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Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: il tema dell’adeguatezza, della natura e delle dimensioni dell’impresa, anche alla luce della più recente giurisprudenza, con lo sguardo dell’aziendalista

Giuliano Buffelli, Dottore commercialista in Bergamo

9 Agosto 2024

Il tema connesso agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa è argomento di assoluta rilevanza e centralità, sia nell’ambito puramente gestionale che con riferimento al nuovo diritto della crisi. 
Le norme sul dovere a carico dell’imprenditore di istituire assetti adeguati o apprestare misure idonee sono state innegabilmente esplorate sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, che però sembrano avere in qualche misura trascurato di agganciare l’esame di quel requisito alla natura e soprattutto alle dimensioni dell’impresa. 
Ora, giurisprudenza molto criticata - forse a torto e certamente in modo affrettato - ci consente di approfondire l’argomento, sottolineando fra l’altro come il problema riguardi il maggior numero delle imprese italiane, quelle di piccole dimensioni. 
Non va comunque pretermesso che gli assetti di cui si discute devono essere ex lege istituiti da tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni.
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1 . Premessa
Nell’ambito della gestione di impresa e alla luce del nuovo diritto della crisi, tema di assoluta rilevanza e centralità, nell’analisi giuridico-aziendalistica, è sicuramente quello degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. 
Di tale argomento si parla, in particolare, dall’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza (15/07/2022-a seguire anche CCII) di cui al D.Lgs. n. 14/2019 e succ. modifiche. Non si tratta quindi di novità recente, posto che il comma 5 dell’art. 2381 c.c., (come modificato dall’art. 5 primo comma 1 D.Lgs. n. 37 del 6/12/2004) testualmente recita: “Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e dimensione dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto …”. 
La norma, presente nel codice civile, da molto prima dell’entrata in vigor del CCII, è stata portata prepotentemente all’attenzione dagli operatori dall’art. 375 del CCII con l’introduzione del secondo comma dell’art. 2086, ai sensi del quale: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. 
Il quadro normativo si completa con l’art. 3 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) dal titolo “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa”. 
La norma citata così recita: 
1) L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 
2) L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c. ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. 
3) Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi di impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: 
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; 
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi; 
c) ricavare le informazioni necessarie e utilizzare la lista di controllo particolareggiata e effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13 comma 2 CCII” 
4) Il comma 4 da indicazione di alcuni segnali di crisi.” 
La normativa richiamata, però, sin dalla sua entrata in vigore, ha denunciato un’evidente carenza nel riempire di contenuto sia il requisito dell’adeguatezza che quello della natura e dimensione dell’impresa. 
2 . L’adeguatezza con riferimento alla natura e alle dimensioni dell’impresa
Come premesso, il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha sancito il dovere dell’imprenditore sia individuale che collettivo di adottare “misure idonee” e “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato” alla natura e dimensioni dell’impresa. 
Il significato del precetto è che gli assetti e le misure idonee devono risultare adeguati non solo per ragioni strutturali, ma anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi, nonché della perdita della continuità aziendale. 
La dottrina ha attentamente considerato il tema degli assetti, peraltro oggetto anche di alcune pronunce di merito, indagando l’argomento in particolare in termini di responsabilità per non averli strutturati in modo “adeguato”. Il contrasto verte sulla valutazione in ordine all’adeguatezza degli assetti. E quindi il tema su cui si divide l’interprete è riferito alla valutazione circa l’adeguatezza degli assetti. 
Giova peraltro sottolineare che l’adeguatezza é strettamente collegata alla natura e alle dimensioni dell’impresa. 
Vero è che il legislatore del CCII all’art. 3 sembra aver separato, in quell’ambito, l’imprenditore individuale, che deve adottare “misure idonee”, da quello collettivo, al quale è prescritta l’adozione di “adeguati assetti”. Mentre è evidente che la riflessione assume rilievo solo se si considera che il tema degli assetti riguarda tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni. 
E piuttosto, a questo punto, giova dare sostanza alla più volte richiamata nozione di 
“assetto organizzativo, amministrativo e contabile”. 
