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Saggio

La composizione negoziata alla prova del diritto internazionale*

Andrea Angelo Terraneo, Avvocato in Milano e senior insolvency administrator in Southampton

22 Giugno 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Clicca qui per visualizzare la versione in inglese 


Il contributo analizza le implicazioni della composizione negoziata della crisi (CNC) sul piano del diritto internazionale privato e del diritto fallimentare internazionale, con un focus sul diritto inglese post-Brexit. La tesi fondamentale è che la CNC, in entrambe le sue configurazioni (con e senza misure protettive), è esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/848 e che tale esclusione è la conseguenza strutturale di scelte deliberate del legislatore italiano, non un'omissione sanabile in via interpretativa. 
Su tali premesse, il presente scritto sviluppa un’analisi internazional-concorsualistica fondata su tre ordini di argomenti convergenti: la mancata inclusione della CNC nell’Allegato A del Regolamento; il difetto del requisito di pubblicità nei termini richiesti dal diritto uniforme europeo; l’assenza degli elementi tipici della concorsualità, quali spossessamento, cristallizzazione del passivo, apertura del concorso e controllo giudiziale strutturale. Anche con riguardo alla variante assistita da misure protettive, pur riconoscendosi la rilevanza dell’intervento giurisdizionale ai fini del requisito di judicial origin, l’analisi individua nell’assenza di un nesso normativo di necessaria preliminarità rispetto a una procedura formale di insolvenza, un limite decisivo al riconoscimento automatico transfrontaliero. 
Lo scritto si sofferma inoltre ad esaminare le implicazioni derivanti dal diritto inglese post-Brexit, con particolare riferimento alla Rule in Gibbs, ai limiti delle Cross-Border Insolvency Regulations 2006 e alla portata del Part A1 Moratorium. Le conclusioni mettono in luce una persistente lacuna sistemica del quadro europeo, prospettando l’esigenza di un intervento riformatore idoneo ad assicurare effettività transfrontaliera agli strumenti di ristrutturazione preventiva riservata.

The paper analyses the implications of the negotiated composition of the crisis (CNC – composizione negoziata della crisi) from the perspective of private international law and international insolvency law, with a specific focus on post-Brexit English law. The fundamental thesis is that the CNC, in both its configurations (with and without protective measures), falls outside the scope of application of Regulation (EU) 2015/848, and that this exclusion is the structural consequence of deliberate choices made by the Italian legislator, rather than a gap that can be remedied through interpretation. 
On this basis, the present work develops an international-insolvency analysis grounded on three converging lines of argument: (i) the failure to include the CNC in Annex A of the Regulation; (ii) the lack of the publicity requirement in the terms demanded by European uniform law; and (iii) the absence of the typical elements of insolvency proceedings, such as divestment of the debtor, crystallisation of liabilities, opening of the collective procedure, and structural judicial oversight. Even with regard to the CNC variant supported by protective measures, although the relevance of the judicial intervention for the purpose of the judicial origin requirement is acknowledged, the analysis identifies the absence of a normative link of necessary preliminary character in relation to a formal insolvency procedure as a decisive limit to automatic cross-border recognition. 
The paper also examines the implications arising from post-Brexit English law, with particular reference to the Rule in Gibbs, the limitations of the Cross-Border Insolvency Regulations 2006, and the scope of the Part A1 Moratorium. The conclusions highlight a persistent systemic gap in the European framework and point to the need for a reform intervention capable of ensuring cross-border effectiveness for preventive restructuring tools.
Riproduzione riservata

Sommario:

1 . La composizione negoziata della crisi: genesi normativa, natura negoziale e fondamento stragiudiziale

1.1 . Il contesto storico-normativo: dal paradigma liquidatorio alla svolta preventiva europea

1.2 . La Direttiva (UE) 2019/1023 come matrice legislativa: recepimento selettivo e innovazione sistematica

1.3 . La qualificazione legislativa della CNC: “strumento di tipo negoziale e stragiudiziale”

1.4 . La negozialità strutturale: autonomia gestionale, partecipazione volontaria e ruolo dell'esperto

1.5 . La negozialità funzionale: risanabilità, pluralità degli esiti

1.6 . Implicazioni sistematiche: la CNC al crocevia del diritto internazionale privato europeo

2 . La composizione negoziata come procedura non-concorsuale: analisi internazional-privatistica e limiti del Regolamento (UE) 2015/848

2.1 . Il quadro normativo: l’art. 1, par. 1, del Regolamento e il test triadico a due livelli

2.2 . Il primo argomento di esclusione: l’Allegato A e il difetto di notifica

2.3 . Il secondo argomento di esclusione: il difetto strutturale di pubblicità

2.4 . Il terzo argomento di esclusione: la qualificazione negoziale e stragiudiziale

2.5 . I cinque indici di non-concorsualità

2.6 . La tesi espansiva condizionale: CNC con misure protettive e art. 1, par. 1, lett. c)

2.7 . La confutazione della tesi espansiva

2.8 . Le misure protettive ex art. 18 CCII e il loro riconoscimento transfrontaliero

2.9 . Le implicazioni dell’esclusione: il regime internazional-privatistico applicabile

3 . La composizione negoziata della crisi alla prova del diritto inglese

3.1 . Premessa: la frattura post-Brexit e il problema dei debiti denominati in diritto inglese

3.2 . La Rule in Gibbs: origini, contenuto e persistenza nell'ordinamento post-Brexit

3.3 . La CNC e le misure protettive di fronte alle Cross-Border Insolvency Regulations 2006

3.4 . Le misure protettive e la Convenzione dell'Aia del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere

3.5 . Il Part A1 Moratorium come parallel procedure per proteggere la CNC

4 . Conclusioni

1 . La composizione negoziata della crisi: genesi normativa, natura negoziale e fondamento stragiudiziale
Al fine di individuare le caratteristiche principali della Composizione Negoziata della Crisi ("CNC"), spesso andate perse nel mare magnum delle analisi dottrinarie sulla stessa, e del perché questa non possa considerarsi (né direttamente, né per analogia, né in congiunzione con le misure protettive) "procedura concorsuale" ai sensi dell'art. 2, n. 4 del Regolamento 2015/848 (“Regolamento” o “EIR”) [1] e che questa non possa ricadere nell’applicazione estensiva dello stesso, ai sensi dei Consideranda 7, 10 ed 11, occorre ripartire dall'analisi sistematica della Relazione Illustrativa al D.L. n. 118/2021 e dalla sua stessa genesi nella Direttiva (EU) 2019/1023 (“Direttiva Restructuring”) [2].
1.1 . Il contesto storico-normativo: dal paradigma liquidatorio alla svolta preventiva europea
La CNC, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118[3], nasce in un preciso momento di transizione del diritto concorsuale europeo e nazionale. Per comprenderne la natura, la struttura e le implicazioni internazional-privatistiche, occorre inquadrarla nel contesto storico-normativo da cui essa emerge: un contesto caratterizzato dal progressivo abbandono del paradigma liquidatorio-satisfattivo che per decenni aveva ispirato il diritto fallimentare italiano, e dall'affermazione di una logica preventiva e conservativa dell'impresa come entità economica dotata di valore oggettivo autonomo. 
Il sistema concorsuale italiano, costruito attorno al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, era tradizionalmente concepito come strumento di regolazione ex post dell'insolvenza conclamata: il fallimento era la risposta ordinamentale alla crisi irreversibile. Tale impostazione aveva mostrato limiti crescenti di fronte alla realtà economica contemporanea, caratterizzata da cicli di crisi accelerati, elevata interdipendenza tra imprese e riconoscimento diffuso del valore sociale dell'impresa come aggregato di risorse umane, competenze e relazioni commerciali da preservare anche oltre le sorti del singolo debitore. Il legislatore italiano aveva già tentato di rispondere a queste esigenze con le precedenti riforme e, infine, con la delega legislativa del 2017[4], che aveva portato all'adozione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”). Tuttavia, il sistema di allerta dell'OCRI previsto dalla versione originaria del Codice aveva ricevuto critiche severe per l'eccessiva burocratizzazione e l'inadeguatezza rispetto alla realtà operativa delle imprese italiane. Il D.L. n. 118/2021 ha soppresso quel sistema, sostituendolo con la CNC: uno strumento di diversa ispirazione culturale e struttura normativa. 
La CNC si inscrive, più in generale, in un processo di trasformazione del diritto concorsuale europeo, su spinte anglosassoni di ormai ultra-quarantennale elaborazione[5], la cui accelerazione decisiva è rappresentata dalla Direttiva Restructuring. Tale processo aveva già ricevuto un primo importante impulso con l’EIR in materia di procedure di insolvenza transfrontaliere, il quale, pur muovendosi sul piano del diritto internazionale privato, aveva introdotto una definizione ampia e funzionale di “procedura di insolvenza” idonea a ricomprendere anche strumenti pre-concorsuali. La Direttiva Restructuring ha poi compiuto il passo decisivo sul piano del diritto sostanziale, imponendo agli Stati membri l'adozione di strumenti di ristrutturazione preventiva accessibili prima che l'insolvenza diventi irreversibile.
1.2 . La Direttiva (UE) 2019/1023 come matrice legislativa: recepimento selettivo e innovazione sistematica
La Direttiva Restructuring costituisce la più ambiziosa riforma del diritto europeo dell'insolvenza dell'ultimo ventennio. Nei suoi consideranda iniziali[6] essa delinea un manifesto culturale prima ancora che una serie di obblighi di recepimento: la “business rescue culture” è presentata come il nuovo paradigma del diritto concorsuale europeo, in cui la ristrutturazione preventiva è lo strumento fisiologico e primario di gestione della crisi, non l'alternativa eccezionale alla liquidazione. L'obiettivo è consentire alle imprese economicamente vitali di ristrutturarsi in una fase ancora precoce, prima che l'insolvenza diventi irreversibile, preservando così il valore d'impresa nell'interesse dell'intera collettività degli stakeholders. 
Sul piano tecnico, la Direttiva Restructuring costruisce i “quadri di ristrutturazione preventiva” intorno alla soglia della “probabilità di insolvenza”[7]: l'imprenditore che si trova in una situazione di difficoltà finanziaria tale da rendere probabile la propria insolvenza può accedere agli strumenti preventivi previsti dalla Direttiva. Questi strumenti consentono di sospendere le azioni esecutive, negoziare con i creditori e adottare un piano di ristrutturazione con efficacia anche erga omnes rispetto alle categorie di creditori che non vi abbiano aderito attraverso il meccanismo del cross-class cram down. La Direttiva Restructuring lascia peraltro ampi margini di flessibilità agli Stati membri nella conformazione dei propri strumenti preventivi: in particolare, l'art. 4, par. 6[8] consente di limitare o escludere il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria nei quadri di ristrutturazione preventiva -opzione che il legislatore italiano ha ampiamente valorizzato nella costruzione della CNC. 
La Relazione Illustrativa al D.L. n. 118/2021 esplicita il collegamento teleologico tra la CNC e la Direttiva, affermando la volontà di “dare completa attuazione in via di anticipazione alla Direttiva [...] 2019/1023 UE”[9]. L'espressione “in via di anticipazione” merita attenzione: il legislatore non attende l'ordinario termine di recepimento della Direttiva, bensì introduce in via urgente uno strumento che, pur ispirandosi alla logica direttivale, costituisce una risposta originale e autonoma alle specifiche esigenze del tessuto imprenditoriale italiano. L'urgenza, motivata dalla gestione della crisi economica da Covid-19, non ha tuttavia condizionato le scelte di fondo dello strumento[10].
1.3 . La qualificazione legislativa della CNC: “strumento di tipo negoziale e stragiudiziale”
Al cuore della qualificazione giuridica della CNC si colloca la formula della Relazione Illustrativa destinata a diventare il punto di riferimento ineliminabile di ogni ricostruzione sistematica dell'istituto: la CNC è “un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale”[11]. Si tratta di una triplice qualificazione dello strumento che ne definisce l'identità e dovrebbe orientare l'interprete nella risoluzione di tutti i problemi applicativi che ne derivano, ivi comprese le questioni internazional-privatistiche oggetto del presente scritto. 
Il termine “strumento” (e non “procedura”) non è casuale. Esso segnala che la CNC non è concepita come un procedimento a struttura determinata e a esito predeterminato, bensì come un contenitore flessibile che ammette una pluralità di percorsi e di soluzioni. A differenza delle procedure concorsuali in senso tecnico, la CNC è uno spazio organizzato di negoziazione, privo di struttura procedimentale obbligatoria, nel quale le parti trattano liberamente in vista di un accordo che nessuna di esse è tenuta a concludere né ad accettare. 
L'aggettivo “negoziale” indica che la CNC si fonda sull'autonomia privata e sul consenso delle parti: nessuna soluzione dovrebbe essere imposta senza il concorso della volontà del debitore e dei creditori che vi aderiscono. La stessa partecipazione dei creditori non è obbligatoria, ma facoltativa, fatti salvi gli obblighi dei creditori ai sensi dell’art. 4, quarto comma CCII e dell’art. 16, sesto comma CCII. L’ulteriore caratteristica qualificante, che la stessa Relazione Illustrativa enuncia espressamente come elemento di distinzione rispetto alle procedure concorsuali, è l'assenza di qualsiasi effetto di apertura del concorso dei creditori: “l'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento”[12]. La stessa apertura della CNC non comporta uno stay automatico sulle azioni individuali intraprese dai creditori, fase questa facoltativa ed eventuale per il caso in cui la società debitrice richieda al tribunale l’applicazione delle misure protettive ai sensi dell’artt. 18-19 CCII. Queste assenze sono strutturali, non accidentali: riflettono la scelta legislativa di mantenere il rapporto tra debitore e creditori su un piano privatistico-contrattuale per l'intera durata del percorso negoziale. 
L'aggettivo “stragiudiziale”, infine, indica che il procedimento si svolge, in via principale, al di fuori del circuito giudiziario ed avanti l’esperto nominato dalle Camere di Commercio. Il tribunale interviene soltanto su richiesta delle parti e per finalità specificamente delimitate: concessione delle misure protettive, autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione, omologazione degli eventuali accordi. Esso non presiede il procedimento, non nomina né controlla l'esperto, non approva né rigetta le proposte di accordo. L'assenza di un ruolo giudiziario strutturale e permanente è un tratto costitutivo dell'istituto: essa riflette la scelta deliberata del legislatore di mantenere la CNC fuori dal perimetro delle procedure soggette a controllo pubblico formale, coerentemente con la facoltà accordata agli Stati membri dall'art. 4, par. 6, della Direttiva.[13] 
1.4 . La negozialità strutturale: autonomia gestionale, partecipazione volontaria e ruolo dell'esperto
Il carattere negoziale della CNC non si esaurisce nella qualificazione legislativa. Esso permea ogni elemento strutturale dell'istituto e si manifesta con particolare nitidezza nell'analisi della posizione del debitore, nel ruolo dell'esperto e nella posizione dei creditori durante le trattative. 
Quanto alla posizione del debitore, la CNC preserva integralmente la sua autonomia gestionale per tutta la durata del procedimento. A differenza delle procedure concorsuali in senso tecnico, nelle quali il debitore è soggetto a spossessamento totale o parziale, a meccanismi di controllo esterno sulla gestione, e all'obbligo di richiedere autorizzazioni giudiziali per il compimento di atti straordinari, nella CNC il debitore conserva il pieno governo dell'impresa[14]. Non vi è cristallizzazione della massa passiva, non si apre il concorso formale dei creditori, non si produce alcuno spossessamento, e il debitore può compiere liberamente gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga utili al risanamento dell'impresa, fatte salve le autorizzazioni che l’imprenditore può richiedere al tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII (le quali, comunque, rimangono eventuali e non necessarie) e le informative, ai sensi dell’art. 21 CCII all’esperto per i casi di atti di straordinaria gestione e per i pagamenti “non […] coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento”.[15] 
La figura centrale della CNC è l'esperto, nominato dalla Camera di Commercio su istanza dell'imprenditore[16]. Il ruolo dell'esperto è quello di “agevolare le trattative”[17] tra le parti: si tratta di un facilitatore del dialogo, non di un gestore della crisi, o di un amministratore delle procedure di insolvenza. L'esperto è privo di poteri gestionali o di vigilanza sulla condotta dell'imprenditore; non può imporre soluzioni, non può approvare o rigettare proposte, non può sanzionare comportamenti delle parti se non attraverso segnalazioni al tribunale. La sua funzione è quella di un mediatore qualificato, dotato di credibilità istituzionale e di competenza tecnica, che accompagna le parti nel percorso negoziale senza sostituirsi ad esse. Questa conformazione del ruolo dell'esperto è strutturalmente diversa da quella del gestore della crisi, o dell’amministratore delle procedure di insolvenza, i quali partecipano della gestione della crisi con poteri propri in un contesto di controllo giudiziario formalizzato.[18] 
Quanto alla posizione dei creditori, la partecipazione alle trattative è volontaria entro il perimetro tracciato dagli artt. 4, quarto comma, e 16 sesto comma (fatto salvo il fatto in cui il creditore sia una banca, un intermediario finanziario -o loro mandatari o cessionari dei loro crediti- per i quali l’art. 16, quinto comma imporrebbe un obbligo di partecipazione). Nessun creditore è obbligato a prendere parte alle negoziazioni né, a fortiori, ad accettare le proposte dell'imprenditore. Le misure protettive eventualmente concesse dal tribunale determinano una sospensione temporanea delle azioni esecutive e cautelari individuali[19], creando le condizioni necessarie per lo svolgimento ordinato delle trattative. Tuttavia, tale sospensione non modifica la struttura consensuale del procedimento né coarta la volontà dei creditori sulle soluzioni negoziali da adottare. Le misure protettive sono, per loro natura, temporanee, revocabili[20], e funzionalmente subordinate alle esigenze del negoziato: non sono uno strumento di esecuzione collettiva né un meccanismo di conformazione coattiva dei diritti dei creditori né sono preordinate all’accesso ad una procedura concorsuale, che rimane solo esito eventuale della CNC. 
Questi elementi sono stati peraltro sistematizzati in un elenco di indici strutturali che escludono la natura concorsuale della CNC[21]: (i) la piena autonomia gestionale del debitore per tutta la durata del procedimento; (ii) la natura non cristallizzante e unidirezionale delle misure protettive, che proteggono il debitore dai creditori; (iii) l'assenza di meccanismi di controllo esterno sulla gestione dell'impresa, salve le relazioni all’esperto; (iv) l'assenza di autorizzazioni giudiziali per il compimento di atti ordinari di gestione; (v) l'insufficienza degli eventuali “effetti speciali” (quali la prededucibilità dei crediti sorti nel corso del procedimento) ad attribuire alla CNC natura concorsuale, trattandosi di effetti accessori e strumentali al negoziato, non costitutivi di una procedura in senso tecnico.[22]
1.5 . La negozialità funzionale: risanabilità, pluralità degli esiti
Il carattere negoziale della CNC, peraltro, si rispecchia anche sul piano funzionale, nella definizione degli obiettivi dell'istituto e degli esiti che esso può produrre. Il fulcro logico è il concetto di “risanabilità”[23]: presupposto di accesso all'istituto è che “il risanamento dell'impresa risulti ragionevolmente perseguibile”. Laddove il risanamento sia irraggiungibile, la CNC non si apre (dovrebbe aprire), e l'imprenditore dovrebbe rivolgersi alle procedure concorsuali principali[24]. Questa struttura conferma che la CNC non è da considerarsi quale uno strumento per regolare l'insolvenza -come fanno le procedure concorsuali principali- bensì uno strumento per prevenirla attraverso un percorso di risanamento consensuale.[25] 
La pluralità degli esiti previsti dalla norma[26] inoltre conferma la natura della CNC come “istituto-contenitore”: non è una procedura a esito predeterminato, bensì un percorso agevolato di composizione consensuale della crisi che può sfociare in un'ampia gamma di soluzioni negoziali, art. 23, primo comma[27], oppure più formali e più strutturalmente complesse, art. 23, secondo comma[28], queste ultime sì considerate procedure concorsuali e che sono comunque viste come extrema ratio
Tutti gli esiti tipici della CNC hanno natura contrattuale o para-contrattuale: sono accordi che presuppongono il consenso delle parti e producono effetti soltanto tra di esse (salvo il ricorso a procedure formali quali il piano di risanamento omologato). La legge agevola questi esiti accordando loro taluni effetti speciali, ma non modifica la loro natura negoziale né attribuisce loro efficacia vincolante nei confronti dei creditori non aderenti se non attraverso procedure formali accessorie alla CNC.
1.6 . Implicazioni sistematiche: la CNC al crocevia del diritto internazionale privato europeo
Le caratteristiche fin qui descritte convergono nel delineare la CNC come un istituto che il legislatore italiano abbia deliberatamente collocato al di fuori del perimetro delle procedure concorsuali in senso tecnico. Questa collocazione, come si è cercato di dimostrare, non è frutto di imprecisione terminologica o di lacuna normativa, ma di una scelta di politica legislativa coerente con la logica del “cambio di passo” e del “cambio di cultura”.[29] 
Tale scelta ha conseguenze di primario rilievo sul piano del diritto internazionale privato europeo, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il Regolamento disciplina le sole procedure che soddisfino i requisiti cumulativi del suo art. 1, par. 1, e figurino nell'Allegato A del Regolamento. La CNC non è stata inserita nell'Allegato A per l'Italia né al momento della sua creazione, né più recentemente con l’ultimo aggiornamento dell’Allegato A con il Regolamento (UE) 2025/2073 ad ottobre 2025: questo dato formale, unitamente alle considerazioni sostanziali svolte nei paragrafi precedenti, pone immediatamente la questione della qualificazione della CNC ai fini dell'EIR e, più in generale, dell'efficacia transfrontaliera delle misure e degli accordi conclusi nell'ambito del procedimento. Nei paragrafi che seguono si procederà a un'analisi sistematica di tali questioni, muovendo dall'esame dei requisiti dell'art. 1, par. 1, EIR e dalla verifica della loro soddisfazione -o meno- da parte della CNC tanto nella sua configurazione ordinaria quanto nella variante con misure protettive.
2.1 . Il quadro normativo: l’art. 1, par. 1, del Regolamento e il test triadico a due livelli
La questione dell’applicabilità dell’EIR alla CNC costituisce il nodo teorico centrale del presente contributo. La risposta non è meramente accademica, date le ricadute che la sottoposizione o meno alle garanzie del Regolamento determina. La tesi qui sostenuta è che la CNC -sia nella sua forma “ordinaria” (senza misure protettive), sia in quella “assistita” (con misure protettive) - non configuri una “procedura di insolvenza” ai sensi del Regolamento e che, pertanto, il relativo impianto disciplinare non sia ad essa applicabile. 
