Loading…
Torna alla lista discussioni

Antonio Pezzano, Avvocato in Firenze

SPUNTI RIFLESSIVI SULLE INTERFERENZE TRA  VALORE DI LIQUIDAZIONE E AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEL CONCORDATO PREVENTIVO.

13 Dicembre 2023

In più comunità scientifiche, la Commissione di studio Crisi e risanamento d’impresa del CNDCEC sta cercando di acquisire il massimo dei dati statistici in tema di  azioni di responsabilità in ambito societario.

Segnatamente, al fine di poter offrire più dati possibili per un attendibile calcolo del  relativo valore in sede concordataria preventiva, alla luce della previsione di cui all’art. 87, co. 1, lett. h) CCII, riguardante, appunto, “le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo”.
 
Le domande che vengono poste a risposta “aperta” sono le seguenti: 
 
A) in quanti casi nella vostra esperienza le azioni di responsabilità si chiudono in via transattiva?  (Indicare una percentuale)
 
B) le transazioni proposte da parte dei responsabili citati dalla curatela a quanto ammontano mediamente secondo al tua esperienza professionale?

C) la definizione transattiva dell’azione a quanto è definita mediamente in relazione al primo petitum azionato in sede giudiziale? 
 
Di certo, sarebbe una semina ricca di messi ove il campione statistico risultasse significativo. *
 
Indubbiamente, sono davvero tante le variabili, non solo oggettive, che entrano in gioco in tutte le controversie, soprattutto ove così complesse come quelle di responsabilità, non solo sul piano del diritto sostanziale, ma anche processuale.
 
A tal tal ultimo riguardo basti pensare alle problematiche sull’onere della prova: si veda, ad es., Cass. 198/2022 in tema di prova del danno verificatosi post automatica liquidazione della società oppure ci si interroghi se/quando la venuta meno della continuità aziendale sia anch’essa -  o meno - una possibile causa di tal guisa o comunque una fonte generatrice di danni, ove non rilevata tempestivamente (molto interessanti al riguardo le riflessioni di Trib. Milano 22/02/2019 , su www.ilcaso.it).
 
Ma, prima ancora di valutare come tali problematiche ricadano sul tema d’indagine statistico, consentitemi una "provocazione".
 
Siamo proprio certi che i presumibili valori, recte concrete prospettive di realizzo delle azioni risarcitorie di responsabilità (sociale e dei creditori sociali), di cui alla previsione della lett. h) dell’ art. 87, co. 1, CCII, siano ricompresi nel calcolo del valore di liquidazione del patrimonio  (funzionale, come noto, ai fini delle regole distributive, come della comparazione di convenienza) ** di cui all’ antecedente - ma senza alcun dichiarato collegamento alla predetta  previsione - lett. c) ? 
 
L’azione di responsabilità sociale appartiene senz’altro alla sfera concordataria liquidatoria “pura” di cui all’art. 84, co. 4, CCII,  visto anche l’art. 115, co. 2, CCII.
 
Ma, considerata proprio  la chiarezza di tale ultima disposizione, dubito fortemente appartenga anche a quella del CP in continuità (diretta o indiretta che sia, attesa l’oramai pacifica assimilazione tra le due figure), tenuto anche conto del dichiarato favor pro tale CP e quindi lo sprone - non il disincentivo - che gli OS debbono ricevere per attivarsi ai sensi dell’art. 120-bis CCII, come d’altra parte  emerge proprio sullo specifico aspetto anche in sede unionale (v. cons. 70 Dir. Ins.). 
 
Peraltro, tanto in un caso (come l’art. 115 cit. al terzo comma si preoccupa di ricordare), quanto nell’altro (ed ovviamente anche ante CP, per stimolare così anche il tempestivo cambio di managers inadeguati), ciascun creditore potrà agire direttamente in sede risarcitoria contro gli OS con l’azione di responsabilità, appunto, dei creditori sociali  “2394” proponendola se del caso in forma collettiva, tenuto anche conto della probabile natura a solidarietà attiva di detta azione.
 
Così, senza comunque perdere il creditore agente alcun diritto nei confronti del debitore concordatario (attesa l’oramai pacifica esclusione della natura sussidiaria dell’azione de qua), si eviterà di fare calcoli di verosimiglianza di valori ad alto rischio di …inverosimiglianza .
 
Quanto poi alle “azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo” , l’avverbio “solo” può avere un …solo significato: non vanno ricompresi nel calcolo di cui alla predetta lett. h) i probabili valori di realizzo delle azioni di responsabilità (sia del tipo  sociale che dei creditori sociali) che infatti, ante liquidazione giudiziale, si possono ben proporre. 

Mentre potranno, recte dovranno includersi i probabili valori di realizzo delle azioni  revocatorie “fallimentari”, cioè le uniche proponibili, appunto, “solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale “.
 
Per completezza (ovviamente, nei limiti propri della presente sede “blog”), deve aggiungersi che la tematica dei ricavi probabili delle azioni di responsabilità sociale (e della sostanzialmente sovrapponibile azione dei creditori sociali), può scrutinarsi, almeno per come è attualmente tessuto l’ordito normativo concordatario, su più piani d’indagine:
 
1) quello della necessaria disclosure  (anche) in punto di probabili fondate azioni di responsabilità e comunque del loro probabile realizzo, pena le certe conseguenze di cui all’art. 106 CCII;
 
2) quello del valore di liquidazione [ndr: non definito però anche “giudiziale” ] ai fini del calcolo dell’APR - e di conseguenza della RPR - di cui agli artt. 84 , co. 6 e 112, co. 2, lett. b), CCII;
 
3) infine - per chi lo ritenga differenziato rispetto a quello sub 2 ( come alcuni Autori **) - sul calcolo del valore comparativo di convenienza per gli eventuali scenari oppositivi  di cui all’ art. 112, co. 3  e 5 CCII ***;
 
Ora, proprio la scelta di creare una  demarcazione tra la  previsione della lettera c) dell’art. 87 , co. 1 e quella della  successiva lett. h),  nonché l’avverbio  “solo” contenuto in tale ultima previsione, mi induce, di fronte all’indiscutibile favor  per la soluzione concordataria in continuità (si pensi anche alla sola previsione dell’art. 53, comma 5 bis, CCII), ad ipotizzare che potrebbe anche affacciarsi un‘interpretazione che, facendo leva pure sulla predetta disposizione dell’art. 115, co. 2,  CCII, risulti quella di cui ho accennato supra “provocatoriamente”.
 
Ovviamente, tale ultima disposizione  afferisce il mero aspetto della legittimazione processuale del LG nei CP liquidatori (essendo azione, come già detto, che preesiste alla messa in concordato, come alla dichiarazione di liquidazione giudiziale), legittimazione processuale che comunque, ove davvero si fosse voluto rimarcare il valore del bene “azione di responsabilità sociale“ anche nei CP in continuità, sarebbe stata da prevedersi pure in tale sede, a prescindere, dunque, dalla piena libertà d’azione “2394” pro creditori sociali di cui ho accennato. Ad es., investendo allo scopo il CG, visto  anche il suo nuovo attivismo ex artt. 118 e 119 CCII.
 
Dunque, alla luce di quanto sopra, potrebbero ricavarsi le seguenti prime conclusioni : 
 
A) Ove i creditori non risultino pienamente informati dal debitore, anche sulla possibilità di agire autonomamente con la riservata azione di responsabilità  “2394” (ovviamente a loro esclusivo rischio, oltre che vantaggio), il CP non andrà ammesso ovvero andrà poi revocato o non omologato per violazione dell’art. 106 CCII;
 
B) in caso di CP in continuità , l’ APR  o/e (a seconda se si aderisca o meno alle conclusioni degli Autori sub ** ) la valutazione comparativa di convenienza, ricomprenderà rispetto ai valori delle azioni di cui alla lett. “h” cit.,  quelli dell’ eventuali revocatorie “fallimentari”, in aggiunta al valore di ogni altra azione già presente nel corredo della società ante  concordato (dunque dovrà considerarsi anche quello dell’azione di responsabilità sociale se già pendente o già deliberata o con impegno dei soci a deliberarla); naturalmente liberi comunque i singoli creditori di (rischiare di) agire, come accennavo e come in ogni caso ci ricorda l’art. 115, co. 3, CCII, con l’azione “2394” ( anche grazie alle valutazioni che al riguardo  potranno trarre dalla relazione del CG ex art. 105, co. 2, CCII, oltre che dalle info sub A), anche perché l’eventuale creditore opponente al CP, con la decisiva  stima ex art. 112, co. 4, CCII potrà  ricavare i soli valori “del complesso aziendale del debitore” ;
 
C) Nell’ipotesi  di concordato liquidatorio, senz’altro andrà considerato anche il valore dell’azione  di responsabilità  sociale (salvo ne risulti dimostrata, dal debitore l’inesistenza o inutilità), anche ai fini della finanza aggiuntiva a suo carico di cui all’art. 84, co. 4, CCII.

