Loading…

Saggio

Il “pre-pack” nel diritto spagnolo e nella proposta di Seconda Direttiva europea sull’insolvenza*

Stefania Pacchi, Ordinario di diritto commerciale Università di Siena - Cattedra d’eccellenza Universidad Carlos III, Madrid

16 Marzo 2026

*Saggio sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
**Il presente contributo riprende, in forma ampliata e arricchita da apparato critico e note, la relazione svolta il 29 novembre 2025 al XXXII Convegno Nazionale di Studi dell’Associazione Albese per gli Studi di Diritto Commerciale, dedicato a “La grande e media impresa tra acquisizioni, ristrutturazioni e disciplina della governance”. Il testo è destinato alla pubblicazione nel volume degli atti che sarà edito per i tipi dell’editore Cacucci.
Il contributo esamina in chiave sistematica la disciplina spagnola del pre-pack alla luce della Proposta di Seconda Direttiva europea sull’insolvenza, mettendo in evidenza le profonde trasformazioni che essa impone tanto sul piano normativo quanto su quello istituzionale e culturale. Dopo aver ricostruito l’evoluzione del pre-pack in Spagna — nato come prassi giudiziaria e solo successivamente integrato nella Ley 16/2022 — l’analisi mette in rilievo le persistenti criticità del modello vigente, tra cui la rigidità nella disciplina delle parti correlate, l’insufficienza delle garanzie concorrenziali, l’indeterminatezza del ruolo dell’esperto, l’assenza di misure protettive e la mancanza di un sistema di safe harbours. Il raffronto con la proposta europea mostra come il nuovo quadro armonizzato delinei un meccanismo di ristrutturazione liquidatoria fondato su trasparenza, contendibilità e responsabilità professionale, in particolare attraverso l’introduzione del monitor e del best interest of creditors test. L’Autore sostiene che la Spagna si trovi oggi in un momento cruciale: l’attuazione della direttiva non rappresenta un mero adeguamento tecnico, ma l’occasione per compiere un salto di qualità verso un modello più maturo ed efficiente, capace di conciliare continuità aziendale, tutela dei creditori e certezza del diritto. L’esperienza spagnola, già ricca di innovazioni giurisprudenziali, può così evolvere da laboratorio nazionale a riferimento europeo nella costruzione di un sistema concorsuale realmente moderno e competitivo. 
 
This article offers a systematic analysis of Spain’s pre-pack framework in light of the forthcoming Second EU Insolvency Directive, highlighting the far-reaching transformations it demands on legal, institutional, and cultural levels. After reconstructing the development of the Spanish pre-pack — originally shaped by judicial practice and only later incorporated into the Ley 16/2022 — the study identifies the main weaknesses that still affect the current regime: the rigid treatment of related-party purchasers, insufficient competitive safeguards, the lack of a clearly defined expert figure, the absence of protective measures during the preparatory phase, and the unavailability of dedicated safe harbours. The comparison with the European proposal reveals a harmonised model of “liquidation-oriented restructuring”, grounded in transparency, market competition and professional accountability, primarily through the introduction of the monitor and the best-interest-of-creditors test. The article argues that Spain now stands at a pivotal moment: implementing the directive is not a mere technical adjustment but an opportunity to achieve a more mature and efficient system capable of balancing business continuity, creditor protection and legal certainty. Building on an advanced judicial practice, the Spanish experience can thus evolve from a national laboratory into a European benchmark for a genuinely modern and competitive insolvency framework. 
Riproduzione riservata

Sommario:

1 . Premessa: dalla liquidazione disgregativa alla conservazione del valore come paradigma del diritto concorsuale moderno

2 . La nascita e l’affermazione del pre-pack nel diritto europeo: origini, modelli comparati e ruolo della Spagna

3 . Il presupposto oggettivo nella disciplina del TRLC: natura, funzione e limiti applicativi

4 . I soggetti dell’istituto: debitore, creditori, giudice ed esperto

4.1 . Il debitore: ruolo, funzioni e responsabilità nel procedimento di pre-pack

4.2 . I creditori

4.3 . Il giudice

4.4 . L’esperto per la raccolta delle offerte di acquisizione

5 . Il procedimento

6 . Vendita urgente dell’unità produttiva nella procedura concorsuale e pre-pack: linee di distinzione e criticità sistematiche

7 . Effetti della trasmissione dell’unità produttiva

8 . La Proposta di Seconda Direttiva Insolvency e l’introduzione del modello europeo di pre-pack

8.1 . Struttura procedimentale, presupposti e fondamento del modello europeo

8.2 . Il ruolo del debitore, dell’autorità giudiziaria e del commissario; ambito di applicazione

9 . Sintesi sistematica e ombre della Proposta di Seconda Direttiva sul pre-pack

10 . Raffronto tra la disciplina spagnola e la Proposta di Seconda Direttiva: limiti attuali e linee evolutive

A . I limiti dell’attuale assetto spagnolo

1 . La disciplina delle parti correlate: una presunzione assoluta in contrasto con il modello europeo

2 . Assenza di una disciplina normativa compiuta del processo competitivo

3 . La figura dell’esperto: un ruolo cruciale ma normativamente indefinito

4 . La mancanza di misure protettive nella fase preparatoria

5 . Assenza di safe harbours

B . Le linee evolutive necessarie: l’impatto della Proposta di Direttiva sul modello spagnolo

