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La liquidazione dei beni nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e la riaffermata centralità del curatore

Giuseppe Caramia, Presidente dell’Associazione Nazionale di Coordinamento Delegati e Custodi per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e delle crisi economiche

16 Settembre 2022

Nello scritto sono illustrate le principali innovazioni apportate dal c.c.i.i. alla disciplina delle liquidazioni coattive concorsuali, dando atto dell’evoluzione normativa che in precedenza ha riguardato la legge fallimentare. Quindi, pur constatando il mantenimento del doppio sistema di liquidazione, secondo procedure competitive o secondo le norme del codice di rito, si evidenzia come la distinzione tra le due modalità è evidentemente sfumata per il deciso ingresso delle disposizioni del codice di rito in sede concorsuale. Inoltre, è condivisa la scelta legislativa di riconoscere al curatore il ruolo di protagonista nella individuazione della migliore strategia di liquidazione, in quanto soggetto che meglio di altri ha contezza di ciò che deve essere liquidato.
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1 . Premessa
L’estate dell'anno 2022, oltre che per la epocale calura, sarà annoverata negli annali anche per la entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il travaglio è andato ben oltre i tempi programmati: la legge delega è la numero 155 del 19.10.2017 e alla stessa hanno fatto seguito molteplici interventi funzionali vuoi ad adeguare il nuovo testo normativo alle esigenze consegnate dal periodo pandemico, vuoi a recepire la direttiva europea 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante «i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione», in parte anticipata dal D.Lgs. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi e successivamente assorbito dal nuovo codice concorsuale.
Quindi, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1°.7.2022 del D.Lgs. n. 83/2022, il giorno 15.7.2022 il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è definitivamente entrato in vigore, rispettando il termine di recepimento della Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency) inizialmente fissato al 17.7.2021 e successivamente prorogato di un anno a seguito della espressa richiesta formulata dal Governo italiano. 
È fatto noto che la delega prevista dalla legge n. 155 del 2017 sia stata ispirata dall’obiettivo ampiamente condiviso di realizzare una cornice normativa unitaria ed organica in materia di crisi economiche, come acclarato nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 14 del 2019 in cui si afferma che l’intervento è funzionale «all’esigenza, ormai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali». 
Ed allora il lungo lasso di tempo intercorso tra la iniziale legge delega e la piena entrata a regime del nuovo testo normativo, effetto, prima, dell’emergenza epidemiologica e, dopo, dell’instabile quadro internazionale, ha favorevolmente consentito di recepire in un unico testo i nuovi istituti necessitati dalla contingente situazione di crisi economica.
È altrettanto noto che la logica che ha ispirato il Legislatore sovranazionale è quella di favorire la conservazione delle realtà produttive risanabili, consentendo «agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di  poter beneficare di una seconda opportunità» al fine di «impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso» (considerando 1 e 2 della Direttiva UE 2019/1023); viceversa, le imprese non risanabili dovranno essere liquidate il prima possibile, al fine di evitare l’aggravio dei costi della crisi non solo per i creditori, primo tra tutti lo Stato, ma per il sistema economico in generale.
Da qui l’esigenza imprescindibile di prevedere nell’ambito della liquidazione giudiziale – espressione che manda in soffitta il termine fallimento per la sua connotazione di discredito – regole operative che diano garanzia in termini di trasparenza, efficacia ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura, sempre in funzione della massimizzazione del risultato liquidatorio e, di conseguenza, satisfattivo per i creditori.
Il Capo IV del Codice della Crisi è rubricato «Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo» e la disciplina delle modalità di liquidazione dei beni acquisiti all’attivo della procedura è contenuta nell’art. 216, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 83/2022.
Al fine di comprendere l’evoluzione normativa che ha condotto all’attuale testo di quest’ultima disposizione è opportuno ripercorre brevemente le tappe segnate dal legislatore in materia di vendite concorsuali.
2 . Le modalità di liquidazione nella Legge Fallimentare
Inizialmente la legge fallimentare del 1942 prevedeva all’art. 105 che «alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti». 
Pertanto, era previsto un rinvio secco alla esaustiva disciplina delle vendite coattive prevista dal codice di rito, attenuata unicamente dalla clausola di salvaguardia della compatibilità di queste rispetto alla specificità delle venite concorsuali. 
La riforma del 2006 ha abrogato tale rinvio ed ha affidato al curatore, nell’ambito della programmazione e conduzione della procedura, la gestione della fase liquidativa prevista dall’art. 107 L.f.; la scelta era stata dettata dall’esigenza di accelerare lo svolgimento delle procedure concorsuali, svincolando l’attività di liquidazione dalla disciplina del codice di rito  - che, invero, sino ad allora non aveva dato buona prova di sé in termini di efficienza - rimettendo al curatore l’individuazione degli strumenti più idonei alla migliore liquidazione dei beni ed alla massima soddisfazione dei creditori, nel rispetto del principio di competitività. 
L’approvazione del D.Lgs. n. 169/2007 (c.d. correttivo) ha reintrodotto la possibilità di avvalersi delle modalità di vendita previste dal codice di rito e della figura del giudice come giudice della esecuzione concorsuale, alternativamente rispetto alle vendite competitive di cui al 1° comma dell’art. 107 L.f.: il 2° comma della medesima norma riconosce al curatore la facoltà di prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Il Legislatore del correttivo è tornato sui suoi passi spinto dalla necessità di prevedere una forma di vendita coattiva organicamente ed esaustivamente disciplinata, in grado di garantire ex se il fine della massimizzazione del risultato liquidatorio, funzione imprescindibile di qualsivoglia vendita coattiva.