L’art. 1, par. 1, del Regolamento delimita il proprio ambito di applicazione ratione materiae attraverso un meccanismo selettivo a due livelli distinti, il cui corretto intendimento è presupposto indispensabile per la qualificazione della CNC.[30] 
Al primo livello operano condizioni-soglia di carattere cumulativo: la procedura deve essere (i) collettiva, nel senso che deve interessare “tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore” (requisito di concorsualità, esplicitato dall’art. 2, n. 1); (ii) pubblica, in quanto la sua apertura deve risultare da un registro accessibile al pubblico, nel senso dei Considerando nn. 12 e 13; (iii) regolata da norme in materia di insolvenza, così come definita dal Considerando n. 16, con esclusione espressa della “normativa generale in materia di contratti e società”.[31] Tali condizioni operano cumulativamente: il difetto di anche una sola di esse esclude la procedura dall’ambito del Regolamento[32]. 
Il Regolamento, tuttavia, al fine di mantenersi flessibilmente applicabile alle innovazioni del diritto, prevede che, al secondo livello, questo si applichi ad una procedura deve presentare almeno una delle caratteristiche di cui alle lett. (a), (b) o (c) dell’art. 1, par. 1. La lett. (a) richiede che “un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza”; la lett. (b) che “i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice”; la lett. (c) -sulla quale si concentra principalmente il dibattito in ordine alla CNC- che prescrive che “ una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lett. (a) o (b)”.[33] 
Le tre ipotesi di cui alle lett. (a), (b) e (c) sono alternative tra loro nell’ambito del secondo livello: è sufficiente che la procedura integri anche solo una di esse. Tale alternatività, tuttavia, opera esclusivamente inter se e non elide la necessità che le condizioni-soglia del primo livello siano previamente e cumulativamente soddisfatte. La Corte di Giustizia ha elaborato in materia un approccio gerarchico e funzionale: il difetto di anche una sola condizione-soglia del primo livello, collettività, pubblicità o fondamento su norme in materia di insolvenza, rende superflua l’analisi del livello funzionale, in quanto la procedura è già esclusa a monte dall’ambito del Regolamento. Ne consegue una distinzione che è decisiva per la qualificazione della CNC: la configurazione ordinaria dell’istituto, priva di misure protettive, è esclusa dall’EIR già al primo livello, per difetto dei requisiti di concorsualità e pubblicità, senza che si renda necessaria l’analisi delle lett. (a)-(c). Il requisito di preliminarietà di cui alla lett. (c), invece, acquista rilevanza esclusivamente nella variante assistita da misure protettive concesse dal tribunale e iscritte nel Registro Imprese, poiché è in tale variante soltanto che le condizioni-soglia possono, almeno in astratto, ritenersi suscettibili di soddisfazione. Come si mostrerà, anche in questa variante il requisito di preliminarietà non risulta integrato, sicché l’esclusione dall’EIR opera, per ragioni parzialmente diverse, su entrambe le configurazioni della CNC.
2.2 . Il primo argomento di esclusione: l’Allegato A e il difetto di notifica
Il primo argomento a favore dell’esclusione della CNC dall’alveo dell’EIR è di carattere formale ma non per questo meno cogente trattandosi di una chiara scelta di politica legislativa del legislatore italiano. La CNC non figura nell’elenco di cui all’Allegato A del Regolamento, come aggiornato con il Regolamento (UE) 2025/2073[34] (che ha introdotto nell’Allegato A uno degli esiti più comuni della CNC, questo sì una procedura concorsuale, ossia il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata).
L’Allegato A ha natura tassativa: nessuna procedura nazionale può aspirare al riconoscimento automatico di cui al Regolamento se non vi è elencata, secondo la consolidata interpretazione della Corte di Giustizia.[35] Il meccanismo di modifica dell’Allegato A, attivato da apposita notifica dello Stato membro alla Commissione, costituisce il canale ordinario e necessario attraverso il quale una nuova procedura nazionale entra nell’orbita del Regolamento. L’Italia ha notificato alla Commissione l’entrata in vigore del CCII senza includere la CNC nell’elenco delle procedure da inserire nell’Allegato A, ma anzi ha richiesto ed ottenuto l’inclusione di uno degli esiti più comuni di questa (il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) definendo quindi chiaramente la volontà del legislatore di non assoggettare la CNC al regime dell’EIR.[36]
In dottrina si è tentato di neutralizzare questo argomento osservando che il mancato inserimento nell’Allegato A potrebbe dipendere da ragioni temporali contingenti e che l’Allegato è “sempre suscettibile di revisione ogniqualvolta sia necessario inserirvi nuove procedure nazionali”.[37] Questa obiezione, per quanto formalmente corretta, viene inesorabilmente confutata dalla specifica decisione del legislatore e del Governo italiani di non procedere con la notifica necessaria al suo inserimento con l’ultimo aggiornamento dell’Allegato A[38]. Sino a quando la CNC non sarà inserita nell’Allegato A, il Regolamento non potrà applicarsi ad essa il suo beneficio principale, ossia il riconoscimento automatico in tutto il territorio dell’Unione Europea. La questione di fondo rimane se la CNC soddisfi i requisiti sostanziali dell’art. 1, par. 1: e a tale questione la risposta, come si mostrerà, è negativa.
2.3 . Il secondo argomento di esclusione: il difetto strutturale di pubblicità
Il Regolamento associa il concetto di “procedura pubblica” alla possibilità per i creditori di “venire a conoscenza della procedura, di insinuare i propri crediti” e di “contestare la competenza del giudice che ha aperto la procedura” (Considerando n. 12). La pubblicità è contrapposta alla riservatezza, intesa come “caratteristica di una procedura la cui apertura sarebbe ignota a un creditore o a un giudice situati in un altro Stato membro”, rendendo “difficile preveder[n]e il riconoscimento attraverso l’Unione” (Considerando n. 13). 
Orbene, la CNC è strutturalmente connotata dalla riservatezza delle trattative: questa non è una caratteristica accidentale ma costitutiva dell’istituto, espressamente valorizzata dal legislatore come condizione di efficacia del percorso negoziale. I contenuti delle trattative, le proposte formulate, gli accordi parziali raggiunti, sono riservati. I creditori che non partecipano alle trattative non hanno accesso alle informazioni rilevanti. La mera iscrizione dell’istanza di nomina dell’esperto nel registro delle imprese, peraltro relativa all’apertura del percorso, non al suo contenuto, non soddisfa integralmente il livello di pubblicità richiesto dal Regolamento, che presuppone la conoscibilità della procedura, dei suoi effetti e della competenza giurisdizionale da parte di creditori e giudici di altri Stati membri.[39] 
Come ha riconosciuto lo stesso filone dottrinale che sostiene l’applicabilità del Regolamento alla CNC, la composizione negoziata “difetta in sé del carattere giudiziale” e risulta “priva di natura pubblica nel senso accolto dal regolamento”[40]. Il Considerando n. 13 esclude esplicitamente le procedure “a carattere riservato”: espressione che si attaglia perfettamente alla CNC. Anche la variante assistita da misure protettive non supera questo difetto strutturale: la pubblicità della domanda di misure protettive nel registro delle imprese (art. 18, primo comma, CCII) riguarda la sola concessione delle misure, non la complessiva disciplina delle trattative. La pubblicità di un singolo atto procedurale non equivale alla pubblicità della procedura nel suo complesso. 
Si è sostenuto altresì che l'iscrizione della nomina dell'esperto e, nella variante con misure protettive, della relativa domanda e del provvedimento del tribunale nel registro delle imprese (artt. 17, terzo comma, e 18, primo comma, CCII), soddisfi il requisito di pubblicità del Regolamento, rendendo la CNC conoscibile dai creditori di altri Stati membri[41]. L'argomento non convince per ragioni strutturali. Il requisito di pubblicità del Regolamento non si esaurisce nella mera esistenza di una registrazione domestica: esso richiede, secondo i Considerando nn. 12 e 13, una conoscibilità transfrontaliera effettiva, che consenta ai creditori stranieri di venire a conoscenza della procedura, di insinuare i propri crediti e di contestare la competenza del giudice che ne ha disposto l'apertura. La nomina dell'esperto non è la “decisione di apertura della procedura” ai sensi dell'art. 2, n. 7, EIR: essa non produce effetti erga omnes, non determina alcun COMI come foro esclusivo ai sensi dell'art. 3 EIR, non apre alcun regime di concorso formale dei creditori. Un creditore straniero che leggesse l'iscrizione nel registro delle imprese italiano non sarebbe in grado di ricavarne né la natura del procedimento (né potrebbe farne derivare immediatamente che si tratti di una procedura concorsuale, stante la non elencazione nell’Allegato A) in corso, né i propri diritti al suo interno. Anzi, vedrebbe lesi i suoi diritti[42] nel caso in cui il contratto non sia sottoposto a legge e giurisdizione italiana, ma, a legge e giurisdizione straniera (sia intra-comunitaria che extra-comunitaria). Questa constatazione è confermata dal confronto con la variante pubblica del Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”), la quale, per ricevere il riconoscimento automatico del Regolamento, richiede l'iscrizione in tre distinti registri pubblici più lo svolgimento di udienze pubbliche: se una singola iscrizione in un registro domestico fosse sufficiente, una simile architettura multiregistro sarebbe del tutto superflua. La pubblicità della CNC è, funzionalmente, una pubblicità a valenza interna; essa non supera la soglia di conoscibilità transfrontaliera che il Regolamento richiede come condizione per il proprio campo di applicazione. 
Come accennato, il precedente comparatistico più illuminante in tema di pubblicità è offerto dall'ordinamento olandese, che ha affrontato esplicitamente il problema della compatibilità tra riservatezza e regime del Regolamento nella progettazione del WHOA, la procedura di ristrutturazione olandese entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Il legislatore olandese ha deliberatamente Articolato il WHOA in due varianti strutturalmente distinte: una variante “pubblica” (openbare procedure), nella quale l'apertura del procedimento è registrata nel registro centrale delle insolvenze, nella Staatscourant e nel registro delle imprese, e le udienze sono aperte al pubblico; e una variante “riservata” (besloten/onderhands), nella quale il procedimento non è annunciato, non è iscritto in alcun registro accessibile e le udienze si svolgono in camera di consiglio. Soltanto la variante pubblica è stata inserita nell'Allegato A del Regolamento, con effetto dal 9 gennaio 2022, acquisendo il beneficio del riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri. La variante riservata è stata deliberatamente esclusa dall'Allegato A e, pertanto, dall'intero campo di applicazione del Regolamento.[43] 
La base normativa di questa esclusione è esplicitamente identificata nel Considerando n. 13 del Regolamento, il quale enuncia che “le procedure di insolvenza riservate dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto il loro carattere riservato rende impossibile a un creditore o a un giudice situati in un altro Stato membro di sapere che tale procedura è stata aperta”. Il legislatore olandese ha operato una scelta consapevole di politica legislativa: per preservare l'attrattività e la flessibilità della variante riservata del WHOA, ha accettato che essa non possa beneficiare del riconoscimento automatico del Regolamento. Il medesimo schema biforcato si riscontra in altri ordinamenti nazionali che hanno recepito la Direttiva (UE) 2019/1023: in Germania, solo la variante pubblica dello StaRUG (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz) è inserita nell'Allegato A, mentre la variante privata ne rimane esclusa; in Francia, le procedure di mandataire ad hoc e di conciliation, riservate per definizione normativa, non hanno mai figurato nell'Allegato A. Il pattern si ripete in Lussemburgo, Ungheria e Repubblica Ceca: in tutti questi ordinamenti, le varianti confidenziali degli strumenti preventivi sono collocate al di fuori del perimetro del Regolamento.[44] 
Per la CNC, l'argomento comparato opera a fortiori. Il legislatore italiano, nel disegnare la CNC, non ha operato alcuna biforcazione analoga al legislatore olandese. La CNC è strutturalmente e integralmente concepita come strumento confidenziale, senza alcuna “variante pubblica” progettata per l'inserimento nell'Allegato A. L'assenza della CNC dall'Allegato A non è quindi il prodotto di una dimenticanza o di un ritardo nell'aggiornamento dell'elenco, argomento talora invocato a sostegno della tesi espansiva, bensì di una scelta di politica legislativa ben chiara e volta a proteggere la riservatezza delle trattative nella CNC. Se il legislatore olandese, con uno strumento appositamente progettato in chiave direttivale e dotato di una variante pubblica pienamente compatibile con il Regolamento, ha comunque scelto di escludere la variante confidenziale dall'Allegato A, non vi è argomento sistematico per pervenire a una conclusione diversa per la CNC italiana, la quale, a differenza del WHOA, non dispone neppure di una variante pubblica che ne attesti l'aspirazione alla copertura regolamentare.[45] 
2.4 . Il terzo argomento di esclusione: la qualificazione negoziale e stragiudiziale
La natura non-concorsuale della CNC non è una costruzione interpretativa della dottrina internazional-privatistica: essa emerge, con evidenza letterale, dalla Relazione Illustrativa al D.L. n. 118/2021. La Relazione definisce inequivocabilmente la CNC come “un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale”.[46] Tale qualificazione è stata pienamente recepita dalla dottrina nazionale di diritto societario e concorsuale, la quale ha riconosciuto che la composizione negoziata non apre il concorso dei creditori, non determina alcuno spossessamento e non è “in linea di principio, una procedura concorsuale in senso tecnico”.[47] 
In questa prospettiva, la CNC si colloca temporalmente e funzionalmente prima della soglia dell’insolvenza conclamata, nella “twilight zone” tra la probabilità di insolvenza e la piena insolvenza. Essa rappresenta uno strumento di “earliest warning” (locuzione cara alla Direttiva Restructuring ) che interviene in una fase addirittura più precoce rispetto a quella che la Direttiva stessa contempla per i quadri di ristrutturazione preventiva.[48] Il percorso negoziato ha caratteristiche affini a quelle degli out-of-court workouts studiati dalla letteratura comparatistica internazionale, i quali si collocano pacificamente al di fuori dell’ambito di applicazione dell’EIR.[49] Il diritto internazionale privato dell’insolvenza muove da una distinzione strutturale tra il “dominio contrattuale”, nel quale operano strumenti consensuali e riservati, e il “dominio concorsuale”, nel quale operano procedure formali soggette al controllo giurisdizionale. La CNC appartiene integralmente al primo dominio.[50]
2.5 . I cinque indici di non-concorsualità
Come visto nel primo paragrafo, la qualificazione della CNC come strumento non-concorsuale trova fondamentale supporto in una sistematica analisi dei suoi tratti strutturali. In dottrina sono stati identificati cinque indici rivelatori di tale natura non-concorsuale, la cui valenza normativa discende non da mere scelte definitorie del legislatore, ma dall’essenza funzionale dell’istituto.[51] 
Il primo indice è la piena autonomia gestoria dell’imprenditore. Nel corso della CNC, il debitore conserva integralmente la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e del relativo patrimonio (art. 16, quarto comma, CCII). A differenza delle procedure concorsuali, ove lo spossessamento, anche relativo, ridistribuisce i poteri gestori tra imprenditore, organi della procedura e autorità giurisdizionale, nella CNC il debitore rimane formalmente e sostanzialmente il dominus dell’impresa. Nessun atto di straordinaria amministrazione richiede autorizzazione giurisdizionale, fatta eccezione per le specifiche ipotesi degli artt. 22–23 CCII, limitate ad atti funzionali alle trattative e non sostitutivi dell’autonomia gestoria e per la facoltà dell’esperto di effettuare una segnalazione all’imprenditore od all’organo gestorio della società, per il solo caso in cui “l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative, o alle prospettive di risanamento”[52]. Nessuna norma inibisce all’imprenditore il pagamento preferenziale di creditori ante-istanza, previa informativa all’esperto, ai sensi dell’art. 21, terzo comma, CCII.[53] 
Il secondo indice è l’assenza di cristallizzazione del passivo e la natura “unilaterale” e “unidirezionale” delle misure protettive. Le misure protettive, quando concesse, producono effetti esclusivamente nel senso di proteggere il debitore dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori: esse non producono alcun effetto di cristallizzazione dei crediti o del patrimonio dell’impresa o dell’imprenditore, non istituiscono alcun regime di par condicio e non impediscono all’imprenditore di pagare creditori pre-istanza in modo selettivo. Questa asimmetria strutturale (le misure operano contro i creditori ma non a favore della massa intesa come collettività) le distingue radicalmente dalle misure proprie delle procedure concorsuali[54], con una chiara distinzione quindi dalle misure di cui all’art. 54 CCII. 
