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La cessione dei beni, dell’azienda o di rami di essa, nella composizione negoziata della crisi: aspetti fiscali ai fini delle imposte dirette

Giuliano Buffelli, Dottore Commercialista in Bergamo

5 Ottobre 2021

Una riflessione sulla fiscalità ne contesto della nuova procedura di composizione negoziata disciplinata dal D.L. n. 118 del 2021.
Riproduzione riservata
Il DL 118 del 24/08/2021 in GU n. 202 del 24/08/2021 (in prosieguo D.L.), sempre con la precipua finalità di facilitare il recupero al tessuto operativo dell’impresa in crisi o in stato di insolvenza, è intervenuto sulla tempistica dell’operatività del codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019, in seguito solo Codice), rinviando l’entrata in vigore delle procedure di allerta, anticipando la possibilità di utilizzo degli strumenti di agevole gestione della crisi previsti dal Codice e modificando in senso favorevole al debitore alcuni degli strumenti di gestione della crisi di impresa già previsti dalla vigente legge fallimentare. Per effetto di tale decreto l’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è quindi differita dal 01/09/2021 al 16/05/2022 ed al 31/12/2023 per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, ritenute poco adatte all’attuale contingenza emergenziale.
Si ricorda tuttavia come non risultino differite tutte le norme previste dagli artt. 375/277/378/379 del D.Lgs. 14/2019 tra cui primaria rilevanza assumono gli interventi all’art. 2086 c.c. in materia di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili con le ricadute ed implicazioni, anche di carattere operativo, che tali disposizioni determinano sull’organo amministrativo e sugli organi di controllo societario.
Novità di assoluto rilievo è l’introduzione, ad opera del DL 118/2021, con decorrenza dal 15/11/2021, di un nuovo strumento, denominato “composizione negoziata della crisi per la soluzione della crisi di impresa”, teso ad agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere probabili la crisi o l’insolvenza, tuttavia abbiano ancora risorse per poter restare operative anche mediante la cessione dell’azienda o di rami di essa o di beni in genere. Trattasi in breve di procedura di tipo volontario attivabile esclusivamente dall’imprenditore che, trovandosi in una situazione di difficoltà ritenuta reversibile, può chiedere al segretario della CCIAA territoriale la nomina di un esperto indipendente con specifiche competenze in ambito restructuring / turnaround con l’incarico di agevolare le trattative tra debitore e creditori al fine di superare la contingenza anche tramite la cessione d’azienda o rami di essa e di beni non strategici.
Nell’evidente intento di favorire l’utilizzo del predetto nuovo strumento, il legislatore ha previsto, per i soggetti che vi facciano ricorso, alcune misure premiali in ambito tributario (art. 14 D.L. cit.), quali, in sintesi, per il debitore, la riduzione degli interessi e delle sanzioni, l’estensione della rateazione nel pagamento, l’esenzione delle sopravvenienze attive da bonus da esdebitazione (art. 88 Tuir) e, per i creditori, la deducibilità fiscale delle perdite su crediti connesse alla nuova procedura (art. 101 Tuir).
Si ricorda che l’art. 88, co. 4 ter Tuir tratta del cd. bonus da esdebitazione (sopravvenienza attiva non tassabile da riduzione dei debiti) a seguito di contratto di definizione della composizione assistita di cui all’art. 2 del DL in esame o da piano ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. nonché con riferimento alla omologazione dell’accordo di ristrutturazione debiti ai sensi degli artt. 182 bis, 182 septies e 182 novies L.F.. La misura prevede che non siano soggette a tassazione, nella loro intera entità, le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti di imprese, in sede di concordato fallimentare, concordato preventivo liquidatorio oppure di procedure estere equivalenti. L’art. 14, comma 5 del D.L., come accennato, prevede l’applicazione dell’art. 88 Tuir alla composizione negoziata. La non imponibilità senza limiti è circoscritta alle sole procedure concorsuali di natura liquidatoria. Sempre la citata norma prevede che in caso di concordato di risanamento (in continuità), accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., piano attestato ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. pubblicato nel registro imprese o di procedure estere equivalenti, le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non sono soggette a tassazione per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo senza considerare il limite dell’80%.
Allo stato, questa distinzione non è chiara per la procedura di composizione negoziata. 
Quanto invece alle previsioni dell’art. 101, co. 5 Tuir le stesse interessano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti subite dai creditori delle imprese che ricorrono alla composizione assistita per le quali si riconosce con la menzionata norma la deducibilità. 
 