1 . La trasformazione dell’esperto nel monitor europeo

2 . La revisione della disciplina delle parti correlate

11 . Conclusioni

1 . Premessa: dalla liquidazione disgregativa alla conservazione del valore come paradigma del diritto concorsuale moderno
Per lungo tempo il diritto concorsuale europeo — e in particolare quello dei Paesi di tradizione continentale — ha inteso il fallimento e la liquidazione giudiziale come procedure essenzialmente disgregative, finalizzate allo smembramento dell’impresa e alla monetizzazione dei singoli cespiti. 
L’idea ottocentesca del fallimento come evento patologico da reprimere si traduceva infatti in una liquidazione frammentata dell’attivo, destinata quasi inevitabilmente alla dispersione dell’avviamento, alla perdita delle relazioni commerciali, all’interruzione dei flussi organizzativi e, in definitiva, alla distruzione di quel valore unitario che caratterizza l’impresa come organismo economico complesso. 
Tale modello, oltre a risultare economicamente inefficiente, si è dimostrato progressivamente incoerente con la natura dell’impresa moderna. L’esperienza ha però dimostrato come la liquidazione disgregativa sia economicamente inefficiente e, spesso, profondamente contraria agli stessi interessi dei creditori. La somma dei beni isolati non equivale al valore dell’impresa funzionante, e il venir meno della continuità — anche solo temporanea — comporta una perdita di valore che nessun processo di realizzo può recuperare. 
A partire da questa consapevolezza, negli ultimi decenni si è affermato un processo di revisione profonda del ruolo della liquidazione all’interno del diritto concorsuale: la crisi d’impresa non è più interpretata unicamente come momento estintivo, ma come fase potenzialmente idonea alla conservazione e alla riallocazione efficiente delle risorse. 
La liquidazione stessa, da approccio puramente dissolutivo, ha iniziato a incorporare strumenti orientati alla conservazione del valore, in particolare attraverso la vendita unitaria dell’azienda o di rami produttivi. 
Questo mutamento culturale non è stato improvviso, ma si è radicato gradualmente nella prassi dei tribunali, nella legislazione e nella dottrina. Le prime aperture sono emerse nell’ambito delle vendite competitive dell’azienda fallita, poi progressivamente rafforzate da interventi legislativi che hanno attribuito al curatore poteri di gestione e di continuità provvisoria volti a evitare l’immediata dispersione dei fattori produttivi. La vendita in blocco, da eccezione tollerata, è diventata una modalità fisiologica e, in molti ordinamenti, preferenziale. 
Parallelamente, il diritto europeo ha iniziato a valorizzare la continuità come fattore decisivo per massimizzare il soddisfacimento dei creditori e per preservare la capacità produttiva dell’impresa. 
La prima traduzione normativa di questo mutamento culturale è rinvenibile nella Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019 (Direttiva sulla ristrutturazione preventiva, sull’esdebitazione e sull’efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione), che per la prima volta nel diritto europeo ha riconosciuto esplicitamente il principio della conservazione del valore come obiettivo cardine degli strumenti di gestione anticipata della crisi. La Direttiva ha introdotto una logica secondo cui la tempestiva protezione dell'impresa e delle sue capacità produttive costituisce un elemento essenziale per massimizzare il soddisfacimento dei creditori e ridurre gli effetti sistemici dell’insolvenza. 
Tuttavia, è con la Proposta di Seconda Direttiva europea sull’insolvenza del 7 dicembre 2022 (COM(2022) 702 final)[1], che affronta anche il tema delle vendite dell’azienda in contesti liquidatori e che attualmente – dopo il raggiungimento dell’accordo tra Trilogo – è in attesa di pubblicazione definitiva. 
Con questa seconda Direttiva Insolvency il principio della conservazione del valore compirà un salto qualitativo decisivo, riconoscendo che anche nella fase estrema della liquidazione giudiziale è possibile — e spesso necessario — evitare la dispersione del valore mediante la vendita unitaria dell’azienda o di rami produttivi[2]. Questo riconoscimento eleva la continuità, anche indiretta, a criterio generale di efficienza delle procedure concorsuali, segnando la definitiva uscita dal paradigma della liquidazione disgregativa. 
La moderna disciplina delle crisi — osservata trasversalmente nei suoi diversi strumenti: dalla ristrutturazione preventiva alla composizione negoziata, dalla liquidazione controllata al pre-pack — è dunque attraversata da un medesimo filo rosso: la necessità di preservare il valore dell’impresa, proteggendo la sua capacità produttiva e trasferendola rapidamente a un soggetto in grado di valorizzarla, nell’interesse dei creditori e dell’economia nel suo complesso. La vendita unitaria, soprattutto quando preparata in modo anticipato e competitivo, rappresenta la risposta più avanzata a questa esigenza. 
È in questa cornice che si colloca l’istituto del pre-pack che rappresenta la più compiuta traduzione operativa del principio di conservazione del valore: uno strumento capace di anticipare la ricerca dell’acquirente, preservare l’avviamento e ridurre i danni tipici dell’inerzia procedurale, con benefici tangibili per i creditori e per il mercato. 
La Spagna, come vedremo, ha svolto un ruolo fondamentale in questo processo, contribuendo alla maturazione di un modello di pre-pack che, oggi, la proposta di Seconda Direttiva mira a generalizzare e armonizzare a livello europeo. La riflessione sulla conservazione del valore non è dunque un semplice sfondo teorico, ma la chiave interpretativa che permette di comprendere la funzione e la portata sistemica del pre-pack nel diritto concorsuale contemporaneo.
2 . La nascita e l’affermazione del pre-pack nel diritto europeo: origini, modelli comparati e ruolo della Spagna
Nel più generale ripensamento delle procedure concorsuali orientato alla conservazione del valore dell’impresa, il pre-pack ha acquisito una crescente centralità all’interno degli ordinamenti europei. Esso consiste nella vendita di un’unità produttiva da parte di un soggetto in difficoltà finanziarie nella fase precedente all’instaurazione della procedura concorsuale, sotto la supervisione di un esperto indipendente nominato dal giudice. L’anticipazione del processo di ricerca dell’acquirente e la preparazione della vendita prima dell’apertura della procedura costituiscono l’essenza stessa del meccanismo. 
Nel contesto economico attuale, questo istituto si è dimostrato un’opzione rapida ed efficiente per ristrutturare precocemente imprese in crisi, massimizzare il valore degli attivi e ridurre la perdita di posti di lavoro, evitando la distruzione del tessuto imprenditoriale. I tempi procedurali del concorso, infatti, non risultano sempre compatibili con la necessità di preservare la continuità aziendale: l’avviamento, le relazioni commerciali e gli stessi beni aziendali possono deteriorarsi rapidamente e irreparabilmente già a partire dalla dichiarazione di apertura della procedura. Il pre-pack risponde proprio a questa esigenza, promuovendo la cessione anticipata delle unità produttive così da evitare il deterioramento del valore e lo stigma tipicamente associato al fallimento. Al contempo, esso mira a garantire sicurezza giuridica ai creditori e agli altri stakeholders, mediante regole che accelerano e rendono trasparente il processo di vendita, fondate principalmente sulla designazione di un esperto indipendente sotto la supervisione del giudice[3]. 
Per comprendere pienamente la portata di tale istituto, occorre ricordare che la sua origine storica è radicata nel diritto anglosassone. 
La Enterprise Act del 2002 introdusse la figura dell’insolvency practitioner, incaricato di supervisionare la vendita dell’unità produttiva e, soprattutto, di prevenire il cosiddetto fire sale, ossia la liquidazione precipitosa e distruttiva del valore che spesso caratterizzava le procedure di insolvenza. 
Il diritto inglese ha successivamente precisato tale modello attraverso la figura del pre-pack administrator, mentre altri ordinamenti — come Paesi Bassi[4] e Francia — hanno elaborato soluzioni analoghe attraverso la giurisprudenza, rispettivamente con il silent trustee e il mandataire ad hoc. La diffusione comparata del pre-pack testimonia la comune esigenza di anticipare la gestione dell’impresa in crisi e di preservarne la capacità produttiva. 
In questa traiettoria evolutiva si inserisce la Proposta di Seconda Direttiva europea sull’insolvenza del 7 dicembre 2022 (COM (2022) 702 final, cd. Insolvency 2), che rappresenta il primo tentativo di armonizzare a livello europeo una pratica fino ad oggi rimasta prevalentemente giurisprudenziale o settoriale[5]. Gli articoli 19 – 35 del Titolo IV stabiliscono una disciplina organica della vendita anticipata dell’impresa, basata sui principi di trasparenza, concorrenza e tutela dei creditori, conferendo al pre-pack una dignità sistematica che supera la sua tradizionale dimensione di costruzione casistica. 
Tra gli Stati membri, la Spagna si colloca in una posizione particolarmente significativa, avendo svolto un vero e proprio ruolo di laboratorio nella sperimentazione giudiziale del pre-pack. Il primo caso noto risale al 2012, con l’ordinanza del Tribunale Commerciale n. 3 di Barcellona[6], in cui il magistrato Fernández Seijo nominò un esperto indipendente per la vendita dell’unità produttiva dell’impresa CUBIGEL, basandosi sull’allora vigente art. 5 della Ley Concursal. La svolta si ebbe tuttavia nel 2020, quando numerosi tribunali — in particolare il Tribunale Commerciale n. 7 di Barcellona[7] — iniziarono ad applicare sistematicamente il pre-pack in casi concreti, tra cui quello di una nota accademia dedicata all’insegnamento della lingua inglese. 
Il successo di tali operazioni spinse i Giudici Mercantili di Barcellona a elaborare, il 20 gennaio 2021, le prime “Linee Guida per la procedura di trattazione del pre-pack concorsuale” [8], poi emulate, con adattamenti, da tribunali come quello di Malaga[9], dalla Giunta dei Giudici delle Isole Baleari e dai Tribunali Commerciali di Madrid con la loro “Guida alle Buone Pratiche per la vendita di unità produttive”. La proliferazione dei protocolli rese tuttavia evidente come l’assenza di una regolamentazione chiara e uniforme del pre-pack concorsuale generasse una notevole incertezza applicativa. 
Prima della trasposizione della Direttiva (UE) 2019/1023, infatti, l’ordinamento spagnolo non conteneva alcuna disciplina positiva che definisse requisiti, tempi, competenze dell’esperto, garanzie procedurali o forme di pubblicità dell’operazione. Il funzionamento dell’istituto dipendeva quasi interamente dall’esperienza dei singoli tribunali mercantili, con l’inevitabile conseguenza di una disomogeneità di criteri e di una variabilità delle prassi operative. 
