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Saggio

Concordato semplificato: uno strumento potenzialmente molto efficace*

Francesco Farneti, Dottore Commercialista in Rimini

14 Aprile 2025

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) sono state apportate alcune modifiche alla precedente Legge Fallimentare tra cui l’introduzione di nuovi strumenti per la risoluzione della Crisi di impresa, come ad esempio il concordato semplificato. 
Riproduzione riservata
1 . Riferimenti normativi
Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza dedica solo due articoli al concordato semplificato e più precisamente il 25 sexiesConcordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” ed il 25 septiesDisciplina della liquidazione del patrimonio”. Come deducibile dai titoli la natura dello strumento è liquidatoria. 
Il concordato semplificato detta in effetti la possibilità di uno percorso di carattere residuale[1], che può essere applicato esclusivamente a seguito dell’esito negativo della procedura di composizione negoziata, sviluppata secondo correttezza e buona fede nelle trattative con i creditori. 
Il concordato semplificato prevede dunque la liquidazione del patrimonio aziendale, che può avvenire in ottica atomistica o in ottica aggregata di continuità aziendale indiretta, attraverso il trasferimento d’azienda o di singoli suoi rami. Requisito essenziale per la continuità indiretta è che la cessione del compendio organizzato dei beni aziendali o di parte di essi sia in grado di fornire una maggiore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
2 . Presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso al concordato semplificato
Il concordato semplificato può, come accennato, essere applicato esclusivamente in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi. 
Poiché il concordato semplificato è adottabile solo a seguito del mancato esito positivo delle trattative svolte in sede di composizione negoziata, i requisiti soggettivi per i due strumenti coincidono e sono individuabili all’art. 12, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, secondo cui pertanto lo strumento in esame è riservato a qualsiasi imprenditore commerciale e agricolo, compresi gli imprenditori minori[2] o sotto soglia che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. 
Analizzando ulteriormente i requisiti soggettivi è possibile individuare evidenti differenze con il concordato preventivo, che preclude il suo accesso agli imprenditori che non siano commerciali, in stato di insolvenza[3] e che dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). 
Sotto il profilo soggettivo, ancora, il concordato semplificato richiede inoltre che si siano concluse le trattative circa la procedura della composizione negoziata con esito non positivo, e più precisamene le trattative devono essersi svolte con correttezza e buona fede, così come attestato dall’esperto in relazione finale, e, terminate le stesse, non sia stato possibile concludere (i) un contratto con uno o più creditori o “con una o più parti interessate all’operazione di risanamento”, (ii) la convenzione di moratoria indicata all’art. 62 del Codice, o (iii) un accordo “sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all’operazione di risanamento che vi hanno aderito”, oppure, secondo l’art. 23, comma 2, non sia stato possibile (i) predisporre il piano attestato di risanamento, ex art. 56 CCII, (ii) richiedere l’omologazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli art. 57, 60 e 61 del Codice o (iii) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice. 
Derimente sarà quindi la figura dell’esperto, nominato a seguito della presentazione della domanda da parte dell’imprenditore in stato di crisi per l’accesso alla composizione negoziata. 
L’esperto dovrà valutare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria in cui versa l’impresa, assisterà l’imprenditore nelle negoziazioni con i creditori e provvederà alla redazione della relazione finale sulla fattibilità delle soluzioni individuate, così come indicato al comma 5 dell’art. 25 sexies. Nel caso in cui l’esperto, nella suddetta relazione, dichiara che gli accordi oggetto della composizione negoziata non abbiano avuto esito positivo, può proporre l’utilizzo del concordato semplificato, ex art. 25 sexies CCII, presentando al tribunale un piano di liquidazione dettagliato e la relazione redatta da un esperto indipendente che attesti che (i) la procedura di composizione negoziata sia stata eseguita secondo buona fede[4], che (ii) non è stato possibile raggiungere un accordo con i creditori e che (iii) l’alternativa liquidatoria proposta garantisce una suffissazione maggiore rispetto a quella ottenibile attraverso la liquidazione giudiziale, dimostrandone quindi il vantaggio rispetto alle alternative liquidatorie. 
Il concordato deve inoltre essere identificato come vantaggioso ma non deleterio: deve essere garantita l’assenza del danno. 
3 . Procedimento
Come anticipato il dettato normativo dedica unicamente due articoli allo strumento.
La proposta di concordato semplificato, rispettati i requisiti appena individuati e in particolari tenuto conto della relazione dell’esperto, così come indicato all’art. 25 sexies CCII, viene presentata dall’imprenditore insieme ad una serie di documenti elencati all’art. 39 del Codice.
Il comma 3 dell’art. 25 sexies stabilisce inoltre che il Tribunale interverrà nominando un ausiliario che avrà l’onere di redigere un parere come indicato al successivo comma 4 dello stesso articolo, che verrà comunicato, insieme alla relazione finale e al parere dell’esperto, al debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato, così come disposto dall’art. 39, comma 1, mezzo PEC o raccomandata A/R in assenza della prima[5]. 
