
Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze
Primissime riflessioni sulle Sezioni Unite in tema di prededuzione dei professionisti…che tutti uguali non sono
7 Gennaio 2022
Monumentale decisione (di 45 fitte pagine) degli Ermellini Uniti[1] sulla prededuzione in generale ed in particolare del professionista.
Le Sezioni Unite erano chiamate a rispondere sui più quesiti sollevati dall'ordinanza di rimessione n. 10885/2021.
2) Alcune iniziali riflessioni: tra composizione negoziata , funzionalità con inerenza necessaria, solo parziale considerazione dell’art.6 CCII, eccezione di inadempimento …ed advisor contabile “negletto”.
Di seguito alcune prime veloci considerazioni, quasi di getto, e quindi senz’altro necessitanti di ulteriori meditazioni.
2.1- Viene richiamata a più riprese anche la composizione negoziata, quale istituto comunque di diritto concorsuale (ed anche solo perciò fonte di possibili benefici effetti in caso di consecutio con la procedura maggiore)[5].
[2] Con condivisibili conclusioni sul fatto che solo i finanziamenti alle imprese in crisi trovano espresso riconoscimento (nell’art. 17, comma 4, Dir. n.1023/2019) sulla possibilità che gli Stati membri possano prevedere disposizioni sancenti “il pagamento in via prioritaria”.
[3] In dottrina , con lo stesso approccio sistemico, cfr. LEUZZI “Dalla crisi all’emergenza: la prededuzione al tempo del Covid-19”, in www.dirittodellacrisi, 18 marzo 2021.
[4] In particolare, v. parr.36/37 , pagg. 26/27, in cui la S.C. sembra propendere solo per una limitata simmetria tra i due fenomeni prededuttivo e (no) revocatorio.
[5] Ci sia permesso rinviare al riguardo a PEZZANO, RATTI "La conservazione degli effetti in caso di insuccesso della composizione negoziata", in www.dirittodellacrisi.it, 16 novembre 2021, par. 6.
[6] Rispetto all’esenzione da revocatoria fallimentare relativamente agli atti, ai pagamenti e alle garanzie “posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti".
[7] Conclusione forse opinabile, poggiando il secondo comunque sul requisito del miglior soddisfacimento dei creditori , mentre il concordato semplificato unicamente sulla assenza di pregiudizio “rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare, pur comunque sull’assicurazione di “un’utilità a ciascun creditore”. Reputa vi sia in ogni caso sostanziale equivalenza fra i due concetti (essendo tutte le procedure concorsuali votate al miglior soddisfacimento dei creditori), FICHERA ”Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici”, in www.dirittodellacrisi.it, 11 novembre 2021.
8 Gennaio 2022 21:28
2.4- Merita, invece, sicuro plauso l’aver chiarito la Corte , attraverso una logica lettura del combinato disposto degli artt. 1176 e 2236 c.c., come “la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell’apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media, andando esente da responsabilità ove quella richiestagli sia eccedente, ma dovendo egli a sua volta dimostrare tale circostanza di ingaggio”, (par. 60, pagg. 42/43), come anche l’esatto o non eccedente adempimento contrattuale, ove contestato dal curatore cui solo compete – come ricorda sempre la Corte, ad implicita quanto chiara conferma che trattasi di eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio[11] – sollevarla con onere di analitica allegazione in sede di ammissione al passivo .[12]
[8] V. parr. 46/50, pagg. 32/35, in cui ci si sofferma anche sull’oramai acquisita possibilità di utilizzo ermeneutico delle norme del CCII ogni qual volta via sia un “ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” ( Cass. Civ., Sez. Un. , 24 giugno 2020, n. 12476, in www.ilcaso.it).