Importante, in proposito, è il contributo degli studi aziendalistici, ben rappresentati dall’ottimo lavoro di Marco Arato[1] nel quale si fa riferimento a vari interventi, come: Assonime Circolare 27 del 21/11/2022, Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 7/7/2023, Sidrea Le parole della crisi -La lettura degli aziendalisti italiani del marzo 2021, CNDCEC Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate del 20/12/2023, per sottolineare come tali interventi “… aiutino a riempire di contenuto il concetto generale e astratto di adeguatezza degli assetti espresso dall’art. 2086 co 2 CCII”. 
Sicché non può non concludersi, con Arato, come sia: “… inevitabile che queste norme di produzione privatistica … vengano utilizzate dalla giurisprudenza per valutare il comportamento degli organi sociali”. 
Un contributo teso a dare maggiore corpo al tema dell’adeguatezza trova peraltro supporto anche nei documenti di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (a seguire FNC) del 7/7/2023 al titolo “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” e del 25/7/2023 dal titolo “Assetto organizzativi, amministrativi e contabili: check list operative”; in particolare nei due documenti rispettivamente si premette: 
- che la normativa “non si sofferma sulla caratteristica degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nel senso della loro qualificazione in termini di adeguatezza”; 
- che “… nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti … la normativa non fornisce elementi sufficientemente esaustivi”. 
E appunto sulla base dell’inequivoco rilievo di carenza normativa in ordine all’individuazione del concetto di adeguatezza, con il secondo documento la FNC, col supporto di questionari, chiede che l’imprenditore, individuale o collettivo, proceda a un’autovalutazione, giusta la quale si dovrà pervenire, attraverso la valutazione del modello di business, del modello gestionale e degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, a un auto giudizio circa l’adeguatezza o meno della struttura sulla base del principio di proporzionalità. 
I questionari sono predisposti su quattro colonne: quesito, risposta, adeguato, note e commenti. 
È precisato che “il giudizio di adeguatezza sarà influenzato dalla specificità dell’organizzazione e la valutazione dovrà effettuarsi in modo proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata, nonché agli obblighi di legge cui l’impresa è tenuta a conformarsi”. 
Si tratta, con chiara evidenza, di una documentazione preziosa, perché giova a colmare le carenze della norma con un autoesame relativo all’adeguatezza o meno struttura imprenditoriale, svolto dallo stesso imprenditore con riferimento alla sua struttura operativa. 
Ad avviso di chi scrive, detti questionari dovranno essere sottoposti all’attenzione del CDA, nel caso di società munita di organo di governance pluripersonale o in diverso caso all’assemblea. Dovranno anche essere curati e aggiornati, ai sensi del comma 3 dell’art. 2381 c.c., con scadenze temporalmente definite, con riferimento all’evoluzione della struttura. Ed è auspicabile che la giurisprudenza tenga nel giusto conto siffatta fonte. 
Completezza d’indagine impone a questo punto di verificare il rapporto fra la natura e le dimensioni dell’impresa da una parte e il requisito dell’adeguatezza dall’altra. 
3 . Analisi della giurisprudenza in tema di natura e dimensioni dell’impresa
La concorde giurisprudenza, nella sua quasi totalità, aderisce alla cd “clausola generale dell’adeguatezza”, nel senso di attribuirle la forma giuridica di un obbligo di legge. Di contro, secondo una diversa corrente interpretativa largamente minoritaria, quella degli adeguati assetti andrebbe considerata solo una scelta di gestione, perché l’art. 2381, comma 5, c.c., utilizzando il verbo “curare” non imporrebbe un obbligo [2] [3], ma una mera facoltà. In questo ambito l’autovalutazione di cui ai questionari previsti dal documento di ricerca della FNC del 25/7/2023 potrebbe essere considerata uno strumento molto utile quanto meno per consentire una ulteriore interpretazione portata a valorizzare “la natura e dimensione dell’impresa”. 
