Loading…

Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093, Pres. Amendola, Est. Ferro

CONCORDATO PREVENTIVO - Professionista advisor del debitore - Concordato in bianco - Prededuzione nel successivo fallimento - Presupposti - Limiti.

Visualizza il provvedimento
Visualizza il commento di Marco Greggio
Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 L. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L. fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria. 

Massima Ufficiale
Riproduzione riservata

art. 111 L. fall.
art. 161 L. fall.

POSTILLA

La prededuzione dei professionisti nel concordato preventivo: il punto delle Sezioni Unite

31 Dicembre 2021

Con sentenza n. 42093 del 31/12/2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Pres. Amendola A.; Rel. Ferro M.), hanno espresso alcuni principi di diritto:
«In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.».
«In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte, ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore».
Con ordinanza del 23 aprile, n. 10885/2021, la Prima Sezione della Cassazione, ravvisando in tema di prededucibilità del credito professionale un contrasto fra le soluzioni ermeneutiche censite, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un novero sovrapposto e interconnesso di questioni, partitamente così enucleate:
“i) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della "prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali" condivide la medesima ratio che è posta a fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera in vista dell'accesso alla procedura concordataria;
ii) se debba essere ribadito che la prededuzione di detto credito non trova fondamento nel presupposto dell'occasionalità, ma in quelli della funzionalità e/o della espressa previsione legale;
iii) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, non considerando in alcuna misura l'utilità della prestazione del professionista;
iv) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche agli altri professionisti cui si è fatto cenno;
v) se il preconcordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimento di ammissione del tribunale;
vi) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che non varca la soglia dell'ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente;
vii) se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del deposito della domanda di concordato;
viii) se l'esigenza di contrastare il danno inferto ai creditori per effetto del depauperamento dell'attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell'esatto adempimento, e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell'accesso alla procedura concordataria”.
 Le questioni si iscrivono tutte – inscindibilmente – nell’alveo problematico della prededucibilità che – sull’assunto della relativa “funzionalità” agli interessi della massa dei creditori – corroborerebbe il credito del professionista per l’attività legale e consulenziale espletata nell’ambito del concordato preventivo, in ipotesi di procedura abortita per rinuncia o per dichiarata inammissibilità; esse verranno, perciò, affrontate trasversalmente, in una cornice sistematica, nel tentativo di coglierne organicamente la somma delle implicazioni e interferenze reciproche.
Il contrasto da dipanare è germinato precipuamente in relazione a due precedenti, che a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, hanno fatto registrare decisioni nomofilattiche di segno antitetico.
Con la prima delle due pronunce, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza sedimentatasi, la Corte ha escluso la spettanza della prededuzione al credito di un professionista incaricato di redigere la domanda per l'ammissione della società al concordato, osservando che, a fronte della declaratoria di inammissibilità della relativa proposta (invero inidonea ad assicurare il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 20%) e della successiva pronuncia di fallimento della società che aveva richiesto il termine ex art. 161, comma 6, l. fall., "difettavano in radice i presupposti per il riconoscimento della prededuzione ex art. 111 l. fall., stante la mancanza di una procedura concorsuale rispetto alla quale valutare la funzionalità e/o l'occasionalità della prestazione" (Cass. 15 gennaio 2021, n. 639).
Con la seconda pronuncia, di cui le Sezioni Unite danno conto, la Suprema Corte ha accolto, invece, il ricorso del professionista al quale il giudice delegato prima ed il tribunale dell’opposizione allo stato passivo poco dopo avevano negato il beneficio della prededuzione, stigmatizzando la mancanza di utilità della prestazione sotto il profilo dell'adeguatezza funzionale agli interessi della massa, posta la declaratoria d’inammissibilità della domanda di concordato (Cass. 28 gennaio 2021, n. 1961).
I rammentati provvedimenti, sebbene coevi, hanno definito in maniera opposta fattispecie sostanzialmente analoghe. In ambedue i casi affiorava la questione della prededucibilità del compenso di professionisti che avevano assistito soggetti successivamente dichiarati falliti nella predisposizione della domanda (è il caso del primo provvedimento citato) e nella redazione dell’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano concordatario ex art. 161, comma 3 l. fall. (è il caso del secondo provvedimento indicato), in vista dell’accesso al concordato preventivo. Nel primo caso, la Corte ha escluso la prededucibilità del compenso sulla base in quanto, a fronte della declaratoria di inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato, nessuna procedura concordataria poteva dirsi aperta. Nel secondo caso, venendo in rilievo un compenso maturato a fronte di una prestazione professionale resa dopo la presentazione di una domanda di concordato “in bianco” da parte del debitore e prima della dichiarazione di inammissibilità del concordato con la conseguente dichiarazione di fallimento, la Corte ha riconosciuto la prededucibilità del credito professionale, sulla scorta della considerazione che esso era maturato nel periodo di tempo contemplato dall’art. 161 comma 7 l. fall.
 Nel dipanare il contrasto, le Sezioni Unite svolgono una dettagliata ricostruzione sistematica dell’istituto della prededuzione, nel cui quadro il credito del singolo professionista, incaricato dal debitore di espletare un’attività finalizzato all’accesso alla procedura di concorso, in tanto è prededucibile nel successivo fallimento, in quanto la prestazione che la compendia sia stata funzionale alle finalità della procedura concordataria in base da una valutazione di strumentalità che il giudice di merito è chiamato a compiere ex ante. Sulla scorta di tale valutazione l’intervento professionale deve aver contribuito “con inerenza necessaria” alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa.
 È, altresì, necessario, valendo alla stregua di presupposto condizionante, che il debitore abbia guadagnato perlomeno l’ammissione al concordato preventivo, di modo che i suoi creditori siano stati messi in grado di esprimersi sulla proposta loro rivolta.
 In buona sostanza, nell’inedita prospettiva accolta dalle Sezioni Unite viene disattivato ogni automatismo fra esercizio dell’attività del professionista in ottica d’accesso al procedimento concorsuale e acquisizione del rango prededuttivo del credito. Sull’automatismo fa premio, infatti, l’imprescindibilità di una valutazione ex ante (a priori) di inerenza necessaria tra prestazione professionale e accesso alla concorsualità, secondo una declinazione concettuale puntualmente e diffusamente esplicitata dal Supremo Consesso.
 L’utilità in concreto, nel quadro tracciato, non assurge a filtro idoneo a intercettare le prededuzioni, eppure conserva un rilievo pregnante nel contenzioso sull’inadempimento del professionista, se del caso eccepito in ambito fallimentare dal curatore al fine di escludere la speciale qualità del credito.

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02