Le valutazioni in base alle quali si decidono le future strategie aziendali non possono prescindere dai dati storici dell’impresa. Più in particolare, per quanto concerne la sfera finanziaria, come già detto, è importante conoscere l’entità dei flussi di cassa generati dall’impresa in un dato esercizio, indagare le determinanti della dinamica finanziaria e valutare il contributo apportato dalle singole aree gestionali.
Tuttavia, in chiave prospettica, dette informazioni sono altresì utili al fine di valutare la sostenibilità nel tempo dei risultati ottenuti[39].
Invero, l’analisi dei flussi finanziari prospettici è uno strumento imprescindibile ai fini del controllo finanziario della gestione, tenendo conto che essa deve essere condotta sia con riferimento a un arco temporale pluriennale, sia con riferimento all’anno o frazioni di esso, non fosse altro per le differenti informazioni che si desumono.
Infatti, l’analisi prospettica di medio-lungo periodo ha come finalità principale quella di predeterminare il fabbisogno finanziario durevole e corrente, anche e soprattutto in funzione delle future politiche strategiche che l’azienda intende attuare[40]. Non solo,
Tuttavia, al fine di determinare l’entità delle risorse finanziarie occorrenti per la copertura di tale fabbisogno, è necessario analizzare anche i conti economici prospettici riferiti al medesimo arco temporale, con l’obiettivo di valutare, in primis, la capacità dell’azienda di produrre al proprio interno risorse finanziarie, in modo tale da stabilire con ragionevole certezza le modalità di copertura degli impieghi previsti.
Soprattutto quando si tratta di valutare un piano degli investimenti, l’analisi preventiva dei flussi finanziari permette di verificare la compatibilità del fabbisogno finanziario sia con le risorse al momento disponibili (ossia quelle rappresentate dal capitale proprio e da quello di terzi già esistenti), sia con le risorse che si presume possano essere generate dall’investimento medesimo. Fatte queste premesse, è possibile redigere il piano di copertura del fabbisogno finanziario.
Nell’ottica di breve periodo, invece, l’analisi preventiva dei flussi finanziari è altrettanto utile ai fini della concreta realizzazione degli investimenti e dei finanziamenti programmati, nel rispetto dell’equilibrio monetario e finanziario della gestione.
È pur vero, tuttavia, che l’analisi prospettica non può prescindere dai dati storici, in considerazione della valenza, ai fini delle valutazioni, degli eventuali scostamenti che possono emergere tra i flussi finanziari pianificati e quelli effettivi, in quanto ciò consente di individuarne le cause e porre in essere gli opportuni correttivi.
L’analisi dei flussi finanziari prospettici rappresenta, quindi, un valido strumento che permette di evitare, o quanto meno attenuare, i possibili squilibri tra i fabbisogni finanziari e l’effettiva disponibilità di risorse.
Invero, il cash flow esprime la reale situazione finanziaria dell’azienda e la sua capacità di far fronte agli impegni assunti. Pertanto, risulta fondamentale procedere all’analisi prospettica dei flussi finanziari e, a tale scopo, “trasformare il rendiconto finanziario da strumento di conoscenza a strumento operativo”. Con questa espressione si intende sottolineare la necessità di definire in che modo l’analisi dei flussi finanziari finalizzata alla costruzione del rendiconto finanziario possa essere utilizzata per fini di programmazione[41].
A tal proposito, è utile evidenziare le relazioni esistenti tra l’analisi dei flussi finanziari e le scelte delle fonti di finanziamento, nonché tra l’analisi dei flussi e la gestione della tesoreria. Invero, la logica che è alla base del rendiconto finanziario può essere utilizzata in via previsionale per definire la struttura degli investimenti e per determinare le modalità di copertura, tenendo in considerazione anche il budget economico. Infatti, il prospetto redatto in chiave prospettica permette non solo di verificare la sostenibilità finanziaria di un determinato investimento, ma anche di valutare le possibili soluzioni alternative di finanziamento e, in caso negativo, di rivedere le scelte di investimento.
D’altro canto, l’impiego del budget di tesoreria consente di accertare l’equilibrio monetario prospettico. Tale schema com’è noto, si ricava dal rendiconto finanziario e ha la finalità di assicurare un sincronico flusso tra entrate e uscite, evitando in tal modo possibili tensioni finanziarie[42].
