L'orientamento minoritario che valorizza l'autonomia procedurale delle singole procedure concorsuali disatteso dalle pronunce di legittimità in commento, trova la sua più compiuta elaborazione teorica nella dialettica interpretativa della pronuncia del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2022, resa in tema di concordato fallimentare e la successiva decisione della Corte d'Appello di Bari del 22 aprile 2025, resa in tema di esdebitazione. Entrambe restituiscono un’interpretazione del secondo comma dell’art. 390 CCII che ne restringe l’operatività.
Il Tribunale di Bologna[19], con pronuncia del 29 settembre 2022 richiamata criticamente tanto dal decreto massese quanto dalla sentenza udinese, ha seguito un percorso argomentativo che valorizza l'autonomia delle singole procedure attraverso tre direttrici principali: il rigetto del criterio della procedura madre, l'affermazione del principio dell'autonomia procedurale e la negazione della consecutio automatica.
L'argomentazione testuale del Tribunale bolognese si radica primariamente nell'esegesi dell'art. 390, comma 1, CCII, il quale distingue espressamente tra "ricorsi per la dichiarazione di fallimento" e "proposte di concordato fallimentare" come tipologie procedurali autonome. Se il legislatore avesse voluto creare un sistema di derivazione automatica dalla procedura madre, argomenta il tribunale, non avrebbe operato tale distinzione ma avrebbe utilizzato una formula onnicomprensiva[20]. Il Tribunale bolognese applicando il criterio interpretativo letterale di cui alla pronuncia di legittimità n. 2918 del 2021[21], ha ritenuto che il legislatore, "avendo espressamente previsto che al concordato fallimentare pendente al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa si applichi la disciplina del r.d.", abbia implicitamente stabilito che "al concordato fallimentare introdotto successivamente al 15.7.2022 si applicherà il nuovo codice".
Seguendo questa interpretazione della norma, la vecchia disciplina del r.d. 267/1942 risulta relegata ai soli concordati fallimentari pendenti al momento dell'entrata in vigore del CCII, mentre ai concordati introdotti successivamente al 15 luglio 2022 si applica specularmente il nuovo Codice.
L'argomento sistematico si sviluppa attraverso la valorizzazione del principio del tempus regit processum, declinazione specifica del tempus regit actum per le norme processuali, secondo cui ogni singola procedura deve essere regolata dalla normativa vigente al momento dell'inizio della singola procedura interessata, anche quando risulti collegata a una precedente disciplinata dalla legge fallimentare[22].
Il terzo argomento concerne la negazione della consecutio automatica, che costituisce l'elemento più innovativo dell'argomentazione bolognese. Il tribunale richiama espressamente Cass. 6506/2020 secondo cui "il fenomeno della consecutio non opera in tema", sostenendo che il mero fatto che una procedura segua cronologicamente un'altra non determina derivazione normativa[23]. Bologna rigetta così l'automatismo interpretativo per cui "ogni relativa fase/sub procedimento dovrebbe restare regolata dalla normativa temporale applicabile alla procedura principale", affermando il principio opposto secondo cui ogni procedura trova la propria disciplina nel momento della sua autonoma iniziazione. L’impostazione bolognese consente di risolvere sul piano teorico l’apparente ossimoro contenuto nella pronuncia Massese per cui il concordato fallimentare "pur dando luogo all'apertura di una nuova ed autonoma procedura, si inserisce nel fallimento in corso". La chiave interpretativa risiede nella distinzione tra collegamento funzionale e derivazione genetica: il primo attiene ai rapporti sostanziali tra le procedure, mentre la seconda concerne esclusivamente il profilo della disciplina applicabile, sicché l'inserimento fattuale di una procedura in un contesto preesistente non implica necessariamente subordinazione normativa della prima alla seconda.