Mi rendo conto che la chiave di lettura qui proposta - come invero quella  su altri controversi aspetti di questo nuovo concordato in continuità (penso “solo” all’omologazione trasversale a classe solinga di minoranza “maltrattata” o “interessata”,  soprattutto ove intersecantesi con attribuzione di parte del valore ai soci) -  risulta una ricostruzione che potrebbe, che anzi ingenera delle perplessità sistematiche. A differenza del  piano letterale, che invece potrebbe indirizzare proprio nel senso qui ipotizzato. 

Di certo, i creditori del nuovo millennio debbono prendere atto del definitivo tramonto di una concorsualità negoziale forse “tradizionale”, ma rassicurante nella sua logica "maggioritaria" (anche se da razionalizzare), sacrificata invece sull’altare  di un totem “continuità”, a tratti peraltro neppure sempre ben definito.

Fortunatamente, come visto, sulla tematica del valore delle azioni di responsabilità, ogni singolo creditore, anche post omologazione, può comunque fidare su una piena e reale tutela “2394”, anziché su meri calcoli teorici, che tra l’altro  spesso  rischiano di incidere solo sulle casse del debitore concordatario, anziché degli OS  responsabili. 
 
                                           

[*]
L’invito, per chi lo desiderasse,  è di rispondere all’email del Presidente della Commissione, Dr. Marcello Pollio (marcello.pollio@bureauplattner.com).
 
[**]
E senza comunque con  ciò voler prendere posizione sulla delicata tematica posta da G. La Croce nel suo blog 4.12.2023 su questa Rivista ( “Riflessioni-intorno-al-valore-di-liquidazione-oltre-le-illusioni-ottiche) e cioè se  tali presumibili valori delle azioni debbano  - o meno -  sommarsi ai fini distributivi APR/RPR oppure rilevino solo rispetto all’eventuale valutazione di convenienza di cui alla relative  opposizioni ex art. 112, co. 3 e 5, CCII.
Qui mi limito solo a segnalare che sulla sua stessa linea si era già espresso lo scorso 13.10.2023 F. Lamanna in Il Fallimentarista.it: “Valore di liquidazione” e “valori eccedenti” nel concordato preventivo: come calcolarli e distribuirli.“
Per un’interessante rassegna del primo stato dell’arte giurisprudenziale, si rinvia, sempre su questa Rivista, al saggio di A. Turchi “ Il valore di liquidazione alla luce delle prime pronunce di merito”, 11.12.2023.
 
[***]
Ferma la necessità per il professionista ex art. 87, co. 3, CCII di comunque dover attestare - almeno in caso di CP in continuità - che “il piano e’ atto …. riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione [ndr: qui definita anche] giudiziale“ (come, ai sensi dell’antecedente secondo comma, il debitore spiegare -  ma, apparentemente a differenza dell’attestatore, per tutte le forme di CP -  “le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione [ndr: qui definita anche] giudiziale”, tralasciando  che nell’ipotesi di opposizione di convenienza dei soci dissenzienti di cui all’art. 120-quater, co. 3, CCII si fa riferimento ad ancora una diversa formula di comparazione: con qualunque “alternativa liquidatoria” che invero pare essere quella più in linea con l’ art. 2,n. 6, Dir. Ins.).

informativa sul trattamento dei dati personali

Articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali potranno essere utilizzati per:

  • - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
  • - controllare il corretto funzionamento del sito web.

COOKIES

Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.

Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:

- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;

- cookie di terze parti, funzionali a:

PROTEZIONE SPAM

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.

Privacy Policy

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio.

Privacy Policy

Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:

Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo sito.

Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

  • - indirizzo internet protocollo (IP);
  • - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
  • - nome dell'internet service provider (ISP);
  • - data e orario di visita;
  • - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.

Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.

Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.

Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.

Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:

  • - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
  • - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:

  • 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o ripetitive;
  • 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se incompleti;
  • 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
  • 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente, nei casi previsti dalla normativa;
  • 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
  • 6. opposizione al marketing diretto;
  • 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.

Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali" all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.

Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il TITOLARE

del trattamento dei dati personali

Società per lo studio del diritto della crisi

REV 02