Fu in questo contesto che l’implementazione della Direttiva (UE) 2019/1023 attraverso la Ley 16/2022 rappresentò un avanzamento significativo. Per la prima volta il legislatore spagnolo introdusse una disciplina espressa dei casi di vendita anticipata dell’unità produttiva all’interno del processo concorsuale, definendo criteri, procedure e modalità operative per la gestione di tali operazioni. Tuttavia, si trattò di una disciplina incompleta e carente[10]: le norme si limitarono a tracciare poche e superficiali regole generali, senza affrontare in modo sistematico questioni centrali quali i requisiti dell’esperto, la competitività del processo di vendita, gli obblighi di pubblicità, le forme di trasparenza e il rapporto con gli strumenti preconcorsuali. Non sorprende dunque che la dottrina abbia manifestato numerose critiche, rilevando come l’intervento legislativo, pur apprezzabile, non fosse sufficiente a costruire un modello compiuto di pre-pack
A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità di natura sistematica: la collocazione della disciplina nel Libro Primo, dedicato al concorso dei creditori. Tale scelta risulta discutibile, poiché il pre-pack — per come operato nella prassi e per come disegnato dalla normativa europea — è concepito proprio per evitare l’apertura del concorso, consentendo la cessione anticipata dell’unità produttiva prima della dichiarazione di insolvenza. Sarebbe stato più coerente collocare tale disciplina nel Libro Secondo, dedicato al diritto preconcorsuale e ai piani di ristrutturazione, riservando invece il Libro Primo alle ipotesi specifiche previste dall’art. 224 bis, relative alla domanda di concorso accompagnata da un’offerta di acquisto. Questa incoerenza sistematica ha ulteriormente alimentato dubbi interpretativi e incertezze applicative, confermando il carattere ancora immaturo della disciplina positiva introdotta nel 2022. 
È importante osservare che il pre-pack non nasce, quindi, in Spagna da una previsione legislativa, ma da una progressiva elaborazione giurisprudenziale che aveva comunque raggiunto un certo grado di maturità prima dell’intervento legislativo[11]. Le decisioni dei tribunali di Barcellona, i Protocolli da essi elaborati e infine l’intervento della Ley 16/2022 hanno dato vita a un sistema ibrido, nel quale la norma riconosce e codifica un patrimonio operativo già consolidato. Il TRLC (Texto Refundido de la Ley Concursal) delinea oggi un regime legale per la presentazione della domanda di concorso corredata da offerte di acquisto dell’unità produttiva[12], fornendo supporto normativo a operazioni che mirano alla preservazione del valore dell’impresa[13], anticipando in alcune parti le soluzioni ora proposte dal legislatore europeo. 
Ne deriva una dinamica bidirezionale di grande interesse: da un lato, la seconda direttiva offre al sistema spagnolo l’occasione di consolidare e raffinare la disciplina del pre-pack; dall’altro, l’esperienza spagnola contribuisce a definire — sul piano operativo e pragmatico — la stessa sostanza dell’armonizzazione europea. Il pre-pack spagnolo non è dunque un semplice destinatario della riforma, ma uno dei modelli che hanno ispirato il legislatore dell’Unione e che oggi guidano la concretizzazione del nuovo paradigma europeo[14].
3 . Il presupposto oggettivo nella disciplina del TRLC: natura, funzione e limiti applicativi
La disciplina spagnola del pre-pack oggi contenuta negli articoli 224 ter e seguenti del TRLC, richiede che il debitore si trovi in una situazione che giustifichi l’attivazione di una procedura anticipata di vendita dell’unità produttiva. Tale requisito oggettivo non coincide con l’insolvenza conclamata propria del concorso, ma si colloca in una zona di confine nella quale il deterioramento economico è già evidente, pur non essendo ancora intervenuta la dichiarazione formale di insolvenza[15]. 
Il legislatore, infatti, ammette il ricorso al pre-pack quando il debitore versi in insolvenza probabile, imminente o attuale, secondo un gradiente di intensità che trova riscontro nel più generale articolo 2.2 della Legge Concorsuale, dove l’insolvenza è definita come l’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni esigibili. 
Tale nozione, come chiarito dallo stesso Tribunal Supremo (STS 122/2014, 1° aprile), non coincide con la mera esistenza di perdite, squilibri patrimoniali o cause di scioglimento: questi elementi, pur potendo essere sintomatici di difficoltà economiche, non comportano necessariamente una situazione di insolvenza giuridicamente rilevante. La scelta di riferirsi anche all’“insolvenza probabile” e a quella “imminente” rivela il carattere anticipatorio del pre-pack concepito come uno strumento destinato a intervenire non quando l’impresa è già precipitata in uno stato irreversibile, ma quando la tempestività dell’intervento può ancora preservarne il valore. 
A questo primo presupposto se ne affianca un secondo, di natura procedurale: la richiesta deve avvenire in fase preconcorsuale. Si tratta di un profilo essenziale, che distingue il pre-pack dalla domanda di concorso accompagnata da un’offerta vincolante di acquisizione dell’unità produttiva, disciplinata dall’art. 224 bis del TRLC. Quest’ultima, infatti, presuppone già la presentazione della domanda di concorso e appartiene dunque alla fase concorsuale vera e propria; di conseguenza, pur condividendo alcune funzionalità, non rientra nella categoria del pre-pack La distinzione, lineare sul piano teorico, ha generato notevoli incertezze applicative, tanto che lo stesso legislatore, nella formulazione delle norme, tende talvolta a confondere i due meccanismi, contribuendo alla disomogeneità delle prassi giudiziarie. 
Un ulteriore presupposto riguarda la sostenibilità dell’unità produttiva oggetto della vendita. Tale requisito non è enunciato espressamente in termini analitici dal TRLC, ma emerge con forza sia dalla prassi giudiziaria sia dalla ratio dell’istituto. La cessione dell’unità produttiva, infatti, è funzionale alla continuità economica e alla massimizzazione del valore: ciò implica che l’unità ceduta debba essere effettivamente in grado di proseguire l’attività senza modifiche strutturali incompatibili con la sua capacità di generare reddito. Devono esistere condizioni minime di redditività, un mercato sufficientemente stabile e una struttura operativa in grado di sostenersi nel breve e medio periodo. In caso contrario, la vendita anticipata non solo non garantirebbe la conservazione del valore, ma potrebbe tradursi in un trasferimento inefficiente e pregiudizievole per i creditori. 
Infine, la disciplina sottende un ulteriore requisito funzionale: il trascorrere del tempo deve comportare un grave pregiudizio per il valore dell’unità produttiva. Si tratta di un elemento implicito ma decisivo, che giustifica l’intervento anticipato rispetto alla procedura concorsuale. Il pre-pack nasce infatti per evitare la perdita progressiva di valore correlata all’incertezza, alla paralisi gestionale e allo stigma concorsuale. Quando il deterioramento dell’impresa appare accelerato e irreversibile in assenza di un intervento immediato, la vendita anticipata rappresenta l’unica soluzione capace di salvaguardare la continuità e massimizzare il soddisfacimento dei creditori. 
La presenza congiunta di tali presupposti consente al debitore di attivare il procedimento previsto dall’art. 224 ter TRLC, richiedendo la nomina di un esperto indipendente incaricato di assistere nella preparazione della vendita, verificare la trasparenza del processo e promuovere la ricerca di potenziali acquirenti[16]. Il giudice commerciale, chiamato a designare l’esperto, assume così un ruolo di garanzia, assicurando che la fase preparatoria si svolga nel rispetto dei principi di informazione, pubblicità e correttezza concorrenziale. Tale impianto, pur perfettibile, costituisce il nucleo dell’attuale disciplina spagnola del pre-pack.
4 . I soggetti dell’istituto: debitore, creditori, giudice ed esperto
L’architettura del pre-pack spagnolo si fonda sull’interazione di quattro soggetti fondamentali: il debitore, i creditori, il giudice e l’esperto indipendente. Ognuno di essi svolge una funzione specifica, contribuendo alla realizzazione di un processo che, pur collocandosi in fase preconcorsuale, già anticipa la dialettica propria del concorso. 
4.1 . Il debitore: ruolo, funzioni e responsabilità nel procedimento di pre-pack
Nel pre-pack il debitore assume un ruolo centrale, ben distinto da quello che ricopre nelle procedure concorsuali tradizionali. L’iniziativa procedimentale è infatti rimessa alla sua volontà: è il debitore che richiede la nomina dell’esperto indipendente e che attiva la fase preparatoria della vendita, assumendo così una posizione dinamica nella gestione della crisi. 
l controllo che conserva sulla propria attività e sulla predisposizione della cessione rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’istituto. Prima dell’apertura del concorso, il debitore può infatti avviare la ricerca dell’acquirente, negoziare le condizioni preliminari dell’operazione e fornire all’esperto tutte le informazioni necessarie per la valutazione e la pubblicizzazione dell’unità produttiva. Tale protagonismo operativo non equivale tuttavia a una libertà incontrollata: il debitore è vincolato a un comportamento improntato a trasparenza, lealtà e collaborazione, poiché la fase preparatoria è finalizzata alla tutela dei creditori e alla preservazione del valore. 
La diligenza del debitore si manifesta nella completezza e veridicità delle informazioni messe a disposizione dell’esperto e del giudice, nella tempestività delle comunicazioni e nella collaborazione durante la verifica delle condizioni di sostenibilità dell’unità produttiva e della correttezza del processo competitivo. Il debitore resta dunque il primo garante del successo del pre-pack, in quanto solo una condotta trasparente e responsabile consente di preservare l’efficienza dell’operazione e di evitare che la procedura degeneri in forme di abuso, opacità o pregiudizio per i creditori. 
Da questo punto di vista, il pre-pack attribuisce al debitore una responsabilità più incisiva rispetto alla liquidazione concorsuale tradizionale: egli non è più un soggetto passivo sottoposto alla gestione della procedura, ma un attore attivo nella costruzione della soluzione di continuità. Tale configurazione si avvicina al paradigma europeo delineato dalla proposta di seconda direttiva, che esige un comportamento collaborativo del debitore e ne valorizza la partecipazione nella fase preparatoria della vendita, pur sempre sotto la vigilanza dell’esperto e il controllo finale del giudice. 
4.2 . I creditori
