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Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

Primissime riflessioni sulle Sezioni Unite in tema di prededuzione dei professionisti…che tutti uguali non sono

7 Gennaio 2022

Sommario:
 
1) Il (solo) principio di diritto enunciato
2) Alcune iniziali riflessioni: tra composizione negoziata , funzionalità con inerenza necessaria, solo parziale considerazione dell’art. 6 CCII,  eccezione di inadempimento …ed advisor contabile “negletto”.
3) Una prededuzione  “rinforzata” per un credito professionale  comunque  a rischio di …estinzione?
 
1) Il (solo) principio di diritto enunciato

Monumentale decisione (di 45 fitte pagine) degli Ermellini Uniti[1] sulla prededuzione in generale ed in particolare del professionista.

Un impianto ricostruttivo, domestico ed unionale[2], davvero  enciclopedico[3]!

Le Sezioni Unite erano chiamate a rispondere sui più quesiti  sollevati dall'ordinanza di rimessione n. 10885/2021.
 
La Corte , pur trattando nella ciclopica parte motiva le varie tematiche poste dai quesiti dell’ordinanza interlocutoria, enuncia finalmente il seguente principio di diritto: «il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell’art.111 co.2 l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria»;
  
Dunque la Corte, pur esaminando in parte motiva tutti i quesiti sottoposti al suo vaglio, ha evitato di prendere  definitiva posizione sulla problematica inerente il primo concernente l’eventuale  equivalenza di ratio tra prededuzione e (esenzione ) da revocatoria dei pagamenti per «prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali». Peccato, proprio un’occasione mancata  per far  chiarezza su un tema di sicura valenza quanto incertezza[4].
 
2) Alcune iniziali riflessioni:  tra composizione negoziata , funzionalità con inerenza necessaria, solo parziale considerazione dell’art.6 CCII,  eccezione di inadempimento …ed advisor contabile “negletto”.

Di seguito alcune prime veloci considerazioni, quasi di getto, e quindi senz’altro necessitanti di ulteriori meditazioni.
 
2.1- Viene richiamata a più riprese anche la composizione negoziata, quale istituto comunque di diritto concorsuale (ed anche solo perciò fonte di  possibili  benefici effetti in caso di consecutio con la procedura maggiore)[5].
 
Però senza  valutarsi mai, nonostante il  quesito sub  i) , se il precetto di cui al secondo comma dell’art. 12 L. 147/2021[6] sottenda anche, in relazione  a quei creditori maggiormente collaborativi/meno ‘aggressivi’ - e quindi di sicuro più meritevoli - durante la composizione negoziata , una nuova  forma di prededuzione tipizzata per i relativi crediti sorti “in coerenza” ed ancora non riscossi al momento della dichiarazione di fallimento.
 
Per inciso: di sicuro interesse sulla nuova normativa concorsuale l’obiter che chiarisce che il concordato semplificato non prevede la percentuale minima del 20% pro chirografi che comunque avrebbero diritto a percepire una misura significativa come nel concordato dell’art.186 bis l. fall. (cap .23 pag. 19 sentenza).[7]

(segue nel commento al blog)
 
                                                     
[1] Cass. Civ., Sez.Un.., 31 dicembre 2021, n. 42039,Pres. A. Amendola - Est. M. Ferro, consultabile a questo link su www.dirittodellacrisi.it
[2] Con condivisibili conclusioni sul fatto che solo i finanziamenti alle imprese in crisi trovano espresso riconoscimento (nell’art. 17, comma 4, Dir. n.1023/2019) sulla possibilità che gli Stati membri possano prevedere disposizioni sancenti “il pagamento in via prioritaria”.
[3] In dottrina , con lo stesso approccio sistemico, cfr. LEUZZI “Dalla crisi all’emergenza: la prededuzione al tempo del Covid-19”, in www.dirittodellacrisi, 18 marzo 2021.
[4] In particolare, v. parr.36/37 , pagg. 26/27, in cui la S.C. sembra propendere solo per una limitata simmetria tra i due fenomeni prededuttivo e (no) revocatorio.
[5] Ci sia permesso rinviare al riguardo a PEZZANO, RATTI "La conservazione degli effetti in caso di insuccesso della composizione negoziata", in  www.dirittodellacrisi.it, 16 novembre 2021, par. 6.
[6] Rispetto all’esenzione da revocatoria fallimentare relativamente agli atti, ai pagamenti e alle garanzie “posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché  coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti".
[7] Conclusione forse opinabile, poggiando il secondo comunque sul requisito del   miglior soddisfacimento dei creditori , mentre il concordato semplificato unicamente sulla assenza di pregiudizio “rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare, pur comunque sull’assicurazione di “un’utilità a ciascun creditore”. Reputa vi sia in ogni caso sostanziale equivalenza fra i due concetti (essendo tutte le procedure concorsuali votate al miglior soddisfacimento dei creditori), FICHERA ”Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici”, in www.dirittodellacrisi.it, 11 novembre 2021.
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

8 Gennaio 2022 21:28

(segue dal Blog "Primissime riflessioni sulle Sezioni Unite in tema di prededuzione dei professionisti…che tutti uguali non sono")

2.2-  Non appaiono del tutto convincenti le ragioni per cui, di fronte alle due lineari condizioni prescritte dal più che valorizzato in sentenza[8] disposto, recte strumento esegetico rappresentato dalla previsione dell’art. 6, comma 1, lett. c), CCII[9], le Sez. Un. abbiamo concluso, invece, che si imponga comunque un’indagine analitica sulla prima condizione  - e ciò sulla  funzionalità della prestazione professionale (peraltro quando l’art. 6 enuncia come condizione solo quella del l’ammissione al concordato ) - nel senso che deve appalesarsi  ‘si’ da  contribuire  “con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa”.
Non solo: aggiungendosi  in parte motiva che “la funzionalità … esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell’inizio della procedura (quesito vii) e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell’iniziativa, più che al risultato; … la prestazione, come nella vicenda, risulta infatti essere stata commessa dal debitore che, anche attraverso quell’apporto, intendeva accedere al concordato e non al fallimento; né, a sua volta, il professionista…ha mostrato di operare per l’ingresso del debitore nel fallimento, pur successivamente dichiarato; si tratta di acquisizione di rilievo poiché dà subito conto della necessità di sostanziare la funzionalità armonizzando la prestazione allo scopo per il quale è stata compiuta, non bastando di per sé che ad una procedura fenomenicamente ne segua altra”.
Tanto che “la funzionalità può dirsi sussistente … quando l’attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l’instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore”(parr.  20/21, pagg. 16/17).
 
