La modalità liquidatoria esistente nel diritto spagnolo possiede una caratteristica singolare, dalla quale dipende l'esdebitazione del passivo del debitore privo di risorse. L'art. 501 del texto refundido de la Ley Concursal abilita l'accesso all'esdebitazione attraverso tre possibili modalità[43]:
a) il concurso sin masa nel quale non sia stata disposta la liquidazione;
b) l'insolvenza sopravvenuta dell'attivo per far fronte ai crediti prededucibili;
c) l'ipotesi del debitore che, liquidato il proprio patrimonio, disponga di un residuo insufficiente a far fronte al pagamento dei crediti concorsuali.
In tutte tali ipotesi, il ricavato della liquidazione dell'attivo è destinato al pagamento dei creditori secondo l'ordine legale di prelazione e, una volta soddisfatti costoro nella misura del possibile, il passivo residuo è oggetto di esdebitazione, salvi quei crediti non esdebitabili analizzati nel paragrafo precedente. Concessa l'esdebitazione, il giudice dichiara simultaneamente la chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 502 del medesimo testo unico[44]. La rilevanza di tale modalità è risultata significativamente rafforzata dopo la riforma operata dalla Ley 16/2022, che ha introdotto il regime del concurso sin masa (artt. 37 bis ss. del testo unico). Nelle ipotesi in cui ricorra una delle circostanze legalmente previste (inesistenza di beni legalmente pignorabili, manifesta sproporzione tra il costo della liquidazione e il prevedibile valore di realizzo dei beni, o esistenza di beni liberi da gravami il cui valore sia inferiore al costo della procedura), il provvedimento di apertura si limita a identificare il passivo, ordinarne la pubblicazione e aprire un termine di dieci giorni affinché i creditori rappresentanti almeno il cinque per cento del passivo chiedano la nomina di un curatore. Decorso tale termine senza che la richiesta sia formulata, il debitore persona fisica è legittimato a chiedere l'esdebitazione. Tale assetto procedimentale è stato oggetto di critica dottrinale, nella misura in cui l'esigenza che i creditori controllino le pubblicazioni ufficiali, senza che intervenga una notificazione personale, unita alla brevità del termine per chiedere la nomina della curatela, può ostacolare l'esercizio effettivo di tale facoltà processuale e favorire, nella pratica, l'accesso del debitore all'esdebitazione senza una previa verifica della sua consistenza patrimoniale[45].
Al di là delle obiezioni di carattere processuale, una delle questioni più controverse del regime dell'esdebitazione riguarda il trattamento del credito pubblico una volta conclusa la liquidazione. Terminata questa, il credito pubblico è soddisfatto secondo il proprio rango di privilegio nel riparto del ricavato; tuttavia, la parte che rimanga insoddisfatta ed ecceda i limiti di esdebitazione previsti dal testo unico sopravvive integralmente, conservando l'Amministrazione tributaria e la Tesorería General de la Seguridad Social la pienezza dei propri poteri di riscossione sul patrimonio e sui redditi futuri del debitore mediante il procedimento amministrativo di esecuzione coattiva. La dottrina ha individuato in tale regime una manifestazione della posizione particolarmente rafforzata che il legislatore continua a riservare al credito pubblico[46]. Tale protezione si intensifica, inoltre, ove si consideri che i meccanismi di derivazione di responsabilità e di successione tributaria consentono, in determinate ipotesi, di prolungare l'efficacia del debito pubblico anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, proiettandone gli effetti su terzi o sullo stesso debitore dopo il suo reinserimento nell'attività economica. Di conseguenza, il debitore che abbia integralmente liquidato il proprio patrimonio non ottiene una liberazione effettiva rispetto a una parte sostanziale delle proprie obbligazioni pubbliche, il che suscita dubbi circa la compatibilità di tale regime con la finalità riabilitativa propria della seconda opportunità e con i principi affermati dal legislatore europeo.