Alcune pronunce di merito (Tribunale di Milano Sezione specializzata imprese B sentenza n. 11105/2019 pubblicata il 3/12/2019; Tribunale di Cagliari del 19/1/2022; Tribunale di Catania 8/2/2023; Tribunale di Catanzaro Sezione specializzata imprese del 6/2/2024) hanno considerato l’obbligo della istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili dovere dell’organo gestorio con ricadute in tema di responsabilità per gli organi sociali ai sensi dell’art. 2409 c.c. nel caso di mancanza o di inadeguatezza degli assetti. 
In tale ambito, in particolare il Tribunale di Cagliari nella sentenza 19/1/2022 individua in modo puntuale gli elementi organizzativi che l’impresa dovrebbe mettere in atto per considerare adeguata la struttura: organigramma e mansionario aggiornati, struttura organizzativa ben delineata con personale competente, adeguato sistema di controllo dei rischi, budget di tesoreria, bilanci di previsione, piani industriali, contabilità ben tenuta, analisi di bilancio, rendiconto finanziario ecc. 
Siffatta elencazione però, pone a carico delle imprese, in particolare se di piccole dimensioni un impegno sicuramente gravoso, solo se si riflette sul significato di proporzionalità e di natura e dimensione dell’impresa. 
Problematica di grande rilevanza, alla quale solo la giurisprudenza potrebbe dare soluzioni. 
E significativamente, in ambito giurisprudenziale, rivestono grande interesse l’ordinanza del Tribunale di Bologna Sez. Specializzata in materia di imprese del 19/05/2022 Pres. Florini est Salina e il decreto della Corte di Appello di Bologna Sez. Terza civile del 18/11/2022 pres. De Cristofaro est. Lama; i due provvedimenti [anche se esaminano situazione molto simile a quelle di cui alla giurisprudenza in precedenza citata, con particolare riferimento alle dimensioni dell’impresa (Tribunale di Milano 11105/2019 Srl semplificata, Tribunale di Cagliari 19/1/2022 società cooperativa agricola, Tribunale di Catanzaro 6/2/2024 società agricola Srl)] si pongono con interpretazione molto differente (opposta) rispetto a quella in precedenza ricordata, lasciando all’interprete la possibilità di considerare come le dette decisioni, in particolare il decreto della Corte di Appello, abbiano valutato, nel caso esaminato, l’elemento della adeguatezza degli assetti in relazione alla natura e dimensione dell’impresa. 
È importante sottolineare come l’aspetto dimensionale dell’impresa non è considerato dal legislatore degli assetti posto che pone a carico dell’imprenditore, a prescindere dalla dimensione, l’obbligo/dovere di istituire adeguati assetti. 
A questo punto appare importante però sottolineare come il legislatore non colleghi l’aspetto dimensionale dell’impresa all’obbligo di istituire determinati assetti. Sul punto, piuttosto, giova ricordare come il tessuto imprenditoriale italiano sia costituito, in larga misura, da piccole imprese, poco attrezzate per costruire un sistema organizzativo gestionale, come delineato e auspicato sia dalla scienza aziendalistica che dalla giurisprudenza. 
Di conseguenza, un approfondimento sul tema si pone come doveroso. E l’opportunità è offerta da due esemplari interventi del Tribunale e della Corte d’Appello di Bologna, che giova esaminare in dettaglio, trascrivendone i testi.
3a . Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa
con ricorso ex art. 2409 c.c. depositato in data 3/12/2021 il sig. ………………………….. socio titolare di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale della società ………………… srl, ha chiesto che il tribunale revocasse, se del caso previa ispezione giudiziale, l’amministratore unico della società …………… srl e nominare in sua vece un amministratore giudiziario con il compito di rimuovere tutte le irregolarità denunciate. 
