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Saggio

La funzione protettiva degli adeguati assetti nell'impresa agricola: doveri di cura, responsabilità intergenerazionale e solidarietà nella prevenzione della crisi*

Simonetta Ronco, Professoressa aggregata di diritto commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova

1 Giugno 2026

*Il saggio è stato sottoposto in forma anonima alla valutazione di un referee.
Il saggio analizza l’estensione degli obblighi di istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086, comma 2, c.c.) all’impresa agricola, contestualizzandoli alla luce delle recenti novità introdotte dal Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024). Lo studio dimostra come l'impresa agricola contemporanea si configuri quale modello "diversamente industriale", dove l'adozione di una strumentazione predittiva avanzata (Intelligenza Artificiale e Agritech) non risponde necessariamente a logiche di profitto speculativo, ma costituisce il presidio materiale per esercitare la diligenza lungimirante e proteggere la continuità aziendale. Tale stabilità, integrata con i valori dell'agricoltura sociale e della sostenibilità (CSRD), si rivela indispensabile per neutralizzare le asimmetrie contrattuali della filiera e per garantire la trasmissione del patrimonio aziendale e biologico quale patto intergenerazionale di tutela del territorio. 

The essay examines the extension of the duty to establish adequate organizational, administrative, and accounting arrangements (Art. 2086, paragraph 2, Italian Civil Code) to agricultural enterprises, within the framework of the recent amendments introduced by the "Correttivo-ter" (Legislative Decree nr 136/2024). The research demonstrates that the contemporary agricultural enterprise operates as a "differently industrial" model, where the implementation of advanced predictive tools (Artificial Intelligence and Agritech) does not serve speculative profit maximization, but rather represents the material means to exercise forward-looking diligence and ensure business continuity. Such stability, integrated with the principles of social farming and sustainability reporting (CSRD), proves essential to counteract contractual asymmetries along the supply chain and to safeguard the transmission of corporate and biological heritage as an intergenerational covenant for territorial protection. 
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1 . L’art. 2086 c.c. come norma di principio: dall’obbligo contabile al dovere etico di prevenzione
La recente evoluzione del diritto della crisi d'impresa, culminata nell'introduzione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) e da ultimo ricalibrata dal legislatore tramite il terzo decreto correttivo di cui al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, sembra aver smarrito la propria originaria vocazione assiologica, appiattendosi su un riduzionismo tecnico e aziendalistico. Quando parlo di "vocazione assiologica" del Codice della Crisi, faccio riferimento al fatto che la riforma del 2019 (e i successivi correttivi, fino al Correttivo-ter del 2024) ha operato un preciso ribaltamento dei valori di riferimento del sistema civilistico. Non ci siamo trovati di fronte a una mera riscrittura tecnica delle vecchie procedure fallimentari, ma a una transizione filosofico-giuridica che ha spostato il baricentro del diritto della crisi da una logica sanzionatoria a una logica protettiva. La vecchia legge fallimentare del 1942 era strutturata su un giudizio di disvalore etico e commerciale nei confronti dell'imprenditore insolvente, visto come un soggetto da espellere dal mercato e punire (si pensi allo stigma del fallimento). Il CCII ha sostituito questa impostazione con un valore assiologico opposto: la salvaguardia del valore intrinseco dell'azienda in crisi. L'ordinamento riconosce che l'impresa è un organismo vivo che produce ricchezza, occupazione e stabilità sociale. Il valore supremo diventa la continuità aziendale (art. 4, comma 1, lett. c, CCII). La perdita del patrimonio aziendale è considerata un danno non solo per i creditori, ma per l'intera collettività. 
Inoltre, il Codice della Crisi ha introdotto un dovere di cooperazione reciproca tra debitore e creditori (esplicitato con forza nell'art. 4 CCII, che impone a entrambe le parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative). Questo significa che l'interesse individualistico del singolo creditore (il diritto di escutere il patrimonio del debitore fino all'ultimo centesimo) viene subordinato e bilanciato con l'interesse superiore alla risoluzione della crisi. Qui c'è un richiamo diretto al principio di solidarietà economica e sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione: le parti sono chiamate a collaborare per evitare l'effetto domino dell'insolvenza sul mercato. 
La dottrina commercialistica più incline alle scienze economiche ha salutato la riscrittura del secondo comma dell'articolo 2086 del Codice civile come l'ingresso definitivo di indici di allerta e flussi di cassa previsionali nel perimetro del dovere giuridico dell'imprenditore[1]. Una simile impostazione tende però a valorizzare la dimensione prettamente tecnica e contabile del precetto normativo, riducendo l'applicazione dell'art. 2086 c.c. a un protocollo di rilevazione empirica delle anomalie d'esercizio, a scapito di una più ampia valutazione della governance societaria. 
Una simile lettura, inoltre, rischia di svuotare la norma costituzionale del suo significato più profondo e nega la stessa essenza del diritto commerciale inteso come scienza dei comportamenti umani e delle strutture sociali. Per il giurista l'articolo 2086, secondo comma, c.c. non può essere interpretato esclusivamente come una disposizione puramente tecnica o procedurale, bensì deve essere elevato al rango di norma di principio[2]. Esso non si limita a imporre un "fare" contabile, ma ridefinisce lo statuto ontologico dell'attività d'impresa, configurando un vero e proprio dovere etico-giuridico di prevenzione. La disposizione codicistica, letta in combinato disposto con l'articolo 41 della Costituzione, svela la sua vera natura assiologica: l'istituzione di assetti adeguati costituisce la declinazione pratica del principio di utilità sociale e di tutela della dignità umana. Il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati si configura come un'estensione del canone generale della diligenza oggettiva ex art. 1176, secondo comma, c.c., virando strutturalmente verso un concetto di "diligenza lungimirante" o, più propriamente, di "dovere di cura" dell'organismo aziendale[3]. 