Nel pre-pack i creditori rivestono un ruolo essenziale, poiché sono i principali destinatari degli effetti economici dell’operazione e hanno un interesse diretto alla massimizzazione del valore dell’unità produttiva. La loro posizione, pur non essendo caratterizzata da poteri gestori, è tutelata mediante il diritto a ricevere informazioni chiare e complete sul procedimento, sulle modalità di svolgimento del processo competitivo e, in particolare, sulle offerte presentate. 
La normativa attribuisce all’esperto indipendente l’obbligo di assicurare ai creditori una partecipazione informata: i principali stakeholders devono essere sentiti e devono poter esprimere osservazioni rilevanti sulla sostenibilità dell’unità produttiva, sulla congruità delle offerte e sulla correttezza della procedura preparatoria. In tal modo si realizza un equilibrio tra l’esigenza di celerità, tipica del pre-pack, e il diritto dei creditori a una tutela effettiva del proprio interesse economico. 
La funzione del pre-pack, del resto, risponde anche alle aspettative dei creditori, poiché consente di evitare la perdita di valore derivante dalla liquidazione disgregativa e offre maggiori prospettive di recupero rispetto a una liquidazione ordinaria condotta in tempi lunghi e con esiti incerti. 
4.3 . Il giudice
Il giudice concorsuale rappresenta il garante ultimo della legalità, dell’imparzialità e della trasparenza del pre-pack[17]. A lui spetta, innanzitutto, la nomina dell’esperto indipendente ai sensi dell’art. 224 ter TRLC, nonché la determinazione della durata dell’incarico e della remunerazione, commisurata al valore dell’unità produttiva (art. 224 quater TRLC) [18]. 
Il giudice deve verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’attivazione del pre-pack, tra cui la situazione di insolvenza (probabile, imminente o attuale) e la sostenibilità dell’unità produttiva. La sua attività non si limita alla fase iniziale: egli esercita una vigilanza costante sul corretto svolgimento della procedura, controllando che le operazioni dirette alla raccolta e alla selezione delle offerte si svolgano in conformità ai principi di trasparenza, equità e libera concorrenza. 
Nella fase successiva egli approva il piano di cessione, che deve indicare il prezzo offerto e l’identità dell’acquirente, e verifica il rispetto degli obblighi posti a carico delle parti, inclusi quelli relativi al pagamento dei creditori. Qualora insorgano controversie, contestazioni sulla redditività dell’unità produttiva o opposizioni dei creditori, spetta al giudice risolverle nell’ambito del controllo generale sulla correttezza del processo. 
La funzione giudiziale nel pre-pack coniuga quindi esigenze di efficienza con quelle di garanzia: la rapidità dell’operazione non può tradursi in sacrificio della parità degli offerenti o nella compromissione dei diritti dei creditori.
4.4 . L’esperto per la raccolta delle offerte di acquisizione
La figura dell’“esperto per la raccolta delle offerte di acquisizione”, introdotta dalla Ley n. 16/2022 e disciplinata negli artt. 224 ter – 224 septies TRLC, rappresenta l’elemento tecnico centrale dell’intera procedura di pre-pack. Può essere una persona fisica o giuridica e deve possedere i requisiti necessari per essere nominato esperto in materia di ristrutturazioni o administrador concursal[19]. 
La funzione primaria dell’esperto consiste nella raccolta e valutazione delle offerte di acquisizione dell’unità produttiva, che deve essere in grado di mantenere la continuità aziendale almeno per i due anni successivi alla cessione (art. 224 septies TRLC). Tale attività presuppone un ruolo ampio e articolato: l’esperto rappresenta l’unità produttiva nella fase preparatoria, garantendo che gli interessi dell’impresa, dei lavoratori e dei creditori siano tenuti in adeguata considerazione. 
Egli deve pubblicizzare l’operazione, sollecitare potenziali acquirenti, analizzare le offerte ricevute e valutarne la congruità economica e la sostenibilità industriale. In questa funzione, l’esperto svolge attività di consulenza imparziale sia per il tribunale sia per le parti interessate, contribuendo a ricostruire un quadro informativo completo che consenta una decisione consapevole. 
Il risultato di tale attività si condensa nella relazione finale, che deve illustrare l’intero processo di raccolta delle offerte, indicare i criteri di valutazione adottati e motivare la proposta di individuazione dell’acquirente. Tale rapporto, trasmesso al giudice e ai creditori, costituisce la base tecnica della decisione giudiziale e lo strumento essenziale per verificare la correttezza, la trasparenza e la concorrenzialità della procedura.
5 . Il procedimento
Il TRLC non offre una disciplina organica del pre-pack lasciando il procedimento privo di una chiara scansione tra fase preparatoria e fase concorsuale e creando sovrapposizioni con la diversa vendita in blocco dell’art. 224 bis. Questa incertezza normativa indebolisce la funzione propria del pre-pack che dovrebbe operare prima del concorso per anticipare la ricerca dell’acquirente e preservare il valore dell’impresa. 
L’unica norma dedicata all’avvio della procedura è l’art. 224 ter TRLC, che prevede la richiesta del debitore al giudice per la nomina dell’esperto indipendente. Tuttavia, la disposizione non definisce contenuti, criteri informativi, obblighi di pubblicità o standard di valutazione delle offerte, lasciando ampi vuoti procedurali. 
A colmare tali lacune è intervenuta la prassi giudiziaria, inizialmente tramite i protocolli dei Tribunali di Barcellona e, successivamente, attraverso quelli adottati a Madrid e in altri distretti. In particolare, i Tribunali Commerciali di Madrid hanno elaborato una Guida alle buone pratiche, che richiede al debitore una motivazione dettagliata circa la situazione economica, le ragioni della vendita anticipata, la sostenibilità dell’unità produttiva e le ragioni che rendono preferibile il pre-pack rispetto all’immediata apertura del concorso[20]. Pur prive di forza normativa, tali linee guida costituiscono oggi lo standard operativo[21]. 
Nella fase preparatoria, l’esperto pubblicizza la possibilità di vendita, raccoglie e confronta le offerte, garantisce trasparenza, parità di trattamento e corretto svolgimento del processo competitivo. Anche questa parte della procedura non è regolata dal legislatore e dipende integralmente dai protocolli giudiziari. 
Se è individuata un’offerta idonea, il debitore presenta la domanda di apertura del concorso allegando l’offerta selezionata, che è l’unica sottoponibile al giudice secondo il modello TRLC. Il giudice verifica la regolarità della fase preparatoria e, solo in caso di pieno rispetto dei principi di trasparenza e tutela dei creditori, autorizza la cessione; diversamente, la vendita non viene ammessa e la procedura segue il suo corso ordinario. 
In conclusione, il pre-pack spagnolo si configura come un sistema a normatività minima, in cui l’effettiva strutturazione del procedimento deriva dalla prassi e non dalla legge. Ciò rende lo strumento operabile ma eterogeneo, e conferma la necessità di una disciplina più coerente e uniforme, tanto più alla vigilia dell’armonizzazione europea.
6 . Vendita urgente dell’unità produttiva nella procedura concorsuale e pre-pack: linee di distinzione e criticità sistematiche
La Ley 16/2022 ha introdotto due modelli distinti di cessione dell’unità produttiva:
(1) la vendita in concurso con offerta irrevocabile (art. 224 bis TRLC) e
(2) il pre-pack preconcorsuale, disciplinato dagli artt. 224 ter septies
In teoria la distinzione è chiara, ma nella pratica l’assetto normativo rimane frammentario e genera incertezze applicative. 
L’art. 224 bis si colloca integralmente dentro la procedura concorsuale: l’offerta irrevocabile è negoziata dal debitore e presentata insieme alla domanda di apertura del concorso. Il pre-pack, invece, opera prima del concorso, con la nomina giudiziale di un esperto incaricato di raccogliere e valutare le offerte nella fase antecedente all’insolvenza, così da preservare il valore e prevenire il deterioramento dell’impresa. 
La distinzione funzionale emerge anche dal ruolo dei soggetti coinvolti: nel modello concorsuale la ricerca dell’acquirente resta nelle mani del debitore, mentre nel pre-pack è affidata a un esperto indipendente, garanzia di trasparenza, correttezza concorrenziale e informazione equilibrata tra gli offerenti. Questa differenza è significativa nella prospettiva della futura armonizzazione europea, che pone il supervisore al centro della fase preparatoria. 
Divergono inoltre i presupposti oggettivi: il pre-pack può essere attivato nelle situazioni di insolvenza probabile, imminente o attuale, collocandosi nell’area fisiologica degli strumenti preconcorsuali; l’art. 224 bis, invece, presuppone solo l’insolvenza attuale o imminente, escludendo la fase della “probabilità”, proprio quella più idonea per una preparazione anticipata della cessione. 
Anche gli obblighi di continuità aziendale risultano disomogenei: tre anni per l’acquirente nel modello dell’art. 224 bis, due anni nel pre-pack (art. 224 septies) [22]. Tale asimmetria, non giustificata dal legislatore, introduce ulteriore incertezza in un contesto in cui la continuità costituisce la ratio stessa della disciplina. 
Infine, se la procedura di pre-pack non sfocia in una vendita e sopraggiunge insolvenza attuale, l’art. 224 quinquies impone l’obbligo di richiedere l’apertura del concorso entro due mesi, confermando che il pre-pack non sospende gli obblighi concorsuali e non può tradursi in una dilazione impropria. 
Nel complesso, mentre il modello dell’art. 224 bis è una vendita in concorso, il pre-pack è concepito come strumento preconcorsuale di conservazione del valore. Tuttavia, la disciplina attuale non articola in modo coerente struttura, presupposti e sequenza procedimentale dei due istituti: lacune e incoerenze hanno costretto dottrina e giurisprudenza a intervenire con protocolli e linee guida per fornire quella sistematicità che la normativa non esprime. Da ciò deriva l’esigenza di una riforma chiarificatrice, tanto più urgente alla luce dell’imminente armonizzazione europea.
7 . Effetti della trasmissione dell’unità produttiva
Gli effetti della cessione dell’unità produttiva nel TRLC, disciplinati dagli artt. 221 – 225, costituiscono un punto centrale tanto nella vendita urgente quanto nelle operazioni preparate mediante pre-pack In entrambi i casi la disciplina mira a garantire un trasferimento giuridicamente certo, idoneo a preservare la continuità aziendale e a tutelare creditori e lavoratori. 
Elemento principale è la successione d’azienda, che si verifica quando l’acquirente prosegue l’attività con i medesimi mezzi organizzativi. Ciò comporta, in linea di principio, il subentro nei rapporti di lavoro, la cui esistenza e portata sono determinate dal giudice concorsuale, titolare di una competenza preclusiva sui profili commerciali, lavorativi e previdenziali. L’originaria tendenza della giurisprudenza spagnola a mantenere la responsabilità dell’acquirente per i debiti salariali è stata ridimensionata dalla sentenza CGUE 28 aprile 2022[23]: richiamando l’art. 5 della Dir. 2001/23/CE, la Corte ha riconosciuto che, nell’ambito di una procedura di insolvenza liquidatoria e vigilata, è possibile limitare la responsabilità dell’acquirente per i debiti lavorativi anteriori. La pronuncia è particolarmente rilevante per il pre-pack, che la Corte qualifica come procedura d’insolvenza idonea a giustificare l’applicazione dell’esonero[24]. 
Sul piano contrattuale, l’art. 222 TRLC prevede il subentro automatico dell’acquirente nei contratti aziendali, salvo quelli amministrativi, mentre l’art. 223 consente di escludere selettivamente rapporti non funzionali alla continuità. Quanto ai debiti anteriori, l’acquirente non ne risponde (art. 224), salvo assunzione espressa, obbligo legale o crediti lavorativi e previdenziali connessi ai rapporti trasferiti, ferma restando la possibile liberazione dell’acquirente per i debiti salariali pregressi. Diversamente, quando l’acquirente è soggetto correlato al debitore, il TRLC impone una responsabilità piena per prevenire trasferimenti opportunistici. 
L’art. 225 regola, infine, la liberazione dell’attivo: il provvedimento giudiziale autorizzativo dispone la cancellazione dei gravami anteriori, eccettuati quelli assistiti da privilegio speciale, assicurando che l’unità produttiva prosegua l’attività senza essere appesantita da passività incompatibili. 
Nel complesso, la disciplina spagnola valorizza la continuità aziendale come criterio guida: la cessione trasferisce l’impresa in funzionamento libera dai debiti non sostenibili, garantendo tutela dei lavoratori, efficienza economica e stabilità del mercato. Si tratta di un impianto nato dalla prassi giudiziaria e consolidatosi normativamente, che dovrà ora confrontarsi con il futuro quadro europeo, destinato a incidere sulle regole interne per assicurare maggiore trasparenza, concorrenzialità e protezione dei creditori anche nel pre-pack spagnolo. 
8 . La Proposta di Seconda Direttiva Insolvency e l’introduzione del modello europeo di pre-pack
Il Titolo IV della Proposta del 7 dicembre 2022 introduce per la prima volta nel diritto dell’Unione una disciplina organica del pre-pack [25], inteso come insieme di attività preparatorie che precedono una procedura d’insolvenza e sono finalizzate alla vendita tempestiva dell’impresa o di suoi rami nella successiva fase liquidatoria. L’obiettivo è preservare il valore aziendale riducendo al minimo la dispersione dell’avviamento, che spesso si verifica durante l’intervallo tra l’emersione della crisi e l’apertura della procedura concorsuale[26]. Il trasferimento dell’azienda, negoziato nella fase preliminare e autorizzato subito dopo l’apertura dell’insolvenza, consente infatti di accelerare i tempi della cessione, garantendo trasparenza, contenimento dei costi, maggiore certezza per gli acquirenti e, di conseguenza, un miglior soddisfacimento dei creditori. 
La Proposta recepisce prassi già consolidate in vari ordinamenti europei ed extraeuropei, trasformandole in una procedura standardizzata e soggetta a garanzie pubbliche. La vendita unitaria del complesso aziendale in funzionamento viene posta al centro della strategia liquidatoria, nel presupposto che essa assicuri una conservazione del valore nettamente superiore rispetto alla liquidazione atomistica dei singoli beni. Al tempo stesso, il legislatore europeo affronta i principali rischi osservati nelle esperienze nazionali di pre-pack, quali la non contendibilità del processo, il pericolo di acquisizioni a prezzi non congrui e la scarsa tutela dei creditori chirografari, ponendo al centro il principio del miglior interesse dei creditori e l’esigenza di un effettivo confronto concorrenziale.
8.1 . Struttura procedimentale, presupposti e fondamento del modello europeo
Ai sensi dell’art. 19, la procedura è articolata in due fasi distinte ma integrate. La fase preparatoria, avviata su iniziativa volontaria del debitore in situazione di insolvenza attuale, imminente o probabile, è riservata ma vigilata e si concentra sulla ricerca dell’acquirente, sulla valutazione delle offerte e sulla predisposizione dell’operazione. La supervisione è affidata a un commissario (monitor), nominato dal giudice, che garantisce trasparenza, correttezza e concorrenzialità delle trattative, richiede le informazioni necessarie al debitore e predispone la documentazione essenziale per la fase successiva. La fase liquidatoria si apre con il deposito della domanda d’insolvenza: il giudice verifica la conformità dell’offerta prescelta ai requisiti europei – in primis il rispetto del miglior interesse dei creditori – autorizza la vendita e nomina l’organo procedurale responsabile della sua esecuzione e della distribuzione dell’attivo secondo la normativa nazionale. 
Il modello, pur fortemente innovativo, trova fondamento in una consolidata esperienza comparata. Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Singapore e altri ordinamenti hanno introdotto forme di pre-pack per limitare la perdita di valore nelle prime fasi della crisi. La Proposta sistematizza tali pratiche, trasformandole da strumenti informali e disomogenei in una procedura uniforme, ispirata alla logica della ristrutturazione liquidatoria, ossia della vendita anticipata del complesso aziendale come modalità efficiente di liquidazione. 
8.2 . Il ruolo del debitore, dell’autorità giudiziaria e del commissario; ambito di applicazione
Elemento qualificante del modello europeo è la volontarietà dell’accesso: il pre-pack non è un rimedio imposto, ma una scelta strategica del debitore volta a preservare il valore aziendale e a prevenire la dispersione del patrimonio. Nella fase preliminare, il debitore mantiene la gestione corrente dell’impresa, ma opera sotto la costante supervisione del giudice e del commissario, che assumono un ruolo decisivo nella qualificazione della procedura. Il giudice, competente anche per la successiva procedura liquidatoria, valuta l’ammissibilità, nomina il commissario, autorizza la vendita, definisce gli effetti sui contratti pendenti e può, se necessario, imporre un’asta pubblica nella fase liquidatoria. Il commissario, dal canto suo, garantisce trasparenza e contendibilità del processo, seleziona le offerte secondo i criteri dettati dall’art. 30 e assicura che quella prescelta rispetti il miglior interesse dei creditori; può inoltre proporre la sospensione delle esecuzioni individuali (art. 23), avvicinando la procedura ad alcuni strumenti negoziali ma distinguendosene per la presenza obbligatoria di una figura nominata dal giudice. 
L’ambito applicativo del modello è chiarito anche dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia (C-237/20), che qualifica la fase liquidatoria come procedura d’insolvenza ai fini della direttiva 2001/23/CE, consentendo dunque la possibile disapplicazione delle tutele sui trasferimenti d’azienda. Tale impostazione è recepita dall’art. 20 della Proposta e rappresenta un punto cruciale della futura armonizzazione. 
9 . Sintesi sistematica e ombre della Proposta di Seconda Direttiva sul pre-pack
La Proposta di Seconda Direttiva europea sull’insolvenza introduce un modello di pre-pack strutturato e innovativo, fondato su una procedura chiara e su un sistema articolato di garanzie volto a coniugare trasparenza, contendibilità e tutela sostanziale dei creditori. Il legislatore europeo riconosce infatti che la vendita anticipata dell’impresa costituisce uno strumento di straordinaria efficacia nella preservazione del valore, ma anche un meccanismo intrinsecamente esposto a rischi di collusione, opacità e compressione dei diritti creditorî se non adeguatamente regolato. Da qui l’esigenza di un quadro armonizzato che attribuisca un ruolo centrale all’autorità giudiziaria e a un professionista indipendente – il monitor – incaricato di dirigere la fase preparatoria. 
Elemento qualificante del modello è la centralità della tutela dei creditori. L’art. 25 introduce un vero best interest of creditors test, che impone al giudice di verificare che la vendita sia più vantaggiosa rispetto alle alternative realisticamente praticabili, così da prevenire operazioni sottocosto o non adeguatamente aperte al mercato. 
A ciò si affianca un sistema di misure protettive che consente la sospensione di azioni esecutive e cautelari durante la fase preparatoria, garantendo uno spazio di sicurezza nel quale il monitor possa operare senza interferenze e i creditori possano confidare nella stabilità del valore aziendale. 
La direttiva prevede inoltre una serie di safe harbours a tutela dell’acquirente in buona fede e degli atti del monitor, soggetti a responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave: un meccanismo che riduce l’incertezza giuridica e rende la procedura più attrattiva per investitori professionali. 
La figura del monitor rappresenta la novità più significativa: non più un facilitatore privo di ruolo definito, ma un soggetto professionalmente qualificato, indipendente e responsabile, tenuto a documentare ogni passaggio della fase preparatoria e a certificare la correttezza del processo in un monitoring report che assume rilievo probatorio. La direttiva prevede anche un regime di responsabilità tipizzata, consentendo ai creditori di agire in caso di violazione dei doveri professionali. 
Particolarmente innovativa è anche la disciplina delle parti correlate: la direttiva non le esclude dal processo competitivo, ma ne condiziona la partecipazione alla disclosure del rapporto con il debitore e alla verifica dell’assenza di vantaggi indebiti o di effetti distorsivi sulla competizione. Si tratta di un approccio più maturo e aderente alle dinamiche economiche reali, soprattutto nei contesti di imprese familiari o gruppi societari, nei quali soggetti prossimi al debitore possono rappresentare gli acquirenti più idonei alla continuità. 
Accanto a questi profili sistemici, la Proposta presenta tuttavia alcune ombre.
La scelta di un’armonizzazione selettiva comporta che la direttiva regolamenti in modo stringente taluni aspetti – come le cautele, le tempistiche competitive e i limiti al credit bidding o allo stalking horse – ma lasci ampi margini di discrezionalità agli Stati membri per elementi essenziali, tra cui la scansione tra fase preparatoria e fase liquidatoria, che richiederà adattamenti interni rapidi e affidabili. Altre criticità provengono dalla qualificazione della fase liquidatoria come “procedura d’insolvenza” ai sensi dell’art. 20, con la conseguente esclusione di alcune garanzie lavoristiche previste dalla Dir. 2001/23/CE. 
