Le superiori riflessioni inducono a concludere che non vi sia alcun onere per la massa quando il bene “contaminato” non sia oggetto di liquidazione. In questo caso il bene resta nel patrimonio del debitore e potrà essere oggetto di espropriazione, sicché il Comune dovrà sì assumersi i costi ma potrà poi agire in via esecutiva contro il debitore.
Sennonché, è opportuno confrontarsi anche con un’ipotesi differente: quella, da noi non condivisa, secondo la quale i costi di bonifica vanno, sempre, qualificati come crediti prededucibili. Dato questo per ammesso, dobbiamo verificare, al fine di comprendere il rapporto con i crediti ipotecari, se i costi di bonifica vadano considerati:
a) spese specifiche, ex art. 223, comma 3, CCII;
b) crediti prededucibili da soddisfare ai sensi dell’art. 222, comma 2, CCII;
c) spese generali di procedura da soddisfare pro-quota.
Ognuna di queste opzioni, infatti, comporterà un rapporto diverso tra costi di bonifica, intesi quali crediti prededucibili, e crediti ipotecari.
Nel contesto del codice della crisi il rapporto tra crediti prededucibili e ipotecari si ricava alla luce del combinato disposto degli artt. 222 e 223 CCII.
L’art. 222, comma 2, prevede:
“I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento”.
Il comma 2 chiarisce il rapporto tra crediti prededucibili e crediti muniti di garanzia reale (pegno e ipoteca), stabilendo che il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare va destinato ai creditori garantiti e solo de residuo alla soddisfazione dei crediti prededucibili[27].
Quanto appena detto va coordinato con il comma 3 dell’art. 223: “Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale”.
Tale disposizione comporta che sul ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno/ipoteca graveranno le spese di carattere specifico, ovvero quelle attinenti all’amministrazione e alla conservazione di un determinato bene, nonché una quota delle spese generali, ovvero delle spese che sono state sostenute a vantaggio di tutti i creditori (es. compenso del curatore).
Le due disposizioni, le quali devono essere lette congiuntamente, come ora esplicita l’art. 222, comma 2 CCII[28], stabiliscono che i creditori muniti di garanzia reale devono essere soddisfatti con priorità sul ricavato del bene oggetto di pegno o ipoteca, al netto però delle spese specifiche e della quota delle spese generali. Solo l’ammontare eventualmente residuo potrà essere destinato al pagamento dei crediti prededucibili[29].
Questa prevalenza dei creditori ipotecari su quelli prededucibili, nella distribuzione del ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca, trova la sua principale giustificazione nello scarso interesse che i creditori ipotecari presentano alla partecipazione all’esecuzione collettiva, e ciò dal momento che la garanzia che assiste il loro credito assicurerebbe comunque il soddisfacimento delle loro ragioni anche attraverso l’esecuzione singolare[30].
Tale soluzione intermedia, dunque, riduce il rischio che i crediti prededucibili rimangano parzialmente incapienti, come avverrebbe in caso di completa postergazione ai crediti ipotecari, limitando altresì “il danno” che i creditori titolari di garanzie reali abbiano a subire dalla partecipazione al procedimento di esecuzione concorsuale[31].
Alla luce di quanto appena esposto appare evidente che il rapporto tra crediti ipotecari e costi di bonifica sarà differente a seconda che questi ultimi si qualifichino quali spese (generali o specifiche) o quali crediti prededucibili.
Il legislatore non detta, tuttavia, un criterio di individuazione delle spese generali e specifiche; perciò, è necessario procedere in via interpretativa. Bisogna innanzitutto considerare che tale categoria non coincide con quella dei crediti prededucibili, argomentare diversamente significherebbe abrogare implicitamente l’art. 222, comma 2, CCII.; per cui si ritiene che sui beni oggetto di garanzie reali, possono gravare soltanto gli oneri correlati all’amministrazione e alla liquidazione di tali beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all’incremento dei beni stessi (spese specifiche) o comunque destinate a realizzare un’utilità a beneficio dei creditori garantiti (spese generali)[32].
Le spese specifiche sono quelle specificamente dirette all’utilità del singolo bene e che quindi creeranno un vantaggio diretto a quei creditori titolari di garanzie reali che hanno diritto a soddisfarsi in via prioritaria su tale bene (es. spese per l’acquisizione, l’amministrazione e la liquidazione di un singolo bene).
Le spese generali, invece, rappresentano una particolare species del genus crediti prededucibili, caratterizzata dall’essere sostenute nell’interesse generale del ceto creditorio. Si tratta, cioè, di spese non riferibili ad un determinato bene ma comunque destinate a realizzare un’utilità generica anche in favore dei creditori garantiti[33]. Rientrano in tale categoria, quindi, tutte le spese connesse alle varie fasi cui sono tenuti gli organi della procedura: spese per il compenso del curatore ed eventuali coadiutori, il rimborso al comitato dei creditori, le spese per l’apposizione dei sigilli, per la redazione della relazione e dei rapporti, ecc.[34]. Queste spese graveranno anche sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca secondo un criterio proporzionale (cfr. infra).
L’art. 222 si occupa, invece, degli altri debiti, diversi dalle spese, da soddisfare in prededuzione, ma senza priorità sul ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca, ad esempio: quelli sorti nel corso dell’esercizio provvisorio o in conseguenza di subentro o scioglimento di rapporti pendenti o di altre operazioni compiute dagli organi della procedura oppure in occasione o in funzione di precedenti procedure concorsuali[35].
Da quanto appena esposto, emerge che le spese di procedura (specifiche o generali) vanno tenute distinte dagli altri debiti di massa, poiché solo le prime possono gravare sui beni oggetto di pegni e di ipoteca, mentre questi sono sempre esenti dal contribuire ai secondi[36].
Passando quindi alla questione della qualifica dei costi di bonifica sostenuti dal curatore nell’ipotesi di derelictio del bene, si deve escludere che gli stessi possano valere quali:
a) spese specifiche, dal momento che non si procederà alla liquidazione del bene a cui le spese di bonifica direttamente afferiscono, essendo stata esercitata la facoltà di derelictio di cui all’art. 213 CCII;
b) spese generali, poiché alcun vantaggio, nemmeno potenziale, deriva ai creditori, compresi quelli titolari di garanzie reali, dalla realizzazione della bonifica dell’area.
Ne consegue che ove si ritenesse di qualificare i costi di bonifica come prededucibili, essi dovrebbero essere soddisfatti solo de residuo rispetto ai creditori titolari di garanzie reali sul ricavato dei beni oggetto di pegno o ipoteca, ai sensi dell’art. 222, comma 2, CCII.