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Gli aspetti giuridici del mercato delle imprese in crisi*

Angelo Mambriani, Presidente di Sezione nel Tribunale di Milano

22 Dicembre 2023

*Scritto edito su “Il finanziamento alle imprese nel Codice della crisi e dell’insolvenza”, Quaderno della Commissione crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, a cura di G. Rocca, con prefazione di S. Leuzzi.
L’Autore svolge un’accurata riflessione trasversale sul mercato delle imprese in crisi.
Riproduzione riservata
1 . Le condizioni ordinamentali per la individuazione e formalizzazione di un mercato delle imprese in crisi
Riguardato nel suo complesso e per numero e qualità di interventi, il diritto della crisi d’impresa è certamente uno dei settori più innovativi dell’intero ordinamento, non foss’altro perché, se è vero che di crisi d’impresa si parla da quando l’impresa è nata, essa è assurta a fattispecie presupposto di procedure concorsuali o alternative al fallimento già nel 2005 (art. 67, let. d), art. 160, art. 182 bis L. fall.) per poi essere sistematizzata con il codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), che prevedeva appunto un «procedimento di composizione assistita della crisi» (artt. 19 e ss.): la prima sistematizzazione separata, a livello normativo, della disciplina della situazione di «crisi» come distinta dalla situazione di «insolvenza». È tuttavia entrato in vigore il D.L. n. 118 del 24.8.2021 recante «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», convertito dalla l. n. 147 del 21 ottobre 2021, che ha introdotto la «composizione per la soluzione negoziata della crisi d’impresa» (art. 2), poi inserita direttamente e tal quale nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Titolo II, Capo I, artt. 12 e ss.) [1].
I procedimenti volti alla soluzione della crisi d’impresa come concepiti dai due provvedimenti normativi sopra indicati hanno poco in comune, se non una unità di scopo e una indicazione di massima sul metodo.
Lo scopo – scolpito anche nei documenti di origine europea rilevanti in materia – è quello di salvaguardare non solo il valore, ma la continuità dell’impresa, evitando il ricorso a procedure concorsuali liquidatorie a mezzo della tempestiva rilevazione della crisi e della pronta attuazione degli strumenti idonei al suo superamento e al recupero della continuità aziendale (art. 2086 comma 2 c.c.). Ciò nella convinzione, che si fa generale criterio discretivo, che quella salvaguardia possa realizzare il «miglior interesse per i creditori» [2].
Il mezzo è quello della individuazione di un soggetto terzo, di nomina pubblica, che svolga il compito di favorire la soluzione della crisi d’impresa: l’organismo di composizione della crisi d’impresa, secondo il CCII; l’esperto nominato da apposita commissione istituita presso la Camera di commercio, secondo il D.L. n. 118 del 2021 e poi il CCII.
La composizione negoziata della crisi d’impresa [3], in estrema sintesi, ha come presupposti:
- non solo la «Crisi» (art. 2, let. a) CCII) – quale probabilità di insolvenza manifestantesi con l’insufficienza dei flussi di cassa prospettici ad assolvere alle obbligazioni nei successivi 12 mesi –, ma anche una situazione anteriore cioè la «probabilità di crisi», dunque una situazione meno grave e perciò più facilmente fronteggiabile, e anche la vera e propria insolvenza;
- la ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 12, comma 1, art. 13, comma 2, art. 17, comma 5, art. 21, commi 1,2 e 3, art. 23, comma 2, art. 24, comma 5, art. 25 quater, comma 1, art. 25 undecies, comma 1, CCII).
Ed è così organizzata:
- inserimento, da parte dell’imprenditore in crisi (o insolvente) della domanda di composizione negoziata della crisi d’impresa nella piattaforma nazionale appositamente istituita (art. 13 CCII), domanda contenente i dati essenziali dell’imprenditore, gli ultimi 3 bilanci, un progetto di risanamento, un elenco dei creditori, certificato unico dei debiti tributari e contributivi, e situazione debitoria complessiva verso dell’Erario, informativa centrale rischi aggiornata;
- nomina pubblica di un esperto indipendente – in genere un commercialista o avvocato –, iscritto in apposito elenco che ne garantisce la professionalità, con funzione di agevolatore delle trattative tra imprenditore e creditori al fine di individuare le soluzioni della crisi.
