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Saggio

La fase introduttiva del percorso di composizione negoziata, le prime indicazioni operative e la conclusione anticipata della procedura*

Tommaso Nigro, Dottore Commercialista in Salerno

10 Febbraio 2022

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il contributo analizza in chiave anche pratica le prime applicazioni della composizione negoziata con un particolare focus sull’ operatività della piattaforma, nel contempo fornendo elementi di prassi per la redazione del primo incontro e per l’archiviazione del procedimento.
Riproduzione riservata
1 . Premessa
La regolamentazione dell’istituto della nuova composizione assistita della crisi di impresa è contenuta nell’art. 5 del D.L. n. 118/2021, poi convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021, e presenta, tra i tratti essenziali, l’utilizzo di una piattaforma gestita con sistemi telematici i cui contenuti vengono declinati, nelle linee generali, all’art. 3 del medesimo D.L. 118/2021. 
Il “processo” di composizione prende ingresso con il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, da attuarsi esclusivamente tramite compilazione di un modello standardizzato reso disponibile sulla piattaforma stessa, contenente le informazioni utili sia ai fini della nomina che allo svolgimento dell’incarico secondo le disposizioni tecniche ed operative contenute nel Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021. È poi prevista, al comma 3, l’elencazione della documentazione che l’imprenditore è tenuto ad inserire nella piattaforma al momento della presentazione dell’istanza; corredo che tende a fornire il completo quadro patrimoniale e finanziario dell’impresa (anche in forma prospettica e con riferimento alle iniziative industriali che si intende adottare) come risultante dall’elaborazione di dati interni all’azienda, implementato dalle c.d. “fonti esterne” dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, dell’INPS e degli altri enti previdenziali, nonché della Centrale Rischi. 
Documentazione apparentemente completa ed utile a verificare la condizione dell’azienda istante, che pecca però di una mancanza di attestazione di veridicità dei dati; apparendo, altresì, singolare che la situazione aggiornata, risalente a non più di 60 giorni, faccia riferimento ai soli dati patrimoniali e finanziari e non anche alla situazione economica[1] (indicazione, tra l’altro, confermata anche dal modello di domanda di accesso di cui all’allegato 2 del Decreto Dirigenziale). 
A seguito dell’istanza, l’apposita Commissione individua l’esperto, il quale, una volta officiato, dopo aver verificato la propria indipendenza rispetto all’imprenditore[2], è chiamato ad un ulteriore screening in ordine al possesso delle sue competenze ed alla disponibilità di tempo necessari per lo svolgimento dello specifico incarico, assicurando il corretto compimento dello stesso. Poiché la norma fa riferimento a quel professionista già abilitato a svolgere la funzione di esperto, appare chiaro come la disposizione sia volta a responsabilizzare ancor più il professionista officiato in ordine alle eventuali difficoltà che questi possa intravedere nello svolgimento di quello specifico incarico in cui deve cimentarsi, anche tenendo conto del “momento professionale”, più o meno intenso, che lo stesso vive; essendo, in ogni caso previsto, il limite di non più di due incarichi da esercitarsi contemporaneamente. 
L’accettazione, conformemente a quanto già in uso negli incarichi giudiziali, va perfezionata entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina e va formalizzata per iscritto con deposito in piattaforma; in caso di mancata accettazione sarà necessario fornire comunicazione riservata alla Commissione che dovrà provvedere a nuova designazione potendo verosimilmente ritenere che la sostituzione debba essere operata di ufficio anche in caso di inerzia del professionista e di inutile decorso del termine. 
La fase più propriamente operativa è poi declinata dal comma 5 dell’art. 5. L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, “anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, se nominati o se in carica”. L’imprenditore è parte attiva e propulsiva del procedimento e può farsi assistere da consulenti, ragion per cui deve ritenersi che la norma releghi l’esperto a funzioni di “ausiliatore”, nel contempo, però, affidandogli le sorti dell’intero procedimento, essendo a lui demandato il delicato compito di decidere se dare impulso, o meno, alla procedura. È, infatti, previsto che solo nell’ipotesi in cui questi valuti l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento darà avvio alla fase delle consultazioni, incontrando le parti interessate al processo di risanamento e prospettando (rectius, illustrando) le possibili strategie di intervento [3]calendarizzando poi i successivi incontri a tempistica ravvicinata; nella alternativa ipotesi il professionista officiato sarà tenuto a dare notizia all’imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio dell’inesistenza dei presupposti favorendo l’archiviazione dell’istanza di composizione. 
L’incarico si svolge per un periodo confinato, ordinariamente non superiore a 180 giorni -prevedendo una proroga quando tutte le parti lo richiedano e l’esperto vi acconsenta-, decorsi i quali, senza che sia stata individuata una soluzione adeguata, lo stesso può considerarsi concluso. 
Ulteriore deroga è prevista quando la prosecuzione dell’incarico è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al Tribunale al fine di ottenere la conferma delle misure protettive e cautelari (art. 7) o l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l’azienda (art. 10). 