L’approvazione della proposta di concordato semplificato non passa per l’approvazione dei creditori coinvolti, che non hanno la facoltà di esprimersi attraverso il diritto di voto, ma viene giudicato esclusivamente dal tribunale competente che accerta che la proposta garantisca ai creditori una maggiore soddisfazione rispetto alle alternative liquidatorie e ha la facoltà di rigettarlo in caso risulti inadeguato o infattibile. È questa la norma di maggior portata, la cui rilevanza risulta evidente, posto che lo strumento, accertato il percorso svolto da parte del debitore e i requisiti necessari, è sottratto all’autonomina negoziale dei creditori e sottoposto unicamente al vaglio del Tribunale. 
Elemento essenziale per la sua omologazione è che il contradditorio tra le parti si sia svolto in modo regolare dal momento che non è prevista per i creditori la possibilità di esporsi in sede di omologazione, caratteristica che rende il concordato semplificato più snello e veloce rispetto alle altre alternative liquidatorie. I creditori potranno unicamente proporre opposizione all’omologazione, costituendosi entro 10 giorni dall’udienza fissata (termine perentorio)[6]. 
L’art. 84 CCII detta inoltre, al comma 5, le condizioni richieste per la eventuale degradazione dei crediti privilegiati, facendo riferimento alla c.d. relative priority rule (RPR) secondo cui i creditori privilegiati possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali è presente la causa di prelazione[7]. 
La sopracitata relative priority rule si contrappone, lo ricordiamo, all’absolute priority rule (APR), secondo cui solo il soddisfacimento di una classe di creditori privilegiati consente la soddisfazione dei creditori con privilegio di grado inferiore. Pertanto, nel concordato semplificato, la soddisfazione anche ridotta di un grado di privilegio non impedisce che il riparto vada a beneficio dei creditori muniti di privilegio di rango inferiore, purché quanto da loro ottenuto non sia inferiore al valore ottenibile in caso di liquidazione dei beni o diritti di cui i creditori hanno diritto di prelazione. 
Nel merito dell’attuazione il concordato semplificato, come anticipato, può prevedere la liquidazione dei beni sia atomisticamente che tramite la vendita del complesso aziendale, così da permettere la continuità indiretta dell’azienda.
4 . Vantaggi e limiti nell’applicazione del concordato semplificato
Da come si evince nel paragrafo di cui sopra, la procedura di concordato semplificato, sebbene conduca ad esito simile a quello della liquidazione giudiziale, appare significativamente più rapida. 
Ulteriore vantaggio del concordato semplificato può essere riconducibile al minor costo della procedura rispetto all’alternativa liquidatoria.
Tale vantaggio dovrà essere dimostrato attraverso un giudizio qualitativo e quantitativo prognostico indicante l’esito dell’operazione liquidatoria tradizionale[8], confrontando tale valore con quello indicato nel piano di concordato, considerando anche le diverse tempistiche di riparto. L’omologazione si avrà quindi esclusivamente se dall’analisi risulta che la proposta garantisca una soddisfazione per i creditori almeno equivalente a quella ottenibile dalla liquidazione giudiziale. Gli elementi che dovranno essere considerati si estendono ovviamente dall’eventuale esito delle azioni revocatorie e di responsabilità dettate dal curatore, alle spese di gestione interinale sostenute nella procedura di concordato, ad eventuali riduzioni e rimodulazioni del passivo. 
Nel concordato semplificato l’assenza di alcune formalità richieste nella liquidazione giudiziale, come i costi legati alla vendita dei beni patrimonio dell’impresa, i costi per la pubblicità legale e per le comunicazioni ai creditori, e i connessi tempi che possono generare una perdita di valore delle attività da liquidare, esprimono la maggior efficienza della procedura in analisi. 
Tra le possibili criticità e limiti riscontrabili durante l’utilizza dello strumento di concordato semplificato, spicca il requisito di accesso, ossia il passaggio attraverso la composizione negoziata con esito negativo e l’insolvenza già dichiarata dall’impresa che ha fatto richiesta per la procedura.
Ulteriore limite può essere individuato nell’assenza di voto da parte dei creditori, che potrebbe generare contestazioni e/o conflitti qualora la soddisfazione degli stessi sia parziale. 
L’assenza del voto, inoltre, rende “il concordato semplificato soggetto al rischio di utilizzi strumentali e potenzialmente distorti da parte del debitore, oltre che di un potenziale squilibrio tra le esigenze del debitore e le aspettative dei creditori”[9]. Da qui gli accorgimenti adottati dal legislatore per porre rimedio a tale rischio come la nomina dell’ausiliario e l’attestazione da parte dell’esperto che le trattative si sono svolte seguendo le regole di buona fede e correttezza[10], e che l’esito delle trattative sia stato dichiarato impraticabile per le condizioni indicate all’art. 23, comma 1 e comma 2, del Codice[11].
5 . Concordato semplificato e concordato preventivo
Il concordato semplificato è stato introdotto recentemente come alternativa al concordato preventivo con finalità esclusivamente liquidatorie[12]. 
I due strumenti si differenziano per la possibilità dell’imprenditore di accedere a quest’ultimo a seguito della presentazione di un piano di concordato, redatto ex art. 87 CCII, che preveda la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, mediante la liquidazione del patrimonio ed anche tramite la prosecuzione dell’attività dell’impresa concordataria in maniera sia diretta che indiretta, purché in caso di continuità diretta quest’ultima sia portata avanti da un soggetto diverso dall’imprenditore per mezzo di cessione, usofrutto, affitto o conferimento d’azienda in altra società. 