Nonostante il titanico sforzo esplicativo (che peraltro impegna molte altre pagine della non breve  sentenza), tali argomentazioni comunque non sembrano superare la linearità dell’esegesi, ritenuta peraltro decisiva dalle stesse Sez. Un., di cui all’art. 6 cit.
 
Dunque, forse sarebbe risultato  più coerente su un piano sistemico, e probabilmente anche di semplice applicazione, concludere che: 
 
- se il concordato preventivo è stato ammesso, l’attività professionale deve potersi ritenere senz’altro funzionale, e quindi prededucibile, ferma comunque la pregiudiziale valutazione sull’ammissione del credito anche per un minor importo o per alcun importo in caso di inesatto/‘eccedente’ adempimento ovvero totale inadempimento/partecipazione ad attività fraudatoria da parte del professionista;
 
- in caso di mancato ammissione al concordato, e quindi di attività non funzionale, no alla prededuzione, ferma sempre   la necessità della previa decisione sull’ammissione del credito anche per un minor importo o ad alcun importo in caso di inesatto/‘eccedente’ adempimento ovvero totale  inadempimento/partecipazione ad attività fraudatoria.
 
Ovviamente, nei nuovi casi di concordati semplificati di cui all’art. 18 L 147/2021, il decreto di cui al comma 4 equivarra’ al  difettante provvedimento di  ammissione, come anche il disposto del successivo comma 8 in tema di sub-procedimento ex art. 173 l. fall. suggerisce.
 
2.3- Meraviglia anche, per non dir soprattutto vista la centralità della tematica, che,  in un ‘si’ tale ampio  dissertare sulla prededuzione, il Supremo Collegio, pur indagando diffusamente sul tema strettamente connesso della relazione tra la prededuzione e la  consecutio fra procedure concorsuali,  si sia privato del prezioso apporto  esegetico ricavabile (sempre) dall'art. 6, (ma dal relativo) comma 2, CCII,  con riguardo proprio alla  perduranza della prededuzione (una volta sorta - per restare alla fattispecie - grazie alla funzionalità della prestazione generante una fisiologica ammissione al concordato) ed a prescindere  dalla consecutio con altre procedure  concorsuali connesse alla prima che l’ha germinata [10].
 
Difatti, a tal ultimo riguardo, va notato che la norma del CCII  si limita a precisare - a conferma della natura sostanziale una volta sorta  e dunque non più solo processuale della prededuzione  - che ” la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive [ndr: addirittura, appunto! ] o concorsuali”, senza dunque alcuno specifico riferimento alla procedura concorsuale  generatrice , che, invece, il legislatore espressamente richiama nell’analoga disposizione in tema di azioni revocatorie fallimentari - l’art.69 bis, comma 2,  l. fall. - in cui l’incipit è, infatti, eloquente: “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento,…”.

2.4- Merita, invece, sicuro plauso l’aver chiarito la Corte , attraverso  una logica lettura del combinato disposto degli artt. 1176 e 2236 c.c., come “la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell’apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media, andando esente da responsabilità ove quella richiestagli sia eccedente, ma dovendo egli a sua volta dimostrare tale circostanza di ingaggio”, (par. 60, pagg. 42/43), come anche l’esatto o non eccedente adempimento contrattuale, ove contestato  dal curatore cui solo compete – come ricorda sempre  la Corte, ad implicita quanto chiara conferma che trattasi di eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio[11]  –  sollevarla con onere di analitica allegazione  in sede di ammissione al passivo .[12]  
 
Vedremo comunque fra poco che tale ricostruzione teorica - allorché inducesse davvero ad indagare (ed a quel punto necessariamente con quella valutazione ex post esclusa dalla Corte  in punto della solo successiva verifica della funzionalità) il piano dell’utilità concreta dell’adempimento - potrebbe oltremodo penalizzare il professionista che pur ambisse alla semplice ammissione in privilegio.

(segue nel commento)

                                       
[8] V. parr. 46/50, pagg. 32/35, in cui ci si sofferma anche  sull’oramai acquisita possibilità di utilizzo ermeneutico delle norme del CCII ogni qual volta via sia un “ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” ( Cass. Civ., Sez. Un. , 24 giugno 2020, n. 12476, in www.ilcaso.it).
[9] Secondo cui , affinché la futura prededuzione del credito del professionista - peraltro stranamente solo la sua, mentre nessun diverso servizio o bene “funzionale” di altri potrà  fruirne, a differenza di quanto, invece, ora accade (condivisibilmente, aggiungo) - possa poi maturare nel successivo fallimento, è sufficiente la  funzionalità della relativa prestazione rispetto alla domanda di concordato preventivo,  nonché la relativa ammissione (o, nel caso di ADR, l’avvenuta relativa omologazione).
[10] Contra, almeno rispetto all’attuale assetto normativo, Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15754, in www.ilcodicedeiconcordati.it., nonché diffusamente in parte motiva le stesse Sez. Un.
[11] In senso esplicito sul punto, v. da ultima Cass. Civ., Ord. Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15807, in www.dejure.it
[12] In linea con i precetti generali in tema scolpiti sin da Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in www.dejure.it., quantunque da ultimo più decisioni sembra stiano abbandonando tale indirizzo proprio rispetto alla tematica dell’eccepita assenza di diligenza professionale che, ove contestata dal curatore, è sempre dal medesimo - si assume ora ivi che deve essere provata quale  eccepito fatto modificativo ex art.2697, comma 2, c.c.. Ci riferiamo a: Cass. Civ., Ord., Sez. I, 17 Maggio 2021, n. 13207, in www.dirittodellacrisi.it; Cass. Civ., Ord. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 24794 (più altre due, sempre a cura del medesimo  Est.- A. Dolmetta - rispetto ai separati  ricorsi degli altri due membri dello stesso collegio sindacale), in www.italgiure.giustizia.it; Cass. Civ. Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 in www.ilcodicedeiconcordati.it Contra - e quindi nel senso propugnato anche dalle Sez. Un. in commento - cfr. Cass. Civ., Ord. Sez.. VI, 12 giugno 2019,n. 15823, inwww.italgiure.giustizia.it.
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

