Molto recentemente, la SC con la pronuncia a Sezioni Unite n. 42093/2021[1]ha cercato di chiarire i contorni dei tre titoli di prededuzione codificati dall’ultima versione dell’art. 111 LF, ossi i crediti considerati prededucibili perché:
a) così qualificati da una specifica disposizione di legge;
b) sorti in occasione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare;
c) sorti in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare.
Proprio dopo aver terminato l’ennesima rilettura di tale sentenza, e dopo aver analizzato nuovamente l’art. 6 del CCI, un apparente vuoto normativo è balzato agli occhi degli scriventi.
L’art. 6 CCI ⁃ (i) oltre aver ribadito la prededucibilità dei crediti “così espressamente qualificati dalla legge” e (ii) dopo ad aver circoscritto (comma 1, lettera d) la prededucibilità di quelli che il vecchio art. 111 LF chiamava “crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali” ⁃ individua espressamente soltanto due categorie di crediti professionali prededucibili in base al criterio della funzionalità.
Si tratta dei crediti professionali sorti in funzione:
- della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47.
L’art. 111 LF, invece, attribuiva la prededuzione ai crediti ⁃ in generale ⁃ sorti in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare. Era stata, poi, la giurisprudenza a chiarire i contorni del credito prededucibile perché sorto in funzione di una procedura concorsuale.
Anche la richiamata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 42093/2021, nel delineare i presupposti per attribuire la prededucibilità al credito del professionista, ha ribadito che la funzionalità ben si presta ad includere i crediti di terzi per prestazioni eseguite a favore del debitore in termini di preparazione ed allestimento delle procedure concorsuali anche minori; il parametro ricorre pertanto, a volerne assicurare autonomia, laddove per esse la coadiuvazione non riguardi in senso stretto la conservazione dell'impresa in sé […], bensì la ristrutturazione del passivo e i progetti di soddisfacimento dei creditori proprio per come organizzati nelle forme e con gli atti necessari (per legge) o parimenti indispensabili (secondo il tenore dell'iniziativa attivata) all'instaurazione e all'ordinato svolgimento della procedura cui sono strumentali […].
Fino ad oggi, quindi, sono stati considerati prededucibili - nei limiti e alle condizioni precisati dalla SC - i crediti dei professionisti per le prestazioni eseguite a favore del debitore in termini di preparazione ed allestimento di tutte le procedure concorsuali; dall’ipotesi più frequente delle prestazioni in funzione di un concordato preventivo fino alle prestazioni funzionali all’istanza di fallimento in proprio.
Rispetto alla (“vecchia”) legge fallimentare, nessuno dubitava più del fatto che anche le prestazioni professionali rese, su incarico del debitore, in funzione dell’apertura del fallimento (con fallimento poi dichiarato), generassero crediti prededucibili.
Il principio è stato scolpito in numerose pronunce della SC.
Tra le ultime e più significative si segnala Cass. n. 25313/21, la quale precisa chiaramente che la prededuzione per funzionalità prevista dall'art. 111, comma 2, L. Fall. - oltre che per le prestazioni rese in funzione del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione - può essere riconosciuta anche per prestazioni professionali rese in vista della domanda di autofallimento.
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale che aveva “reputato riconoscibile il beneficio, in quanto comunque l'attività è stata strumentale e funzionale alla procedura fallimentare …: la società, infatti, dopo avere rinunciato al concordato preventivo avviato, ha optato per la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, con esercizio provvisorio, costituzione di una cooperativa tra dipendenti ed acquisto del marchio e degli impianti (cd. workers buyout), permettendo il proseguimento dell'attività caratteristica e dei posti di lavoro”.
Nella motivazione, la SC ha aggiunto che “in tal modo, il tribunale si è posto nel solco del principio, affermato da questa Corte e condiviso, secondo cui "Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, L. Fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali”.
Tale principio è stato, infine, ribadito e rafforzato dalla già citata sentenza della SC a Sezioni unite n. 42093/2021 (paragrafo 39).