L'errore di una visione puramente computazionale emerge con chiarezza quando si tenta di calare tali obblighi all'interno dell'impresa agricola societaria. L'estensione degli obblighi di cui all'art. 2086 c.c. all'imprenditore agricolo collettivo, coordinata con la delimitazione soggettiva operata fin dall'articolo 1 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non determina un totale e acritico superamento dello statuto differenziato di tale figura. Se è vero, infatti, che l'impresa agricola resta tuttora espressamente sottratta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121 del medesimo Codice, l'avvenuta attrazione della stessa nell'alveo delle regole di emersione tempestiva della crisi ne muta radicalmente la prospettiva dogmatica. L'esenzione dalle procedure coattive e liquidatorie non opera più come una zona d'ombra o un privilegio di irresponsabilità organizzativa; al contrario, la rilevanza della prevenzione si traduce nel diritto-dovere di accedere agli strumenti negoziali e conservativi della continuità aziendale. Tuttavia, l'applicazione dell'art. 2086 c.c. in agricoltura non può ricalcare acriticamente le metriche standardizzate pensate per l'impresa industriale o commerciale speculativa[4]
La crisi di un'impresa che coltiva la terra, governa i cicli biologici e custodisce il territorio produce una lacerazione profonda del tessuto sociale locale, disperde un patrimonio di saperi tradizionali non codificabili in un bilancio di esercizio ed interrompe bruscamente quell'opera di presidio e salvaguardia ambientale che l'agricoltura garantisce alla collettività. Pertanto, l'obbligo di prevenzione assume nell'alveo agrario una connotazione squisitamente etica: la diligenza richiesta all'imprenditore si trasforma da canone di efficienza microeconomica a dovere di protezione dell'organismo aziendale in quanto bene comune e infrastruttura sociale del territorio[5]. Il Correttivo-ter del 2024, intervenendo sull'art. 3 del CCII, ha inteso esplicitare che gli assetti devono consentire di rilevare squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, ma ha anche ribadito il principio di proporzionalità in base alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Per l'impresa agricola, tale "natura" coincide con l'intrinseca sottomissione al rischio biologico e climatico, variabili esogene che sfuggono alle ordinarie logiche matematiche della previsione finanziaria di matrice bancaria. Di conseguenza, blindare l'adeguatezza degli assetti agrari significa recuperare una dimensione teorica in cui la tecnica contabile si piega alla specificità del modello produttivo, orientando l'impresa verso una governance della sostenibilità, in grado di proteggere non solo la continuità aziendale, ma l'intero ecosistema socio-economico in cui essa è radicata. 
2 . La specificità dell’impresa agraria: il ciclo biologico, la multifunzionalità e il superamento della logica del profitto speculativo
L’estensione dell’obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi all’impresa agricola societaria impone al giurista teorico di affrontare un nodo interpretativo fondamentale: la parziale incompatibilità tra la metrica aziendalistica standard e lo statuto ontologico dell’attività agraria moderna. La dottrina e la prassi commerciale, modellate sull'archetipo dell'impresa capitalistica manifatturiera, muovono dal presupposto che l’efficienza dell’assetto si misuri esclusivamente sulla capacità di generare flussi di cassa costanti, funzionali alla massimizzazione del profitto speculativo degli investitori Tale impostazione teorica svela però tutta la sua inadeguatezza quando viene calata nell'orizzonte delle moderne società agricole. Lungi dall'essere un'attività legata a superate logiche di pura sottomissione agli eventi naturali, l'impresa agraria contemporanea si configura come una realtà "diversamente industriale": l'impresa agricola moderna è spesso "industriale" sotto il profilo strutturale e organizzativo utilizza capitali ingenti, pianificazione manageriale, catene logistiche complesse e tecnologie avanzate (sensori, droni, IA). Tuttavia, è "diversamente industriale" sotto il profilo causale: l'industria manifatturiera classica manipola la materia inerte e cerca la standardizzazione assoluta; l'impresa agricola governa la materia vivente (il ciclo biologico) e deve fare i conti con l'eterogeneità naturale e i limiti imposti dalla tutela dell'ecosistema[6]. Nel diritto commerciale tradizionale, l'agricoltore subiva passivamente il tempo e le stagioni (la vecchia "alea normale"). Nell'impresa “diversamente industriale”, il rischio naturale viene razionalizzato e programmato attraverso l'organizzazione (tecnologie predittive, programmazione economica avanzata). L'organizzazione ex art. 2086 c.c., quindi, non serve a cancellare l'imprevisto biologico, ma a strutturare l'azienda affinché sia flessibile e resiliente di fronte a esso. Infine, mentre l'industria pesante o speculativa risponde storicamente alla logica della dematerializzazione dei beni e della massimizzazione del profitto per gli azionisti, l'impresa agricola societaria (soprattutto quella multifunzionale e sociale)[7] usa l'efficienza industriale come mezzo e non come fine. L'efficienza organizzativa e l'uso dell'Agritech sono finalizzati a un'etica della cura: cura della terra, sicurezza alimentare, inclusione sociale e stabilità del territorio. Essa adotta processi di programmazione avanzata, investimenti tecnologici e strutture organizzative complesse che governano scientificamente il ciclo biologico, razionalizzando il rischio senza pretendere di annullarlo. 
La vera linea di demarcazione rispetto al modello industriale classico non risiede dunque in un minor grado di evoluzione tecnica, ma nella natura assiologica dei suoi scopi. Mentre l'industria speculativa tende alla dematerializzazione del valore e alla massimizzazione del profitto a breve termine, l'impresa agricola societaria – e in special modo quella radicata nelle trame dell'imprenditoria sociale – subordina la logica del profitto puro a una preminente funzione etica e sociale[8]. Attraverso il paradigma dell'agricoltura sociale, l'impresa del suolo cessa di essere un mero centro di costi e ricavi per farsi infrastruttura di welfare comunitario, realizzando servizi di inserimento terapeutico, inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e coesione territoriale. La terra e le strutture aziendali si trasformano da fattori della produzione in strumenti di promozione della dignità umana, della conservazione del territorio e della valorizzazione delle sue eccellenze. 