A conclusione del percorso, l’esperto è tenuto a redigere una relazione finale da trasmettere all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, anche al Tribunale, al fine di provocare la declaratoria di cessazione degli effetti delle misure e dei provvedimenti concessi (comma 8).
Dunque, un percorso ben definito ed adeguatamente cadenzato nei tempi, tuttavia non del tutto soddisfacente in ordine all’effettiva attività richiesta all’esperto, limitandosi la norma a tratteggiare e, se vogliamo, anche ad enfatizzare la funzione di “illustratore”, “facilitatore” e “mediatore” del professionista, rinviando, per le indicazioni operative, a quanto previsto nel Decreto dirigenziale; con un rimando che, anche dopo l’ attenta lettura del decreto, lascia ancora aperti alcuni interrogativi in ordine alle funzioni dell’esperto e qualche evidente incongruenza, il che induce ad alcune ulteriori riflessioni anche in chiave prettamente operativa. 
2 . Finalità e contenuto del Decreto dirigenziale
In via preliminare necessita indagare il ruolo che il Legislatore ha voluto affidare al Decreto Dirigenziale, che rappresenta uno dei pilastri sui quali si fonda il nuovo istituto, essendo ad esso demandato il compito di fornire un chiaro quadro di riferimento a vantaggio, in primo luogo, dell’imprenditore che, in presenza di un percorso già svelato nelle intenzioni, possa più facilmente superare quelle ataviche resistenze dettate, molto spesso, dalla difficoltà di comprendere il futuro che gli si prospetta all’esito dell’accesso alla composizione negoziata[4].
L’elaborato è frutto del recepimento della nota prot. DAG 0192879.E del 27 settembre 2021, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministero aveva trasmesso, per le valutazioni di competenza, in vista dell’adozione del Decreto dirigenziale di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, “il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dal Ministra della Giustizia con Decreto del 22 aprile 2021”. Il documento si compone di cinque sezioni - rispettivamente concernenti: Sezione I “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” disponibile on line; Sezione II “Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza”; Sezione III “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”; Sezione IV “La formazione degli esperti”; Sezione V “La piattaforma” - e tre allegati - a loro volta concernenti Allegato 1 “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”, Allegato 2 “Istanza on line”, Allegato 3 “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”; ed ha la dichiarata finalità di recepire le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa. 
3 . La preliminare fase di accesso alla procedura- la compilazione e l’esame della domanda
Le indicazioni che si ritraggono dalla congiunta lettura della norma e del Decreto Dirigenziale consentono di comporre un primo corredo utile per orientare l’imprenditore e l’esperto che, nelle rispettive vesti, sono chiamati a popolare questo nuovo contesto; non mancando, allo stato, alcune difficoltà interpretative che qui si vanno ad analizzare. 
Preliminare all’avvio del percorso è, come già rappresentato, la redazione della domanda poiché, laddove si voglia accedere all’istituto, è necessario che l’impresa richieda la nomina dell’esperto e, conseguentemente, venga “dotata” di detto professionista. 
Sicché il primo “presupposto” per validare il corretto incardinamento della procedura è costituito dalla redazione della domanda che, per espressa disposizione contenuta nel Decreto Dirigenziale, va compilata in tutti i suoi campi, con le allegazioni in esso contenute e secondo il rigido schema declinato all’”Allegato 2- Istanza on line”[5].
Contenuto obbligatorio che, dunque, legittima un duplice interrogativo, ovvero se la sua corretta compilazione ed allegazione costituisca un primo sbarramento all’ingresso (sicché l’errata compilazione, impedirebbe l’accesso al beneficio) e, in caso di risposta affermativa, quale sia l’organo deputato a rilevare le eventuali incongruenze. 
Su entrambi i punti la norma tace e neppure la lettura del Dirigenziale consente di trarre elementi univoci. 
Provando a ragionare in termini sistematici è possibile valorizzare alcune parti della disposizione normativa primaria e dello stesso Decreto Dirigenziale evidenziando, da un lato, l’assenza di un precetto positivo in ordine alla caducazione della domanda irregolarmente presentata (in quanto mancante dell’allegazione necessaria), e, dall’altro, il particolare tenore del comma 1 dell’art. 5, a mente del quale “ L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato”; evidenze che, lette congiuntamente, farebbero militare per un ingresso in procedura “a maglie larghe” riconoscendo all’istanza una mera valenza informativa -in tal senso valorizzando l’inciso “contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico”-.
E la conferma si ritroverebbe anche nel laconico tenore dell’art. 3 del D.L. 118/2021 che, parimenti, tace in ordine alla possibilità che la Commissione costituita presso le Camere di Commercio (o lo stesso Segretario Generale per le procedure minori) possa sindacare la richiesta di nomina, rilevare carenze documentali e/o richiedere integrazioni[6]; ritenendo, tra l’altro, detto adempimento stridente con l’accelerata sequenza procedimentale che sovraintende alle decisioni della Commissione. 
D’altronde, in linea con il favor del legislatore, la riconosciuta facoltatività dei due “pilastri aziendalistici” del percorso, ovvero il “test pratico” ed il “piano di risanamento” -che, come noto, possono essere compilati e redatti anche dopo la nomina dell’esperto-, inducono a ritenere che anche le altre informazioni ed allegazioni possano non assumere carattere vincolante. 
