Sul piano procedurale il ricorso per concordato deve essere presentato al Tribunale competente per territorio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 9 comma 1 l.fall. e segue l’iter pubblicistico e informativo di cui all’art. 161 comma 5 l.fall., quindi, con trasmissione anche al Pubblico Ministero, il quale, oltre che intervenire nella neonata procedura concorsuale, potrà procedere in sede penale ai sensi dell’art. 236 l.fall.. E con il debitore che, difettando l’espresso richiamo (anche) all’art. 217-bis l.fall., forse neppure potrà fruire delle relative esimenti in caso di successivo fallimento (nonostante una tale interpretazione in malam partem sarebbe a rischio anche di tenuta costituzionale pensando alle nuove, e più ampie, guarentigie previste nell’ obbligatoria antecedente fase della composizione negoziata e di cui all’art.12 comma 5). Ed, infatti, in sede di conversione del decreto si sta rimediando richiamando espressamente l’art.217-bis l.fall..
In linea con la condivisibile semplificazione perseguita dal legislatore, a differenza di quanto già avviene per il concordato ordinario (anche con riserva), non viene imposta l’approvazione e sottoscrizione della determina ex art. 152 l.fall..
In ogni caso, con la pubblicazione del ricorso, si apre il concorso con la cristallizzazione della massa passiva e viene aperta la porta alla disciplina della prededuzione di cui all’art. 111 l.fall; vengono, altresì, a determinarsi gli effetti “tipici” dello spossessamento attenuato, della improseguibilità delle azioni esecutive e cautelari (automatic stay già, in precedenza, eventualmente acquisito con il deposito della domanda di composizione negoziata)[28] e dell’inopponibilità delle formalità non iscritte ex art. 45 l.fall., richiamato dall’art. 169 l.fall..
L’omesso richiamo, invece, all’art. 169-bis l.fall. è logicamente correlato alle finalità di un concordato meramente liquidatorio ed alla struttura semplificata della relativa procedura; del resto, ove necessario, i contratti pendenti avranno già trovato durante l’antecedente fase della composizione negoziata un’equa regolamentazione grazie all’art. 10 comma 2, in un duplice intervento: una rideterminazione in buona fede delle condizioni contrattuali, stimolata dall’esperto e un contraddittorio, risolutore e provvisorio, dinanzi al tribunale, il quale, tenuto anche conto delle ragioni dell’altro contraente, può a sua volta rideterminare equamente le condizioni del contratto, contemperando le esigenze della continuità aziendale con l’equilibrio tra le prestazioni, anche attraverso la corresponsione di un indennizzo.
D’altro canto, se è pur vero che, in difetto di richiamo dell’art.169-bis l.fall., non potrà autorizzarsi alcuno scioglimento contrattuale in danno del contraente in bonis, il Tribunale potrà sempre autorizzare, ai sensi del richiamato (invece) art. 167, comma 2, l.fall., il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione funzionale al miglior esito del piano.
Il vaglio di “ammissione”, al pari di quanto già previsto nel concordato fallimentare, viene circoscritto al profilo di disamina della ritualità della proposta con acquisizione della (già evidentemente allegata) relazione finale dell’esperto, arricchita d’un ulteriore suo parere dedicato ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.
Ovviamente, come già accennato, anche in questa primordiale fase sarà rilevabile l’eventuale abuso di diritto allorché, ad esempio, già dalla relazione dell’esperto emergano manifesti profili di infattibilità o atti in frode (anche in conseguenza del compimento di atti pregiudizievoli di cui all’art.9 commi 3 e 4) ancor più facili da rilevare ora che l’esperto dovrà - qualora, come sembra, l’emendamento diverrà legge - dichiarare che “ le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.”
Diviene fondamentale, pertanto, sin dal deposito dell’avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi, compiere la più ampia disclosure informativa, anche in merito ai pagamenti effettuati a favore dei creditori nella fase pregiudiziale di composizione negoziata,[29] per evitare l’arresto della procedura a causa del verificarsi di fattispecie sanzionabili con avvio del subprocedimento di cui all’art. 173 l.fall..
Vi è da reputare, in un’esegesi costituzionalmente orientata, che gli eventuali provvedimenti di mancata (ovvero avvenuta) “ammissione” o di relativa revoca ex art. 173 l.fall., restino comunque impugnabili insieme alla sentenza di fallimento in analogia alle previsioni di cui agli artt. 162 ultimo capoverso e 173 comma 2 l.fall.; ove difetti anche tale declatoria, resta richiamabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 164 l.fall. e quindi il procedimento di cui all’art. 26 l.fall..
Con il medesimo decreto il Tribunale dichiara l’apertura della procedura, nominando al contempo un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 c.p.c., a cui viene demandato un altro parere che, unitamente alla relazione finale dell’esperto, deve essere comunicato a cura del debitore ai creditori, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima dell’udienza di omologazione ivi fissata.
L’elasticità del procedimento e la contrazione dei tempi, dettate dall’esigenza di mantenere inalterati i valori dell’attivo per consentirne una rapida riallocazione nel mercato, giungono a sopraffare anche la fase dell’adunanza e dell’approvazione[30], tanto che poi ciascun creditore, senza il quorum limitativo di cui all’art. 180 comma 4 l.fall., come qualsiasi interessato, possono liberamente intervenire in sede di omologazione, per ivi opporsi, costituendosi nel termine, definito testualmente (a differenza che nel concordato ordinario), perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.[31]