Nella predetta cornice normativa, in un contesto in cui nessuna norma positiva impone il rilascio di un’attestazione ex lege, non può sottacersi, anche per quanto già argomentato, come l'estraneità formale della composizione negoziata alle regole concorsuali non valga a recidere ogni nesso della “composizione” con il valore di liquidazione. Non sfugge, infatti, quanto sia importante ed utile aver, seppure embrionalmente, determinato, sin dai primi passi, quantomeno il valore di liquidazione dell’azienda o di suoi rami, considerata la sua funzionalità alla conduzione delle trattative con le parti interessate e la sua valenza dirimente ai fini dell’accettazione delle proposte formulate dall’imprenditore nell’ambito del percorso negoziato. Avere a disposizione un chiaro scenario alternativo, da rappresentare ai creditori, rafforza il tavolo delle trattative, consentendo alla parte interessata di simulare il diritto di veder soddisfatte le proprie ragioni di credito e così formare un pieno ed informato convincimento.
Tuttavia, che tale documento non sia obbligatorio è un fatto sufficientemente acclarato, e ciò si ricava anche dalla lettura del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, recante l'aggiornamento del protocollo di conduzione della composizione negoziata, il quale, al paragrafo 13, prescrive che "in qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso", così da consentire alle parti stesse di valutare "le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione"[4]. La disposizione positiva, che fa riferimento alla mera “opportunità”, confermerebbe, dunque, l’inesistenza dell’obbligo di redazione dell’attestazione di comparazione di scenari.
Ciò posto, facendo leva sulle considerazioni che precedono, è possibile delineare una soluzione di compromesso. Da un lato, la norma ed il connesso decreto dirigenziale non elevano la stima ad attestazione in senso tecnico, né ne impongono la forma, l'asseverazione e l'allegazione tipiche dell'art. 87, comma 3, CCII o dell’art. 84, comma 5, CCII; dall'altro, ne riconoscono la funzione conformativa rispetto al canone di buona fede e correttezza che presidia le trattative ai sensi dell'art. 4 CCII.
A tal proposito, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che le trattative possano dirsi svolte correttamente solo “ove i creditori, nella fase di composizione negoziata della crisi, siano stati effettivamente messi, con trasparenza, nelle condizioni di valutare una proposta di accordo effettivamente migliore rispetto alla alternativa liquidatoria tipicamente fallimentare, nell’alveo della quale, come noto, costituiscono un importante, ancorché altamente aleatorio ed ipotetico, asset attivo le eventuali azioni revocatorie, restitutorie, risarcitorie che appartengono alla massa di azioni teoricamente esperibili dalla procedura fallimentare (nei confronti dell’imprenditore, dei terzi, degli stessi creditori, etc.)”.[5]
Se, dunque, la composizione negoziata rappresenta un percorso per addivenire ad una delle possibili definizioni della crisi, è ragionevole concludere che ogni ipotesi di risanamento debba prendere avvio dalla stima del valore di liquidazione e, in particolare, dall’individuazione dei più opportuni criteri da adottare nel caso specifico, al fine di giungere ad una opportuna stima del valore di liquidazione.
Le considerazioni che precedono consentono, dunque, di perimetrare il contenuto del canone di trasparenza che sta a fondamento della composizione negoziata. Esso non si traduce nell’obbligo formale di produrre un’attestazione conforme al modello concorsuale, bensì nell’imperativo, di matrice tipicamente civilistica, di mettere ogni interlocutore in condizione di valutare ponderatamente la proposta. In questa prospettiva, la stima del valore di liquidazione costituisce il fulcro informativo intorno al quale ruota l’intera architettura della trattativa: senza di essa, il creditore non dispone del necessario termine di paragone per giudicare se l’offerta del debitore sia o meno conveniente, e l’Esperto non può svolgere efficacemente la propria funzione di facilitazione. Si tratta, dunque, di un elemento non già formalmente obbligatorio, ma sostanzialmente indefettibile in tutte quelle ipotesi in cui il giudizio di convenienza assume un peso non secondario nell’orientare le scelte dei creditori.
Quanto al contenuto tecnico della rappresentazione, l’esperienza professionale suggerisce che la stima debba muovere dall’analisi del compendio aziendale, distinguendo tra beni materiali, beni immateriali, partecipazioni e crediti, ed evidenziando per ciascuna categoria le metodologie di valutazione adottate. È, inoltre, opportuno che il documento illustri gli oneri della procedura di liquidazione giudiziale, comprensivi delle spese in prededuzione e dei compensi degli organi della procedura, nonché la prevedibile incidenza dei tempi medi di realizzo sull’attualizzazione dei flussi attesi. Solo a fronte di una rappresentazione siffatta, articolata e supportata da idonea documentazione, il creditore è posto nelle condizioni di confrontare in modo razionale la proposta negoziale con quanto si aspetta dello scenario dell’alternativa liquidatoria. L’attenzione al dettaglio metodologico, dunque, non costituisce un’opzione, ma il presupposto operativo necessario affinché quel principio di trasparenza declinato quale formula generale possa concretamente tramutarsi in effettiva guida del comportamento dell’imprenditore e parametro di legittimità delle scelte negoziali.
Provando ad andare più in profondità, nel contesto esaminato sembra poter trovare sostanza una tesi che imporrebbe, quale elemento necessario, pena la violazione degli obblighi di cui all’art. 4 CCII, la redazione, già in fase di ingresso in piattaforma, o in un momento immediatamente successivo, di un elaborato redatto sul modello conforme a quello previsto negli strumenti concorsuali dall’art. 84, comma 5, CCII. Una tale impostazione “forzerebbe” il contenuto di detto articolo, lasciando intravedere un obbligo non di diretta emanazione, ma ricavato da altra disposizione normativa a carattere più generale. Una siffatta ricostruzione non pare, però, del tutto convincente. A ben vedere, infatti, l’art. 4 CCII addossa al debitore il solo obbligo di “illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente” imponendogli, evidentemente a seguito di apposita richiesta, di fornire “tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto”.
La conseguenza è che un ingresso in composizione negoziata, o anche lo sviluppo di una trattativa, senza l’illustrazione dello scenario alternativo liquidatorio, non può dirsi affatto violativo del principio di buona fede e correttezza, potendo essere, invece, invocato, nella diversa ipotesi in cui uno o più creditori, o anche l’Esperto, abbiano richiesto la redazione di apposita attestazione o specifiche delucidazioni e l’imprenditore non abbia fornito, su tale specifico punto, le “informazioni necessarie ed appropriate”.