Di conseguenza, la "continuità" aziendale che il Codice della Crisi eleva a valore supremo deve essere reinterpretata. Per un'impresa agricola diversamente industriale e sociale, la stabilità economica non è il fine ultimo della gestione, bensì la precondizione materiale necessaria per garantire la stabilità e la permanenza dei servizi etici resi alla collettività. Un assetto organizzativo agricolo può dirsi "adeguato" ai sensi dell'art. 2086 c.c. solo quando dimostra la capacità di preservare nel tempo questo delicato equilibrio tra sostenibilità economica e responsabilità sociale. Sganciare la valutazione della governance dalla dittatura del profitto speculativo significa riconoscere che il nuovo diritto della crisi non deve operare come un filtro selettivo di matrice puramente capitalistica, ma come uno scudo protettivo volto a salvaguardare quelle realtà produttive che, unendo l'efficienza industriale alla solidarietà, attuano concretamente il dettato costituzionale dell'utilità sociale dell'impresa.
3 . Tecnologia agraria e Intelligenza Artificiale: dal controllo computazionale al dovere di "lungimiranza" gestoria
L’analisi dello statuto dell’impresa agricola multifunzionale richiede anche un'indagine approfondita sul ruolo che l'innovazione tecnologica – in particolare l'Agritech 4.0 e i sistemi di Intelligenza Artificiale predittiva – assume all'interno della governance aziendale. L’introduzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale e delle tecnologie di Agritech 4.0 nell'organizzazione dell'impresa agricola societaria determina immediati e concreti vantaggi sotto il profilo organizzativo e gestionale. Lungi dal configurarsi come un'astratta variabile teorica, l'innovazione tecnologica mette a disposizione della governance aziendale una strumentazione sofisticata e avanzata — quali sensori di campo, droni per il monitoraggio e software di analisi predittiva — in grado di ottimizzare la pianificazione delle risorse e la razionalizzazione dei processi produttivi[9]. Questa evoluzione tecnica si riflette sulla struttura interna dell'impresa, offrendo agli amministratori gli strumenti operativi più idonei per adempiere con precisione al dovere di istituire adeguati assetti ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile. Nello specifico contesto agrario, l'adeguatezza degli assetti contabili e amministrativi non può prescindere dalla capacità dell'organismo societario di decodificare e anticipare i segnali di vulnerabilità. Software predittivi applicati al monitoraggio dei suoli, della disponibilità idrica e dei mutamenti climatici non integrano semplicemente una scelta strategica discrezionale, ma si configurano come i presidi materiali attraverso cui l'imprenditore esercita la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ex art. 1176, secondo comma, c.c.[10] 
L'Intelligenza Artificiale agraria riceve così una decisiva legittimazione assiologica: essa non è programmata per stressare il ciclo biologico della terra in nome di una produttività seriale, ma per preservarne l'equilibrio nel tempo, in perfetta armonia con i requisiti europei della rendicontazione di sostenibilità (Direttiva CSRD) e con i vincoli ambientali del Green Deal[11]. Saper anticipare la scarsità di una risorsa o l'insorgere di una fitopatologia tramite modelli matematici significa proteggere la continuità aziendale prima che l'anomalia si traduca in uno squilibrio finanziario irreversibile. 
In questa prospettiva teorica, la digitalizzazione degli assetti d'impresa non risponde a un imperativo contabile astratto, ma attua un principio di responsabilità etico-giuridica volto alla tutela delle generazioni future e alla conservazione del patrimonio biologico e umano dell'azienda L'IA applicata all'impresa sociale ed ecologica non allontana l'uomo dalla natura, ma fornisce alla governance societaria gli strumenti conoscitivi necessari per esercitare quella funzione di custodia del territorio che l'articolo 41 della Costituzione impone come limite e fine dell'iniziativa economica privata[12].
4 . Solidarietà di filiera, giustizia contrattuale e la continuità d’impresa come patto intergenerazionale: conclusioni
L'efficacia degli adeguati assetti organizzativi e la stessa sostenibilità economica dell'impresa agricola societaria, “diversamente industriale” e sociale, non dipendono unicamente dalla corretta gestione dei fattori interni alla struttura aziendale, ma sono strettamente condizionate dalle dinamiche esogene del mercato. Nel moderno contesto agroalimentare globalizzato e digitalizzato, l'imprenditore del suolo si trova a operare all'interno di filiere caratterizzate da marcate asimmetrie di potere contrattuale. La determinazione dei prezzi e la distribuzione del valore economico risultano spesso monopolizzate dalle grandi piattaforme digitali di intermediazione e dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), le quali — attraverso l'utilizzo di algoritmi di acquisto e aste al ribasso — espongono l'anello agricolo produttivo al rischio costante di crisi finanziarie indotte dall'esterno. 
Davanti a questo scenario, il giurista deve interpretare gli strumenti di prevenzione della crisi non come un mero onere a carico del debitore vulnerabile, ma in sinergia con i rimedi posti a tutela della giustizia contrattuale e della lealtà nelle relazioni commerciali. Il principio di buona fede e correttezza sancito dall'articolo 4 del Codice della Crisi quale dovere comportamentale reciproco tra le parti del mercato, riceve in ambito agroalimentare una spinta precettiva ulteriore per il tramite della disciplina speciale contro le pratiche commerciali sleali di cui al D.Lgs. n. 198/2021 e delle recenti Linee Guida dell'Unione Europea in materia di deroghe antitrust per gli accordi di sostenibilità (art. 210 bis OCM) La prevenzione della crisi si sposta così sul terreno della solidarietà di filiera: l'ordinamento legittima le intese verticali volte a garantire una "giusta remunerazione" dei fattori produttivi e sanziona l'abuso di dipendenza economica operato tramite cartelli, riconoscendo che la stabilità organizzativa dell'impresa primaria è una precondizione essenziale per l'ordine pubblico economico e la sicurezza agroalimentare. 