[9] Secondo cui , affinché la futura prededuzione del credito del professionista - peraltro stranamente solo la sua, mentre nessun diverso servizio o bene “funzionale” di altri potrà fruirne, a differenza di quanto, invece, ora accade (condivisibilmente, aggiungo) - possa poi maturare nel successivo fallimento, è sufficiente la funzionalità della relativa prestazione rispetto alla domanda di concordato preventivo, nonché la relativa ammissione (o, nel caso di ADR, l’avvenuta relativa omologazione).
[10] Contra, almeno rispetto all’attuale assetto normativo, Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15754, in www.ilcodicedeiconcordati.it., nonché diffusamente in parte motiva le stesse Sez. Un.
[11] In senso esplicito sul punto, v. da ultima Cass. Civ., Ord. Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15807, in www.dejure.it
[12] In linea con i precetti generali in tema scolpiti sin da Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in www.dejure.it., quantunque da ultimo più decisioni sembra stiano abbandonando tale indirizzo proprio rispetto alla tematica dell’eccepita assenza di diligenza professionale che, ove contestata dal curatore, è sempre dal medesimo - si assume ora ivi che deve essere provata quale eccepito fatto modificativo ex art.2697, comma 2, c.c.. Ci riferiamo a: Cass. Civ., Ord., Sez. I, 17 Maggio 2021, n. 13207, in www.dirittodellacrisi.it; Cass. Civ., Ord. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 24794 (più altre due, sempre a cura del medesimo Est.- A. Dolmetta - rispetto ai separati ricorsi degli altri due membri dello stesso collegio sindacale), in www.italgiure.giustizia.it; Cass. Civ. Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 in www.ilcodicedeiconcordati.it Contra - e quindi nel senso propugnato anche dalle Sez. Un. in commento - cfr. Cass. Civ., Ord. Sez.. VI, 12 giugno 2019,n. 15823, inwww.italgiure.giustizia.it.
8 Gennaio 2022 21:39
2.4- Merita, invece, sicuro plauso l’aver chiarito la Corte , attraverso una logica lettura del combinato disposto degli artt. 1176 e 2236 c.c., come “la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell’apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media, andando esente da responsabilità ove quella richiestagli sia eccedente, ma dovendo egli a sua volta dimostrare tale circostanza di ingaggio”, (par. 60, pagg. 42/43), come anche l’esatto o non eccedente adempimento contrattuale, ove contestato dal curatore cui solo compete – come ricorda sempre la Corte, ad implicita quanto chiara conferma che trattasi di eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio[11] – sollevarla con onere di analitica allegazione in sede di ammissione al passivo .[12]
[8] V. parr. 46/50, pagg. 32/35, in cui ci si sofferma anche sull’oramai acquisita possibilità di utilizzo ermeneutico delle norme del CCII ogni qual volta via sia un “ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” ( Cass. Civ., Sez. Un. , 24 giugno 2020, n. 12476, in www.ilcaso.it).
[9] Secondo cui , affinché la futura prededuzione del credito del professionista - peraltro stranamente solo la sua, mentre nessun diverso servizio o bene “funzionale” di altri potrà fruirne, a differenza di quanto, invece, ora accade (condivisibilmente, aggiungo) - possa poi maturare nel successivo fallimento, è sufficiente la funzionalità della relativa prestazione rispetto alla domanda di concordato preventivo, nonché la relativa ammissione (o, nel caso di ADR, l’avvenuta relativa omologazione).
[10] Contra, almeno rispetto all’attuale assetto normativo, Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15754, in www.ilcodicedeiconcordati.it., nonché diffusamente in parte motiva le stesse Sez. Un.
