Saggio
La prospettiva del creditore nella composizione negoziata: linee operative per il suo advisor legale*
Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
14 Dicembre 2022
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Sommario:
1 . L’oggetto del presente contributo
2 . Caratteri della Composizione Negoziata
3 . Funzione di garanzia dell’Esperto?
5 . L’advisor del creditore nella fase delle trattative: le interlocuzioni con l’Esperto
6 . Il Concordato Semplificato quale esito ‘infausto’ della CNC
7 . Le interazioni del creditore con l’Esperto e l’Ausiliario nel Concordato Semplificato
d) non sussiste in capo al debitore alcun obbligo informativo periodico sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e sull’andamento, quantomeno, delle ‘iniziative che intende adottare’ nel semestre successivo all’ingresso in CNC - mentre nel concordato preventivo è previsto il deposito di ‘relazioni periodiche’ -, ed anche in ordine alle assunte modalità di gestione dell’impresa in modo tale da “evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività” (art. 21 CCII), considerato, peraltro, la sospensione degli obblighi societari e delle cause di scioglimento previsti dal codice civile (art. 20 CCII), che egli può invocare al momento dell’istanza di nomina.
- chieda di poter partecipare alle trattative adducendo l’interesse alle stesse del proprio assistito[6];
- suggerisca all’Esperto di richiedere alle parti interessate una specifica autorizzazione ad adottare modalità telematiche di riunione (Teams, Zoom, ecc…), eventualmente anche mediante audio o videoregistrazione, assistite da forme di verbalizzazione analitiche e non sintetiche, con disclosure completa in ordine alla documentazione prodotta nel corso delle trattative (business plan, schede contabili analitiche, report di gestione, ecc…);
- in ogni caso, solleciti l’Esperto a rendere note le conclusioni, e le ragioni sottese, cui è pervenuto nel formulare il primo giudizio di ragionevole perseguibilità del progetto di risanamento, per cui ha ritenuto di aprire la CNC ed avviare le trattative con le parti interessate;
- stimoli l’Esperto - tenuto conto della durata massima delle trattative, fissate in 180 giorni prorogabili -, con cadenza periodica, a ribadire e spiegare le ragioni per cui ritiene che permangano le prospettive di risanamento dell’impresa, sulla base dell’andamento aziendale di cui dovrà dare conto il debitore;
- anche al suddetto fine, inviti l’Esperto, o direttamente il debitore, a produrre periodicamente relazioni aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.
Note:
In base a detti criteri di individuazione, il Decreto invita l’Esperto a tenere conto che:
“5.2.1. L’interesse della singola parte è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell’impresa. […]
5.2.2. l’interesse della singola parte dipende anche dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni […]
5.2.3. l’interesse della singola parte al risanamento dell’impresa può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti […]
5.2.4. l’interesse della singola parte può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all’imprenditore […]”.
Tuttavia, alcuni Autori hanno opportunamente evidenziato come la soluzione della liquidazione atomistica dei beni, in alternativa alla sola continuità indiretta, possa rappresentare in concreto una soluzione che non massimizzi l’interesse dei creditori; in tal senso si è osservato che “la comparazione della proposta di concordato semplificato con la sola liquidazione fallimentare [oggi giudiziale., n.d.r.], dove pure l’unica continuità̀ aziendale consentita è quella indiretta, farà̀ sì che si rendano ammissibili soluzioni sub ottimali per i creditori, tutte le volte che non sia possibile vendere l’azienda in esercizio e la liquidazione atomistica dei beni determini la dispersione del plusvalore dell’avviamento” (A. ROSSI, “L’apertura del concordato semplificato”, Dirittodellacrisi.it, 18 marzo 2022).