Certo è che tale impostazione rischia di creare un sovraccarico di ingresso in procedura ed anche falsare le statistiche circa l’effettiva valenza dell’istituto, consentendo a tutti i soggetti, anche non meritevoli, di entrare in piattaforma. Qui occorrerà fare affidamento sulla sensibilità dei professionisti dell’imprenditore, auspicando che questo primo atto di impulso procedimentale sia a sua volta preceduto da una preventiva valutazione, anche attraverso l’utilizzo del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, delle effettive e concrete possibilità di risanamento, anche immaginando e sperimentando un epilogo tra quelli previsti all’art. 11 del DL 118/2021; per di più confidando sull’osservanza dell’art. 2086 C.C. e sugli obblighi di correttezza e buona fede declinati all’art. 4. 
Tuttavia, sotto altro angolo visuale, non va sottaciuto che un accesso inconferente avrà vita breve, dovendosi l’imprenditore confrontarsi sin da subito con le competenze dell’esperto nominato, dinanzi al quale è da ritenere che si giochi l’intera partita[7]. 
Non, per vero, per effetto della disposizione di cui al punto 1.1 del Dirigenziale [8] -in quanto il richiesto “esame della domanda” sembra piuttosto finalizzato a verificare eventuali incompatibilità-, ma nel momento in cui questi, dopo aver convocato e sentito l’imprenditore, si accorga dell’inesistenza di concrete prospettive di risanamento (e, dunque, anche delle iniziali carenze di allegazione se rilevanti) e favorisca, nei termini del comma 5 dell’art. 5, l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
Se la questione si risolve nei termini sopra espressi, resta priva di contenuto anche la prescrizione relativa all’obbligatoria allegazione del “certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, della “situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1”, del “ certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, nonché dell’”estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi”. Allegazione che, in prima lettura, sembrava essere uno tra gli elementi capaci di precludere, se non disponibile, l’accesso, in considerazione del chiaro tenore letterale che imponeva, ed impone tutt’ora, il deposito dei certificati e non delle mere richieste.. 
In tal senso, posto che i tempi di risposta degli enti variano da 30 giorni (per l’Agenzia delle Entrate) a 45 giorni (per gli INPS ed INAIL) era sembrato sussistere in capo all’imprenditore un dovere di anticipazione delle richieste agli Enti, in maniera tale da ottenere le prescritte certificazioni in tempo utile per il deposito della domanda. Evidentemente così non è, perché riconoscere un’assenza di inammissibilità della richiesta non corredata da tutta la documentazione elencata, significa validare un’ipotesi di accesso corredata anche solo dalla prova di aver semplicemente operato le richieste agli Enti.
Per di più occorre ora anche coordinare il testo del D.L. 118/2021 e le prescrizioni del Decreto Dirigenziale con gli ulteriori innesti recati dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233, di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR, che ha integrato, dal 1° gennaio 2022, la disciplina della composizione negoziata.Norma che introduce, tra gli altri, l’art. 30 ter prevedendo il collegamento della piattaforma telematica nazionale alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione, con facoltà per l’esperto di accedere a dette banche di dati, previo consenso prestato dall'imprenditore, nonché di estrarre la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
Disposizione che, recata in una sede evidentemente poco congeniale rispetto all’organico impianto normativo della L.147/2021, crea, al momento, un’evidente incongruenza con le prescrizioni del Decreto Dirigenziale, il quale, con l’immutata “Istanza on line”, prescrive ancora un’allegazione sostanzialmente superata da un dichiarato “collegamento” della piattaforma con le altre banche dati.[9] 
4 . L’accettazione dell’esperto, le principali funzioni della piattaforma e le interlocuzioni tramite detto strumento
L’accesso in piattaforma, tramite procedura telematica ed avente ad oggetto la “domanda on line” apre, dunque, la partita della composizione negoziata con trasmissione della richiesta alla Commissione che, sulla scorta dei curricula, individua l’esperto più confacente all’incarico da svolgere e dispone la nomina in conformità al modello disponibile nell’area pubblica della piattaforma. 
La comunicazione della nomina avviene a cura di Infocamere dall’indirizzo composizione.negoziata@cert.camcom.it all’indirizzo pec dell’Esperto designato il quale, previa verifica della propria indipendenza rispetto all’imprenditore e del possesso congiunto di competenze e di tempo, accetta l’incarico entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, utilizzando esclusivamente l’apposito modello [10]che, compilato e firmato digitalmente, va caricato in piattaforma, attraverso l’upload nell’apposita area.[11]
L’accettazione va poi immediatamente comunicata anche all’imprenditore a mezzo posta elettronica certificata, evidentemente richiedendosi tale ulteriore passaggio come maggiore tutela, posto che l’impresa ben potrebbe conoscere gli esiti dalla mera consultazione della piattaforma alla quale accede liberamente. E’ da ritenere che l’adempimento sia stato volutamente rafforzato in considerazione dei termini stringenti imposti all’imprenditore in caso di richiesta di misure cautelari e protettive; in tal caso sarà opportuno accompagnare la trasmissione del documento con l’indicazione degli ulteriori incombenti, per il cui dettaglio si rinvia al paragrafo 6.