[11] In senso esplicito sul punto, v. da ultima Cass. Civ., Ord. Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15807, in www.dejure.it
[12] In linea con i precetti generali in tema scolpiti sin da Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in www.dejure.it., quantunque da ultimo più decisioni sembra stiano abbandonando tale indirizzo proprio rispetto alla tematica dell’eccepita assenza di diligenza professionale che, ove contestata dal curatore, è sempre dal medesimo - si assume ora ivi che deve essere provata quale eccepito fatto modificativo ex art.2697, comma 2, c.c.. Ci riferiamo a: Cass. Civ., Ord., Sez. I, 17 Maggio 2021, n. 13207, in www.dirittodellacrisi.it; Cass. Civ., Ord. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 24794 (più altre due, sempre a cura del medesimo Est.- A. Dolmetta - rispetto ai separati ricorsi degli altri due membri dello stesso collegio sindacale), in www.italgiure.giustizia.it; Cass. Civ. Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 in www.ilcodicedeiconcordati.it Contra - e quindi nel senso propugnato anche dalle Sez. Un. in commento - cfr. Cass. Civ., Ord. Sez.. VI, 12 giugno 2019,n. 15823, inwww.italgiure.giustizia.it.
2.5 - Un finale riflessione: sicuramente desta una certa perplessità l’aver considerato (par. 33, pagg. 24/25) l’advisor contabile - figura senz’altro irrinunciabile per ricostruire al meglio i ‘numeri’ dell’impresa in crisi e quindi correttamente qualsiasi piano concordatario (liquidatorio o in continuità, che sia) - invece, di regola, un “professionista all’evidenza aggiuntivo rispetto alle attività di indispensabile allestimento della domanda, così come del piano, della proposta e dei documenti”, tanto da esigere “una più intensa verifica la ricostruzione dell’apporto cd. atipico, cui abbia fatto ricorso il debitore, senza esserne specificamente obbligato ex lege”.
[13] Di contro, direi senz’altro sì, ove figure professionali diverse da quelle in pieno rapporto fiduciario con il cliente/debitore/imprenditore, come l’attestatore o il professionista ex art.160,comma 2, l.fall.,rispetto a cui indubitabilmente sussistono obblighi di sistema (anche) pro collettività dei creditori (e probabilmente anche perciò le uniche, fra quelle di nomina debitoriale, a poter aspirare, giustamente, al succitato ‘iperprivilegio’ ). Sulla responsabilità da c.d. “contatto sociale”, cfr., fra le ultime, Cass. Civ., Sez. II, 29 dicembre 2020, n. 29711, in www.dejure.it.
[14] Cass. Civ., Ord. Sez. I, 17 Maggio 2021 , n. 13207, cit..
8 Gennaio 2022 21:54
A seguito del revirement della Corte sulla non automaticità della funzionalità della prestazione ai fini del riconoscimento della prededuzione, che dev'essere integrata dall'apertura della prima procedura (cui direttamente tendeva l'opera del professionista), potranno verificarsi scenari non del tutto positivi per il sistema in sé:
a) in primo luogo, si profila una differenza di base tra figure professionali coinvolte nella ristrutturazione, laddove la decisione (par. 33, pag. 24) opera una distinzione, che ricondotta alla "previsione normativa di specifiche prestazioni necessarie per la descritta maturità di fase del concordato (come, ad esempio, il ministero del professionista legale per la proposizione della domanda, l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, la perizia estimativa giurata sul valore dei beni oggetto di prelazione) senz’altro
agevola una positiva valutazione ex ante della strumentalità; mentre esige un più intenso dettaglio la ricostruzione dell’apporto cd. atipico, cui abbia fatto ricorso il debitore, senza esserne specificamente obbligato ex lege, esattamente come avvenuto nella vicenda di causa con riguardo all’advisor contabile, professionista all’evidenza aggiuntivo rispetto alle attività di indispensabile allestimento della
domanda, così come del piano, della proposta e dei documenti, senza che in fatto risulti alcun deposito di atti e dunque – almeno per questa via – con spostamento ancora più accentuato, in capo al creditore, della rappresentazione e prova di quale sia stata l’adeguatezza del suo ingaggio rispetto all’iniziativa del debitore"; sarà il giudice delegato, in sede di verifica, a "discernere l'utilità prospettica" delle singole prestazioni;