Questa lettura integrata svela il significato ultimo del saggio: nelle imprese familiari e nelle realtà dell'imprenditoria sociale ed eroica, la conservazione dell'organismo produttivo guidata dall'art. 2086 c.c. non risponde mai a una logica di liquidazione o di massimizzazione del profitto speculativo a beneficio di investitori anonimi. Al contrario, la continuità aziendale si configura come un vero e proprio patto intergenerazionale, volto a salvaguardare nel tempo l'alleanza inscindibile tra l'uomo, il lavoro e il territorio. L'adeguatezza dell'assetto si trasforma, in ultima analisi, in un dovere etico-giuridico di "lungimiranza e custodia": lo strumento tecnico per assicurare che il patrimonio biologico, culturale, ambientale e sociale accumulato dall'impresa del suolo non venga disintegrato dall'insolvenza, ma possa essere trasmesso intatto alle generazioni future[13].

Note:

[1] 
In dottrina, sul dibattito relativo alla portata precettiva e all'estensione applicativa degli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c., intesi quale clausola generale e pilastro della moderna governance societaria, si vedano: P. Bastia - E. Ricciardiello, Gli adeguati assetti organizzativi funzionali alla tempestiva rilevazione e gestione della crisi: tra principi generali e scienza aziendale, in Banca Impresa Società, 2020, p. 225 ss., i quali approfondiscono la natura transdisciplinare del principio valorizzandone la valenza di clausola generale estendibile a ogni forma organizzativa; A. M. Benedetti, Principi (definitori) e clausole generali (ambulatorie): “assetti organizzativi adeguati” e (nozione di) “impresa” nell'art. 2086 cc, in Riv. dir. civ., 2023, secondo cui la prevenzione della crisi rappresenta solo uno dei molteplici scopi perseguiti dagli assetti, potendo il principio integrarsi con finalità gestorie più ampie; A. Panizza, Adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili per prevenire la crisi, Milano, 2023, incentrato sull'impatto strutturale degli obblighi organizzativi sulla catena di potere e sui flussi informativi dell'impresa; P. Riva, Ruoli di corporate governance: assetti organizzativi e DNF, Milano, 2020, che esamina la centralità degli assetti anche in ottica di rendicontazione non finanziaria. Sotto il profilo delle interferenze con i poteri dei soci e gli assetti tipologici, si confrontino: R. Santagata De Castro, Assetti organizzativi adeguati e diritti particolari di "ingerenza gestoria" dei soci, in Riv. soc., 2020, volto a delineare il confine tra obblighi organizzativi e poteri di veto o autorizzazione; E. Fusco, Assetti organizzativi adeguati dopo il correttivo-ter al Codice della crisi, in Giustizia civile, 2024, per un'analisi aggiornata dei doveri di vigilanza e dei riflessi organizzativi alla luce delle più recenti riforme del CCII. Per l'estensione del principio a settori speciali e alle connesse responsabilità, v. D. F. Donato, Gli Enti del Terzo Settore ed il principio degli adeguati assetti organizzativi, in Rivista Impresa Sociale, 2020; nonché A. Lolli, Assetti organizzativi adeguati, cambiamento climatico e transizione ecologica, in Diritto & Diritti, 2023, che ne indaga l'evoluzione in chiave di sostenibilità ambientale. Infine, per una ricostruzione teorica del concetto tra categorie civilistiche e giuslavoristiche, si rimanda a M. Onza, Gli “adeguati assetti” organizzativi: tra impresa, azienda e società (appunti per uno studio), in Ristrutturazioni Aziendali, 2021; e ad A. Pilati, Potere organizzativo, principio gerarchico e dovere di istituire assetti adeguati nell'art. 2086 cod. civ., in Argomenti dir. lavoro, 2022, che ne esamina i riflessi quale limite esterno al potere organizzativo datoriale. 
[2] 
Sulla complessa operazione di coordinamento ermeneutico tra i nuovi obblighi organizzativi e i principi costituzionali in materia economica, la dottrina individua nell'art. 2086 c.c. una precisa limitazione legale al principio di libera iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost., ridefinito in chiave di responsabilità sociale e funzionalizzato alla tutela preventiva dei portatori di interessi (stakeholders). In questo senso, v. M. Irrera, Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in Trattato delle Società, Torino, 2022, il quale qualifica l'obbligo di istituire assetti adeguati come un vincolo strutturale alla libertà d'impresa ex art. 41 Cost.; nello stesso senso, Id., L'istituzione di assetti adeguati fra doveri e responsabilità degli organi gestori, in Crisi d'impresa e procedure concorsuali, 2025. Per una lettura integrata che valorizza l'evoluzione del dettato costituzionale, si veda l'ampia disamina di A. M. Benedetti, Principi (definitori) e clausole generali: “assetti organizzativi adeguati” e (nozione di) “impresa” nell'art. 2086 cc, in Riv. dir. civ., 2023, l'quale correla l'obbligo di adeguatezza organizzativa alla nuova formulazione degli artt. 9 e 41 Cost., evidenziando come l'organizzazione interna divenga lo strumento primario per garantire che l'attività d'impresa non rechi danno alla salute, all'ambiente e alla sicurezza pubblica. Cfr. altresì, per i riflessi sulla responsabilità sociale dell'organizzazione e sui limiti esterni ai poteri datoriali alla luce dei valori costituzionali, P. Tullini, Assetti organizzativi e responsabilità sociale dell'impresa, in Lavoro, Diritti, Europa, 2024. 
