Con il presente intervento si vuole dare evidenza alle proposte di modifica del codice della crisi e dell’insolvenza portate alla attenzione del Ministero della Giustizia dal vice direttore generale di Assonime nell’audizione del 23/05/2022.
Premessa
L’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza D.Lgs. n. 14/2019 - inizialmente prevista per l’1/09/2021 e poi rinviata al 16/05/2022 dal D.L. 118/2021 (conv. nella L 147/2021)- è stata ora ulteriormente rinviata al 15/07/2022 dal D.L. 36/2022, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”.
Giova anche ricordare che in sede di conversione del predetto D.L. 118, per l’entrata in vigore del titolo II, nella parte relativa alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, si stabiliva la data del 31/12/2023 (comma poi abrogato dal D.L. 36/2022).
Le motivazioni alla base di tali interventi - e in particolare di quello oggetto del citato D.L. 118/2021- vengono riportate testualmente qui di seguito, così come indicate nella relazione illustrativa.
“A fronte dunque di una situazione in cui le possibili alternative per affrontare i dirompenti effetti prodotti dalla crisi economica in atto sono rappresentate dal codice della crisi d’impresa o dagli istituti della legge fallimentare, è necessario intervenire, in via d’urgenza, con una disciplina che rinvii temporaneamente l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14/2019 fornendo, nel contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno costosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.
La data individuata per l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, il 16 maggio 2022, tiene conto sia del termine entro il quale va recepita la direttiva summenzionata ma anche del disposto dell’articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Si tratta dunque del tempo necessario per la modifica di alcuni istituti ritenuti poco flessibili - che potrebbero portare a difficoltà applicative -, soprattutto nell’attuale congiuntura economica- e per esercitare la delega conferita con la legge n. 53/2021 per il recepimento della disciplina comunitaria sui quadri di ristrutturazione.
In relazione al Titolo II del codice della crisi d’impresa, concernente le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all’OCRI, il rinvio è fissato al 31/12/2023 per poter sperimentare l’efficienza e l’efficacia della composizione negoziata istituita con il predetto decreto, rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa e per allineare l’entrata in vigore dell’allerta esterna ai tempi di rinvio disposti con la modifica dell’articolo 15 dello stesso codice disposta con il citato decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021”.
Si ricorda infine che in data 17/03/2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di D.Lgs. che modifica il codice della crisi e dell’insolvenza in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019. Ed è appena il caso di aggiungere che la struttura della riforma e la necessità della sua urgente applicazione discendono dagli impegni assunti dal Governo col PNRR, strumento di precipua rilevanza per il nostro paese, specie in un momento come quello attuale, nel quale la congiuntura economica provocata dalla nota pandemia di Covid risulta aggravata dalle conseguenze del conflitto russo ucraino, in uno scenario, interno e internazionale, che trova termini di paragone solo nel secondo dopoguerra del secolo scorso.
In tale contesto, molte voci si sono levate per offrire un contributo di riflessione sia sul contesto della riforma che sui tempi della sua entrata in vigore. In particolare, fra le ultime, Assonime, che per il tramite del suo vicedirettore generale, dott.ssa Margherita Bianchini, ha presentato il 23/05/2022, in sede di audizione presso il Ministero della Giustizia, un documento dal titolo “Proposte di modifica del codice della crisi di impresa e di insolvenza”, che si articola in quattro punti, rispettivamente relativi: alla nozione di crisi; all’abrogazione delle misure di allerta; al concordato preventivo, in una con gli altri strumenti per la ristrutturazione; e ai tempi delle procedure.
E tale documento, appunto, qui forma oggetto di sintetico esame.
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