Il tema della nullità ha iniziato a farsi strada in giurisprudenza a partire dal 2022. Le sentenze in commento in questo paragrafo, per certi versi, hanno tracciato il sentiero che ha condotto all’emissione della Cassazione.
Tribunale di Vicenza, decreto del 19 maggio 2022
La banca opponente aveva contestato l'esclusione dallo stato passivo di crediti derivanti da due contratti di mutuo ipotecario (per complessivi circa euro 2,8 milioni tra capitali residui e rate scadute).
Il tribunale veneto ha confermato la nullità dei contratti ex art. 1418 c.c., richiamando il principio già enunciato da Cass. 16706/2020: i finanziamenti erano stati erogati consapevolmente a un imprenditore già insolvente, per occultare lo stato di decozione e rimborsare esposizioni chirografarie preesistenti. Ciò integra un'ipotesi di concorso nell'aggravamento del dissesto (ex art. 217 L. fall.) e di bancarotta, rendendo i contratti nulli per illiceità della causa e contrarietà all'ordine pubblico economico. Trova applicazione l'art. 2035 c.c. che esclude la ripetizione delle somme erogate.
La banca era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del fallito e del suo gruppo già a partire dal luglio 2009; già da quella data le posizioni del gruppo presso la banca presentavano sconfinamenti in conto corrente, rate di mutuo impagate e assegni emessi senza provvista (lo stato di tensione finanziaria era stato anche accertato dal CTU).
Tribunale di Asti n. 105/2024[16]
Una banca aveva concesso un finanziamento chirografario assistito dalla garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale (ex L. 662/96), a favore di una società poi dichiarata fallita appena quattro mesi dopo. La somma erogata aveva estinto il saldo negativo del conto corrente e il residuo è stato impiegato per pagare alcuni creditori e rate di prestiti preesistenti. La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo ma il curatore aveva rigettato la domanda chiedendo in via principale la nullità del contratto, in via subordinata la revocabilità ex art. 67 L. fall. e, in ulteriore subordine, la compensazione con il controcredito del fallimento.
Il tribunale piemontese ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dalla banca poiché il titolo posto a fondamento dell'insinuazione al passivo sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Il tribunale ha dichiarato nullo il contratto di finanziamento per quattro ordini di motivi.
Consapevolezza dello stato d'insolvenza da parte della banca
Il tribunale ha ritenuto tale consapevolezza provata per presunzioni semplici, valorizzando: (i) che il mutuo era stato perfezionato circa tre mesi prima del deposito dell'istanza di fallimento e quattro mesi prima della dichiarazione; (ii) che il bilancio 2020 evidenziava una perdita importante; (iii) che la rettifica allo stato patrimoniale ha evidenziato la perdita di patrimonio netto; (iv) che un creditore aveva già agito individualmente in via esecutiva.
A fronte di questi elementi, la banca non aveva svolto alcuna seria istruttoria: si era limitata a chiedere alla società di allegare documentazione contabile, e aveva omesso di approfondire le informazioni sottostanti le risposte del tutto generiche fornite dalla cliente.
Il tribunale ha qualificato questo comportamento come "completo disinteresse" per le condizioni reali del cliente, equivalente alla piena consapevolezza dell'insolvenza.
Illiceità della causa ex art. 1343 c.c.
Il tribunale ha dichiarato il contratto nullo ex artt. 1343 – 1418, comma 2, c.c. e in particolare per contrarietà alle norme imperative che regolano l’erogazione di credito con garanzia pubblica.
Sostiene, infatti, il tribunale che la causa in concreto – ovvero la funzione che in concreto il contratto assume tra le parti – del contratto di mutuo ex art. 1813 e ss. c.c. consiste nell’erogazione di una somma di denaro per consentire all’impresa di beneficiare di liquidità immediata, con assunzione del rischio (in capo alla mutuataria) della mancata restituzione.
Nel caso di specie, invece, la banca, consapevole dell’impossibilità di esitare il credito derivante dal primo finanziamento atteso lo stato di insolvenza in cui versava la cliente, ha erogato un nuovo e successivo finanziamento con garanzia statale così da ristrutturare il debito pregresso e garantirsi (quanto meno nella percentuale coperta dalla garanzia pubblica) il rimborso del nuovo finanziamento.
In altri termini, attraverso il finanziamento garantito la banca ha azzerato lo scoperto pregresso e ha generato nuovo credito garantito, di fatto attribuendo al contratto una funzione tipica del tutto diversa da quella voluta dal legislatore.