8 Gennaio 2022 21:39

(segue dal Blog "Primissime riflessioni sulle Sezioni Unite in tema di prededuzione dei professionisti…che tutti uguali non sono")

2.2-  Non appaiono del tutto convincenti le ragioni per cui, di fronte alle due lineari condizioni prescritte dal più che valorizzato in sentenza[8] disposto, recte strumento esegetico rappresentato dalla previsione dell’art. 6, comma 1, lett. c), CCII[9], le Sez. Un. abbiamo concluso, invece, che si imponga comunque un’indagine analitica sulla prima condizione  - e ciò sulla  funzionalità della prestazione professionale (peraltro quando l’art. 6 enuncia come condizione solo quella del l’ammissione al concordato ) - nel senso che deve appalesarsi  ‘si’ da  contribuire  “con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa”.
Non solo: aggiungendosi  in parte motiva che “la funzionalità … esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell’inizio della procedura (quesito vii) e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell’iniziativa, più che al risultato; … la prestazione, come nella vicenda, risulta infatti essere stata commessa dal debitore che, anche attraverso quell’apporto, intendeva accedere al concordato e non al fallimento; né, a sua volta, il professionista…ha mostrato di operare per l’ingresso del debitore nel fallimento, pur successivamente dichiarato; si tratta di acquisizione di rilievo poiché dà subito conto della necessità di sostanziare la funzionalità armonizzando la prestazione allo scopo per il quale è stata compiuta, non bastando di per sé che ad una procedura fenomenicamente ne segua altra”.
Tanto che “la funzionalità può dirsi sussistente … quando l’attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l’instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore”(parr.  20/21, pagg. 16/17).
 
Nonostante il titanico sforzo esplicativo (che peraltro impegna molte altre pagine della non breve  sentenza), tali argomentazioni comunque non sembrano superare la linearità dell’esegesi, ritenuta peraltro decisiva dalle stesse Sez. Un., di cui all’art. 6 cit.
 
Dunque, forse sarebbe risultato  più coerente su un piano sistemico, e probabilmente anche di semplice applicazione, concludere che: 
 
- se il concordato preventivo è stato ammesso, l’attività professionale deve potersi ritenere senz’altro funzionale, e quindi prededucibile, ferma comunque la pregiudiziale valutazione sull’ammissione del credito anche per un minor importo o per alcun importo in caso di inesatto/‘eccedente’ adempimento ovvero totale inadempimento/partecipazione ad attività fraudatoria da parte del professionista;
 
- in caso di mancato ammissione al concordato, e quindi di attività non funzionale, no alla prededuzione, ferma sempre   la necessità della previa decisione sull’ammissione del credito anche per un minor importo o ad alcun importo in caso di inesatto/‘eccedente’ adempimento ovvero totale  inadempimento/partecipazione ad attività fraudatoria.
 
Ovviamente, nei nuovi casi di concordati semplificati di cui all’art. 18 L 147/2021, il decreto di cui al comma 4 equivarra’ al  difettante provvedimento di  ammissione, come anche il disposto del successivo comma 8 in tema di sub-procedimento ex art. 173 l. fall. suggerisce.
 
2.3- Meraviglia anche, per non dir soprattutto vista la centralità della tematica, che,  in un ‘si’ tale ampio  dissertare sulla prededuzione, il Supremo Collegio, pur indagando diffusamente sul tema strettamente connesso della relazione tra la prededuzione e la  consecutio fra procedure concorsuali,  si sia privato del prezioso apporto  esegetico ricavabile (sempre) dall'art. 6, (ma dal relativo) comma 2, CCII,  con riguardo proprio alla  perduranza della prededuzione (una volta sorta - per restare alla fattispecie - grazie alla funzionalità della prestazione generante una fisiologica ammissione al concordato) ed a prescindere  dalla consecutio con altre procedure  concorsuali connesse alla prima che l’ha germinata [10].
 
Difatti, a tal ultimo riguardo, va notato che la norma del CCII  si limita a precisare - a conferma della natura sostanziale una volta sorta  e dunque non più solo processuale della prededuzione  - che ” la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive [ndr: addirittura, appunto! ] o concorsuali”, senza dunque alcuno specifico riferimento alla procedura concorsuale  generatrice , che, invece, il legislatore espressamente richiama nell’analoga disposizione in tema di azioni revocatorie fallimentari - l’art.69 bis, comma 2,  l. fall. - in cui l’incipit è, infatti, eloquente: “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento,…”.

2.4- Merita, invece, sicuro plauso l’aver chiarito la Corte , attraverso  una logica lettura del combinato disposto degli artt. 1176 e 2236 c.c., come “la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell’apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media, andando esente da responsabilità ove quella richiestagli sia eccedente, ma dovendo egli a sua volta dimostrare tale circostanza di ingaggio”, (par. 60, pagg. 42/43), come anche l’esatto o non eccedente adempimento contrattuale, ove contestato  dal curatore cui solo compete – come ricorda sempre  la Corte, ad implicita quanto chiara conferma che trattasi di eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio[11]  –  sollevarla con onere di analitica allegazione  in sede di ammissione al passivo .[12]  
 
Vedremo comunque fra poco che tale ricostruzione teorica - allorché inducesse davvero ad indagare (ed a quel punto necessariamente con quella valutazione ex post esclusa dalla Corte  in punto della solo successiva verifica della funzionalità) il piano dell’utilità concreta dell’adempimento - potrebbe oltremodo penalizzare il professionista che pur ambisse alla semplice ammissione in privilegio.

