Dall’allerta alla Composizione negoziata. Il ruolo delle camere commercio*
Sandro Pettinato, Vice segretario generale Unioncamere
21 Febbraio 2022
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Dati molto confortanti e bene auguranti, anche se ovviamente prudenti, sull’avvio di questo nuovo strumento tanto atteso, oggetto di domande e quesiti: ne abbiamo ricevuti oltre 1500 in questi giorni.
Va detto che, al momento, molta della “prudenza” delle aziende è dovuta all’assenza degli esperti dagli elenchi perché, come sapete, non sono maturati i requisiti di legge previsti per le 55 ore di formazione, oltre al fatto che abbiamo ancora alcune Commissioni regionali che devono essere completate.
Perché dico che è una partenza incoraggiante?
Perché nonostante le poche domande presentate, è evidente che molte altre sono già pronte ed è chiaro il segnale delle imprese: hanno voglia di partecipare a questo strumento per richiedere l’istanza di composizione, ma stanno attendendo, chiaramente, che si completino gli elenchi degli esperti regionali, perché proprio gli esperti costituiscono il “cuore” del provvedimento.
Vediamo velocemente le caratteristiche della piattaforma di composizione: uno strumento veramente semplice, automatico, direi quasi elementare, perché è guidata in tutte le sue parti, nel suo funzionamento e sostanzialmente aiuta l’impresa a formular l’istanza in tutti i suoi aspetti.
L’aiuto è presente sia per quanto riguarda la parte pubblica, accessibile a tutti, in cui sono ricomprese le normative vigenti, il decreto ministeriale, le istruzioni inerenti il test di valutazione, oltre alle informazioni per redigere correttamente un piano di risanamento anche prima della domanda.
Ma la piattaforma è molto semplice anche nella parte riservata, cui si accede con carta di identità elettronica, Spid o Csn, quella formale per poter presentare la domanda di composizione negoziata.
L’impresa che presenta l’istanza non deve individuare la sede camerale di competenza: la domanda viene inviata automaticamente alla Camera di Commercio competente del territorio, dove viene già operata la prima distinzione tra le imprese “sottosoglia” e le imprese che hanno anche uno solo degli indicatori al di sopra di limiti di legge: ricavi superiori ai 200.000 € o attivi oltre i 300.000 € o debiti complessivi superiori a 500.000 €. Quando contestualmente questi tre indici non sono superati la competenza della nomina dell’esperto è tutta del Segretario Generale della Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha la sede legale.
Quando, viceversa, anche solo uno di questi valori viene superato, è la commissione regionale a dover scegliere, entro cinque giorni, l’esperto più indicato per la procedura.
Prima di questa fase, vi è chiaramente il corredo della domanda con tutta una serie di documentazioni che devono essere garantite dal soggetto che sta compilando la domanda, allegando i documenti previsti: bilanci, elenco creditori, estratto centrale dei rischi, debiti contributivi, ecc.
Ho detto prima che l’esperto è il cuore di questa procedura: l’impianto normativo, credo ben fatto e molto ben congegnato, ad opera della Commissione ministeriale (cui va tutto il nostro plauso) sarebbe un impianto vuoto se la figura dell’esperto dovesse essere sminuita. Se il professionista cui viene proposto di accompagnare l’impresa verso la ricomposizione, non è consona, non è compatibile, non possiede le caratteristiche per assistere, per accompagnare l’imprenditore nella procedura, evidentemente il modello individuato dal legislatore non può funzionare.
Ecco il motivo delle 82 domande giacenti: stanno attendendo, probabilmente, un’alimentazione dell’elenco degli esperti sufficiente e tale, da poter dare modo alla Commissione regionale di competenza di scegliere in maniera appropriata la figura dell’esperto.
Stiamo quindi chiedendo, come Camere di commercio, a nome delle commissioni regionali che le camere ospitano (e dei segretari generali che devono individuare l’esperto nei casi di imprese sottosoglia), come comportarci, quando all’arrivo delle prime domande, dovessimo avere un numero di esperti non sufficientemente elevato, rendendo difficile il matching fra impresa richiedente ed esperto più appropriato.
Qui forse sarebbe meglio non essere frettolosi, aspettando qualche giorno in più dei sette previsti dalla legge (due del segretario generale, cinque della commissione, più i due delle giornate non lavorative), prima di effettuare la nomina. Questo può aiutare a scegliere una figura professionale più idonea e consona all’azienda che ha presentato l’istanza. Se non vi è una affinità tra la domanda, l’istanza di composizione e l’esperto che la accompagna, temo che si rischi l’insuccesso del percorso di accompagnamento.
E per individuare al meglio quale esperto designare, le camere di commercio si sono prese la responsabilità, di costruire e normalizzare gli elenchi provenienti da oltre 350 ordini territoriali (commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro), oltre alle domande provenienti dai professionisti non legati ad alcun ordine: una tassonomia di informazioni identiche in grado di armonizzare gli elenchi, rendendoli i curriculum degli esperti confrontabili sia per le esperienze che per titoli.
