Il percorso di valutazione del compenso all'ausiliario per la propria attività rende opportuno un breve excursus in ordine a tale figura.
In linea di principio, l’ausiliario deve coadiuvare il Tribunale nelle valutazioni prodromiche alla eventuale omologazione della proposta concordataria.
Mutuando dal contenuto dell’articolo 25 sexies, comma 5, CCII, che individua gli aspetti alla cui analisi è chiamato il Tribunale, tali valutazioni concernono (per quanto di competenza dell’ausiliario):
- il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
- la fattibilità del piano di liquidazione;
- il rilievo che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
L’ausiliario dunque, in primo luogo, deve analizzare tutte le circostanze che permettono l’espressione di un giudizio in ordine alle richiamate valutazioni.
Trattasi di una analisi articolata, che in rapida carrellata coinvolge:
- l’analisi della contabilità aziendale e delle poste di bilancio;
- la valutazione corrente e liquidatoria degli attivi;
- la valutazione a valori di estinzione dei passivi;
- la classificazione delle poste di debito secondo le cause legittime di prelazione;
- la corretta formazione e distribuzione delle masse;
- la costituzione di adeguati fondi rischi;
- la stima delle spese di procedura, di gestione e cessione degli attivi, degli interessi passivi ecc.
Il rispetto delle cause di prelazione comporta una disamina di tutte le possibili sorgenti di attivo, e correlatamente una indagine del passivo in termini di prelazioni da cui è assistito (con tutte le problematiche giuridiche e tecniche e i margini di incertezza interpretativa). È compito dell'ausiliario ipotizzare quindi la ripartizione degli attivi tra i creditori con prelazione mobiliare, immobiliare e sussidiaria immobiliare, con la verifica della corretta ripartizione delle spese di procedura e dei costi degli advisor.
La fattibilità rimanda a un vaglio di concretezza circa la possibilità di esito positivo della proposta, i tempi di esitazione degli attivi, le eventuali problematiche di natura giuridica e fiscale che possano insorgere e frapporsi ad una ordinata esecuzione della proposta concordataria.
Inoltre, il giudizio di fattibilità può comportare una attenta analisi di eventuali contratti di affitto di azienda e correlate offerte di acquisto su cui sovente poggia la proposta. Talvolta è necessaria un’ampia revisione dell’originario impianto contrattuale, in confronto con i professionisti societari ed i terzi contraenti e/o offerenti.
Trattasi dunque di un complesso di valutazioni professionali molto ampio, che assimilano la figura dell’ausiliario sia a quella del commissario giudiziale che a quella dell’attestatore, rispetto ai quali in qualche misura l’ausiliario interseca entrambi i ruoli.
La comparazione con l'alternativa della liquidazione giudiziale, infine, evidenzia la necessità di una prospettazione dei possibili esiti di una procedura di liquidazione giudiziale, con l'esame in particolare dei valori di realizzo liquidatori, ove differenti da quelli del concordato, dei relativi costi, delle eventuali vertenze che trovano radicamento o maggiore agio probatorio nella liquidazione giudiziale, dei tempi di realizzo con eventuale attualizzazione degli importi.
A ciò si aggiunge la valutazione in termini di possibile degrado delle spettanze prelatizie, con retrocessione al chirografo della quota insoddisfatta, valutazione che nel concordato ordinario è affidata a specifica attestazione.
Il tutto, con tempistiche estremamente compresse, e con la necessità di operare in squadra.
Oltre alla attività quale ausiliario del Tribunale nel procedimento di omologazione, l'ausiliario può essere chiamato a due ulteriori contributi:
1) il trasferimento di azienda o di beni specifici prima della omologazione;
2) la sorveglianza dopo l'omologazione.
Quanto al primo punto, si richiamano i commi 2 e 3 dell'articolo 25 septies, CCII.
In base al comma 2, “quando il piano di liquidazione […] comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta […]”.
Il comma 3, a sua volta, prescrive che “quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima dell’omologazione, all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale”.
Dunque, l’ausiliario può essere chiamato a dare corso a parte dell’attività liquidatoria, promuovendo un iter competitivo[3] sulla base di offerte già ricevute, e curando le incombenze correlate al trasferimento della proprietà.
Trattasi di un’anticipazione delle incombenze liquidatorie che, nella normale previsione di legge, spetterebbero al liquidatore nominato ex art. 25 septies, comma 1, CCII.
Venendo all’attività di vigilanza, la stessa è tratta dall’articolo 25 sexies, comma 8, CCII, in base al quale al concordato semplificato si applica, tra gli altri, l’articolo 118 CCII, “sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell’ausiliario”.
L’articolo 118, a sua volta, al comma 1 prescrive che “dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione”.
Dunque, l’ausiliario sorveglia l’adempimento del concordato semplificato e quindi in particolare (ai sensi dell’articolo 118 CCII):
- deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- ogni sei mesi successivi alla propria relazione[4] deve redigere un rapporto riepilogativo e trasmetterlo ai creditori;
- conclusa l’esecuzione del concordato, deve depositare un rapporto riepilogativo finale.
Ferme le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 118, in linea generale l’ausiliario dovrà tenere un rapporto continuativo con il liquidatore e, ove necessario, con il debitore, controllando la correttezza, la tempestività, la funzionalità di tutti gli adempimenti posti in essere ai fini dell’attuazione della proposta concordataria, con le conseguenti responsabilità.