Gli interventi a supporto della liquidità delle imprese durante l'emergenza*
Davide Bardini e Luca Gasparini, Dottori Commercialisti e Revisori Contabili in Mantova
3 Maggio 2020
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Sommario:
- durata del finanziamento garantito non superiore a 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- l’impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà [3] ai sensi dei vigenti Regolamenti UE e alla data del 29 febbraio 2020 non deve avere esposizioni deteriorate ai sensi della vigente classificazione della Banca d’Italia [4] ;
- l’importo garantito non deve essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 così come risultanti dal bilancio, se approvato, ovvero dalla dichiarazione fiscale, ovvero (per i costi del personale) da idonea documentazione e relativa attestazione del legale rappresentante;
- sussistenza di impegno esplicito dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni/quote proprie nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- sussistenza relativa attestazione del legale rappresentante a destinare il finanziamento alla copertura di costi del personale, investimenti o esigenze di capitale circolante in relazione a attività/stabilimenti ubicati in Italia;
- la garanzia concessa (a prima richiesta, esplicita e irrevocabile) è onerosa e le commissioni annuali dovute dall’impresa sono determinate in funzione delle dimensioni della medesima: nel corso dei sei anni di durata massima del finanziamento garantito è prevista una crescita delle commissioni, distribuita sulle annualità del finanziamento, che varia da 25 a 100 punti base per le PMI e da 50 a 200 punti base per le altre imprese.
- al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi;
- al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi,
- la garanzia è concessa a titolo gratuito (lettera a);
- sono ammesse al beneficio le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (lettera b);
- la durata del finanziamento garantito non può essere superiore a 6 anni (72 mesi) (lettera c);
- l’importo del finanziamento non può eccedere, alternativamente:
- l’importo della garanzia prestata dal Fondo centrale PMI, in via diretta, è pari al 90%; in via di riassicurazione la garanzia può incrementarsi al 100% dell’importo finanziato in presenza di Confidi o di altro fondo di garanzia e a condizione che le garanzia da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio assunto; il raggiungimento di entrambe le percentuali di assicurazione o riassicurazione è condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE, in assenza della quale le percentuali si assestano rispettivamente all’80% e al 90%;
- ai sensi della lettera g) dell’articolo in commento la concessione della garanzia (non la concessione del finanziamento) non è soggetta ad alcuna valutazione del merito creditizio del beneficiario; ai soli fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che dovranno essere effettuate dai soggetti finanziatori, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel “modulo economico-finanziario” del modello di valutazione del Fondo di Garanzia (modulo economico-finanziario che normalmente fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario); è quindi esclusa l’analisi dei dati destinati ad alimentare il “modulo andamentale”, finalizzato a fornire una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.
- si prevede la concessione della garanzia anche in favore di beneficiari finali che, alla data di richiesta, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate - solo successivamente al 31 gennaio 2020 - come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi delle vigenti classificazioni di Banca d’Italia;
- si includono nel novero dei soggetti agevolabili anche le imprese che - dopo il 31 dicembre 2019 - siano state ammesse alle procedure di concordato preventivo in continuità ai sensi dell’art. 186 bis L. Fall., o abbiano presentato un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. Fall., o abbiano presentato un piano attestato ai sensi dell’art. 67 L. Fall., a condizione che:
- finanziamenti di cui all’art. 13 comma 1 lettera m). Si tratta dei finanziamenti di importo massimo di euro 25.000 erogabili alle imprese nel limite del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario:
- finanziamenti di cui all’art. 13 comma 1 lettera n). Si tratta dei finanziamenti di importo massimo di euro 800.000 erogabili alle imprese nel limite del 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (con ricavi massimi conseguentemente pari a 3.200.000 euro):
- il finanziamento è parametrato al solo “ammontare dei ricavi”, senza che assumano rilevanza gli ulteriori parametri delle “condizioni generali” di cui alla lettera c) numeri 1 e 3, certamente applicabili per le erogazioni in favore di imprese con ricavi 2019 superiori a 3.200.000 euro;
- il finanziamento deve essere connotato come “nuovo”, secondo i criteri già esplicitati nel contesto dell’art. 1 lettera m), ma con l’integrazione dell’ulteriore ipotesi di rettifica per effetto di riduzioni delle esposizioni avvenute per “decisione autonoma del soggetto finanziato”; la “novità” del finanziamento appare come condizione aggiuntiva rispetto a quanto disposto in relazione alle “condizioni generali”;
- l’impresa deve essere “danneggiata dall’emergenza COVID come da dichiarazione autocertificata”, requisito che non si rinviene nelle “condizioni generali”. In assenza di criteri indicati dal legislatore, si osserva come l’autocertificazione sia suscettibile di presentare notevoli margini di discrezionalità, con possibili profili penali da valutare prudentemente.
Note: