di Matteo Lorenzo Manfredi, Avvocato in Bergamo
Abstract
Il decreto di omologazione del concordato semplificato emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22 luglio 2026 offre lo spunto per una riflessione sistematica sui criteri che governano il giudizio di omologa ai sensi dell'art. 25 sexies CCII. Il provvedimento afferma con chiarezza che il sindacato del Tribunale deve fondarsi su un giudizio comparativo concreto e attuale. Il decreto consente di individuare una linea interpretativa convergente nella giurisprudenza di merito, orientata a una lettura sostanziale dell'art. 25 sexies CCII che colloca la verifica del “non pregiudizio” al centro del giudizio di omologa, esclude che le potenziali azioni di responsabilità costituiscano discrimen nella comparazione tra scenari e attribuisce rilievo decisivo alla finanza esterna quale elemento strutturalmente estraneo alla liquidazione giudiziale. L'articolo si propone di esaminare criticamente tali profili, nella prospettiva di una ricostruzione sistematica della funzione del concordato semplificato nel quadro del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Sommario
1. Introduzione
2. Il concordato semplificato come strumento residuale della composizione negoziata
3. Il giudizio di omologa del Tribunale di Bergamo
4. Il superamento delle conclusioni dell'ausiliario
5. Il significato del requisito del "non pregiudizio"
6. Il parallelismo con la giurisprudenza di merito e confronto con il decreto del Tribunale di Milano del 28 maggio 2026
7. La centralità della finanza esterna: utilità per ciascun creditore e criterio comparativo
8. Azioni di responsabilità e neutralizzazione del discrimen tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale
9. Il ruolo dell'esperto e dell'ausiliario. Considerazioni sistematiche sulla funzione dell'art. 25 sexies CCII
10. Conclusioni
1. Introduzione
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto originariamente dall'art. 18 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118 e poi trasfuso nell'art. 25 sexies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rappresenta uno degli strumenti di maggiore originalità e complessità applicativa del nuovo sistema concorsuale. La sua natura eccezionale e la peculiare struttura procedimentale - priva della fase di votazione dei creditori e caratterizzata da un collegamento genetico necessario con il previo percorso di composizione negoziata - hanno da subito sollevato interrogativi profondi sul ruolo e sui poteri del Tribunale, tanto nella fase di ammissibilità quanto in quella di omologazione della proposta.
Il decreto collegiale emesso dalla Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bergamo in data 22 luglio 2026 si inserisce in questo dibattito con argomenti di indubbio interesse, affrontando frontalmente alcune delle questioni più controverse: il peso probatorio del parere dell'ausiliario nel giudizio di omologa, il significato e l'ampiezza del requisito del “non pregiudizio” rispetto alla liquidazione giudiziale, il rilievo degli elementi sopravvenuti nel corso della procedura e, infine, il ruolo della finanza esterna quale fattore strutturalmente discretivo tra lo scenario concordatario e quello liquidatorio. Il confronto con la più recente giurisprudenza di merito consente di delineare una linea convergente verso una lettura sostanziale dell'art. 25 sexies CCII, che merita di essere analizzata sia nei suoi presupposti teorici sia nelle sue implicazioni applicative.
2. Il concordato semplificato come strumento residuale della composizione negoziata
Prima di esaminare il contenuto del provvedimento bergamasco, è necessario inquadrare correttamente la natura e la funzione del concordato semplificato nell'architettura del CCII. L'istituto si presenta, già dalla rubrica dell'art. 25 sexies, come un “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata”: è dunque uno strumento residuale[1], accessibile esclusivamente all'imprenditore che abbia percorso senza esito positivo il procedimento di composizione negoziata, e che possa dimostrare - attraverso la relazione finale dell'esperto - che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali previste dall'art. 23, commi 1 e 2, lettera b), CCII non risultano praticabili.
Questa struttura di accesso “condizionato” non è priva di conseguenze sul piano sistematico. La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026[2], ha affermato con nettezza che “il concordato semplificato non è praticabile se non dopo il percorso di composizione negoziata, il cui esito negativo deve essere a sua volta accertato dall'esperto nella relazione finale con le conseguenziali appendici attestative”, ed ha altresì stabilito il principio secondo cui il sindacato del Tribunale in ordine all'ammissibilità della proposta “si estende anche alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa previsti dall'art. 12 CCII, tramite l'esame mediato dei documenti di cui all'art. 25 sexies, primo comma, CCII, e di quelli indicati nell'art. 39, medesimo codice, previsti per la presentazione del piano di liquidazione” (Cass., Ordinanza 12 gennaio 2026 n. 623).
