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Alcune riflessioni sulle misure urgenti: un forte vento di maestrale soffia sulla riforma!

Alberto Jorio, Professore emerito di diritto commerciale nell’Universita’ di Torino

1 Ottobre 2021

*Pagine destinate agli scritti in onore di Sabino Fortunato
Riproduzione riservata
1 . Il perché del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118
Mettiamola così: la pandemia ha inciso profondamente e dolorosamente sul variegato tessuto delle medio piccole e più ancora delle piccole imprese che compongono una gran parte del nostro sistema economico, soprattutto di quello meno capace di esportare i propri prodotti. Le misure economiche e finanziarie di sostegno presto si esauriranno ed occorre evitare che si approfondisca ulteriormente il solco tra la parte di imprenditoria che fa del nostro paese la seconda potenza industriale europea e la restante parte, pur diffusa e consistente, che arranca nelle retrovie della moderna economia. E’ a questa parte del nostro mondo economico che occorre guardare con urgenza, anche con strumenti giuridici di sostegno che l’ accompagnino “in un processo di presa di coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per prevenire la crisi o per raggiungere il risanamento aziendale in caso di crisi, o di insolvenza, già esistente”[1]. Oppure con strumenti che consentano di liquidare nel più breve tempo le imprese non sostenibili. 
Questa è, in sintesi, la ragion  d’essere del Decreto n.118/2021[2]. Le disposizioni  del nuovo CCII non sono ritenute idonee ad una risposta efficiente, e quindi vengono rinviate, alcune /per ora) a tempi relativamente brevi, altre a più lungo termine. Né le une né le altre vengono (per ora) eliminate: c’è una legge delega che le sorregge ed occorrerebbe una legge di modifica, che le abrogasse. La soluzione (un po’ farisaica) è rinviarle, nell’attesa di tempi migliori, e soprattutto, vien da dire, nell’attesa di poter constatare che, nel confronto con il nuovo intervento normativo, la struttura del CCII riveli le proprie difficoltà di applicazione ed imponga, anche nel necessario adeguamento alla Direttiva Insolvency, gli opportuni mutamenti. A meno di arrivare alla conclusione che convenga accontentare tutti, costruendo un composito  patchtwork giuridico che accanto alla complessa procedura di allerta del CCII collochi il più snello accesso alla composizione stragiudiziale delineato dal decreto n.118/2021, che alle limitazioni di natura soggettiva del CCII affianchi l’apertura a tutto campo del decreto, che infine (ma si potrebbe continuare), a tutto l’ambaradan del concordato del CCII possa sovrapporsi la più snella composizione del decreto[3] ed anche (chi si rivede!) quel concordato liquidatorio così osteggiato dal nostro recente (e meno recente) legislatore. 
Sono comprensibili le dolenti note di chi vede nel nuovo intervento normativo una sorta di tradimento dell’impostazione di fondo del progetto delineato dalla commissione Rordorf e delle più severe torsioni della legge delega 155/2017 e dei D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e 26 ottobre 2020, n.147. Qui non siamo di fronte a un  venticello controriformatore [4], ma a un forte vento di maestrale, che rinfresca l’aria, spazza le nuvole, ma al tempo stesso solleva le onde e incute timore ai naviganti. Ma vediamo come si prospettano  ora le soluzioni  alle crisi.
2 . Le novità salienti. L’allargamento dei presupposti soggettivo e oggettivo
Le nuove disposizioni riguardano “l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”. Quindi qualsiasi imprenditore (e giustamente anche quello agricolo, e l’imprenditore di qualsiasi dimensione) che sia in una condizione di squilibrio tale da paventare all’orizzonte uno stato di insolvenza, e che perciò sia in una situazione di crisi, quale definita dall’art. 2 del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero anche in uno stato di pre – crisi, detta anche twilight zone. Ma, attenzione, non (si direbbe) quell’imprenditore che sia ormai insolvente: per costui sarebbero solo a disposizione, per evitare la liquidazione, i piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione, il concordato del CCII. 
Se così fosse si riproporrebbe l’equivoco sul quale mi sono altre volte soffermato, ma senza alcun risultato sulle determinazioni del legislatore, equivoco che lungi dall’aver significato meramente nominalistico, è destinato a creare barriere a mio avviso irragionevoli. Perché, se le parole hanno un senso, all’imprenditore insolvente le nuove misure di favore, dirette presumibilmente a riporre nel cassetto, e forse in maniera definitiva, tutta la procedura dell’allerta, non sarebbero applicabili. Tanto più che nei commenti di autorevoli partecipanti alla commissione “Pagni” si insiste sul fatto che l’imprenditore  destinatario delle nuove misure è un imprenditore ancora “in bonis”, seppure in crisi[5]: quasi un ossimoro, se si riflette che la crisi si manifesta normalmente con gravi ritardi negli adempimenti, che altro non sono se non inadempimenti in corso! Ritorna così nuovamente la solita domanda: come sarà possibile distinguere l’imprenditore semplicemente in crisi, e quindi meritevole del tentativo di composizione negoziata,  dall’imprenditore insolvente, destinato alle procedure latamente concorsuali, una volta constatato che entrambi avranno necessità di un accordo, dilatorio e anche remissorio o più probabilmente di entrambi, con  almeno i creditori più rilevanti per uscire dalla crisi?  E’ ben vero che la disciplina dell’Unione europea è impostata al fine di evitare l’insolvenza, ma, come ho già scritto altrove[6], in quelle disposizioni il concetto di insolvenza è declinato in termini tali da implicare normalmente la soluzione dissolutoria dell’impresa sotto il controllo immanente del giudice, mentre nel nostro ordinamento, sin dai tempi andati, l’insolvenza poteva avere almeno due connotati: essere irrimediabile o rimediabile. Ed ugualmente può dirsi del prossimo (?) codice della crisi e dell’insolvenza, che se consente anche all’insolvente l’accesso al piano di risanamento indica quale presupposto della procedura di crisi l’esistenza di inadempimenti talmente gravi da far ritenere impossibile la distinzione tra crisi ed insolvenza. In realtà, la vera distinzione tra insolvenza e crisi potrebbe essere indicata in questo: che in linea di massima l’insolvenza è la condizione di impossibilità del debitore a far fronte alle obbligazioni, impossibilità attuale e irrimediabile fatte salve le situazioni nelle quali la disponibilità del ceto creditorio a dilazioni e/o riduzioni dei crediti consenta la ristrutturazione e il riequilibrio, e quindi con l’onere del debitore di concludere necessariamente accordi per il pagamento (ridotto e/o dilazionato) del debito; la crisi consiste invece in una condizione di difficoltà dalla quale l’imprenditore può cercare di uscire senza dover necessariamente chiedere e ottenere dai propri creditori sacrifici . E’ ragionevole prevedere  che saranno per lo più le necessità di ridurre l’altrimenti insostenibile peso del debito a indurre l’imprenditore a cercare di ottenere la disponibilità del ceto creditorio nell’ambito delle trattative condotte con l’ausilio dell’esperto, seppur non si debba escludere che possa ricorrervi anche l’imprenditore che, pur continuando a pagare regolarmente i propri debiti, si prospetti in futuro difficoltà superabili solo con il consenso del ceto creditorio o di una sua parte[7].       
