Saggio
Insussistenza del privilegio processuale fondiario nella Liquidazione Giudiziale*
Luigi Gaffuri, Dottore commercialista in Bergamo
16 Gennaio 2023
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Sommario:
Nei primi commenti pubblicati in seguito all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza l’orientamento prevalente è stato quello di ritenere che le indicazioni del Governo sia state disattese e sia stata ripristinata l’impostazione presente nella legge fallimentare[2].
Tale convinzione muove in particolare dalla constatazione che l’art. 150 CCII ha riproposto il contenuto letterale dell’art. 51 L.fall. disponendo che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura” e dall’assunzione che la norma non può che riferirsi all’articolo 41, comma 2 del Testo Unico Bancario il quale, in deroga al divieto di improcedibilità delle azioni esecutive, prevede che “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore”.
Il carattere generale della norma, e la sua non espressa riferibilità al privilegio fondiario, è confermata inoltre dal fatto che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 48 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, il divieto previsto dall’art. 51 L. fall. (e dall’art. 150 CCII) non concerne soltanto le azioni individuali esecutive, ma anche quelle cautelari e pertanto l’eccezione a tale divieto previsto da altre disposizioni di legge può riguardare azioni che non sono riconducibili al privilegio fondiario [3].
Il mantenimento nel Codice della crisi del medesimo testo dell’art. 51 L. fall. non significa di per sé che si sia voluto confermare un privilegio processuale degli istituti di credito, in quanto si tratta di una norma che contiene una previsione di carattere generale di deroga parziale al principio di universalità soggettiva [4]; deroga che il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza richiama nell’art. 151, comma 3, precisando che anche i crediti esentati dal divieto di cui all’art. 150 devono essere accertati nell’ambito della procedura concorsuale e nell’art. 220, comma 2, disponendo che nel progetto di ripartizione devono essere indicati anche i suddetti crediti.
Va infine considerato che il privilegio del credito fondiario era contemplato e regolato da disposizioni normative che hanno preceduto l’entrata in vigore della legge fallimentare e, pertanto, dello stesso articolo 51 L. fall.. L’ultimo comma dell’art. 42 del Regio Decreto 16 luglio 1905, n. 646 già prevedeva infatti espressamente che “le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli istituti di crediti fondiario”; tale norma è stata riprodotta nel corso del tempo dall’art. 15 del D.P.R. 21 gennaio 1976, dall’art. 17 della Legge 6 giugno 1991, n.175 e da ultimo, in modo più puntuale dal comma 2 dell’ art. 41 del Testo Unico Bancario [5].
Note: