L’opposizione di convenienza nel concordato con assunzione e qualche (probabile) …asimmetria.
Oggi nel Codice della Crisi, quanto al concordato preventivo con assunzione (in generale sull'istituto, v. il recente scritto di F. Salsone, in
Questa Rivista), abbiamo solo tre previsioni che vi fanno epresso riferimento.
Art. 84, comma 1 :
“L’imprenditore di cui all’articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio anche con cessione dei beni, l’attribuzione delle attività ad un assuntore [ ndr : “attività”, lemma che dovrebbe intendersi riferito, sia alla cessione di un’ azienda in esercizio - v. Cass. 16636/2026 -, che al complesso dei singoli beni aziendali non più organizzati tra loro e dunque atomisticamente intesi] o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell’articolo 296.”
Art. 112 , comma 5 :
“Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l’attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato.”
Art. 119, comma 5:
“Le disposizioni che precedono [ndr:quelle relative alla risoluzione del cp] non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.”
E forse può includersi nell’elenco anche la previsione, invero dal più ampio respiro, delle proposte concorrenti di cui all’art. 90, comma 6 :
“La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.”
Bene.
Ma perché nel C.P. con assunzione l’opposizione di convenienza (Art .112, comma 5) la può formulare solo il creditore dissenziente di classe dissenziente, anziché qualsiasi creditore disseniziente (Art. 112, comma 3)?
È probabile che il Legislatore volesse riferirsi alla sola ipotesi di assunzione di debiti contro il trasferimento all’assuntore di attività rappresentanti il complesso dei singoli beni aziendali non più organizzati tra loro e dunque atomisticamente intesi, quindi alla stregua di un mero concordato liquidatorio.
Non fosse altro perché, diversamente, ove ciòe all’assuntore fosse trasferita un’azienda in esercizio, il comma 5 si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 10, par. 2, comma 1, lett. d) e comma 2, Dir. Ins., secondo cui qualsiasi creditore dissenziente può opporsi per ragioni di convenienza :
“…d) nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori; …
Il rispetto del primo comma, lettera d), è esaminato da un'autorità giudiziaria o amministrativa solo se il piano di ristrut turazione è stato contestato per tale motivo. “
Si’, probabilmente è così, oltre perché nello stesso comma si parla del concordato liquidatorio (ed invece nel comma 3 di quello in continuità),anche perché la relazione illustrativa al D. lgs. 136/24 precisa che “la lettera c) modifica il comma 5 al fine di chiarire che, in caso di opposizione al piano liquidatorio proposta dal creditore dissenziente, …”.
Una domanda ulteriore, però, nasce spontanea.
Il citato comma 5 dell’art. 112 parametra la comparazione di convenienza alla non inferiorità “rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato.”
In disparte chiedersi perché al comma 3 dello stesso articolo si sia previsto, sempre con l’ultimo decreto correttivo, lo stesso disposto, parlando, pero’, di non inferiorità “rispetto al valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c)”, ma …la comparazione di convenienza nei piani di C.P. liquidatori non dovrebbe concretizzarsi in qualcosa di più della semplice non inferiorità rispetto ai valori in L.G.?
E cioè nei maggiori valori di cui all’art. 84 , comma 4 : “Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.”?
Ora, è pur vero che al concordato preventivo liquidatorio non ricorre (quasi) più alcun debitore, è pur vero che tale procedura non è prevista dalla Dir. Ins., ma questa asimmetria, recte difetto di coordinamento tra fase ammissiva ed omologatoria del concordato preventivo liquidatorio, pur risolvibile in chiave esegetico-sistematica, forse andrebbe risolto in sede legislativa, invero mettendo mano anche al concordato nella liquidazione giudiziale proposto dal debitore (ovvero da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo), alla luce dei disposti, analogamente non coordinati tra loro, di cui agli artt. 240, comma 1 e 245, comma 5.
Caso mai specificandosi anche se, ove alla proposta liquidatoria del debitore si associ un assuntore terzo, qualcosa cambi circa gli obblighi implementativi (quanto eccezionali e quindi di stretta interpretazione) dell’ attivo e di pagamento minimo dei chirografi, previsti dall’art. 84, comma 4 (e dall’ art. 240, comma 1 limitamente al plus del 10%) letteralmente a carico del solo debitore (ovvero, nel caso di concordato nella L.G., anche a carico delle società cui egli partecipi o delle società sottoposte a comune controllo).
Perché in tale auspicabile eventualità (viste anche le maggiori garanzie per i creditori), il parametro di non inferiorità rispetto agli esiti attesi dalla L.G. resterebbe valido negli scenari dei concordati liquidatori del debitore ma con assunzione terza.