L’analisi condotta nelle sezioni precedenti mette in luce una frattura strutturale nell’attuale architettura del diritto europeo e internazionale dell’insolvenza. Il Regolamento (UE) 2015/848 è stato per un mondo in cui il modello dominante di insolvenza transfrontaliera era una procedura collettiva formale, ad apertura pubblica e sotto controllo giurisdizionale: la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, il tedesco Insolvenzverfahren, la francese sauvegarde nella sua variante pubblica. L’emergere, in diversi Stati membri, di strumenti preinsolvenziali riservati, negoziali e stragiudiziali (la CNC, la variante privata del WHOA olandese, la conciliation francese, il Restrukturierungsplan tedesco nella sua configurazione non pubblica, la moratoria pre-concursal spagnola) ha rivelato una categoria di strumenti per cui i requisiti obbligatori del Regolamento in materia di pubblicità, collettività e collegamento strutturale a una procedura d’insolvenza formale non sono stati mai concepiti e sembrano essere difficilmente soddisfatti. Fatto salvo il loro inserimento nell’Allegato A dell’EIR, questi strumenti presentano un collegamento troppo stretto con l’insolvenza per ricadere nell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles I bis ma sono al tempo stesso troppo stragiudiziali, consensuali e riservati per soddisfare le condizioni di soglia dell’art. 1 dell’EIR. Essi abitano una terra di nessuno strutturale nell’attuale quadro europeo di diritto internazionale privato, e la CNC vi risiede con particolare evidenza.
In questo contesto, la prima e più fondamentale conseguenza pratica dell’analisi è che la CNC ben potrebbe non disporre di efficacia transfrontaliera autonoma intra ed extra-europea. Per un’impresa italiana con creditori stabiliti nel mercato interno, pertanto, la CNC non offrirebbe un regime di riconoscimento unitario (ai sensi dell’art. 19 EIR), nessuna sospensione automatica delle procedure esecutive straniere e nessuna garanzia che le proprie misure protettive vengano riconosciute oltre i confini italiani. Ogni Stato membro nel quale è stabilito un creditore deve essere approcciato singolarmente, secondo le proprie norme di diritto internazionale privato interno, norme che, in alcune giurisdizioni, possono imporre condizioni al riconoscimento delle misure preinsolvenziali straniere non meno stringenti dei requisiti di soglia del Regolamento insolvenza stesso. Il debitore in CNC che si trova di fronte a un creditore europeo che si rifiuta di partecipare alle trattative è costretto a una scelta binaria: negoziare l’adesione oppure ricorrere a una procedura formale (sia chiaro, tramite l’uso del procedimento unitario ex art. 40 CCII assieme alle misure protettive ex art. 54 CCII -queste si ad efficacia intra-europea-). Nessuna delle due opzioni è ben adatta alla fase precoce della crisi in cui la CNC è destinata a intervenire. L’assenza di un meccanismo di riconoscimento europeo non è una carenza periferica; è il limite strutturale centrale della CNC come strumento di ristrutturazione transfrontaliera, e riflette precisamente una scelta legislativa deliberata, strutturale (confermata dall’aggiornamento dell’Allegato A dell’ottobre 2025) di mantenere lo strumento nell’ambito contrattuale della gestione della crisi e al di fuori di quello concorsuale puro.
Il confronto con il diritto inglese e con le giurisdizioni extra-europee è ancor più impietoso, e il divario tra l’utilità domestica dello strumento e la sua portata transfrontaliera extra-europea si trasforma in un abisso. Mantenendo l’attenzione ai rapporti italo-britannici, quattro dimensioni richiedono un’attenta riflessione strategica da parte del professionista che assiste un debitore italiano in CNC con esposizione creditoria rilevante sottoposta a diritto inglese.