Sarebbe stato quindi preferibile che il nostro legislatore (o, meglio, i valenti colleghi ed amici chiamati a costruire le nuove regole)  avesse adottato con chiarezza una formula idonea a rendere le disposizioni applicabili a qualsiasi situazione di difficoltà, purché con possibilità di soluzioni nel breve arco di tempo consentito (al massimo duecentoquaranta giorni). C’è solo da confidare che, al di là dei nominalismi, l’applicazione pratica degli strumenti di intervento sappia e voglia distinguere unicamente tra i casi nei quali il (relativamente) rapido intervento stragiudiziale sia ritenuto possibile e quelli nei quali vi sia alta probabilità di insuccesso, ponendo quindi al centro non già la natura della crisi, ma la possibilità di risolverla rapidamente. E sarebbe l’ora che anche alla luce delle più recenti disposizioni si ritornasse a meditare sulla distinzione tra i concetti di crisi e di insolvenza!  
Quanto alla twilight zone, e quindi a quelle situazioni nelle quali l’insolvenza non è ancora probabile (perché allora saremmo già nella crisi), ma semplicemente possibile, è encomiabile il proposito di offrire all’imprenditore piccolo o medio piccolo un percorso agevolato per ricondurlo sulla retta via, ma occorre essere dotati di grande ottimismo per pensare che i nostri imprenditori si adegueranno, in queste situazioni di iniziale squilibrio, a rivolgersi ad una autorità esterna per ricevere aiuto[8]. Comunque, ripeto, è giusto che il legislatore offra anche in situazioni di crisi incipiente queste opportunità, prescindendo dalle situazioni contingenti determinate dalla pandemia.
3 . Il percorso soft della composizione concordata. L’esperto “facilitatore”
L’aiuto consiste nella positiva risposta di una commissione formata da tre autorevoli soggetti di diversa estrazione alla richiesta  dell’imprenditore, presumibilmente a ciò sollecitato dai suoi controllori. Senza questa richiesta volontaria nulla si muove: l’imprenditore è libero di percorrere la via in discesa verso il dissesto, salvo il ricorso all’art.2909  cod. civ. e salvo che nel 2023 torni in funzione la procedura incentrata sull’OCRI, ora messa in naftalina, che prevede, come è noto, anche lo stimolo esterno.
In sintonia con quanto più volte ho io stesso sollecitato[9], non posso che condividere la soluzione, indicata dal decreto n. 118/2021, della nomina di un esperto “facilitatore”, che affianchi l’imprenditore, o, meglio, i suoi consulenti nella ricerca di una soluzione alla crisi e nell’interlocuzione con i creditori e terzi interessati[10]. Ma era ben più incisivo il percorso che ipotizzavo, e per due ragioni essenziali: anzitutto perché l’iniziativa per la richiesta del “facilitatore” non doveva essere lasciata completamente alla libera determinazione dell’imprenditore, ma stimolata da una denuncia dei controllori di fronte all’inerzia dell’imprenditore (nonché dall’iniziativa di creditori particolarmente qualificati), ed in secondo luogo perché essa andava indirizzata a un  giudice, di fronte al quale il debitore si fosse rivolto spontaneamente o più frequentemente fosse stato fatto chiamare dai controllori.
L’esclusione del giudice, anche solo a questi limitati fini, è stato un mantra che ha connotato tutti i lavori della travagliata riforma, sino al momento in  cui, con una sorta di comprensibile ancorché ingiustificata reazione, la riforma è caduta sotto la competenza dei (pur valenti) magistrati che al ministero della giustizia hanno costruito le norme dei decreti attuativi, e alla cui rigidezza si deve, almeno in parte, la reazione tradottasi nell’istituzione e nel prodotto della commissione Pagni. Il richiamo all’ondulazione del pendolo, tra concezione più pubblicistica, quale risultante dalle disposizioni del CCII, e concezione privatistica, quale risultante dal decreto 118/2021[11], è ben condivisibile, ma occorrerebbe ricercare il giusto mezzo[12].
L’allerta prevista dal decreto 118/2021 ha un taglio decisamente più privatistico rispetto a quello delineato dal CCII, e per un verso merita a mio avviso consenso, per altro verso (mi) delude. Apprezzabile è la snellezza con la quale viene delineata la composizione assistita: sulla falsariga del modello francese[13]l’ausilio alla soluzione negoziata è dato dal professionista nominato, che affianca i professionisti dell’imprenditore e non li esclude, come invece prevede di fatto l’art. 6, comma 3, del CCII, con un’attività che può concludersi positivamente o anche negativamente, ma in tal caso senza che intervenga denuncia al Pubblico ministero. Il tutto, finché possibile, in un clima di riservatezza che è previsto anche dalla procedura innanzi all’OCRI: riservatezza destinata a venir meno con la pubblicità delle misure di protezione, che qui vengono previste automaticamente con l’avvio della composizione assistita (salvo successiva conferma o revoca giudiziale). La riservatezza  può avere un qualche significato non tanto nei confronti dei creditori (e del sistema bancario), che anzi, salvo forse che nella fantomatica twilight zone, devono necessariamente essere coinvolti, quanto verso la clientela, per evitare che essa corra subito a cercare un altro fornitore, indebolendo le prospettive di ripresa. 