(segue nel commento)

                                       
[8] V. parr. 46/50, pagg. 32/35, in cui ci si sofferma anche  sull’oramai acquisita possibilità di utilizzo ermeneutico delle norme del CCII ogni qual volta via sia un “ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” ( Cass. Civ., Sez. Un. , 24 giugno 2020, n. 12476, in www.ilcaso.it).
[9] Secondo cui , affinché la futura prededuzione del credito del professionista - peraltro stranamente solo la sua, mentre nessun diverso servizio o bene “funzionale” di altri potrà  fruirne, a differenza di quanto, invece, ora accade (condivisibilmente, aggiungo) - possa poi maturare nel successivo fallimento, è sufficiente la  funzionalità della relativa prestazione rispetto alla domanda di concordato preventivo,  nonché la relativa ammissione (o, nel caso di ADR, l’avvenuta relativa omologazione).
[10] Contra, almeno rispetto all’attuale assetto normativo, Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15754, in www.ilcodicedeiconcordati.it., nonché diffusamente in parte motiva le stesse Sez. Un.
[11] In senso esplicito sul punto, v. da ultima Cass. Civ., Ord. Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15807, in www.dejure.it
[12] In linea con i precetti generali in tema scolpiti sin da Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in www.dejure.it., quantunque da ultimo più decisioni sembra stiano abbandonando tale indirizzo proprio rispetto alla tematica dell’eccepita assenza di diligenza professionale che, ove contestata dal curatore, è sempre dal medesimo - si assume ora ivi che deve essere provata quale  eccepito fatto modificativo ex art.2697, comma 2, c.c.. Ci riferiamo a: Cass. Civ., Ord., Sez. I, 17 Maggio 2021, n. 13207, in www.dirittodellacrisi.it; Cass. Civ., Ord. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 24794 (più altre due, sempre a cura del medesimo  Est.- A. Dolmetta - rispetto ai separati  ricorsi degli altri due membri dello stesso collegio sindacale), in www.italgiure.giustizia.it; Cass. Civ. Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 in www.ilcodicedeiconcordati.it Contra - e quindi nel senso propugnato anche dalle Sez. Un. in commento - cfr. Cass. Civ., Ord. Sez.. VI, 12 giugno 2019,n. 15823, inwww.italgiure.giustizia.it.
(segue dal commento al Blog "Primissime riflessioni sulle Sezioni Unite in tema di prededuzione dei professionisti…che tutti uguali non sono")

2.5 - Un finale riflessione:  sicuramente desta una certa  perplessità l’aver considerato (par. 33, pagg. 24/25) l’advisor contabile - figura senz’altro irrinunciabile per ricostruire al meglio  i ‘numeri’ dell’impresa in crisi e quindi correttamente qualsiasi piano concordatario (liquidatorio o in continuità, che sia) -  invece, di regola,  un  “professionista all’evidenza aggiuntivo rispetto alle attività di indispensabile allestimento della domanda, così come del piano, della proposta e dei documenti”, tanto da  esigere  una più intensa verifica  la ricostruzione dell’apporto cd. atipico, cui abbia fatto ricorso il debitore, senza esserne specificamente obbligato ex lege.
 
Mentre  “la previsione normativa di specifiche prestazioni necessarie per la descritta maturità di fase del concordato (come, ad esempio, il ministero del professionista legale per la proposizione della domanda, l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, la perizia estimativa giurata sul valore dei beni oggetto di prelazione) senz’altro agevola [ ndr: ma appunto  solo rispetto a tali professionalità ‘necessarie’ ] una positiva valutazione ex ante della strumentalità”.
 
La Corte, tuttavia, mitiga questa sua assunzione forse criticabile, concludendo che “la scelta del legislatore di ricorrere ad una qualificazione generale, con l’insorgenza del credito in funzione della procedura, suggerisce di permettere all’apprezzamento del giudice di merito il più attendibile discernimento della utilità prospettica cui si presti la singola prestazione; possono infatti darsi le ipotesi di piano concordatario che esiga prestazioni specialistiche ulteriori rispetto a quelle prescritte per il suo perfezionamento formale; al contrario, una minore complessità del progetto giustifica meno - nella presente chiave di strumentalità - apporti eccedenti gli effettivi bisogni tecnici espressi, anche se effettuati (e dunque titolo per l’ammissione del credito) e conformi al patto concluso con il debitore (così da resistere ad un’eccezione di inadempimento), perdendo in tal caso solo la prededuzione.”
 
Basterà solo ciò a sopire l’alzata di scudi di categoria che già ‘vediamo’ sollevarsi ?
 
3) Una prededuzione “rinforzata” per un credito professionale comunque a rischio di …estinzione?

Naturalmente - e per tirare così le fila di questo brevissimo quanto provvisorio excursus - si impone il doveroso rispetto del decisum della Suprema Corte nei suoi massimi Consessi.
 
Ma riterremmo anche con la conseguenza che il credito del professionista del debitore, finalmente ammesso in prededuzione, godrà anche del “iperprivilegio” di cui al combinato disposto degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c., alla stessa stregua dei crediti dei professionisti organi di giustizia o nominati ausiliari (ovviamente se ed in quanto espressamente richiesto in sede di istanza di ammissione al passivo).
 
Incoraggia tale conclusione, oltre il riferimento nel principio di diritto “alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa… [pro] creditori, cui la proposta è rivolta”  (tanto evocativo  del comune nucleo degli artt. 2755 e 2770 c.c. in tema di spese di giustizia), il seguente, focale, passaggio decisionale: “la funzionalità può dirsi sussistente allora quando l’attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l’instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore; ciò ne permette l’assimilazione ad una nozione di costo esterno sostenibile al pari di quelli prodotti dalle attività interne degli organi concorsuali, se e quando potranno operare (quesito iii);” (par. 21, pag. 17 ).
 
Ma tale aspettativa alla prededuzione (con o senza l’iperprivilegio tracciato), intanto potrà divenir diritto, solo se, pregiudizialmente, un credito risulterà ammesso.
 