Il terzo indice è l’assenza di meccanismi di controllo esterni a carattere sistematico. L’esperto nominato dalla Camera di commercio non esercita poteri di vigilanza o controllo nel senso rilevante per l’art. 1, par. 1, lett. (b), del Regolamento. Egli “facilita le trattative” (art. 12, primo comma, CCII) tra le parti senza sostituire o affiancare coercitivamente il debitore. L’esperto non dispone di poteri sanzionatori autonomi: il suo unico strumento coercitivo indiretto sono le segnalazioni all’imprenditore ex art. 21, terzo comma, CCII l’iscrizione del proprio dissenso all’atto intrapreso dall’imprenditore, ai sensi del successivo quarto comma, la segnalazione al tribunale -nel caso di concessione delle misure protettive, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, quinto comma, ed art. 19, sesto comma, CCII, nonché la relazione finale negativa che determina l’interruzione del percorso, con conseguente perdita delle protezioni legali.[55] Men che meno si rinvengono strumenti coercitivi nei confronti dei creditori (sia che partecipino, sia che non partecipino alle trattative). Il Considerando n. 10 del Regolamento, nel definire il “controllo” rilevante ai fini della lett. (b), include “le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o di altre parti interessate”: anche questa formula riduttiva risulta più intensa del ruolo di mero facilitatore, quasi mediatore, dell’esperto. 
Il quarto indice è l’assenza di autorizzazioni esterne per gli atti di gestione al di fuori delle ipotesi tipiche e limitate degli artt. 22–23 CCII, come visto poco fa. Le autorizzazioni giudiziali previste da tali norme riguardano esclusivamente atti funzionali alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori nell’ambito delle trattative: esse non sono autorizzazioni “di sistema” che plasmano l’intera gestione dell’impresa, ma deroghe puntuali che confermano la regola generale dell’autonomia imprenditoriale.[56] 
Il quinto indice, forse il più rilevante sul piano dell’analisi funzionale, riguarda il ruolo degli “effetti speciali della CNC: esenzione dalla revocatoria (Art. 166, terzo comma, CCII), prededuzione dei crediti sorti durante le trattative, immunità da sanzioni penali. L’argomento – talora proposto in dottrina – secondo cui la presenza di tali “effetti speciali” sarebbe sufficiente ad attribuire alla CNC una natura “para-concorsuale” rilevante ai fini del Regolamento deve essere respinto. Gli “effetti speciali” sono conseguenze funzionali di una scelta legislativa volta a incentivare il ricorso precoce agli strumenti di soluzione della crisi: essi operano ex post, al verificarsi di determinate condizioni, e non modificano la struttura giuridica del percorso negoziato mentre questo si svolge. Il ragionamento inverso, dalla presenza degli effetti alla qualificazione della causa, è un classico esempio di post hoc ergo propter hoc applicato alla dogmatica giuridica.[57]
2.6 . La tesi espansiva condizionale: CNC con misure protettive e art. 1, par. 1, lett. c)
La dottrina che si è occupata con maggiore rigore del profilo internazional-privatistico della CNC ha proposto una tesi più articolata di quella della netta esclusione totale: la CNC non è di per sé riconducibile al Regolamento, ma lo diventa quando sia accompagnata dalla concessione delle misure protettive di cui agli artt. 18–19 CCII[58] La distinzione tra la CNC “ordinaria” (senza misure protettive) e quella “assistita” (con misure protettive) è dunque il discrimine fondamentale proposto da questo orientamento. 
La riflessione dottrinale ha ulteriormente sviluppato questa posizione, sostenendo che la CNC assistita da misure protettive soddisferebbe tutti i requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento:[59] (i) è “concorsuale” nel senso che interessa tutti i creditori dell’imprenditore (o una parte significativa di essi); (ii) è disciplinata nel CCII, legislazione italiana in materia di insolvenza; (iii) ha finalità di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione; (iv) è soggetta “al controllo o alla sorveglianza di un giudice” che può concedere, modificare o revocare le misure (artt. 18–19 CCII) e autorizzare determinati atti (art. 22 CCII); (v) è “pubblica” in quanto l’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese e notificato ai creditori; (vi) può comportare la sospensione delle azioni esecutive individuali e può essere “preliminare” alle procedure formali di insolvenza elencate nell’Allegato A. 
A corroborazione di questa tesi vengono invocati i Considerando nn. 7, 10, 11 e 15 del Regolamento.[60] Il Considerando n. 7 valorizza l’opportunità che le procedure concorsuali siano disciplinate dal Regolamento con un’interpretazione che “colmi, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti” (EIR e Bruxelles I). Il Considerando n. 10 dichiara che “è opportuno estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide” nella fase di mera probabilità di insolvenza. Il Considerando n. 11 prevede che il Regolamento “dovrebbe applicarsi anche alle procedure che autorizzano una sospensione temporanea delle azioni di esecuzione promosse da singoli creditori”, purché “siano preliminari ad altre procedure contemplate dal presente regolamento”. Il Considerando n. 15 include le procedure aperte “per un certo periodo di tempo su base provvisoria o temporanea”. 
Il punto critico rilevato dalla stessa dottrina espansiva riguarda proprio il requisito di preliminarietà: la circostanza che il nesso tra la sospensione delle azioni individuali e le procedure coperte dal Regolamento sia eventuale sembra ostacolare l’applicazione dello stesso.[61] La risposta elaborata dalla dottrina espansiva a questa difficoltà è che rendere l’applicazione del Regolamento dipendente dall’esito effettivo delle trattative pregiudicherebbe il principio di certezza del diritto.[62]
2.7 . La confutazione della tesi espansiva
La tesi espansiva[63], per quanto dottrinariamente autorevole e sistematicamente elaborata, non convince e non supera l’esame critico condotto nei paragrafi che precedono 
Quanto al requisito di preliminarietà di cui alla lett. (c) dell’art. 1, par. 1 EIR, come si è dimostrato al § 2.1 e al § 2.6, il nesso tra la sospensione delle azioni esecutive e l’apertura di una procedura ex lett. (a) o (b) è nella CNC ontologicamente eventuale: la composizione negoziata può concludersi, e nella prevalenza dei casi si conclude, con esiti negoziali del tutto indipendenti dall’apertura di una procedura formale. La sistematica dell’art. 23, primo comma, CCII, già esaminata al § 1.5 del presente contributo, enuncia una scala graduata di esiti positivi delle trattative nella quale la procedura concorsuale è l’extrema ratio e non il fine istituzionale dell’istituto.[64] Che la stessa dottrina espansiva abbia riconosciuto che tale nesso “sembra ostacolare l’applicazione del regolamento” è sintomatico: la risposta da essa proposta (la certezza del diritto come fondamento di un’interpretazione estensiva) non supera il vincolo testuale del Considerando n. 11, che esige la preliminarietà come connotato strutturale della procedura di sospensione e non come sua mera eventualità statistica.[65] 
Quanto al requisito di pubblicità, la dimostrazione è stata condotta per esteso al § 2.3: la CNC è strutturalmente riservata, la nomina dell’esperto non costituisce “decisione di apertura della procedura” ai sensi dell’art. 2, n. 8, EIR, e l’iscrizione nel registro delle imprese non soddisfa la soglia di conoscibilità transfrontaliera richiesta dai Considerando nn. 12 e 13.[66] Il confronto con la variante pubblica del WHOA, che per ottenere il riconoscimento automatico richiede iscrizione in tre registri pubblici e udienze aperte, ha confermato in chiave comparata che una singola iscrizione in un registro domestico è strutturalmente inidonea: il legislatore olandese ha consapevolmente escluso la variante riservata dall’Allegato A proprio per preservarne la riservatezza, e il medesimo schema si riscontra in Germania, Francia e negli altri ordinamenti che hanno recepito la Direttiva Restructuring. 
Quanto al requisito di adeguata tutela della massa dei creditori imposto dalla lett. (c), le misure protettive della CNC si rivelano strutturalmente inadeguate per le ragioni già esposte al § 2.5: esse operano “lateralmente” e “unidirezionalmente”, proteggendo il debitore dalle azioni esecutive senza istituire alcun regime di par condicio, senza cristallizzare il passivo alla data dell’istanza, senza impedire pagamenti potenzialmente preferenziali a singoli creditori, e non spossessano l’imprenditore dai beni. La asimmetria strutturale esclude che sia soddisfatta la condizione di protezione collettiva adeguata che la lett. (c) richiede come requisito distinto e aggiuntivo rispetto alla mera concessione della sospensione.[67] 
Il quinto argomento, forse il più rivelatore sul piano della dogmatica, emerge dalla stessa letteratura che sostiene l’applicabilità del Regolamento alla CNC. Come anticipato in nota al § 2.3, l’autore[68] che più autorevolmente ha articolato la tesi espansiva ha riconosciuto, in un contributo recente, che i quadri di ristrutturazione preventiva privi di “public nature as the EIR requires” “fall outside” l’EIR, e ha proposto la creazione di un nuovo strumento / certificazione europeo che consenta di dare efficacia in tutto il territorio dell’Unione Europea a strumenti quali la CNC di ristrutturazione, l’ECR (European Certificate of Restructuring) per colmare la lacuna di riconoscimento transfrontaliero che affligge questi istituti. 
Questa proposta contiene una concessione implicita ma logicamente necessaria: se il diritto vigente già coprisse la CNC e strumenti analoghi, come la tesi espansiva sostiene, non vi sarebbe alcuna lacuna da colmare né alcuna necessità di istituire un nuovo strumento europeo. La proposta di riforma è dunque l’ammissione che la lacuna esiste nel diritto positivo vigente: il Regolamento attuale non copre gli strumenti di ristrutturazione preventiva riservati e stragiudiziali se non necessariamente inseriti nell’Allegato A, e la risposta adeguata a tale lacuna è una riforma legislativa europea, non un’interpretazione evolutiva dell’art. 1, par. 1, al di là dei suoi presupposti testuali.[69] 
La convergenza di questi cinque ordini di ragioni consente di concludere che la CNC, in entrambe le sue configurazioni, non rientra nell’ambito di applicazione dell’EIR. L’esclusione non è il prodotto di un’interpretazione restrittiva o formalistica, ma la conseguenza necessaria e strutturale di un istituto che il legislatore italiano ha consapevolmente modellato come strumento negoziale, stragiudiziale e riservato, estraneo, per propria natura, al perimetro del diritto uniforme europeo dell’insolvenza.
2.8 . Le misure protettive ex art. 18 CCII e il loro riconoscimento transfrontaliero
La CNC nella sua configurazione ordinaria, priva delle misure protettive, è strutturalmente esclusa dall'EIR per le ragioni esposte nei §§ 2.1–2.6. Si analizzerà ora il caso in cui le misure protettive vengano richieste. 
I requisiti di judicial origin e di adequate protection risultano entrambi soddisfatti dall'ordinanza ex art. 19 CCII, e la loro verifica deve essere condotta congiuntamente, poiché le garanzie procedurali sono al tempo stesso espressione dell'origine giurisdizionale e fondamento dell'adeguata tutela. Sul piano dell'origine giurisdizionale, il provvedimento è emesso dal tribunale e non da un organo amministrativo oppure per effetto automatico di un atto di parte, e viene emesso all’esito di un procedimento pienamente giurisdizionale distinto dalla mera iscrizione amministrativa dell'apertura della CNC: il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni e provvede con ordinanza motivata.[70] All'udienza si instaura un contraddittorio pieno: il tribunale sente le parti, acquisisce il parere dell'esperto sulla funzionalità delle misure e, ove il provvedimento incida sui diritti di terzi, li convoca e li sente; l'ordinanza è motivata, determina la durata delle misure (30–120 giorni, prorogabili fino a 240) ed è soggetta a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. La revocabilità su istanza di qualunque creditore interessato (art. 19, sesto comma, CCII) completa il quadro di adeguata tutela, garantendo un rimedio successivo accessibile a tutti. La combinazione di contraddittorio pieno ante ordinanza e rimedio revocatorio successivo distingue strutturalmente il procedimento ex art. 19 CCII dalla fase riservata precedente e soddisfa il contenuto funzionale che il Considerando n. 11 EIR ricollega al requisito di «adeguata tutela dei creditori» nell'ambito delle procedure ex art. 1, par. 1, lett. c) EIR.[71] 
Rimane tuttavia una criticità interna al secondo requisito che acquista rilevanza autonoma sul piano transnazionale. L'art. 19, quarto comma, ultimo periodo, CCII consente al tribunale di limitare le misure a determinati creditori o categorie: ove tale facoltà sia esercitata nei confronti di un creditore stabilito in un altro Stato membro, si pone la questione dell'efficacia extraterritoriale del provvedimento e, prima ancora, del regime di circolazione applicabile. 
Se i requisiti dell'art. 1, par. 1, lett. c) sono nel complesso soddisfatti, l'EIR impone il riconoscimento automatico della decisione di apertura e degli effetti da essa prodotti, inclusa la sospensione delle azioni individuali, o quanto disposto dal giudice in sede di emissione, in tutti gli Stati membri (art. 19 EIR), senza necessità di exequatur: il fatto che la misura sia diretta contro un singolo creditore estero non inciderebbe sul regime di circolazione, e la sospensione sarebbe vincolante nello Stato membro del creditore per effetto del solo riconoscimento della procedura italiana. Viceversa, la stessa selettività potenziale delle misure protettive che consente di raggiungere il creditore estero mina il presupposto strutturale dell'EIR: come chiarito dalla CGUE in O'Sullivan McCarthy, il requisito di “collettività” esige effetti uniformi sulla generalità dei creditori o su una parte significativa di essi.[72] Una misura nominativamente diretta contro un unico creditore non soddisfa questo standard e rischia di collocarsi in una terra di nessuno tra i due regimi europei: troppo connessa all'insolvenza per circolare come decisione civile e commerciale ai sensi del Regolamento Bruxelles I bis (da cui le procedure concorsuali sono espressamente escluse ex art. 1, par. 2, lett. b)) ma troppo priva di carattere collettivo per beneficiare del riconoscimento automatico EIR. In questa ipotesi, il creditore estero potrebbe efficacemente sottrarsi alla sospensione agendo davanti al proprio giudice nazionale, senza che il debitore italiano disponga di uno strumento europeo direttamente opponibile. La problematica assume contorni ancora più netti qualora il soggetto destinatario della misura sia stabilito nel Regno Unito a causa della Brexit. Il riconoscimento o meno nel territorio inglese di procedure concorsuali straniere non è automatico ma discrezionale: l'High Court può accordare il riconoscimento come “foreign main proceedings” e concedere una sospensione ai sensi dell'art. 21 dello Schedule 1, ma conserva ampio margine di apprezzamento. La qualificazione della CNC come “foreign proceedings”, come si vedrà nell’ultimo paragrafo rimane controversa alla luce del carattere episodico e limitato del controllo giurisdizionale nella CNC.[73] Il potere selettivo del tribunale ex art. 19, quarto comma, CCII produrrebbe così un effetto paradossale sul piano del diritto internazionale privato: accrescerebbe la flessibilità interna della misura protettiva ma ne indebolirebbe la circolazione transnazionale, proprio nei casi, il creditore straniero inottemperante, in cui l'efficacia extraterritoriale sarebbe più necessaria. 
L'ostacolo decisivo alla circolazione intra-europea delle misure protettive rimane il requisito di preliminarietà strutturale: la sospensione deve essere accordata nell'ambito di un procedimento che, in caso di mancato accordo, sia “preliminare” a una delle procedure di cui alle lettere a) o b). Come rilevato dalla dottrina, “la circostanza che il nesso tra sospensione delle azioni individuali e procedure coperte dal regolamento sia eventuale sembra ostacolare l'applicazione del regolamento”:[74] il Considerando n. 11 esige la preliminarietà come connotato strutturale[75], non come mera eventualità statistica. Tale difetto non è sanato dal procedimento ex art. 19 CCII: la qualità della sospensione (giurisdizionale, in contraddittorio, con presidio per i creditori) è compatibile con la lett. c; ciò che manca è il nesso normativo tra la sospensione e le procedure formali di insolvenza. L'art. 23, primo comma, CCII enumera una pluralità di esiti positivi della CNC nessuno dei quali richiede necessariamente l'apertura di una procedura di cui all'Allegato A[76], e il collegamento non apparirebbe normativamente garantito dall'ordinamento italiano. 
In conclusione, l'ordinanza che conferma le misure protettive ex art. 19 CCII appare soddisfare i requisiti di giurisdizionalità e di adeguata pubblicità richiesti dall'art. 1, par. 1, lett. c EIR, e può soddisfare quello di adeguata tutela dei creditori; il requisito di collettività è soddisfatto soltanto se l'ordinanza ha portata generale, non limitata a creditori specifici ex art. 19, quarto comma, CCII, con le ricadute sul piano della circolazione extraterritoriale descritte supra. In ogni caso, il requisito di preliminarietà strutturale rimarrebbe non soddisfatto: la mancanza di un nesso normativo con le procedure formali di insolvenza precluderebbe la loro sussunzione sotto la protezione dell’EIR, con tutti i benefici connessi quali il riconoscimento automatico in tutto il territorio europeo. Sul versante di Bruxelles I bis, il test funzionale di Gourdain e Nickel & Goeldner riconduce l'ordinanza ex art. 19 CCII alla materia insolvency-related, escludendola dall'ambito di applicazione del Regolamento; e il carattere collettivo dell'ordinanza generale è strutturalmente incompatibile con la logica bilaterale di Bruxelles I bis.
2.9 . Le implicazioni dell’esclusione: il regime internazional-privatistico applicabile
L’esclusione della CNC dall’ambito del Regolamento non implica che essa sia priva di rilevanza nel diritto internazionale privato: implica, più semplicemente, che i problemi di riconoscimento transfrontaliero dei suoi effetti debbano essere risolti attraverso gli strumenti ordinari del diritto internazionale privato dei singoli paesi, e non attraverso il meccanismo del riconoscimento automatico proprio dell’EIR. 