Se ne desume la concentrazione, attraverso la Piattaforma, delle domande di soluzione della crisi di impresa, principale condizione per la costruzione «giuridica» di un mercato delle imprese in crisi [4].
2 . L’opportunità di costruire un mercato delle imprese in crisi
I primi dati relativi all’operatività della composizione negoziata della crisi d’impresa non sono molto confortanti.
Nel primo anno dall’entrata in vigore della procedura di composizione negoziata delle crisi di impresa (CNC), quindi dal 15 novembre 2021 al 15 novembre 2022, in Italia so no state depositate 475 istanze, di cui 32 rifiutate, 95 chiuse e il resto in corso di trattazione [5]. Nei mesi successivi, fino al 15 maggio 2023, si è assistito a un incremento delle domande – salite in totale a 767 –, a un fisiologico (le trattative durano in media 170 giorni) aumento percentuale delle chiusure (in totale 316, pari al 41,7 %), con decremento, però, delle domande rifiutate e aumento di quelle archiviate con esito positivo (39, pari al 12 % delle chiusure), pur rimanendo molto elevato il numero degli esiti negativi (287, pari al 87% delle chiusure) [6].
I principali problemi posti dalla crisi d’impresa sono essenzialmente due. Anzitutto un problema di credito, con conseguente restrizione, da parte dei creditori, della possibilità di ottenerne di nuovo. Occorre poi considerare che la prospettiva dei creditori è tendenzialmente recuperatoria e di breve periodo, dunque liquidatoria, a fronte della naturale – o istituzionale, per le banche – difficoltà a erogare nuovo credito [7]. La condizione è di riuscire a convincere i creditori che, essendo stato messo in campo un piano industriale o comunque di soluzione della crisi [8], dilazionando o decurtando le proprie pretese, otterranno un beneficio maggiore di quello che otterrebbero da una procedura concorsuale.
In secondo luogo, un problema di organizzazione e collocazione sul mercato dell’impresa in crisi, in una situazione complessiva che ha prodotto la crisi e che dalla crisi è stata aggravata.
L’esperto, per costruire una soluzione alla crisi, non potrà che affidarsi alla dialettica tra i soggetti che si fronteggiano [8]: l’imprenditore in crisi, con i limiti operativi e strutturali già evidenziati, creditori lesi e indispettiti da mancati pagamenti preannunciati e spesso già verificatisi, clienti che temono inadempimenti.
La situazione non ottimizza le possibilità dell’impresa di uscita dalla crisi, da un lato perché il potere dei creditori è esercitato molto discrezionalmente, secondo interessi non allineati tra loro, dall’altro perché l’azienda difficilmente da sola – specie quando la crisi emerge in ritardo – riesce a rigenerarsi, dall’altro ancora perché la prospettiva concorsuale genera su tutti i soggetti un effetto distorsivo nelle scelte da assumere.
Se questo è vero, allora è opportuno aprire un altro orizzonte di possibilità cui possano guardare sia l’imprenditore in crisi, sia i creditori, sia l’esperto preposto ad agevolare la soluzione della crisi.
Si tratta, appunto di costruire un mercato delle imprese in crisi, nel senso più ampio del termine cioè delle partecipazioni, delle aziende, dei finanziamenti delle imprese in crisi. In questo mercato la domanda è evidentemente espressa dall’imprenditore in crisi, che chiede soluzioni [9], ma non meno dai suoi creditori, interessati a massimizzare la percentuale di recupero e magari a continuare a erogare credito, in condizioni fisiologiche, al cliente risanato.
Il legislatore non è riuscito a vedere il lato dell’offerta, che invece esiste e deve essere opportunamente sfruttata a beneficio di tutti.
Il lato dell’offerta è costituito da tutte quelle istituzioni finanziarie – in particolare fondi e organismi di gestione, fondi di venture capital dediti al turnaround – che si occupano di e sono specializzati in investimenti in imprese in crisi [10]. Costoro, infatti, esprimono istituzionalmente l’interesse a investire in imprese in crisi, nelle forme più svariate e ovviamente adatte alla diversa e singola situazione.
Invero il capitale privato, quale fondamentale attore del mercato, non può non essere protagonista nella soluzione delle crisi di impresa.