Tale questione acquista particolare intensità ove si confronti il trattamento del credito pubblico con quello riservato al credito ipotecario nella medesima modalità liquidatoria. Una volta escussa la garanzia reale nell'ambito della procedura, la parte del credito garantito che rimanga insoddisfatta perde infatti la copertura reale e, in linea di principio, può rientrare nell'esdebitazione, non figurando tra le eccezioni previste dall'art. 489, comma 1, n. 8, del texto refundido de la Ley Concursal. In tal modo, il debitore che abbia perduto la propria abitazione nella liquidazione può ottenere l'esdebitazione del residuo del mutuo ipotecario, mentre il debito verso l'Erario o l'ente previdenziale rimane inesdebitabile al di sopra dei limiti legalmente stabiliti. Tale differenza di trattamento solleva serie perplessità sotto il profilo della coerenza interna del sistema, poiché l'ordinamento consente potenzialmente l'esdebitazione del residuo di un credito garantito, di titolarità di un creditore professionale, mentre mantiene un regime particolarmente restrittivo rispetto al credito pubblico. L'asimmetria che ne risulta costituisce un indizio del fatto che l'opzione legislativa risponde, più che a una ponderazione omogenea degli interessi concorrenti, alla volontà di preservare in modo particolarmente intenso l'integrità dell'Erario[47].
L'ordinamento italiano offre una soluzione più prossima ai principi che ispirano il diritto alla seconda opportunità, benché lo faccia mediante due meccanismi differenziati e funzionalmente complementari. Da un lato, la liquidazione controllata, disciplinata negli artt. 268 ss. del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, consente la realizzazione del patrimonio del debitore da parte di un liquidatore a beneficio dei creditori. Conclusa la procedura e decorso il termine legale di tre anni, la persona fisica che soddisfi i requisiti richiesti può ottenere l'esdebitazione del passivo residuo ai sensi degli artt. 278 ss.[48]. Dall'altro lato, l'art. 283 disciplina la cosiddetta esdebitazione dell'incapiente, concepita per quei debitori che risultano privi di beni e non possono offrire alcuna utilità ai creditori, neppure in via prospettica[49]. Si tratta di una figura funzionalmente equiparabile al concurso sin masa del diritto spagnolo, ma con una conseguenza sostanzialmente distinta, giacché essa consente l'esdebitazione immediata e integrale di tutti i debiti, compresi quelli di natura pubblica, senza necessità di aprire una procedura liquidatoria priva di utilità. Tale beneficio può essere concesso una sola volta nella vita del debitore ed è soggetto alla condizione che, ove nei tre anni successivi sopravvengano utilità rilevanti, esse siano destinate al pagamento dei creditori nei termini previsti dalla legge[50].
Il nucleo del dibattito in Italia, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, risiede nella delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione delle due procedure, ossia nel determinare in quali ipotesi si proceda alla liquidazione controllata e in quali risulti applicabile l'esdebitazione dell'incapiente. Al riguardo, il criterio decisivo risiede nell'esistenza o inesistenza di un'utilità (beni) suscettibile di essere destinata alla soddisfazione dei creditori. Proprio il concetto di utilità costituisce il principale fuoco di discussione nella dottrina italiana, dipendendo dalla sua interpretazione la scelta tra l'uno o l'altro meccanismo[51]. Ove sussista un'utilità, ancorché meramente prospettica, il debitore dovrà ricorrere alla liquidazione controllata; per contro, ove tale utilità manchi del tutto, si darà luogo all'esdebitazione dell'incapiente.
Su tale premessa si sono configurati orientamenti interpretativi divergenti. Da un lato, secondo una concezione più favorevole al debitore, si sostiene che, ove ricorrano i presupposti legali per accedere all'esdebitazione dell'incapiente, l'apertura di una procedura liquidatoria oggettivamente priva di utilità per i creditori comporti un sacrificio processuale ingiustificato, generando costi non necessari senza ragionevole aspettativa di soddisfazione del passivo. Di conseguenza, la domanda di liquidazione controllata dovrebbe reputarsi inammissibile in quanto contraria ai principi di economia ed efficienza processuale. In tale linea, il Tribunale di Milano, con decreto del 10 ottobre 2024[52], ha dichiarato inammissibile la liquidazione controllata in quanto il debitore possedeva sufficiente meritevolezza a fronte della carenza attuale, e futura, di beni sufficienti a far fronte ai debiti.
