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Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

Silvia Becucci, Avvocato in Arezzo

Brevi riflessioni su voto e rispetto dei termini in caso di proposte concorrenti

24 Settembre 2026

Ma nel Concordato Preventivo come si vota in caso di proposte concorrenti?

Partiamo dal Concordato nella Liquidazione Giudiziale. 

E’ tutto molto chiaro.

Art. 244, comma 4, CCII: “Quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che  ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.”

Purtroppo non è così nello scenario preventivo, come magistralmente evidenziato dal Presidente Bozza nel suo scritto  “Quer pasticciaccio brutto del voto nelle proposte plurime di concordato” (in Questa Rivista, 10.12.2024).
 
Difatti, ove si leggano i commi 2 e 5 bis dell’art. 109 [1] (anche alla luce dell’ art. 112, comma 2 [2]), tutto si complica per via dei diversi meccanismi di voto che presidiano il CPL (art. 109, comma 1 ) rispetto al CPC (art. 109. comma 5). 
 
Nel presente breve blog, vorrei soffermarmi solo sulle proposte concorrenti in caso di CPC.

Ed allora ci pare di poter subito dire che il comma 2 dell’art. 109 nulla ci azzecca con il CPC.

Difatti, a parte il finale rinvio del comma 2 al comma 1 (appunto sul voto nel CPL), ora, visto che il comma 5 bis prevede lo scenario di più proposte approvate (mentre il comma 2 di una sola proposta: quella “che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto”), sembra evidente che il Legislatore abbia inteso disciplinare, con il nuovo comma 5 bis,  le ipotesi in cui, grazie al sistema ‘subordinato’ dell’omologazione trasversale di cui all’art. 112, comma 2 (invocabile appunto solo nel CPC), più proposte concorrenti possano comunque ritenersi approvate, giungendosi infine  a privilegiare “quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.”

Dunque, ove anche l’altra proposta concorrente abbia ottenuto la maggioranza in un maggior numero di classi.

Ma la cosa diviene ancora più…“intrigante”, ove si pensi che in tali scenari di omologazione trasversale, in tutti i casi dovrà non farsi i conti con il debitore che, infatti, deve poi prestare “il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo” (art. 112, comma 2).

Di certo, non può dimenticarsi che comunque le proposte concorrenti, rappresentando un’eccezione alla regola della proposta del debitore (e dunque proponibili solo se ed in quanto un CP risulta già radicato dal debitore medesimo), devono rispettare i precisi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 90 [3].

Come i tempi, sempre ivi sanciti, per il relativo deposito (“non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori”).

Così come quelli previsti dall’art. 105, comma 4 [4], per il deposito di eventuali modifiche  (anche) relative alle proposte concorrenti. 

D’altra parte, sull’analoga tematica delle proposte concorrenti in sede di Concordato Fallimentare, la Suprema Corte (Cass. 2819/2026) ha avuto modo di precisare che 
una volta che il giudice delegato abbia ordinato la comunicazione ai creditori di una prima proposta, fissando il termine per far pervenire le rispettive eventuali dichiarazioni di dissenso, ai sensi dell’art. 125, comma 2, l. fall., il soggetto che depositi una ulteriore proposta non ha diritto alla revoca del decreto del giudice delegato, né alla sospensione delle operazioni di voto, restando comunque possibile per gli organi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede ufficiale di legittimità, adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori circa detta sopravvenienza”.

Anche perché “Eliminare la funzione preclusiva di quel provvedimento del giudice, e così ammettere la partecipazione alla procedura anche di proposte concorrenti pervenute dopo la sua adozione, significherebbe forzare un dato testuale e in sostanza svuotare di significato la norma, la quale individua nell’ordine del giudice delegato il provvedimento che al tempo stesso chiude una fase (quella selettiva, che si snoda attraverso il parere del curatore, il parere del comitato dei creditori, la valutazione giudiziale di ritualità della proposta, la scelta da parte del comitato dei creditori della proposta concorrente da sottoporre all’approvazione dei creditori e la possibilità che, su richiesta del curatore, il giudice delegato ne avvii anche altre al voto) per aprirne un’altra (quella della sottoposizione della proposta alla valutazione dei creditori, con assegnazione di un termine ristretto entro cui essi possono far pervenire eventuali dichiarazioni di dissenso).
5.3. — Una simile vanificazione del dettato normativo non potrebbe nemmeno giustificarsi col principio di competitività, il quale, se da un lato resta assicurato dall’esistenza di un meccanismo che abilita e incoraggia la presentazione di proposte concorrenti, dall’altro non tollera né un’alterazione delle regole della competizione dettate dalla legge né possibili regressioni nella scansione procedimentale che, passando necessariamente attraverso la revoca di provvedimenti già adottati, finirebbero per dilatare i tempi (in tesi anche ripetutamente) di un procedimento che il legislatore vuole sollecito e tempestivo.
Analoghe considerazioni valgono per il parimenti evocato principio del miglior soddisfacimento dei creditori, il quale deve coordinarsi anche con i principi di certezza e stabilità, che richiedono inevitabilmente la fissazione di un termine oltre il quale una proposta deve ritenersi tardiva.
Ciò non toglie che i principi di trasparenza e di “consenso informato” dei creditori siano comunque salvaguardati, in quanto di ogni atto, istanza o provvedimento resta traccia nel fascicolo della procedura cui ciascuno ha diritto di accedere, mentre resta ferma la possibilità per gli organi della procedura di adottare eventuali iniziative dirette ad informare i creditori degli sviluppi della procedura, secondo criteri di opportunità non sindacabili in sede di legittimità.”

                                                                       

[1] Art .109
1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.
2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
5-bis. Quando sono approvate più proposte di concordato che si fondano su piani differenti è sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuità aziendale. Se sono approvate più proposte in continuità aziendale è sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.
6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

[2] Art. 112, comma 2:
2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
 
[3] Art. 90, comma 1
1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il cinque per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

[4] Art. 105, comma 4
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

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