(I) LA NECESSITÀ DI UN COINVOLGIMENTO TEMPESTIVO DEI CREDITORI. L’ostacolo fondamentale del diritto inglese è la rule in Gibbs. Come confermato nelle sentenze Bakhshiyeva e OJSC IBA, e sostenuto su basi contrattualiste da Paterson e dalla Financial Markets Law Committee, un’obbligazione retta dal diritto inglese non può essere estinta, modificata o sospesa da una procedura straniera (ivi compresa la CNC e qualsiasi accordo o misura protettiva da essa generati) a meno che il creditore non abbia individualmente e genuinamente acconsentito. Questa regola non è una formalità procedurale: è una norma di conflitto di diritto sostanziale che tratta la lex contractus come l’unico ordinamento competente a determinare le sorti delle obbligazioni rette dal diritto inglese. La sua conseguenza pratica è che la finestra di protezione effettiva si chiude nel momento in cui un creditore inglese decidesse di non partecipare alla procedura italiana. Per un’impresa italiana in CNC obbligazioni o contratti retti dal diritto inglese, l’imperativo strategico è pertanto quello di avviare il contatto con i creditori inglesi quanto prima possibile (idealmente ancor prima dell’apertura formale della CNC) e di strutturare il processo negoziale in modo da offrire a quei creditori una ragione commerciale genuina per aderire. Una volta avviate le procedure esecutive in Inghilterra, la CNC non offre alcun rimedio salvo usufruire degli strumenti che il diritto inglese mette a disposizione. Il coinvolgimento precoce, la trasparenza sostanziale e proposte economiche credibili sono gli strumenti primari, e, in pratica, spesso gli unici, a disposizione.
(II) ASSENZA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL CBIR O DEL COMMON LAW INGLESE. Come dimostrato nel § 3.3, la CNC non soddisfa nessuno dei tre requisiti definitivi cumulativi che qualificano una “procedura straniera” ai sensi dell’art. 2, lett. i), dell’Allegato 1 al CBIR. Non è quindi disponibile né la sospensione automatica prevista dall’art. 20 dell’Allegato 1 al CBIR né il rimedio discrezionale dell’art. 21. Le misure protettive disposte dal tribunale italiano sono ugualmente inaccessibili: in quanto provvedimenti accessori di una procedura principale non riconosciuta, non possono autonomamente fondare un rimedio ai sensi del CBIR. Il common law inglese non offre nulla di ulteriore: in assenza di qualsiasi obbligo derivante dal Regolamento insolvenza (estinto dalla Brexit) e senza riconoscimento ai sensi del CBIR, i tribunali inglesi non dispongono di alcun fondamento giuridico per dare efficacia ai provvedimenti italiani relativi alla CNC. La Convenzione dell’Aia del 2019, in vigore per il Regno Unito dal 1° luglio 2025, non può essere di ausilio poiché esclude le procedure di composizione (art. 2, par. 1, lett. e)) e i provvedimenti provvisori e cautelari (art. 2, par. 2) dal suo ambito di operatività. Il debitore italiano è giuridicamente privo di qualsiasi protezione in Inghilterra, salvo utilizzare gli strumenti che il diritto inglese può mettere a sua disposizione.
(III) IL PART A1 MORATORIUM: UNO STRUMENTO DI TUTELA PARZIALE. Come visto nell’analisi, fra questi strumenti il Part A1 Moratorium ai sensi della Parte A1 dell’IA 1986 rappresenta lo strumento domestico inglese più accessibile, e più affine alle misure protettive, per un debitore italiano che cerchi protezione nei confronti dei creditori inglesi. È a carattere debtor-in-possession, non richiede l’apertura di una formale procedura d’insolvenza e prevede una sospensione legale di una serie di azioni esecutive individuali per un periodo iniziale di 20 giorni lavorativi, prorogabile fino a 12 mesi. Una società italiana con un sufficiente collegamento con l’Inghilterra (soglia applicata in pratica alle società italiane con beni, dipendenti, filiali registrate o creditori significativi in Inghilterra) può accedere al moratorium mediante ricorso alla High Court. L’esperto nominato nella CNC italiana e il monitor inglese dovranno coordinarsi strettamente in quanto il monitor deve necessariamente depositare in tribunale una dichiarazione che vi sia una ragionevole prospettiva di risanamento come going concern deve poter trovare fondamento nei fatti del processo di ristrutturazione italiano. Il limite strutturale è tuttavia determinante: la s. A18 IA 1986 esclude i “debts or other liabilities arising under a contract or other instrument involving financial services” dalla sua protezione, obbligando il debitore ad adempiere alle obbligazioni derivanti da tale tipologia contrattuale che diventano dovute durante il periodo di moratoria. Il mancato pagamento fa sorgere il dovere del monitor di porre fine anticipatamente alla moratoria ai sensi della s. A38(1)(b). Poiché è precisamente questa categoria di creditori finanziari a rappresentare il profilo di rischio centrale di una CNC con esposizione inglese, il Part A1 Moratorium offre protezione effettiva soltanto nei confronti della residua platea di creditori non finanziari. La sua utilità è reale ma strutturalmente limitata. Oltre a ciò, nel caso in cui si siano holdout creditors si renderà comunque necessario interagire con gli strumenti di diritto concorsuale inglese e con le procedure concorsuali inglesi, del pari di quanto accaduto nel caso Re Cimolai.