Con l’interessamento di questi soggetti è infatti possibile fornire all’imprenditore e all’esperto agevolatore, un’effettiva ulteriore possibilità operativa di soluzione della crisi aziendale, quando altra non sia praticabile in assenza di fonti di nuova finanza e/o di soluzioni di ristrutturazione aziendale interna.
A quest’ultimo proposito, va sottolineato che i soggetti investitori di cui si tratta dovranno essere selezionati non soltanto per la capacità di credito ma per capacità di dare alle crisi aziendali anche soluzioni imprenditoriali, gestorie, di continuità.
Orbene, costruire il mercato delle imprese in crisi significa istituzionalizzare il contatto tra il tipo di domanda che abbiamo descritto e il tipo di offerta che abbiamo descritto.
Si può notare che anche oggi, quotidianamente, si vendono e si comprano società e imprese, ma la costruzione di un mercato comporterebbe alcuni decisivi vantaggi: - concentrazione della domanda e dell’offerta; - incremento della sicurezza delle transazioni; - incremento del numero delle transazioni; - incremento della velocità delle transazioni [11]. Tutto ciò nell’intento di massimizzare numero e qualità di soluzioni di crisi aziendali e di recupero della continuità.
3 . I principi sui quali costruire il mercato delle imprese in crisi: concorrenza, trasparenza, professionalità, legalità
L’ istituzionalizzazione del contatto tra le tipologie di domanda e offerta qui considerate deve essere operata secondo principi che connotano mercati efficienti: concorrenza, trasparenza, legalità, professionalità.
Concorrenza significa garanzia di pluralità dell’offerta, cioè dei soggetti investitori partecipi al mercato.
Trasparenza significa qui conoscibilità e parità di accesso, da parte dell’imprenditore in crisi e dell’esperto, agli investitori. Significa anche incremento delle possibilità (senza alcun automatismo) che gli investitori vengano a contatto con l’imprenditore in crisi. Non significa invece venir meno della riservatezza delle trattative, che deve essere in ogni caso garantita.
Professionalità significa che deve essere garantita la capacità degli investitori di offrire le migliori soluzioni disponibili sul mercato alle crisi d’impresa.
Legalità significa favorire la conformità alla legge dei comportamenti degli imprenditori in crisi e degli investitori nello svolgimento della composizione della crisi.
4 . La costruzione di un mercato delle imprese in crisi: l’istituzione, presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione, di elenchi di investitori istituzionali specializzati nell’intervento su P.M.I. in crisi
Il mercato, secondo antica definizione, è locus artificialis [12].
È l’unità di luogo infatti che garantisce la concentrazione della domanda e dell’offerta che è tratto caratteristico, anche se non costitutivo, di un mercato.
Va tenuto in debito conto che siamo nell’era del non-luogo, della dematerializzazione, del virtuale.
Dimensioni non del tutto consone al bene di cui si discute – l’impresa in crisi, per lo più piccola e media – non tanto o non solo perché essa sia usualmente connotata da forti aspetti materiali con riferimento all’azienda gestita, quanto perché, in trattative di questo genere – in cui spesso l’uomo-imprenditore gioca, se non tutto, una fetta importante del suo destino personale – il fattore umano e dunque il contatto umano giocano un ruolo importante, a volte decisivo.
Il mercato, dovendo avere ad oggetto le soluzioni offerte per la soluzione della crisi d’impresa, dovrebbe essere variegato e comprendere sia quelle orientate al finanziamento [13], sia quelle che prevedano ingressi di nuovi soci, interventi sul capitale, e/o ristrutturazione del business e della sua gestione.
Il locus, nella considerazione del ruolo rilevante che gioca in questa materia il legame con il territorio di appartenenza dell’azienda, possono allora essere le Camere di commercio del capoluogo di regione, presso le quali sono istituite le commissioni di nomina degli esperti (art. 3, comma 6, D.L. n. 118/2021).
La «costruzione» del mercato come contatto domanda/offerta, tuttavia, non implica affatto che né il contatto domanda/offerta avvenga fisicamente presso le Camere di commercio né tantomeno che le trattative debbano avvenire in tale sede.