Ad impedire l’assalto dei creditori al patrimonio del debitore sono destinate le misure di protezione, che possono essere richieste e intervenire immediatamente con la pubblicazione sul registro delle imprese dell’istanza di nomina dell’esperto e della sua accettazione, e con un rapido procedimento di conferma, modifica o revoca da parte del giudice[14]. 
Le misure di protezione saranno essenziali in tutte le situazioni di crisi, e tanto più in quelle nelle quali i sintomi dell’insolvenza si siano già palesati. Ma allora sarebbe stato preferibile, a mio avviso, che il giudice fosse il medesimo già destinatario della richiesta di nomina dell’esperto.  
Mi delude quindi, nel nuovo procedimento di nomina dell’esperto, il declassamento del giudice, ora annacquato in una burocratica commissione, diversamente da quanto previsto dalla stessa Direttiva Insolvency (art. 5, comma 2°). Ma comunque risulta evidente che, diversamente  da quanto da altri pur autorevolmente opinato[15], la commissione Pagni abbia sotto questo aspetto partorito tutt’altro che un topolino. Se mai la barocca procedura di allerta delineata dal CCII entrerà in vigore e se, come è ben possibile, essa troverà contrapposta la soluzione alternativa, e quindi la “concorrenza” di quella delineata dal decreto 118/2021, è facilmente prognosticabile l’esito del confronto. E non è il caso di dolersi della probabile messa in naftalina della procedura di crisi delineata dal CCII, perché se è vero che le misure di prevenzione e la soluzione stragiudiziale della crisi erano i punti più attesi della riforma non è affatto detto che la soluzione delineata dal CCII fosse ….la più attesa! D’altronde, come avrebbe potuto reggere ad una serena critica una procedura che impone all’imprenditore in crisi (ma praticamente già insolvente) di abbandonare i propri consulenti per sottoporsi all’esame di soggetti estranei (con il solo contentino del componente della troika “amico”) e con la prospettiva di una possibile denuncia al PM per la dichiarazione di fallimento (pardon: liquidazione giudiziale)? In verità la procedura di composizione della crisi delineata dal CCII rivela alcuni dei connotati tipici del Processo di Kafka, dove l’imprenditore, privato del sostegno dei suoi tradizionali professionisti e normalmente già insolvente, corre il rischio di essere trascinato in un percorso inclinato, dall’esito assolutamente probabile. E per continuare con i riferimenti letterari, l’ascesa all’OCRI e il possibile percorso a ritroso sino innanzi al PM richiama alla mente il bellissimo racconto di Buzzati, I sette piani
Ben diverso appare il clima proposto dal decreto; ed è significativo che, tra le incombenze da assolvere al momento della presentazione dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata, sia prevista una relazione “chiara e sintetica, sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che [l’imprenditore] intende adottare”[16]. Relazione che deve essere ripresentata, con una nutrita documentazione[17], anche al giudice nel procedimento di convalida delle misure protettive. Ciò significa che, assai più incisivamente di quanto previsto per l’accesso all’OCRI, l’imprenditore deve avere già chiara, e convincente, la prospettiva di uscita dalle difficoltà, una prospettiva destinata ad affinarsi nella collaborazione tra l’esperto e i professionisti dell’imprenditore, ma già presente nella visione di costui.    
Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 9), il che è conforme a quanto previsto dal CCII ed è anzi del tutto ovvio per le situazioni di pre-crisi. Quando però sussiste probabilità di insolvenza, e quindi crisi, i cordoni si restringono: la gestione dell’impresa deve essere tale da “evitare pregiudizio alla sostenibilità economico – finanziaria dell’attività”.[18] Ovviamente questo limite varrà, e a maggior ragione, in caso di insolvenza già presente.  
4 . Il possibile esito negativo della composizione negoziata: il concordato liquidatorio
Ancor più dirompente, se possibile, si prospetta il nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio[19]. E tanto più dirompente se si tien conto che il concordato liquidatorio è sempre stata la soluzione più frequentemente adottata, anche se in calo in tempi recenti.
La domanda di concordato liquidatorio fa seguito all’esito negativo delle trattative condotte con l’ausilio dell’esperto “facilitatore”. Il nuovo istituto, definito un po’ ingenerosamente come frutto di “un colpo di mano”[20], non vuol quindi essere sostitutivo di quello delineato dal CCII, ma solo collocarsi quale esito negativo della composizione negoziata, sempre che, al momento in cui il legislatore dovrà trarre le fila dalla complessa e variegata disciplina partorita, non rifletta sull’anomalia di regole così diverse per lo stesso istituto[21].
L’iniziativa è dunque nelle sole mani dell’imprenditore; il tribunale, sentito l’esperto sulle prospettive del proposto concordato e nominato un ausiliario, dispone la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l’udienza di omologazione. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione, costituendosi nel giudizio, e ciò rappresenta indubbiamente un regresso nella tutela dei creditori, sui quali ricade l’onere dell’impugnazione. Viene così ripristinata la regola del silenzio assenso[22].
Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa il concordato dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio e il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e la presenza di un’utilità per ciascun creditore. Tutto qui, ma mi pare che sia sufficiente: il concordato liquidatorio, già osteggiato sin dal d.l.27 giugno2015, n.83 e in tutto il percorso dei lavori della commissione Rordorf, pressoché bandito dalla legge delega 155/2017 e dai decreti delegati, si prospetta come la soluzione naturale all’esito negativo di una trattativa condotta per duecentoquaranta giorni e in presenza di una ormai conclamata e irrimediabile insolvenza. Emergono, da un lato, un netto depotenziamento dei creditori (costretti all’eventuale impugnazione) e dall’altro lato la centralità dell’autorità giudiziaria, vero arbitro della soluzione finale: una concezione che riecheggia le soluzioni statunitense e francese e che riflette, se non  erro, una visione un po’ malthusania delle sorti dell’impresa decotta ma corrispondente alla realtà, secondo la quale, una volta verificata l’impossibilità della sopravvivenza dell’unità produttiva (ancorché trasferita in altre mani) non si dovrebbe perdere tempo nel liquidare il patrimonio residuo e distribuirne i magri resti ai creditori.
L’alternativa alla liquidazione tradizionale dei beni è data dal trasferimento dell’azienda o di uno o più rami a un terzo già individuato nel piano di liquidazione e previa verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato. Ma il trasferimento può avvenire anche prima dell’omologazione, ad opera dell’ausiliario e previa autorizzazione del tribunale (art. 19). Tutto qui: il percorso appare ben delineato e conseguente ad una visione squisitamente stragiudiziale[23]. Non può quindi sorprendere; a sorprendere è semmai l’adesione che a questa nuova concezione sia stata data da alcuni illustri e competentissimi componenti della commissione Pagni, sino ad allora convinti assertori della visione pubblicistica della composizione assistita: verrebbe da pensare ad una novella conversione sulla via di Damasco!  
Indubbiamente il percorso così delineato si presta, per la sua semplicità, ad alcune critiche[24], ma il punto è, a mio avviso,  che qui come per molte altre disposizioni normative, la questione di fondo, e quindi il successo o l’insuccesso del precetto, sta nella professionalità dei soggetti chiamati ad applicarlo. L’esperto chiamato a “facilitare” la composizione deve essere un professionista capace e adeguatamente selezionato[25], e lo stesso dicasi del coadiutore; il tribunale chiamato ad omologare il piano deve essere formato da giudici specializzati ed esperti. Se mancano queste prerogative tutto si corrompe e a ben poco servono precisazioni e vincoli normativi. E sotto questo essenziale profilo meritano attenzione alcuni rilievi che sono stati già formulati[26].
5 . La via italiana all’attuazione della Direttiva: la piattaforma telematica nazionale
Una novità molto  interessante è costituita dalla previsione (art. 3 del Decreto 118/2021) dell’istituzione della piattaforma telematica nazionale, accessibile presso ogni CCIA, contenente una lista di controllo particolareggiata e indicazioni operative per la redazione di un piano di risanamento nonché “un test pratico per la verifica ella ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati”. Il tutto secondo contenuti e modalità da definirsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia in tempi brevi, che saranno ormai decorsi al momento della pubblicazione di queste pagine. Si tratta, se non erro, della via nazionale all’attuazione del principio espresso dall’art. 3, comma 2°, della Direttiva Insolvency, che prevede, tra gli strumenti di allerta precoce, l’istituzione di “servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private”.  Sarà molto interessante esaminare il contenuto di questa piattaforma, che ha l’ambizione di rappresentare un vero e proprio vademecum per le piccole e medio piccole imprese e per i loro professionisti. 
6 . Conclusioni
Ancora una volta dopo l’esperienza negativa delle attestazioni e dei concordati preconfezionati, si riformula un paradigma che vede all’opera il mercato negoziatore come tribunale economico, che abilita più soggetti privati alla loro  interlocuzione per quanto  ricoperti da appena un velo di terzietà (vedi esperto), in una moltiplicazione apparente di senso concorsuale non sorretta da alcun estremo di ufficialità accertativa, con un aumento di costi e senza alcuna obbligazione di risultato : si tratta di una ipotesi fortemente eversiva del sistema anche costituzionale delle tutele e del fondamento sociale della moderna impresa, epilogo provinciale di un  neoliberismo economico ormai da tempo non più imperante nel quadro teorico interno ed internazionale. La concezione liberale  dello Stato non presuppone il totale ritiro del diritto dallo spazio ove si svolgono le negoziazioni, bensì il suo contrario in quanto è necessario che l’ordinamento tuteli le strutture del mercato con norme imperative e non derogabili dai negoziatori, soprattutto preservando l’autenticità del conflitto dalle asimmetrie informative e  dagli opportunismi  concorrenziali, anche per il tramite del presidio assicurato dalle istituzioni della giuridicità concorsuale”.
Queste sono la conclusioni, del tutto negative, alle quali è pervenuto un autorevole e raffinato magistrato[27], al termine di una serrata critica della stessa impostazione di fondo che caratterizza il decreto 118/2021, conclusioni che si aggiungono a quelle di altri autorevoli cultori e operatori del diritto concorsuale e che vanno tenute in gran conto, ma che non mi sento di condividere.
Anzitutto merita osservare come non sia dato leggere nelle critiche pur legittimamente corrosive delle nuove norme alcuna ammissione dei  connotati negativi  della composizione stragiudiziale innanzi all’OCRI che ho sopra segnalato. Sarebbe stata più condivisibile un’analisi critica che accanto alla riaffermazione della necessità dell’impulso esterno, che anche a mio avviso sarebbe assolutamente opportuno, avesse riconosciuto l’insostenibilità della formula centrata  sull’isolamento dell’imprenditore dai suoi tradizionali consulenti, sulla presenza costante della troika, e sul percorso inclinato verso la liquidazione giudiziale attraverso la denuncia al PM. In altri termini, la critica sarebbe stata più accettabile se fosse partita da riconoscimento dei gravi difetti del CCII. In secondo luogo sarebbe stato consigliabile cercare di interpretare in bonam partem il significato delle espressioni usate dal decreto nell’enunciare il percorso indicato per la ricerca della migliore soluzione possibile. Le prescrizioni contenute nell’art. 5 sui doveri di rappresentazione della propria condizione patrimoniale e finanziaria aggiornata facenti capo all’imprenditore per l’accesso alla composizione negoziata sono esaustive; il percorso prescritto all’esperto non  si discosta da quello previsto per i componenti la commissione dell’OCRI; la possibilità di prosecuzione del tentativo di composizione oltre il tempo normalmente stabilito riflette la positiva tensione verso la soluzione ove questa appaia effettivamente prossima e plausibile e unanimemente condivisa; l’eventuale esito negativo dell’esperimento non conduce ad alcuna comunicazione al PM neppure nei casi, destinati ad essere i più numerosi, nei quali l’insolvenza si sia ormai palesata: è  questa, non mi  stanco di ripetere, la condizione essenziale per indurre l’imprenditore ad accedere alla composizione negoziata.
