Quale fase incidentale ed eventuale rispetto all’avvio del percorso si pone l’ambito delle misure protettive con una disposizione che si rinviene all’art. 6 del D.L. 118/2021 ed in virtù della quale (comma 1) si faculta l'imprenditore a richiedere, “con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio”. L’articolazione della norma non appare del tutto felice dovendosi procedere ad una lettura invertita dei commi e valorizzare dapprima l’inciso di cui al comma 2, così ricordando il primo adempimento da svolgersi, ovvero, l’inserimento in piattaforma di “una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d)”.
Conseguenziale alla richiesta è, poi, la pubblicazione al Registro delle Imprese dell’istanza di cui sopra in uno all’accettazione dell’esperto[15], generando detto adempimento l’apertura dell’”ombrello protettivo” automatico con l’impossibilità per i creditori, dal giorno della pubblicazione, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; non essendo tuttavia inibiti i pagamenti e restando esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. [16]
In chiave pratica va evidenziato come l’adempimento della pubblicazione al Registro delle Imprese sia posto a carico del Conservatore della Camera di Commercio competente per territorio, cui la notizia dell’incarico e dell’avvenuta accettazione in piattaforma gli proviene dal Segretario Generale della medesima Camera di Commercio[17].
Una particolare problematica applicativa si pone nelle ipotesi, da ritenersi frequenti, della pendenza di un’istruttoria prefallimentare a seguito di promossi ricorsi di fallimento, dovendosi interrogare se tra le misure protettive rientri anche la sospensione dei ricorsi o se questa sia da ritenersi un effetto automatico dell’apertura del procedimento.
Il comma 4 dispone che “Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.
Tale disposizione ha indotto una prima giurisprudenza di merito a ritenere l’esclusione dal perimetro delle misure protettive “della misura relativa all’impedimento alla pronuncia della sentenza di fallimento i cui effetti paiono comunque destinati a protrarsi ex lege sino alla definizione del percorso di composizione negoziata” [18]; tesi ribadita, di recente, anche da altro Tribunale [19] secondo il quale “ il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l’applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, costituisce un effetto di legge (art. 6, 4° comma, D.L. 118/2021), che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice”. Il principio pare indirettamente confermato anche da altra giurisprudenza, sempre di merito, secondo la quale “ai sensi dell’art. 6 comma 4 DL 118/2021 la preclusione alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento scatta unicamente quando l’imprenditore abbia chiesto l’applicazione di misure protettive del patrimonio e, segnatamente, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza stessa unitamente all’accettazione dell’esperto, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata” [20]
La formulazione della norma non è delle migliori e l’unica certezza che si ricava è che la protezione di cui al comma 4 non è un effetto conseguente all’ingresso in procedura ed alla nomina dell’esperto[21], ma piuttosto alla richiesta di misure protettive, con la derivata che sospensione dei ricorsi e misure protettive devono viaggiare congiuntamente. Il che lascia aperti ancora due interrogativi: nel caso di richiesta congiunta il procedimento di cui all’art. 7 DL 118/2021 va riferito alle sole misure protettive? E, ancora qual è la sorte della misura di sospensione dei ricorsi di fallimento qualora l’impresa non richieda altre misure di protezione? La risposta alla prima domanda pare essere positiva ritenendo che, una volta pubblicata l’istanza di applicazione delle misure protettive, il procedimento di conferma involge solo quest’ultime e non i ricorsi di fallimento che restano automaticamente sospesi fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione della composizione negoziata. Più complessa è la risposta al secondo quesito perché, in astratto, la disposizione di cui al comma 4, in quanto ancorata all’istanza di cui al comma 1, resterebbe di fatto inapplicabile in caso di mancanza di accesso alle misure protettive. La questione potrebbe essere risolta sono ritenendo la sospensione dei ricorsi uno speciale genus delle misure protettive, con la conseguenza di dover necessariamente attivare, per evitare la sua caducazione, il percorso di cui all’art. 7 [22]
Disposizione, quest’ultima la quale prevede che “ 1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese”.
Il procedimento va attivato con ricorso ed iscrizione a ruolo alla sezione di volontaria giurisdizione del Tribunale competente sulla base del domicilio dell’impresa e trattasi di un adempimento necessario per ottenere la conferma della richiesta di misura protettiva che, con il deposito al Registro Imprese, è già efficace.