La campagna acquisti di norme codicistiche da parte del legislatore fallimentare prosegue nel 2015, quando con il D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015, n. 132 si introducono in sede concorsuale le disposizioni del codice di rito in tema di pubblicità (art. 490, 1° co., c.p.c.) e di versamento rateale del prezzo (artt. 569, 3° co., terzo periodo, 574, 1° co., secondo periodo, e 587, 1° co., secondo periodo, c.p.c.).
Infine, a conclusione del processo di osmosi delle norme del codice di rito in ambito di liquidazioni concorsuali competitive, interviene il Giudice delle Leggi che, con la paradigmatica pronuncia n. 90 del 17.4.2019, afferma a chiare lettere che «la normativa codicistica rappresenta pur sempre il modello generale, al quale anche la disciplina fallimentare in linea di massima si conforma», avallando quanto anticipato da esperta dottrina (SALETTI, La liquidazione dell’attivo nel fallimento tra vendite «competitive» e codice di rito, in Dir. fall., 2012, 6, 641 per il quale «le vendite esecutive costituiscono il paradigma di una vendita pubblica e competitiva, da assumere come modello per le vendite fallimentari deformalizzate, senza, per questo, doverle seguire passo a passo». Nello stesso senso BONGIORNO, La liquidazione dell’attivo nel fallimento e le c.d. «procedure competitive», in Dir. fall., 2012, 2, 135, per il quale «non sfuggirà a nessuno che, dopo l’iniziale entusiasmo per la novità delle vendite competitive, si assiste ad una tendenza sempre più frequente all’adozione – da parte dei curatori più attenti – dei meccanismi del codice di rito civile sulle vendite forzate senza incanto»).
3 . Le regole di liquidazione nel Codice della crisi e dell’insolvenza
L’attuale testo dell’art. 216 del c.c.i.i., rubricato «modalità della liquidazione», non fa altro che concludere il processo di recepimento delle disposizioni contenute nel codice di rito, facendo buon insegnamento di quanto indicato dalla Corte delle Leggi.
Tale processo è da valutare con favore, in quanto le novelle relative alle vendite forzate individuali che si sono susseguite a partire dal 2015 hanno avuto un tangibile impatto positivo in termini di efficienza e celerità delle procedure esecutive; in particolare, il buon esito delle riforme è da ricondurre al fatto che il legislatore della materia – quando non ispirato da finalità altre rispetto al buon funzionamento delle regole processuali - si è sostanzialmente limitato a positivizzare le buone prassi elaborate in un ampio arco temporale dai tribunali virtuosi, oltre al fondamentale apporto che il Consiglio Superiore della Magistratura ha fornito con le «linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari», da ultimo aggiornate con delibera del 7.12.2021.
L’utilità di quest’ultimo strumento di soft law, anche in funzione di una uniforme applicazione della legge processuale, è testimoniato dal suo recente uso in materia concorsuale: invero, con delibera del plenum del CSM del 20.7.2022 sono state diffuse le linee guida in materia di buone prassi nel settore delle procedure concorsuali al fine dichiarato di fornire «uno strumento non interferente nell’interpretazione delle norme e nell’elaborazione giurisprudenziale, ma capace di rilevare, analizzare e perfezionare le prassi organizzative gestionali connesse a molteplici orientamenti giurisprudenziali».
È bene anche rilevare che il Legislatore concorsuale, con il D.Lgs. n. 83/2022 ha apportato condivisibili modifiche al testo dell’art. 216 c.c.i.i. (Zanichelli, Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022, in www.dirittodellacrisi.it); in particolare, è stata riaffermata la centralità del curatore rispetto alle strategie di liquidazione, da un canto eliminando dal secondo comma dell’art. 216 la previsione per cui le vendite devono essere effettuate «con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato», dall’altro restituendo al curatore la possibilità di prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, modificando la iniziale previsione che rimetteva al magistrato tale scelta («Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili».)
Con tale definitivo intervento, il Legislatore ha dato riscontro alle indicazioni degli operatori volte a valorizzare la funzione del curatore nell’individuazione della migliore strategia di vendita dei cespiti acquisti all’attivo della procedura (Della Santina, Prime riflessioni sulla liquidazione giudiziale dei beni nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: ritorno al passato?, in www.ilcaso.it), scelta evidentemente condizionata dalle caratteristiche del bene da liquidare, di cui sicuramente il curatore deve avere piena contezza essendo costituto per legge amministratore e, quindi, custode dello stesso bene: è fondamentale che sia lui ad indicare nel programma di liquidazione le modalità di vendita che successivamente dovranno essere approvate dal comitato dei creditori e preliminarmente sottoposte all’attenzione del giudice delegato, il quale, in ogni caso, dovrà autorizzare il compimento di singoli atti che siano conformi al programma approvato.