Dovendo infatti collazionare centinaia, migliaia di domande di esperti, è bene che si ricevano le informazioni in maniera uniforme, per poter poi effettuare un’elencazione regionale degli esperti, utile per la scelta della commissione.
La tassonomia che stiamo usando, è stata divulgata a tutti, la stiamo condividendo, chiaramente, con il Ministero e con gli ordini professionali e la stiamo divulgando a tutti gli ordini territoriali che ci invieranno in queste settimane o nei prossimi mesi, le domande di scrizione all’elenco, visto che i corsi si completeranno anche nei primi mesi dell’anno venturo.
Un altro punto che credo sia importante è quello che riguarda i vantaggi della procedura di composizione: la volontarietà del procedimento, la continuità aziendale, le misure premiali e protettive, la semplicità dell’iter, i tempi rapidi (sei mesi per definire una soluzione): ecco questi sono tutti elementi di forte incentivo per l’imprenditore, oltre che per l’esperto e per i creditori, incentivati ad arrivare ad una soluzione favorevole nel più breve tempo possibile.
La piattaforma, vedrete, agevola nel suo impianto, tutto il percorso di “dialogo” fra le parti, riservando delle aree specifiche nella trattativa fra debitore e creditore, consentendo l’accesso riservato ad alcune aree accessibili solo a chi l’esperto autorizzerà e permettendo le negoziazioni riservate una volta che il procedimento è stato attivato.
Stiamo anche insistendo nello spiegare bene tutto il percorso sulle misure protettive, perché qui si è generato un piccolo misunderstanding: al momento della domanda, il richiedente può già “flaggare”, oltre al test di autovalutazione, se intende richiedere le misure protettive. La richiesta non è, evidentemente, sinonimo di “pubblicazione” nel registro delle imprese, poiché questa non è contestuale al momento della domanda, ma diviene efficace solo all’avvenuta accettazione da parte dell’esperto, permettendo quindi, al conservatore del registro delle imprese, di pubblicare le misure protettive previste dalla legge, all’articolo 6. Questo passaggio è importantissimo anche per il decorso dei tempi (la conferma, il ricorso, ecc.) innanzi al tribunale.
Non verrà, invece, pubblicata nessuna misura protettiva fino a quando non vi sia chiaramente l’assegnazione dell’incarico e l’accettazione dell’esperto.
Ho più volte fatto appello al buon senso dei professionisti, perché nella fretta di nominare un esperto non si abbia altrettanta fretta per l’accettazione: quando il professionista non detiene una struttura adeguata, o non ha sufficiente tempo, o non ha verificato le eventuali incompatibilità, o ritiene di non avere la sufficiente esperienza o competenza, ecco, in questi casi sarebbe meglio non accettare l’incarico, poiché si farebbe un danno, oltre che a sé stessi, all’impresa in questione.
Un punto importante è anche la chiarezza sulla parte relativa ai compensi del professionista, rendicontabili com’è noto, sulla piattaforma, ove c’è uno spazio riservato alla rendicontazione dei costi dell’esperto. I costi sono normati dal decreto legge 118, e si prevedono delle classificazioni percentuali dell’attivo patrimoniale, con elementi incentivanti o contenitivi del compenso, legati al raggiungimento di un accordo contrattuale, piuttosto che a un piano di ristrutturazione, un accordo di moratoria, ecc..
Circola la voce che si possa far domanda all’elenco degli esperti anche se non sono state “maturate” completamente le 55 ore del corso, indicando invece che le stesse sono in corso di maturazione. Non è così. Le Camere non potranno accettare dagli ordini professionali locali, domande in cui si comunica che si sta maturando la formazione.
La domanda che gli ordini locali devono inviare alle camere di commercio prevede il rispetto delle tre regole: cinque anni di permanenza nell’ordine, l’aver maturato esperienze nel settore della ristrutturazione e delle crisi d’impresa e avere maturato completamente le 55 ore, con titolo preferenziale riguardo eventuali ulteriori corsi d’approfondimento.
Ricordo anche che non vi è una diretta competenza della commissione nello scegliere dall’elenco regionale della propria regione: si può infatti attingere anche ad altri elenchi, ovviamente rispettando i criteri di vicinanza della sede, per motivi legati alla conoscenza del territorio, dell’ambiente, del sistema creditizio locale.
La piattaforma, ad oggi è perfettamente in esercizio e non ha dato alcun problema di funzionamento: vedremo tra qualche settimana, una volta assegnati gli incarichi, l’altra parte della piattaforma, quella in cui l’esperto nominato, accettato l’incarico, avvia le procedure per giungere alla composizione del debito. Sarà importante il giudizio dei professionisti per poter capire l’effettiva funzionalità di uno strumento che, ad oggi, sembra apparire idoneo e ben rispondente ai contenuti previsti nella normativa vigente.