Anche il percorso processuale indicato per la conferma, la modifica o la revoca delle misure protettive risulta, seppur nella ristrettezza dei tempi previsti, adeguato alla finalità di questo provvedimento giudiziale, indispensabile per il buon fine di qualsiasi composizione negoziata: la documentazione richiesta consente al giudice di emettere un provvedimento adeguatamente motivato. Qui lo ripeto: a mio avviso sarebbe stato preferibile che l’intervento del giudice avesse riguardato anche l’accesso alla stessa composizione negoziata e la nomina dell’esperto. Ma ciò che importa realmente, e non potrebbe essere diversamente, è il potere di revoca delle misure protettive  di fronte ad atti gestori ritenuti pregiudizievoli per gli interessi dei creditori e denunciati dall’esperto. Certamente il sistema così individuato presuppone esperti adeguatamente selezionati e magistrati specializzati. Questi indispensabili prerequisiti consentiranno di ritenere che una soluzione impostata, al tempo stesso, sulla presenza rilevante del giudice quale autorità di controllo e sulla fiducia riposta in soggetti, anch’essi professionalmente autorevoli, preposti alla ricerca del miglior esito possibile nell’interesse primario dei creditori  sia destinata a ridurre fortemente le criticità denunciate. Una soluzione destinata a rappresentare quel temperamento alle asperità del codice della crisi e dell’insolvenza che il mercato, non meritevole di connotazione negativa se inteso quale contesto degli interessi legittimi coinvolti nelle crisi d’impresa, mostrerà di apprezzare. 

Note:

[1] 
Così la Relazione al Decreto 118/2021.
[2] 
Per un’ampia illustrazione delle novità contenute nel Decreto 118/2021 v. PANZANI, II D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid, in DDCI, Diritto della crisi.it, 25 agosto 2021. E cfr. anche GUIDOTTI, La crisi d’impresa nell’era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato, in ristrutturazioni aziendali. in ilcaso.it, 7 settembre 2021; LEUZZI, Una rapida lettura dello schema di D.L. recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, in dirittodellacrisi.it, 5 agost2021;FAROLFI, Le novità del D.L. 118/2021: considerazioni sparse “a prima lettura”, ivi, 6 settembre 2021.
[3] 
“La diffusa impressione – si ribadisce anche in questa sede – è che sia risultata a ben vedere improvvida la scelta di discostarsi, talora marcatamente, dall’impianto congegnato dalla c.d. prima commissione Rordorf (a suo tempo incaricata di redigere il testo dei princìpi di delega) per abbracciare un approccio schiettamente dirigista sul piano dell’eterotutela del debitore, con conseguente, significativa, riduzione dei suoi margini di manovra: il tutto sull’altare della necessità di reprimerne gli abusi, la cui non infrequente verificazione nel recente passato, pur innegabile e giustamente repressa dalla giurisprudenza, sembra aver condizionato oltre misura il legislatore del codice, secondo alcuni addirittura non immune da un certo “pregiudizio anti-imprenditoriale”,.Così, condivisibilmente, AMBROSINI, Il (doppio) rinvio del CCI: quando si scrive “differimento” e si legge “ripensamento”, in Ristrutturazioni aziendali  22 sett3mbre 2021, 3 e di ,prossima pubblicazione negli Studi in onore di Sabino Fortunato.
[4] 
GALLETTI,  E’ arrivato il venticello della controriforma? Così è, se vi pare, in Il Fallimentarista.it , 27 luglio 2021. Per una ferma, e a tratti accorata,  esortazione a non assumere posizioni preconcette sulle motivazioni della “riforma della riforma” v. FABIANI,, La proposta della Commissione Pagni all’esame del Governo: valori, obiettivi, strumenti, in DDCI, Diritto  della crisi, 2 agosto 2021. Ma l’esortazione non ha distolto Galletti dal confermare il suo fermo convincimento sull’esistenza di un “movimento reazionario” diretto ad affossare il Codice della crisi e dell’insolvenza (“Breve storia di una (contro)riforma “annunciata, in ilFallimentarista, 1 settembre 2021).
[5] 
PANZAN, II D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid (nt 2)  E cfr. anche PERRINO, Disciplina italiana dell’allerta e Direttiva Insolvency: un’agenda per il legislatore, in DDCI, Diritto della crisi, 31 agosto 2021, 4.: “occorre che gli indicatori di crisi prescelti corrispondano ad una fase adeguata dell’impresa in difficoltà, idonea a fungere da presupposto di attivazione dei meccanismi di allerta senza: da un lato, suscitare allarmi indebitamente precoci, tali da seminare ingiustificate paure nel mercato e provocare, anziché scongiurare, un aggravamento della crisi; dall’altro di intervenire quando è ormai troppo tardi e l’impresa precipita inarrestabilmente verso l’insolvenza”.
[6] 
Rinvio al mio  La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà, in Dir. fall., 2019, 283 ss. e in La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli, Torino, Giappichelli, 2019, 413 ss.