3.1 . La stima
L’iter liquidatorio dovrà prendere le mosse dalla imprescindibile valutazione del bene, al fine di individuarne dapprima il valore di mercato e poi, operate le riduzioni di quest’ultimo rinvenienti dalla mancanza di garanzia per vizi ex art. 2922 c.c., il più probabile valore di liquidazione; in questo il Codice della crisi ha introdotto importanti novità rispetto a quanto previsto dal precedente art. 107 della legge fallimentare. In particolare, si prevede che l’elaborato di stima, quale condizione della vendita, dovrà essere redatto e depositato dagli esperti designati dal curatore ai sensi dell’art. 129, 2° co., con modalità esclusivamente telematiche, pena la revoca dell’incarico. Inoltre, oggi è positivamente previsto quale debba essere il contenuto dell’elaborato di stima di un bene immobile: il tecnico designato dovrà fornire tutte le indicazioni previste dall’art. 173 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c.  Il rinvio a quest’ultima disposizione ha fondamentale importanza nella prospettiva di una esaustiva informazione fornita alla platea dei potenziali offerenti, oltre che in funzione della trasparenza della vendita coattiva: l’art. 173 bis cit. è da ricondurre a quelle norme che hanno subito decisivi interventi di riforma ispirati dalla convinzione che una procedura di liquidazione impone una precisa e dettagliata descrizione del bene, al fine di attirare il maggior numero di offerenti ed esaltare il risultato liquidatorio, efficientando la procedura stessa.  Al riguardo è bene rammentare che la vendita concorsuale, in quanto vendita coattiva, è soggetta agli effetti sostanziali che il codice civile fissa per la vendita forzata: anche la vendita concorsuale realizza un acquisto a titolo derivativo in quanto, ai sensi dell’art. 2919 c.c., l’acquirente consegue il medesimo diritto vantato dal debitore con l’effetto che dovrà trovare piena attuazione il principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. come delineato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 15597/2019). Ed allora l’irrinunciabile fine della stabilità del trasferimento coattivo (Cass. S.U. 28.11.2012 n. 21110; Cass. 8.2.2019, n. 3709, Cass. S.U. 14.12. 2020, n. 28387), a garanzia dello stesso sistema delle vendite coattive, impone che l’Ufficio, e per esso il curatore, acquisisca la certificazione delle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale ovvero fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio. Nell’ipotesi in cui sia necessario ripristinare la continuità delle trascrizioni - si pensi ai beni ereditati dal debitore che non abbia trascritto l’accettazione dell’eredità - il curatore plausibilmente dovrà esporre nel programma di liquidazione la convenienza di adoperarsi per ottenere una sentenza che accerti l'intervenuta accettazione tacita proponendo la relativa domanda giudiziale, se del caso nelle forme semplificate previste dal codice di rito, per poi provvedere alla sua trascrizione (Cass. 26.5. 2014, n. 11638). 
Infine, si uniforma il criterio di liquidazione dell’esperto a quanto previsto in sede di esecuzione individuale dall'art. 161, 3° co. delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. In particolare, il compenso finale è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e non sul valore di stima, con la possibilità di liquidare acconti in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. La disposizione codifica quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 90 del 17.4.2019, evitando da un lato valutazioni generose del cespite foriere di inesitati tentativi di vendita, dall’altro disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli esperti designati in sede di esecuzione individuale.
4 . Le vendite competitive
Il 2° comma dell’art. 216 prevede che «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati». Quindi, come principale modo di vendita si è fatto riferimento alle procedure competitive a forma libera inaugurate dall’art. 107, 1° co., L.f., salvo poi mutuare nei commi successivi regole proprie delle esecuzioni individuali. Come sopra anticipato, è venuta meno l’iniziale impostazione che dava centralità al giudice delegato anche rispetto ad attività meramente operative come quelle afferenti alle modalità di vendita; il legislatore, correttamente, ha rimesso al curatore le scelte pratiche afferenti alla vendita dei beni, scelte da un lato condizionate dalla qualità e dalle caratteristiche del bene di cui solo il curatore ha piena contezza, dall’altro comunque sottoposte al vaglio del comitato dei creditori che approva il programma di liquidazione e dello stesso giudice delegato che volta per volta dovrà autorizzare i singoli atti di liquidazione in conformità a quanto previsto dal medesimo programma di liquidazione approvato.
Riguardo ai beni immobili, si onera il curatore di svolgere almeno tre tentativi di vendita all’anno, consentendogli dopo il terzo esperimento andato deserto di ribassare il prezzo «fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento». 
Partendo dalla considerazione che, se il bene è stato ben stimato, dovrebbe essere aggiudicato già al primo tentativo di vendita, stante, come vedremo, l’ammissibilità di offerte non inferiori al 75 % del prezzo base indicato nell’avviso di vendita, è evidente che i tre tentativi di vendita da svolgersi in successione nell’arco dell’anno dovrebbero comunque avvenire applicando al tentativo successivo la riduzione del 25% del prezzo di stima, analogamente a quanto previsto in sede di esecuzione individuale, in modo che la vendita successiva avvenga per il prezzo base pari all’offerta minima del precedente tentativo, non avendo alcun senso fissare la vendita successiva per il medesimo prezzo del tentativo precedente. 