(IV) STRATEGIE DI AGGIRAMENTO. L’utilizzo degli strumenti di diritto inglese per obbligare i creditori holdout e dare efficacia alla ristrutturazione italiana ed agli accordi raggiunti. Lo scrivente è uno dei più grandi sostenitori dell’utilizzo di procedure concorsuali parallele al fine di dare efficacia a procedure concorsuali italiane al di fuori dell’Unione Europea. Occorre ora valutare brevemente quali strumenti siano a disposizione al fine di rendere questa tutela e questa efficacia effettiva nella giurisdizione inglese. Nel caso in cui la CNC abbia esito positivo e questa si concluda in uno degli strumenti elencati al primo e secondo comma dell’art. 23, lo strumento inglese più efficace per dare attuazione agli esiti della CNC in Inghilterra e quindi vincolare tutti i creditori retti dal diritto inglese che rifiutino di aderire volontariamente alla ristrutturazione italiana è il Part 26A restructuring plan ai sensi della Parte 26A del Companies Act 2006. Del pari di un accordo di ristrutturazione del debito e dei PRO opera come uno schema sanzionato dal giudice inglese che vincola tutte le classi di creditori attraverso un meccanismo di cross-class cram down. Lo strumento, peraltro, è stato spesso[117] e con successo utilizzato in contesti transfrontalieri, proprio per aggirare la (o meglio utilizzare correttamente gli strumenti a disposizione per ovviare alla) Rule in Gibbs. Qualora almeno una classe approvi il piano (con il 75% per valore all’interno della classe) e il tribunale accerti che nessun membro dissenziente si trovi in una posizione deteriore rispetto all’“alternativa rilevante” (tipicamente la liquidazione) il piano può essere omologato anche contro l’opposizione delle classi dissenzienti, incluse le classi di creditori finanziari che votino contro. L’elemento cruciale è che, essendo il piano omologato da un giudice inglese in applicazione del diritto inglese, esso opera come strumento domestico inglese e pertanto risulta conforme alla Rule in Gibbs: estingue o modifica le obbligazioni rette dal diritto inglese direttamente, per autorità del giudice inglese, senza fare affidamento su alcuna procedura straniera. Un debitore italiano con un sufficiente collegamento con l’Inghilterra può pertanto dare attuazione all’esito della CNC nei confronti dei creditori di diritto inglese che abbiano deciso di non partecipare alla CNC La sfida di coordinamento è reale ma gestibile: i termini offerti nel Part 26A plan devono essere coerenti con quelli offerti nella procedura italiana.
La conclusione complessiva è che l’imprenditore italiano che fronteggia la dimensione inglese di una ristrutturazione in CNC deve affrontare la questione come un’operazione necessariamente a doppio binario: un binario italiano nell’ambito della CNC, destinato ai creditori italiani e agli eventuali creditori stranieri che partecipino volontariamente, e un binario destinato a vincolare tramite l’utilizzo di strumenti di diritto inglese i creditori retti dal diritto inglese che rifiutino di aderire, e, conseguentemente, neutralizzare la portata extraterritoriale della Rule in Gibbs. L’assenza di qualsiasi ponte giuridico tra i due binari è una diretta conseguenza della Brexit, della lacuna strutturale dell’EIR e dei requisiti definitivi del CBIR. Tale assenza non può essere colmata dalla dottrina del diritto internazionale privato: può soltanto essere gestita attraverso l’architettura contrattuale, la negoziazione commerciale e, laddove la posta in gioco lo giustifichi, procedimenti paralleli in Inghilterra. Questo è, in ultima analisi, il costo transfrontaliero di uno strumento che il legislatore italiano ha deliberatamente concepito per rimanere al di fuori del dominio del diritto internazionale dell’insolvenza.