b) al riguardo le S.U. (par. 61) hanno menzionato l’art. 18 della Direttiva 2019/1023, la quale prescrive agli Stati membri di escludere la caducazione (per invalidità o inefficacia o inopponibilità) delle operazioni condotte per le trattative sul piano di ristrutturazione (co. 1),
pur potendo le legislazioni nazionali "derogare alla conservazione degli effetti quando non vi sia stato un controllo ex ante
dell’autorità, avente ad oggetto il piano o le operazioni singole (co. 2) oppure le operazioni siano state effettuate allorché il debitore era divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza (co .3). Ebbene, si dovrebbe cercare in ogni modo di non punire chi tenta di salvare (seriamente) quelle aziende che costituiscono il 99% del tessuto imprenditoriale europeo;
c) in secondo ordine, occorre assicurare una certa stabilità alle prestazioni e ai relativi crediti, proprio come sottolinea A. Pezzano evocando il disposto dell'art. 6 CCII, che al 2° comma stabilisce che "La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali"; non è pensabile che una volta aperta la procedura di concordato preventivo, conclusasi poi negativamente per varie ragioni - indipendenti dall'operato del professionista -, questi veda messo nuovamente in discussione il suo diritto al compenso [come sembrerebbe adombrare il par. 57 sentenza: "la stessa valutazione può essere, «in seguito, smentita dal
medesimo tribunale, in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo» (Cass. 22785/2018)"], magari solo perché il professionista non lo ha preteso anticipatamente;
d) collegato a tale argomento appare il trattamento da riservare ai pagamenti per ottenere servizi professionali strumentali
all’accesso al concordato, che vanno esenti da revocatoria ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. g), l.f. solo se il successivo concordato venga almeno ammesso (v. par. 37 sentenza). Ma così si avrà che i pagamenti per le prestazioni in esecuzione di un piano attestato (che ex ante appaia idoneo a consentire il risanamento: art. 67, 3° co., lett. d), poi magari naufragato presto (come sovente verificatosi), resteranno salvi, mentre quegli stessi crediti funzionali al c.p. non aperto, ove impagati, non diventeranno prededucibili nel successivo fallimento, con evidente svantaggio per chi tenta di salvare imprese in difficoltà avanzata;
e) ma dove si annida il rischio maggiore per le future interpretazioni giurisprudenziali è nell'eccezione di inadempimento che seduli curatori riterranno di sollevare in sede di esame dello stato passivo, sulla scorta di quanto enunciato nei par. 56 e 57 della decisione: in proposito il curatore non potrà limitarsi ad eccepire un generico inadempimento, ma dovrà allegare - non provare - in cosa esso sia consistito, come esige Cassazione civile, sez. I, 17/05/2021, n.13207 (Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare del credito da compenso professionale del sindaco non incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza, spettando, di contro, al curatore che sollevi l'eccezione d'inadempimento della prestazione di "facere", l'allegazione di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato ricevuto) e come anche Cass. n. 16324/2021 ha precisato ["La curatela (debitrice), quindi, gravata del corrispondente onere, sebbene sotto il profilo della sua mera allegazione (cfr. la citata Cass., SU n. 13533 del 2001 e la giurisprudenza di legittimità ad essa successiva), lo aveva assolto, ma ciò era avvenuto esplicitamente, giova ribadirlo, sono con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal M., il quale, pertanto, nel suo ricorso introduttivo di quel procedimento, ancora non era in condizione (stando all'assoluta genericità del provvedimento del giudice delegato ivi impugnato ed alle rassegnate conclusioni del curatore sulla relativa domanda di organizzare adeguatamente la propria strategia difensiva, soprattutto sotto il profilo dei mezzi istruttori da articolare, a pena di decadenza, nel ricorso medesimo (cfr. art. 99, comma 2, n. 4, 1.fall)"].