Inoltre, l’ultimo periodo del 2° comma dell’art. 213 c.c.i.i. introduce una previsione di non convenienza alla prosecuzione dell’attività di liquidazione dopo l’inutile esperimento di sei tentativi di vendita «salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi». La disposizione ricalca il dettato dell’art. 164 bis delle disposizioni di attuazioni del c.p.c. in materia di definizione della procedura esecutiva per infruttuosità, con il distinguo che il nuovo codice ha riguardo ad un numero prestabilito di tentativi di vendita. È anche da dire che se si è giunti al sesto tentativo di vendita, considerando che dopo il terzo tentativo il prezzo può essere ribassato sino alla metà rispetto al tentativo precedente (applicando ai primi tentativi il ribasso del 25 % e ai successivi quello previsto del 50 %, si avrebbe un prezzo base del sesto tentativo di vendita pari a circa il 7 % del valore di stima, con offerta minima ammissibile del 5% circa), è evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto; plausibilmente nella stima sono stati omessi elementi che incidono sul valore del bene ovvero sulla sua stessa vendibilità, elementi che se fossero emersi avrebbero indotto il curatore a determinazioni diverse, quale quella di non acquisire il bene all’attivo come previsto dal 2° comma dell’art. 213 del c.c.i.i. (si pensi a tutti i casi in cui i costi di bonifica di un sito saturano il valore commerciale dello stesso).
La norma prevede che la vendita possa essere compiuta direttamente dal curatore o, in alternativa, dal delegato alle vendite; autorevoli commentatori (Farina e Saija, in La disciplina processuale delle vendite forzate concorsuali anche alla luce del CCII in Rivista dell’esecuzione forzata n. 1/2021) hanno ritenuto che per tale figura debba intendersi il professionista delegato previsto dall’art. 591 bis c.p.c.  inserito negli appositi elenchi disciplinati dall’art. 179 ter disp. att. c.p.c. ovvero per i soli beni mobili anche l’istituto di vendite giudiziarie. Tralasciando in questa sede ogni considerazione sulla ormai ultraquinquennale mancata attuazione di quest’ultima disposizione non escludendosene una sua futura riscrittura, è bene considerare che l’opzione dovrà essere plausibilmente effettuata dal curatore (in tal senso, rispetto alla L.f. Farina, La vendita delegata è inapplicabile nel concordato con cessione di beni, in ilfallimentarista.it) posto che sua precipua funzione, nell’ambito della più generale conservazione, ricostruzione e gestione del patrimonio del debitore, è anche quella di liquidare l’attivo della procedura in attuazione del principio generale di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.; pertanto, non è peregrino ritenere che l’attività di liquidazione sia tra quelle che devono essere compiute personalmente dal curatore, pur potendo prevedere nel programma di liquidazione di delegare ad altri specifiche operazioni, con l’effetto che in questo caso il compenso del delegato liquidato dal giudice è detratto dal suo compenso (art. 129 c.c.i.i. analogo all’art. 32 L.f.). Tale interpretazione pare avallata anche dall’art. 49, 3° co., lett. b) del codice, prevedendo che, con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, possano essere nominati «se utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore».
Come detto, si prevede, inoltre, che il curatore possa avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento della procedura competitiva e l’ultimo comma dell’art. 216 c.c.i.i. rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del codice, la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità di tali soggetti.
Quest’ultima previsione è stata inserita con il recente d.lgs. 17.6.2022 n. 83, analogamente a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 107 L.f.; è bene considerare che ad oggi il previsto regolamento non è stato redatto. C’è poi da chiedersi cosa intenda il legislatore per soggetto specializzato cui il curatore, ovvero il professionista delegato, può rivolgersi per il compimento di singoli atti della procedura competitiva. Si potrebbe pensare ad un soggetto dotato del portale telematico attrezzato per condurre la procedura competitiva, in grado di interfacciarsi con il portale delle venite pubbliche, considerando che anche per la vendita competitiva l’offerta dovrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il suddetto portale (4° comma). Ed allora non è peregrino ritenere che il soggetto specializzato altro non sia che il gestore della vendita telematica previsto dal DM del 26.2.2015, n. 32 recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite esecutive con modalità telematiche ed in particolare le regole per l’iscrizione nell’apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.