La funzione in concreto attribuita alle parti sarebbe, secondo il tribunale, contraria alle norme imperative che regolano l'accesso alle garanzie statali (L. n. 662/1996, art. 5 TUB, Circolare n. 285/2013, D.M. 31/05/1999 n. 248, D.M. 20/06/2005), le quali presuppongono che il beneficiario abbia una ragionevole possibilità di restituire il finanziamento.
La violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c.: c.d. nullità virtuale.
L'operazione è stata ritenuta altresì contraria a norme imperative poiché la condotta costituirebbe reato ex art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), in quanto funzionale all'indebito conseguimento della garanzia statale mediante omissione dell'informazione — che avrebbe dovuto essere comunicata all'ente gestore (MCC) — relativa allo stato d'insolvenza del beneficiario. Poiché la disposizione ha carattere imperativo, la sua violazione determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.
Inoltre, l'operazione è stata considerata in contrasto con l’art. 217, comma 1, n. 4, L. fall. (ora art. 323 CCII che disciplina il reato di bancarotta semplice) che sanziona l'aggravamento del dissesto: il finanziamento ha consentito alla società di continuare ad operare artificialmente posticipando la dichiarazione di fallimento e accumulando ulteriori oneri.
Tribunale Piacenza, 08 Gennaio 2025
Una società finanziaria aveva erogato, a un’impresa successivamente fallita, un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica del Fondo PMI. La finanziatrice aveva depositato domanda di ammissione allo stato passivo chiedendo di essere ammessa per l’importo residuo a seguito dell’escussione della garanzia. Il giudice delegato aveva escluso il credito dallo stato passivo, ritenendo il finanziamento erogato con colpa grave e il contratto nullo.
La colpa grave nel comportamento della banca, secondo il tribunale, sarebbe da ravvisare nel fatto che questa si sarebbe limitata a consultare report di sintesi sul merito creditizio e un estratto conto di soli quattro mesi, ignorando dati pubblicamente disponibili al Registro Imprese (delibera di riduzione del capitale per perdite, cessione del ramo d'azienda a una newco) e omettendo di richiedere un piano di risanamento o un business plan a supporto della richiesta di concessione del finanziamento (come previsto degli Orientamenti EBA).
Con riferimento alla nullità del contratto, il tribunale percorre la strada della c.d. nullità virtuale ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., che sanziona con la nullità il contratto contrario a norme imperative.
Anche in questa fattispecie, analogamente al caso che precede, la norma imperativa violata è l'art. 217, comma 1, n. 4, L. fall. (ora art. 323 CCII).
Ciò che emerge dal provvedimento in commento è il rapporto di contrarietà “diretta” del contratto rispetto alla norma penale: ai fini della dichiarazione di nullità del contratto non è sufficiente che questo sia occasionalmente collegato a una condotta penalmente rilevante, bensì occorre che la sua stessa stipulazione integri la fattispecie di reato. Il contratto, cioè, deve essere lo strumento con cui si commette il reato.
Questa ricostruzione presuppone, a monte, l’accertamento della sussistenza del reato sia dal punto di vista oggettivo e sia soggettivo. L’elemento oggettivo consisterebbe nell’aggravamento del dissesto, mentre l’elemento soggettivo consisterebbe nella colpa grave (ex art. 43 c.p.) della banca quale (extraneus) che ha concorso nell’illecito penale dell’imprenditore.
L’ente creditizio, quindi, non sarebbe autore del reato ma vi concorrerebbe quale extraneus che rende possibile la condotta dell’intraneus (imprenditore)[17].
Infine, il tribunale aggiunge un ulteriore sbarramento alla pretesa della banca di ripetere quanto erogato: anche qualora si volesse escludere la nullità, le somme erogate sarebbero comunque irripetibili ai sensi dell'art. 2035 c.c.: la prestazione dell’ente creditizio sarebbe contraria al “buon costume”. Il tribunale richiama l'interpretazione estensiva di Cass. n. 16706/2020, secondo cui il "buon costume" non si limita alla morale sessuale, ma comprende i principi etici fondamentali che governano le relazioni di mercato. Nello specifico, il finanziamento garantito dal Fondo PMI sarebbe stato concesso, in presenza di probabilità di risanamento, per sostenere le imprese in difficoltà a causa della crisi pandemica. Finanziare un'impresa decotta per consentirle di ritardare il fallimento e accumulare ulteriori debiti costituirebbe una condotta contraria a tali principi, rendendo le somme erogate irripetibili.