Per concludere, non vorremmo che questa corretta e legittima restrizione dei criteri per l'ammissione delle prededuzioni professionali, i cui compensi talora hanno assunto dimensioni esagerate, determini negli advisors una reazione comportamentale contraria volta ad assicurarsi subito e prima degli altri quei compensi che, invece, il trascorrere del tempo potrebbe falcidiare.
luigi bottai - roma
13 Gennaio 2022 19:18
2.4- Merita, invece, sicuro plauso l’aver chiarito la Corte , attraverso una logica lettura del combinato disposto degli artt. 1176 e 2236 c.c., come “la perizia esigibile dal professionista della crisi sia quella della completezza informativa e proporzionalità dell’apporto rispetto alle finalità specifiche della procedura concorsuale cui il debitore intende accedere o che si propone di completare, in tale limite consistendone la qualità media, andando esente da responsabilità ove quella richiestagli sia eccedente, ma dovendo egli a sua volta dimostrare tale circostanza di ingaggio”, (par. 60, pagg. 42/43), come anche l’esatto o non eccedente adempimento contrattuale, ove contestato dal curatore cui solo compete – come ricorda sempre la Corte, ad implicita quanto chiara conferma che trattasi di eccezione in senso stretto e quindi non rilevabile d’ufficio[11] – sollevarla con onere di analitica allegazione in sede di ammissione al passivo .[12]
[8] V. parr. 46/50, pagg. 32/35, in cui ci si sofferma anche sull’oramai acquisita possibilità di utilizzo ermeneutico delle norme del CCII ogni qual volta via sia un “ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” ( Cass. Civ., Sez. Un. , 24 giugno 2020, n. 12476, in www.ilcaso.it).
[9] Secondo cui , affinché la futura prededuzione del credito del professionista - peraltro stranamente solo la sua, mentre nessun diverso servizio o bene “funzionale” di altri potrà fruirne, a differenza di quanto, invece, ora accade (condivisibilmente, aggiungo) - possa poi maturare nel successivo fallimento, è sufficiente la funzionalità della relativa prestazione rispetto alla domanda di concordato preventivo, nonché la relativa ammissione (o, nel caso di ADR, l’avvenuta relativa omologazione).
[10] Contra, almeno rispetto all’attuale assetto normativo, Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2019, n. 15754, in www.ilcodicedeiconcordati.it., nonché diffusamente in parte motiva le stesse Sez. Un.
[11] In senso esplicito sul punto, v. da ultima Cass. Civ., Ord. Sez. I, 7 giugno 2021, n. 15807, in www.dejure.it
[12] In linea con i precetti generali in tema scolpiti sin da Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in www.dejure.it., quantunque da ultimo più decisioni sembra stiano abbandonando tale indirizzo proprio rispetto alla tematica dell’eccepita assenza di diligenza professionale che, ove contestata dal curatore, è sempre dal medesimo - si assume ora ivi che deve essere provata quale eccepito fatto modificativo ex art.2697, comma 2, c.c.. Ci riferiamo a: Cass. Civ., Ord., Sez. I, 17 Maggio 2021, n. 13207, in www.dirittodellacrisi.it; Cass. Civ., Ord. Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 24794 (più altre due, sempre a cura del medesimo Est.- A. Dolmetta - rispetto ai separati ricorsi degli altri due membri dello stesso collegio sindacale), in www.italgiure.giustizia.it; Cass. Civ. Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 280 in www.ilcodicedeiconcordati.it Contra - e quindi nel senso propugnato anche dalle Sez. Un. in commento - cfr. Cass. Civ., Ord. Sez.. VI, 12 giugno 2019,n. 15823, inwww.italgiure.giustizia.it.