[7] 
Non a torto si è scritto che “tra i dati che l'art. 5 [del DL. N.118/2021]  prevede di comunicare per l'accesso alla procedura vi è anche (lett. d) la pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento; in tal senso, alla procedura parrebbe possano accedere non solo imprese in crisi, ma anche indistintamente imprese insolventi”(BOSTICCO, . La composizione negoziata: trattative e gruppo di imprese, in IlFallimentarista, 13 settembre 2021. Anche per AMBROSINI, La “miniriforma del 2021. Rinvio (parziale) del cci, composizione negoziata e concordato semplificato, in Dir. fall. 2021, I, 911 “non pare che dal perimetro applicativo della nuova disposizione possano venire escluse le imprese già in crisi o addirittura insolventi. Basti pensare, a titolo di esempio, che il penultimo comma dell’art. 6 preclude la dichiarazione di fallimento dalla pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata e che il 2° comma dell’art. 23 sancisce l’inammissibilità di tale istanza ogniqualvolta ci si trovi in pendenza dei procedimenti per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, per l’ammissione al concordato preventivo o per la (o a valle della) concessione del termine nella c.d. fase prenotativa: previsioni, queste, che non avrebbero senso se il presupposto oggettivo della composizione negoziata non potesse risiedere anche nello stato di crisi o di insolvenza. Beninteso, non può trattarsi di insolvenza irreversibile, giacché il nuovo istituto mira dichiaratamente ad affrontare situazioni connotate da’una concreta prospettiva di risanamento’ […].E che questa lettura, escludente la sola insolvenza irreversibile, sia quella corretta risulta confermato dal fatto che non è dato cogliere indici di una volontà più limitativa dello spettro di applicazione della composizione negoziata; al contrario, nella Relazione illustrativa si legge testualmente: ‘L’imprenditore in difficoltà, in crisi, o in stato di insolvenza reversibile, può decidere quindi di intraprendere un percorso, del tutto riservato finché non viene chiesta la concessione di misure protettive […]’. E lo stesso dicasi per il passo in cui si esplicita che il decreto mira a ‘fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l’esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili ”.. Per l’applicabilità della composizione assistita del CCII anche alle imprese insolventi si era d’altronde già espresso  LAMANNA , Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, in Il Civilista, 2019, I,, 50 ss. , che giustamente alludeva ad “un eccesso di puntualizzazioni definitorie” e a “un difetto di coordinamento dei vari luoghi normativi, cui non ha certo giovato poi l’ulteriore sovrapporsi delle modifiche postume apportate dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia”, per concludere che fosse “consigliabile ammettere ancora la perdurante coesistenza di due possibili significati di ‘crisi’, quello inteso stricto sensu alla stregua della definizione datane dall’art. 2 [del D.L.vo 12 gennaio 2019, n.14] e quello inteso lato sensu alla stregua di quanto prevedeva e prevede l’art. 160, comma 3, L.F., che indica la crisi come un genus in cui può rientrare anche la species insolvenza”. Secondo questo A., anche in virtù della sua notevole esperienza “sul campo”, “per le procedure di composizione assistita della crisi gestite dagli OCRI o (per le imprese minori) dagli OCC limitarne l’accesso ai soli casi di crisi in senso stretto potrebbe impedire di gestire stragiudizialmente situazioni di difficoltà di minore rilievo, di solito ricomprese nel periodo del ‘declino’, o situazioni più gravi di vera e propria insolvenza , laddove le soluzioni stragiudiziali potrebbero comunque avere un esito vantaggioso per i creditori e per il sistema economico”.
[8] 
Rinvio al mio Note minime su assetti organizzativi, responsabilità e quantificazione del danno risarcibile, di prossima pubblicazione su Giur. comm, 2021 e negli Scritti in onore di Paolo Montalenti.
[9] 
Rinvio ai miei La riforma della legge fallimentare tra utopia e realtà (nt.4);e Su allerta e dintorni, in Giur. comm., 2016, I, 261 ss. e in Le proposte per una riforma della legge fallimentare. Un dibattito dedicato a Franco Bonelli, a cura di Arato e Domenichini, Giuffrè, Milano, 2017, 55ss.
[10] 
Sul cambio di metodo rispetto al CCII valga questa espressiva e felice sintesi: “da quello del  ‘bastone e la carota’ si passa a quello della sola ‘carota’ e per giunta servita su un vassoio allestito senza “inquietanti contorni finali”, che invece appaiono nell’allerta codicistica” (PACCHI, Le misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale (ovvero i cambi di cultura sono sempre difficili, ,in Ristrutturazioni aziendali. 9 agosto 2021, 10.
[11] 
LAMANNA, Nuove misure sulla crisi d’impresa del D.L. 118/2021: Penelope disfa il Codice della crisi recitando il "de profundis" per il sistema dell'allerta , in IlFallimentarista,25 agosto 2021. Ben osserva PERRINO, Disciplina italiana dell’allerta e Direttiva Insolvency (n.3  ): “i modelli ideologici e/o i progetti giuspolitici del legislatore storico,(..) possono ben divergere e anche oscillare nel tempo, come del resto avvenuto nella stessa recente evoluzione della riforma italiana in itinere del diritto della crisi: fra una prospettiva più innervata di lineamenti pubblicistici, connotata da profili di coattività per il debitore e presidiata da risvolti sanzionatori e ampi spazi di intervento autoritativo giudiziale, qual è quella consegnata al testo attuale del CCII; ed un’ottica, come quella della Direttiva
Insolvency così come qui osservata nei punti prima richiamati, più incentrata su tecniche di incentivo ad iniziative volontarie del debitore e su un sistema duttile e articolato di servizi di consulenza e di informazione: quella stessa ottica che, come da più parti osservato, sembra ora privilegiata dalle recenti “misure urgenti in materia di crisi d’impresa”, di cui all’ultimo d.l. n. 118/2021”.
[12] 
Ancora PERRINO (nt 3): “a fronte del serio pericolo di intempestività dell’intervento e di un’indebita dispersione di ricchezza, connesso ad un eccessivo affidamento sulla solerte iniziativa del debitore, sta il rischio (anch’esso non sottovalutabile) che, per converso, un sistema troppo oneroso, occhiuto e invasivo di allerta possa finire col farne temere oltre misura la stessa entrata in vigore e poi, prevedibilmente, per porre le premesse di una fuga dalla sua corrente ed ordinata applicazione”.
[13] 
Lo riconosce anche LAMANNA, Nuove misure (nt.7).
