Un profilo particolarmente delicato e di non facile soluzione concerne l’attuazione delle modificazioni statutarie. L’art. 120 quinquies del Codice, in tema di esecuzione, al suo primo comma, prevede che il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la riduzione o l’aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l’adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. Dispone poi la possibilità della nomina di un amministratore giudiziario in caso di mancata esecuzione da parte degli amministratori.
Stando alla lettera della norma ora richiamata, le modificazioni dello statuto previste nel piano sono “determinate” dalla sentenza di omologazione, mentre agli amministratori compete un compito esecutivo ed anche, se autorizzati, deliberativo in ordine alle modificazioni programmate nel piano.
In conformità al secondo comma dell’art. 120 quinquies, se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori: questi ultimi, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere per i provvedimenti necessari al Tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza[12].
Le modificazioni dello statuto contenuto nel piano di concordato preventivo possono essere sia complete, sia semplicemente programmate. Tale conclusione è espressamente confermata dal dato normativo contenuto nel primo comma dell’art. 120 quinquies del Codice della crisi ove si prevede che il provvedimento di omologazione autorizza gli amministratori a porre in essere le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano.
Sotto il profilo operativo certamente sono configurabili modificazioni che possono essere deliberate nella loro completezza, ma spesso, in presenza di operazioni complesse, sarebbe difficile fin dal momento dell’elaborazione del piano predisporre un testo esaustivo. Inoltre, potrebbe essere necessario modificare nel corso della procedura il contenuto della variazione statutaria.
In presenza di modificazioni statutarie programmate nel piano quale grado di specificità risulterà necessario? Si deve trattare di un “progetto” che deve contenere almeno gli elementi essenziali per poter consentire al Tribunale, in sede di omologazione, di valutare se si tratti di modificazioni dello statuto funzionali ai fini del buon esito della ristrutturazione e, prima ancora, di consentire il giudizio di ammissibilità, le valutazioni del commissario in sede giudiziale e quelle dei creditori in sede di votazione.
Come si è osservato, le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto appartengono alla competenza esclusiva degli amministratori, che quindi decidono sostituendosi ai soci di società di persone o all’assemblea delle società di capitali o delle cooperative. Come recita il secondo comma dell’art. 120 bis del Codice della crisi possono essere previste nel piano. L’art. 120 quinquies, al secondo comma, fa riferimento alla presenza del notaio nel caso di modificazioni programmate. A contrario, si potrebbe ritenere che, nel caso di modificazioni compiutamente contenute nel piano, il controllo debba essere effettuato dal solo Tribunale in sede di omologa. Tuttavia, il mancato riferimento alla presenza del notaio in relazione a tali modificazioni potrebbe non essere di per sé significativo, ritenendo che comunque, in base ai principi generali, la decisione degli amministratori di modificare lo statuto, sostitutiva di quella dell’assemblea, debba essere contenuta in un verbale notarile, oggetto pertanto del controllo da parte del notaio. Sempre in virtù dei principi generali, nel caso di valutazione negativa, gli amministratori potrebbero rivolgersi per l’omologazione al Tribunale delle Imprese
In tale prospettiva, si potrebbe porre il dubbio in ordine all’estensione al notaio del controllo sul carattere funzionale della modificazione rispetto al “buon esito della ristrutturazione”. Mi sembrerebbe che tale valutazione sia riservata al Tribunale in sede di omologazione. Quest’ultimo, ritengo, potrà anche valutare la legittimità della modificazione e sicuramente dovrà farlo in presenza di un’opposizione in tal senso.
La modificazione avrà effetto dal momento della pubblicità nel Registro delle imprese del provvedimento di omologazione.
Nel caso di modificazioni puramente programmate nel piano si pone in essere un complesso iter che vede come protagonisti il Tribunale, gli amministratori e il notaio.
Il Tribunale, in sede di omologa, dovrà controllare ovviamente che le modificazioni siano funzionali rispetto al piano nella prospettiva del “buon esito della ristrutturazione”. Ritengo poi che il Tribunale dovrà controllare anche la legittimità delle modificazioni programmate, anche indipendentemente da un’opposizione in tal senso.