Cosa invece tutt’altro che scontata ove davvero si passasse, come accennavamo,  dal profilo della verifica dell’adempimento - doverosa anche sul piano della cd. “colpa lieve” di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. - , all’indagine, necessariamente ex post , sull’ utilità concreta ( piena o parziale), della cui diabolica prova il professionista della crisi d’impresa  -  trasformato così in una figura professionale con un discutibile obbligo di risultato - dovrebbe sempre farsi carico dinanzi all’insuccesso dell’esito concordatario e quindi alla praticamente scontata eccezione  del Curatore ( tranne forse che in caso di risoluzione ex art. 186 l. fall.).
 
Ed il rischio… rischia di appalesarsi molto reale, qualora si presti pieno ossequio al seguente passaggio motivazionale:  il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass.14050/2021) o l’incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass.7974/2018); per contro, a carico del professionista - al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento” (par. 57, pag. 40).
 
Fortunatamente, anche la Suprema Corte sembra oscillare sul punto allorché rassicura sul fatto che, qualora la prededuzione non risulti conseguibile, comunque almeno l’ammissione del credito è ottenibile, pur di fronte ad apporti professionali non completamente utili pro massa (forse consapevole che comunque sui professionisti propri del debitore, in assenza di un’obbligazione ex lege verso i creditori sociali , non può gravare una sostanziale responsabilità da cd. ‘contatto sociale’) [13] : “una minore complessità del progetto giustifica meno - nella presente chiave di strumentalità - apporti eccedenti gli effettivi bisogni tecnici espressi, anche se effettuati (e dunque titolo per l’ammissione del credito) e conformi al patto concluso con il debitore (così da resistere ad un’eccezione di inadempimento), perdendo in tal caso solo la prededuzione.” (cit. par. 33, pag. 25).

D’altra parte, anche recentemente è stato affermato (sempre con riguardo ad un contestato inadempimento di un professionista nominato dal debitore poi fallito), che “«l'inadempimento del professionista (nel caso di specie avvocato) non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.» (Cass. n.16846 del 11/08/2005; conf. Cass. n. 974 del 17/01/2007; Cass. n. 20828 del 29/09/2009), con l'effetto che l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 cod.civ., può essere opposta dal cliente al professionista che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole della sua attività ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività del professionista, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato il possibile risultato positivo”[14].
 
Peraltro, trattasi di una delle più decisioni  che,  in contrasto con altre (v. nota 12), fa ricadere sul curatore, eccipiente il parziale o totale inadempimento del professionista, il relativo onere probatorio.
 
Ma, di tanto travaglio, non vi è traccia nel lungo dissertare delle Sezioni  Unite.
  
Antonio Pezzano 

                             
[13] Di contro, direi senz’altro sì, ove figure professionali diverse da quelle in pieno rapporto fiduciario con il cliente/debitore/imprenditore, come l’attestatore o il professionista ex art.160,comma 2, l.fall.,rispetto a cui indubitabilmente sussistono obblighi di sistema (anche) pro collettività dei creditori (e probabilmente anche perciò le uniche, fra quelle di nomina debitoriale, a poter aspirare, giustamente, al succitato ‘iperprivilegio’ ). Sulla responsabilità da c.d. “contatto sociale”, cfr., fra le ultime, Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2020, n. 29711, in www.dejure.it.
[14]  Cass. Civ., Ord. Sez. I, 17 Maggio 2021 , n. 13207, cit..  
Luigi Bottai, Avvocato in Roma

8 Gennaio 2022 21:54

La discussione aperta sull'importantissima sentenza delle S.U. (n. 42093/21) merita di essere coltivata sotto vari profili. Qui vorrei dedicare talune considerazioni alle conseguenze prevedibili della pronuncia, anche alla luce delle prime acute riflessioni di Antonio Pezzano.
A seguito del revirement della Corte sulla non automaticità della funzionalità della prestazione ai fini del riconoscimento della prededuzione, che dev'essere integrata dall'apertura della prima procedura (cui direttamente tendeva l'opera del professionista), potranno verificarsi scenari non del tutto positivi per il sistema in sé:

a) in primo luogo, si profila una differenza di base tra figure professionali coinvolte nella ristrutturazione, laddove la decisione (par. 33, pag. 24) opera una distinzione, che ricondotta alla "previsione normativa di specifiche prestazioni necessarie per la descritta maturità di fase del concordato (come, ad esempio, il ministero del professionista legale per la proposizione della domanda, l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, la perizia estimativa giurata sul valore dei beni oggetto di prelazione) senz’altro
agevola una positiva valutazione ex ante della strumentalità; mentre esige un più intenso dettaglio la ricostruzione dell’apporto cd. atipico, cui abbia fatto ricorso il debitore, senza esserne specificamente obbligato ex lege, esattamente come avvenuto nella vicenda di causa con riguardo all’advisor contabile, professionista all’evidenza aggiuntivo rispetto alle attività di indispensabile allestimento della
domanda, così come del piano, della proposta e dei documenti, senza che in fatto risulti alcun deposito di atti e dunque – almeno per questa via – con spostamento ancora più accentuato, in capo al creditore, della rappresentazione e prova di quale sia stata l’adeguatezza del suo ingaggio rispetto all’iniziativa del debitore"; sarà il giudice delegato, in sede di verifica, a "discernere l'utilità prospettica" delle singole prestazioni;

b) al riguardo le S.U. (par. 61) hanno menzionato l’art. 18 della Direttiva 2019/1023, la quale prescrive agli Stati membri di escludere la caducazione (per invalidità o inefficacia o inopponibilità) delle operazioni condotte per le trattative sul piano di ristrutturazione (co. 1),
pur potendo le legislazioni nazionali "derogare alla conservazione degli effetti quando non vi sia stato un controllo ex ante
dell’autorità, avente ad oggetto il piano o le operazioni singole (co. 2) oppure le operazioni siano state effettuate allorché il debitore era divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza (co .3). Ebbene, si dovrebbe cercare in ogni modo di non punire chi tenta di salvare (seriamente) quelle aziende che costituiscono il 99% del tessuto imprenditoriale europeo;

