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Trib. Bologna, 6 ottobre 2022, Pres. Florini, Est. Atzori

CONCORDATO PREVENTIVO – Trust istituito dal socio unico che è anche creditore della società – Conflitto di interessi – Insussistenza.

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È suscettibile di omologazione il concordato preventivo che preveda l’istituzione di un trust da parte del soggetto che assume al tempo stesso la veste di socio unico e creditore della società in crisi. Il ricorso al trust è sufficiente a creare una dissociazione soggettiva che scongiura situazioni di conflitto di interessi, tramite il riconoscimento al trustee del compito di sostituirsi all’assemblea nell’elaborazione sia del piano sia della proposta di concordato e il mantenimento agli ordinari organi sociali del compito di esprimere il voto nella procedura di concordato.
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art. 152 L. fall.
art. 161 L. fall.
art. 177 L. fall.
art. 180 L. fall.