Sempre dal punto di vista teorico, l'impostazione della questione contiene anche un chiarimento in termini di inadempimento del professionista, poiché, secondo le Sezioni Unite, è possibile discutere d'inadempimento della prestazione solo una volta che il mandato professionale abbia superato il vaglio della causa in concreto del contratto; infatti, un conto è la validità del mandato e il suo rapporto di coerenza con la causa del concordato preventivo, un conto è la sua esecuzione; tanto è vero, dice seppure rapidamente la Corte, che ad un mandato privo della causa in concreto, richiesta dall'art. 111 l.fall., se adempiuto in modo diligente ex artt. 1176 e 2236 c.c.,, potrebbe essere riconosciuto comunque il privilegio al credito del professionista; viceversa, pur coerente la causa, l'inadempimento esclude anche il privilegio. Da questo punto di vista, fermo lo strettissimo legame tra la causa in concreto del mandato professionale e i criteri di valutazione dell'inadempimento, le Sezioni Unite consentono di tenere ben separata, si badi dal punto di vista teorico, ai fini del riconoscimento della prededuzione, la validità del mandato professionale rispetto all'esecuzione del medesimo. D'altro canto, da questo punto di vista, appare pacifico, con riferimento alla disciplina della responsabilità contrattuale, che, una volta contestato puntualmente l'inadempimento, spetti al professionista dare la prova liberatoria.
28 Gennaio 2022 21:22
Nell’ampio percorso motivazionale, che porta al requisito di funzionalità necessario, la sentenza tocca, al paragrafo 39, lo “scenario” dell’equiparazione delle prestazioni svolte in funzione del concordato preventivo e quelle poste in essere per la preparazione del ricorso di auto fallimento, ripercorrendo l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità; in tal senso riconoscendo che la prededucibilità è tutt’ora attribuita al “credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio” la quale “sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto di affidare ad un esperto di settore, costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare, prededucibile ai sensi dell'art. 111, co. 2, l.f., trattandosi appunto di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali”.
Filone giurisprudenziale, mai smentito non risultando precedenti contrari (Cassazione 18922 del 09.09.2014; Cassazione 17596 del 28.06.2019, Cassazione 12578 del 12.05.2021) che si pone, dunque, in apparente contrasto con la soluzione offerta delle stesse SS.UU., nella parte in cui, per stabilire la funzionalità, necessariamente richiede che sia stata aperta una procedura di concordato preventivo (al fine di permettere istituzionalmente ai creditori di potersi esprimere sulla stessa); requisito questo che mai potrà presentarsi, ovviamente, nelle ipotesi in cui il debitore decida, magari anche dopo l’ingresso nella concorsualità con un’istanza ex art. 161 co.6 RD 267/42, di optare per la dichiarazione di fallimento in proprio.
La disarmonia può essere forse colmata attraverso il richiamo, che la stessa Corte adotta, al principio offerto dalla più recente Cassazione n° 25313 del 20.09.2021 la quale “meglio emancipandosi da ogni riconoscimento de plano, ha più efficacemente richiamato l’accertata strumentalità e funzionalità alla procedura fallimentare dell’iniziativa del debitore, che aveva allestito – dopo aver rinunciato al concordato preventivo avviato – la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio con esercizio provvisorio, tramite costituzione di una cooperativa tra dipendenti ed acquisto del marchio e degli impianti, permettendo il proseguimento dell'attività caratteristica e dei posti di lavoro, cioè quella aggregazione di risorse che avrebbe reso adeguata, almeno secondo il confermato giudizio ex ante rimesso al giudice di merito, la scelta di instaurare e appunto preparare anche con l’apporto del terzo l’accesso alla procedura fallimentare, infatti oggetto di domanda accolta nei termini richiesti” (par. 39 sentenza 42093).
Così potendo ampliare il precetto giurisprudenziale e condurre a ritenere garantito dalla prededucibilità il credito maturato in un rapporto di funzionalità e di inerenza non solo nei casi di apertura del concordato preventivo, ma anche nel diverso epilogo fallimentare, se pur solo quando esso risulti conseguenza di iniziativa del debitore che abbia articolato mezzi atti alla conservazione del patrimonio in ottica concorsuale.