Come si esprime il legislatore, il provvedimento di omologazione autorizza gli amministratori, nel breve termine di trenta giorni o in quello previsto nel piano, a porre in essere le modificazioni statutarie programmate demandando inoltre agli stessi l’adozione di ogni atto esecutivo. Pertanto, è compito dell’organo amministrativo deliberare la modificazione nel suo contenuto completo: nell’adozione di tale deliberazione debbono eseguire quanto previsto nel piano e quindi la modificazione deve essere conforme a quella programmata.
Nel caso di inerzia, il Tribunale può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo degli amministratori (art. 120 quinquies, comma primo, Codice della crisi). Nel caso di deliberazione avente la funzione di porre in essere e completare quella programmata, l’amministratore giudiziario potrà sostituirsi all’organo amministrativo? Si tratterebbe non di semplicemente dare attuazione a quanto previsto nel piano, ma di integrare il piano stesso. Il Tribunale può attribuire un simile potere?
La decisione dell’organo amministrativo è oggetto della verbalizzazione da parte del notaio e del suo controllo. Un profilo di particolare delicatezza concerne l’ambito di tale controllo. In primo luogo, occorre verificare non solo quanto previsto dal provvedimento di omologa, ma anche se quest’ultimo è divenuto definitivo per essere trascorsi i trenta giorni per il reclamo. In presenza di quest’ultimo la sentenza di omologazione è pur sempre esecutiva, a meno che intervenga un provvedimento di sospensione che preveda espressamente che si estenda anche alle modifiche statuarie. In tal caso gli amministratori potrebbero adottare ugualmente la modificazione, sia pure sottoponendola alla condizione sospensiva del rigetto del reclamo?
Compete al notaio la verifica della conformità della decisione degli amministratori a quella programmata del piano.
Il contenuto della modificazione statutaria nella sua completezza potrebbe essere scisso in due parti: da un lato, i profili già contenuti nel piano e, dall’altro, quelli aggiunti per completare la decisione. I primi sono già stati valutati positivamente dal Tribunale che ha omologato il concordato. Possono essere ancora oggetto di controllo da parte del notaio, che potrebbe rifiutare l’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese? Nel caso di specie, viene in considerazione un iter che vede prima l’omologazione, sia pure del concordato, e poi l’intervento del notaio e quindi forse si potrebbe ritenere quanto già oggetto di omologazione sia sottratto al controllo notarile.
In ogni caso, in presenza di un rifiuto del notaio di iscrivere la decisione nel Registro delle imprese, con riferimento a profili estranei alla programmazione contenuta nel piano, gli amministratori, hanno la scelta tra accogliere le indicazioni del notaio o rivolgersi al Tribunale che ha omologato il concordato. Nell’ipotesi in cui il notaio, se si ritiene ammissibile questa ipotesi, rifiutasse l’iscrizione per profili ritenuti invalidi già contenuti nel piano omologato, mi pare che gli amministratori, dovendo eseguire il piano in ossequio alla sentenza di omologazione, debbono necessariamente rivolgersi al Tribunale che ha omologato il concordato e in questa prospettiva trova piena giustificazione che sia quest’ultimo a valutare le eventuali contrarie indicazioni provenienti dal notaio, eventualmente accogliendole oppure riconfermando il proprio provvedimento.
La modificazione avrà effetto, secondo i principi generali, con l’iscrizione della deliberazione “completa” nel Registro delle imprese.
Un’ipotesi particolare è quella di una modificazione statutaria che si collochi all’interno di un iter procedurale. Nel caso, ad esempio, di un’operazione di fusione o di scissione, anche se la relativa deliberazione fosse contenuta compiutamente nel piano, l’atto di fusione o di scissione non potrebbero che essere adottati dopo il provvedimento di omologazione in ossequio all’obbligo di esecuzione del piano.