Il punto sui lavori della Commissione Pagni
La Direzione,
1 Luglio 2021
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Sebbene con riserbo e cautela alcuni dati certi il Presidente della Commissione li ha offerti e sono di non poco momento.
Intanto, lo slittamento del Codice della Crisi per il quale l’entrata in vigore scivola, infatti, alla “prima metà del 2022”.
Inoltre, l’imprescindibilità di un nuovo, significativo correttivo “che consenta di tenere conto delle indicazioni provenienti dalla Direttiva UE 2019/1023”. Accorciare il divario e assicurare il “miglior raccordo” tra le regole del D.Lgs. n. 114/2014 e quelle regole unionali diventa il binario su cui scorrerà il confronto futuro. Verosimile che l’accesso e la circolarizzazione delle informazioni diventino la tematica più rilevante.
Un intento di semplificazione procedimentale s’affaccia nella sottolineatura della necessità di veicolare “alcuni principi per il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza”.
L’allerta esterna era già stata differita, in più tappe, dal Parlamento; ora anche quella interna resta sospesa, quanto meno nella dimensione del codice della crisi, visto che traspare che alcuni principi non saranno affatto ripudiati anche al lume della già lunga vigenza del novellato art. 2086 del codice civile: al proposito si parla di rimodulazione e di riscrittura dei doveri di tempestiva segnalazione dell’organo di controllo.
Proprio nel perimetro dell’“allerta precoce” di matrice unionale si colloca, tuttavia, un nuovo strumento, che segnerà un cambio di modello e di prospettiva. Gli OCRI non vedranno, per ora, la luce. Dalla procedura dinanzi ad essi, non scevra da tracimazioni burocratiche, si virerà su meccanismi più agili di early warning. Il mezzo messo a disposizione di tutte le “imprese in difficoltà”, anche “in gruppo” e senza alcuna esclusione farà fulcro sulla negoziazione della crisi, attraverso un facilitatore “monocratico”, professionalmente qualificato, che scandirà a “schema libero” i tempi e le modalità di trattative funzionali all'individuazione di soluzioni negoziali di composizione della crisi. Il debitore e i suoi creditori interloquiranno attraverso i professionisti di propria fiducia, ma agevolandosi del “filtro” di un mediatore esperto della materia, indipendente e terzo. Uno solo, interpellato volontariamente per tempo.
Solo se e quando la negoziazione non basterà e il “risanamento” non sarà raggiungibile attraverso il nuovo procedimento camerale e degiurisdizionalizzato di composizione della crisi, sarà lo stesso negoziatore ad indirizzare l’impresa verso forme di liquidazione del patrimonio che il Presidente ha preannunciato come “nuove”, “semplificate” ed “accelerate”. Sembra farsi strada qualcosa di diverso dall’archetipo del fallimento, alias liquidazione giudiziale, e più prossimo al modello della liquidazione “controllata” del sovraindebitato.
Si è poi puntato, ma con molta cautela, sull’istituto della “rinegoziazione del contratto”, strumento che diventa il tramite su cui far leva, col “supporto di consulenti seri e l'aiuto di facilitatori capaci” per far fronte alle congiunture che limitano la capacità di adempiere e sospingono l’impresa sulla via della crisi. Sembra poter far breccia nel sistema un’opportunità nuova, da più parti sollecitata: ogni qualvolta una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico-economico su chi si è eretta la relazione negoziale fra le parti, quella danneggiata in fase esecutiva avrà la possibilità di rinegoziare con l’ausilio dell’esperto-mediatore il contenuto delle prestazioni.
Centrale ancora una volta la figura dell'esperto, cruciale il tema della formazione. Le categorie sulle quali si punta sono le solite (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, manager), ma diventa qualificante l’attributo dell’esperienza nel settore della crisi d'impresa. Uno “specifico percorso formativo” assicurerà omogeneità di approccio e d’impostazione.
Il ruolo delle Camere di Commercio rimane essenziale, nonostante lo smantellamento in partenza degli OCRI: saranno detti enti ad assicurare la base logistica e organizzativa, mettendo a disposizione una piattaforma dedicata sulla quale “gireranno le informazioni necessarie all'esperto per svolgere al meglio il proprio compito”. Per le imprese più piccole è mantenuta la nomina dell'esperto da parte degli organismi di composizione della crisi, lasciando intoccata la disciplina del sovraindebitamento.
Vanno, però, segnalate le keywords del lavoro della Commissione: semplicità, rapidità, flessibilità, economicità dei costi e, soprattutto solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti nella crisi.