Ciò, non sfugge, implica che il Tribunale competente a ricevere il ricorso potrebbe non coincidere con quello presso il quale pende la procedura esecutiva di cui si chiede la sospensione, con la naturale conseguenza che l’organo giudiziario da investire non sarà di certo il giudice dell’esecuzione [23]; ravvisandosi, in ogni caso, la necessità di informare quest’ultimo dell’originaria misura automatica della protezione e delle ulteriori determinazioni assunte dal Tribunale correttamente investito del procedimento in ordine alla conferma (o revoca) delle misure stesse, da attuarsi attraverso apposita nota depositata nel fascicolo della procedura esecutiva.
Altro elemento meritevole di segnalazione è la particolare stringente sequenza temporale connessa all’obbligo di deposito del ricorso che fa normativamente riferimento allo “stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto” e che impone all’imprenditore di monitorare adeguatamente l’adempimento di competenza, come detto, del Conservatore della Camera di Commercio.
Il comma 2 disciplina, invece, gli obblighi di allegazione documentale con la possibilità offerta, in mancanza di un’espressa sanzione di inammissibilità in caso di mancata o incompleta produzione, di integrazione di atti entro il termine fissato dal Tribunale adito [24], tanto più che “una volta che la pubblicazione è stata consentita - trattandosi di elementi documentali che devono servire per la decisione preliminare di ammissibilità della pronuncia delle misure protettive e per la determinazione del contraddittorio da instaurare, che devono essere conosciuti dal giudice ed ovviamente anche dall’esperto (oltre che dall’ausiliario ex art. 68 cpc eventualmente nominato) - appare esercitabile il potere-dovere di integrazione da parte del Tribunale in composizione monocratica, atteso l’evidente favor legislativo per la composizione negoziata, argomentando per analogia con l’art. 162 co. 1 l.f. e con il disposto dell’art. 9 comma 3 ter della legge n. 3 del 2012”. [25]
Particolare attenzione merita poi, anche per i riflessi di potenziale responsabilità in capo all’organo giudiziario, la necessità di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nel termine perentorio di dieci giorni, decorsi infruttuosamente i quali la misura perde efficacia; sicché è assolutamente necessario creare all’interno delle Cancellerie un sistema di alert per consentire di porre immediatamente in visione il fascicolo al Giudice designato. Così come degna di menzione è l’ulteriore perdita di efficacia della misura, questa volta per incuria dell’imprenditore, laddove lo stesso non provveda nei trenta giorni successivi a pubblicare nel registro delle imprese il numero di ruolo generale del “procedimento instaurato”.
Il comma 4 prescrive poi che “All'udienza il tribunale, sentiti le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive”.
Va da sé che la nomina dell’ausiliario è meramente facoltativa e, si ritiene, limitata a casi particolari, ovvero allorquando l’organo giudiziario ritenga di disporre accertamenti più pregnanti che non voglia addossare all’esperto, o, evidentemente, quando non nutra grande fiducia nei confronti del professionista nominato da altro organo.
Quanto alla funzione dell’esperto la norma dispone esclusivamente che lo stesso debba essere sentito, ma non che sia tenuto a redigere un espresso parere scritto. Tuttavia nei primi provvedimenti emessi è emersa una condivisibile consuetudine di richiedere il deposito di una relazione scritta,[26] con oggetto ad esempio “ l’esito del test pratico eseguito dall’imprenditore; la verifica della regolarità e congruenza della situazione contabile; la valutazione in ordine alla concrete prospettive di risanamento sulla base dell’analisi di coerenza del piano di risanamento con la lista di controllo, ovvero sulla base di ogni altro elemento acquisito nella fase iniziale della procedura; la verifica della opportunità delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative; l’individuazione delle parti nei cui confronti le misure richieste produrranno i loro effetti e valutazione dell’eventuale opportunità di ridurne i destinatari o i tempi in considerazione di rischi di incidenza sull’andamento delle trattative, tenuto conto delle indicazioni operative di cui alla Sez. III par. 6 del decreto dirigenziale” [27]
Infine, “4. se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. 5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni. 6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.”.