[14] 
Procedimento ritenuto troppo rapido da LICCARDO, Neoliberismo concorsuale e le svalutazioni competitive: il mercato delle regole, in www.giustiziainsieme.it/it/news/120-main/crisi-d-impresa/1918-neoliberismo-concorsuale-e-le-svalutazioni-competitive-il-mercato-delle-regole:” La  velocità  olimpionica (10 giorni  per la fissazione dell’udienza) e telematica ( per  videoconferenza) prevista dalla riforma per la conferma, modifica e revoca delle misure protettive  si scontrerà con il numero delle procedure esecutive e delle istruttorie prefallimentari in essere presso ogni ufficio giudiziario,  innescando una  moltiplicazione numerica delle istanze di accesso  al procedimento di composizione negoziata anche a procedure   esecutive e prefallimentari in essere  ( non potendosi emettere sentenze di fallimento fino alla conclusione delle trattative, art. 6, comma 4  )  per la sola circostanza che consente una  complessiva restaurazione dei poteri gestionali ordinari e straordinari in capo all’imprenditore per un tempo  estremamente ampio ( che può giungere fino a 240 gg., art. 7, 5 comma )  normalmente negata nelle procedure esecutive e concorsuali”.
[15] 
LAMANNA Nuove misure (nt.7) attribuisce alla “composizione negoziata e al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio valenza marginale. Ma se si tien conto che  la prima tende a mettere fuori gioco la novità più significativa del nuovo CCII e che la seconda incide fortemente sulla liquidazione concordata del patrimonio del debitore insolvente vien da concludere che non si tratti affatto di novità marginali.
[16] 
Tra  i documenti non viene menzionato espressamente il piano di risanamento, che è logicamente qualcosa in più del piano finanziario e che assume estrema rilevanza anche ai fini della valutazione dell’esperto.” Diversamente, non avrebbe senso il richiamo dell’art. 3 alle ‘indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento’, accompagnato – separatamente – dal ‘test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento’. L’accessibilità del portale in via preventiva e pubblica all’imprenditore ed ai suoi advisors, prima del deposito telematico dell’istanza di nomina dell’esperto, fa dunque ritenere che nella maggior parte dei casi l’impresa debba preventivamente predisporre un piano di risanamento”( RINALDI, La composizione negoziata della crisi e i rapporti con gli intermediari creditizi, in Ristrutturazioni aziendali, 9 settembre 2021,7). “La genericità dell’espressione “risanamento“ sembra autorizzare a ricomprendervi l’ipotesi della c.d. continuità indiretta, vale a dire il trasferimento a terzi del compendio aziendale o di parte di esso, se del caso previo affitto: ciò che ben potrebbe costituire, in effetti, una componente di quell’accordo contemplato all’art. 11, c. 1, lett. c), e finanche del “contratto con uno o più creditori” ai sensi della lettera a) del medesimo comma. A meno di ritenere che la “liquidazione del patrimonio” ex art. 18, comprensiva della cessione di azienda o di suoi rami di cui parla l’art. 19, possa avvenire solo nell’ambito del successivo concordato semplificato: il che conduce tuttavia a una soluzione eccessivamente limitativa, specie se riferita a un istituto, come si diceva, concepito in un contesto di spiccata valorizzazione dell’autonomia privata” (AMBROSINI, La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti, in Ristrutturazioni aziendali, 23 agosto 2021, 11).
[17] 
“Il tribunale è quindi messo in condizioni di valutare le condizioni in cui si trova l’imprenditore e l’effettiva possibilità che le trattative vadano a buon fine”  Così PANZANI, II D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid (nt 2).
[18] 
“Si tratta di un obbligo diverso da quanto prevede l’art. 2086 c.c. ultima parte che fa obbligo all’imprenditore costituito in forma societaria o collettivo di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Siamo anche lontani dalla gestione conservativa prevista dall’art. 2486 c.c. nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento di società di capitali, ove gli amministratori debbono gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Si tratta in sostanza di predisporre, almeno finché ciò appare possibile, un piano di risanamento ricercando con l’aiuto dell’esperto l’accordo con i creditori, piano che possa portare al ripristino dell’equilibrio economico finanziario. Il legislatore non impone però a ben vedere, un obbligo specifico in questo senso, limitandosi a richiedere che la sostenibilità del ciclo economico-produttivo non sia ulteriormente pregiudicata. Manca anche, si noti, qualunque riferimento alla finalizzazione del piano al miglior soddisfacimento dei creditori. E’ pertanto da ritenere che, sia pur entro questi ampi limiti, la business judgment rule continui a caratterizzare la condotta gestoria”.Così PANZANI, II D.L. “Pagni” ovvero la lezione (positiva) del covid (nt 2).  Ma le opinioni differiscono anche su questo punto. Si tratterebbe secondo una diversa visione di “concetto anche questo di nuovo conio  e di assoluta elasticità discrezionale. La sostenibilità economica non è oggetto di definizione né nel CCII, né nei documenti dei DDCC, né nella letteratura economico aziendale: cosicché esso può essere inteso come redditività, efficienza, economicità, riequilibrio, condizione economica di equilibrio prospettica, e quindi richiamare parametri valutativi diversificati, come tali privi di ogni ancoraggio concettuale ed operativo ai fini della loro successiva valutazione di coerenza”: questo il giudizio graffiante di LICCARDO, (nt. 11), secondo il quale “Il mutamento di paradigma rispetto alla previsione codicistica dell’art 2486 c.c. è evidente, laddove al valore presidiale insito nella “conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”, si sostituisce il ben più indeterminato paradigma della sostenibilità economico finanziaria dell’impresa su cui successivamente   innescare le valutazioni invero  minori di cui all’art. 12, comma 4, dell’intervento in esame. A motivo  quasi di beffa concorsuale, si afferma che “nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti”, ben sapendo che: i) il perimetro valutativo delle