La norma non impone un flusso informativo di ritorno verso la Commissione che ha disposto la nomina che, invece, è necessario nei casi di mancata accettazione (dovendo questa provvedere a nuova designazione); tuttavia sarà buona prassi prevedere la trasmissione della nota di accettazione anche alle singole pec dei membri della commissione. 
La piattaforma, nell’area riservata, prevede le seguenti sezioni: 1) Dati Proponente, 2) Impresa Proponente, 3) Membri Commissione, 4) Esperto, 5) Segretario, 6) Invitati dal rappresentante dell'impresa,7) Cassetti riservati, 8) Documentazione Istanza,9) Altra Documentazione. Le prime 5 sezioni contengono dati meramente anagrafici e riferiscono ai diversi soggetti attori della fase introduttiva; quella relativa al punto 8 accoglie tutti gli allegati all’istanza principale, mentre le sezioni 6 e 7 consentono di creare i cd. “cassetti informatici” il cui accesso è regolamentato in maniera differente tra i singoli soggetti invitati. L’ultima apposita area, denominata “Altra documentazione” accoglie tutte le comunicazioni e provvedimenti successivi alla prima istanza e, all’interno di essa, è possibile effettuare nuovi caricamenti di documentazione. [12]
L’apertura del procedimento crea un flusso informativo in piattaforma tra imprenditore, esperto e Segretario della Camera di Commercio competente, e consente all’Esperto di visionare e poi anche scaricare (ma solo dopo l’accettazione) tutti gli allegati alla domanda; ad ogni caricamento ed implementazione dei dati viene inviata apposita pec informativa.
Si pone, anche in tal caso, un problema di coordinamento con le modifiche, non ancora recepite in termini operativi, recate dall’art. 30 quater della L. 233/2021, di conversione del DL 152/2021[13]; di più non appare chiaro il funzionamento dell’evocata “virtual data room” quale “apposita area, secretata, accessibile solo agli offerenti ed all’esperto o a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono essere presentate le offerte per la cessione dell’azienda, di suoi rami o di altri beni”, che, per quanto è dato comprendere,[14] dovrebbe coincidere con la creazione, all’interno della generica sezione “Cassetti riservati”, di un apposito “cassetto informatico recante la data room virtuale”, con una formulazione che si presenta fin troppo semplicistica e ben lontana dalle tipiche e più complesse caratterizzazioni della “virtual data room” utilizzate nelle ordinarie operazioni di cessione. 
5 . Le misure protettive e l’avvio del procedimento
Quale fase incidentale ed eventuale rispetto all’avvio del percorso si pone l’ambito delle misure protettive con una disposizione che si rinviene all’art. 6 del D.L. 118/2021 ed in virtù della quale (comma 1) si faculta l'imprenditore a richiedere, “con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio”. L’articolazione della norma non appare del tutto felice dovendosi procedere ad una lettura invertita dei commi e valorizzare dapprima l’inciso di cui al comma 2, così ricordando il primo adempimento da svolgersi, ovvero, l’inserimento in piattaforma di “una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d)”.
Conseguenziale alla richiesta è, poi, la pubblicazione al Registro delle Imprese dell’istanza di cui sopra in uno all’accettazione dell’esperto[15], generando detto adempimento l’apertura dell’”ombrello protettivo” automatico con l’impossibilità per i creditori, dal giorno della pubblicazione, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; non essendo tuttavia inibiti i pagamenti e restando esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. [16]
In chiave pratica va evidenziato come l’adempimento della pubblicazione al Registro delle Imprese sia posto a carico del Conservatore della Camera di Commercio competente per territorio, cui la notizia dell’incarico e dell’avvenuta accettazione in piattaforma gli proviene dal Segretario Generale della medesima Camera di Commercio[17]. 
Una particolare problematica applicativa si pone nelle ipotesi, da ritenersi frequenti, della pendenza di un’istruttoria prefallimentare a seguito di promossi ricorsi di fallimento, dovendosi interrogare se tra le misure protettive rientri anche la sospensione dei ricorsi o se questa sia da ritenersi un effetto automatico dell’apertura del procedimento. 
Il comma 4 dispone che “Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.
Tale disposizione ha indotto una prima giurisprudenza di merito a ritenere l’esclusione dal perimetro delle misure protettive “della misura relativa all’impedimento alla pronuncia della sentenza di fallimento i cui effetti paiono comunque destinati a protrarsi ex lege sino alla definizione del percorso di composizione negoziata” [18]; tesi ribadita, di recente, anche da altro Tribunale [19] secondo il quale “ il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l’applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge (art. 6, 4° comma, D.L. 118/2021), che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice”. Il principio pare indirettamente confermato anche da altra giurisprudenza, sempre di merito, secondo la quale “ai sensi dell’art. 6 comma 4 DL 118/2021 la preclusione alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento scatta unicamente quando l’imprenditore abbia chiesto l’applicazione di misure protettive del patrimonio e, segnatamente, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza stessa unitamente all’accettazione dell’esperto, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata” [20] 
La formulazione della norma non è delle migliori e l’unica certezza che si ricava è che la protezione di cui al comma 4 non è un effetto conseguente all’ingresso in procedura ed alla nomina dell’esperto[21], ma piuttosto alla richiesta di misure protettive, con la derivata che sospensione dei ricorsi e misure protettive devono viaggiare congiuntamente. Il che lascia aperti ancora due interrogativi: nel caso di richiesta congiunta il procedimento di cui all’art. 7 DL 118/2021 va riferito alle sole misure protettive? E, ancora qual è la sorte della misura di sospensione dei ricorsi di fallimento qualora l’impresa non richieda altre misure di protezione? La risposta alla prima domanda pare essere positiva ritenendo che, una volta pubblicata l’istanza di applicazione delle misure protettive, il procedimento di conferma involge solo quest’ultime e non i ricorsi di fallimento che restano automaticamente sospesi fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della composizione negoziata. Più complessa è la risposta al secondo quesito perché, in astratto, la disposizione di cui al comma 4, in quanto ancorata all’istanza di cui al comma 1, resterebbe di fatto inapplicabile in caso di mancanza di accesso alle misure protettive. La questione potrebbe essere risolta sono ritenendo la sospensione dei ricorsi uno speciale genus delle misure protettive, con la conseguenza di dover necessariamente attivare, per evitare la sua caducazione, il percorso di cui all’art. 7 [22]
Disposizione, quest’ultima la quale prevede che “ 1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese”. 
Il procedimento va attivato con ricorso ed iscrizione a ruolo alla sezione di volontaria giurisdizione del Tribunale competente sulla base del domicilio dell’impresa e trattasi di un adempimento necessario per ottenere la conferma della richiesta di misura protettiva che, con il deposito al Registro Imprese, è già efficace. 
Ciò, non sfugge, implica che il Tribunale competente a ricevere il ricorso potrebbe non coincidere con quello presso il quale pende la procedura esecutiva di cui si chiede la sospensione, con la naturale conseguenza che l’organo giudiziario da investire non sarà di certo il giudice dell’esecuzione [23]; ravvisandosi, in ogni caso, la necessità di informare quest’ultimo dell’originaria misura automatica della protezione e delle ulteriori determinazioni assunte dal Tribunale correttamente investito del procedimento in ordine alla conferma (o revoca) delle misure stesse, da attuarsi attraverso apposita nota depositata nel fascicolo della procedura esecutiva.
Altro elemento meritevole di segnalazione è la particolare stringente sequenza temporale connessa all’obbligo di deposito del ricorso che fa normativamente riferimento allo “stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto” e che impone all’imprenditore di monitorare adeguatamente l’adempimento di competenza, come detto, del Conservatore della Camera di Commercio.
Il comma 2 disciplina, invece, gli obblighi di allegazione documentale con la possibilità offerta, in mancanza di un’espressa sanzione di inammissibilità in caso di mancata o incompleta produzione, di integrazione di atti entro il termine fissato dal Tribunale adito [24], tanto più che “una volta che la pubblicazione è stata consentita - trattandosi di elementi documentali che devono servire per la decisione preliminare di ammissibilità della pronuncia delle misure protettive e per la determinazione del contraddittorio da instaurare, che devono essere conosciuti dal giudice ed ovviamente anche dall’esperto (oltre che dall’ausiliario ex art. 68 cpc eventualmente nominato) - appare esercitabile il potere-dovere di integrazione da parte del Tribunale in composizione monocratica, atteso l’evidente favor legislativo per la composizione negoziata, argomentando per analogia con l’art. 162 co. 1 l.f. e con il disposto dell’art. 9 comma 3 ter della legge n. 3 del 2012”. [25]
Particolare attenzione merita poi, anche per i riflessi di potenziale responsabilità in capo all’organo giudiziario, la necessità di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nel termine perentorio di dieci giorni, decorsi infruttuosamente i quali la misura perde efficacia; sicché è assolutamente necessario creare all’interno delle Cancellerie un sistema di alert per consentire di porre immediatamente in visione il fascicolo al Giudice designato. Così come degna di menzione è l’ulteriore perdita di efficacia della misura, questa volta per incuria dell’imprenditore, laddove lo stesso non provveda nei trenta giorni successivi a pubblicare nel registro delle imprese il numero di ruolo generale del “procedimento instaurato”.
Il comma 4 prescrive poi che “All'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive”. 
Va da sé che la nomina dell’ausiliario è meramente facoltativa e, si ritiene, limitata a casi particolari, ovvero allorquando l’organo giudiziario ritenga di disporre accertamenti più pregnanti che non voglia addossare all’esperto, o, evidentemente, quando non nutra grande fiducia nei confronti del professionista nominato da altro organo. 