Un significativo contributo alla costruzione del mercato ben potrebbe realizzarsi semplicemente con la istituzione, presso la Camera di commercio, di un elenco di investitori istituzionali (società di gestione/fondi di investimento nazionali e internazionali) aventi come oggetto della loro attività il finanziamento/ristrutturazione di imprese, elenco da pubblicare sul sito della Camera di commercio.
Questo elenco sarebbe anzitutto a disposizione degli imprenditori in crisi che potrebbero direttamente rivolgersi ai soggetti ivi inseriti per instaurare privatamente una trattativa volta alla soluzione della crisi d’impresa.
La funzione delle Camere di commercio dovrebbe essere soltanto quella di ente che opera da filtro tra gli investitori abilitati a essere iscritti nell’elenco istituito presso di loro. Gli investitori interessati alla gestione di crisi d’impresa in una certa regione dovrebbero quindi fare domanda alla Camera di commercio del capoluogo di quella regione per essere inseriti nell’elenco.
In alterativa si potrebbe pensare a un elenco simile ma istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, anche se, allora, l’elenco avrebbe valenza nazionale, con rischi in punto di efficacia dell’azione dei soggetti ivi indicati, magari interessati a limitare la propria azione a determinati territori e comunque «distanti» dal luogo in cui l’imprenditore opera.
5 . Benefici di sistema
L’istituzione dell’elenco sopra descritto porterebbe plurimi benefici:
a. una significativa spinta, per l’imprenditore, verso una tempestiva rilevazione della crisi e reazione ad essa, che costituisce scopo di sistema (art. 2086, comma 2, c.c.) [14]: l’imprenditore cui sia noto che esiste una concreta possibilità di efficace ristrutturazione/finanziamento della sua impresa in crisi tenderà non più a occultare tale situazione, come avvenuto finora, ma a farla emergere, in modo da venire in contatto con gli investitori;
b. l’individuazione di investitori professionali, capaci e qualificati, con conseguente implicita selezione avversa di investitori incapaci, opachi o addirittura propaggini della criminalità organizzata;
c. concentrazione della domanda/offerta di soluzione di crisi d’impresa il che aumenta le probabilità di superamento della crisi stessa;
d. selezione, da parte del mercato, delle imprese in crisi meritevoli del finanziamento/ristrutturazione e delle imprese che invece non meritano tali interventi e sono perciò da destinare a procedure concorsuali;
e. ampliamento del ruolo dell’esperto che, oltre a compiere ogni dovuta analisi volta anzitutto a identificare le cause della crisi, per «valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento» dovrà non solo vagliare le soluzioni «interne» ma aprire una fase di «networking» volta a verificare soluzioni per linee esterne;
f. responsabilizzazione dell’esperto, indotto a misurare soluzioni provenienti da investitori diversi da quelli inseriti nell’elenco con quelle offerte dagli investitori ivi inseriti e conseguente realizzazione di una situazione di concorrenza.
6 . Caratteristiche degli investitori da inserire nell’elenco istituito presso le camere di commercio a garanzia della loro professionalità e onorabilità
Si potrebbe pensare a una serie di criteri di massima – ovviamente ampiamente emendabili, integrabili e modificabili – che potrebbero essere utilizzati per l’individuazione degli investitori da inserire nell’elenco sopra indicato:
a. Specializzazione in «private capital»/PMI.
La società/fondo potenziale investitore dovrebbe operare esclusivamente su società private PMI, non quotate in mercati finanziari, trattandosi statisticamente del maggior numero di situazioni di crisi che si presentano quotidianamente, mentre le crisi delle grandi imprese sono solitamente oggetto di soluzione mediante percorsi economico/ imprenditoriali o ordinamentali diversi (es.: D.Lgs. n. 270 del 1999; D.L. n. 347 del 2003 conv. l.n. 39 del 2004; D.L. n. 70 del 2011 conv. l. n. 106 del 2011; 194 e ss. L. fall.).
b. Vasta gamma di soluzioni finanziarie.
La società/fondo potenziale investitore dovrebbe essere in grado di disporre di finanza tale da poter supportare le società in crisi in tutte le fasi in cui si possa articolare la soluzione (oggi sono già ben note soluzioni diversificate di finanziamento diretto, strategie di gestione immobiliare e infrastrutturale, interventi sul capitale operativo, ecc.).
c. Operatività internazionale.