Caratteristica rilevante di questo strumento è anche l’assenza di uno specifico consenso da parte dei creditori, che nel concordato preventivo si verifica attraverso il “voto informato”. Nel caso del concordato semplificato, invece, come detto, vi è una semplice omologazione da parte del Tribunale[13], verificati tre aspetti fondamentali, ossia (i) che tutti i creditori siano stati coinvolti, e che quindi il contradditorio sia integro, (ii) che sia stato rispettato il rango e (iii) l’ordine di prelazione delle pretese dei creditori[14], secondo cui il patrimonio del debitore deve essere necessariamente attribuito secondo detto ordine, così da soddisfare integralmente il creditore con il maggior grado prima che quello appartenente al grado immediatamente successivo possa essere gratificato anche solo in misura percentuale[15]. Tale ordine deve essere rispettato anche per i creditori chirografari, che devono essere soddisfatti integralmente prima che i creditori postergati siano soddisfatti a loro volta. 
Varia inoltre il presupposto di accesso, in cui per il primo le imprese devono necessariamente essere insolventi, mentre nel secondo l’insolvenza deve essere imminente; quindi, l’impresa dovrà versare in uno stato di crisi, così come definita all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza. 
Nel concordato preventivo si incontra un organo della procedura differente rispetto al concordato semplificato, rappresentato dal commissario giudiziale, che avrà il dovere di supervisionare la procedura garantendone la regolarità. 
Il concordato semplificato risulta come abbiamo visto più breve a livello di tempistiche rispetto all’alternativa preventiva. 
6 . Analisi di applicazione nel triennio 2021-2023 e primo semestre 2024
Unioncamere ha effettuato una prima analisi sull’applicazione dei vari strumenti proposti dal Codice tra l’anno 2021 ed il primo semestre del 2024, individuando un lieve calo della procedura di liquidazione giudiziale, il cui utilizzo è passato da 8.720 aperture nel 2021 a 7.685 nel 2023[16]. 
Decresce anche il concordato preventivo, con 1.067 aperture nel 2021 e sole 678 nel 2023, e la liquidazione coatta amministrativa (da 372 procedure nel 2021 a 222 nel 2023)[17]. 
Diversa rotta ha preso invece la composizione negoziata, introdotta il 15 novembre 2021, che ha registrato 600 istanze nel 2023 e già 470 nel primo semestre del 2024[18]. Anche gli accordi di ristrutturazione seguono il trend positivo della composizione negoziata. 
Diversamente il concordato semplificato non risulta particolarmente utilizzato, con appena 70 domande presentate nel 2023. 
Focalizzandoci sulla procedura di concordato semplificato, Unioncamere ha provveduto ad analizzare la configurazione delle aziende che vi hanno fatto ricorso, identificando un apparato dimensionale notevolmente ridotto rispetto a quello delle identità aziendali che hanno preso parte alla composizione negoziata, caratterizzato da addetti medi per impresa pari a 14, un valore della produzione di 2 milioni di € e un settore merceologico di appartenenza di attività prevalentemente di commercio all’ingrosso e al dettaglio (28.4%) e delle costruzioni (14.9%). 
Le procedure aperte nel 2022 sono state appena 25, distribuite prevalentemente in Lombardia (8), Lazio (5), Marche (3), Toscana, Piemonte e Calabria (2), Umbria e Friuli Venezia Giulia (1). 
Nel 2023 vi sono stati più accessi al concordato semplificato, le regioni con più procedure aperte risultano ora Lombardia (20), Abruzzo (11), Campania e Veneto (7), in cui le prime due regioni citate mantengono un numero elevato di accessi anche nel primo semestre del 2024.
7 . Conclusioni
Tenuto conto di quanto esposto, il concordato semplificato rappresenta una novità di fondamentale rilevanza e grande portata, permettendo risultati potenzialmente migliori e in tempi più celeri in ambito liquidatorio, anche nel caso di salvataggio della continuità aziendale, rispetto alla liquidazione giudiziale. Il tutto a favore di una migliore soddisfazione dei creditori, che risulteranno complessivamente più soddisfatti rispetto all’utilizzo delle alternative liquidatorie proposte dal Codice. Non di minore rilevanza sono poi i vantaggi per il debitore, che provvederà al suo dovere senza addossarsi il peso di una liquidazione giudiziale e in tempi notevolmente ridotti.
La portata tuttavia più innovativa dello strumento, lo abbiamo evidenziato, è dettata dalla valutazione unicamente del Tribunale, non essendo la proposta soggetto a valutazioni di convenienza da parte dei creditori. 
Risulta pertanto derimente il procedimento attuato dal debitore, modalità, tempi e rispetto delle norme. Quanto rappresentato è da un lato il grande valore aggiunto di tale strumento ma dall’altro, il limite dello stesso: infatti tale strumento risulta adottabile solo a seguito di esito negativo del procedimento di composizione negoziata, il che comporta necessariamente un tempestivo intervento rispetto alla crisi che si è venuta a manifestare, grazie agli strumenti di allerta che dovranno essere strutturati in ambito aziendale. Proprio quanto appena rappresentato, che lo ricordiamo è oggetto di verifica da parte dell’esperto, pare essere il limite dello strumento che è oggi difficilmente utilizzabile a causa ancora del mancato passo avanti di tipo culturale da parte delle imprese italiane nell’implementare adeguati strumenti di allerta e necessari sistemi di programmazione e controllo volti a un continuo controllo di efficacia ed efficienza gestionale.