c) in secondo ordine, occorre assicurare una certa stabilità alle prestazioni e ai relativi crediti, proprio come sottolinea A. Pezzano evocando il disposto dell'art. 6 CCII, che al 2° comma stabilisce che "La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali"; non è pensabile che una volta aperta la procedura di concordato preventivo, conclusasi poi negativamente per varie ragioni - indipendenti dall'operato del professionista -, questi veda messo nuovamente in discussione il suo diritto al compenso [come sembrerebbe adombrare il par. 57 sentenza: "la stessa valutazione può essere, «in seguito, smentita dal
medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo» (Cass. 22785/2018)"], magari solo perché il professionista non lo ha preteso anticipatamente;

d) collegato a tale argomento appare il trattamento da riservare ai pagamenti per ottenere servizi professionali strumentali
all’accesso al concordato, che vanno esenti da revocatoria ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. g), l.f. solo se il successivo concordato venga almeno ammesso (v. par. 37 sentenza). Ma così si avrà che i pagamenti per le prestazioni in esecuzione di un piano attestato (che ex ante appaia idoneo a consentire il risanamento: art. 67, 3° co., lett. d), poi magari naufragato presto (come sovente verificatosi), resteranno salvi, mentre quegli stessi crediti funzionali al c.p. non aperto, ove impagati, non diventeranno prededucibili nel successivo fallimento, con evidente svantaggio per chi tenta di salvare imprese in difficoltà avanzata;

e) ma dove si annida il rischio maggiore per le future interpretazioni giurisprudenziali è nell'eccezione di inadempimento che seduli curatori riterranno di sollevare in sede di esame dello stato passivo, sulla scorta di quanto enunciato nei par. 56 e 57 della decisione: in proposito il curatore non potrà limitarsi ad eccepire un generico inadempimento, ma dovrà allegare - non provare - in cosa esso sia consistito, come esige Cassazione civile, sez. I, 17/05/2021, n.13207 (Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del credito da compenso professionale del sindaco non incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza, spettando, di contro, al curatore che sollevi l'eccezione d'inadempimento della prestazione di "facere", l'allegazione di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato ricevuto) e come anche Cass. n. 16324/2021 ha precisato ["La curatela (debitrice), quindi, gravata del corrispondente onere, sebbene sotto il profilo della sua mera allegazione (cfr. la citata Cass., SU n. 13533 del 2001 e la giurisprudenza di legittimità ad essa successiva), lo aveva assolto, ma ciò era avvenuto esplicitamente, giova ribadirlo, sono con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal M., il quale, pertanto, nel suo ricorso introduttivo di quel procedimento, ancora non era in condizione (stando all'assoluta genericità del provvedimento del giudice delegato ivi impugnato ed alle rassegnate conclusioni del curatore sulla relativa domanda di organizzare adeguatamente la propria strategia difensiva, soprattutto sotto il profilo dei mezzi istruttori da articolare, a pena di decadenza, nel ricorso medesimo (cfr. art. 99, comma 2, n. 4, 1.fall)"].

Per concludere, non vorremmo che questa corretta e legittima restrizione dei criteri per l'ammissione delle prededuzioni professionali, i cui compensi talora hanno assunto dimensioni esagerate, determini negli advisors una reazione comportamentale contraria volta ad assicurarsi subito e prima degli altri quei compensi che, invece, il trascorrere del tempo potrebbe falcidiare.

luigi bottai - roma
Federico Casa, avvocato in vicenza

13 Gennaio 2022 19:18

(segue dal Blog "Primissime riflessioni sulle Sezioni Unite in tema di prededuzione dei professionisti…che tutti uguali non sono")

2.2-  Non appaiono del tutto convincenti le ragioni per cui, di fronte alle due lineari condizioni prescritte dal più che valorizzato in sentenza[8] disposto, recte strumento esegetico rappresentato dalla previsione dell’art. 6, comma 1, lett. c), CCII[9], le Sez. Un. abbiamo concluso, invece, che si imponga comunque un’indagine analitica sulla prima condizione  - e ciò sulla  funzionalità della prestazione professionale (peraltro quando l’art. 6 enuncia come condizione solo quella del l’ammissione al concordato ) - nel senso che deve appalesarsi  ‘si’ da  contribuire  “con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa”.
Non solo: aggiungendosi  in parte motiva che “la funzionalità … esprime un’attitudine di vantaggio per il ceto creditorio, compendiato nella stessa procedura concorsuale in cui esso è organizzato, così attenendo a crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell’inizio della procedura (quesito vii) e perciò al di fuori di un diretto controllo dei relativi organi ma comunque in una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell’iniziativa, più che al risultato; … la prestazione, come nella vicenda, risulta infatti essere stata commessa dal debitore che, anche attraverso quell’apporto, intendeva accedere al concordato e non al fallimento; né, a sua volta, il professionista…ha mostrato di operare per l’ingresso del debitore nel fallimento, pur successivamente dichiarato; si tratta di acquisizione di rilievo poiché dà subito conto della necessità di sostanziare la funzionalità armonizzando la prestazione allo scopo per il quale è stata compiuta, non bastando di per sé che ad una procedura fenomenicamente ne segua altra”.
Tanto che “la funzionalità può dirsi sussistente … quando l’attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l’instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l’intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore”(parr.  20/21, pagg. 16/17).
 
Nonostante il titanico sforzo esplicativo (che peraltro impegna molte altre pagine della non breve  sentenza), tali argomentazioni comunque non sembrano superare la linearità dell’esegesi, ritenuta peraltro decisiva dalle stesse Sez. Un., di cui all’art. 6 cit.
 
Dunque, forse sarebbe risultato  più coerente su un piano sistemico, e probabilmente anche di semplice applicazione, concludere che: 
 
- se il concordato preventivo è stato ammesso, l’attività professionale deve potersi ritenere senz’altro funzionale, e quindi prededucibile, ferma comunque la pregiudiziale valutazione sull’ammissione del credito anche per un minor importo o per alcun importo in caso di inesatto/‘eccedente’ adempimento ovvero totale inadempimento/partecipazione ad attività fraudatoria da parte del professionista;
 
- in caso di mancato ammissione al concordato, e quindi di attività non funzionale, no alla prededuzione, ferma sempre   la necessità della previa decisione sull’ammissione del credito anche per un minor importo o ad alcun importo in caso di inesatto/‘eccedente’ adempimento ovvero totale  inadempimento/partecipazione ad attività fraudatoria.
 