scelte sarà assicurato dalla  semplice sostenibilità economico finanziaria, parametro questo ben diverso rispetto alla più estesa business judgement rule conservativa operante ex art. 2486 c.c. su cui ormai esiste un diritto vivente fortemente articolato per indicazioni teoriche  e massime  giurisdizionali; ii) l’aggressione concorsuale per il tramite delle azioni espletate dalle curatele fallimentari non vale ad operare se non una minima reintegrazione del danno arrecato alla massa dei creditori, come è  di notoria evidenza  a tutti gli operatori del settore nei procedimenti in essere che raramente riescono a soddisfare i primi privilegiati”. Ma appare così eccessivamente svalutato il meccanismo di controllo previsto dallo stesso art. 9 e operato dall’esperto, che può arrivare sino alla segnalazione al giudice per la revoca dell’ombrello protettivo, unica effettiva condizione per la prosecuzione delle trattative. Ed ancora, per Liccardo “è indicativo che solo nel concordato semplificato ( art 18, 8° comma )  e non nella fase di composizione negoziata della crisi,  si opera un rimando in quanto compatibile ad una serie di disposizioni del concordato ordinario tra cui l’art 173 l fall, richiamo  del tutto tardivo ed improduttivo in quanto l’indeterminatezza dei criteri di riferimento gestionale della fase negoziata riduce ogni spazio di operatività alla nozione di frode”. Risulta così eccessivamente svalutato il sistema di tutela centrato  sulla valutazione dell’esperto e sulle possibili reazioni in caso di dissenso rispetto all’operato dell’imprenditore. Tuttavia merita molta attenzione la seguente considerazione, frutto evidente della grande esperienza maturata sul campo (seppur velata, forse, da eccessivo pessimismo): “L’evanescenza dei criteri direttivi  della gestione imprenditoriale nella fase è del pari evidente laddove si pone a carico dell’imprenditore la sola comunicazione all’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti eseguiti che (sempre a suo insindacabile giudizio) “non siano coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento”: a fronte di tali atti incoerenti, l’esperto potrà solo manifestare il proprio dissenso all’imprenditore medesimo e all’organo di controllo, senza alcun effetto sull’atto  laddove concluso, se non quello connesso all’ iscrizione del proprio dissenso nel registro delle imprese. L’incoerenza degli atti oscura la frode, mai censita dal legislatore del DL 118, ben presente invece nel codice della crisi (art. 20, 5° comma): due visioni del mondo si susseguono a breve distanza di tempo, in una traslazione valoriale raramente conosciuta dal nostro ordinamento nei termini indicati”. Occorrerebbe meditare su questi profili e intervenire in sede di conversione, attribuendo maggiori poteri di intervento al giudice, soprattutto in relazione alla rilevazione d’ufficio degli atti di  frode e al conseguente potere di interruzione della fase di composizione.
[19] 
Sul quale BOTTAI, La rivoluzione del concordato liquidatorio semplificato , in DDCI, 9 agosto 2021, e  AMBROSINI, Il concordato semplificato: primi appunti, in Ristrutturazioni aziendali,23 settembre 2021, che parla di “rivincita” della liquidazione concordataria.
[20] 
LAMANNA, Nuove misure (nt.7).
[21] 
Agli estimatori del concordato liquidatorio delineato dal CCII meriterebbe rammentare le parole del compianto Vincenzo Calandra Buonaura che, parlando de ”l’ansia giustizialista che anima questa scelta legislativa”[il riferimento era all’obbligatorietà dell’azione di responsabilità del liquidatore del concordato giudiziale] , osservava come fosse “impensabile che i titolari della società, che sono normalmente anche amministratori, o i loro familiari, si convincano a fornire quell’apporto esterno che può consentire l’accesso al concordato quando permane il rischio che venga proposta dal liquidatore un’azione di responsabilità, magari basata sulla consueta retrodatazione delle perdite che hanno inciso sul capitale o con il nuovo cavallo di battaglia dell’inadeguatezza degli assetti organizzativi. Meglio tenersi queste risorse per transigere un’eventuale azione proposta in sede di liquidazione giudiziale”( CALANDRA BUONAURA, Il nuovo concordato preventivo., in La riforma delle procedure concorsuali, In ricordo di Vincenzo Buonocore, a cura di Jorio e Rosapepe, Giuffrè, Milano 2021, 179 s.).
[22] 
L’assenza di votazione dei creditori non rappresenta peraltro  una novità assoluta nel nostro ordinamento: “ basti pensare al piano del consumatore o al concordato nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa” (così AMBROSINI (nt.16) Osserva peraltro LAMANNA , Nuove misure (nt.7) che la soluzione delineata dal decreto “sembra violare in ogni caso l'art. 9, comma 2, della Direttiva Insolvency, a tenore del quale ‘Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione’, sì che, per evitare che la violazione sia sanzionabile, occorrerà a mio modesto parere prevedere comunque un sistema di voto per il concordato semplificato almeno entro il 17 luglio 2022, termine ultimo per adeguarsi alla suddetta Direttiva”. 
[23] 
Anche su questo punto va registrata la notazione negativa di LICCARDO (nt.11): “Il mercato delle soluzioni “migliori” si sostituisce agli esperimenti di vendita e alla selezione quantitativa delle offerte: la soluzione negoziata della crisi, a differenza del codice della crisi, invade il sistema concorsuale pubblico appropriandosi di suoi istituti esclusivi e anestetizzando   ogni sua propensione alla giuridificazione concreta dell’economico”.
[24] 
LAMANNA, Nuove misure (nt.7), passim, ma appare del tutto ingiustificato il riferimento a un tradimento del nuovo “modello culturale sotteso al sistema dell’allerta”, ad una “complessiva strategia contro –riformistica”, in sostanza ad una sorta di “complotto” per affossare una riforma ritenuta evidentemente epocale e che personalmente non ho mai apprezzato.
[25] 
L’esigenza di competenza e preparazione adeguate dell’esperto è imprescindibile. Così, tra gli altri, RINALDI, (nt.15) , 6 e 12 s.
[26] 
LAMANNA, Nuove misure (nt 7), passim.
[27] 
Mi riferisco naturalmente a LICCARDO (nt11).

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