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Concordato minore liquidatorio: l’apporto di finanza esterna comma 2, art. 74, CCII, risorse esterne, apprezzabilità, profili sistemici e fiscali

Monica Peta, Dottore Commercialista in Roma

25 Maggio 2026

L’autrice esamina la funzione e la natura dell’apporto di finanza esterna nel concordato minore liquidatorio, disciplinato dall’art. 74, comma 2, CCII, soffermandosi sul suo ruolo nella procedura e sulla sua incidenza quale requisito di ammissibilità. La tesi sostenuta è che la finanza esterna costituisca un presupposto che non può essere assoggettato, in via automatica e analogica, alle soglie rigide previste dall’art. 84 CCII per il concordato preventivo e che il suo rilievo non si esaurisca nella sola dimensione concorsuale. L’analisi mette in luce i riflessi fiscali dell’apporto di risorse esterne idonei a incidere sulla struttura della proposta e sugli effetti economico-tributari dell’omologazione. Muovendo dall’orientamento giurisprudenziale più recente, si sostiene che la sufficienza di tali risorse debba essere valutata secondo un criterio funzionale e comparativo, fondato sull’incremento apprezzabile dell’attivo e sulla maggiore utilità riconoscibile ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. Su queste basi, viene infine esaminata l’ammissibilità del concordato minore fondato esclusivamente su risorse esterne.
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1 . Introduzione all’ inquadramento sistematico
Il concordato minore, introdotto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito CCII), e modifiche successive del Correttivo Ter (D.Lgs. n. 136/2024), rappresenta l'evoluzione dell'accordo di composizione della crisi precedentemente previsto dalla L. n. 3/2012[1]. L'istituto, collocato nel Titolo IV ("Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento"), si rivolge al debitore sovraindebitato che non rivesta la qualifica di consumatore: l'impresa minore, l'impresa agricola, il professionista, le start up innovative e ogni altro debitore, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, e miri a una regolazione concordata dell'insolvenza.
Il legislatore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha manifestato un chiaro favor per la continuità aziendale o professionale. L'art. 74, comma 1, CCII disegna infatti il concordato minore in continuità come ipotesi fisiologica e privilegiata. La finalità liquidatoria, per converso, assume una connotazione eccezionale e residuale[2]. Tale eccezionalità si traduce in un preciso filtro all'accesso: ai sensi dell'art. 74, comma 2, CCII, fuori dai casi di prosecuzione dell'attività, la proposta può essere presentata esclusivamente qualora sia previsto l'apporto di risorse esterne in grado di incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. 
Nel proseguo si indagano i contorni e l'esatta consistenza di tale requisito, al momento poco trattato dalla dottrina seppure rilevante in giurisprudenza, sostenendo che l'apporto esterno debba essere letto nella sua dimensione funzionale e comparativa rispetto alle utilità ritraibili dai creditori nella prospettiva liquidatoria.
2 . L'esegesi dell'art. 74, comma 2, CCII: "risorse esterne", “incremento” "misura apprezzabile"
L'analisi letterale e funzionale della norma impone di declinare tre concetti strettamente correlati: "risorse esterne", "incremento" e "misura apprezzabile". 
Per risorse esterne deve intendersi qualsivoglia provvista, monetaria o in altra forma di utilità economica, che non appartenga al patrimonio del debitore al momento del deposito del ricorso. Tali risorse, immesse nel circuito concorsuale per il tramite di terzi garanti o finanziatori, non devono gravare sul passivo anteriore, garantendo un'utilità netta aggiuntiva[3].
Il concetto di incremento presuppone un raffronto tra il valore di presunto realizzo del patrimonio del debitore in una prospettiva liquidatoria e la massa attiva offerta con la proposta concordataria. Tuttavia, è il sintagma "misura apprezzabile" a costituire il baricentro ermeneutico della disposizione. Il legislatore ha rinunciato a cristallizzare una percentuale predeterminata, optando per una clausola generale. L'apprezzabilità, invero, postula che l'apporto non sia meramente simbolico o elusivo, ma che garantisca un differenziale positivo significativo a vantaggio dei creditori, superando le diseconomie, i costi e le tempistiche di una liquidazione controllata[4]. 