In particolare il ricorrente, anche con il supporto di relazione tecnica di parte, ha denunciato che l’AU sig. ………………….. aveva: 1) in violazione del novellato art. 2086 c.c. omesso di adottare assetti adeguati e idonei a rilevare crisi di impresa; 2) iscritto nel bilancio al 31/12/2020 un fondo rischi a fronte di un contenzioso (strumentale) al fine di impedire la distribuzione degli utili; 3) impedito al socio ricorrente l’accesso alla documentazione sociale; 4) violato la speciale normativa sementiera; 5) omesso l’istituzione del libro dell’organo amministrativo; 6) omessa la dovuta rivalutazione dei beni di impresa materiali e immateriali; 7) predisposto il bilancio in violazione dei principi contabili di veridicità, chiarezza e precisione; 8) dismesso di fatto la gestione delegando la a terzi. 
Con separate memorie difensive depositate il 2/2/2022 si sono costituite in giudizio la società ……………… srl in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 cpc nonché il resistente ex AU, i quali contestando l’ammissibilità e fondatezza delle deduzioni chiedevano il rigetto del ricorso proposto da controparte. 
I resistenti, dopo avere evidenziato ruoli e cariche ricoperte nella società ……………….. srl nonché illustrando le vicende societarie anche di carattere giudiziale che avevano interessato il ricorrente socio minoritario, hanno negato l’esistenza di irregolarità gestorie rilevando l’assenza di gravi e potenziali situazioni dannose alla società. 
Nel corso del giudizio il giudice designato ha autorizzato la produzione di nuova documentazione e il deposito di repliche e controrepliche fissando udienza del 17/5/2022; in tale sede, sentiti i difensori delle parti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione. 
Il collegio, alla luce delle acquisite risultanze processuali, prima di esaminare nel merito in fatto e in diritto le considerazioni svolte dal ricorrente, pone in rilievo il ruolo che quest’ultimo aveva svolto nella società resistente al fine di meglio valutare i comportamenti dell’ex AU. 
Evidenzia che il ricorrente fu amministratore delegato e presidente della società …………………………… srl fino a dicembre 2020 per essere, in forza di valida ed efficace delibera assembleare, revocato dall’incarico unitamente all’intero CDA, e nominato l’attuale AU sig. ……………………………………………. 
Al mutamento della governance ha fatto seguito l’avvio, nei confronti del socio ricorrente, di un procedimento arbitrale per responsabilità da mala gestio. 
Il tribunale prosegue precisando che, alla luce di tutto quanto precede, nonostante la documentata assunzione in corso di causa da parte dell’attuale AU di un quadro societario tranquillizzante, il ricorso ex art. 2409 c.c. sembra costituire una reazione alle citate vicende societarie e giudiziarie, ispirato da “motivazioni non del tutto ultrapersonali ed orientata, quindi, al perseguimento di interessi non propriamente sociali”. 
Il Tribunale prosegue precisando: 
Ed invero, per quel che concerne l’irregolarità gestoria su cui, in sede di originario ricorso, si fondava maggiormente la richiesta di revoca dell’attuale AU e, cioè, la violazione da parte di quest’ultimo del dovere impostogli dal novellato art. 2086 c.c., si ritiene che, anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine alla vigenza, in tutto o in parte, della speciale normativa in materia di “crisi di impresa” invocata dal ricorrente a suffragio della denuncia come sopra proposta, in ogni caso, la relativa contestazione appare, anzitutto, assolutamente generica con riferimento all’inidoneità degli attuali assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società e, di riflesso, alla maggiore adeguatezza dei non meglio precisati modelli organizzativi asseritamente pretermessi dal resistente, nonché del tutto astratta ove si consideri che, anche sulla scorta dei non confutati dati di bilancio ed economico-finanziari forniti dai resistenti, ed attestanti una equilibrata e proficua operatività dell’impresa, alcun segnale di crisi, né presente, né prossimo futuro, e/o di perdita della continuità aziendale ragionevolmente suscettibile di rilevazione, risulta provenire dalla società (…). 
In parte qua, l’irregolarità denunciata dal ricorrente appare, per ciò, priva di fondamento e, in ogni caso, carente dei necessari requisiti di concretezza, attualità e gravità in termini di potenzialità dannosa alla società. 
…Omissis…” 
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso viene rigettato.