In assenza del Regolamento, il diritto applicabile ai contratti conclusi nel corso delle trattative in composizione negoziata sarà determinato dal Regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”), che consente alle parti di scegliere liberamente la legge applicabile al contratto (art. 3 Roma I).[77] Il contratto così concluso circolerà all’estero come atto negoziale, senza beneficiare del riconoscimento automatico delle decisioni in materia di insolvenza.[78] I rimedi avverso l’inadempimento avranno natura esclusivamente contrattuale. Ciò impatterà direttamente sulla possibilità di dare effetto a tali accordi nei confronti di creditori che non abbiano partecipato alle trattative, ovvero che siano sono detti contrari sia alle stesse, sia al loro esito. Diverso è il caso in cui l’esito della CNC sia tramite un piano attestato di risanamento, tramite l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, tramite la domanda di concordato preventivo, oppure tramite l’accesso ad uno degli altri strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal CCII o dalle norme relative all’amministrazione straordinaria. Tuttavia, in questo caso, non è la CNC che si giova dei benefici dell’EIR, ma il suo esito eventuale in una procedura concorsuale. 
L’esenzione dalla revocatoria (art. 166, terzo comma, CCII) opera come norma di diritto sostanziale interno: la sua rilevanza transfrontaliera dipenderà dalla legge applicabile alla procedura concorsuale che eventualmente si apra successivamente. Se tale procedura è soggetta al Regolamento (ad esempio concordato preventivo, liquidazione giudiziale), potrà trovare applicazione l’art. 16 EIR per tutelare le controparti della CNC rispetto alle azioni revocatorie della lex concursus.[79] Se la procedura si apre in un Paese extra-UE, come il Regno Unito post-Brexit, la rilevanza transfrontaliera degli effetti della CNC dipenderà dal diritto internazionale privato dello Stato di apertura, con le criticità che saranno esaminate nel successivo paragrafo. 
In definitiva, la composizione negoziata della crisi d’impresa è uno strumento di diritto contrattuale della crisi, non una procedura concorsuale. Il legislatore ha consapevolmente scelto di strutturarla come percorso negoziale e stragiudiziale, valorizzando la riservatezza e la volontarietà del dialogo tra imprenditore, creditori ed esperto. Questa scelta ha conseguenze dirette sul piano internazional-privatistico: la CNC non beneficia dell’ombrello dell’EIR, e le sue implicazioni transfrontaliere devono essere governate attraverso gli strumenti ordinari del diritto dei contratti e del diritto internazionale privato generale. Tale conclusione, lungi dall’essere un difetto dell’impianto normativo, ne costituisce una caratteristica strutturale coerente con la finalità precoce e consensuale dell’istituto: uno strumento che interviene prima che il diritto dell’insolvenza divenga pienamente applicabile non può, per ciò solo, essere assoggettato alle categorie e alle procedure del diritto dell’insolvenza internazionale.[80]
3.1 . Premessa: la frattura post-Brexit e il problema dei debiti denominati in diritto inglese
L’uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha prodotto, sul piano del diritto internazionale privato dell'insolvenza, una frattura sistematica di grande rilievo pratico: dal 1° gennaio 2021 l’EIR ha cessato di applicarsi ai rapporti tra Stati Membri dell’Unione Europea, quindi l'Italia, e il Regno Unito, privando le procedure italiane di qualsiasi canale di riconoscimento automatico oltremanica (e viceversa[81]). Per le imprese italiane in crisi che abbiano contratto debiti retti dal diritto inglese, circostanza tutt'altro che rara nell'ambito dei sindacati di finanziamento, delle emissioni obbligazionarie internazionali e dei contratti derivati, questo vuoto si traduce in un problema concreto e urgente: né la CNC né le misure protettive da essa generate possono produrre effetti giuridici vincolanti nei confronti di creditori in Inghilterra, per le ragioni che si espongono in questo paragrafo.
3.2 . La Rule in Gibbs: origini, contenuto e persistenza nell'ordinamento post-Brexit
La c.d. Rule in Gibbs trae il nome dalla sentenza Antony Gibbs & Sons v La Société Industrielle et Commerciale des Métaux del 1890,[82] con la quale la Court of Appeal inglese affermò che un'obbligazione retta dal diritto inglese non può essere estinta per effetto di una procedura concorsuale aperta all'estero, a meno che il creditore non abbia liberamente consentito a essere vincolato da tale procedura. Il principio è oggi codificato nell'opera Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws come norma di diritto internazionale private britannico prescrivendo che “a discharge from any debt or liability under the bankruptcy law of a foreign country outside the United Kingdom is a discharge from that debt or liability if, and only if, it is a discharge under the law applicable to the contract”.[83] La regola esprime, in sostanza, una coincidenza tra la lex contractus e la legge che governa l'estinzione dell'obbligazione: se le parti hanno scelto il diritto inglese come legge regolatrice del loro contratto, solo il diritto inglese può determinare le modalità e le cause di estinzione del debito che ne deriva. 
La vitalità della Rule in Gibbs in epoca contemporanea è stata ribadita in due pronunce di grande rilievo. Nel caso Bakhshiyeva v Sberbank of Russia, l'High Court di Londra e successivamente la Court of Appeal hanno rifiutato di estendere lo stay su debiti retti dal diritto inglese oltre la durata del procedimento azero di ristrutturazione, ritenendo che l'estensione avrebbe equivalso a estinguere il debito innanzi a un giudice straniero in violazione della regola.[84] Analogamente, nel caso OJSC International Bank of Azerbaijan, la Court of Appeal ha ribadito la regola di fronte a un piano di ristrutturazione straniero che pretendeva di vincolare dei portatori di obbligazioni rette dal diritto inglese.[85] In entrambi i casi, i giudici inglesi non hanno messo in discussione la legittimità dei procedimenti stranieri, bensì il loro effetto extraterritoriale su obbligazioni contrattualmente soggette al diritto inglese. 
La Rule in Gibbs ha suscitato un dibattito dottrinale acceso, tutt’ora in corso senza che coloro a favore o contro la stessa abbiano prevalso, che si articola lungo l'asse universalismo-territorialismo ma non si esaurisce in esso. Louis Noirault, in un recente contributo pubblicato sulla Harvard Business Law Review Columns,[86] sostiene che la regola sia stata erroneamente assimilata al territorialismo: la sua logica è invece contrattualista, fondata sul rispetto dell'autonomia delle parti che hanno scelto il diritto inglese come lex contractus. Sarah Paterson (London School of Economics), in un paper che approfondisce questa prospettiva, offre una “qualified defence” della regola:[87] nel contesto delle ristrutturazioni, a differenza delle procedure concorsuali terminali, in cui l'obiettivo non è la distribuzione coattiva del patrimonio bensì la rinegoziazione delle obbligazioni, la legge regolatrice del contratto costituisce il legittimo punto di riferimento per qualsiasi rinegoziazione in distress, riflettendo la stessa logica dell'art. 12, par. 1, lett. d) del Regolamento Roma I che assoggetta le “varie cause di estinzione delle obbligazioni” alla legge applicabile al contratto.[88] 
Il Financial Markets Law Committee ha confermato, in un rapporto pubblicato nel febbraio 2024,[89] che la Rule in Gibbs continua a svolgere una funzione essenziale di garanzia della prevedibilità giuridica nei mercati finanziari internazionali, scoraggiando l'uso strumentale di procedure straniere per liberarsi di obbligazioni in sterline senza il consenso dei creditori. La persistenza della regola rispecchia altresì la scarsa propensione dei giudici inglesi ad abbandonarla in via giudiziaria, con la conseguenza che qualsiasi riforma richiederebbe necessariamente un intervento del Parlamento.[90] Un tentativo di superare la Rule in Gibbs è stato effettuato con la consultazione lanciata dal Governo Britannico[91] relativamente all’adozione del cosiddetto Article X dell’UNCITRAL Model Law on Insolvency, la quale si è conclusa nel luglio 2023 con il suggerimento di adottare il Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments. Tuttavia, ad oggi il procedimento appare essersi arenato. 
Per l'imprenditore italiano in CNC che abbia debiti denominati in diritto inglese, le conseguenze sono di immediata evidenza pratica. Qualsiasi accordo raggiunto nella CNC non vincola, in Inghilterra, i creditori che non vi abbiano aderito. Le misure protettive non producono alcun effetto inibitorio sulle azioni individuali da parte di creditori inglesi qualora l’imprenditore o la società dispongano di beni in Inghilterra. Persino un concordato preventivo omologato dal tribunale italiano (che costituisce, a differenza della CNC, una procedura formale) non può estinguere obbligazioni in diritto inglese salvo ottenere il riconoscimento ai sensi delle Cross Border Insolvency Regulations 2006 nel Regno Unito e senza implementazione delle soluzioni disponibili nel diritto interno inglese. Il caso Re Cimolai SpA[92] illustra plasticamente questa situazione.
3.3 . La CNC e le misure protettive di fronte alle Cross-Border Insolvency Regulations 2006
In assenza del regime EIR, l'unico strumento di riconoscimento transfrontaliero delle procedure di insolvenza disponibile nel diritto inglese è il Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (“CBIR”),[93] che recepisce nell'ordinamento del Regno Unito la Model Law on Cross-Border Insolvency elaborata da UNCITRAL nel 1997 (“MLCBI”).[94] L'applicazione del CBIR alla CNC incontra tuttavia ostacoli sostanzialmente insuperabili che impediscono alla procedura italiana di accedere al riconoscimento richiesto, essenzialmente per difetto dei requisiti definitori di “foreign proceeding”. 
Il requisito fondamentale del CBIR è che la procedura per la quale si chiede il riconoscimento costituisca una “foreign proceeding” ai sensi dell'art. 2(i) dello Schedule 1 al CBIR. Tale disposizione definisce la foreign proceeding come “a collective judicial or administrative proceeding in a foreign State, including an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in which proceeding the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a foreign court, for the purpose of reorganisation or liquidation”.[95] La definizione replica quella dell'art. 2(a) della MLCBI.[96] La CNC non soddisfa almeno tre dei requisiti cumulativi in essa contenuti. 
In primo luogo, la CNC non è un procedimento “collective” nel senso richiesto dalla MLCBI. Come si è analizzato ampiamente nei §§ 2.1–2.3, la CNC non istituisce un concorso dei creditori, non sospende il diritto individuale di ciascun creditore di agire in giudizio (salvo domanda di misure protettive al tribunale), non distribuisce il patrimonio secondo criteri di par condicio e non vincola i creditori non aderenti all'accordo eventualmente raggiunto. Un procedimento che si limita a facilitare trattative riservate tra il debitore e i creditori disposti a negoziare non ha carattere collettivo nel senso richiesto dalla MLCBI, che presuppone che tutti i creditori siano messi in grado di partecipare alla procedura e che nessuno di essi possa agire individualmente al di fuori di essa. 
In secondo luogo, la CNC non soddisfa il requisito che “the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a foreign court”.[97] Nel corso della CNC, l'imprenditore conserva la piena gestione dell'impresa, come visto. L'esperto nominato dalla Camera di Commercio (un ente amministrativo, non un organo giurisdizionale) è un facilitatore privo di poteri di gestione o di controllo, ed il tribunale interviene solo su istanza del debitore ai fini delle misure protettive o delle misure cautelari, senza acquisire un ruolo di supervisione continuativa sull'attivo. Né l'esperto né il tribunale “supervisionano” la gestione aziendale in modo continuativo e pervasivo, come sarebbe necessario affinché il debitore possa dirsi soggetto al “control or supervision” richiesto dalla norma. 
In terzo luogo, sussistono seri dubbi circa il soddisfacimento del requisito che la procedura sia “pursuant to a law relating to insolvency”. La CNC è uno strumento pre-concorsuale che si attiva quando la crisi o l'insolvenza sono “ragionevolmente prevedibili” (art. 12, primo comma, CCII),[98] non quando l'insolvenza è attuale. È dibattuto se la soglia di accesso alla CNC, potenzialmente inferiore a quella delle procedure concorsuali propriamente dette, ponga la CNC nell'orbita dell'insolvency law nel senso della MLCBI, ovvero se essa rientri piuttosto in quello spazio di gestione negoziale pre-insolvenziale che la stessa Guida UNCITRAL indica come estraneo alla Model Law
Tali conclusioni trovano conferma nell'orientamento della Corte Suprema nel caso Rubin v Eurofinance SA,[99] in cui Lord Collins ha stabilito che il CBIR è uno strumento di portata più limitata rispetto all'EIR: non si occupa delle questioni di legge applicabile e non offre un regime per determinare quando la lex concursus debba prevalere sulla legge del contratto. Come ha osservato Paterson,[100] ciò rende tutt'altro che sorprendente il fatto che i giudici inglesi abbiano rifiutato di superare la Rule in Gibbs nelle controversie di insolvenza transfrontaliera societaria facendo leva sul solo regime del CBIR. 
Quanto alle misure protettive isolatamente considerate: anche laddove il tribunale italiano abbia adottato un decreto ex art. 18 CCII con il quale ordina la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, tale decreto non vale di per sé come “foreign proceeding” ai fini del CBIR. Il provvedimento cautelare ha natura accessoria rispetto alla CNC; in assenza di riconoscimento della procedura principale come foreign proceeding, nessun relief accessorio può essere accordato ai sensi degli artt. 20-21 CBIR.[101] Il debitore italiano soggetto a CNC non può quindi invocare il CBIR per ottenere in Inghilterra l'equivalente funzionale di un'inibitoria delle azioni esecutive dei creditori inglesi.
3.4 . Le misure protettive e la Convenzione dell'Aia del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere
Un argomento alternativo potrebbe essere quello di riconoscere il decreto di concessione delle misure protettive come sentenza straniera in materia civile o commerciale ai sensi della Convenzione dell'Aia del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale (“Convenzione AIA 2019”),[102] in vigore per il Regno Unito dal 1° luglio 2025 a seguito della ratifica del 27 giugno 2024.[103] Tale percorso è tuttavia precluso da due distinti ostacoli convenzionali, indipendenti e concorrenti, che operano anche qualora si voglia prescindere dalla qualificazione complessiva della CNC come procedura pre-insolvenziale. 
In primo luogo, l'art. 2, par. 1, lett. e) della Convenzione AIA 2019 esclude dal proprio ambito di applicazione le materie relative a “insolvency, composition, resolution of financial institutions, and analogous matters”.[104] Le misure protettive ex art. 18 CCII sono un accessorio della CNC, che è a sua volta uno strumento di composizione stragiudiziale della crisi d'impresa finalizzato a prevenire l'insolvenza; potrebbero rientrare pertanto, almeno, nella categoria dei “analogous matters” ovvero, direttamente, nella nozione di “composition” nel senso ampio che comprende i procedimenti attraverso cui il debitore tenta di raggiungere accordi con i propri creditori per evitare la liquidazione. Secondo il Rapporto esplicativo alla Convenzione elaborato da Garcimartín e Saumier,[105] la nozione di “composition” comprende i procedimenti in cui il debitore raggiunge accordi con i creditori per prevenire la liquidazione, tipicamente accompagnati da una moratoria sui pagamenti. La misura protettiva, che è funzionalmente una moratoria accessoria a un procedimento di composizione, rientra pienamente in questa esclusione. 
In secondo luogo, anche a volere tentare una qualificazione autonoma delle misure protettive come provvedimento civile distinto dalla CNC, il decreto del tribunale che le concede ha natura di misura cautelare provvisoria e non di sentenza nel merito di una controversia civile tra parti identificate. L'art. 2(2) della Convenzione AIA 2019 esclude espressamente dall'ambito della Convenzione le “provisional and protective measures”,[106] indipendentemente dalla loro natura civile o commerciale. Il decreto di misure protettive, che sospende le azioni esecutive dei creditori per un periodo limitato, revocabile e non definitivo, è per definizione un provvedimento provvisorio e cautelare, non una sentenza di merito. La Convenzione AIA 2019 richiede che la decisione di cui si chiede il riconoscimento sia un “judgment” nel senso tecnico convenzionale, ossia una decisione “on the merits” di una controversia civile;[107] tale requisito non è soddisfatto da un provvedimento che si limita a sospendere temporaneamente l'esercizio di diritti senza accertarli, negarli o modificarli nel merito. 
3.5 . Il Part A1 Moratorium come parallel procedure per proteggere la CNC
Dinnanzi all'impossibilità di riconoscere la CNC e le misure protettive nel Regno Unito attraverso i canali convenzionali o regolamentari sopra esaminati, l'ordinamento inglese offre uno strumento di diritto domestico che può svolgere, almeno parzialmente, la medesima funzione protettiva: il Part A1 Moratorium, introdotto dal Corporate Insolvency and Governance Act 2020 (“CIGA 2020”) e inserito nella Parte A1 dell'Insolvency Act 1986 (“IA 1986”).[108] Si tratta di un moratorium autonomo (standalone), a iniziativa del debitore (debtor in possession), privo della necessità di apertura di una procedura concorsuale formale e supervisionato da un monitor (che deve essere un licensed insolvency practitioner) che ne verifica le condizioni di ammissibilità e l'andamento. La sua struttura lo rende funzionalmente analogo al standalone moratorium contemplato dall'art. 6 della Direttiva Restructuring sul quadro di ristrutturazione preventiva, di cui condivide la logica di protezione temporanea del debitore durante le trattative. 