Non è possibile estendere al concordato minore liquidatorio le rigide soglie quantitative previste dall’art. 84 CCII per il concordato preventivo liquidatorio, quali l’apporto di risorse esterne pari almeno al 10% dell’attivo e il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari. Come efficacemente sancito dal Tribunale di Nola (decreto 24 febbraio 2025), la disposizione dell'art. 84 CCII ha natura di norma specifica e non risulta applicabile per analogia in malam partem al concordato minore, in assenza di un espresso rinvio normativo. Nel concordato minore, l'assenza di percentuali fisse (il "10%") è controbilanciata dal giudizio giudiziale sulla "consistenza" e "non irrisorietà" del soddisfo aggiuntivo, un giudizio qualitativo e relazionale. L'art. 74 CCII esige che vi sia un contributo economicamente valutabile in termini tali da differenziare in positivo il trattamento dei creditori rispetto alla mera monetizzazione del patrimonio esistente.
3 . L'ammissibilità del concordato minore con sola finanza esterna
La quaestio iuris più delicata inerisce al caso specifico di ammissibilità di una proposta di concordato minore del debitore incapiente, ove l'unica utilità destinata ai creditori derivi dall'intervento di terzi. In una prima fase di applicazione del Codice, parte della giurisprudenza si era orientata in senso preclusivo. Si segnala, ad esempio, Trib. Rimini, 7 luglio 2024, che aveva ravvisato l'inammissibilità di un concordato fondato su sola finanza esterna da parte di un debitore privo di qualsivoglia patrimonio, ritenendo frustrata la ratio selettiva dello strumento[5]. Parimenti, la giurisprudenza ha censurato il ricorso a risorse esterne meramente irrisorie e strumentali al solo fine di lucrare l'esdebitazione. È il caso affrontato da Trib. Ferrara, 23 maggio 2023, ove la dazione di ventimila euro a fronte di un passivo milionario è stata reputata ontologicamente inidonea a integrare l'incremento "apprezzabile" imposto dalla norma. Tuttavia, il superamento di tali chiusure aprioristiche si riscontra nell'orientamento più recente, il quale ha accolto un'impostazione funzionale e maggiormente in linea con l'intento di favorire il risanamento del sovraindebitato. Di primario rilievo è la pronuncia di Trib. Avellino, 7 novembre 2024, la quale ha esplicitamente sancito l'ammissibilità del concordato minore sorretto esclusivamente da finanza terza, evidenziando che, sul piano logico-letterale, "un incremento può esservi anche rispetto ad un attivo disponibile di valore nullo", ipotesi in cui l'incidenza del surplus si manifesta nella sua massima latitudine apprezzabile. A rafforzare tale approdo concorre Trib. Roma, 7 aprile 2025, che ha omologato una proposta liquidatoria fondata in via esclusiva su provvista familiare rateizzata, giungendo finanche all'omologazione forzosa, cram down, a fronte del dissenso dell'Erario, proprio sul presupposto della palese convenienza dell'apporto terzo rispetto allo scenario alternativo della liquidazione controllata.
4 . Riflessi applicativi e prassi dei Tribunali: convenenza finanziari e cram-down fiscale
È bene precisare che l'approdo all'ammissibilità non trasforma il concordato minore in una "sanatoria debitoria" automatica. Si registrano, infatti, decisioni come quella dei Tribunali di Udine (sentenza 21 marzo 2026, Est. Massarelli); Ancona (sentenza 18 settembre 2025 Est. Filippello) che, pur ammettendo l'impresa sovraindebitata al beneficio della procedura, subordinano l'accesso a un rigoroso accertamento in concreto della serietà dell'intervento esterno. In particolare, il Giudice del Tribunale di Ancona ha confermato che il cram down fiscale nel concordato minore è ammissibile solo se la proposta garantisce una soddisfazione del credito pubblico superiore alla liquidazione controllata, superando i costi procedurali. 