3b . La corte di Appello di Bologna Terza Sezione civile
osserva che con ordinanza pubblicata il 9/6/2022 il Tribunale di Bologna Sezione specializzata imprese, rigettava il ricorso del sig. …………………………… socio titolare del 10% del capitale sociale della società …………………………… srl con il quale veniva richiesta la revoca dell’AU della società ……………………………. Srl, e la nomina di un amministratore giudiziario con il compito di procedere alla rimozione delle irregolarità denunciate. 
La Corte di Appello, dopo avere elencato le ragioni a fondamento del ricorso del detto socio di minoranza, ricorda il ruolo che il socio stesso aveva ricoperto nella società prima della revoca, constatando come dal mutamento della governance, sia seguito procedimento arbitrale di mala gestio e la presentazione di denuncia querela. 
“…Omissis… 
La violazione dell’art. 2086 c.c. dedotta attraverso il secondo motivo, oltre a rilevarsi generica, è infondata. 
Emerge infatti dagli atti che: la società è dotata di un organigramma interno che suddivide le varie funzioni; TSI fattura tra i 3 e i 4 milioni di euro di ricavi lordi all’anno e ha all’incirca 10 dipendenti (1 dirigente, 1 ,magazziniere, 2 all’ufficio amministrativo, 2 all’ufficio commerciale e 4 all’ufficio di produzione); l’attività svolta consiste semplicemente nell’acquisto di semi e rivendita degli stessi; la contabilità è seguita dall’ufficio amministrativo e da un contabile esterno, mentre i bilanci sono sottoposti a revisione. Pertanto, avuto riguardo all’effettiva realtà aziendale emergente dagli atti di causa, tale asserita carenza organizzativa non appare idonea a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale. 
…Omissis…” 
“Il reclamante, sul punto, non chiarisce nemmeno in questa fase del procedimento perché l’assetto organizzativo così concepito non sia concretamente adeguato, né in cosa questo dovrebbe consistere, limitandosi a citare pronunce giurisprudenziali inconferenti al caso di specie e nella quale vengono rilevate mancanze relative alle dimensioni e alla natura di una società avente natura, dimensioni e ragione sociale differente. Lo stesso, inoltre, contraddittoriamente descrive la ………………….srl ora, come una realtà societaria che vanta, considerando le compagini sia della controllante ………………….. sia della controllata, ben 30 dipendenti oltre che un fatturato milionario …………………………………… ora, come un’organizzazione alquanto modesta e con un fatturato limitato”. 
4 . Conclusioni
Le sopra riportate decisioni dei giudici bolognesi sono state recisamente criticate dalla dottrina, con l’assunto di avere disatteso il consolidato principio della cd “clausola generale dell’adeguatezza” e quindi per avere l’imprenditore disatteso lo specifico dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. 
Ma l’attenzione, a parere di chi scrive, va piuttosto portata, con riferimento alle decisioni dei giudici bolognesi, anche e soprattutto al punto dell’adeguatezza, in riferimento alla natura e alle dimensioni dell’impresa. 
In tale ambito, invero, i giudici bolognesi hanno ben considerato quei requisiti, quando, dichiarando “inconferenti al caso di specie” le pronunce giurisprudenziali richiamate a sostegno del ricorso -ed evidenziando come la consistenza della società fosse ben diversa da quella descritta, che considerava anche il fatturato della controllante- ne hanno riscontrato, con riferimento alle decisioni e alla natura della società, sensibili differenze, con ciò valorizzando l’adeguatezza in relazione alla natura e alle reali dimensioni dell’impresa. 
Il tutto mettendo in chiara evidenza come i richiami giurisprudenziali non si attagliassero al caso in esame perché la struttura della società era ben diversa da quella descritta e così sottolineando come l’adeguatezza della struttura deve confrontarsi con la natura e le dimensioni della società concretamente in esame (l’effettiva realtà aziendale). 
La Corte, in definitiva, ha posto in chiara evidenza la circostanza che l’adeguatezza degli assetti deve essere strettamente riferita alla natura e alla dimensione dell’impresa de qua (art. 2086 c.c.). 
In sintesi e concludendo, per i giudici bolognesi -e per la Corte d’Appello in particolare- può essere ritenuto adeguato l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di una società con fatturato fra i 3 e i 4 milioni lordi all’anno con all’incirca 10 dipendenti, se è dotata di un organigramma interno che suddivide le varie funzioni, di un ufficio amministrativo seguito da consulente esterno e dalla presenza di un revisore. 
Giova inoltre ricordare l’operatività, nella specie, del principio di proporzionalità, in forza del quale l’adempimento dev’essere calcolato con riferimento alla natura e alla complessità economica dell’attività e alla dimensione e consistenza occupazionale. 
L’indicazione - si ricorda - trova conforto nel documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti dal 25/7/2023, ove, facendo seguito alle riflessioni effettuate nell’ambito del documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” pubblicato il 7/7/2023, si rinvengono, con approccio eminentemente pratico, strumenti operativi, come questionari o altro, significativamente finalizzati a supportare l’imprenditore, l’organo di controllo e il professionista nella valutazione sulla adeguatezza degli assetti. 
Sotto questo profilo, l’intervento dei giudici bolognesi appare particolarmente apprezzabile, perché ha il merito di avere valorizzato l’aspetto, invero non molto esaminato, dello stretto collegamento fra adeguatezza, natura e dimensioni dell’impresa. 
L’auspicio è che decisioni come quelle in esame possano indurre gli operatori del diritto a valutare in modo attento gli assetti anche nelle strutture di piccole dimensioni, in modo da consentire anche a tali entità di potere operare senza tema di ricadute in punto responsabilità.

Note:

[1] 
Ilcaso.it Ristrutturazioni aziendali del 22/7/2024 dal titolo “I doveri degli amministratori per prevenire e gestire la crisi o l’insolvenza”.
[2] 
Dall’articolo di M. Angelini “Adeguati assetti societari: orientamenti giurisprudenziali a confronto” pubblicato sulla rivista Ristrutturazioni Aziendali/Il Caso del 4/1/2024 si dà, con riferimento alla qualificazione del dovere dell’imprenditore, di istituire adeguati assetti, l’indicazione di un terzo (minoritario) orientamento dottrinale che ritiene che gli adeguati assetti siano esclusivamente una scelta gestoria (e non anche organizzativa) dell’imprenditore sottratto, in quanto tale, al sindacato del giudice. In particolare si richiama R. Bernabei “Gli assetti organizzativi adeguati in una prospettiva storica”; Scuola Superiore della Magistratura 2022 quaderno 18,98 “il verbo curare utilizzato dall’art. 2381, quinto comma c.c. non impone l’obbligo di predisporre, comunque gli assetti quando sono ritenuti inessenziali per le società; tanto più che non esiste un modello unico di assetto, universalmente valido”; D. Iorio: “Assetti adeguati o inadeguati, alla Business judgment rule”.
[3] 
Il Tribunale di Roma sezione Imprese con la sentenza 15/9/2020, sul tema ha precisato “L’operato degli amministratori in attuazione del dovere di cui all’art. 2086 c.c. come novellato dal D.Lgs. n. 14/2019 è sindacabile nel limite della Business judgment rule/BIR”. La Corte ha chiarito che la cd adeguatezza degli assetti societari ha un contenuto flessibile e variabile e risponde ai canoni della legge se “la scelta effettuata sia razionale (o ragionevole), non sia ab origine connotata da imprudenza tenuto conto del contesto e sia accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiamata dalla natura dell’incarico”. Sempre il Tribunale di Roma con la sentenza del 24/9/2020 dopo avere richiamato la sentenza del 15/09/2020 ha precisato: “… le scelte a carattere organizzativo compiute dagli amministratori di società di capitali afferiscono al merito della gestione e come tali non sono sindacabili a meno che siano irrazionali o irragionevoli e siano ab origine connotate da imprudenza tenuto conto del contesto in cui sono state adottate”.

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Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

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