Nel passato, la responsabilità patrimoniale era lo strumento tramite il quale veniva adempiuta l’obbligazione, essendo questa un elemento costitutivo dell’obbligo del debitore.[22]
Con l’introduzione del Codice Civile, il binomio responsabilità patrimoniale - obbligazione è rimasto radicato nella cultura giurisprudenziale sino al 1942, anno in cui, la responsabilità patrimoniale è stata inserita nella parte relativa alla tutela dei diritti e il connubio con l’obbligazione del debitore è stato mediato tramite il concetto di garanzia patrimoniale. [23]
L’art. 2740 del Codice Civile sancisce il regime della responsabilità patrimoniale del debitore nei confronti dei propri creditori, stabilendo che lo stesso debitore risponda dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, con alcune limitazioni, specificate dalla legge, che al secondo comma del medesimo articolo e che nell’ambito del diritto della crisi di impresa si sostanziano nell’individuazione dei beni non compresi nella liquidazione giudiziale, come disposto dall’art. 146.
Sono proprio la dimensione del patrimonio del debitore e la sua possibilità di essere sottoposto a liquidazione, gli elementi che consentono di realizzare la garanzia patrimoniale, adempiendo alla responsabilità patrimoniale dello stesso nei confronti del creditore a fronte di un’obbligazione.
Il ruolo unificante della garanzia patrimoniale, nell’ambito delle procedure concorsuali, è il tramite con cui viene realizzata la responsabilità patrimoniale, una volta stabiliti i principi e gli istituti. [24]
In tal modo, risultano assoggettate a garanzia del creditore, tutte quelle cose che possono formare oggetto di diritti - così espresso il concetto di bene dall’art. 810 del medesimo Codice - che appartengono al debitore perché già presenti nel suo patrimonio al momento della creazione dell’obbligazione o che vi entrino in un secondo momento (per successione o altre cause) e la tutela del creditore si esprime tramite il diritto di riscossione coattiva del credito e la liquidazione del risarcimento del danno.
Soddisfare il proprio credito, mediante l’esecuzione di una prestazione dovuta in caso di inadempimento del debitore è l’interesse del creditore, questa si trasforma in interesse del creditore per i beni del debitore che possono essere volti all’esecuzione forzata.
In questo senso, viene realizzato un collegamento indissolubile tra la garanzia patrimoniale e quella di proprietà dei beni. La prima, non è più intesa come strumento per adempiere all’obbligazione, ma come oggetto della responsabilità patrimoniale che si concretizza nel patrimonio (beni presenti e futuri) del debitore. [25]
Il principio ora descritto è un diritto di ciascun creditore, eguale rispetto agli altri creditori, facendo salve eventuali cause legittime di prelazione, quali sono i privilegi, i pegni e le ipoteche.
Il principio della par condicio creditorum è stato ridimensionato negli anni in primo luogo per effetto dell’introduzione delle cause legittime di prelazione.
Facendo riferimento alla procedura concordataria, oggetto del presente elaborato, già la riforma della legge fallimentare del 2005, nel suo impianto normativo, faceva subentrare un’ulteriore ridimensionamento alla regola prevista dal Codice Civile, prevedendo che i creditori potessero essere suddivisi in classi per posizione giuridica ed interessi economici omogenei al fine di poter applicare alle stesse un trattamento differenziato.
Prima dell’introduzione del Codice della Crisi, tale disciplina ha subito ulteriori modifiche che hanno ampliato le possibilità per il debitore di districarsi dalle rigide regole della distribuzione della ricchezza a favore dei creditori previste dal testo originario.
Nel 2007, in contemporanea all’introduzione dell’art. 160 comma 2 L.F. che sanciva la regola di distribuzione nel concordato preventivo tramite il criterio della Absolute Priority Rule, sicchè era necessario pagare integralmente la classe di grado maggiore perché quella di grado inferiore trovasse soddisfazione dalle risorse che non provenissero da apporti esterni, la legge introduceva la transazione fiscale, tramite l’art. 182 ter L.F., stabilendo che il trattamento della classe privilegiata tributaria o contributiva non dovesse necessariamente essere più favorevole rispetto a quella privilegiata sottostante, essendo sufficiente che non fosse deteriore. In tal modo, nel nostro ordinamento, veniva dato spazio ad una prima forma embrionale di distribuzione delle risorse tramite la Relative Priority Rule.[26]
Nella disciplina del concordato preventivo in continuità, il Codice della Crisi rivoluziona quello che è l’assetto delle regole distributive delle risorse a servizio del debito, introducendo a tutti gli effetti la regola della Relative Priority Rule per il valore eccedente quello di liquidazione, oltre che l’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, e prevedendo in tal modo che fosse possibile inserire nell’impianto legislativo la possibilità di soddisfare in via residuale i soci (creditori subordinati).