Dovrebbe essere auspicabile che la società/fondo potenziale investitore, oltre che italiana, possa essere insediata all’estero purché presente nelle principali piazze finanziarie europee e con una imprescindibile stabile organizzazione in Italia. Questo consentirebbe alle aziende italiane di essere affiancate da partner in grado di attrarre capitali non solo nazionali ma anche internazionali e capace di effettuare operazioni anche finanziarie con controparti estere.
d. Società autorizzata e vigilata.
È auspicabile che la società/fondo potenziale investitore sia una società di gestione del risparmio o analoga sottoposta all’autorizzazione e alla vigilanza delle relative autorità dei diversi paesi in cui è presente con i propri uffici (Banca d’Italia, CSSF francese, Banche centrali dei vari paesi, ecc.). Nel caso non sia società sottoposta ad autorizzazione/ vigilanza di autorità preposte, è necessario che sia munita di adeguato rating di legalità.
e. Società accreditata al Portale FdG del Medio Credito Centrale.
Il requisito è assai utile per individuare società/fondi potenziali investitori che, nel contempo, sono dotati di caratteristiche formali e sostanziali qualificanti e possono accedere a un ventaglio di garanzie specifiche, appunto attraverso l’accreditamento presso il portale FdG, strumento offerto da Medio Credito Centrale per rilasciare garanzie per il tramite del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/1996) alle società con cui ciascuna società/fondo investitore opera [15].
Oggetto di discussione ben potranno essere sia i criteri di selezione degli investitori, sia la fonte che li stabilisca, sia la procedura di inserimento nell’elenco e infine i poteri di accertamento dell’autorità preposta (Camere di commercio, Ministero).

Note:

[1] 
Per un sintetico excursus delle riforme: L. Morellini, Finanziamenti ammissibili nel codice della crisi e dell’insolvenza, in Il finanziamento delle imprese nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Il finanziamento delle imprese nel codice della crisi e dell’insolvenza, Odcec Milano – Scuola Alta Formazione Luigi Martino, a cura di G. Rocca, in corso di pubblicazione.
[2] 
Art. 94, commi 4 e 6, art. 99, comma 1, 122, let. e), 274, comma 3, 285, comma 2, c.c.
[3] 
M. Spiotta, La composizione negoziata della crisi.
[4] 
Cotta Ramusino, Start Up innovative e sistema finanziario, in Start Up e P.M.I. innovative, a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Torino, 2020, 1000.
[5] 
Fra i casi di istanze chiuse…, sono per lo più presenti imprese in cui mancano le prospettive di risanamento (circa il 52% del totale), condizione necessaria per procedere alla fase vera e propria, tipica della composizione negoziata. Altre motivazioni per cui le procedure di composizione negoziata vengono chiuse sono la conclusione negativa della fase di trattazione (il 24% del totale), la rinuncia da parte dell’imprenditore (il 16% del totale), la presentazione di una domanda di concordato semplificato (il 3% del totale) oppure la dichiarazione di fallimento dell’impresa istante (il 2% del totale). Al momento, risulta che solo in due casi la procedura di composizione negoziata abbia portato alla conclusione di un contratto con i creditori, di cui all’art. 23, comma 1, lett. a), CCII e in un caso alla conclusione di un accordo, di cui all’art. 23, comma 1, lett. c), CCII. La presente analisi, tuttavia, risulta essere ancora incompleta, in quanto non tiene conto delle procedure chiuse con l’ausilio di strumenti giudiziali di regolazione della crisi. Infatti, dall’Osservatorio del sistema camerale sulla composizione negoziata, non è possibile definire il percorso ulteriormente effettuato dalle istanze, una volta chiusa la procedura (con particolare riferimento agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi): UnionCamere, La composizione negoziata per la crisi d’impresa. I dati a un anno dall’avvio, in www.unioncamere.gov.it.
[6] 
UnionCamere, Terza edizione dell’Osservatorio semestrale sulla CNC, datata 15 maggio 2023, in www.unioncamere.gov.it.