[3] 
Sul progressivo mutamento tipologico e strutturale della diligenza gestoria, la dottrina esamina il "dovere di cura" degli amministratori non più come mero obbligo di condotta statico, bensì in termini di dovere di monitoraggio proattivo e costante della realtà aziendale, finalizzato alla tempestiva intercettazione dei segnali di squilibrio economico-finanziario. In quest'ottica, v. M. Arato, I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi o l'insolvenza, in Ristrutturazioni aziendali, 22 luglio 2024, il quale evidenzia come l'assetto organizzativo debba fornire prova documentale e tangibile dell'attività direttiva e decisionale compiuta dall'organo amministrativo; A. Panizza, Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi, contabili per prevenire la crisi, Milano, 2023, mirato a declinare la centralità delle verifiche previsionali rispetto a quelle meramente consuntive. Sulla stretta correlazione tra la violazione di tali doveri organizzativi e l'insorgere di responsabilità, sia in chiave civilistica che di tutela dei valori patrimoniali, si confrontino: S. Fortunato, Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità, in Riv. soc., 2019, p. 1221 ss.; B. Inzitari, Responsabilità dei sindaci e dei revisori per i danni relativi alla perdita di valore della società e dei crediti, in Il Diritto degli Affari, 2025, incentrato sull'interdipendenza tra la prestazione di monitoraggio dell'amministratore e i correlati doveri di vigilanza e reazione tempestiva degli organi di controllo; nonché, in una prospettiva comparatistica di matrice nordamericana (duty of care e Caremark duty nel modello del Delaware), F. Marotta, La responsabilità degli amministratori come strumento di prevenzione della crisi e dell'insolvenza: una prospettiva comparatistica, Padova, 2023. Per un inquadramento storico ed evolutivo del monitoraggio organizzativo quale parametro per vagliare la colpa gestoria, cfr. anche A. M. Patti, Nota a Cassazione 9 novembre 2015, n. 22848, in Riv. dir. comm., 2016. Da ultimo, la natura precettiva del dovere di monitoraggio rileva in modo significativo anche sotto il profilo penale, ove l'omissione informativa e l'inerzia nell'attivazione degli strumenti di allerta integrano specifici profili di colpa societaria e concorsuale; sul punto, v. F. Bellagamba, La responsabilità penale degli amministratori nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in La Legislazione Penale, 11 maggio 2020, che individua nel ritardo diagnostico l'origine della dispersione irreversibile dei valori aziendali; e L. Cornacchia, Profili penali dell'attività degli amministratori di società commerciali, in Nullum Crimen, 2023, incentrato sull'addebitabilità a titolo di negligenza o concorso omissivo delle condotte distanti da un costante monitoraggio dei flussi interni. Sulla medesima linea, già all'indomani della riforma, si veda l'approfondita analisi di F. Brizzi, Procedure di allerta e doveri degli organi di gestione e controllo: tra nuovo diritto della crisi e diritto societario, in Rivista ODC, 2019.
[4] 
Cfr. R. Alessi, La ricerca della specialità dell'impresa agricola e l'inesorabile tramonto dell'art. 2135 codice civile, in Riv. dir. agr., 2019, 2, p. 233 ss., il quale evidenzia come la commistione di regole tra imprese commerciali e agricole imposta dal CCII richieda uno sforzo interpretativo volto a preservare lo statuto identitario dell'imprenditore del suolo. In ordine alla persistente sottrazione dell'imprenditore agricolo alla liquidazione giudiziale e al contemporaneo assoggettamento agli obblighi di prevenzione strutturale, si veda anche la lucida analisi di G. Fauceglia, L'imprenditore agricolo e il codice della crisi e dell'insolvenza: una specialità rediviva?, in Diritto della Crisi, 22 novembre 2022. Cfr. altresì S. Sanzo, Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore agricolo, in Riv. dir. agr., 2023, II, p. 145 ss., il quale evidenzia come l'esclusione dal capo relativo alla liquidazione giudiziale esalti la funzione degli adeguati assetti quale precondizione per un accesso virtuoso alla composizione negoziata e ai concordati semplificati. 
[5] 
Sul piano dell'evoluzione concettuale della figura dell'imprenditore del suolo, la dottrina evidenzia come il definitivo superamento del modello tradizionale, basato sulla mera coltivazione del fondo, sia stato impresso dall'emersione della c.d. "multifunzionalità". Tale paradigma estende l'attività dell'impresa ben oltre i confini classici dell'agrarietà, proiettandola verso la tutela del territorio, l'agroalimentare e l'erogazione di servizi connessi. Sotto il profilo prettamente giuridico e delle peculiarità sistematiche di tale transizione, si vedano gli autorevoli contributi di F. Albisinni, Le peculiarità giuridiche dell'impresa agricola in Italia oggi, in Atti Accad. Georgofili, Serie VIII, 2011, il quale sottolinea il riscoperto e policentrico interesse verso lo statuto speciale dell'impresa agricola moderna; e di L. Costato, Multifunzionalità dell'impresa agricola ed equivoci sull'agroalimentare: la PAC snaturata, in Atti Accad. Georgofili, Serie VIII, 2014, p. 305 ss., volto a indagare i confini della moderna agrarietà e i rischi di un'eccessiva dilatazione concettuale indotta dalle politiche europee. Per un'analisi dei processi di diversificazione aziendale (quali l'agriturismo, l'enoturismo o le bioenergie) e dei modelli di creazione del valore e di responsabilità sociale che caratterizzano la governance dell'impresa multifunzionale, si confrontino: G. Marotta, Modelli di responsabilità sociale e creazione di valore nell'impresa agricola multifunzionale, in Atti Accad. Georgofili, Serie VIII, 2017; E. Chiodo - R. Finocchio - F. Sotte, Diversificazione multifunzionale nell'impresa agricola e trasformazioni del paesaggio agrario, in Ital. J. Agron., 2009, pp. 45 ss.; nonché M. Ferretto, L'altra agricoltura: persone, territori, tra resistenza, sostenibilità e innovazione, Firenze, 2022, tassello multidisciplinare focalizzato sui temi della food safety, della qualità e dello sviluppo rurale integrato. In ordine all'impatto economico-territoriale e ai riflessi pratico-operativi della diversificazione, v. anche R. Finocchio, Processi di diversificazione multifunzionale nelle imprese agricole marchigiane, in Riv. Econ. Agrar., 2007, II, p. 241 ss., che sancisce sul piano economico il tramonto dei vecchi modelli statici di conduzione familiare; e L. Lupini, Idee imprenditoriali innovative nell'agricoltura delle Marche, Ancona, 2010, incentrato sulla multifunzionalità quale nuova frontiera dello sviluppo strutturale dell'impresa biologica e tecnologica. 