Ovviamente, nei nuovi casi di concordati semplificati di cui all’art. 18 L 147/2021, il decreto di cui al comma 4 equivarra’ al  difettante provvedimento di  ammissione, come anche il disposto del successivo comma 8 in tema di sub-procedimento ex art. 173 l. fall. suggerisce.
 
2.3- Meraviglia anche, per non dir soprattutto vista la centralità della tematica, che,  in un ‘si’ tale ampio  dissertare sulla prededuzione, il Supremo Collegio, pur indagando diffusamente sul tema strettamente connesso della relazione tra la prededuzione e la  consecutio fra procedure concorsuali,  si sia privato del prezioso apporto  esegetico ricavabile (sempre) dall'art. 6, (ma dal relativo) comma 2, CCII,  con riguardo proprio alla  perduranza della prededuzione (una volta sorta - per restare alla fattispecie - grazie alla funzionalità della prestazione generante una fisiologica ammissione al concordato) ed a prescindere  dalla consecutio con altre procedure  concorsuali connesse alla prima che l’ha germinata [10].
 
Difatti, a tal ultimo riguardo, va notato che la norma del CCII  si limita a precisare - a conferma della natura sostanziale una volta sorta  e dunque non più solo processuale della prededuzione  - che ” la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive [ndr: addirittura, appunto! ] o concorsuali”, senza dunque alcuno specifico riferimento alla procedura concorsuale  generatrice , che, invece, il legislatore espressamente richiama nell’analoga disposizione in tema di azioni revocatorie fallimentari - l’art.69 bis, comma 2,  l. fall. - in cui l’incipit è, infatti, eloquente: “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento,…”.

2.4- Merita, invece, sicuro plauso l’aver chiarito la Corte , attraverso  una logica lettura del combinato disposto degli artt. 1176 e 2236 c.c., come “la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell’apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media, andando esente da responsabilità ove quella richiestagli sia eccedente, ma dovendo egli a sua volta dimostrare tale circostanza di ingaggio”, (par. 60, pagg. 42/43), come anche l’esatto o non eccedente adempimento contrattuale, ove contestato  dal curatore cui solo compete – come ricorda sempre  la Corte, ad implicita quanto chiara conferma che trattasi di eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio[11]  –  sollevarla con onere di analitica allegazione  in sede di ammissione al passivo .[12]  
 
Vedremo comunque fra poco che tale ricostruzione teorica - allorché inducesse davvero ad indagare (ed a quel punto necessariamente con quella valutazione ex post esclusa dalla Corte  in punto della solo successiva verifica della funzionalità) il piano dell’utilità concreta dell’adempimento - potrebbe oltremodo penalizzare il professionista che pur ambisse alla semplice ammissione in privilegio.

(segue nel commento)

                                       
[8] V. parr. 46/50, pagg. 32/35, in cui ci si sofferma anche  sull’oramai acquisita possibilità di utilizzo ermeneutico delle norme del CCII ogni qual volta via sia un “ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” ( Cass. Civ., Sez. Un. , 24 giugno 2020, n. 12476, in www.ilcaso.it).
[9] Secondo cui , affinché la futura prededuzione del credito del professionista - peraltro stranamente solo la sua, mentre nessun diverso servizio o bene “funzionale” di altri potrà  fruirne, a differenza di quanto, invece, ora accade (condivisibilmente, aggiungo) - possa poi maturare nel successivo fallimento, è sufficiente la  funzionalità della relativa prestazione rispetto alla domanda di concordato preventivo,  nonché la relativa ammissione (o, nel caso di ADR, l’avvenuta relativa omologazione).
[10] Contra, almeno rispetto all’attuale assetto normativo, Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15754, in www.ilcodicedeiconcordati.it., nonché diffusamente in parte motiva le stesse Sez. Un.
[11] In senso esplicito sul punto, v. da ultima Cass. Civ., Ord. Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15807, in www.dejure.it
[12] In linea con i precetti generali in tema scolpiti sin da Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in www.dejure.it., quantunque da ultimo più decisioni sembra stiano abbandonando tale indirizzo proprio rispetto alla tematica dell’eccepita assenza di diligenza professionale che, ove contestata dal curatore, è sempre dal medesimo - si assume ora ivi che deve essere provata quale  eccepito fatto modificativo ex art.2697, comma 2, c.c.. Ci riferiamo a: Cass. Civ., Ord., Sez. I, 17 Maggio 2021, n. 13207, in www.dirittodellacrisi.it; Cass. Civ., Ord. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 24794 (più altre due, sempre a cura del medesimo  Est.- A. Dolmetta - rispetto ai separati  ricorsi degli altri due membri dello stesso collegio sindacale), in www.italgiure.giustizia.it; Cass. Civ. Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 in www.ilcodicedeiconcordati.it Contra - e quindi nel senso propugnato anche dalle Sez. Un. in commento - cfr. Cass. Civ., Ord. Sez.. VI, 12 giugno 2019,n. 15823, inwww.italgiure.giustizia.it.
Ho letto le sempre puntuali e precise osservazioni di Antonio Pezzano, che in modo condivisibile (in questo senso anche Luigi Bottai) criticano alcuni nodi della sentenza delle Sezioni Unite, con particolare riferimento alle possibili ricadute pratiche., nel senso che il principio espresso non appare sempre di facile applicazione ad alcuni casi concreti, i quali continuano a rimanere controversi. Ciò nonostante, mi pare di poter rilevare il notevole sforzo dogmatico, delle Sezioni Unite, nell'intento di ricondurre ad unità sistematica l'interpretazione dell'attività professionale con riferimento alla procedure concorsuali. Le Sezioni Unite mi pare dicano questo: occorre ragionare sulla causa (in concreto) del contratto di prestazione professionale (del mandato) e del rapporto di questa con la causa del concordato preventivo (Cass. SS.UU. 1521/2013), nel senso che l'intento perseguito dai contraenti deve essere coerente con la causa del concordato preventivo (regolazione della crisi e possibile superamento della medesima con il consenso (informato) dei creditori; cfr. sul punto le prime cento pagine del libro del 2014 di Massimo Fabiani, dedicato al concordato preventivo). Ne derivano tre corollari: 1) ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. non ha più senso discutere di "in occasione", ma solo di "in funzione", cosicché non ne deriva alcuna prededuzione automatica nell'ipotesi in cui il contratto sia stato perfezionato nel corso del concordato prenotativo; 2) non è possibile nemmeno discutere di prededuzione, se il concordato non sia stato ammesso, visto che, diversamente, i creditori non potrebbero in alcun modo "interagire" in contraddittorio con il debitore; 3) occorre allora valutare ex ante il rapporto di utilità, direi meglio di coerenza, tra la causa del mandato professionale e quella della procedimento di risoluzione della crisi. Dal punto di vista teorico, il corollario più fragile appare quello sub 2), poiché può accadere che la proposta non venga ammessa al voto per ragioni che non hanno nulla a che vedere con la causa del mandato, ma è anche vero che, in difetto di decreto di ammissione, risulta molto complicato discutere del rapporto di coerenza tra la genesi dell'attività professionale e la causa del procedimento di regolazione della crisi; risulta invece apprezzabile il rigetto dell'idea dell'"utilità in concreto", quantomeno se prospettata nel senso della cristallizzazione del passivo e del ricorso alle revocatorie conseguenti al principio della consecuzione delle procedure.
Sempre dal punto di vista teorico, l'impostazione della questione contiene anche un chiarimento in termini di inadempimento del professionista, poiché, secondo le Sezioni Unite, è possibile discutere d'inadempimento della prestazione solo una volta che il mandato professionale abbia superato il vaglio della causa in concreto del contratto; infatti, un conto è la validità del mandato e il suo rapporto di coerenza con la causa del concordato preventivo, un conto è la sua esecuzione; tanto è vero, dice seppure rapidamente la Corte, che ad un mandato privo della causa in concreto, richiesta dall'art. 111 l.fall., se adempiuto in modo diligente ex artt. 1176 e 2236 c.c.,, potrebbe essere riconosciuto comunque il privilegio al credito del professionista; viceversa, pur coerente la causa, l'inadempimento esclude anche il privilegio. Da questo punto di vista, fermo lo strettissimo legame tra la causa in concreto del mandato professionale e i criteri di valutazione dell'inadempimento, le Sezioni Unite consentono di tenere ben separata, si badi dal punto di vista teorico, ai fini del riconoscimento della prededuzione, la validità del mandato professionale rispetto all'esecuzione del medesimo. D'altro canto, da questo punto di vista, appare pacifico, con riferimento alla disciplina della responsabilità contrattuale, che, una volta contestato puntualmente l'inadempimento, spetti al professionista dare la prova liberatoria.
Tommaso Nigro, Dottore Commercialista in Salerno