L'accesso al Part A1 Moratorium è in linea di principio aperto a tutte le companies che non siano espressamente escluse dallo Schedule ZA1 dell'IA 1986.[109] Le esclusioni riguardano principalmente istituti finanziari, banche, imprese assicurative e altri soggetti regolamentati, per i quali esistono regimi di risoluzione specializzati. L’accesso a tale procedura è, peraltro, consentito ad una overseas company che dimostri una sufficient connection con l’Inghilterra, previa applicazione alla High Court of Justice di Londra. Una società italiana che abbia beni o creditori rilevanti nel territorio inglese, potrebbe in linea di principio accedere al moratorium direttamente ai sensi della s. A5 IA 1986 con tutti i documenti richiesti dalla successiva s. A6 IA 1986, i quali includono una dichiarazione del monitor proposto attestante l'ammissibilità della società alla procedura e la ragionevole prospettiva di risanamento della stessa (e non dell’azienda) come going concern.[110] Il moratorium decorre immediatamente dalla data del provvedimento della High Court[111], tuttavia la durata iniziale prevista è di venti giorni lavorativi, prorogabile per ulteriori venti giorni lavorativi mediante semplice deposito dei directors, ovvero per periodi più lunghi fino a un massimo di dodici mesi con il consenso dei creditori o per ordine del tribunale.[112]
Gli effetti del Part A1 Moratorium sono descritti nelle ss. A20-A23 dell'IA 1986 e includono il divieto di: iniziare o proseguire procedimenti giudiziali, dare esecuzione a garanzie reali, rientrare in possesso di beni concessi in locazione o in leasing, procedere alla risoluzione di locazioni di immobili per morosità.[113] Si tratta di effetti funzionalmente analoghi a quelli delle misure protettive italiane, con la differenza fondamentale che operano in forza di diritto inglese sul territorio inglese e non abbisognano di alcun meccanismo di riconoscimento transfrontaliero. 
Il Part A1 Moratorium presenta tuttavia un limite strutturale di prima importanza che ne riduce sensibilmente l'efficacia proprio nei confronti della categoria di creditori più rilevante per un'impresa italiana in CNC con debiti denominati in diritto inglese. Ai sensi della s. A18 IA 1986, i debiti qualificati come “debts or other liabilities arising under a contract or other instrument involving financial services”, categoria che comprende tipicamente i contratti di finanziamento bancario, le emissioni obbligazionarie e i contratti derivati, che continuano a maturare durante il moratorium devono continuare ad essere pagati puntualmente. Il mancato pagamento obbliga il monitor a porre fine anticipatamente al moratorium.[114] Poiché è precisamente questa tipologia di creditori soggetti a diritto inglese che rappresenta il principale fattore di rischio per l'imprenditore italiano in CNC con beni o creditori nel Regno Unito, la protezione offerta dal Part A1 Moratorium è strutturalmente parziale e non copre il cuore del problema. 
Il Part A1 Moratorium può nondimeno rivelarsi utile nell'ambito di una strategia di parallel proceedings: l'imprenditore italiano potrebbe aprire la CNC in Italia per i debiti e i creditori italiani e, simultaneamente, ottenere un Part A1 Moratorium in Inghilterra per proteggere i propri beni inglesi dalle azioni esecutive dei creditori non finanziari con sede nel Regno Unito e successivamente dare attuazione al contenuto dell’esito della CNC in Inghilterra con gli strumenti di diritto interno a disposizione. Il caso Re Cimolai SpA e, nel campo delle ristrutturazioni societarie, Re Hong Kong Airlines Ltd illustrano la praticabilità di procedure parallele in diverse giurisdizioni, con il tribunale inglese che sanziona il proprio strumento in forma autonoma rispetto alla procedura straniera contestuale.[115] In tale prospettiva, il monitor inglese e l'esperto nominato nella CNC italiana si troverebbero nella necessità di coordinare la propria attività, anche alla luce della declaration che il monitor deve depositare alla High Court affermando che “it is likely that a moratorium for the company would result in the rescue of the company as a going concern” assume importanza precipua e che allo stato, in assenza di qualsiasi meccanismo legale di cooperazione istituzionalizzata tra la CNC e il regime del CBIR, ricadrebbe sugli advisors della società. 
In prospettiva, Paterson ha evidenziato l'emergere nell'ordinamento inglese di un approccio di “synthetic proceedings”, mediante il quale i creditori di una determinata giurisdizione si impegnano contrattualmente a essere vincolati dagli esiti del piano di ristrutturazione straniero, senza che sia necessario aprire una formale procedura secondaria nel Paese dove si trovano tali creditori.[116] Tale approccio, già sperimentato nella prassi inglese in relazione all'EIR, potrebbe in linea di principio essere adottato anche nel contesto della CNC, ove i creditori inglesi concordassero di riconoscere come vincolante l'accordo raggiunto in Italia. La condizione è però proprio quella che la Rule in Gibbs rende più difficile da realizzare: il consenso informato e genuino dei creditori con crediti retti dal diritto inglese, i quali, ben consapevoli della forza della loro posizione contrattuale, hanno spesso forti incentivi a non aderire a una procedura straniera. Ciò riconduce, in ultima analisi, la questione al terreno delle trattative negoziali che sono l'essenza stessa della composizione negoziata: il che conferma, ancora una volta, che la CNC è uno strumento consensuale e negoziale, non coercitivo, la cui efficacia transfrontaliera dipende in misura determinante dalla disponibilità dei creditori stranieri a partecipare alle trattative.
4 . Conclusioni
L’analisi condotta nelle sezioni precedenti mette in luce una frattura strutturale nell’attuale architettura del diritto europeo e internazionale dell’insolvenza. Il Regolamento (UE) 2015/848 è stato per un mondo in cui il modello dominante di insolvenza transfrontaliera era una procedura collettiva formale, ad apertura pubblica e sotto controllo giurisdizionale: la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, il tedesco Insolvenzverfahren, la francese sauvegarde nella sua variante pubblica. L’emergere, in diversi Stati membri, di strumenti preinsolvenziali riservati, negoziali e stragiudiziali (la CNC, la variante privata del WHOA olandese, la conciliation francese, il Restrukturierungsplan tedesco nella sua configurazione non pubblica, la moratoria pre-concursal spagnola) ha rivelato una categoria di strumenti per cui i requisiti obbligatori del Regolamento in materia di pubblicità, collettività e collegamento strutturale a una procedura d’insolvenza formale non sono stati mai concepiti e sembrano essere difficilmente soddisfatti. Fatto salvo il loro inserimento nell’Allegato A dell’EIR, questi strumenti presentano un collegamento troppo stretto con l’insolvenza per ricadere nell’ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles I bis ma sono al tempo stesso troppo stragiudiziali, consensuali e riservati per soddisfare le condizioni di soglia dell’art. 1 dell’EIR. Essi abitano una terra di nessuno strutturale nell’attuale quadro europeo di diritto internazionale privato, e la CNC vi risiede con particolare evidenza. 
In questo contesto, la prima e più fondamentale conseguenza pratica dell’analisi è che la CNC ben potrebbe non disporre di efficacia transfrontaliera autonoma intra ed extra-europea. Per un’impresa italiana con creditori stabiliti nel mercato interno, pertanto, la CNC non offrirebbe un regime di riconoscimento unitario (ai sensi dell’art. 19 EIR), nessuna sospensione automatica delle procedure esecutive straniere e nessuna garanzia che le proprie misure protettive vengano riconosciute oltre i confini italiani. Ogni Stato membro nel quale è stabilito un creditore deve essere approcciato singolarmente, secondo le proprie norme di diritto internazionale privato interno, norme che, in alcune giurisdizioni, possono imporre condizioni al riconoscimento delle misure preinsolvenziali straniere non meno stringenti dei requisiti di soglia del Regolamento insolvenza stesso. Il debitore in CNC che si trova di fronte a un creditore europeo che si rifiuta di partecipare alle trattative è costretto a una scelta binaria: negoziare l’adesione oppure ricorrere a una procedura formale (sia chiaro, tramite l’uso del procedimento unitario ex art. 40 CCII assieme alle misure protettive ex art. 54 CCII -queste si ad efficacia intra-europea-). Nessuna delle due opzioni è ben adatta alla fase precoce della crisi in cui la CNC è destinata a intervenire. L’assenza di un meccanismo di riconoscimento europeo non è una carenza periferica; è il limite strutturale centrale della CNC come strumento di ristrutturazione transfrontaliera, e riflette precisamente una scelta legislativa deliberata, strutturale (confermata dall’aggiornamento dell’Allegato A dell’ottobre 2025) di mantenere lo strumento nell’ambito contrattuale della gestione della crisi e al di fuori di quello concorsuale puro. 
Il confronto con il diritto inglese e con le giurisdizioni extra-europee è ancor più impietoso, e il divario tra l’utilità domestica dello strumento e la sua portata transfrontaliera extra-europea si trasforma in un abisso. Mantenendo l’attenzione ai rapporti italo-britannici, quattro dimensioni richiedono un’attenta riflessione strategica da parte del professionista che assiste un debitore italiano in CNC con esposizione creditoria rilevante sottoposta a diritto inglese. 
(I) LA NECESSITÀ DI UN COINVOLGIMENTO TEMPESTIVO DEI CREDITORI. L’ostacolo fondamentale del diritto inglese è la rule in Gibbs. Come confermato nelle sentenze Bakhshiyeva e OJSC IBA, e sostenuto su basi contrattualiste da Paterson e dalla Financial Markets Law Committee, un’obbligazione retta dal diritto inglese non può essere estinta, modificata o sospesa da una procedura straniera (ivi compresa la CNC e qualsiasi accordo o misura protettiva da essa generati) a meno che il creditore non abbia individualmente e genuinamente acconsentito. Questa regola non è una formalità procedurale: è una norma di conflitto di diritto sostanziale che tratta la lex contractus come l’unico ordinamento competente a determinare le sorti delle obbligazioni rette dal diritto inglese. La sua conseguenza pratica è che la finestra di protezione effettiva si chiude nel momento in cui un creditore inglese decidesse di non partecipare alla procedura italiana. Per un’impresa italiana in CNC obbligazioni o contratti retti dal diritto inglese, l’imperativo strategico è pertanto quello di avviare il contatto con i creditori inglesi quanto prima possibile (idealmente ancor prima dell’apertura formale della CNC) e di strutturare il processo negoziale in modo da offrire a quei creditori una ragione commerciale genuina per aderire. Una volta avviate le procedure esecutive in Inghilterra, la CNC non offre alcun rimedio salvo usufruire degli strumenti che il diritto inglese mette a disposizione. Il coinvolgimento precoce, la trasparenza sostanziale e proposte economiche credibili sono gli strumenti primari, e, in pratica, spesso gli unici, a disposizione. 
(II) ASSENZA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL CBIR O DEL COMMON LAW INGLESE. Come dimostrato nel § 3.3, la CNC non soddisfa nessuno dei tre requisiti definitivi cumulativi che qualificano una “procedura straniera” ai sensi dell’art. 2, lett. i), dell’Allegato 1 al CBIR. Non è quindi disponibile né la sospensione automatica prevista dall’art. 20 dell’Allegato 1 al CBIR né il rimedio discrezionale dell’art. 21. Le misure protettive disposte dal tribunale italiano sono ugualmente inaccessibili: in quanto provvedimenti accessori di una procedura principale non riconosciuta, non possono autonomamente fondare un rimedio ai sensi del CBIR. Il common law inglese non offre nulla di ulteriore: in assenza di qualsiasi obbligo derivante dal Regolamento insolvenza (estinto dalla Brexit) e senza riconoscimento ai sensi del CBIR, i tribunali inglesi non dispongono di alcun fondamento giuridico per dare efficacia ai provvedimenti italiani relativi alla CNC. La Convenzione dell’Aia del 2019, in vigore per il Regno Unito dal 1° luglio 2025, non può essere di ausilio poiché esclude le procedure di composizione (art. 2, par. 1, lett. e)) e i provvedimenti provvisori e cautelari (art. 2, par. 2) dal suo ambito di operatività. Il debitore italiano è giuridicamente privo di qualsiasi protezione in Inghilterra, salvo utilizzare gli strumenti che il diritto inglese può mettere a sua disposizione. 
(III) IL PART A1 MORATORIUM: UNO STRUMENTO DI TUTELA PARZIALE. Come visto nell’analisi, fra questi strumenti il Part A1 Moratorium ai sensi della Parte A1 dell’IA 1986 rappresenta lo strumento domestico inglese più accessibile, e più affine alle misure protettive, per un debitore italiano che cerchi protezione nei confronti dei creditori inglesi. È a carattere debtor-in-possession, non richiede l’apertura di una formale procedura d’insolvenza e prevede una sospensione legale di una serie di azioni esecutive individuali per un periodo iniziale di 20 giorni lavorativi, prorogabile fino a 12 mesi. Una società italiana con un sufficiente collegamento con l’Inghilterra (soglia applicata in pratica alle società italiane con beni, dipendenti, filiali registrate o creditori significativi in Inghilterra) può accedere al moratorium mediante ricorso alla High Court. L’esperto nominato nella CNC italiana e il monitor inglese dovranno coordinarsi strettamente in quanto il monitor deve necessariamente depositare in tribunale una dichiarazione che vi sia una ragionevole prospettiva di risanamento come going concern deve poter trovare fondamento nei fatti del processo di ristrutturazione italiano. Il limite strutturale è tuttavia determinante: la s. A18 IA 1986 esclude i “debts or other liabilities arising under a contract or other instrument involving financial services” dalla sua protezione, obbligando il debitore ad adempiere alle obbligazioni derivanti da tale tipologia contrattuale che diventano dovute durante il periodo di moratoria. Il mancato pagamento fa sorgere il dovere del monitor di porre fine anticipatamente alla moratoria ai sensi della s. A38(1)(b). Poiché è precisamente questa categoria di creditori finanziari a rappresentare il profilo di rischio centrale di una CNC con esposizione inglese, il Part A1 Moratorium offre protezione effettiva soltanto nei confronti della residua platea di creditori non finanziari. La sua utilità è reale ma strutturalmente limitata. Oltre a ciò, nel caso in cui si siano holdout creditors si renderà comunque necessario interagire con gli strumenti di diritto concorsuale inglese e con le procedure concorsuali inglesi, del pari di quanto accaduto nel caso Re Cimolai. 
(IV) STRATEGIE DI AGGIRAMENTO. L’utilizzo degli strumenti di diritto inglese per obbligare i creditori holdout e dare efficacia alla ristrutturazione italiana ed agli accordi raggiunti. Lo scrivente è uno dei più grandi sostenitori dell’utilizzo di procedure concorsuali parallele al fine di dare efficacia a procedure concorsuali italiane al di fuori dell’Unione Europea. Occorre ora valutare brevemente quali strumenti siano a disposizione al fine di rendere questa tutela e questa efficacia effettiva nella giurisdizione inglese. Nel caso in cui la CNC abbia esito positivo e questa si concluda in uno degli strumenti elencati al primo e secondo comma dell’art. 23, lo strumento inglese più efficace per dare attuazione agli esiti della CNC in Inghilterra e quindi vincolare tutti i creditori retti dal diritto inglese che rifiutino di aderire volontariamente alla ristrutturazione italiana è il Part 26A restructuring plan ai sensi della Parte 26A del Companies Act 2006. Del pari di un accordo di ristrutturazione del debito e dei PRO opera come uno schema sanzionato dal giudice inglese che vincola tutte le classi di creditori attraverso un meccanismo di cross-class cram down. Lo strumento, peraltro, è stato spesso[117] e con successo utilizzato in contesti transfrontalieri, proprio per aggirare la (o meglio utilizzare correttamente gli strumenti a disposizione per ovviare alla) Rule in Gibbs. Qualora almeno una classe approvi il piano (con il 75% per valore all’interno della classe) e il tribunale accerti che nessun membro dissenziente si trovi in una posizione deteriore rispetto all’“alternativa rilevante” (tipicamente la liquidazione) il piano può essere omologato anche contro l’opposizione delle classi dissenzienti, incluse le classi di creditori finanziari che votino contro. L’elemento cruciale è che, essendo il piano omologato da un giudice inglese in applicazione del diritto inglese, esso opera come strumento domestico inglese e pertanto risulta conforme alla Rule in Gibbs: estingue o modifica le obbligazioni rette dal diritto inglese direttamente, per autorità del giudice inglese, senza fare affidamento su alcuna procedura straniera. Un debitore italiano con un sufficiente collegamento con l’Inghilterra può pertanto dare attuazione all’esito della CNC nei confronti dei creditori di diritto inglese che abbiano deciso di non partecipare alla CNC La sfida di coordinamento è reale ma gestibile: i termini offerti nel Part 26A plan devono essere coerenti con quelli offerti nella procedura italiana. 
La conclusione complessiva è che l’imprenditore italiano che fronteggia la dimensione inglese di una ristrutturazione in CNC deve affrontare la questione come un’operazione necessariamente a doppio binario: un binario italiano nell’ambito della CNC, destinato ai creditori italiani e agli eventuali creditori stranieri che partecipino volontariamente, e un binario destinato a vincolare tramite l’utilizzo di strumenti di diritto inglese i creditori retti dal diritto inglese che rifiutino di aderire, e, conseguentemente, neutralizzare la portata extraterritoriale della Rule in Gibbs. L’assenza di qualsiasi ponte giuridico tra i due binari è una diretta conseguenza della Brexit, della lacuna strutturale dell’EIR e dei requisiti definitivi del CBIR. Tale assenza non può essere colmata dalla dottrina del diritto internazionale privato: può soltanto essere gestita attraverso l’architettura contrattuale, la negoziazione commerciale e, laddove la posta in gioco lo giustifichi, procedimenti paralleli in Inghilterra. Questo è, in ultima analisi, il costo transfrontaliero di uno strumento che il legislatore italiano ha deliberatamente concepito per rimanere al di fuori del dominio del diritto internazionale dell’insolvenza. 