A questo impianto di principio si salda la necessità di coniugare l'organizzazione e la gestione delle strutture produttive con istanze di natura valoriale e territoriale; in tal senso, per un'ampia disamina delle prospettive etico-sociali e gestorie dell'azienda del suolo, sia consentito il rinvio a S. Ronco, L'impresa agroalimentare nel terzo millennio. Problemi e prospettive, Roma, Tab edizioni, 2026, p. 112 ss., ove si approfondisce proprio la necessità di dare una valenza etica al "fare impresa" anche nell'ottica di contrasto alla concorrenza sleale e di prevenzione delle patologie aziendali. In ordine, invece, alla centralità dei doveri organizzativi proattivi volti alla salvaguardia dei complessi produttivi del territorio ligure, si veda anche S. Ronco, Cura, conservazione e tutela dei valori dell'agroalimentare ligure, in IRIS UniGe, 2025, nonché, per i profili generali legati al superamento delle vecchie logiche sanzionatorie concorsuali, S. Ronco, Salvataggio e risanamento dell'impresa. Strumenti a confronto, Roma, Tab edizioni, 2024.
[6] 
In ordine al complesso dibattito sul superamento del tradizionale statuto di favore dell'imprenditore del suolo, la dottrina interroga da tempo i confini della "specialità" agraria a fronte della progressiva estensione dei rimedi concorsuali e dei meccanismi di regolazione della crisi, evidenziando la necessità di preservare le obiettive specificità del ciclo biologico e della produzione d'impresa. Per una ricostruzione di ampio respiro teorico sul piano sistematico, si vedano: M. Goldoni, L'art. 2135 del Codice civile e le esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della specialità dell'impresa agricola, in Riv. dir. agr., XCVIII, 2019, 2, p. 115 ss.; e A. Jannarelli, La parabola della specialità dell'impresa agricola dopo il d. lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche, in Riv. dir. agr., XCVIII, 2019, 2, p. 150 ss., il quale rileva criticamente come l'introduzione di una disciplina indifferenziata dell'insolvenza rischi di obliterare le peculiarità strutturali del comparto; nello stesso senso, v. A. Sciaudone, La specialità dell'azienda agricola, in Riv. dir. agr., XCVIII, 2019, 2, nonché la fondamentale relazione introduttiva di G. Pisciotta, Presentazione del Convegno, ivi, 2019. Sotto il profilo della concreta perimetrazione delle attività protette e dei flussi operativi in fase patologica, si confrontino: F. Prete, Attività essenzialmente agricole e attività a queste connesse nell'impresa agricola in crisi, in Riv. dir. agr., XCIX, 2020, 2, volto a coordinare la varietà dimensionale del settore con le regole dell'insolvenza civile; M. Mauro, Imprenditore agricolo e crisi di impresa, in Riv. dir. e giur. agr., alim. e amb., 2018, incentrato sulle necessarie distinzioni concettuali tra lo stato di crisi e quello di insolvenza conclamata; e G. Pisciotta, L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale, in Riv. dir. econ. trasp. e amb., 2009. Con specifico riguardo alle dinamiche finanziarie, al credito e alle soluzioni negoziali di risanamento e rimodulazione del debito, v. F. D. M. S. Landini, Il finanziamento dell'impresa agricola, Milano, Giuffrè, 2019, p. 85 ss., mirato a indagare la crisi di liquidità e l'insolvenza del settore alla luce delle competenze e tutele speciali; V. Ficari, L'impresa agricola e la ristrutturazione dei debiti tributari, in Riv. dir. trib., 2018, focalizzato sull'accesso agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L. fall. (ora confluito nel CCII); e infine, per una ricostruzione in chiave comparata ed eurounitaria delle tendenze di composizione della crisi, E. Salvadori, Stato di crisi e di insolvenza dell'imprenditore agricolo. I rimedi nazionali, le tendenze normative dell'UE, Udine, 2022. 
[7] 
Sul ruolo delle realtà agricole multifunzionali e sociali nel territorio ligure come presidi stabili di sostenibilità ed etica d'impresa, sia consentito il rinvio a S. Ronco, Cura, conservazione e tutela dei valori dell'agroalimentare ligure, cit., p. 58, ove si evidenzia come la stabilità della governance sia funzionale alla tutela dei soggetti deboli inclusi nei processi produttivi. 
[8] 
Sotto il profilo delle più recenti traiettorie evolutive dello statuto speciale, una menzione particolare va riservata al fenomeno della c.d. "agricoltura sociale", quale espressione tangibile di una multifunzionalità a forte impronta solidaristica ed inclusiva, capace di coniugare la tradizionale attività produttiva con l'erogazione di servizi socio-sanitari, di accoglienza e di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Per un inquadramento sistematico di tale fenomeno quale modello strutturato di welfare cooperativo e rigenerativo, si veda l'ampio contributo di F. Giarè - C. De Vivo - M. Ascani - F. Muscas, L'agricoltura sociale: un modello di welfare generativo, in Riv. Econ. Agrar., 2018, p. 115 ss., i quali approfondiscono l'impatto dei programmi europei e dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) sul finanziamento del settore. Sulla natura intrinsecamente innovativa di tali pratiche commerciali e sul loro ruolo di sussidiarietà orizzontale nella produzione di benessere collettivo, si confrontino: F. Di Iacovo, Agricoltura sociale: la produzione innovativa di salute, in L'agricoltura sociale come opportunità di sviluppo, Roma, Istituto Superiore di Sanità, 2011; e F. Giarè, Valutazione delle azioni innovative di agricoltura sociale, ivi, 2011, volti a evidenziare la necessità di un approccio multidimensionale ed inclusivo per la corretta gestione dei processi interni. Per le implicazioni operative, i criteri di governance e i requisiti organizzativi richiesti per la strutturazione di siffatti progetti territoriali, si vedano infine le Linee guida per progettare iniziative di agricoltura sociale, Potenza, 2009. 