Quanto alla funzione dell’esperto la norma dispone esclusivamente che lo stesso debba essere sentito, ma non che sia tenuto a redigere un espresso parere scritto. Tuttavia nei primi provvedimenti emessi è emersa una condivisibile consuetudine di richiedere il deposito di una relazione scritta,[26] con oggetto ad esempio “ l’esito del test pratico eseguito dall’imprenditore; la verifica della regolarità e congruenza della situazione contabile; la valutazione in ordine alla concrete prospettive di risanamento sulla base dell’analisi di coerenza del piano di risanamento con la lista di controllo, ovvero sulla base di ogni altro elemento acquisito nella fase iniziale della procedura; la verifica della opportunità delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative; l’individuazione delle parti nei cui confronti le misure richieste produrranno i loro effetti e valutazione dell’eventuale opportunità di ridurne i destinatari o i tempi in considerazione di rischi di incidenza sull’andamento delle trattative, tenuto conto delle indicazioni operative di cui alla Sez. III par. 6 del decreto dirigenziale” [27]
Infine, “4. se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. 5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni. 6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.”.
6 . I contenuti del primo incontro e l’eventuale archiviazione del procedimento
La composizione negoziata della crisi individua, dunque, tra le figure necessarie, il professionista “esperto” chiamato in prima istanza a valutare la percorribilità del risanamento dell’impresa e, successivamente, a facilitare le trattative con i creditori, assicurando il rispetto dei doveri di tutte le parti che aderiscono alla procedura. La fase più propriamente operativa è declinata dal co. 5 dell’art. 5 nel quale si prevede la convocazione, senza indugio, dell’imprenditore, atta a valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, “anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, se nominati o se in carica”. 
Il termine “senza indugio” impone una certa rapidità nella convocazione, di talché effettuati i primi adempimenti è necessario dar corso alla fissazione del primo incontro che, senza dubbio, può essere tenuto “da remoto” [28].
L’oggetto della riunione non è espressamente codificato, neppure dal Decreto Dirigenziale, per cui occorre un primo sforzo interpretativo per poter dare luogo ad una prassi condivisa. 
Partendo dalla finalità, che è quella di dare impulso al percorso di negoziazione, nonché di valutare le concrete prospettive di risanamento dell'azienda, è possibile introdurre individuando e rendendo noto all’imprenditore le finalità dell’incontro, i confini della disposizione normativa e l’osservanza degli obblighi delle parti. Così preliminarmente tratteggiando i contenuti dell’incarico rivestito nella particolare fase, sostanzialmente “incidentale” rispetto al vero e proprio “processo” di risanamento che potrà essere avviato dopo le propedeutiche attività atte a verificare se sussistono concrete prospettive di ripresa e ricordando doveri ed obblighi di tutte le parti in causa, nonché il comportamento da adottare durante tutto il processo di risanamento. Successivamente dovrà darsi evidenza alle eventuali richieste di integrazione documentale fornendo l’elencazione degli ulteriori atti da produrre, anche con deposito in piattaforma; proseguendo con l’indicazione, e verbalizzazione, delle lavorazioni da compiere, avendo cura di precisare che esse sono a carico dell’imprenditore il quale è tenuto alla redazione del test (qualora non allegato alla domanda ed alla cui compilazione l’esperto potrà fornire ausilio) ed alla produzione di un piano di risanamento secondo le precise indicazione della check list presente nel decreto dirigenziale, partendo, in ogni caso, da una verifica di affidabilità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di partenza. 
L’incontro dovrà poi consentire di acquisire le informazioni di base e le indicazioni in ordine alla attuale situazione in cui versa l’azienda (se di crisi o insolvenza), nonché di intervistare le principali funzioni aziendali ed il consulente che assiste l’azienda nel percorso di risanamento, acquisendo informazioni quantomeno sulle linee guida del piano a redigersi (ad esempio se trattasi di continuità diretta o indiretta, quale è, indicativamente, lo strumento di cui servirsi ex art. 11 D.L. 118/2021), nonché in ordine alla esigibilità dei crediti, alla stratificazione della debitoria, alla possibilità di immettere nuova finanza, etc.. 
Un cenno andrà effettuato anche alla situazione relativa all’eventuale richiesta di misure cautelari, ricordando all’imprenditore di depositare in piattaforma gli esiti delle decisioni assunte dal Tribunale Fallimentare (in caso di pendenza di istanza di fallimento) e le allegazioni al ricorso per le misure ex art. 7 co. 2 D.L.118/2021, ricordando l’obbligo, entro trenta giorni dalla pubblicazione ex art. 6 co.1, di inserimento a cura dell’imprenditore, al Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (art. 7 co.1 2° capoverso); con l’avvertenza che “l'omesso o il ritardato deposito del ricorso è' causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese”. All’esito dell’audizione occorrerà dare atto dello stato del procedimento, se del caso evidenziando le criticità che l’esperto intravede nell’instaurazione e prosecuzione del percorso, soprattutto laddove il piano di risanamento ed il test non siano ancora presenti, quando non siano stati individuati gli advisors ed ancora quando la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica non appaia del tutto aderente alla realtà aziendale. Consigliabile è, infine, la verbalizzazione della possibilità, o meno, di validare l’ipotesi di una concreta prospettiva di risanamento, tenendo in debito conto anche la stringente tempistica eventualmente dettata dalla fissazione dell’udienza di discussione in ordine alle misure protettive; indicando termini e modalità di trasmissione della documentazione valutata necessaria alla proficua prosecuzione del percorso (annoverando tra questa anche la documentazione contabile atta ad una verifica di veridicità dei dati) 
Rinviando ad altro lavoro la trattazione della fase di effettivo svolgimento delle trattative è possibile concludere con alcune osservazioni in ordine all’ipotesi di preventivo esito infausto sin dalla fase preliminare. 