Inoltre, affiancando all’analisi prospettica quella del controllo, meglio se concomitante, è possibile ricercare le cause che sono all’origine di eventuali tensioni finanziarie. In tal caso, il management è tenuto a intervenire rivedendo, per esempio, la politica delle vendite e le dilazioni di pagamento concesse ai clienti, i rapporti con gli istituti finanziari, le dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori, la politica di distribuzione dei dividendi, nonché rivalutare le scelte di finanziamento operate.
A sottolineare ulteriormente l’importanza del rendiconto finanziario in chiave prospettica, si richiama il comma 3 dell’art. 2381 c.c., il quale affida i piani finanziari dell’azienda all’esame degli amministratori, mentre il Codice di autodisciplina attribuisce agli stessi il potere-dovere di approvarli. Ne consegue che ricade sugli amministratori l’obbligo (espressamente previsto dal citato art. 2381 ultimo comma c.c.) di agire informati, e ciò presuppone la conoscenza delle informazioni sull’origine e sull’utilizzo delle risorse finanziarie e sul grado di autonomia dell’azienda.
L’importanza della pianificazione dei flussi finanziari e, quindi, del rendiconto finanziario prospettico, è ulteriormente avvalorata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), il quale attribuisce un ruolo preminente all’attività di monitoraggio della gestione, al fine di prevenire potenziali cause di condizioni di squilibrio aziendale, tra cui quello finanziario[43].
Infatti, come si dirà meglio in seguito, il D.Lgs. n. 83 del 17/06/2022 ha trasposto nel CCII i principi europei in materia di procedure concorsuali dettati dalle direttive comunitarie che nel tempo si sono succedute, da ultima la Direttiva Insolvency n. 1023/2019, che com’è noto ha lo scopo di introdurre a livello europeo un quadro giuridico armonizzato sia in materia di prevenzione della crisi d’impresa, sia per ciò che riguarda il costante monitoraggio delle diverse procedure concorsuali. In definitiva, il legislatore si prefigge di incentivare la fase del risanamento aziendale in un’ottica di conservazione del patrimonio aziendale[44].
E in tal senso l’analisi della situazione finanziaria dell’impresa, attraverso il rendiconto finanziario prospettico, è uno degli strumenti di verifica del presupposto della continuità aziendale.
In tale ottica, il citato D.Lgs. n. 83/2022 ha inglobato nel CCII l’istituto della “Composizione negoziata della crisi d’impresa”, una procedura di tipo negoziale e stragiudiziale, che, com’è noto, ha preso il posto delle procedure di allerta e della composizione assistita[45].
Si tratta di un ulteriore strumento di risanamento aziendale già introdotto dal D.L. n. 118 del 24/08/2021 (in vigore dal 15 novembre 2021) del quale si tratterà in seguito.
Invero, se nel D.L. n. 118/2021 non emergeva una chiara volontà del legislatore di archiviare l’intero impianto normativo previsto dal CCII in merito alle cosiddette procedure di allerta, era tuttavia evidente un altrettanto chiaro intento di metterne in discussione le modalità di implementazione.[46] Ed infatti il D.Lgs. n. 83/2022 ha completamente sostituito l’articolato delle cosiddette procedure di allerta ancor prima della loro applicazione pratica[47].
Precedendo l’entrata in vigore del CCII, in considerazione dell’elevato rischio che avrebbe potuto investire molte aziende una volta venute meno le misure straordinarie di sostegno attuate dallo Stato a seguito del COVID 19, il D.L. n. 118/2021 ha previsto uno strumento stragiudiziale attraverso cui l’imprenditore prende atto della propria situazione e delle possibili soluzioni attuabili, al fine di prevenire l’eventuale crisi ovvero, nell’ipotesi estrema, di porvi fine se questa è già in atto[48].
Invero, l’art. 12, comma 1, CCII indica il presupposto oggettivo affinché l’imprenditore commerciale o agricolo possa accedere alla procedura della composizione negoziata, ossia la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da determinare una situazione di crisi o di insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa[49].
Come detto in precedenza, appare evidente che il citato art. 12 riporta nella sfera aziendalistica il concetto di crisi, che non coincide più con lo “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore” come previsto dal CCII, ma sottintende una condizione “di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”. Pertanto, ci si è spostati allo stato di early warning (rispetto alla successiva eventuale fase della c.d. twilight zone), ossia dinanzi ad una situazione in cui la crisi (e quindi non l’insolvenza) è solo probabile, ma non ancora in atto.