[9] 
In ordine all'impatto delle innovazioni tecnologiche dirompenti sulle categorie classiche del diritto commerciale, la dottrina esamina con crescente interesse la c.d. "governance algoritmica", indagando come l'integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale incida sui flussi informativi, sui processi decisionali endoconsiliari e sui tradizionali regimi di responsabilità gestoria. Per l'inquadramento generale e i primi prolegomeni sull'era dell'algoritmo nel diritto societario, si vedano: N. Abriani, La corporate governance nell'era dell'algoritmo. Prolegomeni a uno studio sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla corporate governance, in Il nuovo dir. delle società, 2020; A. Nuzzo, Contenuti e forme dell'informazione societaria tra passato e futuro. Titoli e operatori atipici nell'era dell'algoritmo, in Analisi Giur. Econ., 2019, p. 115 ss.; nonché, sul piano delle dinamiche interne al consiglio di amministrazione e dei confini all'autonomia decisionale, M. L. Montagnani, Intelligenza artificiale e governance della “nuova” grande impresa azionaria: potenzialità e questioni endoconsiliari, in Riv. soc., 2020, p. 85 ss. (e ID., Il ruolo dell'intelligenza artificiale nel funzionamento del consiglio di amministrazione delle società per azioni, Milano, 2021). Sotto il profilo dei limiti della discrezionalità amministrativa, della tutela della dimensione antropocentrica e della legalità algoritmica applicata alla condotta dei manager, si confrontino: U. Ruffolo - L. Enriques, Governance societaria algoritmica e responsabilità degli amministratori, Milano, 2021; L. Marchegiani, Automazione della governance societaria e discrezionalità amministrativa, in Riv. soc., 2022, la quale rileva la natura strutturalmente conservatrice e retrospettiva dei modelli algoritmici; G. Scarchillo, Le Società-Corporate Governance e Intelligenza Artificiale, in Diritto e intelligenza artificiale, 2020; e G. Schneider, Intelligenza artificiale, governance societaria e responsabilità sociale d'impresa: rischi e opportunità, in Nuova giur. civ. comm., 2022. Da ultimo, per l'esame dei profili applicativi dell'IA ai sistemi di controllo interno e alla riorganizzazione strutturale delle holding, v. B. Scarabelli, L'intelligenza artificiale nei sistemi di controllo interno delle società per azioni, Milano, 2024; nonché N. Baccetti, Intelligenza artificiale e gruppi di società, Milano, 2025, incentrato sul coordinamento e sulle intensificate forme di esercizio del potere di direzione e coordinamento tramite infrastrutture tecnologiche integrate. 
[10] 
Sulla progressiva transizione dei sistemi d'impresa verso modelli ad alto tasso tecnologico, la dottrina indaga l'evoluzione dei presidi organizzativi evidenziando come l'applicazione dell'intelligenza artificiale abbia esteso i propri confini dall'originario comparto finanziario e dei servizi algoritmici (Fintech) sino a pervadere l'intera architettura della gestione e della vigilanza societaria, inaugurando la stagione della c.d. "Corptech governance". Per un'ampia disamina di impianto sistematico sul tema, si vedano: N. Abriani - G. Schneider, Diritto delle imprese e intelligenza artificiale: dalla Fintech alla Corptech, Bologna, Il Mulino, 2021, i quali analizzano il ruolo del diritto societario nel ricercare un corretto equilibrio tra fattore tecnologico e centralità antropocentrica; nonché, per una ricostruzione enciclopedica e di sintesi dogmatica, N. Abriani, voce Intelligenza artificiale e diritto societario, in Enc. dir., I, I Nuovi Temi, Milano, Giuffrè, 2025. In ordine alle ricadute di tale fenomeno sulla riorganizzazione dei flussi, sulla gestione dei rischi e sui doveri endoconsiliari, si confrontino: M. L. Montagnani, Intelligenza artificiale e governance della “nuova” grande impresa azionaria: potenzialità e questioni endoconsiliari, in Riv. soc., 2020, p. 85 ss.; A. Barone, Amministrazione del rischio e intelligenza artificiale, in Eur. Rev. Digital Adm. & Law, 2020, II, p. 110 ss.; e R. M. Colangelo, Ne pereant fragmenta: l'intelligenza artificiale e la complessità della Corptech governance, in Riv. it. inf. e dir., 2024, focalizzato sull'impatto trasversale della conformità tecnologica sia nelle grandi imprese sia nel comparto delle PMI. Sotto il profilo dei regimi di responsabilità e della tutela dei valori sociali dell'impresa, si vedano: U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale e responsabilità, Milano, Giuffrè, 2018; L. Boggio, Intelligenza artificiale e diritto dell'impresa, in Giur. it., 2022, p. 145 ss.; e, con specifico riguardo alla funzione di garanzia dei presidi organizzativi a salvaguardia da rischi reato, A. Mangione, Intelligenza artificiale, attività d'impresa e diritto penale: la funzione di garanzia nell'organizzazione e dell'organizzazione per la sorveglianza dell'AI, Milano, 2024. Infine, per i profili di frizione con la gestione delle risorse umane, la parità di trattamento e l'esercizio del potere datoriale automatizzato, v. S. Ciucciovino, La disciplina nazionale sulla utilizzazione della intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro, in Lavoro Diritti Europa, 2024; nonché M. Peruzzi, Il diritto antidiscriminatorio al test di intelligenza artificiale, in Labour & Law Issues, 2021, II, p. 40 ss. 