La struttura del concordato semplificato, caratterizzata dall’assenza del voto dei creditori e dalla concentrazione delle loro prerogative nella fase oppositiva dell’omologazione, evidenzia una significativa peculiarità del modello che impone che il controllo giudiziale assuma una funzione di garanzia particolarmente intensa, destinata a compensare l’assenza del meccanismo di verifica affidato al consenso del ceto creditorio.
Proprio in questa prospettiva deve essere letto l’art. 25 sexies, comma 5, CCII, che attribuisce al Tribunale un ruolo centrale nella verifica della legittimità e della sostenibilità della proposta[3]. Il giudice è infatti chiamato non soltanto ad accertare la regolarità del procedimento, ma anche a verificare la fattibilità del piano di liquidazione, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, l’assenza di un pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e la concreta idoneità della proposta ad assicurare un’utilità a ciascun creditore. In tal modo, il giudizio di omologa diviene il principale presidio di tutela del ceto creditorio e rappresenta il momento nel quale l’interesse dei creditori, non espresso attraverso il voto, viene salvaguardato mediante un penetrante controllo giurisdizionale.
3. Il giudizio di omologa del Tribunale di Bergamo
Il tribunale di Bergamo, nel provvedimento qui commentato, ha dato atto della sussistenza di tutti i presupposti di legge per l’omologa del concordato semplificato. In particolare, è stato dato atto dell'accesso alla composizione negoziata, conclusasi con esito negativo delle trattative con giudizio di impraticabilità delle soluzioni negoziali alternative, consentendo alla debitrice di accedere alla procedura di concordato semplificato. La proposta della ricorrente prevedeva la liquidazione integrale del patrimonio entro il 30 aprile 2028, con soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati fino al grado di cui all'art. 2778, n. 18, c.c., pagamento al 4% dei privilegiati di grado ex art. 2778, n. 19, e soddisfacimento dei creditori chirografari - inclusi i degradati - nella misura del 1,87%. Il piano si fondava oltre che sull’attivo della liquidazione sull’apporto di finanza esterna complessiva di 200.000 euro - di cui 100.000 destinati ai creditori chirografari e 100.000 a copertura di eventuali scostamenti negativi - e importanti rinunce di crediti da parte dei soci e di soggetti correlati.
L'ausiliario aveva espresso conclusioni sfavorevoli: riducendo prudenzialmente i valori di realizzo dell'attivo (in particolare per le immobilizzazioni materiali, il magazzino e i crediti commerciali) attraverso stress test e incrementando i fondi rischi.
Il Tribunale di Bergamo ha tuttavia disposto l'omologazione sulla base di una valutazione complessiva che ha attribuito decisivo rilievo agli elementi sopravvenuti nelle more della procedura rispetto alla data del parere ausiliario: tre offerte irrevocabili di acquisto per rimanenze e macchinari a valori superiori alle stime di liquidazione; la proposta irrevocabile di terzi per beni mobili; l'impegno di finanza esterna da parte dell'amministratore per ulteriori 100.000 euro; la disponibilità liquida sul conto corrente alla data di omologa, in fortissima crescita rispetto alla liquidità presente alla data di presentazione del piano; il complessivo incremento dell'attivo rispetto al piano depositato. Inoltre, l'esecuzione della procedura di licenziamento collettivo - autorizzata medio tempore dal Tribunale e conclusasi con accordi individuali in sede protetta - aveva consentito la cristallizzazione degli oneri del personale e l'azzeramento del maggiore fondo rischi prudenzialmente stimato dall'ausiliario. Il Tribunale ha rilevato che nessun creditore aveva proposto opposizione all'omologazione, circostanza indicativa della fiducia del ceto creditorio rispetto alla proposta, e che non erano emerse azioni revocatorie o fatti idonei a configurare uno scenario liquidatorio migliore di quello comparato nel piano.
