclusione, la composizione negoziata della crisi, pur non imponendo formalmente la redazione di un’attestazione di “alternativa liquidatoria”, si presta ad accogliere, sul piano sostanziale, una rappresentazione comparativa che ne sostenga la genuinità ed agevoli la formazione di un consenso autenticamente e pianamente informato. Il sistema che si ricava è quello di un’attestazione facoltativa nelle forme ma sostanzialmente cogente nei contenuti, ove il dato di liquidazione, pur non costituendo oggetto di asseverazione tecnica, opera come parametro decisivo nella valutazione di convenienza. 
Così qualificato il tema, è evidente che la stima del valore di liquidazione, lungi dal costituire un orpello documentale, integra uno strumento informativo essenziale, idoneo a orientare il dialogo tra le parti, pur senza imbrigliarlo nei rigori procedimentali della concorsualità. Il decreto dirigenziale, in definitiva, declina il principio di trasparenza in chiave funzionale, valorizzando l'autonomia negoziale e demandando all'apprezzamento dell'esperto, o dei creditori, la perimetrazione dell'esigenza comparativa. Una soluzione equilibrata, che ben potrebbe sostenere il consolidarsi di un orientamento capace di distinguere, anche sul piano della responsabilità del debitore, tra difetto di attestazione – non sanzionato – e difetto di disclosure sostanziale, conseguente ad apposita richiesta, idoneo invece ad inficiare la legittimità del percorso e a riverberarsi sui successivi sbocchi concorsuali. 
La concertazione tra imprenditore ed Esperto, nel rispetto delle rispettive prerogative, rappresenta il fulcro di un percorso che, pur restando ai margini della disciplina concorsuale, ne incarna le istanze più mature, coniugando la rapidità delle soluzioni negoziali con la robustezza informativa imposta dalla norma. Solo entro questa cornice equilibrata può maturare quella cultura della gestione anticipata della crisi che il legislatore ha inteso promuovere con l’introduzione dell’istituto. 

Note:

[1] 
Art. 84, comma 1, CCII, che definisce la finalità del concordato preventivo come “il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale”; art. 87, comma 1, lett. c) “il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”; art. 87, comma 1, lett. h), “azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo”; art. 87, comma 2, “Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”; art. 87, comma 3. “Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”; ma anche: art. 105, comma 2: “Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi”.; art. 112, comma 3 “Nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c)”; art. 112, comma 5 “Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato”; art. 63, co. 1 CCII “l’attestazione del professionista indipendente di cui all’articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa”; art. 64 bis, comma 8, CCII “Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione”; art. 88, comma 1, CCII (ed anche 2, 3 e 4) “Con il piano di concordato il debitore, esclusiva mente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professioni sta indipendente”; art. 61, comma 2, lett. d) “i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione”; art. 62, comma 2, lett. c) CCII  “i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione”. 
[2] 
L. Panzani, La composizione negoziata della crisi: il ruolo del giudice, 4 Febbraio 2022 in Dirittodellacrisi.it
[3] 
Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 Articolo 11 Ristrutturazione trasversale dei debiti 1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti: a)  è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3; b)  è stato approvato: i)  ii)  c)  dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale. assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e d) nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitare il requisito di ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo è una PMI. Gli Stati membri possono aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio necessario per l'approvazione del piano ai sensi della lettera b), punto ii), del presente paragrafo; 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate. 
[4] 
Vero è che la disposizione del paragrafo 13 sembrerebbe essere riferita al caso in cui l’imprenditore prospetti la cessione dell’azienda o di suoi rami (essendo logicamente conseguente al punto 12 attinente la “Cessione dell’azienda nella composizione negoziata o nell’ambito del concordato semplificato); ma è altrettanto vero che la finalità dichiarata secondo la quale “La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione” ben può attagliarsi al tema della valutazione dello “scenario alternativo”, tanto più che, diversamente argomentando, mancherebbe sul punto una precisa presa di posizione. 
[5] 
Trib. Ivrea, 27 maggio 2022, Dirittodellacrisi.it
[6] 
Sezione III Protocollo di conduzione della Composizione Negoziata. 13.1. In qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l’esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell’intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima consente alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, sulla base dell’elenco dei creditori depositato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera c), del Codice della crisi d’impresa e potranno essere utili ai fini del parere previsto nell’ambito della eventuale procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. 
[7] 
“Principi di comportamento dell’esperto nella composizione negoziata” redatti a cura del CNDCEC, aggiornati in bozza al 23.01.2026, di cui si attende ancora la definitiva versione all’esito della pubblica consultazione. 
[8] 
Qualora si voglia “estendere” il contenuto del paragrafo 13 a tutti i casi di valutazione dello “scenario alternativo liquidatorio”. 
[9] 
A meno che non si voglia far affidamento sulla disposizione di cui al Paragrafo 13 del Dirigenziale di onere ripartito tra le parti interessate, che, tuttavia, meglio si addice alle ipotesi di effettiva proposta di cessione di azienda o di suoi rami. 

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Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

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