4.1 . L’ordine di liberazione
Nell’ambito delle procedure competitive, assoluta novità è la previsione della pronuncia da parte del giudice delegato dell’ordine di liberazione dell’immobile occupato dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura, alla stessa stregua di quanto previsto dall’art. 560 del c.p.c.  E’ fatto notorio che su questa norma si sono concentrate le attenzioni delle diverse forze politiche succedutesi al governo del Paese, determinandone continue modifiche sino all’attuale testo che, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari, vincola la pronuncia dell’ordine di liberazione all’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. Senza addentrarci nell’acceso dibattito generato dal tema della liberazione del bene pignorato e rinviando a quanto esposto da esperti commentatori (Fanticini, La liberazione dell’immobile pignorato dopo la “controriforma del 2019”, in www.inexecutivis.it; Salati, Riflessioni sul comma VI art. 560 c.p.c. così come modificato dall'art. 18-quater della legge 28 febbraio 2020 n. 8, in www.ilcaso.it) anche in relazione alla varata riforma della giustizia civile di cui alla legge 26.11.2021 n. 206 (Soldi, La custodia dell’immobile dopo la legge delega 2021, in Nel labirinto del diritto, n. 1/2022), si segnala unicamente che il codice concorsuale all’art. 147, 2° co., prevede che «la casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione», riprendendo sostanzialmente la previsione dell’art. 47 L.f. Al riguardo, si ritiene che il godimento dell’abitazione possa essere mantenuto dal debitore sino alla pronuncia dell’atto notarile con il quale si trasferisce il diritto reale all’esito della procedura competitiva; la conclusione rinviene dalla lettura della relazione illustrativa ai decreti delegati di attuazione della L. 19.10.2017 n. 155, secondo cui la disposizione è funzionale a garantire che «la casa di abitazione, di cui il debitore sia proprietario o di cui abbia il godimento in quanto titolare di un diritto reale limitato sulla stessa, non possa essere distratta da tale uso, nei limiti in cui è necessaria per lui e la sua famiglia, fino a quando l’immobile non è stato liquidato» e ciò analogamente a quanto previsto dall’art. 560 c.p.c. (in tal senso Penta, La liquidazione dell’attivo fallimentare, Padova, 2016, 124). Specularmente dovrà aversi riguardo alla norma del codice di rito tutte le volte in cui il debitore assuma una condotta ostruzionistica, non dando corso alle richieste di visita di potenziali offerenti, o quando il bene non sia mantenuto in buono stato, legittimando il curatore a chiedere l’ordine di liberazione prima della liquidazione. Lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano stati più tentativi di vendita andati deserti: è evidente che un immobile occupato dal debitore è meno appetibile rispetto ad uno libero ed allora non è da escludere che prima di arrivare al sesto tentativo di vendita e far dichiarare la procedura infruttuosa ai sensi dell’art. 213 c.c.i.i., il curatore debba chiedere la pronuncia dell’ordine di liberazione e mettere in vendita il bene come libero (Cass., 10.6. 2020, n. 11116). Circa le modalità di attuazione dell’ordine di liberazione, si prevede che sia il giudice delegato a potersi avvalere della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 68 del c.p.c.; è appena il caso di rilevare che sarebbe stato più opportuno riconoscere tale facoltà non al giudice delegato, ma al soggetto investito dell’incarico di eseguire l’ordine, e cioè al curatore.     
5 . Le vendite secondo il codice di procedura civile
Alternativamente rispetto alla modalità competitiva, il 3° comma dell’art. 216 c.c.i.i. prevede che il curatore possa proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di rito, esattamente come dispone l’art. 107 L.f., sì mantenendo il doppio sistema di liquidazione introdotto con il correttivo di cui al D.Lgs. del 12.9.2007 n. 169. In realtà la distinzione tra le due modalità è evidentemente sfumata dal nuovo codice, posto che le disposizioni del codice di rito hanno fatto massiccio ingresso in sede concorsuale; si pensi a quanto previsto circa l’ordine di liberazione, il contenuto della perizia di stima, la centralità del portale delle venite pubbliche e dello strumento telematico in generale, l’ammissibilità dell’offerta inferiore di non oltre il 75 % del prezzo base. Tale risultato non è altro che la presa d’atto da parte del legislatore concorsuale che le vendite coattive come disciplinate dal codice di rito da un canto sono ontologicamente competitive, geneticamente preordinate alla massima realizzazione monetaria del bene, dall’altro si sono rivelate efficienti alla stregua delle fondamentali modifiche normative varate nel 2015.  Come già anticipato, il D.Lgs. 83/2022 ha restituito al curatore la scelta tra le due opzioni, scelta che dovrà essere ispirata dalle peculiarità del bene da liquidare, esposta nel programma di liquidazione per essere condivisa con il giudice delegato ed il comitato dei creditori cui è stata tolta la possibilità di proporre modifiche al programma. Ed allora le determinazioni in ordine al più idoneo regolamento di vendita dei beni acquisiti dalla procedura dovrà prendere le mosse dal fatto che la legge fallimentare prima ed il codice ora privilegiano la cessione unitaria o aggregata del compendio, al dichiarato fine di preservare la continuità aziendale: l’attuale art. 214 del c.c.i.i., come l’omologo art. 105 della L.f. prevede che alla liquidazione dei singoli beni si dovrà procedere solo «quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori» (De Carolis in Commento al decreto legislativo 12.1.2019 n. 14, a cura di M. Giorgetti,). Ed allora la scelta per modelli competitivi deformalizzati di liquidazione concorsuale dovrà essere fatta tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un compendio suscettibile di qualificazione aziendale come complesso di beni organizzati al fine della produzione o scambio di beni o di servizi, per il semplice fatto che il codice di rito non disciplina la vendita di beni complessi e, quindi, è opportuno individuare soluzioni su misura adeguate alla specificità di ciò che si deve liquidare; in questo caso sarà compito del curatore esporre nel programma la strada più idonea per la migliore liquidazione, se del caso mutuando le regole di vendita previste dal codice di rito. Viceversa, in fattispecie in cui non sia possibile qualificare nei suddetti termini i beni acquisiti alla massa, l’utilizzo del sistema codicistico, soprattutto se si tratta di beni immobili o mobili registrati di un certo valore, potrà essere preferito in quanto sistema organicamente disciplinato e da tempo collaudato.