4. Il superamento delle conclusioni dell'ausiliario
Il nucleo argomentativo più significativo del decreto bergamasco risiede nel metodo seguito dal Collegio per superare le conclusioni negative dell'ausiliario. La questione è di assoluta centralità sistematica: il parere dell'ausiliario, nominato ai sensi dell'art. 68 c.p.c. con nomina obbligatoria ex art. 25 sexies, comma 3, CCII, è un atto tecnico funzionale a consentire al Tribunale e ai creditori una decisione consapevole e informata, ma non è un atto vincolante né costituisce una relazione di attestazione nel senso proprio del termine[4]. Il Tribunale, al quale è demandato il giudizio finale di omologa con poteri istruttori estesi - comprensivi della possibilità di assumere mezzi istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 5, CCII - non è dunque tenuto ad adeguarsi meccanicamente alle conclusioni dell'ausiliario, ma deve effettuare una propria valutazione di merito alla luce del complesso degli elementi di prova disponibili.
Su questo punto il decreto bergamasco introduce una presa di posizione di notevole importanza: il Tribunale afferma che il giudizio comparativo deve essere fondato su dati concreti e attuali. In particolare, il Tribunale ha sostenuto che “il giudizio comparativo deve essere fondato su dati concreti e attuali, valorizzando circostanze sopravvenute rispetto al parere dell'ausiliario, quali offerte irrevocabili di acquisto, incremento della liquidità da incasso crediti, ulteriore finanza esterna e riduzione del rischio relativo al personale”[5].
5. Il significato del requisito del "non pregiudizio"
L'art. 25 sexies, comma 5, CCII dispone che il Tribunale omologa il concordato “quando... rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore”.
Il legislatore ha dunque strutturato il giudizio di omologa intorno a due requisiti distinti ma complementari: l'assenza di pregiudizio comparativo rispetto alla liquidazione giudiziale - che richiede una comparazione tra i due scenari - e la garanzia di una qualche utilità per ciascun creditore, che implica invece una valutazione assoluta sull'idoneità del piano a riconoscere a tutti i creditori almeno qualcosa.
La formulazione normativa è volutamente non quantitativa: il requisito non è che il concordato sia “più vantaggioso” della liquidazione, ma solo che “non arrechi pregiudizio”, il che evoca un parametro di equivalenza minima piuttosto che di ottimizzazione[6]. Come ha rilevato la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 luglio 2026, il giudizio comparativo “non deve propendere inevitabilmente in favore della soluzione concordataria essendo sufficiente che questa soluzione sia almeno equivalente” e “non attiene propriamente alla convenienza, quanto alla non deteriorità del trattamento” (Circolare AE n. 5 del 16/07/2026).
Il decreto bergamasco applica questo principio in modo conseguente: il Collegio non pretende che il piano di liquidazione concordataria produca risultati migliori della liquidazione giudiziale in ogni componente dell'attivo, ma si limita a verificare che, considerato nel suo complesso, lo scenario concordatario non sia deteriore per il ceto creditorio. In questo quadro assume rilievo decisivo la finanza esterna: laddove il piano preveda apporti di risorse che nella liquidazione giudiziale non sarebbero disponibili, la comparazione risulta strutturalmente sbilanciata in favore del concordato, indipendentemente dalla maggiore o minore prudenzialità delle stime sui singoli assets.
6. Il parallelismo con la giurisprudenza di merito e confronto con il decreto del Tribunale di Milano del 28 maggio 2026
Il decreto del
Tribunale di Milano del 28 maggio 2026, emesso nell'ambito della procedura di concordato semplificato, costituisce un precedente di assoluto rilievo che merita di essere analizzato in parallelo con il provvedimento bergamasco, poiché i due Collegi affrontano le medesime questioni giuridiche pervenendo a soluzioni convergenti.
La convergenza tra i due provvedimenti emerge nettamente su tre piani distinti. In primo luogo, entrambi i Tribunali adottano un criterio di valutazione basato sulla concretezza degli elementi disponibili: le procedure competitive già avviate, le offerte irrevocabili di acquisto, gli incassi già realizzati e la finanza esterna documentata costituiscono dati di mercato che possono e debbono essere valorizzati nel giudizio di omologa, integrando - e ove necessario correggendo - le stime prudenziali dell'ausiliario. In secondo luogo, entrambi i provvedimenti escludono che le potenziali azioni di responsabilità possano costituire un elemento decisivo nella comparazione tra lo scenario concordatario e quello liquidatorio, richiamando a questo proposito il disposto dell'art. 115 CCII che estende la legittimazione del liquidatore del concordato semplificato a esercitare tali azioni. In terzo luogo, entrambi i Collegi attribuiscono rilievo decisivo alla finanza esterna quale elemento strutturalmente estraneo alla liquidazione giudiziale, idoneo a modificare in modo qualitativo - e non solo quantitativo - il confronto tra i due scenari.