Nel corso degli anni, sono state prodotte ampie e approfondite discussioni in merito alla tutela della garanzia patrimoniale dei creditori di fronte alla possibilità per i soci di mantenere la proprietà dell’azienda, dopo un’operazione di ristrutturazione societaria che preveda lo stralcio di alcuni debiti e il conseguente pagamento parziale dei creditori.
Il Codice della Crisi non solo prevede tale opportunità ma è addirittura ne comprende e declina una norma apposita.
L’introduzione dell’art. 120 quater CCII ha stabilito, in modo esplicito, che i soci non solo possono mantenere le proprie partecipazioni all’esito della ristrutturazione ma, possono anche beneficiare di parte del valore risultante qualora la stessa preveda una prosecuzione dell’attività d’impresa tramite la medesima compagine sociale all’esito del risanamento.
Si può affermare quindi che “la nuova disciplina del concordato preventivo in continuità incide direttamente sulle modalità di realizzazione della responsabilità patrimoniale[27]“poichè la disciplina, come modificata dall’introduzione del Codice della crisi e, in particolar modo, dall’ultimo Correttivo, attua una garanzia patrimoniale che media “il collegamento tra responsabilità patrimoniale e obbligazione”[28]. Tutto ciò, al fine di incentivare la prosecuzione dell’attività sociale e considerando la continuità dell’impresa un beneficio per la comunità di maggior valore rispetto al diritto del singolo.
Le innovazioni che il Codice della crisi introduce nel concordato preventivo in continuità – a differenza che nel concordato liquidatorio – sono indirizzate a calibrare quella che è la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori, a fronte della previsione di un valore residuo da assegnare ai soci all’esito della ristrutturazione.
In ragione di tale obiettivo, il Legislatore ha introdotto il meccanismo dell’art. 120 quater commi 1 e 2 CCII che, intervenendo in presenza del dissenso di uno o più creditori, ha il compito di tutelare gli stessi quando - per effetto della ristrutturazione - il valore delle partecipazioni dei soci si incrementa e, quindi, in sostanza, i soci anteriori si arricchiscono per effetto della procedura in atto.
Totalmente diversa, è l’ipotesi prevista dal comma 3 del medesimo articolo, in quanto questa costituisce invece una forma di tutela nei confronti dei soci, subordinandone comunque l’applicazione espressamente all’ipotesi di presentazione dell’opposizione degli stessi alla procedura.
Il Codice della Crisi non richiede che il concordato preventivo in continuità soddisfi i creditori in misura più elevata che nell’ipotesi di liquidazione giudiziale, ma in misura non inferiore, quindi anche nella medesima misura[29], prevedendo l’applicazione rigida della regola della Absolute Priority Rule fino alla saturazione del valore che sarebbe ritraibile dal creditore in ipotesi di liquidazione giudiziale del debitore e della regola della Relative Priority Rule sul valore eccedente lo stesso, e confermando quanto – fra l’altro – già previsto con l’introduzione dell’art. 160, comma 2, della precedente L. fall. relativamente all’opportunità di degrado del creditore privilegiato incapiente[30].
Il Codice della Crisi conferma così il suo impianto normativo volto alla tutela della prosecuzione dell’attività e alla salvaguardia dei posti di lavoro, ai fini negoziali della procedura concordataria.
Le differenze introdotte dal Codice della Crisi per il concordato liquidatorio rispetto a quello che preveda l’ipotesi di continuazione dell’attività sono state previste dal Legislatore proprio in forza dei differenti obiettivi che le due procedure tendono a realizzare.
L’obiettivo del concordato liquidatorioè quello valorizzare il patrimonio aziendale e le risorse aggiuntive[31] (imposte per legge), rispetto all’ipotesi di liquidazione giudiziale, non essendo prevista l’ipotesi di prosecuzione dell’attività. Per tale motivo, nel concordato liquidatorio, la distribuzione del valore avviene unicamente tramite la regola della Absolute Priority Rule[32] ed è previsto (i) un incremento dell’attivo disponibile di almeno il 10% tramite l’apporto di risorse esterne (liberalmente distribuibili) quale apporto dei soci, ma di fatto anche messe a disposizione da un terzo, e (ii) una percentuale minima di soddisfacimento dei crediti chirografari del 20%.