Pertanto, nel caso in cui si opti per la strada codicistica, dovrà applicarsi lo statuto delle liquidazioni coattive esecutive, divenendo il giudice delegato giudice dell’esecuzione collettiva. Merita in questa sede soffermarsi sulla questione afferente all’obbligatorietà di delegare ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all’art. 179 ter disp. att. c.p.c. il compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., nel caso in cui sia stata preferita la modalità di vendita secondo il codice di rito. Al riguardo, competente commentatore (Saija, in La disciplina processuale delle vendite forzate concorsuali anche alla luce del CCII, in Rivista dell’esecuzione forzata, n. 1/2021), premettendo la presenza di opinioni discordanti sul tema, conclude affermando la piena compatibilità della delega ex art. 591 bis c.p.c. rispetto a quanto previsto dalla nuova disciplina concorsuale nel testo anteriore alla novella operata dal D.Lgs n. 83/2022, che, si ribadisce, ha rimesso al curatore la scelta tra le due modalità di liquidazione. Al riguardo non può farsi a meno di considerare che, come sopra illustrato, tra i compiti normativamente affidati al curatore vi è quello di liquidare l’attivo della procedura, pertanto, tale attività dovrà essere da lui compiuta, pur potendo farsi autorizzare dal Comitato dei creditori a delegare ad altri specifiche operazioni con l’effetto che in questo caso il compenso del delegato liquidato dal giudice è detratto dal suo. Ed allora qualche dubbio circa l’applicabilità della delega obbligatoria in sede di vendita concorsuale è suscitato vuoi dalla clausola di compatibilità con le specificità della liquidazione concorsuale, vuoi da un generale principio di efficienza delle procedure liquidatorie, che induce a favorire la concentrazione dei compiti in capo allo stesso curatore, fulcro dell’intera procedura e quindi anche delle operazioni di liquidazione (Farina, La vendita delegata è inapplicabile nel concordato con cessione di beni, in ilfallimentarista.it, secondo cui l’esclusione della obbligatorietà della delega in sede di vendita, disposta ex art. 107, 2° co., l. fall., rinviene dal fatto che l’interesse perseguito dal legislatore ci sembra consistere unicamente nella migliore (più elevata e rapida) soddisfazione dei creditori e non nel proliferare delle nomine dei professionisti (curatori e non). Ad ogni buon conto, in una prospettiva meramente pratica ma rispondente agli interessi di speditezza ed efficienza della procedura, si ritiene che, pur ammettendo l’obbligatorietà della delega, questa possa essere conferita allo stesso curatore, ove risulti inserito negli elenchi dei soggetti delegabili.
6 . L’obbligatorio uso delle procedure telematiche nelle vendite concorsuali
Il 4° comma dell’art. 216 c.c.i.i., avendo riguardo tanto alle vendite competitive quanto a quelle disciplinate dal codice di rito, prevede che le stesse debbano svolgersi esclusivamente in via telematica tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. La clausola di deroga alla obbligatorietà della vendita telematica è identica a quella prevista dall’art. 569, 4° co., c.p.c. e, quindi, il curatore dovrà motivare nel programma di liquidazione le ragioni che suggeriscono in concreto la vendita con modalità analogica. La disposizione è da leggere in combinato disposto con la previsione contenuta nel 7° comma, secondo cui le offerte di acquisto sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche. Pertanto, dalle tre forme di vendita telematica previste dal Decreto Ministeriale del 26.2.2015 n. 32. dovrà escludersi la vendita mista che consente la presentazione di offerte sia telematiche che cartacee (D’Alonzo, Il procedimento di vendita nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: quando la disciplina dell’esecuzione individuale diventa modello virtuoso, in www.inexecutivis.it). La scelta è sicuramente da condividere, in quanto il sistema di vendita misto tende a svilire la finalità di trasparenza propria della vendita telematica, ammettendo la presenza fisica degli offerenti e, quindi, il rischio di turbative. 
7 . Le ulteriori disposizioni afferenti alle vendite competitive
Al fine di attribuire un contenuto concreto al concetto di competitività da realizzare assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati, il c.c.i.i. fissa una serie di paletti imprescindibili che dovranno essere rispettati: il curatore è onerato della pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Anche in sede concorsuale il sistema pubblicitario delle vendite avviene obbligatoriamente per via telematica, mediante pubblicazione sul suddetto portale ministeriale https://pvp.giustizia.it/pvp/ di tutti i dati d’interesse per i potenziali offerenti, sostanzialmente riscontrabili nella perizia di stima. Come noto, l’idea di fondo che ha mosso il legislatore a concentrare tutti gli avvisi afferenti alle liquidazioni coattive in un unico portale è quella di creare un contenitore di informazioni in grado di indirizzare e orientare il potenziale acquirente nel mercato delle vendite coattive, e ciò con il prospettato fine di rendere le vendite coattive il più possibile vicine, in termini di prezzo, alle vendite libere. Tale prospettiva è anche supportata, a livello comunitario, dalla realizzazione di una piattaforma europea (denominata LEILA, muLtilingual European platform for judIciaL Auctions), in cui saranno raccolte e messe a disposizione dei cittadini tutte le informazioni relative alle aste giudiziarie che si svolgono negli Stati membri (Blasone, A proposito di Leila il portale europeo per le aste giudiziarie telematiche, in cfnews.it); anche in questo caso il fine è quello di agevolare l’accesso degli interessati/potenziali offerenti alle informazioni relative alle vendite coattive e, per l’effetto, di aumentare la competitività e l’efficacia delle aste giudiziarie a livello comunitario. 