Sul piano operativo, le tempistiche molto ristrette per la conduzione delle aste pubbliche rischiano di compromettere la piena contendibilità qualora la fase preparatoria non sia stata svolta con adeguata istruttoria; ciò accentua l’importanza di definire a livello nazionale requisiti e poteri del monitor in modo coerente con la direttiva. Infine, l’impianto antiopportunistico della Proposta – obblighi di disclosure, controlli rafforzati sulle parti correlate e limiti al credit bidding– pur necessario, potrebbe generare tensioni nella prassi qualora non sia accompagnato da una formazione adeguata degli operatori e da un robusto coordinamento con i tribunali. 
Nel complesso, la direttiva costruisce un equilibrio complesso ma ambizioso tra velocità dell’operazione, massimizzazione del valore, trasparenza e tutela dei creditori, delineando un modello che avrà un impatto trasformativo sulle discipline nazionali, e in particolare su quella spagnola, che dovrà evolversi verso una maggiore standardizzazione procedurale, un rafforzamento del ruolo del monitor e una più incisiva regolazione delle parti correlate e delle dinamiche competitive. 
10 . Raffronto tra la disciplina spagnola e la Proposta di Seconda Direttiva: limiti attuali e linee evolutive
La disciplina spagnola del pre-pack costituisce un modello incompleto e in più punti strutturalmente superato dalla Proposta di Seconda Direttiva europea. Se confrontata con il modello unionale, emergono con chiarezza cinque criticità: rigidità verso le parti correlate, insufficienza delle garanzie procedurali, indeterminatezza della figura dell’esperto, assenza di misure protettive e mancanza di safe harbours. Questi limiti incidono profondamente sull’effettività del pre-pack spagnolo e ne rivelano la necessità di una revisione organica. 
1 . La disciplina delle parti correlate: una presunzione assoluta in contrasto con il modello europeo
L’art. 224.2 TRLC presume automaticamente la frode quando l’acquirente è parte correlata al debitore. Questa impostazione, pensata per evitare trasferimenti opportunistici, ha l’effetto di escludere a priori soggetti che spesso sono i più idonei a garantire la continuità aziendale: imprese familiari, società del gruppo, acquirenti già coinvolti nell’attività. 
La disciplina spagnola non consente alcuna valutazione sostanziale della competitività del processo né dell’effettiva incidenza della relazione sul prezzo. La correlazione diventa sinonimo di illiceità, indipendentemente dalle condizioni del mercato o dal numero di offerte raccolte. 
L’approccio europeo è esattamente opposto: le parti correlate possono partecipare, ma devono dichiarare il rapporto con il debitore ed essere sottoposte a un controllo di neutralità procedurale (art. 32). Ciò rende il modello europeo più flessibile e più aderente alle realtà imprenditoriali complesse. 
2 . Assenza di una disciplina normativa compiuta del processo competitivo
Il TRLC richiama genericamente trasparenza e pubblicità, ma non determina: 
– durata della fase competitiva; 
– contenuto minimo delle informazioni da rendere pubbliche; 
– criteri di accesso alla data room
– parametri di comparazione delle offerte. 
L’intero processo è così affidato alla prassi dei protocolli giudiziari, ben sviluppati in distretti come Barcellona ma assenti o disomogenei in molte altre sedi. Ne deriva una mancanza di uniformità nazionale e un’incertezza che scoraggia investitori e rende difficile il controllo giudiziale. 
3 . La figura dell’esperto: un ruolo cruciale ma normativamente indefinito
Il TRLC non delimita requisiti professionali, criteri di nomina, doveri di forma, obblighi informativi né il regime di responsabilità dell’esperto. Ne risulta una figura ibrida, incomparabile con il monitor europeo, che è invece professionalmente accreditato, responsabile civilmente, obbligato a documentare il processo e titolare di funzioni certificative. 
Nel modello spagnolo, la qualità dell’esperto dipende dalla prassi del singolo tribunale; nel modello europeo, è componente strutturale dell’efficienza del pre-pack
4 . La mancanza di misure protettive nella fase preparatoria
Il TRLC non prevede alcuna sospensione delle azioni esecutive durante il pre-pack. L’ordinamento spagnolo consente interventi protettivi solo dopo l’apertura del concorso, mentre il modello europeo permette moratorie mirate già nella fase preparatoria per evitare che iniziative individuali distruggano il valore aziendale prima dell’asta. 
Questa lacuna espone il pre-pack spagnolo a rischi di “aggressione disordinata” da parte dei creditori e compromette la possibilità stessa di organizzare un processo competitivo efficace. 
5 . Assenza di safe harbours
Nel sistema spagnolo, né l’acquirente né l’esperto godono di protezioni specifiche contro revocatorie o contestazioni successive. La direttiva, al contrario, stabilisce tutele consolidate per l’acquirente in buona fede e per gli atti del monitor, garantendo stabilità alla transazione e riducendo il rischio giuridico per gli investitori. 
In sintesi, il modello spagnolo è operativo ma fragile: funziona nei distretti che hanno sviluppato protocolli avanzati; altrove resta privo delle garanzie minime richieste dal diritto concorsuale europeo contemporaneo. 
B . Le linee evolutive necessarie: l’impatto della Proposta di Direttiva sul modello spagnolo
Il recepimento di questa seconda Direttiva Insolvency imporrà una trasformazione profonda della disciplina spagnola, soprattutto in due aree: il ruolo dell’esperto/monitor e la regolazione delle parti correlate. 
1 . La trasformazione dell’esperto nel monitor europeo
La Spagna dovrà abbandonare il modello attuale, che lascia ampia discrezionalità ai giudici, per adottare una figura professionale regolata e responsabile. Ciò imporrà: 
– definizione chiara dei requisiti professionali; 
– istituzione di registri ufficiali o sistemi di accreditamento; 
– percorsi di formazione specialistica; 
– obblighi di documentazione e relazione (monitoring report); 
– responsabilità civile tipizzata in caso di violazione dei doveri professionali. 
Non si tratta di “rafforzare” l’esperto, ma di sostituirlo con una figura nuova, allineata allo standard europeo e capace di assicurare uniformità operativa e affidabilità procedurale. 
2 . La revisione della disciplina delle parti correlate
La regola spagnola della presunzione assoluta di frode dovrà essere abbandonata. Il modello europeo si fonda sul principio opposto: 
– partecipazione ammessa; 
– obbligo di disclosure
– controllo giudiziale sul prezzo, sulla contendibilità e sull’assenza di vantaggi indebiti. 
La giurisprudenza spagnola più recente – come il caso Grupostop[27] – si è già mossa in questa direzione, disapplicando l’art. 224.2 TRLC e adottando una valutazione sostanziale, anticipando così la futura armonizzazione. La prossima direttiva consoliderà questa evoluzione, rendendola vincolante.
11 . Conclusioni
L’attuazione della Proposta di Seconda Direttiva Insolvency rappresenta per la Spagna un passaggio di portata strutturale, destinato a incidere non solo sulla disciplina positiva del pre-pack, ma sull’intera cultura giuridica della liquidazione d’impresa. Ciò che la riforma europea richiede non è un mero aggiustamento normativo, bensì un ripensamento complessivo del paradigma concorsuale, nel quale la vendita anticipata non è più un espediente eccezionale, bensì uno strumento fisiologico di riallocazione efficiente delle risorse. 
Sul piano normativo, alcune trasformazioni appaiono ineludibili. La revisione dell’art. 224.2 TRLC è il punto di partenza: la presunzione assoluta di frode in presenza di parti correlate è incompatibile con un modello europeo che valorizza la trasparenza, la valutazione sostanziale delle dinamiche competitive e il controllo ex post sull’effettiva neutralità del processo. 
Altrettanto imprescindibile è la riconfigurazione della figura dell’esperto, che dovrà essere trasformata nel monitor delineato dalla direttiva: un professionista indipendente, accreditato, responsabile civilmente, tenuto a documentare in modo completo il processo e a certificare formalmente la correttezza della selezione dell’acquirente. Ciò implica la costruzione di un sistema di accreditamento professionale, l’introduzione di criteri uniformi di nomina, la definizione di standard operativi obbligatori e una disciplina espressa della responsabilità. 
Le implicazioni istituzionali sono altrettanto profonde. La direttiva attribuisce al giudice un ruolo più incisivo e sostanziale: non più semplice garante formale della regolarità procedurale, ma soggetto chiamato a verificare che la vendita massimizzi il soddisfacimento dei creditori secondo il best interest of creditors test. Tale evoluzione amplia la dimensione pubblicistica del pre-pack e impone una formazione specializzata, oltre che un coordinamento nazionale capace di ridurre l’attuale frammentazione fra distretti giudiziari. 
Ma è sul versante culturale che la riforma produce i suoi effetti più significativi. Il pre-pack cessa di essere percepito come un’area grigia del diritto concorsuale, dove prevale la logica del sospetto, e diventa un meccanismo ordinario, trasparente e controllato, volto a salvaguardare valore, occupazione e continuità aziendale. In questo quadro, la relazione tra debitore e acquirente non è più assunta come prova automatica di opacità, ma come possibile driver di continuità economica, da valutare alla luce di criteri oggettivi di concorrenza e convenienza. Allo stesso modo, l’insolvenza non è più letta come un evento terminale, ma come un momento fisiologico del ciclo economico nel quale l’ordinamento può – e deve – favorire soluzioni rapide, efficienti e socialmente utili. 
La posizione della Spagna nel panorama europeo è particolarmente rilevante: la prassi giudiziaria, soprattutto nei distretti più avanzati come Barcellona, ha anticipato molte delle soluzioni ora recepite dalla direttiva, elaborando protocolli e standard operativi che costituiscono uno dei precedenti più influenti nel dibattito europeo. L’armonizzazione non impone dunque alla Spagna un percorso estraneo o calato dall’alto; al contrario, offre l’occasione per consolidare una tradizione innovativa, per uniformarla a livello nazionale e per trasformarla in un modello competitivo nel contesto unionale. 
In definitiva, la sfida per il legislatore spagnolo consiste nel passare da un pre-pack “di prassi”, efficace ma eterogeneo e privo di solide basi normative, a un pre-pack “di sistema”, fondato su trasparenza, professionalità, controllo pubblico e stabilità giuridica. La direttiva fornisce gli strumenti concettuali e tecnici per questa trasformazione. Spetta ora alla Spagna non solo recepirli, ma farne il fulcro di una modernizzazione più ampia del diritto concorsuale, contribuendo a definire il volto futuro dell’insolvenza europea: un diritto non più orientato alla dissoluzione del valore, ma alla sua preservazione e al suo rilancio in un mercato integrato e competitivo. 