L'apporto di finanza esterna è ammissibile anche per piani a lungo termine, purché supportato da una rigorosa relazione particolareggiata dell'OCC[6], analizzata e valutata dal Giudice. Per il gestore della Crisi (dell’OCC) e per gli advisor, ciò si traduce in precisi oneri di verifica della documentazione che correda la presentazione della domanda. L'apporto terzo deve emergere non come mera promessa programmatica, ma quale impegno irrevocabile, documentato e verificabile quanto a capienza e liquidità del finanziatore. Al Giudice, in sede di omologazione, spetta il non agevole compito di sindacare se la misura dell'apporto determini davvero quel superamento della soglia di "irrisorietà" che costituisce il discrimen tra un utilizzo abusivo e un corretto impiego fisiologico della concorsualità minore. L'incremento "apprezzabile" si atteggia dunque a clausola di salvaguardia flessibile. Esso va commisurato all'effettiva convenienza prospettica per i creditori: ogni qualvolta l'iniezione di ricchezza esogena, ancorché si configuri quale unico cespite dell'intera proposta, sia seria, documentata e capace di garantire ai creditori concorsuali un differenziale di utilità concreto rispetto all'ipotetica liquidazione controllata. 
Sul piano fiscale, questa impostazione assume particolare importanza. Se la finanza esterna è strutturalmente destinata all’esecuzione del piano e al soddisfacimento dei creditori, essa non può essere considerata, in via automatica, come un componente positivo del reddito del debitore. La provvista, infatti, entra nella procedura con una destinazione vincolata e non come nuova ricchezza liberamente acquisita al patrimonio del soggetto in crisi. Il beneficio economicamente rilevante per il debitore si realizza piuttosto nell’effetto remissorio sui debiti pregressi e nell’accesso a una soluzione concordataria idonea a superare la situazione di sovraindebitamento. Tale condizione normativa deve ritenersi integrata, nel pieno rispetto dello spirito esdebitatorio e negoziale che informa il Codice della crisi. 
5 . Profili fiscali delle risorse esterne
Il profilo fiscale dell’apporto di finanza esterna si colloca tra la disciplina del concordato minore dettata dal CCII e la disciplina tributaria delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR, disposizione centrale per il trattamento fiscale delle riduzioni di debito conseguenti alle procedure di regolazione della crisi[7]. Sotto il profilo metodologico, è necessario distinguere due piani, che nella prassi applicativa devono tenersi distinti: da un lato, la qualificazione fiscale dell’apporto proveniente dal terzo; dall’altro, la fiscalità della riduzione del passivo realizzata mediante il concordato omologato[8]. 
L’ingresso di risorse esterne, infatti, non coincide automaticamente con la produzione di una sopravvenienza attiva imponibile, poiché la relativa disciplina dipende dal titolo giuridico dell’attribuzione, dalla sua destinazione funzionale al piano e dalla circostanza che il vantaggio economico del debitore derivi, più propriamente, dalla falcidia del debito e non dalla mera acquisizione della provvista. L’analisi dei profili fiscali dell’apporto esterno richiede, pertanto, di verificare: in primo luogo, se l’afflusso di somme nella procedura determini o meno un arricchimento tassabile in capo al debitore; in secondo luogo, se la riduzione dei debiti cristallizzata nel piano generi una sopravvenienza fiscalmente irrilevante; in terzo luogo, quale sia il ruolo dell’apporto esterno nel trattamento dei debiti tributari e contributivi, specie laddove si renda necessario superare il dissenso dell’Amministrazione finanziaria attraverso il meccanismo dell’omologazione forzosa previsto dall’art. 80 CCII.
5.1 . Tipo di apporto del terzo e qualificazione fiscale
Una forma di finanza esterna è l’apporto del terzo a titolo di liberalità, privo di obbligo restitutorio e specificamente destinato all’esecuzione del piano concordatario. In tali ipotesi occorre tenere distinto il titolo gratuito dell’attribuzione dalla diversa sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione del passivo: la liberalità fornisce la provvista necessaria all’attuazione del concordato, ma non coincide con l’effetto economico prodotto dalla falcidia dei debiti. La disciplina dell’art. 88 TUIR, anche alla luce del comma 3 bis, mostra la tendenza del legislatore tributario a non assimilare automaticamente i contributi ricevuti dal debitore in contesto di crisi a componenti imponibili del reddito d’impresa. Ne deriva che la corretta qualificazione dell’operazione non può prescindere dalla funzione concreta dell’attribuzione e dal collegamento strutturale con il piano.