Un altro orientamento, più restrittivo, ha propugnato un'analisi casistica dell'incapienza e della meritevolezza. Così, il Tribunale di Ferrara, con decreto del 10 marzo 2025, ha respinto un'interpretazione puramente letterale dell'esistenza o meno di attivo con cui far fronte al debito, affermando la necessità di un apprezzamento concreto dell'eventuale esistenza futura di attivo. In tal senso, il tribunale ha inoltre statuito che l'accesso all'esdebitazione dovesse considerarsi misura di ultima istanza, applicabile esclusivamente a quelle persone che veramente non possono offrire alcuna utilità né conseguire in futuro attivi idonei a soddisfare i debiti pendenti. Il tribunale sembra così ricercare un equilibrio, nel senso di tutelare le persone che, senza aver agito con colpa o dolo, non dispongono di mezzi per pagare e, al tempo stesso, di evitare che l'esdebitazione dell'incapiente sia intesa quale meccanismo di elusione dei debiti ove possano esistere risorse disponibili[53]. Per altro verso, come ha rilevato il Tribunale di Rimini con decreto del 30 ottobre 2025[54], va sottolineato che la giurisprudenza dovrà disporre l'uno o l'altro tipo di procedura sulla base delle circostanze del caso concreto, segnalando inoltre che entrambe le procedure (liquidazione controllata ed esdebitazione) sono alternative, essendo consentito ricorrere all'esdebitazione dell'incapiente in quelle situazioni nelle quali il diniego dell'esdebitazione a un debitore privo di attivo sarebbe privo di senso, sempre che si tratti del primo accesso a tale beneficio (come ha rilevato la stessa pronuncia della Corte di cassazione del 14 novembre 2025)[55].
Al di là di tale dibattito, il confronto con il modello spagnolo risulta particolarmente illuminante dalla prospettiva del trattamento del credito pubblico. Nell'ordinamento italiano, la controversia si incentra sulla determinazione del percorso procedimentale più adeguato a garantire la liberazione integrale del debitore privo di risorse, sia mediante l'esdebitazione dell'incapiente, sia attraverso la liquidazione controllata. Il presupposto condiviso da entrambe le vie è, tuttavia, che il credito pubblico rientri nell'esdebitazione, salvi i meccanismi di tutela previsti per l'ipotesi di sopravvenuta emersione di attivi. Ben diversa è la questione che pone il diritto spagnolo. In tal caso, il problema non risiede nella scelta tra distinti strumenti processuali per pervenire all'esdebitazione, bensì nei limiti materiali di questa. Anche ove il debitore abbia integralmente liquidato il proprio patrimonio, infatti, l'esdebitazione non raggiunge pienamente il credito pubblico, che permane al di sopra dei limiti quantitativi stabiliti nell'art. 489, comma 1, n. 5, del texto refundido de la Ley Concursal. Da tale prospettiva, l'esdebitazione dell'incapiente, riservando al debitore assolutamente incapiente la liberazione più ampia possibile ed evitando l'apertura di una procedura liquidatoria priva di utilità, mette in rilievo, per contrasto, i limiti del modello spagnolo, nel quale la previa liquidazione del patrimonio non garantisce la piena liberazione del debitore, il quale resta soggetto ai poteri di riscossione dell'Amministrazione rispetto al credito pubblico non esdebitato. Il confronto evidenzia così due distinte concezioni della seconda opportunità: mentre il modello italiano colloca al centro la riabilitazione economica del debitore, quello spagnolo mantiene una tutela rafforzata del credito pubblico che suscita dubbi circa la sua compatibilità con l'obiettivo di esdebitazione integrale proclamato nell'art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023.