Note:

[1] 
La proposta di Direttiva per armonizzare alcuni aspetti delle leggi sull’insolvenza (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9257-2025-INIT/en/pdf) Su questa proposta: R.J. de Weijs e PH. W. SCHREURS, The EU Proposal for Pre-packs with Related Parties – some critical notes and essential amendments, leggibile in https://corporatefinancelab.org/2025/10/30/the-eu-proposal-for-pre-packs-with-related-parties-some-critical-notes-and-essential-amendments/; B. Wessels, The European pre-pack is slowly being unpacked, in https://bobwessels.nl/blog/2025-04-doc1-the-european-pre-pack-is-slowly-being-unpacked/; A. Thery, The pre-pack regulation in the EU Commission proposal for a second insolvency directive, in European Insolvency and Restructuring Journal (disponibile in https://eirjournal.com/article/view/18096/20135); J. Pulgar Ezquerra, La propuesta de segunda directiva de insolvencia: la maximización de los intereses de los acreedores, in N. Abriani e J. M. Embid Irujo (a cura di), Il diritto societario di fronte alla crisi, Napoli, 2025, p. 53 ss.; CNDCEC e FNC, La continua evoluzione del diritto concorsuale: una nuova proposta di Direttiva UE, in https://commercialisti.it/documenti-studio/la-continua-evoluzione-del-diritto-concorsuale-una-nuova-proposta-di-direttiva-ue/, 2024, 9 ss.; L. De Bernardin, Non l’abbiamo vista arrivare: brevi riflessioni sulle ripercussioni della nuova proposta di direttiva in materia di insolvenza sulle procedure liquidatorie in Italia, in Dirittodellacrisi.it, 2023, 7; P. De Cesari, La Proposta di direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto dell’insolvenza, riflessi sul Codice della crisi, in Il Fall., 2023, 582; L. Panzani, Osservazioni ragionate sulla proposta di una nuova Direttiva di armonizzazione delle leggi sull’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 10 Gennaio 2023; K. Silvestri, La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto dell'insolvenza, ivi, 17 gennaio 2023. 
[2] 
C. Cavallini, La conservazione del patrimonio dell’impresa insolvente e le nuove sollecitazioni dall’Europa. “Provocazioni” sulla revocatoria dichiarativa, in Riv. delle società, 2023, 746. 
[3] 
In tal senso si sono espressi i Giudici del Tribunale Commerciale di Barcellona, nel Seminario de “los Juzgados Mercantiles de Barcelona” del 20 gennaio 2021, come risulta da Directrices para el procedimiento de tramitación del pre-pack concursal, leggibile in www.icab.es. 
[4] 
I Paesi Bassi sono stati in gran parte il principale promotore di questa figura in Europa, poiché, nonostante non abbiano una propria regolamentazione, il suo sviluppo giurisprudenziale è stato sostenuto in diverse occasioni dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (TJUE), nella sentenza del 22 giugno 2017, causa C-126/16, EDJ 104084, e più recentemente nella sentenza del 28 aprile 2022, causa C-237/20, EDJ 54217, in relazione all'interpretazione degli articoli 3-5 della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, centri di attività o parti di imprese o di centri di attività. 
[5] 
L’ente societario viene dichiarato insolvente, ma l’attività prosegue senza soluzione di continuità sotto un nuovo proprietario. I creditori non possono più agire nei confronti dell’azienda trasferita e devono insinuarsi al passivo della procedura relativa al soggetto insolvente. Finché il pre-pack coinvolge soggetti terzi indipendenti, il rischio di abuso è limitato, poiché la procedura è funzionale a garantire la vendita dell’azienda al miglior offerente nell’interesse della massa dei creditori. In tale prospettiva, la riservatezza della fase preparatoria contribuisce alla massimizzazione del valore e non giustifica, di per sé, la cattiva reputazione dello strumento. Le criticità emergono, invece, in modo particolarmente accentuato quando il pre-pack coinvolge soggetti legati al debitore, quali soci, azionisti o amministratori (related parties). In tali ipotesi, l’operazione è fortemente esposta a rischi di abuso e di comportamento opportunistico. Di regola, il soggetto collegato costituisce una nuova società che acquisisce gli attivi nell’ambito della procedura, con il risultato che l’attività prosegue e il beneficiario effettivo rimane sostanzialmente invariato. In questi casi, la procedura non è orientata primariamente alla tutela dell’interesse dei creditori, bensì alla prosecuzione dell’attività da parte del soggetto collegato, liberato dall’eccesso di debiti e, talvolta, di personale. 
[6] 
La normativa spagnola ha sempre contemplato la vendita dell'unità produttiva quando un'azienda si trovava in una situazione di insolvenza, anche se collocava questa trasmissione dopo la dichiarazione di concurso. A poco a poco nella prassi giudiziaria si registrarono tendenze verso un processo di liquidazione più agile ed efficiente. In tale prospettiva si colloca l’ordinanza del Tribunale del Commercio n. 10 di Barcellona del 29 luglio, che — in linea con un orientamento già emerso in precedenti decisioni dello stesso ufficio giudiziario — ammetteva la nomina di un administrador in una fase anteriore alla dichiarazione di concorso, al fine di agevolare la cessione dell’unità produttiva prima dell’apertura formale della procedura concorsuale, con il salvataggio dell’unità produttiva, la conservazione della clientela, dei contratti e dei livelli occupazionali. Con tale pronuncia, il tribunale di Barcellona optava per un’interpretazione estensiva della disciplina della Ley Concursal, autorizzando l’impiego di uno strumento non espressamente previsto dalla normativa positiva, ma idoneo a conseguire risultati funzionalmente assimilabili a quelli propri dei pre-pack anglosassone. I giudici di Madrid escludevano, invece, tale opzione, ritenendola priva di un adeguato fondamento giuridico, e, al contrario, elaboravano una serie di criteri per l’organizzazione della vendita dell’unità produttiva nel concurso, assumendo altresì l’impegno a trattare questo tipo di istanze con carattere di urgenza e priorità, nonché a unificare la gestione dei procedimenti. 
[7] 
Juzgado de lo Mercantil n. 10 de Barcelona, Auto de 29 de julio de 2020, Recurso 1/20. 
[8] 
I protocolli del pre-pack (leggibili in icab.es) furono emanati dai giudici del Tribunale mercantile di Barcellona il 20 gennaio 2021. Su questi v. R. López González, Rodrigo, y J. Jiménez de Valdés, La implementación en España del preçpack concursal? Una aproximación a su contenido, in Analisis GA_P, in ga-p.com. La principale caratteristica che accompagna tale meccanismo è che esso si svolge sotto la supervisione di un esperto indipendente o di un amministratore in materia di ristrutturazione, che deve essere nominato dal tribunale e che, successivamente, acquisirà la qualifica di amministratore concorsuale. 
[9] 
 Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Malaga, Auto de 15 de feb. 2021, Proc. 206/2021.
[10] 
G. Alcover Garau, La enajenación concursal de unidades productivas, ¿otra oportunidad perdida? in LA LEY mercantil, Nº 96, novembre 2022, Editorial LA LEY, afferma: “La regolamentazione del pre-pack nella Legge Concorsuale dopo la riforma della Legge 16/2022 può senza dubbio essere definita insufficiente e carente, ma almeno fornisce un canale legale per la figura che la realtà pratica richiedeva e, in questo contesto, i protocolli pre-pack esistenti possono contribuire a definire e dettagliare il funzionamento pratico della figura, con le dovute adattamenti al nuovo testo legale.” 
[11] 
J. Brenes Cortés, La venta de unidades productivas como mecanismo de reestructuración empresarial. Incorporación del prepack en el Derecho proyectado español, in A. Díaz Moreno, F. J. León Sanz, J. Brenes Cortés, S. Rodríguez Sánchez (diretto da, La reestructuración como solución de las empresas viables, Cizur Menor (Navarra), 2022, 435 
[12] 
Il debitore può presentare, unitamente alla domanda di dichiarazione di concorso, una proposta scritta e vincolante di un creditore o di un terzo per l’acquisto di una o più unità produttive. In tale proposta, il creditore o il terzo deve assumere l’obbligo di proseguire o di riavviare l’attività con l’unità o le unità produttive cui la proposta si riferisce per un periodo minimo di tre anni (art. 224 bis, comma 1, TRLC), termine che risulta in contraddizione con quanto previsto dall’art. 224 ter TRLC, il quale, nei contesti di cessione di unità produttive con pre-pack, richiede unicamente il mantenimento dell’attività per un periodo minimo di due anni. Tuttavia, nel corso dell’iter di approvazione del progetto di legge organica sull’efficienza organizzativa del servizio pubblico della giustizia, sono stati presentati emendamenti (emendamento n. 212 del Gruppo parlamentare socialista e del Gruppo parlamentare confederale di Unidas Podemos) volti a modificare l’art. 224 bis, comma 1, TRLC, al fine di ridurre tale termine minimo da tre a due anni e di allinearlo al periodo biennale previsto dall’art. 224 ter TRLC. 
[13] 