Diversa è l’ipotesi in cui la provvista del terzo sia configurata come prestito o finanziamento. In tal caso, le somme entrano nella procedura, ma trovano contropartita nell’insorgenza di un nuovo debito verso il finanziatore, con la conseguenza che non si realizza, di regola, un arricchimento netto immediatamente imponibile. Anche in questa fattispecie, il rilievo fiscale dell’operazione si sposta dalla provvista in sé alla disciplina della riduzione dei debiti anteriori eventualmente prevista dal piano omologato. Tuttavia, la configurazione dell’apporto come finanziamento richiede particolare rigore sul piano documentale. Il piano deve indicare con precisione il titolo dell’erogazione, l’eventuale obbligo di restituzione, i relativi tempi, la posizione del terzo finanziatore all’interno dell’assetto concordatario e la compatibilità dell’operazione con la sostenibilità complessiva della proposta. In difetto di chiarezza, il rischio di riqualificazione dell’apporto può determinare ricadute sia sul piano probatorio sia su quello fiscale. 
Una terza ipotesi è quella del pagamento diretto ai creditori da parte del terzo. In questo schema, la provvista non transita, se non eventualmente in via meramente tecnica, nel patrimonio del debitore, ma viene destinata fin dall’origine alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si tratta di una struttura che, sotto il profilo fiscale, rafforza la conclusione 
secondo cui non si genera un componente positivo di reddito in capo al debitore per effetto dell’afflusso monetario, mentre resta centrale la disciplina della riduzione del passivo direttamente derivante dall’omologazione del piano. 
In termini pratici, la segregazione funzionale della provvista, soprattutto se accompagnata da un vincolo di destinazione chiaramente documentato e da meccanismi di controllo affidati all’OCC o agli organi della procedura, riduce il rischio di contestazioni circa la natura dell’apporto e la sua eventuale rilevanza reddituale.
5.2 . La sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti: art. 88 TUIR e chiarimenti dell’AdE
Il vero baricentro fiscale del concordato minore non è rappresentato dall’apporto di finanza esterna considerato isolatamente, bensì dalla riduzione dei debiti conseguente all’omologazione del piano. È infatti nell’effetto esdebitatorio o remissorio prodotto dalla procedura che si concentra la disciplina delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR. 
Il comma 4 ter dell’art. 88 dispone che le riduzioni dei debiti derivanti da procedure di regolazione della crisi non concorrano, integralmente o parzialmente, alla formazione del reddito a seconda della procedura considerata. Tale previsione risponde all’esigenza di evitare che il beneficio economico derivante dalla ristrutturazione del passivo venga neutralizzato da un’imposizione incompatibile con la funzione stessa della procedura.
Con specifico riguardo al concordato minore liquidatorio, le fonti esaminate inducono a ritenere operante una regola di non imponibilità integrale della sopravvenienza attiva derivante dalla riduzione dei debiti. Diversamente, nel concordato minore in continuità, la neutralità fiscale appare strutturata in forma più limitata, operando solo per la parte eccedente perdite pregresse, ACE e altri elementi fiscalmente rilevanti, secondo il meccanismo previsto dalla medesima disposizione.
La ratio della detassazione integrale nel concordato minore liquidatorio si fonda sul fatto che il debitore non può essere chiamato a subire un prelievo fiscale proprio sul beneficio economico che consente il superamento della crisi. Diversamente opinando, la procedura perderebbe in larga misura la propria funzione riequilibratrice. Nel concordato in continuità, invece, il legislatore persegue un equilibrio diverso, volto a evitare utilizzi distorsivi del meccanismo di detassazione, pur senza sacrificare la finalità di risanamento.
La Risposta n. 201/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di favore previsto dall’art. 88, comma 4 ter, TUIR opera per le riduzioni di debito direttamente derivanti dal piano omologato, e non per eventuali riduzioni ulteriori o esterne rispetto alla procedura. Il chiarimento assume rilievo anche in materia di concordato minore, in quanto impone che la falcidia del passivo sia chiaramente riconducibile al contenuto del piano e agli effetti dell’omologazione. Da ciò discende, in sede di redazione della proposta, la necessità di una precisa rappresentazione delle classi creditorie, delle percentuali di soddisfacimento, delle somme destinate ai creditori e del nesso causale tra assetto concordatario e riduzione del debito. La tenuta fiscale del piano dipende anche da questa chiarezza ricostruttiva.