Mentre, “la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro”.[33]
Occorre ricordare che nella prima versione dell’art. 47 CCII, non era presente alcuna distinzione fra il concordato preventivo liquidatorio e concordato preventivo in continuità: si chiedeva al Tribunale di procedere, ai fini dell’ammissione alla procedura, alla verifica dell’ammissibilità giuridica della proposta e della fattibilità economica del piano, sulla base di un approfondimento svolto anche, eventualmente, acquisendo il parere del Commissario Giudiziale. [34]
Il testo modificato dal Correttivo, differenzia la valutazione del Tribunale a seconda della natura e del tipo di concordato preventivo, richiedendo, per quello liquidatorio, una verifica sull’ammissibilità della proposta e sulla sua fattibilità, intesa come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Mentre, limitandosi, per l’ipotesi di continuità aziendale, ad una verifica della ritualità della stessa.
Le verifiche da effettuarsi per l’ammissione alla procedura - in ipotesi di continuità dell’attività – non fanno alcun riferimento relativo alla fattibilità del piano, a meno che lo stesso non risulti manifestatamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.
Tale scelta è dettata dal fatto che le valutazioni vengono assorbite (e, in un certo senso rimandate a un momento successivo) da una più ampia valutazione di convenienza che devono esprimere i creditori con il voto, prova del fatto che al fine di approvare il concordato è necessario il voto favorevole di tutte le classi.[35]
Verificata l’approvazione unanime delle classi, il Tribunale procede all’omologa della procedura senza attivare alcuna verifica ulteriore relativa alle modalità con cui il debitore abbia distribuito le risorse (se abbia applicato o meno la Relative Priority Rule) ovvero al valore residuo da attribuire ai soci anteriori in luogo a quanto previsto per i creditori.
La norma prevede che tali verifiche siano avviate solo a fronte del dissenso di una o più classi di creditori, momento in cui il debitore può chiedere di provvedere all’omologazione tramite la ristrutturazione trasversale.
Infatti, proprio in tale scelta legislativa, si concentra il fulcro dell’accentuata negozialità del nuovo concordato preventivo in continuità diretta in cui il Legislatore decide di evitare di apporre ostacoli alla prosecuzione dell’attività qualora i creditori – tramite l’esercizio del voto – manifestino il proprio assenso al sacrificio imposto dal piano, sia esso inclusivo di una mancanza di tutele previste dalla legge e necessariamente verificate – a fronte di un dissenso - ai fini dell’omologa trasversale.
Il Legislatore introduce altresì l’obbligo di suddivisione in classi per il concordato in continuità, rimasto facoltativo in quello liquidatorio (salve determinate specifiche condizioni), al fine di orientare l’asse su “continuità intesa come valore mezzo, diventato anche il fine attraverso cui si realizza la tutela dei creditori e il loro interesse.”
Tale obbligo comporta per il debitore la possibilità di scegliere la modalità di destinazione delle risorse e le percentuali di soddisfazione dei creditori, incidendo sui chirografari.[36]
L’obbligo di suddivisione dei creditori in classi e l’opportunità di una distribuzione differenziata delle risorse comportano fra l’altro l’opportunità di accedere alla ristrutturazione trasversale in ipotesi di dissenso di uno o più creditori, recependo l’art. 11 della Direttiva Insolvency e prevedendo l’omologa grazie alla forzatura dell’Autorità Giudiziaria, senza il raggiungimento né dell’unanimità delle classi né del voto favorevole della maggioranza delle stesse.
Il meccanismo del cross class cram down o ristrutturazione trasversale è volto ad impedire che i voti ostili di alcune classi di creditori minino una proposta di ristrutturazione ritenuta come la migliore possibile, favorendo la continuità senza danneggiare l’interesse dei creditori e con un equilibrio tra le varie esigenze fra cui quelle dei soci nella continuità diretta, realizzato attraverso l’ulteriore verifica (o ulteriore cram down) disposta dall’art. 120 quater CCII.
D’altro canto è stata comunque dettata una disposizione innovativa in relazione alla tutela assegnata al creditore che lamentasse un difetto di convenienza, contenuto nella possibilità di proporre reclamo all’omologa e ottenere un risarcimento del danno. [37]
In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologa del concordato preventivo in continuità, la Corte Di Appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno, quantificato in base alla differenza di trattamento che avrebbe potuto conseguire nella liquidazione giudiziale rispetto a quella assegnatagli nel concordato preventivo in continuità.
È chiaro da quanto ora brevemente riportato, come il Legislatore abbia normato un impianto legislativo di estrema complessità ma mirato ad utilizzare la negoziabilità dello strumento concordatario al fine di calibrare i differenti interessi fra soci e creditori con l’ obiettivo di privilegiare la prosecuzione dell’attività.