Tale meccanismo si inserisce nello spirito e nella finalità della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa ai quadri di ristrutturazione preventiva, la quale, tra i propri obiettivi, mira a promuovere l’adozione da parte degli Stati membri di nuove misure volte a garantire procedure di liquidazione più ordinate ed efficienti, riducendo l’eccessiva durata dei procedimenti di insolvenza, a beneficio di maggiori percentuali di recupero. In questo senso, l’art. 2, par. 1, punto 1), della citata Direttiva include nel concetto di «ristrutturazione» le vendite di attivi o di parti dell’impresa, nonché la cessione dell’impresa come entità in funzionamento. L’art. 2, par. 1, punto 12), definisce inoltre la figura dell’«amministratore in materia di ristrutturazione» come qualsiasi persona o organo nominato da un’autorità giudiziaria o amministrativa che svolga, tra le altre, funzioni di assistenza al debitore o ai creditori, di supervisione delle negoziazioni, di informativa all’autorità giudiziaria o amministrativa, ovvero di assunzione del controllo parziale dei beni e dell’attività del debitore nel corso del processo. Infine, l’art. 4, par. 5, precisa che il quadro di ristrutturazione preventiva istituito ai sensi della presente Direttiva può consistere in uno o più procedimenti, misure o disposizioni, alcuni dei quali possono svilupparsi in un contesto extragiudiziale, fatti salvi eventuali altri quadri di ristrutturazione previsti dalla normativa nazionale. Sulla possibile incidenza della Direttiva Insolvency sul pre-pack, A. Thery Martí, The Preventive Restructuring Directive – What next: A Pre-pack Directive?, in Eurofenix, 2020, 18. 
[14] 
E. Torralba Mendiola, Pre-pack, Derecho internacional privado y propuesta de segunda Directiva de insolvencia, in Revista general de insolvencia & reestructuraciones, 2025, n. 17 Novembre, pp. 83-104; J. Pulgar Ezquerra, Manual de derecho concursal, 5a ed., Madrid, 2024, p. 453; ID., Rescisorias concursales y pre-pack en la propuesta de segunda directiva de insolvencia: su transposición, in Revista de derecho bancario bursátil, 2023, pp. 11-58; A. Thery Martí, The Prepack in the EU Proposal for a Directive of December 7 2022, in Revista General de Insolvencias y Reestructuraciones, Number 9, Iustel, March 2023; J. Brenes Cortés, Venta de unidades productivas y pre-pack concursal, in Revista Aranzadi de derecho patrimonial, 2021, Núm. 55, pp. 75-110; ID., La venta de unidades productivas como mecanismo de reestructuración empresarial. Incorporación del prepack en el Derecho proyectado español, en La reestructuración como solución de las empresas viables, diretto da A. Díaz Moreno, F. León Sanz, J. Brenes Cortés, S. Rodríguez Sánchez, Aranzadi, 2022, ISBN 978-84-1391-172-4, pp. 435 a 504. 
[15] 
Art. 224 ter TRLC: “En caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de insolvencia actual, el deudor, sea persona natural o jurídica, cualquiera que sea la actividad a la que se dedique, podrá solicitar del juzgado competente para la declaración de concurso el nombramiento de un experto que recabe ofertas de terceros para la adquisición, con pago al contado, de una o de varias unidades productivas de que sea titular el solicitante, aunque hubieran cesado en la actividad”. (“In caso di probabilità di insolvenza, di insolvenza imminente o di insolvenza attuale, il debitore, sia persona fisica che giuridica, indipendentemente dall'attività a cui si dedica, potrà richiedere al tribunale competente per la dichiarazione di concorso la nomina di un esperto che raccolga offerte da terzi per l'acquisizione, con pagamento immediato, di una o più unità produttive di cui è titolare il richiedente, anche se queste avessero cessato l'attività.”) 
[16] 
Come sottolinea il magistrato E. Sanjuán Y Muñoz, (Nuevas Instituciones Out of Court del Derecho de insolvencia en España: La figura del experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva, in La Ley mediación y arbitraje, Nº 14, Sección Novedades de ADR, I trimestre 2023): “L'idea è che la funzione dell'esperto non sia semplicemente quella di un'intermediazione, ma di un'azione proattiva per conoscere l'azienda, trovare offerte di acquisizione e risolvere così il problema economico della stessa dopo la richiesta di concorso.” 
[17] 
Competente è il giudice del tribunale commerciale corrispondente al domicilio del debitore o al luogo in cui si trova la maggior parte dei suoi beni (art. 52 TRLC). 
[18] 
Il compenso potrà dipendere, in tutto o in parte, dal risultato finale (Art. 224 ter). Nella pratica, ciò potrebbe causare seri problemi, poiché la legge non stabilisce criteri oggettivi per determinare tale compenso. 
[19] 
La legge equipara la figura dell'esperto indipendente o “pre-packer” a quella dell’administrador concursal, per cui per quanto riguarda la sua nomina, il regime di incompatibilità e la responsabilità deve farsi rinvio al Libro II TRLCon. 
[20] 
Sono stati individuati i seguenti requisiti: l’identificazione del debitore (nome, codice fiscale, sede legale, ecc.) e dello stato dell’impresa (insolvenza: probabile, imminente o attuale); l’indicazione delle motivazioni e ragioni che lo giustificano; l’identificazione e valutazione dell’unità o delle unità produttive da trasferire; la proposta di durata delle operazioni di vendita. 
[21] 
In particolare, si fa riferimento al protocollo dei Giudici Commerciali di Siviglia, in linea con quelli di Madrid e Barcellona. 
[22] 
Come è stato osservato (J. Lefebvre, Memento de Mercantil. Texto Refundido de la Ley Concursal comentado, Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2023): “Questa novità del testo definitivo della Legge ha suscitato dubbi sul fatto che si tratti di un semplice errore o se il legislatore abbia voluto favorire il meccanismo del pre-pack, oltre a offrire una regolamentazione più snella della fase concorsuale, riducendo il rischio per l’acquirente mediante l’assunzione di un obbligo di minore durata temporale riguardo alla continuità dell’attività dell’unità produttiva acquisita”. 
[23] 
Sul punto A. Pérez-Bustos Manzaneque, Reestructuraciones e Insolvencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023. 693, che osserva come il passivo lavorativo possa costituire un ostacolo alla vendita dell’unità produttiva e che è evidente che, se si preserva l’unità economica, si salveranno posti di lavoro, anche tutti, mentre se si procede alla liquidazione, nessuno, nemmeno i lavoratori, trarrà beneficio. 
[24] 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Comunicato stampa n. º 69/22, Lussemburgo, 28 aprile 2022.
[25] 
L. Mandrioli, Il meccanismo di pre-pack nella Proposta di Direttiva 2022/0408 del Parlamento europeo e del Consiglio, in Dirittodellacrisi.it, 4 novembre 2025. 
[26] 
A. Bassi, Brevi note sulla Proposta di Direttiva UE 7.12.2022 che armonizza «taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza», in Giur. comm., 2024, 245. 
[27] 
Sul caso Grupostop, cfr.C. Ara e A. Thery , Hacia una interpretación restrictiva del artículo 224.2 de la Ley Concursal, leggibile in https://almacendederecho.org/por-una-interpretacion-restrictiva-del-articulo-224-2-de-la-ley-concursal, 26, 2025. 
 Il procedimento concorsuale relativo al gruppo Grupostop si è aperto il 3 ottobre 2024 dinanzi al Juzgado Mercantil n. 5 di Barcellona, sotto la direzione del giudice Florencio Molina López. Il caso si è distinto per la rapidità, la trasparenza e l’efficienza dell’iter seguito — caratteristiche che riflettono gli stessi principi promossi dalla Commissione europea nell’ambito della futura direttiva sull’armonizzazione del diritto dell’insolvenza. L’operazione era stata inizialmente configurata nella forma del pre-pack, ma presentava una rilevante complessità giuridica legata alla qualificazione dell’acquirente come persona especialmente relacionada (PER) ai sensi degli artt. 282 e 283 TRLC. Tale qualificazione avrebbe comportato, in applicazione dell’art. 224.2 TRLC, la successione automatica nei debiti concorsuali, con effetti potenzialmente preclusivi della vendita. Nel corso dell’istruttoria, la società PLUTA ha sostenuto una interpretazione restrittiva della nozione di PER. In particolare, si è concluso che la mera partecipazione minoritaria di un socio comune tanto nella società acquirente (Nupeca XXI) quanto nella società capogruppo debitrice non fosse sufficiente, di per sé, a determinare la sussistenza di un legame qualificato ai sensi del TRLC. Questa impostazione è stata espressamente condivisa dal Juzgado Mercantil n. 5 di Barcellona, che, con provvedimento del 4 dicembre 2024, ha chiarito che Nupeca XXI non rivestiva la condizione di PER. Tale decisione ha consentito la realizzazione della vendita senza l’automatica trasmissione della passività concorsuale e, quindi, con un impatto significativamente più favorevole per il soddisfacimento dei creditori. Il caso Grupostop rappresenta così un precedente di notevole rilievo nell’applicazione pratica dell’art. 224.2 TRLC: esso apre la strada a un’interpretazione più sfumata e sostanziale del concetto di correlazione, in linea con i criteri di trasparenza, proporzionalità e efficienza propri delle migliori prassi europee e coerente con l’impostazione accolta nella futura Seconda direttiva europea sull’insolvenza. 

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02