Una prima lettura della norma induce a ritenere che la conclusione anticipata del percorso non imponga alcun obbligo di motivazione- né tantomeno di deposito di una relazione conclusiva- carico dell’esperto chiamato solo a “notiziare” l'imprenditore ed il rappresentante della Camera di Commercio della carenza, secondo il suo prudente apprezzamento, di concrete prospettive di risanamento, favorendo così l’automatica archiviazione. Obbligo di deposito che, invece, si rinviene in maniera positiva dalla lettura del co.8 dell’art. 5 nella misura in cui è imposta la redazione “al termine dell’incarico” di una relazione finale i cui contenuti vengono sommariamente esposti nel protocollo di conduzione del decreto dirigenziale; documento che l’esperto stesso è tenuto ad inserire nella piattaforma ed a comunicare all'imprenditore. 
Lasciando così intendere che solo in caso di apertura della procedura e dopo la conduzione delle trattative sorga in capo al professionista l’obbligo di deposito della relazione finale, che va, tra l’altro, resa sia in caso di esito negativo (in ciò richiamando il co. 7 dell’art 5, il co. 5 dell’art. 16 ed il co. 1 dell’art. 18), sia in ipotesi di buon esito delle trattative (come si rileva dalle soluzioni dettate all’art. 11 co.1 e 2). 
Tuttavia il contenuto del Decreto Dirigenziale, nella sezione III dedicata al “Protocollo di conduzione” tende a meglio definire le questioni agitate inducendo a ritenere, pur in contrasto con il tenore letterale della disposizione normativa, che la relazione finale sia in ogni caso dovuta, finanche nelle ipotesi in cui le trattative neppure sono state avviate. [29]

Note:

[1] 
Art. 5, comma 3, del D.L. n. 118/2021: “3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’Ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza”.
[2] 
Ricordando il comma 6 che faculta le parti ad osservazioni in ordine alla presenza del requisito.
[3] 
Si ritiene determinate dall’imprenditore e dall’esperto condivise.
[4] 
Per un approfondimento sul tema, cfr. Ranalli, “Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili proposte”, in Diritto della Crisi del 26 novembre 2021, secondo il quale: “L’imprenditore per accedere tempestivamente ad un strumento di composizione tempestiva della crisi deve trovare risposte alle sue legittime e comprensibili perplessità che possono essere sintetizzate nei seguenti interrogativi: ricorrendovi, non rischio di generare ulteriori sospetti presso i fornitori o i clienti? L’esperto che verrà nominato saprà come agire? Quali sono le probabilità di successo? Il Decreto dirigenziale aiuta l’imprenditore a rimuovere queste perplessità. Il Protocollo di conduzione delle negoziazioni gli permette di conoscere in anticipo come si muoverà l’esperto; come meglio si vedrà in appresso, gli permetterà anche, ad un esame più attento, di cogliere il valore associato al fatto che l’esperto sia chiamato ad operare in modo imparziale rispetto a tutte le parti coinvolte. La check-list e gli esempi delle proposte che potrà formulare alle diverse parti interessate gli chiariranno come perseguire il risanamento. Il test di praticabilità, infine, gli permetterà di valutare ex ante se “risulta ragionevole il risanamento dell’impresa” (art. 2, comma 1) e, finanche, di comprendere se, all’esito della prima convocazione o in un momento successivo, l’esperto potrà o meno ravvisare la sussistenza di “concrete prospettive di risanamento dell’impresa”.
[5] 
ALLEGATO 2 – ISTANZA ONLINE
- dati anagrafici dell’impresa (nome, sede, codice fiscale) ________
- fatturato dell’ultimo esercizio ________
- numero dipendenti ________
- codice Ateco dell’attività principale ________
- appartenenza ad un gruppo [ ] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l’indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell’esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono [_]
- allegati:
o relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa recante:
o la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business
o la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
o un piano finanziario per i successivi sei mesi
o le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti) o ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed
IVA dei precedenti tre periodi d’imposta;
o una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
o l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
o una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
o il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
o la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
o il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
o l’estratto delle informazioni presenti nell’archivio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi o … (altri allegati)
- l’imprenditore ha redatto il test online di ragionevole perseguibilità del risanamento? [ ]
- l’imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale? [ ]
- l’imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 [_], nel qual caso deve procedere nei termini di cui all’articolo 6 del decreto.
[6] 
Mancando nella norma anche un “termine di grazia”.