[7] 
In UnionCamere, Terza edizione dell’Osservatorio semestrale sulla CNC, tra i principali ostacoli alle trattative sono annoverati i rapporti tra impresa e intermediari finanziari e banche, evidenziandosi le seguenti criticità: « I) la differenza di trattamento fra le erogazioni successive all’istanza di nomina dell’esperto, effettuate in virtù di linee di credito già in essere e la nuova finanza, autorizzata ai sensi dell’art. 22, II) il complesso procedimento di autorizzazione dei nuovi finanziamenti, III) la difficoltà nell’individuare il perimetro di applicazione dell’art. 16, comma 5, quando prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, di sospendere o revocare gli affidamenti “se richiesto dalla normativa di vigilanza prudenziale”». Cfr. anche Direttiva UE 2021/2167, c.d. «Direttiva NPL», avente l’obiettivo di regolare il mercato dei crediti deteriorati a livello comunitario. Catellani, La gestione degli NPL: un lusso che le banche possono ancora permettersi?, in Il finanziamento delle imprese nel codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; PAPA, Il rapporto fra il sistema degli intermediari finanziari e il sistema delle imprese alle luce delle vigenti normative EBA, circolari ABI e codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ivi; Annibaletti-Ciambrone-Costa-Focaccia-Rocca-Tarantino, Il ruolo del dottore commercialista nella gestione dei crediti UTP, in Gestione e valorizzazione degli Unlikely To Pay: aspetti normativi, fiscali, operativi, a cura di RINALDI E ROCCA, Odcec Milano, SAF, Quaderno n. 88, 2022, 102. 
[8] 
Si vedano, in proposito, anche per utili indicazioni operative: R. Ranalli, Le misure di allerta, Milano, 2019, 176 s., 219 s.; Documento allegato al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, cit.
[9] 
Cerved in una recente analisi ha stimato che ci siano nel nostro Paese circa 100.000 realtà a rischio di default. Contestualmente al deterioramento del quadro macroeconomico, è sensibile anche la graduale e progressiva riduzione degli impieghi del settore bancario tradizionale nei confronti di questo tipo di clientela. La somma degli effetti sopra indicati fa emergere una forte domanda di finanziamento per le imprese distressed…»: Gianolli, Il factoring e il finanziamento del capitale circolante alle imprese in crisi, in Il finanziamento delle imprese nel codice della crisi e dell’insolvenza, cit.
[10] 
« Con particolare riguardo agli Unlikely to Pay, stante il possibile ritorno in bonis del debitore, è fondamentale che colui che li gestisce sia: esperto in “ristrutturazione e gestione della crisi”; spiccatamente predisposto ad interagire, con l’obbligato, con finalità costruttive; in grado di “generare” nuove risorse finanziarie… Sarà compito del legislatore, nell’ambito delle discrezionalità consentite, conciliare l’obiettivo di favorire lo sviluppo del mercato secondario di NPL con quello di circoscriverne i rischi, specialmente per gli UTP che per loro natura necessitano di una gestione “conservativa”, distinta da quella liquidatoria alla quale i gestori di NPL sono tradizionalmente predisposti»: Morana, Il mercato secondario dei crediti bancari alla luce della nuova direttiva europea: novità e criticità per gli attori coinvolti, in Il finanziamento delle imprese nel codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; Gianolli, Il factoring e il finanziamento del capitale circolante alle imprese in crisi, cit. 
[11] 
Cotta Ramusino, Start Up innovative e sistema finanziario, in Start Up e P.M.I. innovative, a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Torino, 2020, 999.
[12] 
N. Irti, Diritto del mercato, Bari, 1998, 13; Id., Economia e mercato, risultato di conflitti o costruzioni oggettive, in Il Sole 24 Ore, 3 settembre 2021.
[13] 
L. MORELLINI, Finanziamenti ammissibili nel codice della crisi e dell’insolvenza, in Il finanziamento delle imprese nel codice della crisi e dell’insolvenza, cit.; JEANTET-VALLINO-ROBERI, Finanza prededucibile e composizione negoziata della crisi: il diritto alla certezza e l’incertezza del diritto, ivi.
[14] 
Cfr. P. Montalenti, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta del quadro generale della riforma, in AA.VV. Crisi d’impresa. Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo codice e nuova cultura, cit., 20.
[15] 
G. Manganelli, Il trattamento concorsuale dei crediti garantiti da Sace e MCC, in Il finanziamento delle imprese nel codice della crisi e dell’insolvenza, cit.

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  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

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