Come già segnalato dallo scrivente in questa rivista[1], ulteriore misura che incentiverebbe il buon esito della procedura di composizione negoziata – prevista nello schema del decreto legge circolato ma poi espunta nella versione definitiva di quest’ultimo – sarebbe l’estensione anche a tale nuovo strumento delle previsioni dell’art. 26, comma 3 bis DPR 633/72 che prevedono la possibilità per il cedente dei beni o prestatore di servizi di emettere una nota di variazione in diminuzione al fine di recuperare l’iva versata al momento di emissione della fattura. Si ricorda che a seguito del recente intervento del DL 73/2021 conv. in L. 106/2021, tale possibilità è stata anticipata al momento di apertura della procedura concorsuale o dalla data di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis LF o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ex co 3 lett. d) art. 67 LF (per le procedure avviate dal 26/5/2021) con un indubbio vantaggio per i creditori che intendono aderire alle proposte di ristrutturazione dei debitori. 
Dovendo ancora il citato D.L. essere convertito, con queste note si intende evidenziare tempestivamente anche un altro spunto di natura fiscale, che potrebbe rivelarsi assai utile per facilitare il successo del nuovo strumento della composizione negoziata: il tema della tassazione di plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni, di aziende, o di rami di esse, ex art. 86 Tuir, nel nuovo contesto.
La norma richiamata prevede, al co 5, che “la cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell’avviamento”.
La Corte di Cassazione prima, con la sentenza n. 5112 del 4/6/1996, poi l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29 dell’1 marzo 2004, hanno chiarito inequivocabilmente l’ambito applicativo della predetta norma, affermando che il precetto si riferisce sia alla cessione di cui all’istituto privatistico ex artt. 1997 e segg. cc (cessione come mezzo per attribuire agli organi della procedura la legittimazione a disporre dei beni ceduti), sia alle plusvalenze o alle minusvalenze realizzate in sede di vendita a terzi dei beni, compresi rimanenze e avviamento, con ciò restando assorbita anche la cessione di azienda. 
Tale orientamento ha trovato conferma nella successiva sentenza n. 22168 del 16/10/2006 della stessa Corte Suprema, che ha interpretato l’art. 54 co 6 DPR 917/1986 -ora art. 86, co 5 Tuir- nel senso che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo di plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi e cioé nel senso che non si realizza alcuna plusvalenza neppure col trasferimento a terzi dei beni ceduti effettuato in esecuzione del concordato.
A ben diverse conclusioni è però pervenuta di recente sul tema l’Agenzia delle Entrate, che, in sede di risposta all’interpello n. 462/2019, ha affermato -peraltro come parte della dottrina- che la disciplina del comma 5 del citato art. 86 sarebbe destinata a operare solo nell’ipotesi in cui, dopo il concordato, non ci sia più esercizio di impresa e quindi solo nell’ipotesi di concordato liquidatorio.
Ad avviso di chi scrive, il nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate e la conforme dottrina non possono essere condivisi e devono esser recisamente disattesi, sia alla luce delle esaurienti e convincenti motivazioni delle sopra richiamate pronunce della Suprema Corte e della stessa Agenzia, ma soprattutto in forza di un insuperabile argomento testuale, che trae inequivocamente dal rilievo che la norma regolatrice non fa riferimento alla forma di concordato con cessione dei beni ma alla cessione di beni in ambito concordatario, in uno schema, quindi, che pone l’accento sull’istituto della cessione di beni piuttosto che su quello concordatario.
E quindi l’auspicio è che il legislatore, in sede di conversione del D.L. in esame, per rendere all’evidenza più conveniente l’utilizzo degli strumenti di gestione della crisi, compresa la “composizione negoziata” da ultimo introdotta, possa cogliere l’occasione per:
1)      chiarire il significato del co 5 dell’art. 86 Tuir nell’ambito di tutte le procedure di concordato preventivo, ivi compreso il “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, ex art. 18 DL 118/2021;
2)      estendere alla “composizione negoziata” l’esenzione da tassazione delle plusvalenze generate dalla cessione dei beni nell’ambito della procedura, comprese l’azienda e/o rami di essa, anche nel caso la procedura stessa sfoci nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Tale estensione, siccome inquadrata nell’ambito delle misure premiali, gioverebbe certamente a confermare che le indicazioni del legislatore comunitario di cui alla Direttiva UE 19/1023 hanno l’obiettivo di “consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte …………………………. anche mediante la vendita di attività o parti dell’impresa ………………… o dell’impresa nel suo complesso”. Circostanza assai significativa, se si pone mente al fatto che il D.L. in oggetto è stato emanato anche al fine di evitare la procedura comunitaria di infrazione per non avere adottato normative in linea con la citata Direttiva.

Note:

[1] 
Blog, 07 settembre 2021

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