28 Gennaio 2022 21:22

Il tema trattato con la consueta lucidità da Antonio Pezzano impone di indagare un ulteriore profilo che la Corte, nella sua pur imponente premessa, decide di affrontare senza, per vero, poi addivenire alla formulazione di un vero e proprio principio e lasciando così il lettore nel dubbio interpretativo.
Nell’ampio percorso motivazionale, che porta al requisito di funzionalità necessario, la sentenza tocca, al paragrafo 39, lo “scenario” dell’equiparazione delle prestazioni svolte in funzione del concordato preventivo e quelle poste in essere per la preparazione del ricorso di auto fallimento, ripercorrendo l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità; in tal senso riconoscendo che la prededucibilità è tutt’ora attribuita al “credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio” la quale “sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto di affidare ad un esperto di settore, costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare, prededucibile ai sensi dell'art. 111, co. 2, l.f., trattandosi appunto di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali”.
Filone giurisprudenziale, mai smentito non risultando precedenti contrari (Cassazione 18922 del 09.09.2014; Cassazione 17596 del 28.06.2019, Cassazione 12578 del 12.05.2021) che si pone, dunque, in apparente contrasto con la soluzione offerta delle stesse SS.UU., nella parte in cui, per stabilire la funzionalità, necessariamente richiede che sia stata aperta una procedura di concordato preventivo (al fine di permettere istituzionalmente ai creditori di potersi esprimere sulla stessa); requisito questo che mai potrà presentarsi, ovviamente, nelle ipotesi in cui il debitore decida, magari anche dopo l’ingresso nella concorsualità con un’istanza ex art. 161 co.6 RD 267/42, di optare per la dichiarazione di fallimento in proprio.
La disarmonia può essere forse colmata attraverso il richiamo, che la stessa Corte adotta, al principio offerto dalla più recente Cassazione n° 25313 del 20.09.2021 la quale “meglio emancipandosi da ogni riconoscimento de plano, ha più efficacemente richiamato l’accertata strumentalità e funzionalità alla procedura fallimentare dell’iniziativa del debitore, che aveva allestito – dopo aver rinunciato al concordato preventivo avviato – la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio con esercizio provvisorio, tramite costituzione di una cooperativa tra dipendenti ed acquisto del marchio e degli impianti, permettendo il proseguimento dell'attività caratteristica e dei posti di lavoro, cioè quella aggregazione di risorse che avrebbe reso adeguata, almeno secondo il confermato giudizio ex ante rimesso al giudice di merito, la scelta di instaurare e appunto preparare anche con l’apporto del terzo l’accesso alla procedura fallimentare, infatti oggetto di domanda accolta nei termini richiesti” (par. 39 sentenza 42093).
Così potendo ampliare il precetto giurisprudenziale e condurre a ritenere garantito dalla prededucibilità il credito maturato in un rapporto di funzionalità e di inerenza non solo nei casi di apertura del concordato preventivo, ma anche nel diverso epilogo fallimentare, se pur solo quando esso risulti conseguenza di iniziativa del debitore che abbia articolato mezzi atti alla conservazione del patrimonio in ottica concorsuale.

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Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

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