5.3 . La rilevanza dell’apporto esterno nel trattamento del credito erariale
Quando il passivo comprende debiti tributari o contributivi, la finanza esterna assume una funzione ulteriore, in quanto può rappresentare l’elemento decisivo per dimostrare che la proposta di concordato minore è più conveniente, anche per l’Erario, rispetto all’alternativa della liquidazione controllata. In tale prospettiva, il ruolo dell’apporto del terzo non è soltanto patrimoniale, ma anche argomentativo, perché consente di costruire un giudizio comparativo favorevole alla proposta concordataria. 
L’art. 80 CCII consente infatti al tribunale di omologare il concordato minore anche in presenza del dissenso dell’Amministrazione finanziaria, qualora il trattamento proposto risulti non deteriore rispetto a quello ricavabile dalla liquidazione. È dunque evidente come la finanza esterna, aumentando la percentuale di soddisfacimento o assicurando tempi di realizzo più favorevoli, possa incidere in modo determinante sulla valutazione giudiziale di convenienza. 
In attesadella circolare di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima consultazione pubblica sulle procedure di sovraindebitamento[9], si ricorda che la Circolare n. 34/E del 2020 offre criteri interpretativi utili anche per il concordato minore. In particolare, l’Amministrazione conferma e valorizza il confronto tra l’offerta formulata nella procedura e l’esito concretamente conseguibile nella liquidazione, tenendo conto dell’ammontare del credito, del suo rango, dei tempi di realizzo, dei costi della procedura e della prevedibilità dell’incasso. Ne consegue che il piano di concordato minore, quando coinvolga crediti fiscali, deve rappresentare in modo puntuale il valore aggiunto determinato dalla finanza esterna. Non è sufficiente indicare la presenza di risorse di terzi; occorre dimostrare in che misura esse migliorino il risultato per l’Erario rispetto allo scenario alternativo, sotto il profilo quantitativo, temporale e qualitativo. 
La giurisprudenza di merito ha confermato in modo significativo tale impostazione. In particolare, il Tribunale di Trieste, con provvedimento del 14 luglio 2025, ha omologato un concordato minore liquidatorio con cram-down fiscale, attribuendo rilievo a un apporto di finanza esterna di euro 10.000 e affermando che la valutazione di convenienza va compiuta comparando l’utilità concretamente ricavabile nella proposta con quella ottenibile in sede di liquidazione controllata. La decisione mostra chiaramente che la finanza esterna assume rilevanza, nei confronti del Fisco, non per il suo mero carattere esogeno, ma perché consente di costruire una proposta economicamente più vantaggiosa rispetto alla liquidazione. In questo senso, l’apporto del terzo diviene uno strumento di rafforzamento della stessa legittimità del giudizio di convenienza comparativa. 
La giurisprudenza più recente in materia di concordato minore evidenzia una crescente apertura verso l’ammissibilità di piani fondati anche esclusivamente su finanza esterna, a condizione che essa sia seria, tracciabile, documentata e idonea a determinare un incremento apprezzabile dell’attivo disponibile. In tal senso si collocano, tra l’altro, il Tribunale di Terni, con provvedimento del 17 settembre 2025, e il Tribunale di Bolzano, con decisione del 12 novembre 2025, entrambi favorevoli alla possibilità che il concordato minore liquidatorio sia sostenuto dalla sola provvista di terzi, purché ne derivi un effettivo vantaggio per i creditori. Ulteriori conferme provengono da pronunce nelle quali il giudice ha dato rilievo alla concreta strutturazione dell’impegno assunto dal terzo. Il Tribunale di Verona, in una decisione resa in procedura di concordato minore, ha valorizzato l’impegno della coniuge del debitore a versare, senza diritto alla restituzione, l’importo necessario all’esecuzione del piano; analogamente, il Tribunale di Ancona ha posto l’accento sull’utilità aggiuntiva della finanza esterna in termini di migliore soddisfacimento dei creditori. 
Non mancano orientamenti più restrittivi. In particolare, il Tribunale di Ferrara, in un provvedimento del 20 dicembre 2024 commentato in dottrina, ha ritenuto inammissibile un concordato minore liquidatorio fondato sulla sola finanza esterna in assenza di un’adeguata valorizzazione del patrimonio del debitore, evidenziando il rischio che l’apporto del terzo si trasformi in un indebito surrogato della responsabilità patrimoniale. 