[7] 
Oltre che dinanzi al Tribunale eventualmente investito della richiesta di misure protettive e cautelari.
[8] 
Decreto Dirigenziale 28.09.2021 – Sezione III - 1.1. L’esperto accetta l’incarico entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della propria designazione. A tal fine egli esamina la domanda ed i documenti presenti presso la Piattaforma Telematica, accerta la propria indipendenza ai sensi dell’articolo 4, comma 1, nonché l’assenza di incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, che siano pendenti. Nell’accettare l’incarico l’esperto tiene conto del possesso delle specifiche competenze occorrenti in aggiunta a quella generale (per esempio, con riferimento al settore in cui opera l’impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, o alla localizzazione delle sedi operative in Italia ed all’estero) e della sua disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità ed alle dimensioni dell’impresa ed alla propria organizzazione.
[9] 
Di cui, tuttavia, al momento, non si ha traccia nell’applicativo di Infocamere.
[10] 
Anch’esso disponibile in piattaforma e presente nel Dirigenziale quale “ allegato 3 – dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”.
[11] 
Al bottone “invia al Segretario Generale”.
[12] 
SEZIONE V – LA PIATTAFORMA- Funzioni disponibili nell’area riservata per utenti autorizzati:
o l’esperto può creare dei “cassetti informatici” all’interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti che egli stesso individua e autorizza, col consenso dell’imprenditore; 
o i creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall’Esperto col consenso dell’imprenditore accedono alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati ed informazioni che vengono loro richiesti. Possono accedere ai dati e documenti dei “cassetti informatici” ai quali è stato dato loro ingresso.
[13] 
Art. 30 quater - Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori “1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30- ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma all'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
[14] 
In assenza di una pur minima informativa in ordine al funzionamento del gestionale da parte di Infocamere e/o delle Camere di Commercio.
[15] 
Il che spiega la particolare cautela della trasmissione all’imprenditore di cui si è precedentemente riferito.
[16] 
Incidentalmente anche ricordando che, ai sensi del comma 5 “I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1”.
[17] 
L’adempimento si risolve nella annotazione in visura, nella sezione “Scioglimento e procedure concorsuali”, dal seguente tenore : “Applicazione misure protettive ex art.6 c.1 d.l. 118/2021: in applicazione dell'art.6 del d.l. 118 del 24.08.2021 si deposita istanza di applicazione delle misure protettive”.
[18] 
Tribunale di Brescia, 02.12.2021 in “Diritto della crisi” con commento di De Santis “Istanza di conferma delle misure protettive e coeva pendenza delle procedure giudiziali pattizie: primi rompicapi interpretativi (osservazioni a margine di Trib. Brescia 2 dicembre 2021).
[19] 
Tribunale di Roma, 03.02.2022 in “Diritto della Crisi” Sez. Merito.
[20] 
Tribunale di Palermo, 29.11.2021 in “Diritto della Crisi” Sez. Merito.
[21] 
Il richiamo contenuto nel comma 4 all’”istanza di cui al comma 1” non può essere quella di nomina dell’esperto ma, più verosimilmente , quella di “applicazione delle misure protettive”.
[22] 
Pur se tale soluzione finirebbe per sovrapporrebbe la disposizione dell’art. 7 a quella del 4° comma dell’art. 6.
[23] 
Tribunale di Salerno, 04.02.2022, inedita in corso di pubblicazione su questa rivista.
[24] 
Tribunale di Avellino, 27.01.2022, inedita in corso di pubblicazione su questa rivista.
[25] 
Tribunale di Milano, 12.2021 in “Diritto della Crisi” Sez. Merito.
[26] 
Anche per agevolare la trattazione dell’udienza che, si ricorda, va preferibilmente tenuta con sistemi di videoconferenza.
[27] 
Tribunale di Avellino, 27.01.2022, inedita in corso di pubblicazione su questa rivista.
[28] 
Anche in considerazione che detta modalità è addirittura ritenuta preferibile per la trattazione dell’udienza ex art. 7 co.3.
[29] 
Al punto 14 vengono, infatti, dapprima esemplificate le ipotesi di conclusione del procedimento, ovvero “1. quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto senza addurre giustificazioni; 2. in qualunque momento in cui l’esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta; 3. alla decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l’esperto vi ha acconsentito; 4. quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all’articolo 11”; per poi ritenere necessaria, all’esito della casistica sopra enunciata, la redazione di “una relazione finale che (l’esperto) inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all’imprenditore”; quest’ultimo adempimento ritenuto propedeutico “ai fini dell’archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio competente” (disposizione che si rinviene anche al punto 2.8). E’, infine, prevista una sorta di interlocuzione con l’imprenditore, senza per vero prevedere un efficace meccanismo inibitorio, disponendo il Dirigenziale (8.14) che “quando l’esperto intende procedere con l’archiviazione del fascicolo, avverte l’imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale” e che “di fronte alla richiesta dell’imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze - nuove o non prese in considerazione in precedenza - che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività, l’esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esaminerà la concretezza”.

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Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

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