È bene rammentare che la pubblicità come strumento di diffusione della notizia di vendita coattiva, a garanzia della stessa trasparenza della procedura, è idonea ad estirpare quelle asimmetrie informative che in passato hanno determinato il mancato raggiungimento del fine intrinseco di qualsivoglia procedura competitiva, quale la massimizzazione del prezzo di vendita; non a caso il Giudice della nomofilachia, in tema di vendita esecutiva, ha statuito a chiare lettere che «le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore» (Cass., 7.5. 2015, n. 9255).
7.1 . La visita del bene da liquidare
Mentre nel caso di vendita da svolgere secondo le norme dell’esecuzione individuale, sarà il giudice delegato a fissare nell’ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. le modalità di visita del bene, in caso di vendita competitiva l’interessato al bene da liquidare dovrà formulare apposita domanda tramite il portale delle vendite pubbliche, riconoscendo agli interessati il diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. Inoltre, il 6° comma dell’art. 216 c.c.i.i. codifica basilari regole di condotta del custode del bene da liquidare, prevedendo che la richiesta di visita sia informazione riservata al curatore o al delegato alla vendita e che gli accessi dei potenziali offerenti debbano avvenire con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. Al riguardo, il riconoscere agli interessati un diritto di visita genera qualche riserva in relazione agli strumenti attraverso i quali attuare tale diritto, non potendosi riconoscere un diritto ad un soggetto del tutto estraneo alla procedura, quanto meno sino a quando non formuli l’offerta; è evidente che l’omesso riscontro ad una richiesta di visita del bene determina un pregiudizio per la procedura e non necessariamente per colui che presenta domanda di visita, il quale potrebbe non avere un interesse concreto ad offrire. La condotta, se del caso, potrà essere rilevata ai fini della revoca, considerando che il sistema di prenotazione tramite il portale delle venite pubbliche consente proprio di monitorare vuoi le richieste e, quindi l’appetibilità del bene, vuoi il riscontro da parte del curatore, il quale potrà comunicare per email la data dell’accesso dando atto con apposito verbale di visita del suo effettivo svolgimento. Inoltre, uno strumento utile per dare contezza del bene, evitando l’accesso fisico, potrebbe essere l’uso del tour virtuale, se del caso predisposto dallo stesso stimatore ovvero da soggetto specializzato nel caso di bene di rilevante valore. 
7.2 . La pubblicità aggiuntiva
Oltre alla pubblicità obbligatoria dell’avviso di vendita e dei relativi allegati informativi sul portale delle vendite pubbliche, è previsto che il curatore possa avvalersi di ulteriori forme di pubblicità in funzione della massima informazione e partecipazione degli interessati. La previsione è da riporre nella cassetta degli attrezzi che il curatore ha a disposizione per realizzare la liquidazione dell’attivo della procedura e che in taluni casi potrà rivelarsi decisiva.
Invero, l’aver rimesso al curatore la determinazione delle modalità di vendita, implica che lo stesso professionista – una volta acquisita piena contezza del bene da liquidare all’esito della redazione della perizia di stima obbligatoria e dal contenuto dettagliatamente codificato – dovrà indicare nel programma di liquidazione gli opportuni strumenti di pubblicità mirata al fine di raggiungere i potenziali interessati, evitando che l’informazione arrivi a chi plausibilmente non è interessato a quel tipo di bene.
In altre parole, avendo riguardo alle caratteristiche e peculiarità di ciò che deve essere liquidato, la pubblicità dovrà essere tanto più estesa quanto più altro e indistinto può essere il pubblico dei potenziali interessati, come nel  caso di un bell’appartamento in una zona prestigiosa di una grande città; viceversa, se la liquidazione ha ad oggetto un compendio aziendale destinato alla produzione di un determinato bene, la pubblicità dovrà essere mirata a consegnare la notizia di vendita quanto meno a tutti coloro che svolgono la medesima attività anche attraverso i canali informativi delle associazioni di categoria. Per conseguire questo risultato, potrà valutarsi l’opportunità di incaricare un gestore di banche dati informatiche (c.d. big data) in grado di fornire indicazioni nominative su soggetti potenzialmente interessati ad acquisire quel bene cui evidentemente indirizzare la notizia di vendita coattiva.
