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Simone Morfini, Dottore Commercialista in Livorno

Una rivoluzione poca notata: il nuovo “esercizio dell’impresa” nella liquidazione giudiziale

26 Luglio 2022

Tante, forse troppe novità, tanti, forse troppi rinvii, tante, forse troppe aspettative, hanno fatto passare sotto silenzio una vera e propria rivoluzione.

L’articolo 211, Esercizio dell’impresa del debitore, ci dice che l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

Il Regio Decreto ci insegnava che con la sentenza di fallimento l’attività cessava, salvo la possibilità di proseguirla in esercizio provvisorio, al ricorrere delle condizioni previste dall’art 104.

Al di là delle condizioni richieste, puntualmente declamate ai comma 2 (con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori) e 3 (successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata), la formulazione del primo comma dell’articolo 211, operando una rilevante inversione rispetto al passato prossimo, richiederà al Tribunale concorsuale una specifica e approfondita istruttoria sull’esistenza delle condizioni richiamate al secondo comma, in presenza delle quali, non essendosi determinata la cessazione dell’attività di impresa, sembrerebbe quasi d’obbligo per il Collegio concorsuale autorizzare il curatore alla prosecuzione in regime provvisorio.

Andrea Zuliani, Magistrato

5 Agosto 2022 17:10

Il tema sollevato dal dott. Morfini è molto interessante, ma escluderei che si tratti di una "rivoluzione." L'art. 211 Ccii aggiunge, rispetto all'art. 104 l.f. un primo comma con una bella affermazione di principio, ma del tutto priva di contenuto normativo (infatti dice, tautologicamente, che l'impresa non cessa quando se ne dispone la continuazione).. Elimina accuratamente l'attributo "provvisorio" ogni volta che menziona l'esercizio dell'impresa da parte del curatore, ma non si può dubitare che tale esercizio continuerà a essere "provvisorio", in base alla disciplina normativa contenuta nell'art. 211 Ccii, che rimane pressoché invariata rispetto all'art. 104 l.f. Le condizioni e i termini per l'esercizio dell'impresa rimangono gli stessi, con tutto il rigore del necessario consenso del comitato dei creditori e delle serrate verifiche periodiche. E' vero che il primo decreto correttivo (147/2020) ha elimnato il requisito del pericolo di un "danno grave" , che però gli interpreti dell'art. 104 l.f. avevano già sterilizzato, non dubitandosi che unico requisito sostanziale fosse (come continuerà a essere) la prospettiva di un miglior soddisfacimento dei creditori. Paradossalmente, l'unica nuova disposizione (da cui è possibile trarre una nuova norma) è quella del comma 10 dell'art. 211 Ccii, che pone (non un ampliamento, ma) una restrizione all'esercizio dell'impresa, un limite che nell'art. 104 l.f. non era esplicitato: "Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto".
Il tema mi pare, dunque, interessante, ma nel senso di mettere in guardia gli interpreti nei confronti di un linguaggio legislativo, che non è fatto solo di semplici disposizioni (come sarebbe bene che fosse), ma anche di c.d. "norme manifesto" e, a volte, come credo in questo caso, di semplici "manifesti", del tutto privi di contenuto normativo..
Purtroppo, non si tratta di un'esclusiva del Ccii e neanche del legislatore italiano.
Antonio Rossi, Prof Università di Bologna

8 Agosto 2022 15:46

Il tema sollevato dal dott. Morfini è molto interessante, ma escluderei che si tratti di una "rivoluzione." L'art. 211 Ccii aggiunge, rispetto all'art. 104 l.f. un primo comma con una bella affermazione di principio, ma del tutto priva di contenuto normativo (infatti dice, tautologicamente, che l'impresa non cessa quando se ne dispone la continuazione).. Elimina accuratamente l'attributo "provvisorio" ogni volta che menziona l'esercizio dell'impresa da parte del curatore, ma non si può dubitare che tale esercizio continuerà a essere "provvisorio", in base alla disciplina normativa contenuta nell'art. 211 Ccii, che rimane pressoché invariata rispetto all'art. 104 l.f. Le condizioni e i termini per l'esercizio dell'impresa rimangono gli stessi, con tutto il rigore del necessario consenso del comitato dei creditori e delle serrate verifiche periodiche. E' vero che il primo decreto correttivo (147/2020) ha elimnato il requisito del pericolo di un "danno grave" , che però gli interpreti dell'art. 104 l.f. avevano già sterilizzato, non dubitandosi che unico requisito sostanziale fosse (come continuerà a essere) la prospettiva di un miglior soddisfacimento dei creditori. Paradossalmente, l'unica nuova disposizione (da cui è possibile trarre una nuova norma) è quella del comma 10 dell'art. 211 Ccii, che pone (non un ampliamento, ma) una restrizione all'esercizio dell'impresa, un limite che nell'art. 104 l.f. non era esplicitato: "Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto".
Il tema mi pare, dunque, interessante, ma nel senso di mettere in guardia gli interpreti nei confronti di un linguaggio legislativo, che non è fatto solo di semplici disposizioni (come sarebbe bene che fosse), ma anche di c.d. "norme manifesto" e, a volte, come credo in questo caso, di semplici "manifesti", del tutto privi di contenuto normativo..
Purtroppo, non si tratta di un'esclusiva del Ccii e neanche del legislatore italiano.
Condivido l'impressione di una norma manifesto, ma temo che il tribunale, ogni volta che apre una procedura di liquidazione giudiziale, dovrà motivare circa il perché non si possa proseguire l'attività d'impresa. Il thema decidendum di ogni sentenza di L.G. sarà dunque triplice: 1) presupposto soggettivo; 2) presupposto oggettivo; 3) prosecuzione/cessazione dell'attività d'impresa. E questa è una conseguenza disciplinare della norma.

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