Sul piano fiscale, questi orientamenti convergono nel dimostrare che la rilevanza dell’apporto esterno non dipende da una sua astratta qualificazione, ma dalla sua effettiva integrazione nell’economia del piano e dalla sua capacità di incidere sul risultato della procedura. Quanto più l’apporto del terzo è serio, documentato e funzionalizzato al soddisfacimento dei creditori, tanto più risulta sostenibile anche la corretta applicazione del regime fiscale agevolato previsto per la riduzione dei debiti. 
6 . Considerazioni conclusive
Dall’analisi svolta dei profili sistematici e fiscali dell’apporto di finanza esterna nella procedura di concordato minore liquidatorio emerge che, il nodo centrale è il legame del rapporto alla sua funzione economica nella struttura della proposta concordataria e nella disciplina fiscale della riduzione dei debiti.
La provvista del terzo deve essere qualificata secondo il suo concreto titolo giuridico — liberalità, finanziamento, pagamento diretto —, mentre la falcidia del passivo trova il proprio referente sistematico nell’art. 88 TUIR, il quale, nel concordato minore liquidatorio, consente di ricostruire la neutralità fiscale della sopravvenienza da esdebitazione e, nelle ipotesi di continuità, delinea un meccanismo di neutralizzazione più circoscritto e tecnicamente modulato. In prospettiva applicativa, si può affermare che l’apporto di finanza esterna nel concordato minore richiede almeno quattro condizioni: i. una chiara qualificazione dell’apporto del terzo; ii. la prova documentale della sua effettiva esistenza e della sua destinazione; iii. una precisa rappresentazione della riduzione dei debiti direttamente derivante dall’omologazione; iv. una puntuale comparazione con lo scenario liquidatorio sempre e specialmente in presenza di debiti tributari e di possibile cram down fiscale. Solo in tal modo la finanza esterna è un autentico strumento tecnico di sostenibilità della proposta, di ammissibilità della procedura e di razionale composizione della crisi.

Note:

[1] 
Cfr. A. Crivelli, Concordato minore e concordato preventivo, Saggio in Dirittodellacrisi.it, 21 dicembre 2022. Si veda anche Al riguardo si veda: N. Soldati, Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza quale evoluzione dell’accordo con i creditori, in Dirittodellacrisi.it, 5 novembre 2021; D. Vattermoli, Il concordato minore, aspetti sostanziali, in Fall., 2020; P. Farina, La nuova disciplina del concordato minore, tra semplificazione e complicazione, in Dir. Fall., 2019; F. Rolfi, Il concordato minore, in AA.VV., Il nuovo sovraindebitamento, 2019; L. Gambi, La procedura di concordato minore, Giuffrè IUS, 15 arile 2026; F. Cesare, G. Limitone, Il nuovo soraindebitamento e le esdebitazioni, Giuffrè, Milano 2025.
[2] 
Cfr. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Il concordato minore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 2026. Consultabile su: https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_29_Il-concordato-minore-nel-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza.pdf.
[3] 
Cfr. Trib. Ancona, 18 novembre 2025, pubbl.28 gennaio 2026; afferma, in sintesi, che la proposta può fondarsi anche su finanza esterna di lunga durata, se ragionevolmente sostenibile secondo OCC, IlCaso.it.
[4] 
Cfr. Trib. Modena, Decreto 3 aprile 2026, Giudice M. Molaro.
[5] 
A. Mancini, Inammissibilità del concordato minore con sola finanza esterna? IlCaso.it, 5 novembre 2024.
[6] 
Art. 76, CCII, Presentazione della domanda e attività dell’OCC.
[7] 
G. Andreani, A. Tubelli, Il trattamento delle sopravvenienze da esdebitazione in presenza di reddito di periodo, 23 marzo 2023, www.transazionefiscale.it. Cfr. G. Andreani – A. Tubelli, “Il nuovo regime fiscale della riduzione di debiti dovute a crisi d’impresa”, in il fisco, n. 22/2015, pag. 2114.
[8] 
Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 49/2024. chiarimenti in merito all’applicazione della detassazione di cui all’art. 88, comma 4 ter; Risposta n. 160/2019, Articolo 88, comma 4 ter, del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell’ambito di un piano attestato.
[9] 
Agenzia delle Entrate comunicato stampa 15 aprile 2026.

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  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

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