7. La centralità della finanza esterna: utilità per ciascun creditore e criterio comparativo
Uno degli aspetti più significativi del decreto bergamasco riguarda il ruolo attribuito alla finanza esterna nel giudizio di omologa[7]. Come si è anticipato, il piano prevedeva un apporto complessivo di finanza esterna pari a 200.000 euro: 100.000 destinati ai creditori chirografari — che in assenza di tale apporto non avrebbero ricevuto alcun riparto — e 100.000 a copertura di eventuali scostamenti negativi rispetto alle stime del piano, a protezione dei creditori privilegiati. L'impegno era documentato da assegni circolari intestati alla società e dal vincolo formale assunto dall'amministratore. A queste risorse si aggiungevano le rinunce di crediti di soci e soggetti correlati.
La finanza esterna svolge nel concordato semplificato una funzione strutturalmente diversa da quella che riveste nel concordato preventivo liquidatorio ordinario. In quest'ultimo, l'art. 84, comma 4, CCII richiede che la finanza esterna incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20%, costituendo dunque un requisito di ammissibilità quantitativamente determinato. Nel concordato semplificato, per converso, non vi è alcuna soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari né alcun obbligo di apporto esterno in misura predeterminata: la finanza esterna è rilevante esclusivamente come elemento della comparazione tra scenari, nella misura in cui incrementa la massa distribuibile rispetto a quanto sarebbe realizzabile nella liquidazione giudiziale.
Questa differenza strutturale ha una conseguenza di notevole portata sul piano del giudizio di non pregiudizio: la finanza esterna, essendo per definizione un apporto che non avrebbe seguito il debitore nella liquidazione giudiziale - ove il terzo finanziatore non avrebbe ragione alcuna di intervenire - rappresenta un elemento discretivo assoluto tra i due scenari.
Il Tribunale di Bergamo ha valorizzato la finanza esterna - documentata da impegni formali vincolanti assunti prima dell'udienza di omologa - come elemento che, da solo, è idoneo a garantire ai creditori chirografari un'utilità concreta che nella liquidazione giudiziale sarebbe assolutamente esclusa. Il medesimo approccio era stato seguito dal Tribunale di Milano, ove la finanza esterna di 83.000 euro già vincolata su conto corrente aveva costituito il fattore decisivo per assicurare ai creditori chirografari una percentuale positiva rispetto allo zero ottenibile nella liquidazione.
Il requisito che il concordato “comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore” - previsto dall'art. 25 sexies, comma 5, CCII - viene dunque soddisfatto, nei due provvedimenti in esame, attraverso l'apporto della finanza esterna, la quale garantisce ai chirografari una percentuale positiva, per quanto esigua. Questa soluzione appare coerente con la ratio dell'istituto: il legislatore non ha inteso che il concordato semplificato assicuri ai creditori un soddisfacimento ottimale, ma solo che esso non arrechi loro un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione e che riconosca a ciascuno qualcosa. In questo quadro, anche una percentuale dell'1,87% - di per sé modestissima - soddisfa il requisito legale, purché nella liquidazione giudiziale i medesimi creditori non avrebbero ricevuto nulla o meno.
8. Azioni di responsabilità e neutralizzazione del discrimen tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale
Un tema ricorrente nei giudizi di omologa del concordato semplificato è quello del rilievo da attribuire alle potenziali azioni di responsabilità degli amministratori e di recupero dei crediti nell'ambito della comparazione tra scenari. Frequentemente, l'ausiliario o i creditori opponenti richiamano tali azioni come elementi che potrebbero incrementare l'attivo della procedura liquidatoria rispetto a quanto stimato nel piano, rendendo così lo scenario della liquidazione giudiziale più favorevole per il ceto creditorio di quanto emerga dal confronto effettuato dalla debitrice.
Il decreto di Bergamo affronta questa questione rilevando che non erano emerse azioni revocatorie o fatti che consentissero di ritenere un diverso risultato in liquidazione giudiziale; e soprattutto - in linea con il precedente milanese - richiama l'art. 115 CCII, che consente al liquidatore del concordato semplificato di esercitare “ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti”, nonché “l'azione sociale di responsabilità”.
Il richiamo all'art. 115 CCII - reso applicabile al concordato semplificato dall'art. 25 septies, comma 1, attraverso il rinvio alle disposizioni compatibili degli artt. 114 e 115 CCII - neutralizza il preteso discrimen tra gli scenari: se il liquidatore del concordato semplificato è egualmente legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità, la loro eventuale redditività non può fondare una preferenza per la liquidazione giudiziale[8].
Il decreto milanese aveva sviluppato questo punto in modo ancora più esplicito, affermando che “le azioni di responsabilità sociale potenziali non possono costituire discrimen nella comparazione tra concordato e liquidazione giudiziale, poiché il liquidatore potrà promuoverle anche post-omologa richiamando art. 115 CCII”.
Questa posizione è condivisibile e merita di essere valorizzata nella prospettiva sistematica: l'estensione al concordato semplificato dei poteri del liquidatore giudiziale in materia di azioni recuperatorie e di responsabilità non è semplicemente una scelta tecnica del legislatore, ma risponde alla logica complessiva dell'istituto, che intende assicurare al ceto creditorio una tutela sostanziale non inferiore a quella garantita dalla liquidazione, attraverso meccanismi diversi ma equivalenti.
9. Il ruolo dell'esperto e dell'ausiliario. Considerazioni sistematiche sulla funzione dell'art. 25 sexies CCII
La pronuncia in esame offre lo spunto per alcune riflessioni sistematiche sul ruolo dei due organi tecnici previsti dall'art. 25 sexies CCII: l'esperto della composizione negoziata, il cui parere è acquisito dal Tribunale ai sensi del comma 3, e l'ausiliario ex art. 68 c.p.c., la cui nomina è obbligatoria e il cui parere è comunicato ai creditori unitamente alla proposta e alla documentazione del piano.
L'esperto della composizione negoziata svolge una funzione di collegamento tra la fase negoziata e quella concorsuale: la sua relazione finale, che attesta il corretto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e l'impraticabilità delle soluzioni negoziali, costituisce la condizione di accesso alla procedura ed è parte del fascicolo acquisito dal Tribunale in sede di omologa. Nel procedimento in esame, l'esperto aveva altresì reso un proprio parere ex art. 25 sexies, comma 3, CCII rilevando criticità ma concludendo nel senso della maggiore vantaggiosità della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale, in particolare per effetto della finanza esterna. Questa posizione dell'esperto - favorevole all'omologa, ancorché con rilievi - ha costituito un importante contrappeso alle conclusioni dell'ausiliario, offrendo al Tribunale un elemento tecnico aggiuntivo a supporto della propria valutazione.
L'ausiliario, per contro, è un organo della procedura concorsuale vera e propria, nominato dal Tribunale. Il perimetro dell'indagine dell'ausiliario comprende tutti gli aspetti che il Tribunale dovrà esaminare in sede di omologa: il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, il confronto tra la proposta concordataria e l'alternativa della liquidazione giudiziale, con particolare riguardo al pregiudizio per i creditori, e la verifica che il concordato assicuri un'utilità a ciascun creditore.
Come ha rilevato la Circolare n. 5/2026 dell'Agenzia delle Entrate, l'ausiliario può essere "considerato alla stregua di un organo della procedura", il che implica una responsabilità professionale di rilievo. Tuttavia, la sua posizione resta quella di un ausiliare del giudice: il Tribunale conserva piena autonomia nel valutare il parere dell'ausiliario e nell'integrarlo con altri elementi istruttori, eventualmente anche discostandosi dalle sue conclusioni qualora disponga di elementi di valutazione aggiornati e concretamente fondati.
Il decreto bergamasco applica questa logica con nitidezza. Il Collegio non ignora le criticità segnalate dall'ausiliario né le ritiene prive di fondamento in astratto: riconosce la legittimità degli stress test come strumento di analisi prudenziale, ma afferma che essi non equivalgono a prova della falsità o dell'irragionevolezza dei dati del piano, soprattutto quando elementi sopravvenuti - offerte vincolanti di acquisto, incassi realizzati, accordi sindacali conclusi - forniscano elementi atti a corroborare il giudizio di omologa.
10. Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Bergamo del 22 luglio 2026 rappresenta un contributo di sicuro valore per la riflessione sull'istituto del concordato semplificato e sulla corretta interpretazione dell'art. 25 sexies CCII. Il Collegio affronta con ampia argomentazione le questioni più delicate del giudizio di omologa - il peso del parere negativo dell'ausiliario, il significato del requisito del non pregiudizio, il ruolo della finanza esterna, la rilevanza delle azioni di responsabilità nella comparazione tra scenari - pervenendo a soluzioni che meritano di essere valorizzate sia nella prospettiva applicativa sia in quella sistematica.