Note:

[1] 
Il concordato semplificato: natura, presupposti e omologazione dopo il Correttivo CCII, Carmine Di Paolo – 31/10/2024.
[2] 
È considerata “minore” l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348.
[3] 
Per accedervi è necessario che l’impresa versi in una condizione di crisi o pre-crisi.
[4] 
Le trattative sono svolte secondo correttezza e buona fede quando i creditori, nella fase di composizione negoziata della crisi, siano stati effettivamente posti nelle condizioni di valutare una proposta di accordo effettivamente migliore rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale che, inevitabilmente, dovrà tener conto anche delle eventuali azioni revocatorie, restitutorie e risarcitorie esperibili (Trib. di Ivrea 27.05.2022).
[5] 
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, A. Nicotra e M. Pezzetta.
[6] 
Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici, G. Fichera. 
[7] 
Relative priority rule applicabile al concordato semplificato, A. Nicotra e M. Pezzetta.
[8] 
Opportunità e criticità del concordato semplificato: aspetti operativi, R. Bonivento.
[9] 
Il concordato liquidatorio semplificato e le sue insidie: la pronuncia del tribunale di Como del 27/10/2022, T. Senni.
[10] 
Tribunale di Firenze, 31/08/2022. 
[11] 
Contratto sottoscritto dai creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto dall’esperto, accordo di ristrutturazione (anche nelle forme “agevolata” o ad “efficacia estesa”).
[12] 
Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici, G. Fichera. 
[13] 
Opportunità e criticità del concordato semplificato: aspetti operativi – Riccardo Bonivento, 16/02/2024.
[14] 
Composizione negoziata della crisi di impresa e concordato semplificato, Scuola Superiore della Magistratura.
[15] 
Il concordato semplificato, uno sguardo d’insieme, S. Luzzi.
[16] 
Unioncamere, Osservatorio Crisi d’impresa, 02/09/2024.
[17] 
Unioncamere, Osservatorio Crisi d’impresa, 02/09/2024.
[18] 
Unioncamere, Osservatorio Crisi d’impresa, 02/09/2024.

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