Note:

[1] 
Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), GUUE L 141 del 5 giugno 2015, pp. 19-72. L'Allegato A del Regolamento contiene l'elenco tassativo delle procedure di insolvenza degli Stati membri rientranti nel proprio campo di applicazione. La CNC non figura in detto elenco per l'Italia, dato formale di primaria importanza ai fini della questione internazional-privatistica che si esamina nei paragrafi seguenti.
[2] 
Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, nonché che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, GUUE L 172 del 26 giugno 2019, pp. 18-55.
[3] 
D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", G.U. n. 202 del 24 agosto 2021. La disciplina è stata successivamente trasfusa negli artt. 12-25 undecies del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), come modificato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[4] 
La L. 19 ottobre 2017, n. 155 aveva delegato il Governo all'adozione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, poi approvato con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. La versione originaria del Codice prevedeva, agli artt. 12-25, un sistema di “allerta e composizione assistita della crisi” demandato all'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa), le cui misure sono state soppresse dal D.L. n. 118/2021 e sostituite con la CNC, proprio in ragione dei limiti strutturali riconosciuti al sistema di allerta nelle prime applicazioni.
[5] 
Cork Report (Cmnd 8558, 1982); Insolvency Act 1986; Productivity and Enterprise: Insolvency - A Second Chance (Cm 5234, 2001); Enterprise Act 2002; Corporate Insolvency and Governance Act 2020; Powdrill v Watson [1995] 2 AC 394, 442 (HL); V. Finch and D. Milman, Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles (3rd edn, CUP 2017); R. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law (5th edn, Sweet & Maxwell 2018); S. Frisby, "In Search of a Rescue Regime: The Enterprise Act 2002" (2004) 67 MLR 247. For the US comparator, see the Bankruptcy Reform Act of 1978 (11 U.S.C. §§ 1101 ff.) and E. Warren and J. L. Westbrook, "The Success of Chapter 11: A Challenge to the Critics" (2009) 107 Mich L Rev 603.
[6] 
Considerando nn. 1, 2 e 3, Direttiva (UE) 2019/1023. Il Considerando 1 afferma che i mercati aperti e competitivi richiedono che il quadro normativo si adatti per tenere conto della necessità di salvare i debitori economicamente vitali; il Considerando 2 rileva che le divergenze tra le normative nazionali in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione comportano distorsioni della concorrenza nel mercato interno; il Considerando 3 individua nella “cultura della ristrutturazione preventiva” l'obiettivo sistemico della riforma. 
[7] 
Art. 1, par. 1, lett. a), Direttiva (UE) 2019/1023: “Gli Stati membri provvedono affinché, qualora vi sia una probabilità di insolvenza, i debitori possano beneficiare di un quadro di ristrutturazione preventiva che consenta loro di ristrutturarsi al fine di prevenire l'insolvenza e di garantire la propria capacità economica, fatta salva la possibilità di escludere i debitori che sono stati condannati per violazioni gravi di obblighi contabili o di conservazione delle scritture contabili”.
[8] 
Art. 4, par. 6, Direttiva (UE) 2019/1023: “Gli Stati membri possono disporre che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa non sia richiesta, o che questa partecipi nella misura strettamente necessaria, per quanto riguarda: a) l'adozione di un piano di ristrutturazione; b) l'apertura del quadro di ristrutturazione preventiva; c) la sospensione delle azioni esecutive individuali”.
[9] 
Relazione Illustrativa al D.L. 24 agosto 2021, n. 118, p. 2: “Il decreto [...] intende dare [...] completa attuazione in via di anticipazione alla Direttiva [...] 2019/1023 UE riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva introducendo, per le imprese in stato di crisi o di insolvenza reversibile, un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale”.
[10] 
Relazione Illustrativa al D.L. 24 agosto 2021, n. 118, cit., p. 2. La necessità di “anticipazione” dell'attuazione direttivale era motivata dall'urgenza di offrire alle imprese strumenti di gestione della crisi da Covid-19, ma la scelta di istituire un istituto di tipo negoziale-stragiudiziale risponde a una precisa scelta di politica legislativa strutturale e di lungo periodo, non contingente.
[11] 
Relazione Illustrativa al D.L. 24 agosto 2021, n. 118, p. 2, sub “Illustrazione delle misure”: lo strumento è definito “di tipo negoziale e stragiudiziale”, al fine di “preservare la riservatezza della situazione di difficoltà” e di “massimizzare le possibilità di un esito positivo delle trattative”. Sul punto, nel senso del “cambio di passo” e del “cambio di cultura” come coordinate interpretative fondamentali, cfr. E. Minervini, “La 'composizione negoziata' nella prospettiva del recepimento della direttiva 'Insolvency'. Prime riflessioni”, in Ristrutturazioni Aziendali, 17 ottobre 2021, §§1-2.
[12] 
R.G. Guidotti, “La composizione negoziata e la direttiva Insolvency: prime note”, in Dirittodellacrisi.it, 2 febbraio 2022, §4: “L'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento, si deve ritenere che anche per queste caratteristiche espressamente indicate dalla Relazione al decreto la composizione negoziata non sia, in linea di principio, una procedura concorsuale in senso tecnico”.
[13] 
Art. 4, par. 6, Direttiva (UE) 2019/1023, cit.
[14] 
Art. 13, primo comma, CCII: l'esperto è nominato dalla commissione costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per il luogo in cui si trova la sede legale dell'imprenditore, su istanza di quest'ultimo. La commissione sceglie l'esperto da un elenco predisposto dalla stessa Camera di Commercio, con l'integrazione di soggetti indicati dal presidente del Tribunale e dal Prefetto.
[15] 
R.G. Guidotti, op. cit., §4: a differenza delle procedure concorsuali in senso tecnico, nella CNC “non vi è alcun effetto di cristallizzazione del passivo, non si apre il concorso formale dei creditori, non si produce alcuno spossessamento né si limita la capacità di agire dell'imprenditore”. Tali caratteristiche sono espressamente menzionate nella Relazione Illustrativa come tratti qualificanti e deliberatamente voluti dal legislatore. Si veda inoltre l’art. 21 CCII.
[16] 
Art. 13, primo comma, CCII, cit.
[17] 
Art. 12, primo comma, CCII: “L'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere [...] la nomina di un esperto [...] quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. L'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della situazione di cui al primo periodo”.
[18] 
R.G. Guidotti, op. cit., §4.
[19] 
Art. 18, primo comma, CCII: le misure protettive producono l'effetto di “impedire [...] di acquisire diritti di prelazione non concordati nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”. S. Bonfatti, op. cit., §2.2, le qualifica come aventi portata “unidirezionale” — protezione contro gli atti di aggressione dall'esterno, con mantenimento del diritto di costituire garanzie ed effettuare pagamenti dall'interno — senza istituire alcun ordine di priorità tra i creditori stessi.
[20] 
La revocabilità delle misure protettive è sancita dall'art. 18, sesto comma, CCII: il tribunale le revoca “quando risultano inidonee ad assicurare il buon esito delle trattative o quando arrecano pregiudizio ingiustificato ai creditori”. La temporaneità è intrinseca alla loro natura funzionale: non sono destinate a durare più del necessario per consentire lo svolgimento ordinato delle trattative negoziali.
[21] 
S. Bonfatti, “Profili della composizione negoziata della crisi d'impresa - Natura giuridica, presupposti e valutazioni comparative”, in Dirittodellacrisi.it, 3 febbraio 2022, §2.2. L'autore dimostra la non-concorsualità dell'istituto attraverso cinque indici strutturali: (i) legittimazione piena dell'imprenditore a porre in essere qualsiasi atto di amministrazione; (ii) insussistenza di effetti cristallizzatori e natura unidirezionale delle misure protettive; (iii) insussistenza di strumenti di controllo esterni; (iv) insussistenza di interventi autorizzatori dall'esterno; (v) insufficiente attitudine degli effetti speciali (esenzione da revocatoria; prededucibilità) ad attribuire all'istituto natura concorsuale. 
[22] 
S. Bonfatti, op. cit., §2.2: la “insufficiente attitudine dei segnalati effetti speciali - esenzione da revocatoria; prededucibilità - ad attribuire all'istituto de quo natura di procedura concorsuale” è dimostrata dalla circostanza che l'esenzione da revocatoria è effetto tipico anche del piano attestato di risanamento, che procedura concorsuale non è; e dalla portata contenuta della prededuzione, attinente esclusivamente ai finanziamenti autorizzati dal Tribunale (non ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, come nel concordato preventivo). In senso analogo, con riferimento agli istituti stragiudiziali in genere, cfr. G. Corno, “L'applicazione del Regolamento n. 848/2015 alle procedure di crisi o di insolvenza dell'ordinamento italiano”, in Il Fall., 2018, p. 6.
[23] 
Art. 2, primo comma, lett. o bis), CCII, cit.; art. 12, primo comma, CCII, cit.
[24] 
Fatti salvi gli innumerevoli tentativi di estensione della CNC ad imprese decotte il cui risanamento sia irrealizzabile al solo fine di ottenere i benefici dell’ammissione al concordato semplificato liquidatorio il quale, a parere dello scrivente, rimane un abuso del procedimento di CNC a cui i tribunali devono porre un rimedio (anche sanzionando l’imprenditore che ne faccia abusivo ricorso).
[25] 
E. Minervini, op. cit., §4 (“Il fulcro logico del nuovo istituto: il concetto di 'risanabilità'“): “Il concetto di risanabilità [...] costituisce il perno attorno al quale ruota l'intero istituto. [...] Solo se l'impresa è risanabile ha senso attivare la CNC; se invece il risanamento è irraggiungibile, l'imprenditore dovrà rivolgersi direttamente agli strumenti concorsuali”. 
[26] 
Art. 23, da primo a terzo comma, CCII: le trattative nell'ambito della CNC possono concludersi con: a) un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; b) una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII; c) un accordo con effetti di piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII; d) un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60, 61 CCII; e) un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64 bis CCII; f) domanda di accesso al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale.
[27] 
Art. 23, primo comma “a) concludere un contratto, con uno o più creditori ((oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento)), che produce gli effetti di cui all'Articolo 25 bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'Articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'Articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori ((aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché)) e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli Articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.”
[28] 
“Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'Articolo 56; b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli Articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'Articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'Articolo 17, comma 8; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'Articolo 25 sexies; d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'Articolo 25 quater, comma 4.”
[29] 
Il collegamento funzionale tra CNC e business rescue culture europea è rilevato da E. Minervini, op. cit., §6, e da R.G. Guidotti, op. cit., §1. Sul rapporto tra la CNC e il modello direttivale, con particolare riferimento alla scelta italiana di collocare l'istituto in una fase ancora anteriore rispetto ai “quadri di ristrutturazione preventiva” della Direttiva.
[30] 
Il Considerando n. 16 del Regolamento precisa che “il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure che rispettano le disposizioni del diritto dell’insolvenza. Non dovrebbe applicarsi alle procedure disciplinate dalla normativa generale in materia di contratti e società”. Sulla nozione di “norme in materia di insolvenza” cfr. G. Corno, L'applicazione del Regolamento n. 848/2015 alle procedure di crisi o di insolvenza italiane, in IUS/Giuffrè, 21 febbraio 2018, passim.
[31] 
Si veda, ad esempio, l’annoso problema del riconoscimento sul Continente degli Scheme of Arrangements, previsti dalla Part 26 (ss. 895-901) del Companies Act 2006. 
[32] 
G. Corno, op. cit., individua nella concorrenza cumulativa dei requisiti la struttura fondamentale dell’Art. 1, par. 1, del Regolamento ed esclude esplicitamente i concordati stragiudiziali, i piani attestati e le convenzioni di moratoria dall’ambito del Regolamento per difetto di pubblicità e di fondamento su una decisione di apertura.
[33] 
G. Nuzzo, Insolvenza transfrontaliera e concorsualità liquida, in Judicium, 6 dicembre 2024, §§ 1–4, che sintetizza i requisiti in sei indici (i)–(vi).
[34] 
Il Regolamento (UE) 2025/2073 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato l'8 ottobre 2025, modifica il Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza. L'obiettivo principale è l'aggiornamento e la sostituzione degli allegati A e B del regolamento precedente, adeguando i riferimenti alle legislazioni nazionali in materia di insolvenza degli stati membri.
[35] 
Cfr. CGUE, sentenza 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain c. Nadler; sentenza 16 aprile 2015, causa C-557/13, Lutz; sentenza 6 luglio 2017, causa C-245/16, Nerea. In dottrina: G. Corno, op. cit.; G. Nuzzo, op. cit., § 4.
[36] 
A. Leandro, La composizione negoziata nel diritto internazionale privato: riflessioni nella prospettiva, ma non solo, del regolamento (UE) 2015/848, in Dirittodellacrisi.it, 145 febbraio 2022, § 4 (“A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022”): “il fatto che la composizione negoziata non sia stata inserita nell’allegato A conta poco perché l’ultima revisione dell’allegato è stata avviata prima che essa si affacciasse nell’ordinamento italiano. D’altro canto, l’allegato è sempre suscettibile di revisione ogniqualvolta sia necessario inserirvi nuove procedure nazionali”.
[37] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 4.
[38] 
Regolamento 2025/2073, adottato l’8 ottobre 2025, pubblicato il 17 ottobre 2025, ed entrato in vigore il 6 novembre 2025.
[39] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 4: “La composizione negoziata è peraltro priva di natura pubblica nel senso accolto dal regolamento, ossia quale requisito che, ad un tempo, consente ai creditori di venire a conoscenza della procedura, di insinuare i propri crediti in vista del carattere concorsuale della procedura, e di poter contestare la competenza del giudice che ha aperto la procedura (considerando n. 12). La pubblicità è contrapposta alla riservatezza, intesa come caratteristica di una procedura la cui apertura sarebbe ignota a un creditore o a un giudice “situati in un altro Stato membro”, “rendendo quindi difficile preveder[n]e il riconoscimento […] attraverso l’Unione” (considerando n. 13). Si tratta di requisiti e finalità che difettano nella composizione negoziata”.
[40] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 4. 
[41] 
G. Nuzzo, Insolvenza transfrontaliera e concorsualità liquida, in Judicium, 6 dicembre 2024, § 4, p. 6 (indice v): la CNC assistita da misure protettive è “"pubblica" in quanto l'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese” ai sensi dell'art. 18, primo comma, CCII; cfr. anche A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 5, p. 14, in relazione alla variante con misure protettive.
[42] 
Scelta negoziale fatta dalle parti a monte dell’apertura della CNC che comporta, ai sensi dell’artt. 3 e 12 Regolamento (CE) 2008/593 (Roma I) e dell’art. 25 Regolamento (UE) 2012/1215 (Bruxelles I bis), che il contratto, così come le sue obbligazioni, i suoi rimedi, nonché il suo adempimento, inadempimento, e le modifiche contrattuali siano regolati e valutati sulla base della legge dello Stato membro scelto.
[43] 
La variante pubblica del WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord, in vigore dal 1° gennaio 2021, artt. 369 ss. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) è stata inserita nell’Allegato A del Regolamento (UE) 2015/848 mediante il Regolamento (UE) 2021/2260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021 (GUUE L 455 del 20.12.2021, p. 1), con effetto dal 9 gennaio 2022. La variante riservata (besloten/onderhands) è stata deliberatamente esclusa dall’Allegato A, conformemente al Considerando n. 13 del Regolamento: il legislatore olandese ha consapevolmente accettato che la variante confidenziale non potesse beneficiare del riconoscimento automatico ex art. 32, par. 1, EIR, al fine di preservarne la riservatezza e l’attrattività per ristrutturazioni domestiche. In senso conforme, sul piano della prassi professionale, v. più recentemente il c.d. WHOA Booklet (edizione 2023), p. 8 ss., prodotto dal foro olandese per le ristrutturazioni transfrontaliere, disponibile su https://dwbxnuhxoazve.cloudfront.net/OLD/pdfs-old/20230116-WHOA-Booklet.pdf; nonché l’Articolo “Automatic recognition of the Dutch undisclosed WHOA”, in Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) 2021/1, disponibile su https://www.nipr-online.eu/pdf/2021-182.pdf.
[44] 
Il Considerando n. 13 del Regolamento (UE) 2015/848 recita: “Le procedure di insolvenza riservate dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto il loro carattere riservato rende impossibile a un creditore o a un giudice situati in un altro Stato membro di sapere che tale procedura è stata aperta e le renderebbe di conseguenza difficile da riconoscere nell’Unione”. Il medesimo schema biforcato si riscontra in Germania (StaRUG, Unternehmensstabilisierungs und restrukturierungsgesetz, in vigore dal 1° gennaio 2021): solo la variante pubblica (la c.d. öffentliche Bekanntmachung, accessibile dal luglio 2022, è stata inserita nell’Allegato A mediante il Regolamento (UE) 2021/2260, cit.; la variante privata ne rimane esclusa. In Francia, le procedure di mandataire ad hoc e di conciliation -intrinsecamente riservate per legge- non hanno mai figurato nell’Allegato A del Regolamento, né nella versione originaria del 2000 né nella rifusione del 2015. Lo stesso vale per le varianti riservate degli strumenti preventivi adottati in Lussemburgo, Ungheria e Repubblica Ceca: nessuno è stato inserito nell’Allegato A. Sul punto cfr. B. Wessels, EU Insolvency Regulation – substantial repair work needed, 2022, disponibile su https://bobwessels.nl/blog/2022-03-doc1-eu-insolvency-regulation-substantial-repair-work-needed; nonché, per la prospettiva sistematica, S Madaus, S. Leaving the Shadows of US Bankruptcy Law: A Proposal to Divide the Realms of Insolvency and Restructuring Law. Eur Bus Org Law Rev 19, 615–647 (2018). https://doi.org/10.1007/s40804-018-0113-7.
[45] 
L’argomento a fortiori è coerente con la posizione espressa da A. Leandro, The Rome I Regulation in EU cross-border insolvency and restructuring, in European Insolvency and Restructuring Journal, EIRJ: 2025-6 (DOI: 10.54195/eirj.23514), § 52: “pre-insolvency schemes lacking public nature as the EIR requires fall outside the EIR”; §§ 52–60: proposta di un ECR (European Certificate of Restructuring) (“A. Leandro EIRJ 2025”), §§ 52–60: l’autore, pur sostenendo la tesi espansiva per via interpretativa degli strumenti a disposizione, riconosce che gli strumenti privi di “public nature as the EIR requires” cadono fuori dal Regolamento e propone la creazione di un nuovo strumento europeo di ristrutturazione. L’assenza di una variante pubblica della CNC nell’ordinamento italiano -a differenza del WHOA e dello StaRUG, che offrono al debitore la scelta tra riservatezza e riconoscimento automatico- riflette una scelta di politica legislativa che orienta l’istituto verso il “dominio contrattuale” della gestione della crisi, per dirla con Madaus (op. cit., passim), e fuori dal perimetro del diritto uniforme europeo dell’insolvenza. La tesi espansiva, in assenza di una simile biforcazione, non trova nel sistema italiano il punto di aggancio normativo che aveva invece in quello olandese nella variante pubblica del WHOA.
[46] 
E. Minervini, La “composizione negoziata” nella prospettiva del recepimento della direttiva “Insolvency”. Prime riflessioni, in Ristrutturazioni Aziendali, 17 ottobre 2021, p. 5 ss., sottolinea come la composizione negoziata si fondi sul concetto di “risanabilità” come presupposto costitutivo: l’imprenditore mantiene il controllo dell’impresa esattamente perché l’obiettivo è il risanamento, non la liquidazione coattiva.
[47] 
S. Bonfatti, op. cit., § 3, evidenzia che l’imprenditore in CNC può liberamente compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluso il pagamento selettivo di creditori, senza che tale comportamento integri alcuna ipotesi revocatoria o alcun obbligo di par condicio.
[48] 
S. Bonfatti, op. cit., § 3: le misure protettive sono “unilaterali” e “unidirezionali” – esse operano a senso unico (a favore del debitore, contro i creditori) e non producono gli effetti simmetrici tipici delle misure concorsuali. Cfr. anche G. NUZZO, op. cit., § 2, il quale nondimeno trae da tale struttura la conclusione contraria.
[49] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 3: “La reazione dell’esperto e il vincolo al predetto fine hanno valore essenzialmente reputazionale considerato che l’imprenditore avrebbe scarsa possibilità di proseguire le trattative se i creditori non si fidassero più di lui”. 
[50] 
S. Bonfatti, op. cit., § 4.
[51] 
S. Bonfatti, op. cit., § 4 (indice v): gli “effetti speciali” della composizione negoziata non ne modificano la natura giuridica fondamentale.
[52] 
Art. 22, secondo comma, CCII.
[53] 
Relazione Illustrativa al D.L. 24 agosto 2021, n. 118, p. 2, citata in E. Minervini, op. cit., p. 5, e in R.G. Guidotti, op. cit., § 1.
[54] 
R.G. Guidotti, op. cit., § 4, p. 7. Cfr. anche G. Nuzzo, op. cit., § 2, p. 4 (pur giungendo poi a conclusioni diverse per la fattispecie assistita da misure protettive).
[55] 
E. Minervini, op. cit., § 3, pp. 6–7, ricostruisce la CNC come strumento di “earliest warning”, più precoce rispetto alle soglie dell’insolvenza contemplata dalla Direttiva (UE) 2019/1023. La soglia di rilevanza è abbassata dalla “probabilità di insolvenza” (art. 1 Direttiva) alla “probabilità della probabilità dell’insolvenza” (L. Panzani).
[56] 
Sul posizionamento degli out-of-court workouts al di fuori dell’EIR cfr. I. Mevorach & A. Walters, "Characterization of pre-insolvency proceedings in private international law", European Business Organisation Law Review, Vol. 21, 2020, 855-894, § 3.2.2, a contrario. Cfr. anche G. Corno, op. cit., che esclude espressamente le convenzioni di moratoria e i piani attestati dall’ambito del Regolamento in quanto privi dei requisiti di pubblicità e di fondamento su una decisione di apertura. 
[57] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 5, pp. 12–16; G. Nuzzo, op. cit., § 4, pp. 5–8. 
[58] 
G. Nuzzo, op. cit., § 4, pp. 5–6, Articola la tesi nei sei indici riportati nel testo.
[59] 
G. Nuzzo, op. cit., § 4, pp. 6–7, per l’analisi dei Considerando. Cfr. anche A. Leandro 2022, § 5, p. 14.
[60] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 5, p. 14: “La circostanza che il nesso tra sospensione delle azioni individuali e procedure coperte dal regolamento sia eventuale sembra ostacolare l’applicazione del regolamento”. 
[61] 
I. Mevorach – A. Walters, op. cit., § 3.2.2: il requisito di “preliminary to” esprime una connessione funzionale strutturale, non meramente potenziale.
[62] 
Il Considerando n. 11 del Regolamento è testuale: le procedure di sospensione “dovrebbero essere preliminari ad altre procedure contemplate dal presente regolamento”. Il parallelismo testuale tra la norma e il considerando esclude interpretazioni evolutive dilative.
[63] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022.
[64] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 4; G. Nuzzo, op. cit., § 4. Cfr. art. 23, primo comma, CCII: esiti positivi della composizione includono un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria ex art. 62 CCII, un accordo di risanamento, un concordato semplificato – nessuno dei quali richiede necessariamente l’apertura di una procedura satisfacente la lett. (a) o (b). 
[65] 
I. Mevorach – A. Walters, op. cit., § 3.2.2. Cfr. anche G. Corno, op. cit., che per la convenzione di moratoria – strutturalmente analoga alla CNC sotto il profilo della finalità precoce e della riservatezza – esclude l’applicabilità dell’EIR proprio per difetto del nesso di strumentalità strutturale.
[66] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 4: “La composizione negoziata è peraltro priva di natura pubblica nel senso accolto dal regolamento, ossia quale requisito che, ad un tempo, consente ai creditori di venire a conoscenza della procedura, di insinuare i propri crediti in vista del carattere concorsuale della procedura, e di poter contestare la competenza del giudice che ha aperto la procedura (considerando n. 12). La pubblicità è contrapposta alla riservatezza, intesa come caratteristica di una procedura la cui apertura sarebbe ignota a un creditore o a un giudice “situati in un altro Stato membro”, “rendendo quindi difficile preveder[n]e il riconoscimento […] attraverso l’Unione” (considerando n. 13). Si tratta di requisiti e finalità che difettano nella composizione negoziata”.