La tesi centrale del provvedimento - che il giudizio comparativo ai fini dell'omologa debba essere fondato su dati concreti e attuali, e che gli stress test prudenziali dell'ausiliario non equivalgano a prova della superiorità dello scenario liquidatorio - appare pienamente condivisibile sul piano giuridico. Essa si ricollega, da un lato, alla tradizione giurisprudenziale in materia di concordato preventivo che distingue il sindacato di legalità sostanziale - riservato al giudice - dalla valutazione di convenienza economica - rimessa ai creditori o, nel concordato semplificato, al meccanismo dell'opposizione in sede di omologa - e, dall'altro, alla ratio specifica dell'istituto, che intende offrire all'imprenditore in crisi uno strumento accessibile e duttile, capace di valorizzare la complessità fattuale della singola procedura senza irrigidirla in schemi valutativi precostituiti.
Il confronto con il decreto milanese del 28 maggio 2026 conferma che questa lettura non è isolata ma rappresenta la linea interpretativa emergente nella giurisprudenza di merito, orientata verso una concezione sostanziale del giudizio di omologa nel concordato semplificato. Entrambi i provvedimenti valorizzano la finanza esterna come elemento discretivo assoluto tra gli scenari, escludono il rilievo decisivo delle azioni di responsabilità.
Rimane, tuttavia, aperta una questione di non trascurabile importanza: il concordato semplificato - per come delineato dal legislatore e interpretato dalla giurisprudenza di legittimità-è uno strumento caratterizzato da un controllo giudiziale ampio e penetrante, che si estende dalla verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata fino al giudizio di non pregiudizio e di utilità minima in sede di omologa.
In punto il provvedimento del Tribunale di Bergamo può essere letto come un contributo alla definizione di un punto di equilibrio sistematico sul vaglio tribunalizio dell’istituto: il concordato semplificato è e rimane uno strumento eccezionale, residuale e liquidatorio, soggetto a un controllo giudiziale intenso ma il requisito del non pregiudizio non è un requisito di ottimalità, ma di equivalenza minima: ove tale equivalenza sia dimostrata attraverso dati concreti e attuali - offerte di mercato, incassi realizzati, impegni vincolanti di finanza esterna - il Tribunale deve procedere all'omologazione, lasciando che il rischio residuo dell'esecuzione del piano sia gestito dal liquidatore e monitorato dal giudice delegato nell'ambito della procedura.
Una lettura dell’art 25 sexies CCII che imponesse al debitore di dimostrare la superiorità economica del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale finirebbe, ad avviso dello scrivente, per svuotare di contenuto l'istituto, trasformando il requisito del non pregiudizio in un irrealistico requisito di ottimalità.
[1] Sul punto anche F. Farneti,
Concordato semplificato: uno strumento potenzialmente molto efficace,
in Dirittodellacrisi.it, 14 aprile 2025.[2] Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2026 n. 623, pubblicata in https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/Giurisprudenza/841__La-Cassazione-sul-sindacato-del-tribunale-nel-concordato-semplificato
[3] Sul punto si veda il contributo di S. Pacchi
La retro-verifica della composizione negoziata nel giudizio di ammissibilità del concordato semplificato (Tribunale di Roma, 27 maggio 2026) in Ristrutturazioni Aziendali del 29 giugno 2026 in cui viene altresì precisato che il controllo del Tribunale si sta estendendo “sino a ricomprendervi la verifica della correttezza delle trattative, dell'attendibilità della relazione finale dell'esperto e, da ultimo, della stessa originaria praticabilità della composizione negoziata”.
[4] Negli stessi termini si esprime anche
Circolare AE n. 5 del 16/07/2026.[5] Sulle verifiche del Tribunale in sede di omologa si rinvia anche a Trib. Ferrara, 8 agosto 2024, Pres. Sangiuolo, Est. Ghedini, in
Dirittodellacrisi.it.
[6] Sul punto si richiama Trib. Pescara, 9 dicembre 2024, Pres. Bongrazio, Est. Colantonio in
Dirittodellacrisi.it.[7] Su tali aspetti si veda in dottrina, R. Bonivento,
Opportunità e criticità del concordato semplificato: aspetti operativi, in
Ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 16 febbraio 2024.
[8] S. Mancinelli,
Azioni di responsabilità nel concordato semplificato in Eutekne del 10 luglio 2025