[11] 
In ordine ai profondi riflessi causati dal recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), la dottrina esamina l'evoluzione dello statuto dell'impresa societaria evidenziando come l'introduzione dell'obbligo informativo sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) imponga di ripensare lo stesso perimetro dei doveri di amministratori e sindaci ex art. 2086 c.c. Per una compiuta disamina di respiro teorico e sistematico sulla ridefinizione oggettiva del fine dell'impresa enucleabile dall'impianto europeo, si veda l'approfondito saggio di M. Onza, “Attività funzionale” ed “interessi degli altri” nella gestione dell'impresa (entificata): annotazioni dalla direttiva (UE) 2022/2464, in Banca borsa tit. cred., 2023, I, p. 115 ss., il quale valorizza la rilevanza degli interessi degli stakeholders esterni nelle scelte gestorie. Sul piano teorico e generale dell'entrata in vigore e dei primi impatti regolatori dello strumento, si confrontino: F. Ceci, Dalle dichiarazioni di carattere non finanziario alla rendicontazione societaria di sostenibilità: una prima lettura della direttiva (UE) 2022/2464, in Quaderni AISDUE, 2023; e S. Scarcella Prandstraller - M. Romani, Manuale di Reporting di Sostenibilità, Roma, 2023. Per un inquadramento orientato alle ricadute operative sulla pianificazione strategica aziendale e sulle connesse modifiche all'attività di vigilanza dei revisori, si vedano: M. Magnani, Analisi empirica della nuova Direttiva europea 2022/2464 - Criticità e impatti sull'attività di revisione, Modena, 2024; V. Nesci - I. Ballarini - A. Ghirardi - A. Gorrino, La rendicontazione di sostenibilità aziendale in accordo con i regolamenti sulla Tassonomia UE, in Strategie e tecnologie, 2024; nonché M. V. Casalino, La pianificazione strategica della sostenibilità alla luce della Direttiva n. 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive, Venezia, 2024. Infine, sulla necessaria integrazione della comunicazione B2B e sul coordinamento transdisciplinare tra la rendicontazione informativa e gli obblighi strutturali di prevenzione del rischio, v. S. Scalzini, La comunicazione B2B sui fattori di sostenibilità disciplinata nella Corporate Sustainability Reporting Directive e nella Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Parma, 2025, volto a delineare l'impatto combinato delle tutele di sostenibilità previste dalla direttiva CSRD e dalla parallela direttiva CSDDD (UE) 2024/1760. 
[12] 
In ordine alla necessità di una lettura sinergica tra innovazione digitale agraria e salvaguardia dei valori identitari del territorio, sia consentito nuovamente il rinvio a S. Ronco, L'impresa agroalimentare nel terzo millennio, cit., p. 145 ss., ove si teorizza il superamento del controllo computazionale puro in favore di un uso etico e lungimirante delle tecnologie predittive. 
[13] 
In ordine alla centralità del principio della continuità aziendale (going concern), quale vero e proprio fulcro assiologico impresso dal legislatore della riforma concorsuale, la dottrina indaga l'impatto dei nuovi obblighi diagnostici e di allerta con specifico riguardo alle peculiarità strutturali dell'impresa a base familiare, ove la sovrapposizione tra dinamiche societarie e legami parentali richiede mirati presidi di prevenzione e di rigenerazione strategica. Per un inquadramento sistematico delle parole chiave del nuovo ordinamento della crisi d'impresa e per il coordinamento tra il superamento dell'insolvenza, il mantenimento della continuità e la necessaria tutela del ceto creditorio, si vedano: R. Rordorf, Crisi, continuità aziendale, adeguati assetti organizzativi, composizione negoziata: le parole chiave del nuovo codice (una prefazione), in Ristrutturazioni aziendali, 20 ottobre 2022; G. Tosato, Crisi d'impresa e continuità aziendale: diritto comunitario e diritto interno a confronto, Padova, 2021; ed E. Fois, Continuità aziendale e scelte organizzative delle società in crisi, Sassari, 2021. Sotto il profilo delle interazioni tra la disciplina degli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. e la dimensione dell'impresa minore o individuale gestita in forma familiare, si veda l'approfondita analisi di S. Ronco, Codice della crisi e impresa individuale: assetti organizzativi e ruolo della gestione familiare nella prevenzione e nella ripresa, in Dirittodellacrisi.it, 2023, mirata a indagare l'efficacia dei flussi informativi familiari nei processi di risanamento e ristrutturazione; cfr. altresì, per l'esame della continuità alla luce dei doveri organizzativi societari, G. Dell'Atti, La valutazione della continuità aziendale tra il codice della crisi d'impresa e la legislazione emergenziale, in Annali Dip. Jonico, 2022. Sulla dimensione economico-aziendale e civilistica del trapasso generazionale e della tutela dell'azienda familiare in fase patologica, si confrontino: F. Nobili, Continuità e crescita dell'impresa familiare: aspetti civilistici e fiscali, Milano, 2014; F. Pacileo, Continuità e solvenza nella crisi di impresa, Roma, 2017; nonché, per una ricostruzione storica dello statuto protettivo di coloro che prestano lavoro nella famiglia, M. Paladini, L'impresa familiare, in Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2016. Da ultimo, sulla traiettoria evolutiva dell'istituto e sui riflessi causati dalle tutele patrimoniali e dal lavoro di cura in occasione delle crisi endofamiliari, v. L. M. Quattrocchio - F. B., Continuità aziendale, crisi ed insolvenza, nella loro dimensione evolutiva e (spesso) degenerativa, in Dir. econ. dell'impresa, 2017; e M. G. Salvadori, Impresa familiare: la consulta riscrive i diritti del convivente di fatto. Luci e ombre di una decisione annunciata, ivi, 2024. 

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