[67] 
Il Considerando n. 11 del Regolamento è testuale: le procedure di stay “dovrebbero essere preliminari ad altre procedure contemplate dal presente regolamento”. La presenza di tale requisito, ribadita da norma e considerando in modo parallelo, è il frutto di una scelta deliberata del legislatore europeo. S. Bonfatti, op. cit., § 3 (indice ii). Cfr. anche G. Nuzzo, op. cit., § 2: nella CNC assistita da misure protettive, i creditori non sono inibiti nei pagamenti (art. 18, primo comma, CCII) e il debitore non è vincolato dalla par condicio.
[68] 
S. Madaus (n. 44).
[69] 
S. Madaus, op. cit.; I. Mevorach – A. Walters, § 3.2.2 a contrario.
[70] 
Art. 19, commi da primo a settimo, CCII L'imprenditore deposita il ricorso al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, corredato dei documenti di cui al secondo comma (bilanci triennali, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori con i primi dieci per ammontare, progetto di piano di risanamento con piano finanziario semestrale, autocertificazione di risanabilità). Il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni; il decreto di fissazione è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo (terzo comma). All'udienza il tribunale sente le parti, acquisisce il parere dell'esperto sulla funzionalità delle misure, nomina eventualmente un ausiliario e, se le misure incidono sui diritti di terzi, li sente; provvede con ordinanza che fissa la durata delle misure (30–120 giorni, prorogabili fino a 240) (quarto comma). Il procedimento segue le forme degli artt. 669 bis ss. c.p.c., davanti al giudice monocratico; contro l'ordinanza è ammesso reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (settimo comma). L'omesso o ritardato deposito del ricorso ne determina l'inefficacia. Il decreto di fissazione dell'udienza è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla pronuncia (terzo comma): adempimento rilevante ai fini dell'efficacia della misura nel diritto interno, non invocato come criterio autonomo di compliance EIR, il cui requisito rilevante, “accordata da un giudice”, è soddisfatto dalla natura giurisdizionale dell'ordinanza medesima.
[71] 
Art. 19, commi quarto e sesto, CCII: contraddittorio pieno all'udienza, parere dell'esperto, motivazione dell'ordinanza; potere di revoca su istanza dei creditori o segnalazione dell'esperto quando le misure non soddisfano l'obiettivo o appaiono sproporzionate. Direttiva (UE) 2019/1023, art. 6 e Considerando 28: uno strumento di sospensione preventiva può essere previsto in una fase precoce senza le garanzie delle procedure concorsuali formali, purché “adeguato” alle finalità dello strumento; lo standard di adeguatezza è soddisfatto quando il procedimento garantisce contraddittorio, motivazione e rimedi successivi.
[72] 
Art. 19, quarto comma, ultimo periodo, CCII: “Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori”. La facoltà è esercitabile d'ufficio e non dipende dall'istanza del debitore. CGUE, sentenza 4 ottobre 2018, causa C-649/16, O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Remondis GmbH & Co. KG, punto 32 ss.: il requisito di “collettività” richiede effetti uniformi sulla generalità dei creditori o su una parte significativa di essi.
[73] 
Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (SI 2006/1030), che recepisce nel diritto inglese la Legge modello UNCITRAL sull'insolvenza transfrontaliera del 1997. Il riconoscimento come “foreign main proceedings” (artt. 15–17 Schedule 1) richiede che il COMI del debitore sia nello Stato d'origine; per l'accertamento del COMI nella CNC si rinvia ai §§ 2.2–2.3. Il rimedio dell'art. 21 Schedule 1 è discrezionale: l'High Court può accordare, modificare o negare la sospensione tenendo conto dell'interesse dei creditori locali e della public policy inglese. La qualificazione della CNC come “foreign proceedings” ai sensi dell'art. 2 Schedule 1, che richiede che “the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a foreign court”, rimane controversa: il controllo giurisdizionale del tribunale nella CNC è episodico e limitato al procedimento ex art. 19 CCII, elemento che i giudici inglesi potrebbero valutare negativamente ai fini del riconoscimento.
[74] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 5: “la circostanza che il nesso tra sospensione delle azioni individuali e procedure coperte dal regolamento sia eventuale sembra ostacolare l'applicazione del regolamento”. Art. 23, primo comma, CCII: gli esiti positivi della CNC includono strumenti puramente contrattuali non rientranti nell'Allegato A dell'EIR.
[75] 
Soddisfatta, invece, dalle misure protettive ex art. 54 CCII.
[76] 
Soprattutto quando l’esito della CNC assume le caratteristiche di cui agli strumenti dell’art. 23, primo comma, CCII.
[77] 
A. Leandro, EIRJ 2025, § 52.
[78] 
A. Leandro, EIRJ 2025, § 52: l’autore riconosce che i quadri di ristrutturazione preventiva privi di “public nature as the EIR requires” cadono attualmente fuori dall’EIR. Questa ammissione è in tensione con la tesi espansiva de lege lata da lui stesso Articolata nel 2022.
[79] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 4, sulla legge applicabile ai contratti conclusi nel corso delle trattative in composizione negoziata in base al Regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”). 
[80] 
A. Leandro, in Dirittodellacrisi.it, 2022, § 4: “Il contratto circolerà all’estero come atto negoziale non essendoci in questa fase alcun provvedimento giudiziale che ne racchiuda i contenuti (in altre parole, non c’è omologazione). I rimedi avverso l’inadempimento avranno dunque natura contrattuale”. Sul raccordo tra esenzione dalla revocatoria ex art. 166, terzo comma, CCII e art. 16 EIR cfr. § 3: l’art. 16 “congela la revocatoria disciplinata dalla lex concursus ‘quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che: a) l’atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, e b) la legge di tale Stato membro non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo’”. S. Madaus, op. cit.; F. Rolfi, La giurisdizione internazionale nella disciplina del Codice della crisi e dell’insolvenza, in IUS/Giuffrè, 19 aprile 2023, pp. 1–8, per le implicazioni sistematiche della qualificazione della CNC come strumento non-concorsuale sul piano del diritto internazionale privato. 
[81] 
Si veda l’annoso caso La Perla, prima procedura COMI, universale, principale aperta in Italia e Regno Unito dopo la Brexit.
[82] 
Antony Gibbs & Sons v La Société Industrielle et Commerciale des Métaux (1890) 25 QBD 399 (CA). Il caso traeva origine da un prestito francese retto dal diritto inglese: il creditore, sebbene la società debitrice fosse stata ammessa alla liquidazione in Francia, poteva ancora agire in Inghilterra per l'intero importo del debito in quanto la liquidazione straniera non aveva operato alcuna novazione o remissione ai sensi della legge inglese applicabile al contratto.
[83] 
Lord Collins of Mapesbury e Jonathan Harris (eds), Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws (16ª ed, Sweet & Maxwell 2023) Rule 211: “A discharge from any debt or liability under the bankruptcy law of a foreign country outside the United Kingdom is a discharge from that debt or liability if, and only if, it is a discharge under the law applicable to the contract.” La regola è classificata tra le disposizioni di diritto internazionale privato relative all'insolvenza e alla ristrutturazione del debito.
[84] 
Bakhshiyeva v Sberbank of Russia [2018] EWHC 59 (Ch), [2018] All ER 964 (Hildyard J), confermata in appello in [2019] EWCA Civ 190, [2020] Bus LR 1061. Il giudice ha rifiutato di estendere la moratoria su debiti in diritto inglese oltre la durata del procedimento azero di ristrutturazione, rilevando che “the proposition for which the Antony Gibbs case stands would be considered entirely obvious by a contract lawyer characterising the question as a contractual one (as to the law applicable to the variation or discharge of a contract) and applying ordinary conflict of law principles” ([2018] EWHC 59 (Ch) at [47]).
[85] 
OJSC International Bank of Azerbaijan [2018] EWCA Civ 2802; K. Crinson e A. Gallagher, “Fighting on: the rule in Gibbs survives another day” Corp Rescue and Insolvency 47 (2019). In tale caso la Court of Appeal ha confermato che la rule in Gibbs impedisce a un piano di ristrutturazione straniero di vincolare i portatori di obbligazioni rette dal diritto inglese che non abbiano consentito al piano.
[86] 
L. Noirault, “Rule in Gibbs: The Continuation of Territorialism by Other Means?” (2025) 15 Harvard Business Law Review Columns 325, 330–331, che sostiene che la rule “frees itself from the [universalism-territorialism] binary, preferring instead to rely on a belief in free market mechanisms” e che la sua logica è quella contrattualista, non territorialista.
[87] 
S. Paterson, “A Qualified Defence of the Rule in Gibbs” (LSE Law, Society and Economy Working Papers 6/2025, London School of Economics 2025) <https://ssrn.com/abstract=4959732> consultato in data 27 aprile 2026.
[88] 
S. Paterson (n 86) 13–14 e 24. Sul parallelismo con il Regolamento (CE) n. 593/2008 ('Roma I'), art. 12(1)(d), che assoggetta “le varie cause di estinzione delle obbligazioni” alla legge applicabile al contratto, Paterson osserva che “the Gibbs rule is not nearly as exceptional as it is sometimes portrayed to be”: esso trova un omologo preciso nelle regole di conflitto del diritto contrattuale europeo.
[89] 
Financial Markets Law Committee, “The Rule in Gibbs: Exploring its value and practical use in the financial markets as a guarantor of legal predictability” (FMLC, 29 February 2024) <https://fmlc.org/publications/paper-the-rule-in-gibbs-exploring-its-value-and-practical-use-in-the-financial-markets-as-a-guarantor-of-legal-predictability/> consultato in data 27 aprile 2026.
[90] 
S. Paterson (n 86) 1–2: “The courts show no appetite to enter the fray. In the eyes of the judiciary, the question of whether the rule in Gibbs should be abolished or not is a straightforward question of policy, and the decision is for Parliament.” Il governo inglese precedente aveva avviato una consultazione sull'eventuale recepimento del UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments (MLIJ, 2018), che avrebbe parzialmente eroso la rule; il nuovo governo non ha ancora preso posizione.
[91] 
Implementation of two UNCITRAL Model Laws on Insolvency Consultation <https://www.gov.uk/government/consultations/implementation-of-two-uncitral-model-laws-on-insolvency/implementation-of-two-uncitral-model-laws-on-insolvency-consultation> consultato in data 27 aprile 2026.
[92] 
Re Cimolai SpA e Re Luigi Cimolai Holding SpA [2023] EWHC 923 (Ch) (convening) e [2023] EWHC 2193 (Ch) (sanction) (Trower J). Il caso riguardava due società italiane soggette a concordato preventivo con creditori titolari di crediti retti dal diritto inglese; il doppio binario fu ritenuto necessario proprio in ragione della rule in Gibbs, che avrebbe consentito a tali creditori di agire in Inghilterra indipendentemente dall'esito del concordato. Come osserva Paterson, la circostanza che il debitore non disponesse di attivi rilevanti in Inghilterra impedì che la questione si ponesse in termini concreti nel caso di specie: S. Paterson (n 86) 24. Sul caso v. altresì A. A. Terraneo, “Primi Arresti della High Court of Justice sul Riconoscimento delle Procedure Concorsuali Europee in Inghilterra. When the Time is of Essence”, Dirittodellacrisi.it, 26 ottobre 2023. 
[93] 
Cross-Border Insolvency Regulations 2006 (SI 2006/1030) (CBIR). Le CBIR si applicano a England, Wales e Scotland; non si applicano a Northern Ireland, che dispone di un regime separato. Cfr. Howard Morris, “Substance Over Form: How The Rule In Gibbs Lives On” (Morrison Foerster: UK Updates and Analysis, 8 July 2022) <https://restructuring.mofo.com/topics/substance-over-form-how-the-rule-in-gibbs-lives-on> consultato in data 27 aprile 2026.
[94] 
UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (1997) (MLCBI). Il testo è disponibile su UNCITRAL, 'Model Law on Cross-Border Insolvency (1997)' <https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency> consultato in data 27 aprile 2026.
[95] 
CBIR, Sch 1, art 2(i): “"foreign proceeding" means a collective judicial or administrative proceeding in a foreign State, including an interim proceeding, pursuant to a law relating to insolvency in which proceeding the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a foreign court, for the purpose of reorganisation or liquidation.” La definizione riproduce letteralmente l'art. 2(a) della MLCBI.
[96] 
MLCBI (n 12), art 2(a). La Guida all'adozione della MLCBI (UNCITRAL, 2013) precisa che il requisito di 'collettività' implica che tutti i creditori siano messi in grado di partecipare alla procedura e che nessuno di essi possa agire individualmente al di fuori di essa: cfr. UNCITRAL, UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation (UN Publications 2014) 69–70.
[97] 
CBIR, Sch 1, art 2(i). Il requisito che i beni e gli affari del debitore siano “subject to control or supervision by a foreign court” è coerente con la distinzione tra procedura formale supervisionata e mero accordo stragiudiziale: quest'ultimo, anche se facilitato da un professionista terzo nominato da un'autorità pubblica, non soddisfa tale requisito.
[98] 
Art. 12, primo comma, CCII: la CNC si apre quando l'imprenditore “si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza”. Il presupposto è quindi la probabilità di crisi futura, non la crisi o l'insolvenza attuale: la CNC ha vocazione anticipatoria e preventiva rispetto al conclamarsi dello stato di insolvenza.
[99] 
Rubin v Eurofinance SA [2012] UKSC 46, [2013] 1 AC 236 (Lord Collins at [82]–[88]), in cui la Corte Suprema ha stabilito che il CBIR non è fondamentalmente un regime per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere nel senso generale, e che le sue disposizioni hanno portata più limitata rispetto all'EIR: 'the CBIR does not interfere with the rule in Gibbs' (Paterson (n 86) 4).
[100] 
S. Paterson (n 86) 4: 'Given the considerably more limited nature of the CBIR when compared with the EIR, it is not surprising that the English courts have declined to overrule Gibbs in cross-border corporate insolvency law cases on the strength of the CBIR regime alone.' Il CBIR non offre alcun regime di scelta di legge e non si occupa della questione di quando la lex concursus debba prevalere sulla legge del contratto.
[101] 
CBIR, Sch 1, art 20 (automatic stay upon recognition of foreign main proceeding: sospensione automatica limitata di talune azioni esecutive) e art 21 (discretionary relief: il tribunale può accordare misure ulteriori, inclusa un'estensione della sospensione, su richiesta del rappresentante straniero). Tanto l'automatic stay quanto il discretionary relief presuppongono il riconoscimento di una “foreign proceeding” ai sensi dell'art. 2(i); in assenza di riconoscimento, nessun effetto sospensivo può essere disposto dal tribunale inglese.
[102] 
Convenzione dell'Aia del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale, adottata dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH). Il testo integrale è disponibile su HCCH, 'HCCH | #41 – Full text' <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=137> consultato in data 27 aprile 2026.
[103] 
Il Regno Unito ha ratificato la Convenzione il 27 giugno 2024, mediante il Recognition and Enforcement of Judgments (2019 Hague Convention etc) Regulations 2024; la Convenzione è entrata in vigore per il Regno Unito il 1° luglio 2025, con efficacia limitata ai procedimenti iniziati dopo tale data. Cfr. Reed Smith, 'Simplifying enforcement: UK ratifies 2019 Hague Enforcement Convention' (Reed Smith, July 2024) <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2024/07/simplifying-enforcement-uk-ratifies-hague-enforcement-convention> consultato in data 27 aprile 2026.
[104] 
Convenzione AIA 2019, art. 2(1)(e). La norma esclude dall'ambito della Convenzione le sentenze relative a “insolvency, composition, resolution of financial institutions, and analogous matters”. Il termine 'composition' designa i procedimenti attraverso cui il debitore cerca di raggiungere accordi con i propri creditori per riorganizzare l'impresa ed evitare la liquidazione; i 'analogous matters' ampliano l'esclusione a qualsiasi strumento funzionalmente simile. Cfr. Norton Rose Fulbright, 'The Recognition and Enforcement of Judgments (2019 Hague Convention etc) Regulations 2024' (Norton Rose Fulbright, July 2024) <https://www.nortonrosefulbright.com/en/restructuring-touchpoint/blog/2024/07/the-recognition-and-enforcement-of-judgments---2019-hague-convention-etc---regulations-2024> consultato in data 27 aprile 2026.
[105] 
F. Garcimartín E G. Saumier, “Explanatory Report on the 2019 HCCH Judgments Convention” (HCCH Publications 2020) paras 62–63: la nozione di 'composition' comprende i procedimenti in cui il debitore raggiunge accordi con i creditori per prevenire la liquidazione, tipicamente accompagnati da una moratoria sui pagamenti; i 'purely contractual arrangements' (accordi puramente privatistici senza alcun coinvolgimento di un'autorità pubblica) non rientrano nell'esclusione, ma le procedure che implicano l'intervento di un tribunale o di un'autorità pubblica, anche solo per la concessione di una sospensione cautelare, vi rientrano.
[106] 
Convenzione AIA 2019, art. 2(2): 'This Convention shall not apply to provisional and protective measures.' Il testo è inequivoco: i provvedimenti provvisori e cautelari sono esclusi dall'ambito della Convenzione a prescindere dalla loro natura civile o commerciale. Cfr. F. Garcimartín e G. Saumier (n 104) paras 73–74.
[107] 
La Convenzione AIA 2019, art. 3(1)(b) definisce “judgment” come “any decision on the merits given by a court, whatever that decision may be called, including a decree or order, and a determination of costs or expenses by the court (including an officer of the court), provided that the determination relates to a decision on the merits which may be recognised or enforced under this Convention”. Il requisito che la decisione sia “on the merits” esclude i provvedimenti cautelari e provvisori, che per definizione non accertano il merito di alcuna controversia civile tra le parti.
[108] 
Corporate Insolvency and Governance Act 2020 (c 12) ('CIGA 2020'), s 1 e Sch 1, che inseriscono la Part A1 nell'Insolvency Act 1986. Il CIGA 2020 è entrato in vigore il 26 giugno 2020. Il Part A1 Moratorium costituisce uno dei principali strumenti di riforma del diritto inglese dell'insolvenza introdotti dalla CIGA 2020, insieme al restructuring plan (Part 26A Companies Act 2006). Sulla qualificazione del Part A1 Moratorium come 'self-standing moratorium' ai sensi dell'art. 6 della Direttiva (UE) 2019/1023, cfr. supra § 2.8. 
[109] 
Insolvency Act 1986, Sch ZA1 (inserita dalla CIGA 2020). Le esclusioni principali riguardano: banche e istituti di credito (Sch ZA1, Pt 1, paras 1–5); compagnie di assicurazione (Sch ZA1, Pt 1, para 6); imprese di investimento e partecipanti a mercati di capitali (Sch ZA1, Pt 1, paras 11–17); sistemi di pagamento e di regolamento (Sch ZA1, Pt 1, para 18); emittenti di moneta elettronica (Sch ZA1, Pt 1, para 9). Tali esclusioni riflettono la considerazione che per i soggetti regolamentati esistono già regimi di risoluzione specializzati.
[110] 
Insolvency Act 1986, s A6 (come modificata dalla CIGA 2020). I directors devono depositare presso il tribunale: (i) una notice of intention to obtain a moratorium; (ii) una statement that the company is, or is likely to become, unable to pay its debts; (iii) una statement del monitor proposto ai sensi della s A6(3), in cui questi attesta l'ammissibilità della società e esprime l'opinione che la società sia 'likely to be rescued as a going concern' (s A6(3)(b)). Il monitor è un licensed insolvency practitioner (s A27(1)).
[111] 
Insolvency Act 1986, s A7(2)(c).
[112] 
Insolvency Act 1986, s A8 (durata iniziale: 20 business days dal giorno successivo all'inizio del moratorium); s A13 (proroga per ulteriori 20 business days mediante semplice notice depositata dai directors, a condizione che non vi siano outstanding moratorium debts e che il monitor non abbia ancora comunicato la fine anticipata del moratorium); s A15 (ulteriori proroghe, fino a un massimo complessivo di 12 mesi o di 1 anno, con il consenso di ciascuna classe di creditori o per ordine del tribunale). Cfr. DLA Piper, 'UK Corporate Insolvency And Governance Act: Moratorium' (DLA Piper, September 2020) <https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/2020/09/uk-corporate-insolvency-and-governance-bill> consultato in data 27 aprile 2026.
[113] 
Insolvency Act 1986, ss A20–A23: s A20 (divieto di iniziare o proseguire procedimenti giudiziali salvo autorizzazione del tribunale; divieto di enforcement of security salvo autorizzazione del tribunale o del monitor); s A21 (divieto di repossession di beni concessi in locazione o in leasing); s A22 (divieto di forfeiture di contratti di locazione di immobili); s A23 (divieto di compiere ulteriori atti di enforcement della security). Il moratorium si applica ai debiti preesistenti ('pre-moratorium debts'), non a quelli sorti durante il moratorium ('moratorium debts'), che devono essere pagati prioritariamente.
[114] 
Insolvency Act 1986, s A18: i 'financial services debts' che maturano durante il moratorium devono essere pagati per evitare che il monitor sia tenuto a porre fine al moratorium ai sensi della s A38(1)(b). I 'financial services debts' includono i debiti nascenti da 'capital market arrangements' (s A18(3)), i crediti verso istituti di credito e crediti analoghi. Cfr. Browne Jacobson, 'Moratoriums' (Browne Jacobson, 2024) <https://www.brownejacobson.com/insights/moratoriums> consultato in data 27 aprile 2026; Isca Legal, 'Moratorium under Part A1 of the Insolvency Act 1986' (Isca Legal, 2023) <https://www.iscalegal.co.uk/insights/moratorium-under-part-a1-of-the-insolvency-act-1986> consultato in data 27 aprile 2026.
[115] 
Re Cimolai SpA (n 10); Re Hong Kong Airlines Ltd [2022] EWHC 2975 (Ch), [2022] 10 WLUK 562 (in cui il tribunale inglese ha sanzionato un Part 26A restructuring plan avviato in parallelo a un procedimento di ristrutturazione secondo il diritto di Hong Kong). Sul coordinamento di procedure parallele cfr. S. Paterson (n 86) 24, che cita tali casi come dimostrazione della “praticabilità” delle parallel proceedings nell'ambito delle ristrutturazioni transfrontaliere.
[116] 
S. Paterson (n 86) 22: “[T]here is also presumably room for a synthetic approach to be developed in appropriate restructuring cases, in which relevant creditors agree to be bound by the discharge notwithstanding that separate proceedings are not opened.” Tale approccio, già adottato nella prassi inglese nel contesto delle c.d. “synthetic secondary proceedings” nell'EIR (cfr. Collins & Aikman Europe SA [2006] EWHC 1343 (Ch)), presuppone l'adesione consensuale dei creditori e si fonda sull'autonomia contrattuale piuttosto che su meccanismi di riconoscimento automatico, del pari dello strumento dell’undertaking previsto all’art. 36 EIR e all’art. 54, sesto comma, CCII.
[117] 
La praticabilità del Part 26A restructuring plan come strumento di ristrutturazione transfrontaliera per società straniere è ormai consolidata nella giurisprudenza inglese. Il caso di maggiore rilevanza per il contesto italiano è Re Cimolai SpA [2023] EWHC 2193 (Ch) (Trower J), nel quale la High Court ha dato efficacia al contenuto del concordato preventivo italiani per il tramite di un restructuring plan in parallelo con il concordato preventivo principale pendente avanti al Tribunale di Trieste, ritenendo il doppio binario necessario proprio in ragione della rule in Gibbs. Sul caso v. A. A. Terraneo, op. cit. (n91). Tra i casi di utilizzo transfrontaliero del medesimo strumento si segnalano altresì: Re AGPS BondCo PLC [2023] EWHC 916 (Ch) (Leech J), relativo alla ristrutturazione di obbligazioni rette dal diritto tedesco emesse da un gruppo immobiliare tedesco mediante costituzione di una società-veicolo inglese (issuer substitution), successivamente riformato in appello per ragioni di pari passu: [2024] EWCA Civ 24 (CA); Re Project Lietzenburger Straße HoldCo Sàrl [2024] EWHC 468 (Ch), piano omologato il 7 marzo 2024 in relazione a un progetto immobiliare berlinese, il cui riconoscimento è stato tuttavia rifiutato in via provvisoria dal Landgericht Frankfurt con provvedimento del 22 agosto 2025 per difetto del requisito di collettività; Re Sino-Ocean Group Holding Ltd [2025] EWHC 205 (Ch), primo utilizzo del Part 26A da parte di uno sviluppatore immobiliare cinese, con schema parallelo omologato dall'High Court di Hong Kong il 19 febbraio 2025; Re Argo Blockchain PLC [2025] EWHC 3395 (Ch) (Hildyard J), piano omologato il 10 dicembre 2025. Per una rassegna sistematica si veda S. Paterson, (n. 86).

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Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

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I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

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Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

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