7.3 . L’inefficacia dell’offerta
Il 7° comma dell’art. 216, senza descrivere il contenuto dell’offerta, si limita ad indicarne le condizioni di inefficacia da cui dedurre a contrario che l’offerta  - da formularsi esclusivamente in via telematica mediante il portale delle vendite pubbliche - è ammissibile se: a) perviene entro il termine stabilito nell’avviso di vendita redatto dal curatore e pubblicato sul portale delle vendite pubbliche, b) l'offerente ha prestato cauzione nella misura indicata nel medesimo avviso, c) se inferiore di non oltre un quarto del prezzo stabilito nel medesimo avviso di vendita redatto dal curatore. La norma riecheggia il contenuto dell’art. 571 c.p.c. afferente alla disciplina dell’offerta di acquisto; in particolare, il codice della crisi fa propria la previsione di offerte minime ammissibili pari al 75 % del prezzo base indicato per ciascun esperimento di vendita, condividendo la finalità acceleratoria perseguita dalla novella introdotta dal D.L. 27.6.2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6.9.2015 n. 132. Tale previsione in ambito di esecuzioni individuali ha avuto un tangibile impatto positivo nella riduzione dei tempi di liquidazione, allargando la platea degli offerenti attratti dalla convenienza dell’eventuale aggiudicazione per tale importo ridotto. È anche da dire che per controbilanciare il gioco dei ribassi ed evitare l’aggiudicazione per il prezzo pari all’offerta minima, il medesimo legislatore della riforma del 2015 ha previsto sia il potere del giudice dell’esecuzione di non dare corso alla vendita, quando ritiene che con un nuovo tentativo di vendita possa essere conseguito un prezzo maggiore (art. 572 c.p.c.), sia implementando l’istituto dell’assegnazione che consente al creditore una migliore liquidazione del bene, dovendo la relativa istanza essere esercitata per il prezzo base; da ciò la prevalenza dell’istanza di assegnazione rispetto all’unica offerta avanzata nella misura minima ammissibile, ovvero nel caso in cui la gara tra più offerenti minimi abbia condotto ad un prezzo comunque inferiore al prezzo base. La conseguenza è che se si vuole evitare che in sede di vendita concorsuale vengano formulate esclusivamente offerte minime, senza alcun rischio per l’unico offerente di vedersi soppiantato, dovrà essere sdoganato anche in questo settore l’istituto dell’assegnazione come disciplinato dal codice di rito. Tale prospettiva, del resto, è stata anticipata da una pronuncia di merito (Trib. Larino 10.11.2016 in www.ilfallimentarista.it) che ha dato ingresso nella procedura fallimentare all'istituto dell'assegnazione dei beni come disciplinato nel codice di rito, a condizione che non si alteri la par condicio creditorum e che l’assegnazione risulti più conveniente rispetto all’alternativa della vendita, e ciò al fine di perseguire l’interesse di sistema alla celere definizione della procedura con il massimo risultato liquidatorio. Inoltre, nella Relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155, si legge che «a tutte le vendite, ivi comprese quelle che avvengono con procedure competitive, trovano applicazione gli artt. 585 (Versamento del prezzo) e 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo) cod. proc. civ., in quanto compatibili».
7.3.1 . La fine delle offerte in aumento
Infine, è da segnalare la precisa scelta del legislatore di abrogare la possibilità di effettuare offerte in aumento: come noto, il 4° comma dell’art. 107 della L.f. riconosce al curatore la possibilità di sospendere la vendita nel caso in cui venga formulata una offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo di aggiudicazione, configurando un sistema analogo a quello della vendita con incanto previsto per le esecuzioni individuali. È altrettanto noto, che quest’ultimo sistema di liquidazione è stato sostanzialmente abbandonato dal legislatore del 2015, che ha previsto come modalità normale della vendita coattiva quella senza incanto, relegando la diversa modalità solo nel remoto caso in cui il giudice della esecuzione ritenga che la vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c.: la scelta si è rivelata particolarmente opportuna, in quanto il sistema dei rilanci dava adito a fenomeni patologici di turbative d’asta, minando il principio di stabilità dell’aggiudicazione e, quindi, di celere e spedito svolgimento della procedura esecutiva (sul punto v. Codice delle Esecuzioni, sub art. 584 c.p.c., Milano, 2022). Il legislatore del codice della crisi ha opportunamente recepito tale innovazione, volta ad eliminare il previgente supplemento di vendita, perseguendo il medesimo obiettivo di definitività della vendita concorsuale e celerità della procedura.
8 . Conclusioni
Sembra potersi concludere - da soldato semplice operante nelle esecuzioni individuali e collettive – che la disciplina della liquidazione nel codice della crisi, sinora trattata nei profili ritenuti rilevanti, sia da salutare con favore; decisivo appare l’aver rimesso al curatore le scelte operative afferenti agli strumenti previsti per la liquidazione dell’attivo concorsuale. L’obiettivo del buon esito della procedura di liquidazione e della prodromica migliore pianificazione strategica della stessa dovrà essere la stella polare per l’operato del curatore, il quale è chiamato a rendersi parte attiva nell’individuazione della migliore soluzione dal suo punto di vista, certo privilegiato in quanto proveniente da chi deve avere piena contezza di ciò che deve essere liquidato, pur con il previsto sistema di controlli e autorizzazioni che il codice della crisi ha mantenuto rispetto al testo fallimentare.
Parallelamente è evidente che si è persa l’occasione per dettare una disciplina organica delle vendite competitive deformalizzate, avendo il legislatore spesso operato il copia e incolla delle norme del codice di rito, andando per così dire sul velluto, omettendo di fornire opportune indicazioni rispetto a elementi fondamentali dell’offerta quali la sua irrevocabilità o meno, la perdita della cauzione in caso di mancato versamento del saldo prezzo, le regole della gara in presenza di più offerte.
Ed allora l’interprete è chiamato a colmare le lacune che l’applicazione pratica delle nuove norme gli consegnerà, avendo come bussola l’insegnamento della Corte costituzionale per cui «la normativa codicistica rappresenta pur sempre il modello generale, al quale anche la disciplina fallimentare in linea di massima si conforma», nella piena consapevolezza che il tema della contendibilità degli assets aziendali riveste carattere strategico, non solo per l’esito della singola procedura, ma per il sistema concorsuale in generale.

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