Ciò chiarito, nell’ambito della composizione negoziata della crisi, uno degli obblighi posti a carico dell’imprenditore che intende accedervi è quello della compilazione del cd. test pratico di cui all’art. 3, comma 3, lett. c), CCII, attraverso cui è possibile verificare il grado di sostenibilità e di complessità dell’azione di risanamento.
Il test, com’è noto, si fonda sostanzialmente sui dati di flusso a regime, sia quelli correnti e sia quelli derivanti da politiche industriali in corso di attuazione o che si intendono adottare[50]. In altri termini, occorre stabilire i flussi finanziari prospettici al servizio del debito, attraverso la predisposizione di un prospetto che reca una struttura semplificata del Free Cash Flow Operations a regime[51].
Pertanto, si tratta di uno strumento che consente all’imprenditore di valutare la perseguibilità del risanamento (art. 12 CCII) e al professionista appositamente nominato (esperto) di verificare la sussistenza o meno di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17 CCII)[52].
Non vi è dubbio che la crisi (o anche solo lo stato difficoltà dell’impresa) è intercettato anche attraverso altri percorsi volti a ricercarne innanzitutto la cause, tuttavia il test è uno strumento efficace ai fini della valutazione del grado di difficoltà dell’azione di risanamento, considerato che i flussi finanziari liberi che si prevede di realizzare, ossia quelli posti al servizio del debito, non possono non tener conto della capacità prospettica dell’impresa di produrre ricchezza[53].
Pertanto, ancora una volta emerge l’importanza del rendiconto finanziario prospettico, quale strumento idoneo a fornire le informazioni utili, al fine di valutare la capacità futura dell’azienda di produrre i flussi finanziari necessari per affrontare gli impegni che la stessa assumerà attraverso il piano di risanamento.
A tal proposito, il test pratico ha lo scopo di valutare in via preliminare la complessità dell’azione di risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e i flussi finanziari liberi che devono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per valutare se esiste una ragionevole perseguibilità del risanamento, ancor prima di redigere il piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento e i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).
Il test non deve essere considerato al pari degli indicatori della crisi, né ha la funzione di individuare la situazione di crisi, ma è utile sia all’imprenditore per valutare il grado di difficoltà dell’azione di risanamento, sia all’esperto per verificare se vi sono concrete prospettive di risanamento.
Esso, com’è noto, si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.
Ai fini del test, com’è noto, è necessario determinare e poi porre in rapporto sia l’entità del debito da ristrutturare[54] e sia i flussi finanziari al servizio di questo.
Nell’ipotesi in cui l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi finanziari annui superiori a zero e destinati a protrarsi nel tempo, il grado di difficoltà dell’azione di risanamento è dato dal rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato (A) e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito (B).
Tale rapporto (A/B) fornisce una prima indicazione di massima in merito a:
- l’arco temporale necessario per estinguere la posizione debitoria;
- il volume del debito che necessita di ristrutturazione;
- l’entità delle eventuali falcidie del debito o conversione in equity.
Più in particolare, il risultato (X) che ne può derivare evidenzia il grado di difficoltà dell’azione di risanamento e cioè:
a) X > 1 è indicativo di una difficoltà contenuta;
b) 1 < X > 3 evidenzia delle difficoltà crescenti, ma ancora contenute. In tal caso, i flussi correnti risultano ancora idonei a consentirne la sostenibilità del debito e, di conseguenza, la proposta ai creditori può essere effettuata facendo forza solo sull’andamento corrente;
c) 3 < X < 5 si tratta di una situazione che fa emergere delle criticità più evidenti, per cui l’azione di risanamento risulta possibile solo a fronte di nuove strategie industriali, da ciò la rilevanza il piano d’impresa;
d) se 5 < X < 5/6 è indicativo di un’elevata criticità. Anche in presenza di un MOL positivo, l’azione di risanamento potrebbe risultare inefficace e, pertanto, potrebbe rendersi necessaria la cessione dell’azienda. In tale ipotesi, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la continuità indiretta, ossia la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito, al fine di verificare la praticabilità del risanamento.
Ove, poi, l’impresa dovesse presentare uno squilibrio economico a regime, allora si rendono necessari interventi di discontinuità rispetto alla passata gestione aziendale (ad esempio, modifiche sui processi produttivi, introduzione di un nuovo modello di business, innovazioni di prodotto, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese ed altro ancora).