Una variante peculiare della tesi dell’autonomia procedurale emerge dalla pronuncia del Tribunale di Milano del 12 giugno 2025[24] che pur valorizzando un'analisi ontologica degli istituti e senza invocare l'art. 390 CCII perviene all’inapplicabilità del codice della crisi. Segnatamente, chiamato a decidere su un'istanza di applicazione analogica del cram down fiscale in un concordato fallimentare relativo ad un fallimento dichiarato nel 2013, ha escluso l'operatività del CCII attraverso un rigoroso scrutinio metodologico dei presupposti dell'analogia legis. Il Tribunale milanese costruisce una duplice argomentazione per escludere l'applicazione analogica del cram down fiscale. Sul primo versante, nega l'esistenza di una lacuna normativa sostenendo che "alcun vuoto normativo è infatti riscontrabile nella fattispecie in esame in quanto il caso qui in rilievo può essere deciso sulla base delle disposizioni normative che regolano la materia": in sostanza, il concordato fallimentare trova già compiuta disciplina nella legge fallimentare, sicché non sussiste alcuna necessità di ricorrere all'analogia per colmare presunte carenze normative. Sul secondo versante, il Tribunale esclude l'eadem ratio attraverso un argomento di incompatibilità funzionale: le disposizioni del cram down fiscale, introdotte quali "misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" e finalizzate a "impedire il default e la conseguente dichiarazione di fallimento", perseguirebbero obiettivi ontologicamente antitetici rispetto al concordato fallimentare, il quale "è ontologicamente applicabile a un fallimento già aperto". Secondo questa ricostruzione, mentre le prime mirano a prevenire l'apertura della procedura concorsuale, il secondo presuppone che tale apertura si sia già verificata, configurando una divergenza di ratio tale da precludere ogni possibile estensione analogica tra istituti strutturalmente e funzionalmente incompatibili.
In materia di esdebitazione, l'orientamento dell'autonomia procedurale trova espressione nella recente pronuncia della Corte d'Appello di Bari del 22 aprile 2025[25] che ricostruisce la cornice costituzionale ed europea dell’istituto dell’esdebitazione configurandolo non più come mero "effetto" della procedura madre ma come diritto soggettivo autonomo del debitore, con conseguente superamento della concezione bifasica (chiusura fallimento - decorso termine annuale - istanza di esdebitazione) operata dalla Cassazione. Invero attraverso il richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 39/2008) che ha riconosciuto nell'esdebitazione "uno strumento di tutela della dignità della persona e di promozione dello sviluppo economico" ed alla Direttiva UE 2019/1023 che "dedica il Capo II (artt. 20-25) al diritto al fresh start" la Corte pugliese, adotta un’interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata delle norme transitorie.
Coerentemente con questa impostazione, la pronuncia barese ha escluso l'applicabilità dell'art. 390, comma 2, CCII sviluppando una duplice argomentazione. Da un lato, valorizzando il tenore letterale dell'art. 279 CCII, ha evidenziato come la norma configuri espressamente l'istituto come diritto soggettivo del debitore ("il debitore ha diritto all'esdebitazione"). Dall'altro, ha sottolineato come l'esdebitazione presenti tutti i caratteri di un procedimento autonomo, dotato di propri presupposti sostanziali (assenza di atti di frode, collaborazione con gli organi della procedura), una specifica disciplina procedurale (contraddittorio con i creditori, pubblicità), ed effetti giuridici indipendenti dalla precedente procedura fallimentare[26].
L'orientamento verso l'autonomia procedurale trova ulteriore conferma in materia di omissio medio nella pronuncia del Tribunale di Milano del 27 ottobre 2022[27], che ha affrontato la questione speculare dell'apertura della liquidazione giudiziale nella fase attuativa di un concordato preventivo omologato. L'elemento decisivo della pronuncia consiste nell'aver escluso il concordato omologato dal novero delle procedure "pendenti" ai sensi dell'art. 390, comma 2, CCII, avendo l'omologazione comportato la chiusura della procedura concordataria ex art. 180 L. fall. (oggi art. 113 CCII)[28].
L'orientamento minoritario, nelle sue diverse sfaccettature, valorizza l'autonomia strutturale e funzionale delle singole procedure, il principio del tempus regit processum per gli atti processuali nuovi, e la natura facoltativa e discrezionale di determinate iniziative processuali[29].
Tale costruzione teorica, pur non prevalente, offre spunti argomentativi significativi per un possibile ripensamento nomofilattico della questione, evidenziando le aporie concettuali e le conseguenze sistematiche problematiche generate dall'interpretazione estensiva dell'art. 390 CCII.